O insensata cura de’ mortali,
quanto
son difettivi silogismi
quei
che ti fanno in basso batter l’ali!
Chi dietro a iura e chi
ad aforismi
sen giva,
e chi seguendo sacerdozio,
e chi
regnar per forza o per sofismi,
e chi rubare e chi civil
negozio,
chi nel
diletto de la carne involto
s’affaticava
e chi si dava a l’ozio,
quando, da tutte queste
cose sciolto,
con Bëatrice
m’era suso in cielo
cotanto
glorïosamente accolto. ”
Paradiso, XI, 1-12
Capitolo Quinto
Le disposizioni ecclesiastiche sull’omosessualità nei primi pensatori della Scolastica ed in San Tommaso d’Aquino
Come conciliare due diverse
esigenze umane, quelle che si ispirano alla ricerca del significato metafisico
dell’idea di Dio e della sua manifestazione nel mondo materiale e quelle
che, al contrario, richiedono all’uomo di regolare i propri comportamenti
per indirizzarli a tutto ciò che è materia, senso, corpo,
desiderio e proiettarle in rapporto con il messaggio cristiano?
Quanto c’è di compatibile
fra le varie tendenze degli esseri umani e quanto di contrastante fra queste
e le congetture, i principi gerarchici, i precetti comportamentali ed i
dogmi delle Scritture, degli editti e dei concili?
In tutte queste diatribe
s’inserisce l’elemento per distinguere ciò che è ammesso
e ciò che è da bandire ed interdire in seno alla comunità
cristiana nello specifico, ed in quella umana in senso esteso, seguendo
il principio cardine della divisione fra ciò che è naturale
e quanto vi sia di innaturale nei comportamenti umani.
§ 1. L’idea di naturale ed innaturale nella filosofia Scolastica
Ciò che più
sorprende è che filosofi e teologi medievali non si soffermarono
eccessivamente ed unicamente sulle concezioni di naturale – innaturale,
bensì preferirono definire la natura nella sua manifestazione pratica
ed evidente a tutti.
Le definizioni di natura
più influenti e più accessibili (a coloro che studiarono
il greco in monastero e lessero Platone ed Aristotele e gli stoici) furono
formulate nell’Evo di Mezzo e si fanno ricondurre alle opere di Boezio,
del VI sec., e di Scoto Eriugena, dell’XI sec.
Nonostante nel linguaggio
intellettualistico e razionalizzante si perpetuasse e si riconoscesse come
valido il pensiero agostiniano “contra naturam esse” contenuto nelle Confessioni,
i teologi medievali accettarono l’opera sincretica di Boezio il quale,
riconoscendo l’effetto idealizzante della formulazione ellenistica di “fusis”,
elaborerà una definizione realistica della stessa, sostenendo che
naturale è:
“Tutto ciò che è;
tutto ciò che agisce o subisce azione; il principio del moto; la
qualità propria di qualcosa.”
La prima proposizione si
spiega da sé, è quella più comune, da sempre usata,
mentre le altre s’ispirano al materiale ed al naturale in quanto opposti
allo spirituale ed al soprannaturale; ed inoltre, come nella terza, include
nel materiale il moto ed i principi del movimento ed infine, come nella
quarta, riconosce ed attribuisce semanticamente al naturale un significato
d’attuazione e di personalizzazione.
Ergo, l’omoerotismo esiste,
comporta cambiamento fisico e movimento in chi lo pratica, non si oppone
al soprannaturale ed allo spirituale, ma questo era (ed è) sufficiente
per ritenerlo secundum naturam?
Il genere filosofico e teologico
di natura è studiato per fini specifici: per realizzare un’omogeneità
fra i comportamenti umani e per capire quali, fra di essi, siano accettabili
e quali da rivedere, correggere e, nei casi più estremi, reprimere
e punire.
Il trattato medievale più
esteso che argomentò sulla natura fu compiuto intorno alla metà
dell’XI secolo dal teologo e filosofo scozzese Scoto Eriugena, e porta
il titolo greco di Periphyseon, reso nella versione latina con De Divisione
Naturae.
L’opera è da sempre
stata interpretata come complessa ed eterogenea, e scopo dell’autore fu
quello di fornire alla Chiesa Cattolica una ricca e dottrinaria documentazione
da far studiare negli Studia di teologia d’Europa.
Per
Eriugena, “Natura è il nome generale per ogni cosa che è
e che non è…Nulla assolutamente può essere concepito che
non debba essere compreso sotto questo termine.”
Pertanto, proseguendo, il
genus natura è suddiviso in quattro «species»: “1. Ciò
che crea e non è creato; 2. Ciò che è creato e anche
crea; 3. Ciò che è creato e non crea; 4. Ciò che né
crea né è creato.”
Su queste basi, semplici
e laconiche, l’intera trattazione teologico-naturalistica della Patrologia
latina ha voluto proporre le proprie obiezioni agli atti omosessuali, ed
il teologo che più diplomaticamente degli altri seppe argomentare
sulla questione, fu anche il maggiore esponente della scuola teologica
dell’età post carolingia: Incmaro di Reims.
Le sue obiezioni furono
le più esplicite poiché, mentre i suoi predecessori (potremmo
dire da San Paolo a Sant’Agostino fino allo stesso Eriugena) parlarono
di atti sessuali in generale (quindi eterosessuali, omosessuali, zoofili),
egli per primo affrontò il tema della sessualità e della
sua esplicazione sulla base di un elemento che unifica tutti gli atti sessuali:
l’emissione dello sperma.
L’emissione del seme maschile
è ritenuta contro natura (nella sua accezione più ampia)
in una vasta categoria di esempi: nel rapporto con una monaca, con una
parente, con una donna sposata, con un animale, da se stessi, per manipolazione
o con altri mezzi, ma Incmaro aggiunse che:
“Nessuno dica che
non ha commesso sodomia se ha agito contrariamente alla natura con un uomo
o con una donna o se ha deliberatamente e consapevolmente contaminato se
stesso strofinando, toccando o con altre azioni improprie.”
Per la cultura del tempo
anche le donne erano ritenute capaci di emettere seme impropriamente, e
ciò indusse Incmaro a pronunciarsi con riguardo al lesbismo, il
quale, con curiosa dovizia dei particolari, precisa che:
“Esse non possono unire
la carne con la carne, nel senso dell’organo genitale dell’una nel corpo
dell’altra, perché la natura preclude questo, ma trasformano l’uso
del membro in questione in un uso innaturale; si dice che usino certi strumenti
di funzionamento diabolico per eccitare il desiderio. Tuttavia esse peccano,
commettendo fornicazione contro i loro propri corpi.”
Omosessualità come
una varietà di fornicazione e, sulla base di questa mite concezione,
furono promulgati i decretali nella città imperiale di Worms ad
opera del vescovo Burcardo nel 1025.
Si tratta dei Decretalia
più importanti del Medio Evo e della storia della Chiesa, in quanto
furono utilizzati nei secoli XIII e XIV come fonti disciplinari per i nuovi
monasteri e per le nuove correnti religiose interne alla Chiesa ed interpretati
come punto di riferimento nell’analisi teologia per tutta la produzione
canonica dell’epoca antecedente e successiva alla Scolastica.
E precisamente nei Decretali
963 e 967 s’indicano gli atti sessuali fra uomini e sono sanzionati nella
forma classica e socialmente convalidata della penitenza, ma anche con
nuove punizioni.
Per secoli i documenti ecumenistici
non vollero porre esplicitamente in essere i reati sessuali, sia perché
gli interessi della Chiesa e degli Stati erano di matrice politico-territoriale,
in quanto avevano il fine esplicito di soggiogare le popolazioni barbariche
e cristianizzarle, per poterne meglio controllare le coscienze.
Sia perché era bandita
anche la più semplice elencazione letteraria e linguistica dei testi
pagani, che si presentavano, al contrario, in taluni casi, ricchi d’edonismo
e dipingevano città e paesi i cui costumi liberi e disinibiti non
erano oggetto di repressione legislativa né religiosa.
Nell’elencazione dei peccati,
novellata per i cristiani del XII secolo (dopo il fatidico anno 1.000),
l’indulgenza di Santa Romana Chiesa ordinava che:
“Per un solo peccato di
adulterio eterosessuale da parte di un uomo sposato la penitenza comminata
è di ottanta giorni di pane ed acqua, seguiti da quattordici di
digiuno; per l’attività omosessuale anale da parte di un uomo sposato,
la penitenza è di quaranta giorni di pane ed acqua seguiti da dodici
anni di digiuno; per solo uno o due di tali atti da parte di un uomo sposato
la penitenza è solo di dieci anni di digiuno.”
“Per il rapporto pederastico
interfemorale sono sanzionati quaranta giorni e per la masturbazione reciproca
trenta giorni.”
Emersero, tuttavia, all’interno
della Chiesa, opinioni a volte contrastanti fra coloro che, come Incmaro,
ritenevano l’omoerotismo semplicemente un atto ignominioso, peccaminoso
ed in quanto tale, comunque, redimibile, e coloro che, sul piano poetico,
celebrarono l’amore ed il sentimento ed i desideri gay.
La fase delicata dell’anno
1.000 fu superata con notevoli contrasti interni alle gerarchie ecclesiastiche,
ma un esponente dell’ortodossia teologia cattolica, richiamandosi alle
Costituzioni Apostoliche, ai canoni del Concilio di Ancyra del 315 ed alle
più veementi e tarde pagine bibliche ostili alla sessualità
fra persone dello stesso sesso, s’inserì nel dibattito teologico
inaugurato da Papa Leone X.
Quest’ultimo, dopo aver
dibattuto con l’imperatore Enrico IV nella storica lotta per le investiture,
dovette ascoltare colui che chiedeva alla Chiesa nuovi canoni e nuovi codici
sempre più rigidi contro l’omoerotismo: San Pier Damiani.
Costui compose un corpus
disciplinare molto vasto che portò il titolo Libro di Gomorra (notevolmente
eloquente, come titolo) protestando, con linguaggio ardito e feroce, contro
tutti i mali ed i peccati sessuali compiuti fra maschi, considerati ancor
più esecrabili se praticati fra e con i membri del clero.
Le sue osservazioni fungono
da artificiosi ricordi delle invettive bibliche e patristiche, ma Damiani
fu il primo teologo che volle intervenire direttamente sul magistero della
Chiesa per convincere il Papato a promulgare canoni ed editti speciali
sufficienti a far discutere sull’argomento la gerarchia cattolica al suo
interno affinché intervenisse socialmente per reprimere il vizio
di Sodoma.
La costante intromissione
di Pier Damiani nelle decisioni del Pontefice non gli assicurò una
risposta consona a quanto da lui richiesto, a tal punto che in un primo
periodo la Chiesa preferì sottrarre il Libro di Damiani allo stesso
autore e porlo al sicuro, ma lo stesso Damiani in tal modo si espresse
sull’omoerotismo prima di essere messo parzialmente “ all’indice ”:
“Assolutamente
nessun altro può essere ragionevolmente paragonato a questo, che
sorpassa tutti gli altri in turpitudine. In effetti questo vizio è
la morte del corpo, la distruzione dell’anima; corrompe la carne, estingue
il lume della mente, caccia via lo Spirito Santo dal tempio del petto umano,
lo sostituisce col diavolo foriero di lussuria; allontana completamente
la verità dalla mente; inganna e dirige verso la falsità;
tende insidie sul cammino dell’uomo, e quando questi cade nell’abisso,
lo blocca così che non può più fuggire; apre le porte
dell’inferno e chiude i cancelli del cielo; rende il cittadino della celeste
Gerusalemme l’erede della infernale Babilonia.”
Desideroso di occuparsi
della moralità del clero, il Papato, pur sapendo che alti prelati
erano dediti all’attività omosessuale, era istituzionalmente interessato
a sostenere l’opera che Riccardo Re d’Inghilterra ed il Papa Urbano II
proposero all’intera Europa cristiana ed anti-musulmana: le Crociate in
Terra Santa!
Nonostante ciò, l’unica
chiesa di ispirazione cattolica che, dopo l’anno 1.000, cercò di
attirare a sé l’attenzione dei teologi ortodossi affinché
introdussero nella legislazione canonica provvedimenti repressivi verso
l’omosessualità fu quella inglese.
§ 2. I primi Statuti ecclesiastici emanati per la disciplina della sodomia
Con il Concilio di Londra
del 1102, valutabile come una sorta di Statuto sull’argomento qui dedotto,
le alte gerarchie ecclesiastiche inglesi decisero di informare, con un’ampia
opera di promulgazione svolta all’interno delle parrocchie del Regno, il
principio della scorrettezza morale del rapporto sessuale fra maschi, con
lo scopo che i fedeli concepissero e confessassero la sodomia in quanto
gravissimo peccato.
I provvedimenti furono sostenuti
e voluti insistentemente dall’arcivescovo di Canterbury, Sant’Anselmo,
e il semplice e breve testo ecumenico, redatto in latino, che circolò
nelle chiese inglesi, giunse fino a Roma, fu valutato con grande interesse
da parte dell’episcopato romano, e stabilì che:
“Coloro che commettono atti
di sodomia, e sono colti in flagranza, e per loro volontà ne godono,
sono condannati per le loro azioni in questo Concilio: meritano tuttavia
la penitenza e la confessione. Colui che renderà pubblico questo
crimine, in base a questo Statuto, sarà in tal modo punito: se è
una persona religiosa deve essere privato dei suoi ordini sacerdotali e,
se persevera, espulso. Se è un laico, appartenente al Regno d’Inghilterra,
sia privato della sua condizione legale e della dignità.”
Il clero inglese, ancora
pienamente cattolico, non solo accettò le enunciazioni conciliari,
bensì le sostenne contribuendo, sul piano dottrinale, all’opera
delle gerarchie ecclesiastiche volendo in tal modo influenzare il potere
laico ad emanare legislazioni al riguardo.
La Chiesa Cattolica romana
non revocò né criticò quella inglese per avere, da
sola, scelto di intervenire con un apposito Statuto interno per regolarizzare
i comportamenti del clero e dei laici, ma la sua risposta giunse quasi
ottant’anni dopo, in un rinnovato clima politico ed economico.
Superata la fase critica
delle lotte per le investiture fra Papa Gregorio VII ed Enrico IV di Germania,
e con la vittoria politica del Papato sull’Impero laico e germanico, la
Chiesa si rinvigorì e poté esercitare sulle popolazioni un’influenza
sempre maggiore, grazie anche alla propaganda globalizzante dell’opera
crociata ed all’istituzione di quell’ordine clerical-monastico che godette
di stima e stimolò la ricerca esoterica: quello dei Templari, i
sacri custodi del sacro Tempio della Terra Santa.
I nuovi prodotti culturali
che emersero e si svilupparono dalla fine del XII secolo si concentrarono
sulla trasformazione dell’assetto economico urbano, a danno della concentrazione
economica delle campagne, sul rafforzamento della monarchia amministrativa
laica ed ecclesiastica e sull’istituzione di un apparato organico aventi
fini coercitivi e repressivi sorto per eliminare controversie teologiche
in seno alla Chiesa Cattolica: l’Inquisizione (curiosamente definita Santa).
In tale contesto politico
si affermarono i principi dell’ultima fase della Scolastica, la quale rafforzò
la già rigida struttura gerarchica della Chiesa richiedendo per
il clero l’ordinazione vescovile e la frequentazione degli Studia universitari.
Ma ciò che maggiormente
sorprende, dell’intero periodo post-millenaristico, fu il sorgere dell’intolleranza
verso due gruppi sociali che nella storia umana europea, e non, hanno da
sempre assistito all’emanazione, in fieri, di editti conciliari e norme
a loro ostili: ebrei ed omosessuali.
Durante la seconda metà
del XII secolo la società europea si distinse per la persistente
iniziativa di contrastare le attività economiche e culturali giudaiche.
Nel 1073 fu pubblicato l’opuscolo
di Tommaso di Monmouth che accusava gli ebrei inglesi di aver ucciso il
piccolo fanciullo cristiano Guglielmo di Norwich, per poi berne il sangue
(fanciullo che fu successivamente canonizzato).
Fu così cristallizzata
la seconda accusa, dopo quella di deicidio, socialmente infamante contro
il popolo ebraico: la c.d. accusa del sangue.
Esattamente sei anni dopo,
i vescovi cattolici europei si riunirono in occasione del Terzo Concilio
Lateranense che, da un punto di vista della storia conciliare e normativa
ecclesiastica in relazione ai rapporti fra Chiesa ed ebrei da un lato e
Chiesa e gay dall’altro, rappresenta il primo documento, dopo quello d’Ancyra
ed ancor più di questo, che argomenta in modo esplicito la sodomia
e la posizione civile e religiosa d’ebrei e gay.
I precedenti documenti erano
sull’argomento fumosi ed evasivi, ed a volte stranamente cauti.
Ma sotto la pressione dei
nuovi teologi della Scolastica, i reali francesi concordarono con i canoni
del Laterano III, ed emisero Statuti atti a frenare l’autonomia economica
degli ebrei e limitarne i rapporti sociali con i cristiani, anche confiscando
loro le terre ed annullando i prestiti gestiti dai giudei a danno dei cristiani.
A partire dal 1290 gli ebrei
furono espulsi dalla Francia, attaccati dal basso clero, e la loro diaspora
culminò con la cacciata dai territori spagnoli nel 1492.
Fu vietato il prestito ad
interesse (principale attività economica ebraica in una società
rurale).
La scomunica e la soggezione
all’Inquisizione trasformò l’usura in peccato da confessare e da
assolvere solo da vescovi o da delegati papali.
In una costante e crescente
atmosfera di “caccia alle streghe”, non sorprende che un’altra minoranza,
come quella dei gay, nonostante la grande quantità di difetti comportamentali
in essa presenti, potesse divenire oggetto di diffidenza da parte delle
istituzioni.
Dopo le costanti pressioni
di Pier Damiani e del teologo Pietro Cantor, il quale, interpretando in
maniera restrittiva il passo biblico paolino contenuto nell’Epistola ai
Romani 1:26-27, usò il termine sodomia riservandolo solo agli atti
omosessuali maschili, la Chiesa, nello stesso Laterano III del 1179, convocò
il primo concilio ecumenico generale per regolamentare, in chiave pastorale
e repressiva, l’omosessualità.
L’intera produzione conciliare
del Laterano III si estese anche contro ebrei, musulmani ed usurai, e fu
raccolta nella Legge Canonica del XIII secolo divenendo documento ufficiale
della Chiesa, e con stretto riguardo agli omosessuali, l’ecumenismo cattolico
in tal modo sentenziò:
“Chiunque si troverà
che abbia commesso quell’incontinenza che è contro natura, a causa
della quale la collera di Dio si abbatté sui figli della perdizione
e distrusse col fuoco cinque città, sarà deposto, se ecclesiastico,
dalla sua carica e confinato in un monastero a fare penitenza; se laico,
sarà soggetto alla scomunica e sarà cacciato dalla congregazione
dei fedeli.”
Tutte le polemiche dottrinarie
e le principali ostilità pubbliche, sociali, religiose ed istituzionali
contro i gay, gli ebrei ed i musulmani, trovarono il momento ideale di
divulgazione nello stesso periodo in cui la Chiesa e gli stati laici intrapresero
l’avventura delle crociate.
Lo storico contemporaneo
alle prime crociate, Guiberto di Nogent, ci ha consegnato un testo eloquente
sulle pratiche delle genti fedeli al Corano che praticavano la sodomia,
ed in alcuni passi essenziali e schietti, seppur intrisi di fobie sessuali
promulgate in maniera esasperata, ha ufficializzato un nesso storico-sociale
fra omosessualità ed islamismo, motivando implicitamente tutti gli
atti e le sommosse dei crociati contro gli infedeli sul piano militare,
e la condanna ecumenica dell’omosessualità, come vizio praticato
da coloro che negano o non credono in Cristo.
Guiberto, con acume linguistico
e senso di ricerca, con queste espressioni si soffermò sull’ethos
coranico:
“Anche se questi miserabili
si permettono, a loro arbitrio, di avere molte donne, questo è poco
considerato da loro, a meno che il valore di simile corruzione non sia
macchiato anche dall’impudicizia con gli uomini. Non sorprende nemmeno
che Dio abbia sopportato con impazienza la loro antica malvagità,
e il clamore contro questa, e che la terra con abitudine antica abbia vomitato
così grandi maledizioni di funesti abitanti.”
Il senso di vendetta che
i cristiani delle crociate provavano per tutti coloro che offendevano Dio
e la Bibbia, o perché sodomiti o perché non cristiani, raggiunse
posizioni elevate e tristemente feroci nel momento in cui l’avventura delle
crociate si dimostrava sempre più fallimentare.
I sodomiti musulmani, esecrabili
in quanto sia sodomiti, sia musulmani, furono nuovamente descritti da Guiberto
al fine di suscitare, tanto verso di loro nello specifico, quanto verso
i sodomiti in generale, l’antagonismo europeo, sostenendo:
“Secondo la religione dei
saraceni, qualsiasi atto sessuale è non solo permesso, ma approvato
e incoraggiato, così che in aggiunta alle innumerevoli prostitute,
hanno moltissimi uomini effeminati che si radono la barba, si pitturano
la faccia, si mettono vestiti da donna, portano braccialetti alle gambe
e alle braccia, collane d’oro al collo come fanno le donne, e adornano
il loro petto con gioielli. Così vendendosi al peccato, si degradano
ed espongono i loro corpi.
Commettendo atti ignominiosi
uomini con uomini, essi ricevono in se stessi la ricompensa del loro peccato
e del loro sbaglio. I saraceni immemori della dignità umana liberamente
fanno ricorso a questi effeminati o vivono con loro come tra noi marito
e moglie vivono insieme apertamente.”
Nell’insieme di tutte le
testimonianze giuridiche, siano esse canonico-ecclesiastiche o laiche,
redatte da teologi o da storici, spiccò in ambito europeo una legislazione
del XIII secolo sviluppatasi in un territorio che non solo conobbe la cultura
islamica, bensì dalle stesse popolazioni di cultura islamica è
stato sottomesso e con queste ha dovuto convivere, con esemplari prove
di fiducia e di tolleranza reciproca.
Il territorio è quello
della Sicilia federiciana del 1231, e la legislazione promulgata nello
stesso anno dall’Imperatore Federico II fu redatta per il Regno di Sicilia
e denominata Costituzione di Melfi o Liber Augustalis.
Rispetto alle coeve e successive
legislazioni penalistiche, le Costituzioni federiciane si caratterizzano
per una spiccata connotazione individualistica, incline a sostenere il
“capitalismo” dei mercanti e degli artigiani, pur non mancando pene severissime:
la condanna a morte era comminata per l’eretico e per chi violentava le
monache.
Nonostante la presenza di
tale forma penalistica, i procedimenti penali contro gli usurai erano riservati
alle corti civili, e gli ebrei furono così esentati da qualsiasi
azione legale al riguardo, e non da questo.
Gli atti omosessuali, sebbene
i giuristi della corte di Federico II conoscessero il tardo diritto romano
e la legge del 342 d.C., non sono neanche elencati dal corpus legislativo,
e la loro assenza è unita a quella che in altre parti d’Europa costituiva
invece droit coutumier: penalizzazione giuridica e sociale severissima
verso falsari, blasfemi e violentatori.
Palermo era fra le poche
città europee che seppe uniformare lo spirito commerciale e quello
marittimo mediante la coesione con quelle culture che, pur avendo dominato
il territorio siciliano, non vissero con queste in reciproco contrasto.
Musulmani, cristiani ed
ebrei preferirono la pacifica convivenza, l’etica e la propaganda religiosa
della tolleranza, ed alle pressioni e discriminazioni sociali e giuridiche
che i seguaci di Allah e quelli di Jahvè subirono in Spagna e nella
Francia cattolicissime, seppero alternare, in Sicilia, il più marcato
rapporto di reciproco interesse commerciale.
Nei confronti di musulmani
ed ebrei la Sicilia dello Stupor Mundi non si rivolse con leggi denigratorie
o restrittive della loro attività economica.
Ma il clima europeo del
XII secolo si dimostrò naturalmente e direttamente ostile verso
le minoranze non conformiste.
Conseguenza di una rigida
impostazione del vivere sociale, la cui matrice cristiana, nel suo andante
ortodosso, era la base per la costruzione e l’interpretazione dell’uomo
e del suo ruolo nel mondo, fu l’inasprimento delle punizioni in territorio
spagnolo.
Un editto regio castigliano
emesso nella seconda metà del secolo XIII, dopo aver proibito ai
monaci di abbandonare gli ordini consacrati, approfondì la questione
della notizia di pratiche “contra naturam ” nei monasteri, e così
sentenziò:
“Anche se siamo riluttanti
a parlare di qualcosa che è incauto considerare e avventato fare,
ciò nondimeno talvolta vengono commessi terribili peccati e capita
che un uomo desideri di peccare contro natura con un altro. Perciò
noi comandiamo che se qualcuno commette questo peccato, una volta provato,
entrambi vengano castrati davanti a tutto il popolo e tre giorni dopo siano
appesi per le gambe fino alla morte e i loro corpi non vengano mai deposti.”
Il sovrano Alfonso X il
Saggio (1252-1284) emise tale codice legislativo poiché ispirato
dai concetti di natura ideale, ed inoltre di perseveranza ed obbedienza
alla volontà di Dio ed al suo progetto biblico: crescete e moltiplicatevi.
Il codice trovò la
sua applicazione dopo il XIV secolo, ma fu conosciuto negli ambienti giurisprudenziali
dell’Europa continentale, e fu studiato dalla più importante ed
esigente scuola di diritto francese, quella di Orléans, la quale
emise un testo che, pur strutturato con sinteticità e brevità,
contemplava per la prima volta, rispetto alle norme degli altri paesi europei,
punizioni anche per l’omosessualità femminile.
L’editto comminava, per
chi fosse ritenuto colpevole e colto in flagranza la prima volta, e reo
confesso, la castrazione; sorpreso per la seconda volta, l’amputazione
di un arto; la terza volta….il rogo.
Le donne di tendenze lesbiche
colte la prima e la seconda volta ad intrattenere rapporti sessuali avrebbero
subito l’amputazione di un arto, la terza volta….anch’esse il rogo.
Ma l’iniziativa penalistica
non si fermò alla semplice comminazione di punizioni corporali.
Essa volle invadere la sfera
economica privata, e con tale sortilegio giuridico consentì ai sovrani
di confiscare tutti i beni dei rei.
Si tratta anche di un abile
strumento per rimuovere, anche se solo parzialmente, le difficoltà
finanziarie delle grandi monarchie europee che vedevano le loro casse sempre
gravate dalle ingenti spese investite per sostenere le crociate.
E proprio nel momento di
maggiore inasprimento bellico fra le truppe crociate, che si scontravano
in Terra Santa con quelle ottomane per la conquista del Santo Sepolcro
(abile espediente religioso per giustificare l’intenzione dei paesi europei
di impadronirsi dei traffici mercantili con le Indie orientali), nel 1273,
pochi anni dopo la battaglia di Benevento, viene fatta conoscere quell’opera
che per quasi settecento anni sarà considerata la base della dottrina
cattolica su tutti gli aspetti teologici, politici ed etici della stessa:
la Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino.
§ 3. San Tommaso d’Aquino: la Summa Theologiae, la tripartizione della legge e la repressione delle devianze sociali
Tommaso di Roccasecca, canonizzato
nel 1323 da Papa Giovanni XXII e proclamato nel 1567 da Papa San Pio V
Doctor Angelicus, continuò la propaganda teologica già iniziata
dal suo maestro, il domenicano San Alberto Magno, e rivide, alla luce della
passata filosofia patristica agostiniana e con la nuova corrente filosofica,
la Scolastica, l’intero corpus aristotelico (l’Organon, per l’appunto).
Mediante una rigida e gerarchica
sistemazione interna al testo, affrontò quelle questioni che ci
riguardano più da vicino: il libero arbitrio; la pertinenza e la
conservazione della specie umana; i vizi ed i peccati umani e la loro definizione,
le loro cause ed i loro effetti; la tripartizione della legge in eterna,
naturale ed umana; la lussuria come vizio e la sua classificazione; ed
infine, la pena canonica per antonomasia, la scomunica.
La Summa divenne non solo
la dottrina ufficiale dell’ordine al quale l’Aquinate appartenne, quello
domenicano, bensì la regola dell’ortodossia su ogni punto del dogma
cattolico ed assurse al ruolo, svolto peraltro con grande efficacia di
risultati, di sintesi della teologia morale alto medioevale.
Attraverso i numerosi manoscritti
dell’opera ed il sostegno che ricevette anche dai poeti del XII e del XIV
secolo, la Summa ha saputo confutare, con acume intellettuale e richiami
biblici, tutte le principali convinzioni pagane e precristiane in termini
di legge, di comportamento umano e di soggezione al volere divino rivelato
all’umanità con le Scritture.
Ogni capitolo è composto
da quaestiones disputates, come era stabilito nei commentarii e negli Studia
Universitaria d’epoca medioevale in tutta l’Europa, e Tommaso, dopo gli
studi condotti a Parigi con Alberto Magno, decise di suddividere ogni quaestiones
in articoli all’interno dei quali erano discussi i vari argomenti che davano
il titolo al singolo capitolo.
Sicché, come nel
caso della questione n. 83 della Prima Parte, dedicata al Libero Arbitrio,
San Tommaso divide l’argomento in quattro articoli ed utilizzando, come
in tutti gli altri casi dell’intera opera, l’espediente linguistico introduttivo
del congiuntivo esortativo, presenta l’opinio del paganesimo e della filosofia
pre-patristica, e confuta le stesse in seconda istanza ponendo l’opinio
della dottrina cattolica.
Come già in Sant’Agostino,
non si può comprendere a pieno l’agire umano se non si conosca l’orientamento
etico dell’Autore riguardo alla libertà dell’essere umano di tenere
comportamenti arbitrali, ed arbitrali in quanto non dettagliatamente prescritti
dalle Scritture.
Riprendendo il passo biblico
dell’Ecclesiaste, “Egli da principio creò l’uomo
e lo lasciò in balìa
del suo proprio volere” , San Tommaso sostiene che l’uomo è
dotato di libero arbitrio in quanto può fornire consigli, esortazioni,
precetti, ma anche incorrere in proibizioni, premi e punizioni.
Il suo agire è la
sua causa del suo movimento, in quanto tale qualità è nell’uomo
duplice: una materiale, perché può coglierla dalla sua parte
intellettiva; ed un’altra istintiva, come le passioni ed il comportamento
sessuale e sociale, a seconda delle inclinazioni che siano presenti in
ciascun individuo.
Ma esiste, in potenza ed
in atto, un assoluto libero arbitrio?
A tale domanda egli rispose
asserendo che il libero arbitrio è soggetto (subiectum, quindi sottomesso)
alla grazia divina, ed a questa ha il dovere di ispirarsi, in quanto essa
è il principio di ogni atto e consente all’uomo di giudicare perseguendo
il bene comune.
Il libero arbitrio diviene
così potenza attiva e l’uomo, pur peccando e perdendo o rischiando
di perdere la propria anima, agisce anche per coazione, e non per libertà
materiale.
L’inclinazione debole di
alcuni soggetti impedisce loro di comportarsi secondo razionalità,
e l’abile coercizione realizzata su e contro di loro da soggetti più
forti li rende sottomessi all’altrui volontà, sì da indurre
loro a compiere quelle azioni che sono proibite e dannose non solo perché
lo sono in sé, bensì anche perché sono state considerate
e stabilite socialmente come azioni proibite.
Lo scopo del messaggio tomistico
consisteva nel liberare l’animo del cristiano dagli errori o dai dubbi
inerenti alla sua condizione umana, e colmarlo della luce appagante del
vero.
La dottrina teologica assurge
ad un ruolo catartico, affinché le domande intense ed a volte controverse
formulate dall’intelletto possano essere appagate dall’entusiasmo crescente
in chi si affida alla Sapienza umana illuminata dalla Rivelazione biblica.
Con San Tommaso si conclude
peraltro la corrente del pensiero neoplatonico cristiano, sia nelle sue
accezioni mistiche ed ascetiche che in quelle filosofico-razionali, e si
concepisce ancora il Verbo cristiano come effusione di Luce che scende
dal Padre, attraverso l’unione spirituale dello Spirito Santo ed il dogma
trinitario, e di cielo in cielo giunge sugli elementi del mondo materiale,
che sono generati e quindi corruttibili.
In questa prospettiva teologica
tipica di un’interpretazione immanentistica e plotiniana dell’agire individuale
in relazione con il Volere divino, San Tommaso formula la tripartizione
della legge e del suo significato attuativo.
La legge eterna è
tale poiché è espressione del più alto grado di razionalità,
al quale sempre dobbiamo obbedire, e Dio ha rivelato agli uomini la sua
sapienza per far comprendere loro il messaggio universale dell’ordine del
mondo, ordine al quale dobbiamo ispirarci nel nostro agire.
La razionalità della
sapienza divina ha uno scopo ben definito: ottenere il bene comune con
la emanazione di leggi umane che si ispirino al dettato biblico ed evangelico,
in quanto la legge eterna è una, unica ed incorruttibile, e non
è interpretabile da tutti, bensì conoscibile e da acquisire
pienamente in senso spirituale ed intimo.
Così come è
impenetrabile, per l’intelletto umano, la vera volontà del legislatore
divino, è altrettanto doveroso perseguire gli scopi espliciti chiaramente
descritti nelle Scritture.
Ciascuno giudicherà
le cose che conosce, e giudicando imparerà a dividere il vero dal
falso, le giuste proposte evangeliche dalle corrotte disposizioni umane.
La legge umana è
quindi imperfetta quando non riesce ad ispirarsi completamente ai precetti
di quella eterna, non procede da quella e lasciandosi sottomettere al giogo
delle passioni, della concupiscenza e della cupidigia di potere, sminuisce
per intero l’unico simbolo di purezza, che è il messaggio cristiano.
San Tommaso espone così
una soluzione al miglioramento della legge umana, ed umana poiché
prodotta ex artificio dagli uomini, così come il Figlio, che è
eterno, si è adeguato alla volontà di Dio Padre compiendo
le sue azioni e redimendo dal peccato l’umanità.
La legge umana, nel perseguire
gli scopi della razionalità, dovrà far derivare le proprie
proposizioni dai fini della Provvidenza divina, che è simbolo immanente
della comunicazione fra Dio ed il Popolo che in lui crede.
Mezzo di comunicazione e
di traslazione di significati e contenuti fra ciò che è eterno
e ciò che è mortale è garantito dalla presenza di
un nuovo elemento conoscitivo ed esistente: la lex naturalis.
Essa non contiene puri e
semplici precetti, poiché in sé si diversifica per i fini
e la molteplicità dei contenuti.
Tutti aneliamo, se siamo
nel giusto, al bene ed alle virtù, ma quali virtù sono naturali,
ovvero sia secundum naturam, e quali, invece, contra naturam?
Gli atti virtuosi sono tali
solo se non contraddicono la legge di natura ed a questa soggiacciono,
ma gli atti non virtuosi, quindi i peccati, sono anch’essi propri degli
uomini e non solo si muovono contro la ragione, bensì anche contro
la natura.
Sicché, l’unione
corporale tra uomo e donna è comune e naturale fra tutti gli animali
(e quindi è maggiormente da ritenere come naturale), mentre la promiscuità
ed il concubinaggio fra maschi si definisce, ed esso specialmente, vizio
contro natura.
Il diritto naturale è
contenuto nella Legge e nel Vangelo, ed è per questo che esso né
può mutare per azione del divenire storico, né può
essere abrogato per volontà dell’uomo.
La legge degli uomini, prodotta
e promulgata dagli stessi, deve al contrario presentare tali caratteristiche:
essere onesta, giusta, possibile secondo natura, secondo la consuetudine
della patria, adeguata al luogo ed al tempo, necessaria, utile.
Anche pubblica e manifesta,
affinché nessuno debba incorrere nell’oscurità, essere scritta
non per la comodità privata, bensì per l’utilità comune
dei cittadini.
Sulla base di questi elementi,
la legge umana è suddivisibile a seconda la diversità dei
suoi scopi, per cui può essere studiata sia dai sacerdoti oranti
sia dai principi governanti il popolo, sia, in ultima istanza, dai militi
pugnanti.
Di conseguenza, le leggi
umane si distinguono secondo i diversi regimi delle città.
Nell’elencazione dei regimi
politico-giuridici, San Tommaso ripropone quanto analizzato da Aristotele
nel V libro della Politica (aristocrazia, democrazia, oligarchia, tirannide)
, ma l’elemento di distinzione è ben evidente: il teologo domenicano
si affida alle verità bibliche ed al messaggio neoevangelico e,
a differenza di Aristotele, discrimina il naturale da ciò che non
lo è.
Non fornisce elementi né
descrittivi né giuridici utili per le eventuali pene da comminare
ai rei, proprio perché crede più nella punizione del Giudizio
divino che in quella irrogata dal giudice umano (laico od ecclesiastico
che sia).
Pur tuttavia, nella Seconda
parte della Summa indica quali vizi e comportamenti umani siano da considerare
negativi e riprovevoli sul piano morale ed esecrabili sul piano teologico.
Asserisce San Tommaso che,
così come l’assenza del sole causa l’oscurità, la privazione
e la negazione sono causa del peccare.
Ma privando e negando ad
un uomo di compiere o di attuare qualcosa, lo si preserva dal male, e non
dal bene.
Sulla base del principio
di causa efficiente, e quindi della forza attiva nella produzione degli
eventi, il significato proprio dell’atto del piacere, il cercare il proibito,
consiste in un’azione spontanea e volontaria che può, in alcuni
casi, essere circoscritta all’azione individuale influenzata dalle pressioni
esterne: così si verifica per il furto, il suicidio, le tentazioni
a compiere peccati venali e capitali.
Il libero arbitrio, immediatamente
unito alla ricerca di un’unica razionalità, è causa stessa,
in potenza ed in atto, dell’agire per trasgredire, e così la volontà
procede verso il peccato e verso ciò che è negato.
Molte sono le cause esteriori
che inclinano a peccare, così come molti sono i peccati annoverati
nel catalogo biblico vetero e neo testamentario.
L’incontinenza nell’appagamento
dei piaceri, il voler saziare la sete degli appetiti sensitivi e non quelli
dell’intelletto, la sfrenata e pagana bramosia, l’ignoranza dell’intelletto
e la sovversione dei regolamenti rivelati nelle Scritture sono le cause
strettamente individuali che inducono all’agire peccando.
Ed insieme a queste, si
unisce l’irrequietezza dell’animo, colpito dalle passioni, dalla concupiscenza
degli occhi e della carne, e dalla superbia nel vivere.
Da ciò deriva la
forte critica che l’Aquinate rivolse contro il vizio della lussuria, sia
etero che omosessuale, poiché, riprendendo Agostino, sostiene che
“la lussuria alla sazietà ed all’abbondanza desidera chiamare se
stessa.”
Il lussurioso è colui
che semina il vizio della corruzione dei cristiani, mina la stabilità
e l’equilibrio nella famiglia, e, con spirito dissoluto, costringe i deboli
a seguirlo.
Le “figlie della lussuria”
sono la cecità della mente, l’incostanza, la scarsa considerazione
altrui, l’amor di sé, l’odio verso Dio, il legame terreno e venale
all’evo presente, un futuro di orrore e di disperazione.
In tale prospettiva escatologica,
dove alle invettive sessuofobiche personali si associano le note bibliche
e quelle della filosofia patristica, Tommaso elenca nella Seconda parte
della Summa le varie specie di lussuria da recriminare: la fornicazione
eterosessuale non procreativa; la masturbazione (diurna e notturna); lo
stupro; l’adulterio; il rapimento per scopi sessuali e il peccatum contra
naturam.
Ed, in ultima istanza, disserta
sull’ordine, per gravità, dei suddetti atti lussuriosi.
Già in precedenza
aveva affrontato il principio della conservazione della specie umana e
della sua prosecuzione nel divenire storico-religioso , ma stavolta vi
aggiunge il concetto che il peccato mortale è tale perché
è contrario alle virtù teologali e cardinali, ed in modo
particolare allo spirito di carità.
Riaffidandosi ad Agostino
, con una ingenua ma pur sempre efficace analogia, sostiene che “come il
cibo serve al corpo per saziarsi ed essere in salute, così la semplice
fornicazione sosterrà la salute del genere umano.”
Quella che Tommaso definisce
fornicatio simplex non è illecita, riprovevole moralmente, fonte
e causa di disordine e corruzione spirituale e materiale del soggetto.
E’ l’unico atto ammesso,
non solo all’interno della comunità dei cristiani, bensì
anche nei dettami della legge eterna.
La legge umana, al contrario,
proprio in questo caso, dovrà sottomettersi alla legge eterna, escludendo
da privilegi e premi coloro che si comportano in alio modo, in maniera
diversa e contraria.
Ma chi sono coloro che si
comportano in alio modo ? Ed in cosa consiste la novità di San Tommaso
rispetto ai suoi predecessori, sul piano dell’analisi del fenomeno “omosessualità”?
I suoi predecessori hanno
ritenuto l’omosessualità un vizio umano, un peccato, un rimedio
alla concupiscenza, una passione insensata ed irrazionale, una sovversione
dei precetti divini; in chiave assoluta, un atto contro natura.
San Tommaso, pur accettando
le definizioni dei teologi cattolici a lui antecedenti, contempla ed inserisce
il vizio contro natura sotto le varie specie di lussuria, ma è l’unico
che presenta una singolare caratteristica: la bestialità.
Mentre prima di lui tale
atto era concepito come motivato dalla malizia, San Tommaso, non ritenendolo
un comportamento specificamente umano, confuta la tesi esposta da Aristotele
nell’Etica Nicomachea, il quale riteneva che tutti i tipi di lussuria hanno
in sé la funzione dell’appagamento dei desideri carnali.
L’Aquinate, al contrario,
asserisce che la lussuria debba consistere solo come atto che ponga lo
scopo della procreazione.
Ergo, il vizio contro natura
non è contemplabile sotto la categoria della lussuria.
San Paolo, nella seconda
lettera ai Corinzi, accennò a quanti, fra coloro che non credono
nel messaggio cristiano, fornicano e vivono nell’impudicizia.
Per Tommaso, l’impudicizia
è per antonomasia il vizio contro natura.
Esso è da interpretare
come una bestialità poiché, mentre un atto malizioso è
pur sempre moderato, un atto è bestiale poiché non solo si
oppone alla ricerca della virtù, bensì porta l’animo ad eccessi
senza misura e riduce la potenza dell’intelletto.
Il lussurioso sodomita omosessuale
non vuole la generazione e la continuazione della specie umana, bensì
dilettandosi con il proprio e l’altrui corpo porta violenza a se stesso
ed alla natura, e commette sacrilegio contro la volontà di Dio (il
Dio biblico che punì col fuoco e lo zolfo le città peccatrici).
Qualsiasi atto esperito
dagli esseri umani, se è conforme a quanto disposto dalle leggi
eterne, diviene razionale e giustamente concupiscibile, sia in ciò
che è speculativo sia in ciò che è operativo.
Il patiens e l’agens, la
parte passiva e quella attiva del rapporto sodomitico fra maschi, possono
e devono redimersi attraverso l’esperienza della confessione, dell’eucaristia
e di una nuova catechesi con la comunità cristiana.
Ma il recidivo e quanti,
fra i sodomiti, non abbandoneranno tale vizio grave e turpe, dovrà
scontare una pena nel mondo terreno ed un’altra in quello immateriale e
spirituale.
La coscienza dell’uomo materiale,
fatta di sensi, di debolezze e forza, subirà la punizione più
pesante contemplata dalla Chiesa di quei tempi: la excommunicatio.
La sua anima, al contrario,
costretta a vagare fra ciò che non è più, insieme
all’immaterialità, subirà una punizione pro aeternitate:
l’esclusione dal Regno dei Cieli, la non salvazione dopo il Giudizio e,
quindi, la sofferenza.
Ma la scomunica di cui disserta
Tommaso è ben specificata e, soprattutto, come era tipico della
mentalità dei domenicani, rigida e definitiva.
La
scomunica, secondo l’etica “penalistica” cattolica, è stata ritenuta,
e lo è tuttora, e lo è stata ai tempi di Tommaso, come la
separazione dalla comunione della Chiesa riguardo a tutti i frutti ed i
benefici che da essa si possono ottenere e che essa possa dispensare ai
suoi fedeli: “Excommunicatio est separatio a communione Ecclesiae quoad
fructum et suffragia generalia.”
La comunione dei e fra i
fedeli ha un’unica natura: condividere le stesse preghiere per essere tutti
partecipi della sacra mensa imbandita per i fedeli in Cristo venuto ed
in Cristo venturo.
Al contrario, coloro che
con atti illeciti, con parole e con spirito sacrilego contravvengono ai
precetti biblici, subiranno, socialmente e moralmente, prima ancora che
penalmente, quanto disposto da Tommaso, il quale, con linguaggio canonico
e disposizione irrevocabile, sentenzia che: “Os, orare, vale, communio,
mensa negatur.”
Ergo: premessa iniziale
è la separazione dai sacramenti, per ciò che riguarda i frutti;
premessa finale è la mancanza di comunione dei e fra i fedeli per
ciò che attiene ai benefici spirituali.
Saranno così cinque
le pene sociali e morali da comminare al reo: che non sia osservato e visto
dagli altri (os sta per osculum); nessuno dovrà con lui pregare
(orare); nessuno dovrà salutarlo (vale); nessuno dovrà più
somministrargli i sacramenti (communio); nessuno dovrà con lui mangiare
(mensa).
La negazione degli elementi
essenziali per il vivere sociale (vedersi, parlare, salutarsi, mangiare…)
rappresenta forse la punizione più incisiva, perché colpisce
le speranze di ogni fedele nell’essere partecipe della verità divina.
Ed è per questo che
l’uomo, decidendo liberamente di peccare e di arrecare violenza a Dio ed
alla Natura, compiendo il suo rifiuto ed affidandosi alla lussuria contro
natura, perde la dimensione del sacro e del puro, insieme a quella di essere
un membro dell’ecclesia, e ne acquista un’altra, ben più grave da
comprendere e ben più difficile da abbandonare.
Acquista lo status sociale
del reietto, dell’untore, dell’anima vagans sine iudicio, del dannato che,
escluso dalla societas civium, non ha il diritto di anelare alla società
universale: la Chiesa edificata da Pietro.
Per concludere con laconicità
e chiarezza simbolica (la cui simbolicità è contenuta in
ciò che sarà letto), credo sia doveroso inserire alla fine
del capitolo lo stesso autore che vi diede l’inizio.
Se San Tommaso fu il più
importante interprete e teorico, teologicamente parlando, della dottrina
cattolica formulata nel XIII secolo, sì da assurgere al ruolo di
Dottore Angelico, la cui fortuna è anche da ricollegare al potere
politico ed economico ed intellettuale raggiunto dall’ordine dei domenicani
dopo il riconoscimento canonico ed istituzionale ottenuto grazie al Papa
Onorio III nel 1216, il Poeta fiorentino fu il più razionale, dotto
e sincero ed eloquente divulgatore dei vizi, delle virtù, dei timori,
dei piaceri e dei danni dell’Evo di Mezzo.
E, forse, non solo di quello.
Con l’ausilio della poesia,
e quindi di una maggiore ricchezza semantica e simbolica nel linguaggio,
Dante può farci capire quale fosse la condizione psicologica dei
dannati nell’Inferno e delle anime che, trovandosi nel secondo regno ultraterreno,
si purificano per salire al Cielo.
Una condizione psicologica
che non è solo appartenente alle anime, bensì anche a coloro
che sono vivi e che, perpetuando nel loro comportamento, continuando nella
trasgressione e nella corruzione dello spirito, rischiano la dannazione.
Quelli che furono i timori
escatologici del passaggio fra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo
d.C. riecheggiano nella poesia ma con la speranza del miglioramento che
viene confessata al Poeta da Guido Guinizzelli, il quale, così parlando,
anela:
“ La gente che non vien
con noi, offese
di ciò
per che già Cesar, trïunfando,
"Regina" contra
sé chiamar s’intese:
però si parton "Soddoma"
gridando,
rimproverando
a sé com’ hai udito,
e aiutan
l’arsura vergognando.
Nostro peccato fu ermafrodito;
ma perché
non servammo umana legge,
seguendo
come bestie l’appetito,
in obbrobrio di noi, per
noi si legge,
quando
partinci, il nome di colei
che s’imbestiò
ne le ‘mbestiate schegge. ”
Purgatorio, XXVI, 75-87
“ O nostra male aventurosa etade,
che le virtudi che non abbian
misti
vici nefandi si ritrovin
rade!
Senza quel vizio son pochi
umanisti
che fe’ a Dio forza, non
che persuase,
di far Gomorra e i suoi
vicini tristi:
mandò fuoco da ciel,
ch’uomini e case
tutto consumpse; et ebbe
tempo a pena
Lot a fugir, ma la moglier
rimase. ”
Ariosto L., Satira 6, 22-30
Capitolo Sesto
Firenze e le norme repressive della sodomia emanate dal XIV alla seconda metà del XVI secolo
§ 1. Gli istituti giuridici e politici fiorentini dal Comune alla Signoria medicea
Le cronache degli scrittori
del XIV secolo, sia ecclesiastici che laici, ci riferiscono di una Firenze
che affrontava il problema dell’esistenza di pratiche sodomitiche fra persone
dello stesso sesso e fra persone di sesso diverso con durezza e stabilità
della pena.
La città, nella prima
metà del 1300, si presentava ormai consolidata nella sua struttura
governativa ed economica, e l’oligarchia dominante governava mantenendo
salda la continuità dinastico-politico delle famiglie più
ricche e conservatrici e, soprattutto, di parte guelfa.
Dopo aver sedato, con la
battaglia di Campaldino, ogni istanza di laicità e di opposizione
all’influenza papale proveniente dal Popolo Magro (fazione di contadini,
commercianti ed artigiani), Firenze poté conoscere la transizione
ad una forma di governo signorile più elaborata rispetto a quella
esistente durante il periodo della formazione dei liberi comuni italiani
del Centro-Nord.
Le cariche rappresentative
passarono da temporanee a permanenti; le magistrature urbane furono trasformate
in organi di consulenza per il Signore e di controllo costante nei confronti
dei cittadini e delle loro Arti.
Inoltre, si assistette ad
un fenomeno nuovo, del tutto inaspettato per la città: la sostituzione
della milizia cittadina con truppe mercenarie e con guarnigioni arruolate
dal Signore.
Egli diventò così
un’autorità super partes, che non influenzava le scelte delle fazioni
emergenti, essendo simbolo dell’unità sociale e religiosa della
città, con un titolo ereditario e sanzionato, pur tuttavia, nella
sua prima fase di attuazione, da un titolo di investitura papale o imperiale.
Il Podestà, al contrario,
essendo espressione dell’oligarchia al potere fino al 1378, nell’unione
simbolica con la propaganda ecclesiastica di domenicani e di francescani
presenti a Firenze e molto attivi, volle far di sé il tutore ed
il custode di un rigido e miope assetto religioso interno, fiducioso dell’appoggio
papale.
L’ordinamento giuridico
fiorentino prevedeva la partecipazione, nelle deliberazioni, di tutti gli
organi esistenti.
Non esistendo una divisione
dei poteri intesa in senso moderno, bensì distinzione di competenze,
l’intero assetto istituzionale poggiava su solide basi di pluralismo diviso
in tre parti essenziali: la ricchezza socio-economica della città,
sostenuta dal sistema corporativo; il controllo del territorio dello Stato
antecedente e successivo all’età di Lorenzo il Magnifico, affidato
alle Compagnie del Popolo; ed infine, la protezione dell’ordine e della
continuità politica, affidata ai Capitani di Parte Guelfa.
La città, divisa
in quattro quartieri, elesse quattro gonfalonieri per ognuno di essi, sancì
il principio del civitas superiorem non recognoscens ed espresse l’autorità
dello Stato nel Consiglio del Popolo e nel Consiglio del Comune, composti
entrambi da oltre 300 persone che approvano, con il loro voto, le riforme
legislative.
Nel centro cittadino la
tutela degli abitanti ed il mantenimento dell’ordine pubblico fu affidato
agli ufficiali forestieri, una sorta di guardie armate dipendenti dalle
Compagnie del Popolo, e grazie agli elenchi ed ai documenti custoditi nelle
parrocchie e di quelli predisposti dalle stesse Compagnie, è oggi
possibile conoscere la quantità della popolazione e la diversificazione
e stratificazione sociale esistente a Firenze.
Non essendo sufficiente
la semplice legge del Comune, il diritto e la cultura giurisprudenziale
stabilirono che anche altri documenti, pur se prodotti ed emessi da diversi
organi, potevano avere valore cogente. Fra questi si annoverarono gli Statuti,
gli Ordinamenti, le Provvisioni ed i Bandi.
Con i primi s’intende una
raccolta di norme legislative preesistenti, aventi validità permanente
e con carattere d’universalità.
Vi sono contenute norme
di diritto pubblico, norme generali sulla cittadinanza, sul diritto penale,
su quello civile e sulle loro rispettive procedure.
Inoltre comprendeva norme
di diritto amministrativo, di diritto e procedura tributaria e di diritto
internazionale privato.
Gli Ordinamenti costituiscono
invece un insieme di norme con validità permanente e atti a disciplinare
materie specifiche non regolamentate precedentemente alla loro emanazione.
Le Provvisioni, molto comuni
a partire dagli inizi del Quattrocento, erano deliberazioni del Priorato
e degli istituti che lo affiancavano, avevano valore di norme giuridiche
solo dopo la loro approvazione da parte dei due Consigli di cui sopra e
disciplinavano questioni particolari.
Il Priore del Comune collaborava
con il Gonfaloniere di giustizia, con i XVI Gonfalonieri di Compagnia ed
i XII buonuomini, ed il suo mandato era di quattro mesi. Dal 15 di Giugno
fino al 15 di Agosto del 1300 Dante fece parte dei Priori.
I Bandi, infine, erano disposizioni,
anche di carattere generale, prese da un magistrato del Comune nell’ambito
della propria giurisdizione.
Il loro valore cogente era
tale fino alla cessazione della durata in carica di colui che li avesse
emessi.
La magistratura collegiale
straordinaria con poteri eccezionali che si sostituiva al potere della
massa cittadina fornita di diritti politici fu definita col termine di
Balìa, ed avendo a sua disposizione un complesso di organi già
in azione normale nella macchina dello Stato poteva assumere, nei momenti
di crisi istituzionale, di sommossa popolare e di congiura antigovernativa
veri e propri poteri dittatoriali.
I diritti di cittadinanza
costituirono l’elemento per differenziare la popolazione fiorentina, la
quale fu divisa in due parti: i prestanziati, in altre parole i vecchi
ed originari cittadini di Firenze aventi tutti i diritti politici, e gli
allibrati, costituenti il contado di Firenze ed utilizzavano gli Statuti
delle comunità locali.
Le donne non avevano diritti
politici né potevano essere ammesse alle cariche pubbliche, amministrative
e governative, così come ne erano esclusi i ghibellini e tutti i
loro familiari, sulla base dello Statuto emanato nel 1415.
Il Gonfaloniere di giustizia
del Popolo e del Comune di Firenze, carica istituita nel 1289, comandava
mille armati, restava in carica per due mesi, sedeva tra i Priori ed era
pari a questi anche come salario, veniva eletto tra i rappresentanti dei
vari quartieri (sesti) e non doveva essere parente del Priore.
Egli assunse l’incarico
di arbitro delle contese fra organi istituzionali, era presente all’approvazione
del bilancio preventivo dello Stato, partecipava alle udienze, alle cerimonie,
ed infine riceveva gli emblemi ed i simboli della città, dei castelli
e delle terre assoggettate al Comune fiorentino.
Sempre con lo Statuto del
1415, il Consiglio del Popolo e quello del Comune ebbero l’onere di approvare
le provvisioni proposte dai maggiori uffici, esaminare, confermare e respingere
quanto deliberato dal priorato e dai gonfalonieri, istituendo anche ciò
che maggiormente ci riguarda: i corpi di polizia politica.
Questi furono in realtà
istituiti dopo il 1378, anno del tumulto dei ciompi, ma con lo Statuto
di cui sopra ebbero la loro conformazione e non furono modificati né
sotto il Principato né sotto la Repubblica del Savonarola né
sotto il Granducato dei Lorena.
Gli organi di polizia giudiziaria
e politica erano composti dai cittadini, ed erano suddivisi con uno schema
piramidale, alla cui sommità si trovavano i Dieci di Libertà,
provvisti di notaio e collaboravano con il Priore ed avevano competenza
sull’analisi dei processi intentati contro gli organi superiori dello Stato
accusati di congiura e di diserzione politica e militare.
Al di sotto si trovavano
gli Otto di Guardia e di Balìa e di Custodia, i quali esaminavano
le denunce dei cittadini, seguivano i movimenti dei ribelli dell’esercito,
controllavano l’arruolamento e l’ordine pubblico.
Gli Ufficiali delle Stinche
governavano le prigioni, e risalgono al 1305, quando nella Val di Greve
i fiorentini tolsero ai Cavalcanti il Castello delle Stinche e ne fecero
il proprio carcere.
Con la Provvisione del 10
di Febbraio del 1429 ebbero la loro collocazione, nell’assetto politico
fiorentino, i c.d. Dieci Conservatori di Legge, i quali vigilarono su chi
contravvenisse al giuramento di pace interna e su quanti appartenessero
a compagnie segrete.
Inoltre dovettero assicurare
il rispetto delle leggi di diritto privato e quelle di diritto pubblico,
poterono pronunciare sentenze di condanna, e con la maggioranza di sette
voti potevano anche condannare a morte.
§ 2. Le influenze dei predicatori domenicani e francescani sui legislatori fiorentini
Questa apparentemente prolissa
dissertazione può servire per comprendere non solo gli ordinamenti
storico-politica della città di Dante, bensì anche per capire
chi detenesse il potere a Firenze, quale classe sociale fosse emergente
e quale fosse esclusa dagli organismi politici, amministrativi e di controllo
del vivere sociale.
Il legislatore fiorentino
del XIV secolo, riunito nell’istituto denominato Consiglio del Popolo,
fu fortemente influenzato dalle prediche ecclesiastiche che il domenicano
Giordano da Pisa rivolgeva ai fedeli in Santa Maria Novella, non esitando
a paragonare Firenze a Sodoma e Gomorra.
Delle sue prediche, quella
che destò maggiore interesse e fu causa di ansie e timori popolari
fu quella tenuta nel 1325, nella quale, parlando della penisola del Sinai,
dove si trovavano Sodoma e Gomorra, istruì i fiorentini sulla distruzione
subita dalle due città per l’ira che Dio gettò su di essi,
avendo peccato, i loro cittadini, del vizio contro natura.
Il predicatore domenicano
così riferiva ai fedeli.
“ Sapete che si legge di
quelle cinque cittadi, Soddoma e quell’altre? Per quel peccato mandò
Idio gli angeli suoi due a subissarle; ma prima venne fuoco da cielo, che
tutti li arse e divampò; poi discesero in nabisso quelle cittadi,
e tutta la provincia. Ed è grande maraviglia quella che Idio n’ha
mostrata e ancora si mostra, che quella provincia ch’andò sotto,
sì v’è acqua, e chiamasi il Mare Morto, nel quale non ha
pesce nullo…ché non vi nasce nulla; e più, che di quello
esce grande puzzo di solfore. Queste cose si dicono di quel Mare Morto,
che significano dirittamente le condizioni di quel pessimo peccato de la
soddomia, il quale è sterile, sanza frutto nullo; il quale pute
a Dio e a tutto’l mondo; e però saranno messi in fiamma, come si
conviene loro.”
Il primo Statuto comunale
emanato a Firenze e dedicato interamente a risolvere la questione del vizio
contro natura, della sua diffusione e della sua pratica, risale al 1325
e porta la rubrica “De puniendo sodomitas”, elaborato dal notaio ser Giovanni
di Lapo Bonamici, insieme al Priore ed ai Gonfalonieri delle 12 Arti Maggiori.
I sodomiti, omosessuali
ed eterosessuali, erano colpiti da punizioni corporali esplicite e tipiche
della logica del contrappasso: il taglio dei testicoli.
Ma se lo stesso atto fosse
stato compiuto fra un adulto ed un ragazzo al di sotto dei 14 anni non
consenziente, la parte agens avrebbe subito non solo il taglio dei testicoli,
bensì anche la comminazione di una pena pecuniaria, la cui entità
sarebbe stata decisa, discrezionalmente, dal giudice.
Il ragazzo consenziente,
al contrario, che svolgesse un ruolo passivo, non solo avrebbe dovuto pagare,
anch’egli, un’ammenda in relazione alla sua età, bensì avrebbe
inoltre subito una punizione esemplare e socialmente rilevante: 10 frustate
nella piazza di Palazzo Vecchio.
Le donne sodomizzate, di
età superiore ai 18 anni, avrebbe avuto la stessa punizione.
Con l’intenzione di rendere
la legislazione fiorentina completa e, forse, esaustiva, la rubrica contemplò
anche due categorie di soggetti colpevoli e che svolgono specificamente
il ruolo sessuale attivo, denominati ruffiani e trapassi.
I primi, chiamati anche
“peccatori abituali”, quindi costanti nel praticare l’atto sodomitico,
se colti nel trasgredire la legge, avrebbe dovuto pagare un’ammenda di
500 fiorini e subire il taglio della mano destra.
Il trapasso, invece, rappresentava
il forestiero che, giunto a Firenze, vi cercava riposo e vitto e lavoro,
ma non solo.
Il trapasso che avesse sodomizzato
fanciulli e fanciulle, con minacce, percosse e linguaggio malizioso ed
edulcorato, viola, ingiustamente e diabolicamente, il corpo innocente altrui
e, stando alla lettera dello Statuto, sarebbe incorso nella pena più
grave, anche se scarsamente applicata: il rogo.
Affinché si agevolassero
le delazioni e le denunce non segrete, al denunciante sarebbe spettata
la metà dell’ammenda inflitta la colpevole, e per evitare che ci
fossero allusioni all’amore greco nelle canzoni, poesie e sonetti popolari,
chiunque avesse cantato o composti tali versi, sarebbe stato punito con
l’ammenda di 10 fiorini.
Ed ancora, se la casa od
ogni altro immobile sede del reato fossero risultati di proprietà
del reo, essi sarebbero stati distrutti, ed i beni mobili ivi contenuti
devoluti in parte al denunciante ed in parte al Comune.
Ma qual era, per il legislatore,
il reato? O meglio, come era definito?
Non era la semplice e schietta
e lussuriosa sodomia etero od omosessuale, bensì la connotazione
letteraria e la classificazione giuridica era più netta ed incisiva,
e ci fa intendere, leggendola, la forte influenza che la classe sacerdotale
e religiosa cattolica ebbe sull’emanazione del suddetto Statuto.
Il delitto era denominato:
“ Ad iniuriam omnipotentis Dei eiusque beatae Mariae Virgini et totius
celestis aule. ”
La legislazione fiorentina
si rese interprete delle proposte ecclesiastiche cattoliche, dei timori
e delle ossessioni di Santa Romana Chiesa, dei suoi predicatori e del loro
apostolato, ma non solo.
Essa voleva perpetuare la
tradizione del diritto romano di epoca post constantiniana, esercitando
una continua invasione della legge negli atti intimi fra privati cittadini.
Un intervento che può
essere giustificato da due elementi caratteristici: a quel tempo non si
era cittadini, bensì sudditi, fedeli ai dettami ecclesiastici, subordinati,
suddivisi rigidamente in status e, di conseguenza, non tutti eguali di
fronte alla legge.
Peraltro ogni intervento
legislativo correttivo dei costumi sessuali era suffragato dalle teorie
scolastico-tomistiche sulla sessualità umana ed animale ed ammantato
dal velo della pudicizia, della continenza fine a se stessa, della tutela
della maternità, della famiglia monogamica, dell’ottemperanza alle
disposizioni papali e del grande effetto purificatore, ma anche denigratorio,
che realizzò il processo intentato nel 1307 e conclusosi con esiti
e con pene crudeli, contro quell’ordine che per quasi 200 anni segnò
la storia del cristianesimo medievale e lo spirito delle Crociate: l’Ordine
dei Cavalieri Templari.
Che relazione esiste fra
i Templari e Firenze? Nessuna, sul piano giuridico ed economico. Ma sul
piano simbolico e propagandistico, la confluenza ed il diffondersi d’informazioni
sulle cause del processo, sulle pene e le conseguenti confische dei beni
ai danni dell’ordine religioso-cavalleresco contribuirono ad enfatizzare
le fobie antisodomitiche ed antiomosessuali nell’Europa del tempo.
Le accuse, sostenute dal
Papa Clemente V e dal Re di Francia Filippo il Bello, furono quelle di
bestemmia, stregoneria, sodomia fra i cavalieri e fra i cavalieri ed i
saraceni, adorazione del diavolo e tradimento nella custodia del Santo
Sepolcro. Furono tutti gli appartenenti all’Ordine arsi sul rogo, l’Ordine
fu abolito e tutte le loro ricchezze incamerate dalla corona francese e
dal Sovrano ordine militare dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme,
di Rodi e di Malta.
In quella fase della storia
d’Europa, l’altro Tribunale, quello delle coscienze, ovvero sia quello
della Santa Inquisizione, divenne uno strumento manovrato coattivamente
dai sovrani europei i quali, non temendo più le grandi eresie antipapali
ed antigovernative, si concentrarono per reprimere ogni atto destabilizzante
l’equilibrio demografico europeo del XIV secolo.
E proprio per lo sviluppo
demografico e, quindi, di conseguenza, per lo sviluppo dei commerci, dell’artigianato
e dell’agricoltura si fondarono le nuove legislazioni repressive antisodomitiche.
Nel periodo di maggiore
intensità dei traffici commerciali e mercantili e navali, mentre
le istituzioni fiorentine cercavano di calmierare le esigenze delle Corporazioni
con quelle dei nobili, nel 1348 Firenze, come tutto il resto della penisola,
visse l’esperienza della peste.
Il Villani, nella sua Nuova
Cronica, narra della morte di circa 80.000 persone, in una città
che contava “90.000 bocche tra uomini e femmine e fanciulli.”
Ma la testimonianza letteraria
più significativa ci proviene da colui che non solo visse l’esperienza
della pestilenza, senza pur tuttavia ammalarsi, bensì formulò
un’accorata e risentita possibile causa dell’emergere della malattia nella
città di Dante.
Si tratta di Giovanni Boccaccio,
il quale, essendosi rammaricato per le sorti subite da Firenze, nel proemio
al Decamerone, storicamente e con acume di cronaca, così ci riferisce.
“Dico adunque che già
erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero
pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città
di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera
pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre
inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali,
alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d’inumerabile
quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in
uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata.”
Nonostante ed al di là
delle cifre e dei sensi di colpa del Boccaccio, lo scopo dei governanti
era quello di ripopolare la città, e decisero, con appositi incentivi,
di sollecitare i sopravvissuti a contrarre matrimonio, stimolando così
la natalità che ebbe, difatti, un notevole tasso d’aumento fino
al 1400, quando un’altra epidemia di peste, anche se meno grave della precedente,
colpì la città toscana.
§ 3. I nuovi Statuti del Podestà e l’inasprimento delle pene
Diventava così essenziale,
e da compiere senza ulteriori temporeggiamenti, intervenire per sostenere
le sorti demografiche di Firenze e nel 1365 il Podestà, con un’apposita
Provvisione del 2 Aprile, modificò lo Statuto emanato nel 1325,
e nelle nuove disposizioni dettò punizioni più gravi per
i rei di sodomia: il soggetto attivo e quello passivo, se entrambi consenzienti,
maggiorenni e consapevoli di aver commesso violenza a Dio ed alla Natura,
sarebbero stati arsi sul rogo.
La morte non sarebbe stata
comminata al soggetto passivo se minorenne, ma il rogo continuava ad essere
la punizione per chi, con violenza e rapimento a scopo sessuale, sodomizzava
i minorenni.
Si riteneva fosse sufficiente
la denunzia di un solo testimone maggiore di 14 anni, se era stato coinvolto
personalmente nel delitto, o la testimonianza di due soggetti che per “
vox publica ” diffamavano il colpevole.
Ulteriore novità,
suggerita dalle pratiche inquisitoriali esistenti al di fuori della Toscana,
fu l’introduzione della tortura per garantirsi la confessione.
Ma quale fu, in questo caso,
la giustificazione per irrogare pene così gravi alla popolazione
fiorentina?
Sic et simpliciter, il testo
legislativo del Podestà recitava, anche se in modo prolisso ed esasperato,
un concetto tipico delle prediche clericali: «Quoniam nonnulli diabolica
instigatione comprehensi nefandissimum scelus sodomiticum et ipsi nature
contrarium propter quod dei ira in civitates irruit.”
Ma era necessaria solo la
legge del Podestà? La chiesa fiorentina taceva? Pensava forse che
il rogo fosse ingiusto ed anticristiano?
L’arcivescovo della città
del periodo antecedente e successivo al 1365, Sant’Antonino Pierozzi, nella
sua Summa Theologica di ispirazione tomistica, sostenne che due sono i
vizi di lussuria più gravi e contro natura: la masturbazione, denominata
anche mollities, in quanto compiuta nei momenti di debolezza e di sconforto
e, quindi, perdonabile; e la sodomia, intesa anche come inosservanza dei
modi per intrattenere rapporti sessuali leciti ed assimilabile alla bestialità.
Essa rende possibile lo
scatenarsi dell’ira divina sulle città nelle quali è praticata
e porta con sé gravi “infectiones, cum inondatione et peste.”
Se le leggi umane si fossero
adeguate a quelle bibliche, Dio avrebbe assicurato prosperità e
continuità alle città che le avrebbero adottate ed emanate
e fatte proprie.
Pertanto, la pena ecclesiastica
sarebbe stata quella della scomunica, la decapitazione quella dell’Impero
ed il rogo quella degli Statuti comunali.
Ma perché il rogo?
La Provvisione del 1365 ripeteva la stessa formula dello Statuto del 1325:
“il loro corpo è degno di bruciare poiché hanno condotto
una vita scellerata, affinché la forza del fuoco possa estinguere
la scellerata libidine del loro animo.”
La liceità di pene
corporali e capitali costituiva il contenuto specifico della proposta presentata,
nell’aprile del 1403, alla nuova istituzione: la Signoria.
I membri del Consiglio del
Popolo, composto da nobili conservatori, artigiani, ricchi commercianti
e dottori in utroque iure, emanarono, alla fine dello stesso mese, una
legge il cui fine esplicito era quello di regolamentare la prostituzione
femminile, istituendo un Ufficio dell’Onestà, autorizzandolo a cercare
luoghi adatti per costruirvi un postribolo pubblico della città,
lasciandone la gestione ed il controllo allo stesso Ufficio.
La minoranza più
conservatrice e riottosa del Consiglio avrebbe desiderato che il nuovo
istituto fosse incaricato di perseguitare e punire anche i sodomiti, con
processi diretti e mediati, ma la proposta non passò.
Se il vizio era così
nefando, perché nominarlo ed ulteriormente disciplinarlo per sopprimerlo?
La chiesa e la comunità cristiana e le istituzioni fiorentine si
dimostrarono poco disposte, nella fase di crescita demografica e di superamento
delle epidemie, nel continuare ad investigare, mutilare, denigrare ed uccidere
i sodomiti.
Per circa 30 anni, la Signoria
non emanò nuove leggi, bensì mantenne la Provvisione del
1365, divenuta ormai un riferimento anche per le altre città toscane
e non.
Lo Statuto del Comune di
Ferrara, ad esempio, prevedeva la confisca dei beni, la mutilazione per
conseguente castrazione ed il dissanguamento del colpevole, con la cremazione
finale da eseguire extra civitatem.
Con il sistema della devoluzione
al denunciante e degli incentivi agli ufficiali del Comune dei beni confiscati
e delle multe pagate, sembrava quasi placatosi il clima di esasperata ricerca
del sodomita.
Fino a quando, però,
un processo fece mutare le coscienze dei fiorentini e la vicenda del trattamento
da infliggere ai sodomiti costrinse all’emanazione di una nuova legislazione
ed alla costituzione di un nuovo istituto.