PAGINA WEB DI ENRICO OLIARI
SEGUE: LE MINORANZE SESSUALI DAL TARDO IMPERO ROMANO AL XVII SECOLO: UN APPROCCIO SOCIOLOGICO-GIURIDICO

O insensata cura de’ mortali,
    quanto son difettivi silogismi
    quei che ti fanno in basso batter l’ali!
Chi dietro a iura e chi ad aforismi
    sen giva, e chi seguendo sacerdozio,
    e chi regnar per forza o per sofismi,
e chi rubare e chi civil negozio,
    chi nel diletto de la carne involto
    s’affaticava e chi si dava a l’ozio,
quando, da tutte queste cose sciolto,
    con Bëatrice m’era suso in cielo
    cotanto glorïosamente accolto. ”

Paradiso, XI, 1-12


Capitolo Quinto

Le disposizioni ecclesiastiche sull’omosessualità nei primi pensatori della Scolastica ed in San Tommaso d’Aquino

Come conciliare due diverse esigenze umane, quelle che si ispirano alla ricerca del significato metafisico dell’idea di Dio e della sua manifestazione nel mondo materiale e quelle che, al contrario, richiedono all’uomo di regolare i propri comportamenti per indirizzarli a tutto ciò che è materia, senso, corpo, desiderio e proiettarle in rapporto con il messaggio cristiano?
Quanto c’è di compatibile fra le varie tendenze degli esseri umani e quanto di contrastante fra queste e le congetture, i principi gerarchici, i precetti comportamentali ed i dogmi delle Scritture, degli editti e dei concili?
In tutte queste diatribe s’inserisce l’elemento per distinguere ciò che è ammesso e ciò che è da bandire ed interdire in seno alla comunità cristiana nello specifico, ed in quella umana in senso esteso, seguendo il principio cardine della divisione fra ciò che è naturale e quanto vi sia di innaturale nei comportamenti umani.

§ 1. L’idea di naturale ed innaturale nella filosofia Scolastica

Ciò che più sorprende è che filosofi e teologi medievali non si soffermarono eccessivamente ed unicamente sulle concezioni di naturale – innaturale, bensì preferirono definire la natura nella sua manifestazione pratica ed evidente a tutti.
Le definizioni di natura più influenti e più accessibili (a coloro che studiarono il greco in monastero e lessero Platone ed Aristotele e gli stoici) furono formulate nell’Evo di Mezzo e si fanno ricondurre alle opere di Boezio, del VI sec., e di Scoto Eriugena, dell’XI sec.
Nonostante nel linguaggio intellettualistico e razionalizzante si perpetuasse e si riconoscesse come valido il pensiero agostiniano “contra naturam esse” contenuto nelle Confessioni, i teologi medievali accettarono l’opera sincretica di Boezio il quale, riconoscendo l’effetto idealizzante della formulazione ellenistica di “fusis”, elaborerà una definizione realistica della stessa, sostenendo che naturale è:
“Tutto ciò che è; tutto ciò che agisce o subisce azione; il principio del moto; la qualità propria di qualcosa.”
La prima proposizione si spiega da sé, è quella più comune, da sempre usata, mentre le altre s’ispirano al materiale ed al naturale in quanto opposti allo spirituale ed al soprannaturale; ed inoltre, come nella terza, include nel materiale il moto ed i principi del movimento ed infine, come nella quarta, riconosce ed attribuisce semanticamente al naturale un significato d’attuazione e di personalizzazione.
Ergo, l’omoerotismo esiste, comporta cambiamento fisico e movimento in chi lo pratica, non si oppone al soprannaturale ed allo spirituale, ma questo era (ed è) sufficiente per ritenerlo secundum naturam?
Il genere filosofico e teologico di natura è studiato per fini specifici: per realizzare un’omogeneità fra i comportamenti umani e per capire quali, fra di essi, siano accettabili e quali da rivedere, correggere e, nei casi più estremi, reprimere e punire.
Il trattato medievale più esteso che argomentò sulla natura fu compiuto intorno alla metà dell’XI secolo dal teologo e filosofo scozzese Scoto Eriugena, e porta il titolo greco di Periphyseon, reso nella versione latina con De Divisione Naturae.
L’opera è da sempre stata interpretata come complessa ed eterogenea, e scopo dell’autore fu quello di fornire alla Chiesa Cattolica una ricca e dottrinaria documentazione da far studiare negli Studia di teologia d’Europa.
Per Eriugena, “Natura è il nome generale per ogni cosa che è e che non è…Nulla assolutamente può essere concepito che non debba essere compreso sotto questo termine.”
Pertanto, proseguendo, il genus natura è suddiviso in quattro «species»: “1. Ciò che crea e non è creato; 2. Ciò che è creato e anche crea; 3. Ciò che è creato e non crea; 4. Ciò che né crea né è creato.”
Su queste basi, semplici e laconiche, l’intera trattazione teologico-naturalistica della Patrologia latina ha voluto proporre le proprie obiezioni agli atti omosessuali, ed il teologo che più diplomaticamente degli altri seppe argomentare sulla questione, fu anche il maggiore esponente della scuola teologica dell’età post carolingia: Incmaro di Reims.
Le sue obiezioni furono le più esplicite poiché, mentre i suoi predecessori (potremmo dire da San Paolo a Sant’Agostino fino allo stesso Eriugena) parlarono di atti sessuali in generale (quindi eterosessuali, omosessuali, zoofili), egli per primo affrontò il tema della sessualità e della sua esplicazione sulla base di un elemento che unifica tutti gli atti sessuali: l’emissione dello sperma.
L’emissione del seme maschile è ritenuta contro natura (nella sua accezione più ampia) in una vasta categoria di esempi: nel rapporto con una monaca, con una parente, con una donna sposata, con un animale, da se stessi, per manipolazione o con altri mezzi, ma Incmaro aggiunse che:
 “Nessuno dica che non ha commesso sodomia se ha agito contrariamente alla natura con un uomo o con una donna o se ha deliberatamente e consapevolmente contaminato se stesso strofinando, toccando o con altre azioni improprie.”
Per la cultura del tempo anche le donne erano ritenute capaci di emettere seme impropriamente, e ciò indusse Incmaro a pronunciarsi con riguardo al lesbismo, il quale, con curiosa dovizia dei particolari, precisa che:
“Esse non possono unire la carne con la carne, nel senso dell’organo genitale dell’una nel corpo dell’altra, perché la natura preclude questo, ma trasformano l’uso del membro in questione in un uso innaturale; si dice che usino certi strumenti di funzionamento diabolico per eccitare il desiderio. Tuttavia esse peccano, commettendo fornicazione contro i loro propri corpi.”
Omosessualità come una varietà di fornicazione e, sulla base di questa mite concezione, furono promulgati i decretali nella città imperiale di Worms ad opera del vescovo Burcardo nel 1025.
Si tratta dei Decretalia più importanti del Medio Evo e della storia della Chiesa, in quanto furono utilizzati nei secoli XIII e XIV come fonti disciplinari per i nuovi monasteri e per le nuove correnti religiose interne alla Chiesa ed interpretati come punto di riferimento nell’analisi teologia per tutta la produzione canonica dell’epoca antecedente e successiva alla Scolastica.
E precisamente nei Decretali 963 e 967 s’indicano gli atti sessuali fra uomini e sono sanzionati nella forma classica e socialmente convalidata della penitenza, ma anche con nuove punizioni.
Per secoli i documenti ecumenistici non vollero porre esplicitamente in essere i reati sessuali, sia perché gli interessi della Chiesa e degli Stati erano di matrice politico-territoriale, in quanto avevano il fine esplicito di soggiogare le popolazioni barbariche e cristianizzarle, per poterne meglio controllare le coscienze.
Sia perché era bandita anche la più semplice elencazione letteraria e linguistica dei testi pagani, che si presentavano, al contrario, in taluni casi, ricchi d’edonismo e dipingevano città e paesi i cui costumi liberi e disinibiti non erano oggetto di repressione legislativa né religiosa.
Nell’elencazione dei peccati, novellata per i cristiani del XII secolo (dopo il fatidico anno 1.000), l’indulgenza di Santa Romana Chiesa ordinava che:
“Per un solo peccato di adulterio eterosessuale da parte di un uomo sposato la penitenza comminata è di ottanta giorni di pane ed acqua, seguiti da quattordici di digiuno; per l’attività omosessuale anale da parte di un uomo sposato, la penitenza è di quaranta giorni di pane ed acqua seguiti da dodici anni di digiuno; per solo uno o due di tali atti da parte di un uomo sposato la penitenza è solo di dieci anni di digiuno.”
“Per il rapporto pederastico interfemorale sono sanzionati quaranta giorni e per la masturbazione reciproca trenta giorni.”
Emersero, tuttavia, all’interno della Chiesa, opinioni a volte contrastanti fra coloro che, come Incmaro, ritenevano l’omoerotismo semplicemente un atto ignominioso, peccaminoso ed in quanto tale, comunque, redimibile, e coloro che, sul piano poetico, celebrarono l’amore ed il sentimento ed i desideri gay.
La fase delicata dell’anno 1.000 fu superata con notevoli contrasti interni alle gerarchie ecclesiastiche, ma un esponente dell’ortodossia teologia cattolica, richiamandosi alle Costituzioni Apostoliche, ai canoni del Concilio di Ancyra del 315 ed alle più veementi e tarde pagine bibliche ostili alla sessualità fra persone dello stesso sesso, s’inserì nel dibattito teologico inaugurato da Papa Leone X.
Quest’ultimo, dopo aver dibattuto con l’imperatore Enrico IV nella storica lotta per le investiture, dovette ascoltare colui che chiedeva alla Chiesa nuovi canoni e nuovi codici sempre più rigidi contro l’omoerotismo: San Pier Damiani.
Costui compose un corpus disciplinare molto vasto che portò il titolo Libro di Gomorra (notevolmente eloquente, come titolo) protestando, con linguaggio ardito e feroce, contro tutti i mali ed i peccati sessuali compiuti fra maschi, considerati ancor più esecrabili se praticati fra e con i membri del clero.
Le sue osservazioni fungono da artificiosi ricordi delle invettive bibliche e patristiche, ma Damiani fu il primo teologo che volle intervenire direttamente sul magistero della Chiesa per convincere il Papato a promulgare canoni ed editti speciali sufficienti a far discutere sull’argomento la gerarchia cattolica al suo interno affinché intervenisse socialmente per reprimere il vizio di Sodoma.
La costante intromissione di Pier Damiani nelle decisioni del Pontefice non gli assicurò una risposta consona a quanto da lui richiesto, a tal punto che in un primo periodo la Chiesa preferì sottrarre il Libro di Damiani allo stesso autore e porlo al sicuro, ma lo stesso Damiani in tal modo si espresse sull’omoerotismo prima di essere messo parzialmente “ all’indice ”:
“Assolutamente nessun altro può essere ragionevolmente paragonato a questo, che sorpassa tutti gli altri in turpitudine. In effetti questo vizio è la morte del corpo, la distruzione dell’anima; corrompe la carne, estingue il lume della mente, caccia via lo Spirito Santo dal tempio del petto umano, lo sostituisce col diavolo foriero di lussuria; allontana completamente la verità dalla mente; inganna e dirige verso la falsità; tende insidie sul cammino dell’uomo, e quando questi cade nell’abisso, lo blocca così che non può più fuggire; apre le porte dell’inferno e chiude i cancelli del cielo; rende il cittadino della celeste Gerusalemme l’erede della infernale Babilonia.”
Desideroso di occuparsi della moralità del clero, il Papato, pur sapendo che alti prelati erano dediti all’attività omosessuale, era istituzionalmente interessato a sostenere l’opera che Riccardo Re d’Inghilterra ed il Papa Urbano II proposero all’intera Europa cristiana ed anti-musulmana: le Crociate in Terra Santa!
Nonostante ciò, l’unica chiesa di ispirazione cattolica che, dopo l’anno 1.000, cercò di attirare a sé l’attenzione dei teologi ortodossi affinché introdussero nella legislazione canonica provvedimenti repressivi verso l’omosessualità fu quella inglese.

§ 2. I primi Statuti ecclesiastici emanati per la disciplina della sodomia

Con il Concilio di Londra del 1102, valutabile come una sorta di Statuto sull’argomento qui dedotto, le alte gerarchie ecclesiastiche inglesi decisero di informare, con un’ampia opera di promulgazione svolta all’interno delle parrocchie del Regno, il principio della scorrettezza morale del rapporto sessuale fra maschi, con lo scopo che i fedeli concepissero e confessassero la sodomia in quanto gravissimo peccato.
I provvedimenti furono sostenuti e voluti insistentemente dall’arcivescovo di Canterbury, Sant’Anselmo, e il semplice e breve testo ecumenico, redatto in latino, che circolò nelle chiese inglesi, giunse fino a Roma, fu valutato con grande interesse da parte dell’episcopato romano, e stabilì che:
“Coloro che commettono atti di sodomia, e sono colti in flagranza, e per loro volontà ne godono, sono condannati per le loro azioni in questo Concilio: meritano tuttavia la penitenza e la confessione. Colui che renderà pubblico questo crimine, in base a questo Statuto, sarà in tal modo punito: se è una persona religiosa deve essere privato dei suoi ordini sacerdotali e, se persevera, espulso. Se è un laico, appartenente al Regno d’Inghilterra, sia privato della sua condizione legale e della dignità.”
Il clero inglese, ancora pienamente cattolico, non solo accettò le enunciazioni conciliari, bensì le sostenne contribuendo, sul piano dottrinale, all’opera delle gerarchie ecclesiastiche volendo in tal modo influenzare il potere laico ad emanare legislazioni al riguardo.
La Chiesa Cattolica romana non revocò né criticò quella inglese per avere, da sola, scelto di intervenire con un apposito Statuto interno per regolarizzare i comportamenti del clero e dei laici, ma la sua risposta giunse quasi ottant’anni dopo, in un rinnovato clima politico ed economico.
Superata la fase critica delle lotte per le investiture fra Papa Gregorio VII ed Enrico IV di Germania, e con la vittoria politica del Papato sull’Impero laico e germanico, la Chiesa si rinvigorì e poté esercitare sulle popolazioni un’influenza sempre maggiore, grazie anche alla propaganda globalizzante dell’opera crociata ed all’istituzione di quell’ordine clerical-monastico che godette di stima e stimolò la ricerca esoterica: quello dei Templari, i sacri custodi del sacro Tempio della Terra Santa.
I nuovi prodotti culturali che emersero e si svilupparono dalla fine del XII secolo si concentrarono sulla trasformazione dell’assetto economico urbano, a danno della concentrazione economica delle campagne, sul rafforzamento della monarchia amministrativa laica ed ecclesiastica e sull’istituzione di un apparato organico aventi fini coercitivi e repressivi sorto per eliminare controversie teologiche in seno alla Chiesa Cattolica: l’Inquisizione (curiosamente definita Santa).
In tale contesto politico si affermarono i principi dell’ultima fase della Scolastica, la quale rafforzò la già rigida struttura gerarchica della Chiesa richiedendo per il clero l’ordinazione vescovile e la frequentazione degli Studia universitari.
Ma ciò che maggiormente sorprende, dell’intero periodo post-millenaristico, fu il sorgere dell’intolleranza verso due gruppi sociali che nella storia umana europea, e non, hanno da sempre assistito all’emanazione, in fieri, di editti conciliari e norme a loro ostili: ebrei ed omosessuali.
Durante la seconda metà del XII secolo la società europea si distinse per la persistente iniziativa di contrastare le attività economiche e culturali giudaiche.
Nel 1073 fu pubblicato l’opuscolo di Tommaso di Monmouth che accusava gli ebrei inglesi di aver ucciso il piccolo fanciullo cristiano Guglielmo di Norwich, per poi berne il sangue (fanciullo che fu successivamente canonizzato).
Fu così cristallizzata la seconda accusa, dopo quella di deicidio, socialmente infamante contro il popolo ebraico: la c.d. accusa del sangue.
Esattamente sei anni dopo, i vescovi cattolici europei si riunirono in occasione del Terzo Concilio Lateranense che, da un punto di vista della storia conciliare e normativa ecclesiastica in relazione ai rapporti fra Chiesa ed ebrei da un lato e Chiesa e gay dall’altro, rappresenta il primo documento, dopo quello d’Ancyra ed ancor più di questo, che argomenta in modo esplicito la sodomia e la posizione civile e religiosa d’ebrei e gay.
I precedenti documenti erano sull’argomento fumosi ed evasivi, ed a volte stranamente cauti.
Ma sotto la pressione dei nuovi teologi della Scolastica, i reali francesi concordarono con i canoni del Laterano III, ed emisero Statuti atti a frenare l’autonomia economica degli ebrei e limitarne i rapporti sociali con i cristiani, anche confiscando loro le terre ed annullando i prestiti gestiti dai giudei a danno dei cristiani.
A partire dal 1290 gli ebrei furono espulsi dalla Francia, attaccati dal basso clero, e la loro diaspora culminò con la cacciata dai territori spagnoli nel 1492.
Fu vietato il prestito ad interesse (principale attività economica ebraica in una società rurale).
La scomunica e la soggezione all’Inquisizione trasformò l’usura in peccato da confessare e da assolvere solo da vescovi o da delegati papali.
In una costante e crescente atmosfera di “caccia alle streghe”, non sorprende che un’altra minoranza, come quella dei gay, nonostante la grande quantità di difetti comportamentali in essa presenti, potesse divenire oggetto di diffidenza da parte delle istituzioni.
Dopo le costanti pressioni di Pier Damiani e del teologo Pietro Cantor, il quale, interpretando in maniera restrittiva il passo biblico paolino contenuto nell’Epistola ai Romani 1:26-27, usò il termine sodomia riservandolo solo agli atti omosessuali maschili, la Chiesa, nello stesso Laterano III del 1179, convocò il primo concilio ecumenico generale per regolamentare, in chiave pastorale e repressiva, l’omosessualità.
L’intera produzione conciliare del Laterano III si estese anche contro ebrei, musulmani ed usurai, e fu raccolta nella Legge Canonica del XIII secolo divenendo documento ufficiale della Chiesa, e con stretto riguardo agli omosessuali, l’ecumenismo cattolico in tal modo sentenziò:
“Chiunque si troverà che abbia commesso quell’incontinenza che è contro natura, a causa della quale la collera di Dio si abbatté sui figli della perdizione e distrusse col fuoco cinque città, sarà deposto, se ecclesiastico, dalla sua carica e confinato in un monastero a fare penitenza; se laico, sarà soggetto alla scomunica e sarà cacciato dalla congregazione dei fedeli.”
Tutte le polemiche dottrinarie e le principali ostilità pubbliche, sociali, religiose ed istituzionali contro i gay, gli ebrei ed i musulmani, trovarono il momento ideale di divulgazione nello stesso periodo in cui la Chiesa e gli stati laici intrapresero l’avventura delle crociate.
Lo storico contemporaneo alle prime crociate, Guiberto di Nogent, ci ha consegnato un testo eloquente sulle pratiche delle genti fedeli al Corano che praticavano la sodomia, ed in alcuni passi essenziali e schietti, seppur intrisi di fobie sessuali promulgate in maniera esasperata, ha ufficializzato un nesso storico-sociale fra omosessualità ed islamismo, motivando implicitamente tutti gli atti e le sommosse dei crociati contro gli infedeli sul piano militare, e la condanna ecumenica dell’omosessualità, come vizio praticato da coloro che negano o non credono in Cristo.
Guiberto, con acume linguistico e senso di ricerca, con queste espressioni si soffermò sull’ethos coranico:
“Anche se questi miserabili si permettono, a loro arbitrio, di avere molte donne, questo è poco considerato da loro, a meno che il valore di simile corruzione non sia macchiato anche dall’impudicizia con gli uomini. Non sorprende nemmeno che Dio abbia sopportato con impazienza la loro antica malvagità, e il clamore contro questa, e che la terra con abitudine antica abbia vomitato così grandi maledizioni di funesti abitanti.”
Il senso di vendetta che i cristiani delle crociate provavano per tutti coloro che offendevano Dio e la Bibbia, o perché sodomiti o perché non cristiani, raggiunse posizioni elevate e tristemente feroci nel momento in cui l’avventura delle crociate si dimostrava sempre più fallimentare.
I sodomiti musulmani, esecrabili in quanto sia sodomiti, sia musulmani, furono nuovamente descritti da Guiberto al fine di suscitare, tanto verso di loro nello specifico, quanto verso i sodomiti in generale, l’antagonismo europeo, sostenendo:
“Secondo la religione dei saraceni, qualsiasi atto sessuale è non solo permesso, ma approvato e incoraggiato, così che in aggiunta alle innumerevoli prostitute, hanno moltissimi uomini effeminati che si radono la barba, si pitturano la faccia, si mettono vestiti da donna, portano braccialetti alle gambe e alle braccia, collane d’oro al collo come fanno le donne, e adornano il loro petto con gioielli. Così vendendosi al peccato, si degradano ed espongono i loro corpi.
Commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, essi ricevono in se stessi la ricompensa del loro peccato e del loro sbaglio. I saraceni immemori della dignità umana liberamente fanno ricorso a questi effeminati o vivono con loro come tra noi marito e moglie vivono insieme apertamente.”
Nell’insieme di tutte le testimonianze giuridiche, siano esse canonico-ecclesiastiche o laiche, redatte da teologi o da storici, spiccò in ambito europeo una legislazione del XIII secolo sviluppatasi in un territorio che non solo conobbe la cultura islamica, bensì dalle stesse popolazioni di cultura islamica è stato sottomesso e con queste ha dovuto convivere, con esemplari prove di fiducia e di tolleranza reciproca.
Il territorio è quello della Sicilia federiciana del 1231, e la legislazione promulgata nello stesso anno dall’Imperatore Federico II fu redatta per il Regno di Sicilia e denominata Costituzione di Melfi o Liber Augustalis.
Rispetto alle coeve e successive legislazioni penalistiche, le Costituzioni federiciane si caratterizzano per una spiccata connotazione individualistica, incline a sostenere il “capitalismo” dei mercanti e degli artigiani, pur non mancando pene severissime: la condanna a morte era comminata per l’eretico e per chi violentava le monache.
Nonostante la presenza di tale forma penalistica, i procedimenti penali contro gli usurai erano riservati alle corti civili, e gli ebrei furono così esentati da qualsiasi azione legale al riguardo, e non da questo.
Gli atti omosessuali, sebbene i giuristi della corte di Federico II conoscessero il tardo diritto romano e la legge del 342 d.C., non sono neanche elencati dal corpus legislativo, e la loro assenza è unita a quella che in altre parti d’Europa costituiva invece droit coutumier: penalizzazione giuridica e sociale severissima verso falsari, blasfemi e violentatori.
Palermo era fra le poche città europee che seppe uniformare lo spirito commerciale e quello marittimo mediante la coesione con quelle culture che, pur avendo dominato il territorio siciliano, non vissero con queste in reciproco contrasto.
Musulmani, cristiani ed ebrei preferirono la pacifica convivenza, l’etica e la propaganda religiosa della tolleranza, ed alle pressioni e discriminazioni sociali e giuridiche che i seguaci di Allah e quelli di Jahvè subirono in Spagna e nella Francia cattolicissime, seppero alternare, in Sicilia, il più marcato rapporto di reciproco interesse commerciale.
Nei confronti di musulmani ed ebrei la Sicilia dello Stupor Mundi non si rivolse con leggi denigratorie o restrittive della loro attività economica.
Ma il clima europeo del XII secolo si dimostrò naturalmente e direttamente ostile verso le minoranze non conformiste.
Conseguenza di una rigida impostazione del vivere sociale, la cui matrice cristiana, nel suo andante ortodosso, era la base per la costruzione e l’interpretazione dell’uomo e del suo ruolo nel mondo, fu l’inasprimento delle punizioni in territorio spagnolo.
Un editto regio castigliano emesso nella seconda metà del secolo XIII, dopo aver proibito ai monaci di abbandonare gli ordini consacrati, approfondì la questione della notizia di pratiche “contra naturam ” nei monasteri, e così sentenziò:
“Anche se siamo riluttanti a parlare di qualcosa che è incauto considerare e avventato fare, ciò nondimeno talvolta vengono commessi terribili peccati e capita che un uomo desideri di peccare contro natura con un altro. Perciò noi comandiamo che se qualcuno commette questo peccato, una volta provato, entrambi vengano castrati davanti a tutto il popolo e tre giorni dopo siano appesi per le gambe fino alla morte e i loro corpi non vengano mai deposti.”
Il sovrano Alfonso X il Saggio (1252-1284) emise tale codice legislativo poiché ispirato dai concetti di natura ideale, ed inoltre di perseveranza ed obbedienza alla volontà di Dio ed al suo progetto biblico: crescete e moltiplicatevi.
Il codice trovò la sua applicazione dopo il XIV secolo, ma fu conosciuto negli ambienti giurisprudenziali dell’Europa continentale, e fu studiato dalla più importante ed esigente scuola di diritto francese, quella di Orléans, la quale emise un testo che, pur strutturato con sinteticità e brevità, contemplava per la prima volta, rispetto alle norme degli altri paesi europei, punizioni anche per l’omosessualità femminile.
L’editto comminava, per chi fosse ritenuto colpevole e colto in flagranza la prima volta, e reo confesso, la castrazione; sorpreso per la seconda volta, l’amputazione di un arto; la terza volta….il rogo.
Le donne di tendenze lesbiche colte la prima e la seconda volta ad intrattenere rapporti sessuali avrebbero subito l’amputazione di un arto, la terza volta….anch’esse il rogo.
Ma l’iniziativa penalistica non si fermò alla semplice comminazione di punizioni corporali.
Essa volle invadere la sfera economica privata, e con tale sortilegio giuridico consentì ai sovrani di confiscare tutti i beni dei rei.
Si tratta anche di un abile strumento per rimuovere, anche se solo parzialmente, le difficoltà finanziarie delle grandi monarchie europee che vedevano le loro casse sempre gravate dalle ingenti spese investite per sostenere le crociate.
E proprio nel momento di maggiore inasprimento bellico fra le truppe crociate, che si scontravano in Terra Santa con quelle ottomane per la conquista del Santo Sepolcro (abile espediente religioso per giustificare l’intenzione dei paesi europei di impadronirsi dei traffici mercantili con le Indie orientali), nel 1273, pochi anni dopo la battaglia di Benevento, viene fatta conoscere quell’opera che per quasi settecento anni sarà considerata la base della dottrina cattolica su tutti gli aspetti teologici, politici ed etici della stessa: la Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino.

§ 3. San Tommaso d’Aquino: la Summa Theologiae, la tripartizione della legge e la repressione delle devianze sociali

Tommaso di Roccasecca, canonizzato nel 1323 da Papa Giovanni XXII e proclamato nel 1567 da Papa San Pio V Doctor Angelicus, continuò la propaganda teologica già iniziata dal suo maestro, il domenicano San Alberto Magno, e rivide, alla luce della passata filosofia patristica agostiniana e con la nuova corrente filosofica, la Scolastica, l’intero corpus aristotelico (l’Organon, per l’appunto).
Mediante una rigida e gerarchica sistemazione interna al testo, affrontò quelle questioni che ci riguardano più da vicino: il libero arbitrio; la pertinenza e la conservazione della specie umana; i vizi ed i peccati umani e la loro definizione, le loro cause ed i loro effetti; la tripartizione della legge in eterna, naturale ed umana; la lussuria come vizio e la sua classificazione; ed infine, la pena canonica per antonomasia, la scomunica.
La Summa divenne non solo la dottrina ufficiale dell’ordine al quale l’Aquinate appartenne, quello domenicano, bensì la regola dell’ortodossia su ogni punto del dogma cattolico ed assurse al ruolo, svolto peraltro con grande efficacia di risultati, di sintesi della teologia morale alto medioevale.
Attraverso i numerosi manoscritti dell’opera ed il sostegno che ricevette anche dai poeti del XII e del XIV secolo, la Summa ha saputo confutare, con acume intellettuale e richiami biblici, tutte le principali convinzioni pagane e precristiane in termini di legge, di comportamento umano e di soggezione al volere divino rivelato all’umanità con le Scritture.
Ogni capitolo è composto da quaestiones disputates, come era stabilito nei commentarii e negli Studia Universitaria d’epoca medioevale in tutta l’Europa, e Tommaso, dopo gli studi condotti a Parigi con Alberto Magno, decise di suddividere ogni quaestiones in articoli all’interno dei quali erano discussi i vari argomenti che davano il titolo al singolo capitolo.
Sicché, come nel caso della questione n. 83 della Prima Parte, dedicata al Libero Arbitrio, San Tommaso divide l’argomento in quattro articoli ed utilizzando, come in tutti gli altri casi dell’intera opera, l’espediente linguistico introduttivo del congiuntivo esortativo, presenta l’opinio del paganesimo e della filosofia pre-patristica, e confuta le stesse in seconda istanza ponendo l’opinio della dottrina cattolica.
Come già in Sant’Agostino, non si può comprendere a pieno l’agire umano se non si conosca l’orientamento etico dell’Autore riguardo alla libertà dell’essere umano di tenere comportamenti arbitrali, ed arbitrali in quanto non dettagliatamente prescritti dalle Scritture.
Riprendendo il passo biblico dell’Ecclesiaste, “Egli da principio creò l’uomo
e lo lasciò in balìa del suo proprio volere”  , San Tommaso sostiene che l’uomo è dotato di libero arbitrio in quanto può fornire consigli, esortazioni, precetti, ma anche incorrere in proibizioni, premi e punizioni.
Il suo agire è la sua causa del suo movimento, in quanto tale qualità è nell’uomo duplice: una materiale, perché può coglierla dalla sua parte intellettiva; ed un’altra istintiva, come le passioni ed il comportamento sessuale e sociale, a seconda delle inclinazioni che siano presenti in ciascun individuo.
Ma esiste, in potenza ed in atto, un assoluto libero arbitrio?
A tale domanda egli rispose asserendo che il libero arbitrio è soggetto (subiectum, quindi sottomesso) alla grazia divina, ed a questa ha il dovere di ispirarsi, in quanto essa è il principio di ogni atto e consente all’uomo di giudicare perseguendo il bene comune.
Il libero arbitrio diviene così potenza attiva e l’uomo, pur peccando e perdendo o rischiando di perdere la propria anima, agisce anche per coazione, e non per libertà materiale.
L’inclinazione debole di alcuni soggetti impedisce loro di comportarsi secondo razionalità, e l’abile coercizione realizzata su e contro di loro da soggetti più forti li rende sottomessi all’altrui volontà, sì da indurre loro a compiere quelle azioni che sono proibite e dannose non solo perché lo sono in sé, bensì anche perché sono state considerate e stabilite socialmente come azioni proibite.
Lo scopo del messaggio tomistico consisteva nel liberare l’animo del cristiano dagli errori o dai dubbi inerenti alla sua condizione umana, e colmarlo della luce appagante del vero.
La dottrina teologica assurge ad un ruolo catartico, affinché le domande intense ed a volte controverse formulate dall’intelletto possano essere appagate dall’entusiasmo crescente in chi si affida alla Sapienza umana illuminata dalla Rivelazione biblica.
Con San Tommaso si conclude peraltro la corrente del pensiero neoplatonico cristiano, sia nelle sue accezioni mistiche ed ascetiche che in quelle filosofico-razionali, e si concepisce ancora il Verbo cristiano come effusione di Luce che scende dal Padre, attraverso l’unione spirituale dello Spirito Santo ed il dogma trinitario, e di cielo in cielo giunge sugli elementi del mondo materiale, che sono generati e quindi corruttibili.
In questa prospettiva teologica tipica di un’interpretazione immanentistica e plotiniana dell’agire individuale in relazione con il Volere divino, San Tommaso formula la tripartizione della legge e del suo significato attuativo.
La legge eterna è tale poiché è espressione del più alto grado di razionalità, al quale sempre dobbiamo obbedire, e Dio ha rivelato agli uomini la sua sapienza per far comprendere loro il messaggio universale dell’ordine del mondo, ordine al quale dobbiamo ispirarci nel nostro agire.
La razionalità della sapienza divina ha uno scopo ben definito: ottenere il bene comune con la emanazione di leggi umane che si ispirino al dettato biblico ed evangelico, in quanto la legge eterna è una, unica ed incorruttibile, e non è interpretabile da tutti, bensì conoscibile e da acquisire pienamente in senso spirituale ed intimo.
Così come è impenetrabile, per l’intelletto umano, la vera volontà del legislatore divino, è altrettanto doveroso perseguire gli scopi espliciti chiaramente descritti nelle Scritture.
Ciascuno giudicherà le cose che conosce, e giudicando imparerà a dividere il vero dal falso, le giuste proposte evangeliche dalle corrotte disposizioni umane.
La legge umana è quindi imperfetta quando non riesce ad ispirarsi completamente ai precetti di quella eterna, non procede da quella e lasciandosi sottomettere al giogo delle passioni, della concupiscenza e della cupidigia di potere, sminuisce per intero l’unico simbolo di purezza, che è il messaggio cristiano.
San Tommaso espone così una soluzione al miglioramento della legge umana, ed umana poiché prodotta ex artificio dagli uomini, così come il Figlio, che è eterno, si è adeguato alla volontà di Dio Padre compiendo le sue azioni e redimendo dal peccato l’umanità.
La legge umana, nel perseguire gli scopi della razionalità, dovrà far derivare le proprie proposizioni dai fini della Provvidenza divina, che è simbolo immanente della comunicazione fra Dio ed il Popolo che in lui crede.
Mezzo di comunicazione e di traslazione di significati e contenuti fra ciò che è eterno e ciò che è mortale è garantito dalla presenza di un nuovo elemento conoscitivo ed esistente: la lex naturalis.
Essa non contiene puri e semplici precetti, poiché in sé si diversifica per i fini e la molteplicità dei contenuti.
Tutti aneliamo, se siamo nel giusto, al bene ed alle virtù, ma quali virtù sono naturali, ovvero sia secundum naturam, e quali, invece, contra naturam?
Gli atti virtuosi sono tali solo se non contraddicono la legge di natura ed a questa soggiacciono, ma gli atti non virtuosi, quindi i peccati, sono anch’essi propri degli uomini e non solo si muovono contro la ragione, bensì anche contro la natura.
Sicché, l’unione corporale tra uomo e donna è comune e naturale fra tutti gli animali (e quindi è maggiormente da ritenere come naturale), mentre la promiscuità ed il concubinaggio fra maschi si definisce, ed esso specialmente, vizio contro natura.
Il diritto naturale è contenuto nella Legge e nel Vangelo, ed è per questo che esso né può mutare per azione del divenire storico, né può essere abrogato per volontà dell’uomo.
La legge degli uomini, prodotta e promulgata dagli stessi, deve al contrario presentare tali caratteristiche: essere onesta, giusta, possibile secondo natura, secondo la consuetudine della patria, adeguata al luogo ed al tempo, necessaria, utile.
Anche pubblica e manifesta, affinché nessuno debba incorrere nell’oscurità, essere scritta non per la comodità privata, bensì per l’utilità comune dei cittadini.
Sulla base di questi elementi, la legge umana è suddivisibile a seconda la diversità dei suoi scopi, per cui può essere studiata sia dai sacerdoti oranti sia dai principi governanti il popolo, sia, in ultima istanza, dai militi pugnanti.
Di conseguenza, le leggi umane si distinguono secondo i diversi regimi delle città.
Nell’elencazione dei regimi politico-giuridici, San Tommaso ripropone quanto analizzato da Aristotele nel V libro della Politica (aristocrazia, democrazia, oligarchia, tirannide)  , ma l’elemento di distinzione è ben evidente: il teologo domenicano si affida alle verità bibliche ed al messaggio neoevangelico e, a differenza di Aristotele, discrimina il naturale da ciò che non lo è.
Non fornisce elementi né descrittivi né giuridici utili per le eventuali pene da comminare ai rei, proprio perché crede più nella punizione del Giudizio divino che in quella irrogata dal giudice umano (laico od ecclesiastico che sia).
Pur tuttavia, nella Seconda parte della Summa indica quali vizi e comportamenti umani siano da considerare negativi e riprovevoli sul piano morale ed esecrabili sul piano teologico.
Asserisce San Tommaso che, così come l’assenza del sole causa l’oscurità, la privazione e la negazione sono causa del peccare.
Ma privando e negando ad un uomo di compiere o di attuare qualcosa, lo si preserva dal male, e non dal bene.
Sulla base del principio di causa efficiente, e quindi della forza attiva nella produzione degli eventi, il significato proprio dell’atto del piacere, il cercare il proibito, consiste in un’azione spontanea e volontaria che può, in alcuni casi, essere circoscritta all’azione individuale influenzata dalle pressioni esterne: così si verifica per il furto, il suicidio, le tentazioni a compiere peccati venali e capitali.
Il libero arbitrio, immediatamente unito alla ricerca di un’unica razionalità, è causa stessa, in potenza ed in atto, dell’agire per trasgredire, e così la volontà procede verso il peccato e verso ciò che è negato.
Molte sono le cause esteriori che inclinano a peccare, così come molti sono i peccati annoverati nel catalogo biblico vetero e neo testamentario.
L’incontinenza nell’appagamento dei piaceri, il voler saziare la sete degli appetiti sensitivi e non quelli dell’intelletto, la sfrenata e pagana bramosia, l’ignoranza dell’intelletto e la sovversione dei regolamenti rivelati nelle Scritture sono le cause strettamente individuali che inducono all’agire peccando.
Ed insieme a queste, si unisce l’irrequietezza dell’animo, colpito dalle passioni, dalla concupiscenza degli occhi e della carne, e dalla superbia nel vivere.
Da ciò deriva la forte critica che l’Aquinate rivolse contro il vizio della lussuria, sia etero che omosessuale, poiché, riprendendo Agostino, sostiene che “la lussuria alla sazietà ed all’abbondanza desidera chiamare se stessa.”
Il lussurioso è colui che semina il vizio della corruzione dei cristiani, mina la stabilità e l’equilibrio nella famiglia, e, con spirito dissoluto, costringe i deboli a seguirlo.
Le “figlie della lussuria” sono la cecità della mente, l’incostanza, la scarsa considerazione altrui, l’amor di sé, l’odio verso Dio, il legame terreno e venale all’evo presente, un futuro di orrore e di disperazione.
In tale prospettiva escatologica, dove alle invettive sessuofobiche personali si associano le note bibliche e quelle della filosofia patristica, Tommaso elenca nella Seconda parte della Summa le varie specie di lussuria da recriminare: la fornicazione eterosessuale non procreativa; la masturbazione (diurna e notturna); lo stupro; l’adulterio; il rapimento per scopi sessuali e il peccatum contra naturam.
Ed, in ultima istanza, disserta sull’ordine, per gravità, dei suddetti atti lussuriosi.
Già in precedenza aveva affrontato il principio della conservazione della specie umana e della sua prosecuzione nel divenire storico-religioso , ma stavolta vi aggiunge il concetto che il peccato mortale è tale perché è contrario alle virtù teologali e cardinali, ed in modo particolare allo spirito di carità.
Riaffidandosi ad Agostino  , con una ingenua ma pur sempre efficace analogia, sostiene che “come il cibo serve al corpo per saziarsi ed essere in salute, così la semplice fornicazione sosterrà la salute del genere umano.”
Quella che Tommaso definisce fornicatio simplex non è illecita, riprovevole moralmente, fonte e causa di disordine e corruzione spirituale e materiale del soggetto.
E’ l’unico atto ammesso, non solo all’interno della comunità dei cristiani, bensì anche nei dettami della legge eterna.
La legge umana, al contrario, proprio in questo caso, dovrà sottomettersi alla legge eterna, escludendo da privilegi e premi coloro che si comportano in alio modo, in maniera diversa e contraria.
Ma chi sono coloro che si comportano in alio modo ? Ed in cosa consiste la novità di San Tommaso rispetto ai suoi predecessori, sul piano dell’analisi del fenomeno “omosessualità”?
I suoi predecessori hanno ritenuto l’omosessualità un vizio umano, un peccato, un rimedio alla concupiscenza, una passione insensata ed irrazionale, una sovversione dei precetti divini; in chiave assoluta, un atto contro natura.
San Tommaso, pur accettando le definizioni dei teologi cattolici a lui antecedenti, contempla ed inserisce il vizio contro natura sotto le varie specie di lussuria, ma è l’unico che presenta una singolare caratteristica: la bestialità.
Mentre prima di lui tale atto era concepito come motivato dalla malizia, San Tommaso, non ritenendolo un comportamento specificamente umano, confuta la tesi esposta da Aristotele nell’Etica Nicomachea, il quale riteneva che tutti i tipi di lussuria hanno in sé la funzione dell’appagamento dei desideri carnali.
L’Aquinate, al contrario, asserisce che la lussuria debba consistere solo come atto che ponga lo scopo della procreazione.
Ergo, il vizio contro natura non è contemplabile sotto la categoria della lussuria.
San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, accennò a quanti, fra coloro che non credono nel messaggio cristiano, fornicano e vivono nell’impudicizia.
Per Tommaso, l’impudicizia è per antonomasia il vizio contro natura.
Esso è da interpretare come una bestialità poiché, mentre un atto malizioso è pur sempre moderato, un atto è bestiale poiché non solo si oppone alla ricerca della virtù, bensì porta l’animo ad eccessi senza misura e riduce la potenza dell’intelletto.
Il lussurioso sodomita omosessuale non vuole la generazione e la continuazione della specie umana, bensì dilettandosi con il proprio e l’altrui corpo porta violenza a se stesso ed alla natura, e commette sacrilegio contro la volontà di Dio (il Dio biblico che punì col fuoco e lo zolfo le città peccatrici).
Qualsiasi atto esperito dagli esseri umani, se è conforme a quanto disposto dalle leggi eterne, diviene razionale e giustamente concupiscibile, sia in ciò che è speculativo sia in ciò che è operativo.
Il patiens e l’agens, la parte passiva e quella attiva del rapporto sodomitico fra maschi, possono e devono redimersi attraverso l’esperienza della confessione, dell’eucaristia e di una nuova catechesi con la comunità cristiana.
Ma il recidivo e quanti, fra i sodomiti, non abbandoneranno tale vizio grave e turpe, dovrà scontare una pena nel mondo terreno ed un’altra in quello immateriale e spirituale.
La coscienza dell’uomo materiale, fatta di sensi, di debolezze e forza, subirà la punizione più pesante contemplata dalla Chiesa di quei tempi: la excommunicatio.
La sua anima, al contrario, costretta a vagare fra ciò che non è più, insieme all’immaterialità, subirà una punizione pro aeternitate: l’esclusione dal Regno dei Cieli, la non salvazione dopo il Giudizio e, quindi, la sofferenza.
Ma la scomunica di cui disserta Tommaso è ben specificata e, soprattutto, come era tipico della mentalità dei domenicani, rigida e definitiva.
La scomunica, secondo l’etica “penalistica” cattolica, è stata ritenuta, e lo è tuttora, e lo è stata ai tempi di Tommaso, come la separazione dalla comunione della Chiesa riguardo a tutti i frutti ed i benefici che da essa si possono ottenere e che essa possa dispensare ai suoi fedeli: “Excommunicatio est separatio a communione Ecclesiae quoad fructum et suffragia generalia.”
La comunione dei e fra i fedeli ha un’unica natura: condividere le stesse preghiere per essere tutti partecipi della sacra mensa imbandita per i fedeli in Cristo venuto ed in Cristo venturo.
Al contrario, coloro che con atti illeciti, con parole e con spirito sacrilego contravvengono ai precetti biblici, subiranno, socialmente e moralmente, prima ancora che penalmente, quanto disposto da Tommaso, il quale, con linguaggio canonico e disposizione irrevocabile, sentenzia che: “Os, orare, vale, communio, mensa negatur.”
Ergo: premessa iniziale è la separazione dai sacramenti, per ciò che riguarda i frutti; premessa finale è la mancanza di comunione dei e fra i fedeli per ciò che attiene ai benefici spirituali.
Saranno così cinque le pene sociali e morali da comminare al reo: che non sia osservato e visto dagli altri (os sta per osculum); nessuno dovrà con lui pregare (orare); nessuno dovrà salutarlo (vale); nessuno dovrà più somministrargli i sacramenti (communio); nessuno dovrà con lui mangiare (mensa).
La negazione degli elementi essenziali per il vivere sociale (vedersi, parlare, salutarsi, mangiare…) rappresenta forse la punizione più incisiva, perché colpisce le speranze di ogni fedele nell’essere partecipe della verità divina.
Ed è per questo che l’uomo, decidendo liberamente di peccare e di arrecare violenza a Dio ed alla Natura, compiendo il suo rifiuto ed affidandosi alla lussuria contro natura, perde la dimensione del sacro e del puro, insieme a quella di essere un membro dell’ecclesia, e ne acquista un’altra, ben più grave da comprendere e ben più difficile da abbandonare.
Acquista lo status sociale del reietto, dell’untore, dell’anima vagans sine iudicio, del dannato che, escluso dalla societas civium, non ha il diritto di anelare alla società universale: la Chiesa edificata da Pietro.
Per concludere con laconicità e chiarezza simbolica (la cui simbolicità è contenuta in ciò che sarà letto), credo sia doveroso inserire alla fine del capitolo lo stesso autore che vi diede l’inizio.
Se San Tommaso fu il più importante interprete e teorico, teologicamente parlando, della dottrina cattolica formulata nel XIII secolo, sì da assurgere al ruolo di Dottore Angelico, la cui fortuna è anche da ricollegare al potere politico ed economico ed intellettuale raggiunto dall’ordine dei domenicani dopo il riconoscimento canonico ed istituzionale ottenuto grazie al Papa Onorio III nel 1216, il Poeta fiorentino fu il più razionale, dotto e sincero ed eloquente divulgatore dei vizi, delle virtù, dei timori, dei piaceri e dei danni dell’Evo di Mezzo.
E, forse, non solo di quello.
Con l’ausilio della poesia, e quindi di una maggiore ricchezza semantica e simbolica nel linguaggio, Dante può farci capire quale fosse la condizione psicologica dei dannati nell’Inferno e delle anime che, trovandosi nel secondo regno ultraterreno, si purificano per salire al Cielo.
Una condizione psicologica che non è solo appartenente alle anime, bensì anche a coloro che sono vivi e che, perpetuando nel loro comportamento, continuando nella trasgressione e nella corruzione dello spirito, rischiano la dannazione.
Quelli che furono i timori escatologici del passaggio fra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo d.C. riecheggiano nella poesia ma con la speranza del miglioramento che viene confessata al Poeta da Guido Guinizzelli, il quale, così parlando, anela:
“ La gente che non vien con noi, offese
    di ciò per che già Cesar, trïunfando,
   "Regina" contra sé chiamar s’intese:
però si parton "Soddoma" gridando,
    rimproverando a sé com’ hai udito,
    e aiutan l’arsura vergognando.
Nostro peccato fu ermafrodito;
    ma perché non servammo umana legge,
    seguendo come bestie l’appetito,
in obbrobrio di noi, per noi si legge,
    quando partinci, il nome di colei
    che s’imbestiò ne le ‘mbestiate schegge. ”

Purgatorio, XXVI, 75-87

“ O nostra male aventurosa etade,
che le virtudi che non abbian misti
vici nefandi si ritrovin rade!
Senza quel vizio son pochi umanisti
che fe’ a Dio forza, non che persuase,
di far Gomorra e i suoi vicini tristi:
mandò fuoco da ciel, ch’uomini e case
tutto consumpse; et ebbe tempo a pena
Lot a fugir, ma la moglier rimase. ”

Ariosto L., Satira 6, 22-30


Capitolo Sesto

Firenze e le norme repressive della sodomia emanate dal XIV alla seconda metà del XVI secolo

§ 1. Gli istituti giuridici e politici fiorentini dal Comune alla Signoria medicea

Le cronache degli scrittori del XIV secolo, sia ecclesiastici che laici, ci riferiscono di una Firenze che affrontava il problema dell’esistenza di pratiche sodomitiche fra persone dello stesso sesso e fra persone di sesso diverso con durezza e stabilità della pena.
La città, nella prima metà del 1300, si presentava ormai consolidata nella sua struttura governativa ed economica, e l’oligarchia dominante governava mantenendo salda la continuità dinastico-politico delle famiglie più ricche e conservatrici e, soprattutto, di parte guelfa.
Dopo aver sedato, con la battaglia di Campaldino, ogni istanza di laicità e di opposizione all’influenza papale proveniente dal Popolo Magro (fazione di contadini, commercianti ed artigiani), Firenze poté conoscere la transizione ad una forma di governo signorile più elaborata rispetto a quella esistente durante il periodo della formazione dei liberi comuni italiani del Centro-Nord.
Le cariche rappresentative passarono da temporanee a permanenti; le magistrature urbane furono trasformate in organi di consulenza per il Signore e di controllo costante nei confronti dei cittadini e delle loro Arti.
Inoltre, si assistette ad un fenomeno nuovo, del tutto inaspettato per la città: la sostituzione della milizia cittadina con truppe mercenarie e con guarnigioni arruolate dal Signore.
Egli diventò così un’autorità super partes, che non influenzava le scelte delle fazioni emergenti, essendo simbolo dell’unità sociale e religiosa della città, con un titolo ereditario e sanzionato, pur tuttavia, nella sua prima fase di attuazione, da un titolo di investitura papale o imperiale.
Il Podestà, al contrario, essendo espressione dell’oligarchia al potere fino al 1378, nell’unione simbolica con la propaganda ecclesiastica di domenicani e di francescani presenti a Firenze e molto attivi, volle far di sé il tutore ed il custode di un rigido e miope assetto religioso interno, fiducioso dell’appoggio papale.
L’ordinamento giuridico fiorentino prevedeva la partecipazione, nelle deliberazioni, di tutti gli organi esistenti.
Non esistendo una divisione dei poteri intesa in senso moderno, bensì distinzione di competenze, l’intero assetto istituzionale poggiava su solide basi di pluralismo diviso in tre parti essenziali: la ricchezza socio-economica della città, sostenuta dal sistema corporativo; il controllo del territorio dello Stato antecedente e successivo all’età di Lorenzo il Magnifico, affidato alle Compagnie del Popolo; ed infine, la protezione dell’ordine e della continuità politica, affidata ai Capitani di Parte Guelfa.
La città, divisa in quattro quartieri, elesse quattro gonfalonieri per ognuno di essi, sancì il principio del civitas superiorem non recognoscens ed espresse l’autorità dello Stato nel Consiglio del Popolo e nel Consiglio del Comune, composti entrambi da oltre 300 persone che approvano, con il loro voto, le riforme legislative.
Nel centro cittadino la tutela degli abitanti ed il mantenimento dell’ordine pubblico fu affidato agli ufficiali forestieri, una sorta di guardie armate dipendenti dalle Compagnie del Popolo, e grazie agli elenchi ed ai documenti custoditi nelle parrocchie e di quelli predisposti dalle stesse Compagnie, è oggi possibile conoscere la quantità della popolazione e la diversificazione e stratificazione sociale esistente a Firenze.
Non essendo sufficiente la semplice legge del Comune, il diritto e la cultura giurisprudenziale stabilirono che anche altri documenti, pur se prodotti ed emessi da diversi organi, potevano avere valore cogente. Fra questi si annoverarono gli Statuti, gli Ordinamenti, le Provvisioni ed i Bandi.
Con i primi s’intende una raccolta di norme legislative preesistenti, aventi validità permanente e con carattere d’universalità.
Vi sono contenute norme di diritto pubblico, norme generali sulla cittadinanza, sul diritto penale, su quello civile e sulle loro rispettive procedure.
Inoltre comprendeva norme di diritto amministrativo, di diritto e procedura tributaria e di diritto internazionale privato.
Gli Ordinamenti costituiscono invece un insieme di norme con validità permanente e atti a disciplinare materie specifiche non regolamentate precedentemente alla loro emanazione.
Le Provvisioni, molto comuni a partire dagli inizi del Quattrocento, erano deliberazioni del Priorato e degli istituti che lo affiancavano, avevano valore di norme giuridiche solo dopo la loro approvazione da parte dei due Consigli di cui sopra e disciplinavano questioni particolari.
Il Priore del Comune collaborava con il Gonfaloniere di giustizia, con i XVI Gonfalonieri di Compagnia ed i XII buonuomini, ed il suo mandato era di quattro mesi. Dal 15 di Giugno fino al 15 di Agosto del 1300 Dante fece parte dei Priori.
I Bandi, infine, erano disposizioni, anche di carattere generale, prese da un magistrato del Comune nell’ambito della propria giurisdizione.
Il loro valore cogente era tale fino alla cessazione della durata in carica di colui che li avesse emessi.
La magistratura collegiale straordinaria con poteri eccezionali che si sostituiva al potere della massa cittadina fornita di diritti politici fu definita col termine di Balìa, ed avendo a sua disposizione un complesso di organi già in azione normale nella macchina dello Stato poteva assumere, nei momenti di crisi istituzionale, di sommossa popolare e di congiura antigovernativa veri e propri poteri dittatoriali.
I diritti di cittadinanza costituirono l’elemento per differenziare la popolazione fiorentina, la quale fu divisa in due parti: i prestanziati, in altre parole i vecchi ed originari cittadini di Firenze aventi tutti i diritti politici, e gli allibrati, costituenti il contado di Firenze ed utilizzavano gli Statuti delle comunità locali.
Le donne non avevano diritti politici né potevano essere ammesse alle cariche pubbliche, amministrative e governative, così come ne erano esclusi i ghibellini e tutti i loro familiari, sulla base dello Statuto emanato nel 1415.
Il Gonfaloniere di giustizia del Popolo e del Comune di Firenze, carica istituita nel 1289, comandava mille armati, restava in carica per due mesi, sedeva tra i Priori ed era pari a questi anche come salario, veniva eletto tra i rappresentanti dei vari quartieri (sesti) e non doveva essere parente del Priore.
Egli assunse l’incarico di arbitro delle contese fra organi istituzionali, era presente all’approvazione del bilancio preventivo dello Stato, partecipava alle udienze, alle cerimonie, ed infine riceveva gli emblemi ed i simboli della città, dei castelli e delle terre assoggettate al Comune fiorentino.
Sempre con lo Statuto del 1415, il Consiglio del Popolo e quello del Comune ebbero l’onere di approvare le provvisioni proposte dai maggiori uffici, esaminare, confermare e respingere quanto deliberato dal priorato e dai gonfalonieri, istituendo anche ciò che maggiormente ci riguarda: i corpi di polizia politica.
Questi furono in realtà istituiti dopo il 1378, anno del tumulto dei ciompi, ma con lo Statuto di cui sopra ebbero la loro conformazione e non furono modificati né sotto il Principato né sotto la Repubblica del Savonarola né sotto il Granducato dei Lorena.
Gli organi di polizia giudiziaria e politica erano composti dai cittadini, ed erano suddivisi con uno schema piramidale, alla cui sommità si trovavano i Dieci di Libertà, provvisti di notaio e collaboravano con il Priore ed avevano competenza sull’analisi dei processi intentati contro gli organi superiori dello Stato accusati di congiura e di diserzione politica e militare.
Al di sotto si trovavano gli Otto di Guardia e di Balìa e di Custodia, i quali esaminavano le denunce dei cittadini, seguivano i movimenti dei ribelli dell’esercito, controllavano l’arruolamento e l’ordine pubblico.
Gli Ufficiali delle Stinche governavano le prigioni, e risalgono al 1305, quando nella Val di Greve i fiorentini tolsero ai Cavalcanti il Castello delle Stinche e ne fecero il proprio carcere.
Con la Provvisione del 10 di Febbraio del 1429 ebbero la loro collocazione, nell’assetto politico fiorentino, i c.d. Dieci Conservatori di Legge, i quali vigilarono su chi contravvenisse al giuramento di pace interna e su quanti appartenessero a compagnie segrete.
Inoltre dovettero assicurare il rispetto delle leggi di diritto privato e quelle di diritto pubblico, poterono pronunciare sentenze di condanna, e con la maggioranza di sette voti potevano anche condannare a morte.

§ 2. Le influenze dei predicatori domenicani e francescani sui legislatori fiorentini

Questa apparentemente prolissa dissertazione può servire per comprendere non solo gli ordinamenti storico-politica della città di Dante, bensì anche per capire chi detenesse il potere a Firenze, quale classe sociale fosse emergente e quale fosse esclusa dagli organismi politici, amministrativi e di controllo del vivere sociale.
Il legislatore fiorentino del XIV secolo, riunito nell’istituto denominato Consiglio del Popolo, fu fortemente influenzato dalle prediche ecclesiastiche che il domenicano Giordano da Pisa rivolgeva ai fedeli in Santa Maria Novella, non esitando a paragonare Firenze a Sodoma e Gomorra.
Delle sue prediche, quella che destò maggiore interesse e fu causa di ansie e timori popolari fu quella tenuta nel 1325, nella quale, parlando della penisola del Sinai, dove si trovavano Sodoma e Gomorra, istruì i fiorentini sulla distruzione subita dalle due città per l’ira che Dio gettò su di essi, avendo peccato, i loro cittadini, del vizio contro natura.
Il predicatore domenicano così riferiva ai fedeli.
“ Sapete che si legge di quelle cinque cittadi, Soddoma e quell’altre? Per quel peccato mandò Idio gli angeli suoi due a subissarle; ma prima venne fuoco da cielo, che tutti li arse e divampò; poi discesero in nabisso quelle cittadi, e tutta la provincia. Ed è grande maraviglia quella che Idio n’ha mostrata e ancora si mostra, che quella provincia ch’andò sotto, sì v’è acqua, e chiamasi il Mare Morto, nel quale non ha pesce nullo…ché non vi nasce nulla; e più, che di quello esce grande puzzo di solfore. Queste cose si dicono di quel Mare Morto, che significano dirittamente le condizioni di quel pessimo peccato de la soddomia, il quale è sterile, sanza frutto nullo; il quale pute a Dio e a tutto’l mondo; e però saranno messi in fiamma, come si conviene loro.”
Il primo Statuto comunale emanato a Firenze e dedicato interamente a risolvere la questione del vizio contro natura, della sua diffusione e della sua pratica, risale al 1325 e porta la rubrica “De puniendo sodomitas”, elaborato dal notaio ser Giovanni di Lapo Bonamici, insieme al Priore ed ai Gonfalonieri delle 12 Arti Maggiori.
I sodomiti, omosessuali ed eterosessuali, erano colpiti da punizioni corporali esplicite e tipiche della logica del contrappasso: il taglio dei testicoli.
Ma se lo stesso atto fosse stato compiuto fra un adulto ed un ragazzo al di sotto dei 14 anni non consenziente, la parte agens avrebbe subito non solo il taglio dei testicoli, bensì anche la comminazione di una pena pecuniaria, la cui entità sarebbe stata decisa, discrezionalmente, dal giudice.
Il ragazzo consenziente, al contrario, che svolgesse un ruolo passivo, non solo avrebbe dovuto pagare, anch’egli, un’ammenda in relazione alla sua età, bensì avrebbe inoltre subito una punizione esemplare e socialmente rilevante: 10 frustate nella piazza di Palazzo Vecchio.
Le donne sodomizzate, di età superiore ai 18 anni, avrebbe avuto la stessa punizione.
Con l’intenzione di rendere la legislazione fiorentina completa e, forse, esaustiva, la rubrica contemplò anche due categorie di soggetti colpevoli e che svolgono specificamente il ruolo sessuale attivo, denominati ruffiani e trapassi.
I primi, chiamati anche “peccatori abituali”, quindi costanti nel praticare l’atto sodomitico, se colti nel trasgredire la legge, avrebbe dovuto pagare un’ammenda di 500 fiorini e subire il taglio della mano destra.
Il trapasso, invece, rappresentava il forestiero che, giunto a Firenze, vi cercava riposo e vitto e lavoro, ma non solo.
Il trapasso che avesse sodomizzato fanciulli e fanciulle, con minacce, percosse e linguaggio malizioso ed edulcorato, viola, ingiustamente e diabolicamente, il corpo innocente altrui e, stando alla lettera dello Statuto, sarebbe incorso nella pena più grave, anche se scarsamente applicata: il rogo.
Affinché si agevolassero le delazioni e le denunce non segrete, al denunciante sarebbe spettata la metà dell’ammenda inflitta la colpevole, e per evitare che ci fossero allusioni all’amore greco nelle canzoni, poesie e sonetti popolari, chiunque avesse cantato o composti tali versi, sarebbe stato punito con l’ammenda di 10 fiorini.
Ed ancora, se la casa od ogni altro immobile sede del reato fossero risultati di proprietà del reo, essi sarebbero stati distrutti, ed i beni mobili ivi contenuti devoluti in parte al denunciante ed in parte al Comune.
Ma qual era, per il legislatore, il reato? O meglio, come era definito?
Non era la semplice e schietta e lussuriosa sodomia etero od omosessuale, bensì la connotazione letteraria e la classificazione giuridica era più netta ed incisiva, e ci fa intendere, leggendola, la forte influenza che la classe sacerdotale e religiosa cattolica ebbe sull’emanazione del suddetto Statuto.
Il delitto era denominato: “ Ad iniuriam omnipotentis Dei eiusque beatae Mariae Virgini et totius celestis aule. ”
La legislazione fiorentina si rese interprete delle proposte ecclesiastiche cattoliche, dei timori e delle ossessioni di Santa Romana Chiesa, dei suoi predicatori e del loro apostolato, ma non solo.
Essa voleva perpetuare la tradizione del diritto romano di epoca post constantiniana, esercitando una continua invasione della legge negli atti intimi fra privati cittadini.
Un intervento che può essere giustificato da due elementi caratteristici: a quel tempo non si era cittadini, bensì sudditi, fedeli ai dettami ecclesiastici, subordinati, suddivisi rigidamente in status e, di conseguenza, non tutti eguali di fronte alla legge.
Peraltro ogni intervento legislativo correttivo dei costumi sessuali era suffragato dalle teorie scolastico-tomistiche sulla sessualità umana ed animale ed ammantato dal velo della pudicizia, della continenza fine a se stessa, della tutela della maternità, della famiglia monogamica, dell’ottemperanza alle disposizioni papali e del grande effetto purificatore, ma anche denigratorio, che realizzò il processo intentato nel 1307 e conclusosi con esiti e con pene crudeli, contro quell’ordine che per quasi 200 anni segnò la storia del cristianesimo medievale e lo spirito delle Crociate: l’Ordine dei Cavalieri Templari.
Che relazione esiste fra i Templari e Firenze? Nessuna, sul piano giuridico ed economico. Ma sul piano simbolico e propagandistico, la confluenza ed il diffondersi d’informazioni sulle cause del processo, sulle pene e le conseguenti confische dei beni ai danni dell’ordine religioso-cavalleresco contribuirono ad enfatizzare le fobie antisodomitiche ed antiomosessuali nell’Europa del tempo.
Le accuse, sostenute dal Papa Clemente V e dal Re di Francia Filippo il Bello, furono quelle di bestemmia, stregoneria, sodomia fra i cavalieri e fra i cavalieri ed i saraceni, adorazione del diavolo e tradimento nella custodia del Santo Sepolcro. Furono tutti gli appartenenti all’Ordine arsi sul rogo, l’Ordine fu abolito e tutte le loro ricchezze incamerate dalla corona francese e dal Sovrano ordine militare dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta.
In quella fase della storia d’Europa, l’altro Tribunale, quello delle coscienze, ovvero sia quello della Santa Inquisizione, divenne uno strumento manovrato coattivamente dai sovrani europei i quali, non temendo più le grandi eresie antipapali ed antigovernative, si concentrarono per reprimere ogni atto destabilizzante l’equilibrio demografico europeo del XIV secolo.
E proprio per lo sviluppo demografico e, quindi, di conseguenza, per lo sviluppo dei commerci, dell’artigianato e dell’agricoltura si fondarono le nuove legislazioni repressive antisodomitiche.
Nel periodo di maggiore intensità dei traffici commerciali e mercantili e navali, mentre le istituzioni fiorentine cercavano di calmierare le esigenze delle Corporazioni con quelle dei nobili, nel 1348 Firenze, come tutto il resto della penisola, visse l’esperienza della peste.
Il Villani, nella sua Nuova Cronica, narra della morte di circa 80.000 persone, in una città che contava “90.000 bocche tra uomini e femmine e fanciulli.”
Ma la testimonianza letteraria più significativa ci proviene da colui che non solo visse l’esperienza della pestilenza, senza pur tuttavia ammalarsi, bensì formulò un’accorata e risentita possibile causa dell’emergere della malattia nella città di Dante.
Si tratta di Giovanni Boccaccio, il quale, essendosi rammaricato per le sorti subite da Firenze, nel proemio al Decamerone, storicamente e con acume di cronaca, così ci riferisce.
“Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata.”
Nonostante ed al di là delle cifre e dei sensi di colpa del Boccaccio, lo scopo dei governanti era quello di ripopolare la città, e decisero, con appositi incentivi, di sollecitare i sopravvissuti a contrarre matrimonio, stimolando così la natalità che ebbe, difatti, un notevole tasso d’aumento fino al 1400, quando un’altra epidemia di peste, anche se meno grave della precedente, colpì la città toscana.

§ 3. I nuovi Statuti del Podestà e l’inasprimento delle pene

Diventava così essenziale, e da compiere senza ulteriori temporeggiamenti, intervenire per sostenere le sorti demografiche di Firenze e nel 1365 il Podestà, con un’apposita Provvisione del 2 Aprile, modificò lo Statuto emanato nel 1325, e nelle nuove disposizioni dettò punizioni più gravi per i rei di sodomia: il soggetto attivo e quello passivo, se entrambi consenzienti, maggiorenni e consapevoli di aver commesso violenza a Dio ed alla Natura, sarebbero stati arsi sul rogo.
La morte non sarebbe stata comminata al soggetto passivo se minorenne, ma il rogo continuava ad essere la punizione per chi, con violenza e rapimento a scopo sessuale, sodomizzava i minorenni.
Si riteneva fosse sufficiente la denunzia di un solo testimone maggiore di 14 anni, se era stato coinvolto personalmente nel delitto, o la testimonianza di due soggetti che per “ vox publica ” diffamavano il colpevole.
Ulteriore novità, suggerita dalle pratiche inquisitoriali esistenti al di fuori della Toscana, fu l’introduzione della tortura per garantirsi la confessione.
Ma quale fu, in questo caso, la giustificazione per irrogare pene così gravi alla popolazione fiorentina?
Sic et simpliciter, il testo legislativo del Podestà recitava, anche se in modo prolisso ed esasperato, un concetto tipico delle prediche clericali: «Quoniam nonnulli diabolica instigatione comprehensi nefandissimum scelus sodomiticum et ipsi nature contrarium propter quod dei ira in civitates irruit.”
Ma era necessaria solo la legge del Podestà? La chiesa fiorentina taceva? Pensava forse che il rogo fosse ingiusto ed anticristiano?
L’arcivescovo della città del periodo antecedente e successivo al 1365, Sant’Antonino Pierozzi, nella sua Summa Theologica di ispirazione tomistica, sostenne che due sono i vizi di lussuria più gravi e contro natura: la masturbazione, denominata anche mollities, in quanto compiuta nei momenti di debolezza e di sconforto e, quindi, perdonabile; e la sodomia, intesa anche come inosservanza dei modi per intrattenere rapporti sessuali leciti ed assimilabile alla bestialità.
Essa rende possibile lo scatenarsi dell’ira divina sulle città nelle quali è praticata e porta con sé gravi “infectiones, cum inondatione et peste.”
Se le leggi umane si fossero adeguate a quelle bibliche, Dio avrebbe assicurato prosperità e continuità alle città che le avrebbero adottate ed emanate e fatte proprie.
Pertanto, la pena ecclesiastica sarebbe stata quella della scomunica, la decapitazione quella dell’Impero ed il rogo quella degli Statuti comunali.
Ma perché il rogo? La Provvisione del 1365 ripeteva la stessa formula dello Statuto del 1325: “il loro corpo è degno di bruciare poiché hanno condotto una vita scellerata, affinché la forza del fuoco possa estinguere la scellerata libidine del loro animo.”
La liceità di pene corporali e capitali costituiva il contenuto specifico della proposta presentata, nell’aprile del 1403, alla nuova istituzione: la Signoria.
I membri del Consiglio del Popolo, composto da nobili conservatori, artigiani, ricchi commercianti e dottori in utroque iure, emanarono, alla fine dello stesso mese, una legge il cui fine esplicito era quello di regolamentare la prostituzione femminile, istituendo un Ufficio dell’Onestà, autorizzandolo a cercare luoghi adatti per costruirvi un postribolo pubblico della città, lasciandone la gestione ed il controllo allo stesso Ufficio.
La minoranza più conservatrice e riottosa del Consiglio avrebbe desiderato che il nuovo istituto fosse incaricato di perseguitare e punire anche i sodomiti, con processi diretti e mediati, ma la proposta non passò.
Se il vizio era così nefando, perché nominarlo ed ulteriormente disciplinarlo per sopprimerlo? La chiesa e la comunità cristiana e le istituzioni fiorentine si dimostrarono poco disposte, nella fase di crescita demografica e di superamento delle epidemie, nel continuare ad investigare, mutilare, denigrare ed uccidere i sodomiti.
Per circa 30 anni, la Signoria non emanò nuove leggi, bensì mantenne la Provvisione del 1365, divenuta ormai un riferimento anche per le altre città toscane e non.
Lo Statuto del Comune di Ferrara, ad esempio, prevedeva la confisca dei beni, la mutilazione per conseguente castrazione ed il dissanguamento del colpevole, con la cremazione finale da eseguire extra civitatem.
Con il sistema della devoluzione al denunciante e degli incentivi agli ufficiali del Comune dei beni confiscati e delle multe pagate, sembrava quasi placatosi il clima di esasperata ricerca del sodomita.
Fino a quando, però, un processo fece mutare le coscienze dei fiorentini e la vicenda del trattamento da infliggere ai sodomiti costrinse all’emanazione di una nuova legislazione ed alla costituzione di un nuovo istituto.


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