PAGINA WEB DI ENRICO OLIARI
SEGUE: LE MINORANZE SESSUALI DAL TARDO IMPERO ROMANO AL XVII SECOLO: UN APPROCCIO SOCIOLOGICO-GIURIDICO

§ 3. Le prime leggi seriamente repressive del comportamento omosessuale nell’Impero del IV secolo d.C.

La prima legislazione repressiva fu comminata contro ciò che erano, almeno de facto, i matrimoni gay celebratisi nella fastosa e ricca Roma imperiale.
Noti a tutti, e citati nell’opera petroniana, con uno statuto del 342 d.C. furono messi fuori legge, od almeno così fu largamente interpretata la costituzione promulgata dagli imperatori Costanzo III e Costante II a Milano ed inserita successivamente nel Codice Teodosiano.
In questo Codice, dove peraltro possiamo trovare un’altra costituzione intrisa di intensa acredine nei confronti degli omosessuali che presto analizzerò, troviamo espressioni sociali e concetti giuridici per definire quegli uomini che, praticando turpi azioni a livello sessuale, degradano la loro virilità.
Il testo così recita:
«Quando un uomo si sposa a mò di femmina, la donna che sta per abbandonare gli uomini cosa può desiderare, quando il sesso perde il suo posto, quando si commette quel delitto che è meglio non conoscere, quando l’Amore assume un altro aspetto, quando l’amore viene cercato e non visto, comandiamo che insorgano le leggi, che il diritto si armi della spada vendicatrice cosicché siano assoggettati a pene raffinate quegli infami, che ne siano o ne saranno colpevoli.»
L’avversione dei nuovi imperatori non sortì gli effetti sperati, in altre parole non comportò un cambiamento delle tendenze sessuali degli omosessuali romani dell’epoca del Basso Impero.
Essi continuarono, fino all’avvento di Giustiniano, ignari dei rischi e dei pregiudizi che contro di loro si stavano alimentando.
I destinatari tornano ad essere gli omosessuali passivi, poiché il verbo posto all’inizio dello Statuto è pubere, che si riferiva, al contrario di ducere, proprio alle donne nell’atto di sposarsi.
La pena di morte, comminata contro quegli uomini che, sfacciatamente, provocano l’opinione pubblica «sposandosi», era l’unica soluzione per eliminare coloro che mutano, in maniera arbitraria, il sesso naturale.
Il commentatore di tale Codice, Gotofredo, ci riferisce che la severità della pena non consiste, come sostiene il testo, nella diretta espressione armari iura gladio ultore, del doversi armare della spada per sostenere il diritto, bensì nella poena igni, la vivicombustione.
Il testo della Collatio, che cercherò di ridurre nelle sue espressioni essenziali, così asserisce:
«1. Non sopportiamo, o Orienzio, che ci sei oltremodo caro e accetto, che la città di Roma madre di ogni virtù, sia più a lungo sporcata dalla macchia di un comportamento effeminato nel maschio…
2. Pertanto la lodevole esperienza tua purgherà davanti al popolo con la vendetta della fiamma tutti coloro che praticano la scelleratezza di assoggettare il corpo virile, assetato come quello di una femmina, alla passività propria dell’altro sesso, e di non esser diversi in nulla dalle donne…»
Il fenomeno specifico della prostituzione maschile ha talmente attirato l’attenzione del legislatore, che l’attività normativa, di chiara connotazione repressiva, non cesserà la sua produzione tanto sul piano «laico», quanto ispirandosi ai precetti della nuova religione: il cristianesimo.
La pena del rogo, che risulta essere innovativa tanto alla legislazione penalistica romana quanto a quella dei popoli del bacino del Mediterraneo, si adatta per preservare schiavi o persone d’infima condizione dal mestiere svolto nei lupanari.
La sua applicazione si verificherà impossibile per coloro che, pur sviluppando tendenze omosessuali passive, appartengono a classi sociali elevate ed opulente.
Nel loro caso, come fu chiaramente espresso nella parte seconda del libro quinto della Collatio, si prevede la multa di metà dei beni.
La stessa punizione del rogo fu inserita in una nuova costituzione che Teodosio I elaborò nel 390, insieme a Valentiniano ed Arcadio, destinandola ad Orienzio, vicario della città di Roma, il cui testo è conservato nella Collatio legum Mosaicarum et Romanarum.
I tre imperatori ordinarono di infliggere pesanti supplizi sia a tutti quegli uomini che sceglievano la strada della prostituzione (virorum lupanaria), sia a coloro che destinavano i ragazzi alla stessa.
Utilizzata anche dai compilatori della Lex Romana Wisigotorum, che sarà poi integrata nel Codice giustinianeo, la nuova costituzione sostiene quanto segue:
«Tutti coloro che praticano la scelleratezza di assoggettare il corpo virile, curato come quello di una femmina, alla passività propria dell’altro sesso, infatti non appaiono aver niente di diverso dalle donne, pagheranno un siffatto crimine con la vendetta della fiamma davanti al popolo.»
Le espressioni usate riguardo alla farsa ironica del matrimonio fra omosessuali ed alle punizioni inflitte a tutti quegli uomini che sceglievano la via della prostituzione, fanno ben intendere l’asprezza con la quale le nuove legislazioni condannavano sia i costumi sessuali pagani, sia ogni forma liberatoria della propria sessualità.
E sarà proprio il già citato Gotofredo a chiarire come le nuove disposizioni legislative trattassero con parole eleganti e ben studiate (pubere riferito agli uomini, al contrario dell’eterosessuale lucere, ubi sexus perdidit locum, ubi Venus mutatur in alteram formam) un comportamento empio e turpe.
Egli stesso usa la seguente frase: «verbis elegans, re seu materia turpe»
Rimanendo costanti nella condanna esplicita verso l’omosessualità passiva giacché ritenuta una scelta di una propria condotta sessuale, le successive costituzioni, tutte di epoca giustinianea, realizzarono un’unione fortissima fra la condanna umana e quella divina.
È forse questo il momento più preciso nel quale, all’interno della storia antica della cristianità, il diritto e la morale procedono insieme in una sorta di matrimonio mistico e trascendentale, sancito non dalla volontà umana, bensì da quella divina.
L’omosessualità sarà interpretata come peccatum Dei, come un atto di violenza contro la natura e contro la volontà di Dio, e contro tutte le manifestazioni della voluntas Dei sulla terra, sia quando la rivelò ai profeti e questo la trascrissero nella Bibbia, sia quando il Verbo si fece carne.
Richiamandosi alle norme classiche della Lex Iulia, Giustiniano decise di affrontare con fermezza il tema della persecuzione criminale dell’omosessualità.
La nuova fase giuridica, quella post-classica, era motivata dalla convinzione che qualunque atto di trasgressione alla legge divina, che proprio sotto Giustiniano fu difesa dalle nuove dispute teologiche, potesse essere punito anche con la pena capitale.
D’altronde Jahvé non aveva esitato nel suggerire a Mosè la comminazione della pena di morte per reati-peccati peculiari, come l’adulterio, la prostituzione femminile e maschile, e la trasgressione delle regole iniziatiche per entrare nel Tempio consacrato?
Il nuovo linguaggio evidenziato, non avente più i caratteri di genericità e di astrattezza tipici delle legislazioni dell’epoca romana, e soprattutto del diritto di età augustea, risultò pervaso da un più incisivo giudizio morale.
E mentre nel diritto d’età augustea si utilizzavano i termini come patientia e stuprum, riferendosi rispettivamente a tutti gli omosessuali o che avevano un ruolo passivo od agli schiavi sottomessi dal dominus, con il nuovo corso il monito sanzionatorio sarà destinato a coloro che praticano un’infanda libido cum masculis, mettendo in primo piano l’aggressività sessuale e lo stesso soggetto attivo del rapporto.
La punizione stabilita, la poena gladii, irrogata mediante la spada, per l’appunto, sortì gli effetti sperati solo per un breve periodo.
Non a caso, i cronisti d’età bizantina riportarono nei loro scritti gli esiti dei tanti processi intentati contro i cosiddetti rapitori di uomini agli inizi del regno di Giustiniano, verso il 528-529 d.C.

§ 4. L’opera di Giustiniano I Imperatore d’Oriente, ovvero come il diritto e la religione si sono uniti per il medesimo scopo: la condanna senza appello dell’omosessualità maschile

La monumentale opera giustinianea, avente l’intento di sistemare e rielaborare la giurisprudenza romana, fu realizzata da una commissione di giureconsulti diretta da Triboniano.
Il Corpus Iuris Civilis consta di quattro parti: le Institutiones, contenenti i princìpi generali del diritto; il Digestum o Pandectae, che raccoglie gli scritti dei giuristi classici; il Codex, con le leggi emanate dagli imperatori precedenti a Giustiniano a partire dalle costituzioni di Adriano (136 d.C.); ed infine le Novellae Constitutiones, cioè gli editti promulgati dallo stesso Giustiniano dopo il 535 d.C.
L’ammirazione che tutto l’Evo antico e di Mezzo ebbe per Giustiniano e l’idea che lo stesso imperatore avesse compiuto l’opera di codificazione del diritto romano perché ispirato dallo Spirito Santo, e quindi da una forza superiore e, soprattutto, di impostazione teologica cristiana, è ben evidente nelle parole che il bizantino imperatore pronuncia a Dante nel Paradiso, nel Cielo di Mercurio, quello degli spiriti attivi per desiderio di gloria: «Cesare fui e son Iustinïano, / che, per voler del primo amor ch’i’ sento, / d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano. / E prima ch’io a l’ovra fossi attento, / una natura in Cristo esser, non piùe, / credea, e di tal fede era contento»
Grazie all’attuazione di tale amplissima raccolta normativa e giurisprudenziale, Giustiniano compì la costruzione di una monarchia teocratica, in cui la compenetrazione tra l’autorità religiosa ed il potere politico raggiunse il suo massimo grado.
Ed in virtù delle larghe donazioni che l’imperatore dispose a favore della Chiesa, quest’ultima vide aumentare il suo potere politico-economico ed anche quello territoriale.
I due autori cronologicamente più vicini a tale epoca, Procopio di Cesarea e Giovanni Malala, possono istruirci sui vari profili giuridici e sociali con i quali i sodomiti furono processati.
Grazie a loro, si è potuto analizzare e ricostruire la crudele, seppur scarsa, capacità di repressione sociale e di attuazione di punizioni corporali e di condanna a morte attraverso i processi esemplari ed altamente simbolici contro i vescovi Isaia di Rodi ed Alessandro di Diospoli, cittadina della Tracia Minore.
Nella testimonianza del Malala, descritta abilmente nel libro intitolato Cronografia, è chiaramente definito il precetto imperiale di perseguitare i sodomiti, il cui unico serio risultato era quello di instaurare un nuovo clima di terrore.
E nonostante la colpa fosse indicata in parte in termini ambigui (coloro che si comportano malamente), mentre in altre parti del testo era ben precisata (pederastia), la punizione fu inflitta, stavolta definitivamente e chiaramente espressa, ad entrambi i partners del rapporto.
Il Malala, in un interessante ma cavilloso testo scritto in greco, così infatti riporta l’avvenimento della punizione dei due vescovi.
«In quel tempo poi alcuni vescovi di diverse province erano accusati di comportarsi malamente nelle cose corporali e di essere pederasti. Tra quelli c’era Isaia di Rodi, già facente parte dei vigili a Costantinopoli, e parimenti il vescovo di Diospoli di Tracia, di nome Alessandro. Costoro per divino editto furono esaminati e trovati colpevoli da Vittore, prefetto dell’Urbe, che li punì. Quanto ad Isaia, dopo averlo atrocemente torturato, lo mandò in esilio; Alessandro, invece, dopo che gli fu tagliato il membro, fu condotto in giro in lettiga. E subito lo stesso imperatore ordinò che a chi fosse trovato reo di pederastia venisse tagliato il membro. E a quell’epoca furono presi molti pederasti, ed, evirati, morirono. E da allora derivò paura i malati di bramosia per i maschi.»
La pena dell’evirazione, della mutilazione corporale, è parte integrante della logica vendicatrice, repressiva e del contrappasso: coloro che hanno peccato d’incontinenza sessuale ed hanno agito con un uso contro natura della sessualità, saranno puniti con la perdita dell’organo che li fece godere e che consentì l’appagamento dei loro nefandi vizi.
La stessa punizione era peraltro comminata a chi mutilava gli uomini per renderli eunuchi.
Nel mondo giuridico bizantino era di uso comune prescrivere la mutilazione in luogo della pena capitale.
Il tutto può essere maggiormente compreso dalla lettura e dalla testimonianza del secondo cronista, più influente nella corte di Giustiniano e già prefetto di Costantinopoli, Procopio di Cesarea.
In questo caso, la repressione della pederastia e gli atti d’evirazione sono collegati ad una nuova disposizione normativa di Giustiniano, sulla quale si volle soffermare il cronista bizantino.
Nella nuova disposizione la regolamentazione della pederastia era interpretata come mezzo politico per stroncare i dissidenti politici, i nostalgici dei fasti imperiali romani, i seguaci del paganesimo e della dissolutezza dei costumi sessuali greci e romani precristiani.
Procopio ha redatto una dissertazione giuridica assai discorsiva, soffermandosi anche sui lati più crudi, che così è stata tradotta dal greco ed a noi pervenuta.
«Successivamente vietò Giustiniano con una legge anche la pederastia, ricercando non solo le cose accadute dopo la legge, ma anche coloro che un tempo erano stati presi da quella malattia. Il procedimento nei loro riguardi si teneva senza alcuna logica, poiché la pena nei loro confronti veniva irrogata anche senza un accusatore, e la parola di un solo uomo o di un fanciullo, ed eventualmente di uno schiavo, e costretto controvoglia a testimoniare contro il padrone, sembrava essere esauriente. Quelli che così erano trovati colpevoli, li portavano in giro, privati dei genitali, per le strade. Tuttavia dapprima la punizione non veniva inflitta a tutti, ma a coloro che si riteneva appartenessero ai Verdi o possedessero grandi ricchezze o per qualch’altra ragione si fossero trovati in disaccordo coi tiranni.»
Accusare un uomo di pederastia diventò un abile strumento per screditarlo e colpirlo sul piano politico.
Si trasformò rapidamente in un comune processo di stigmatizzazione sociale: lì dove quel particolare fenomeno sociale sia stato interpretato dalla società ed interiorizzato da ogni singolo individuo come atto deviante, contro natura, fonte e causa di eventi dannosi, l’episodio della condanna diventa esemplare ed assume i caratteri della purificazione sociale.
La condanna dei vescovi maschera peraltro le volontà politiche e religiose dell’assolutismo imperiale bizantino, secondo gli schemi proposti da Giustiniano e conosciuti con il termine di Renovatio Imperii.
 La convinzione della giustizia umana conseguita facilmente con la logica perversa del contrappasso sarà pienamente giustificata dal passo di uno storico di nome Zonata, il quale riporta brevemente il dialogo avvenuto fra Giustiniano e lo stesso Procopio.
Nel 14° libro dell’Epitome troviamo scritto: « 2. Questo re si rivolse con molto ardore anche contro gli omosessuali e molti ne punì per quel motivo, tagliando loro i genitali. 3. E a Procopio che gli chiedeva: ‘Perché punisci così i corruttori di maschi?’ rispose: ‘Forse che, se avessero commesso sacrilegio, non avrei tagliato loro la mano?’ »
Quando Giustiniano decise, con due Novelle, enumerate rispettivamente con la sigla 77 e 141, di dedicare una più ampia ed esaustiva dissertazione sulla pederastia, cercò di associare quest’ultima alla bestemmia ed a tutti i comportamenti e detti e parole blasfeme ed ingiuriose contro Dio.
Le ragioni ideologiche che convinsero il legislatore ebbero come fine quello di redimere il reo dal peccato, inculcargli il timore del castigo divino ancor prima di quello umano, o quanto meno a quest’ultimo legato in maniera indissolubile.
Condurre il reo alla conversione ed alla penitenza diventava lo scopo di ogni attività legislativa e di intervento sociale, tanto laica quanto ecclesiastica.
Tutti gli accenni all’immorale condotta dei sodomiti, all’amore greco, saranno realizzati perseguendo la logica della condanna delle minoranze usando il forte simbolismo sociale ed istintivo del capro espiatorio.
I sodomiti saranno accusati di provocare le carestie, i terremoti e le pestilenze, la peste, e la volontà del legislatore sarà quella di cancellare il peccato, anche con l’uccisione di coloro che lo commettono, pur di evitare quella stessa manifestazione dell’ira divina che già subì la biblica Sodoma (modello al quale si ispireranno tutti i più acerrimi detrattori dell’omosessualità, dall’Alto Medio Evo fino ad oggi).
Le nuove Novelle disposte da Giustiniano, rispettivamente la numero 77 del 535 e la numero 141 del 559, trattano il tema con una diversa concordanza.
Mentre la prima imposta l’invettiva contro la pederastia all’interno della condanna del crimine della bestemmia, la seconda affronta per intero l’argomento.
La Novella 77 ci può risultare importante per la notevole impostazione ideologica con la quale il legislatore di Bisanzio ha rivolto le sue invettive.
Pur mancando una sicura datazione del testo (in conseguenza della carenza della subscriptio), essa fu posta verso la fine del quarto decennio del VI secolo d.C.
La parte iniziale, il proemio, scritto in greco, ci consegna un’immagine dell’individuo assuefatto alla volontà divina, profondamente spersonalizzato nel suo ruolo di autonomo e libero attore sociale.
Il testo così esordisce: « Riteniamo che sia manifesto a tutti gli uomini ben pensanti che in noi è tutto l’impegno e il desiderio che coloro che Domineddio ci ha affidato vivano bene e conseguano la sua benevolenza, giacché anche la bontà di Dio verso gli uomini non vuole la perdizione ma la conversione e la salvezza, e Dio accoglie coloro che peccarono ma si correggono. Per cui esortiamo tutti a mettersi in mente il timor di Dio e implorare la sua benevolenza, e sappiamo che tutti coloro che amano Dio e aspettano la sua misericordia fanno questo. »
Pur di far rispettare la legge dettata da Dio attraverso le Scritture, il legislatore bizantino dichiara la sua disponibilità a fondere i suoi poteri, il braccio secolare del diritto e dell’economia, con quelli della Chiesa cristiana, dei vescovi che s’ispirano alla tradizione letteraria del Nuovo Testamento, e che cercano di interpretare i Vangeli, consegnandone una connotazione ed un’interpretazione per un’attuazione repressiva e letterale, non analogica e costruttiva, degli stessi.
Nel Capo I della medesima novella troviamo scritto: « Ma poiché taluni, tenuti dalla forza del demonio, si diedero alle più gravi scostumatezze e fanno cose contrarie alla stessa natura, anche a questi ingiungiamo di ospitare in mente il timor di Dio e il giudizio che verrà e di astenersi da queste diaboliche e sconvenienti scostumatezze affinché a causa di tali empie azioni non siano colto dalla giusta ira di Dio e le città con i loro abitanti non siano fatte perire. Ci insegnano infatti le scritture che per tali empie azioni andarono in rovina con gli uomini anche le città. »
Nella prima parte del Capo primo riscontriamo un accenno ancora più incisivo:
« Se infatti gli oltraggi pronunciati contro gli uomini restano impuniti, molto più è degno di essere sottoposto a pena colui che bestemmia contro Dio stesso. Perciò dunque esortiamo tutti siffatti individui ad astenersi dai suddetti delitti e ad ospitare nell’animo il timor di Dio e seguire coloro che vivono secondo giustizia. Per tali delitti infatti si hanno le carestie, i terremoti e le pestilenze, e per questo ammoniamo costoro ad astenersi dai suddetti delitti, per non perdere la loro anima. Se infatti anche dopo questo nostro avvertimento si trovino alcuni perseveranti negli stessi delitti, ebbene per prima cosa essi si rendono indegni della clemenza di Dio, e in seguito subiranno anche i castighi secondo le leggi.»
I supplizi che gli omosessuali subiranno non corrisponderanno solo alla punizione corporale «ad opera della spada», bensì saranno inseriti in tutti i successivi editti riferendosi anche alla comminazione delle punizioni corporali esemplari.
Solo sfruttando il caso della punizione dei Vescovi di cui sopra la nuova legislazione avrebbe avuto l’efficacia sperata dai relatori.
Nel chiaro intento di educare le masse all’odio ed alla fobia verso i pederasti, i cosiddetti rapitori di uomini, il legislatore utilizzò i pregiudizi della tradizione ebraico-cristiana, dei quali parlerò appositamente nel secondo e nel terzo capitolo, per screditare le minoranze sessuali, succubi ed ormai assuefatte, che avevano interiorizzato le critiche rivolte contro di loro, e non riuscivano a difendersi né sul piano giuridico né su quello delle azioni di ribellione sociale.
Ritenendo importante intervenire ulteriormente nella diatriba sulla difesa o sulla condanna della pederastia, il legislatore bizantino si pronunciò altre due volte, con notevole durezza, per incentivare l’azione repressiva dello Stato.
Due eventi turbarono Costantinopoli fra il dicembre del 557 e la primavera dell’anno successivo, il terremoto, avvenuto precisamente tra il 15 ed il 23 di Dicembre del 557, e la peste nella tarda primavera del 558.
Nonostante le preghiere e le continue suppliche della popolazione, l’unica spiegazione ideata dalle genti del luogo riteneva che tutte le sciagure fossero conseguenza dell’ira divina.
Queste antiche e mai sopite credenze, ormai «codificate» nel Vecchio Testamento, e negativamente interpretate nella coscienza popolare, serviranno per una nuova e più ampia opera di legislazione in materia, carica di invettive e di derisione.
Il nuovo approccio giuridico all’omosessualità consolida l’unione fra condanna divina e punizione umana.
La pederastia non è solo un crimen contra legem, bensì anche un peccato ed un atto ostile alla Provvidenza divina.
L’unica salvezza all’ira divina è il pentimento dei peccatori, pena la loro uccisione.
E tale impostazione fu normativizzata nel 559 nella Novella 141, il cui proemio, peraltro assai breve, così argomenta.
« Sempre invero tutti avemmo bisogno dell’amore di Dio verso gli uomini e della sua bontà, ma soprattutto ora che per il gran numero dei nostri peccati lo irritammo. Ed egli minacciò e mostrò di quali cose, per i nostri errori, fossimo degni, tuttavia mostrò bontà e differì l’ira attendendo il nostro pentimento, non volendo la morte di noi peccatori, ma la conversione e la vita. Ma tutti ci asteniamo da abitudini ed azioni malvagie, soprattutto coloro che imputridirono con una nefanda azione, impura e giustamente in odio a Dio. Stiamo parlando dello stupro coi maschi, che empiamente alcuni maschi commettono perpetrando sui maschi la turpitudine. »
I nuovi peccatori, vittime della strategia del capro espiatorio, sono quegli uomini che, commettendo stupro con altri maschi, provocano l’ira divina e trasgrediscono tanto alle norme laiche quanto a quelle religiose ( lì dove religione e laicità, in realtà, appaiono fusi, in quanto realizzano un connubio affine al motto romano religio instrumentum regni est ).
Reprimere e convertire sono gli scopi del legislatore, e dove la confessione e la conversione non sortiscono gli effetti sperati, interviene tanto la tortura e la mutilazione, quanto, nei casi più estremi come quelli di recidività, la pena di morte.
Il tutto può essere dedotto da quest’altro passo della medesima Novella.
« Sappiamo infatti, avendolo appreso dalle Sacre Scritture, quale giusta punizione Iddio abbia inviato a coloro che un tempo abitavano Sodoma, per questo loro ardore di congiungersi, così che fino ad ora quella terra brucia di perpetuo fuoco.
Tutti, badando al timor di Dio, devono astenersi da quest’azione scellerata ed empia. Chi però non abbia conosciuto per sé niente di ciò, si metta in guardia per il futuro; chi invece sia già imputridito con quel morbo non solo cessi per il futuro, ma faccia rettamente penitenza.
Notifichiamo altresì successivamente a tutti coloro che siano consci di aver peccato riguardo a qualcosa di ciò, che se non desisteranno e, annunziatisi al beatissimo patriarca, non penseranno alla propria salvezza, per tali empie azioni placando Dio entro la Santa Festa di Pasqua si attireranno le più atroci pene, come per nulla in seguito degni di indulgenza. »
Lo Stato potrà sopravvivere giustificando, alla stessa stregua della logica che inerisce i diritti premiali, la conversione dei sodomiti.
Sarà premiato colui che rinnega la sua identità, che sceglierà la strada della misericordia divina, divenendo in tal modo esente dalle pene inflitte dalla legge.
La Novella si conclude con la minaccia di irrogare pene particolarmente crudeli, anche se non elencate né accennate nel loro contenuto formale, e continuerà ad essere per i futuri legislatori un’ideale fonte giuridica per legiferare in materia di reati « contro natura » e del corretto uso della sessualità.
La sodomia, punibile in quanto peccato, e successivamente ritenuto crimen, diviene ora parte integrante e globale del diritto penale antico, e non solo una semplice fattispecie giuridica nel panorama generale dei crimini da punire.
La competenza nelle indagini per scoprire coloro che si macchiavano del peccato-crimine indicato e nella comminazione delle pene spettava ai Vescovi delle relative diocesi dell’Impero romano d’Oriente ed ai Praefecti Urbium, in quanto esecutori delle disposizioni normative emanate dall’Imperatore.
Al riguardo, l’ultima legislazione giustinianea in materia di pederastia non risultò avere un impatto sociale di grande risonanza tanto quanto l’ebbero le due Novelle, pur tuttavia servì nel suo scopo di interlocuzione fra le esigenze repressive espresse dal diritto dell’epoca e la volontà di purificazione sociale richiesta tanto dall’apparato ecclesiastico bizantino quanto dalle classi sociali più elevate nella rigida gerarchia imperiale.
Sorse così, fra il 739 ed il 741 d.C., una serie di raccolte normative volute dall’imperatore bizantino Leone III Isaurico prima e dal suo successore Costantino V Copronimo, i quali, ispirandosi alla legislazione ecclesiastica, non solo misero sullo stesso piano sodomia e zoorastia, bensì condannarono i due protagonisti del rapporto omosessuale, concedendo una deroga solo ai minori di 12 anni.
Trattandosi di una compilazione normativa, il testo prese il nome di Ecloga, ed agli scopi della ricerca è utile leggere solo due passi, il 38° ed il 39°, facenti parte della 17ª raccolta.
Essa, scritta in greco, e alquanto laconica nell’esposizione, così recita.
« 38. Gli impudichi, tanto l’attivo che il passivo, siano puniti con la spada. Se il sottomesso risulti aver meno di dodici anni, sia perdonato, dimostrando l’età che lui non sapeva a cosa sottostava.
39. A coloro che persero la ragione, vale a dire i colpevoli di bestialità, sia tagliato il membro. »
Nonostante i duecento anni di distanza da tale Ecloga dall’epoca giustinianea, rimasero immutate le punizioni e le convinzioni: la pena della spada o l’asportazione del membro, per chi è colpevole di bestialità sessuale.
In termini linguistici, nel diritto dell’epoca, la pratica dell’evirazione era denominata kaulotomi,a (caulotomia).
Tutta questa rilevante esperienza e produzione normativa dell’Europa cristiana e bizantina sarà pienamente condivisa nel contesto giuridico di un’Europa occidentale invasa dai barbari, divisa fra un diritto “laico” di sopravvivenza romana ed il sorgere di una Chiesa cristiana e cattolica sempre più serva del potere politico, od a questo alternativo e nei suoi confronti altrettanto potente, e sempre meno religiosa.
Gli unici barbari che seppero adottare le disposizioni bizantine furono i Visigoti i quali, dotandosi di un corpus giuridico denominato Lex Romana Wisigothorum, ripresero i dettami contenuti nel Codice di Teodosio, e precisamente il passo 9.7.6.
La legge dei Visigoti, un unicum tra le leggi barbariche, condannava l’omosessualità tanto con l’evirazione quanto con il rogo, utilizzando il termine inferens per l’omosessuale che svolge il ruolo maschile, e quello di patiens per il gay passivo.
Ad influenzare i futuri testi normativi del c.d. diritto laico fu soprattutto il diritto canonico medievale, che operò attraverso vie diverse: con la fissazione di pene canoniche, la rivendicazione del foro ecclesiastico, i delitti contro la fede e la religione, e con l’utilizzo strumentale dei concili ecumenici.
Ma di questo mi occuperò nella seconda parte del mio elaborato.
“Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul,
l’anima di Gionata s’era già talmente legata
all’anima di Davide, che Gionata lo amò come se stesso…
Gionata strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso ”
1 Samuele, 18:1-3



Capitolo Secondo

L’omosessualità nel Vecchio e nel Nuovo Testamento: un rapporto intriso di contraddizioni, vendette divine e richieste di pentimento

§ 1. Premessa sulla connotazione linguistica delle parole «sodomita» e «conoscere» nella Bibbia

La Bibbia non rappresentava, durante i primi secoli del cristianesimo, l’unica fonte d’interpretazione della sessualità umana, e di conseguenza non comportò, essa, da sola, il sorgere dell’intolleranza anti-omosessuale nel mondo antico.
Per quanto proprio la Bibbia aiutò a fornire il termine con il quale saranno definiti gli omosessuali dal IV al XIX secolo d.C.: sodomiti, in virtù della narrazione vetero testamentaria della città di Sodoma.
Nella lingua latina dell’epoca di Costantino, in qualsiasi sua derivazione linguistica europea, nelle lingue romanze ed in quelle sassoni, il termine più vicino ad omosessuale era esclusivamente quello di sodomita.
Le invettive contro il sesso fra uomini, sostenute nella maggior parte dei casi in alcuni libri simbolici del Vecchio Testamento, nella c.d. Vecchia Legge, ed in cinque libri del Nuovo Testamento, la c.d. Nuova Legge, furono codificati nell’epoca del Basso Impero e definitivamente accettate ed inasprite sul piano penale nel Corpus giustinianeo.
Il rapporto fra Bibbia ed omosessualità, evidenziabile in sede d’interpretazione esegetica, ed in senso più largo fra cristianesimo delle origini, ebraismo ed omosessualità, può essere argomentato sviluppando alcuni punti essenziali: la tradizione scritturale, ovvero sia gli scritti che ci sono stati tramandati e quelli compilati direttamente dai teologi cristiani; i fattori sociali, intellettuali e politici che influenzarono i cristiani sull’argomento qui dedotto; le principali obiezioni teologiche all’omosessualità tra i Padri della Chiesa.
Il testo sacro più importante della cultura ebraica e cristiana non fu l’unico ad aver indotto i primi cristiani a formulare congetture od a divenire detrattori dei rapporti pederastici, o, nella loro fase più evoluta, delle relazioni sentimentali e sessuali fra uomini.
Solo a partire dal 1545, anno del concilio di Trento, la Chiesa Cattolica stabilì in maniera concorde ed ufficiale il canone della Bibbia.
Si considerò la Bibbia come canone e fonte di diritto per Santa Romana Chiesa. Sebbene sin dall’inizio dell’VIII secolo ci fu un consenso unanime riguardo ai contenuti del Nuovo Testamento, i primi cristiani veneravano, commentavano e leggevano molti di quei libri che sono ora definiti apocrifi, come l’epistola di Barnaba.
Persino l’Apocalisse di Giovanni, ultimo ed escatologico libro biblico, non era ancora riconosciuta come autentica.
Così come risulta dai testi e dalla tradizione aramaica ed ebraica, neanche i primi cristiani, che peraltro vivevano in territorio appartenente all’Impero romano ed al diritto di questo erano o dovevano essere ottemperanti, conoscevano il termine contemporaneo “omosessuale”.
Nelle lingue nazionali e nei dialetti locali esistono svariati modi per eludere la consistenza filologica di un termine, soprattutto lì dove nomina sunt consequentia rerum, ovvero sia dove dal pronunciare di una parola deriva il sorgere del tabù e della disapprovazione sociale.
Mutuando la tradizione linguistica greco-latina, i primi cristiani usavano dire: “arsenokoitai” (rapitore, stupratore dei ragazzi); “pederasti”; “mollis” (molle), “malakos”, (effeminato); “pathicus” (passivo); “agens” (attivo).
Ispirandosi alle narrazioni bibliche, il libro che più di tutti ha coartato ed influenzato le coscienze popolari riguardo alla condanna divina dell’omosessualità (o per lo meno così fu abilmente interpretato) è quello della Genesi, e precisamente il capitolo 19.
Sodoma è la città del vizio, della perversione sessuale, dei rapporti contra naturam, dove gli uomini hanno persino cercato di intrattenere rapporti sessuali con quegli angeli che il Signore mandò nella città per indagare sui comportamenti e sulle abitudini sessuali degli abitanti di quella città.
Rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione, perpetuati ed avuti a guisa ed in posizione animalesche che, moralmente, destavano solo riprovazione.
La letteratura dei primi secoli del cristianesimo e dell’Alto Medio Evo fu la prima a congetturare, in chiave anti-omosessuale, l’evento della distruzione di Sodoma.
Un’altra ipotesi, di natura classicheggiante, sostiene invece che la città fu arsa dal fuoco divino per il trattamento privo d’ospitalità che tutti i suoi cittadini, tranne Lot e la sua famiglia, diedero ai viandanti (gli angeli di Dio).
Lot non era cittadino di Sodoma, ed era stato accettato solo come “ospite di passaggio”, dopo aver ottenuto il permesso degli anziani.
In virtù di una norma non scritta, egli doveva far in modo che i veri cittadini di Sodoma potessero “conoscere” i nuovi arrivati.
Pertanto, l’immoralità non consiste nel tentativo di conoscere, in senso biblico, e quindi sessuale e carnale, gli ospiti di Lot, bensì nell’inospitalità mostrata verso gli stessi dai sodomiti.
Il verbo “conoscere”, fu oggetto di discussione sia nella cultura ebraica che in quella cristiana, pur tuttavia in una prima fase degli studi esegetici biblici il passo di Sodoma era il luogo ideale della disapprovazione dell’inospitalità verso gli stranieri, e solo dopo il consolidarsi dell’impero romano in territorio orientale e la promulgazione del Codex giustinianeo, tanto sul piano giuridico penale quanto su quello sociale e religioso, Sodoma si ritenne la città del peccato contra naturam per antonomasia, l’omoerotismo.
Nella Vecchia Legge, e soprattutto nel Pentateuco, sono presenti altri cinque capitoli che imitano le condizioni iniziali e finali, i presupposti e le conseguenze di Sodoma.
Nel libro dell’Ecclesiastico si narra che Dio odiasse gli abitanti di Sodoma per via del loro orgoglio: “Non risparmiò i concittadini di Lot, che egli aveva in orrore per la loro superbia.”
In quello della Sapienza si argomentò la stessa ipotesi: “Sui peccatori invece caddero i castighi, non senza segni premonitori di fulmini fragorosi; essi soffrirono giustamente per la loro malvagità, avendo nutrito un odio tanto profondo verso lo straniero. Altri non accolsero ospiti sconosciuti; ma costoro ridussero schiavi ospiti benemeriti.”
In Ezechiele sono espressamente indicati ed elencati i peccati di Sodoma che contrastano e sono inferiori a quelli commessi da Gerusalemme.
“Per la mia vita – dice il Signore Dio – tua sorella Sodoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu e le tue figlie! Ecco, questa fu l’iniquità di tua sorella Sodoma: essa e le sue figlie avevano superbia, ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e all’indigente: insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me: io le vidi e le eliminai.”
In altri due libri Sodoma non è citata, pur tuttavia le premesse e le conseguenti condanne sono identiche.
Si tratta di quanto contenuto nel libro dei Giudici, narrante la storia del levita di Efraim e della sua concubina che chiedono ospitalità, ricevendola solo da un vecchio forestiero residente a Gàbaa (come Lot).
Gli abitanti di Gàbaa pretesero: “Fa uscire quell’uomo che è entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui.”
Anche in questo caso il vecchio offrì ospitalità agli stranieri e sua figlia ai suoi concittadini, ma la città fu distrutta.
Infine, in Giosuè vi è un’eloquente testimonianza dell’importanza dell’ospitalità rispetto ai reati sessuali: la città di Gerico fu incendiata ad opera di Dio perché nessuno, tranne una prostituta, offrì ospitalità a Giosuè.
Eppure, la prostituzione era proibita e punita con la morte.
La riprovazione morale nei confronti dell’inospitalità trova il suo riscontro storico oggettivo non solo nella cultura ebraica, bensì anche in quella greca.
Nel mondo antico, che mancava di un’ampia opera d’urbanizzazione, le locande fuori della città erano rare, il commercio dei principali beni consumabili, delle derrate alimentari e dell’acqua era scarso, ed i viaggiatori dipendevano dalla benevolenza altrui sia per ristorarsi, che, talvolta, per sopravvivere.
Il mondo greco, in modo particolare, aveva sacralizzato e proiettato i principi dell’ospitalità nel culto di Zeus Xénios, colui che ospita lo straniero.
E la divinità stessa sottopone i mortali a dure prove per comprendere quanto sia sviluppato ed interiorizzato il senso dell’ospitalità, a tal punto da distruggere quelle città che non adempiono a tale obbligo.
Poco sopravvisse la credenza che Sodoma, Gerico, Gomorra e Gàbaa fossero state arse per inadempimento degli obblighi d’ospitalità.
Gli interpreti della Torah, gli studiosi giudei che effettuarono la tradizione dei Settanta in greco nel III e nel II secolo a.C., i moralisti cristiani dell’Alto Medio Evo sostennero, al contrario, un altro tipo di valutazione.
Convinti sostenitori della purezza sessuale, della continenza, dei fini impliciti e naturali dell’atto sessuale solamente procreativo, Sodoma e le altre città bibliche furono associate all’impudicizia ed ai vizi contra naturam.
Nell’Epistola di Giuda, infatti, si trova scritto: “Così Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate all’impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro ai vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno.”

§ 2. L’approccio vetero-testamentario nei confronti dell’edonismo pagano

Nel mondo giustinianeo, in quello ebraico ed in quello dei primi cristiani, l’edonismo, la liberalità dei costumi, la pederastia, le sfrenatezze sessuali e tutti gli elementi sociali non sessuali (cibo, abbigliamento, ruoli sociali e lavorativi dell’uomo e della donna) furono rivisitati in chiave anti-ellenistica ed anti-romana.
Insieme all’omosessualità, anche i problemi matrimoniali dell’impotenza dell’uomo e della maternità della donna, l’adulterio, l’onanismo, la contraccezione, trovano, in virtù delle fonti bibliche, le critiche e le punizioni più decisive.
Trattandosi di un testo tradotto in ben quattro lingue, tanto semitiche quanto indoeuropee, i termini usati nella Bibbia per condannare gli atti omosessuali sono rari ed imprecisi, e solo in due passi sono espressamente indicati e nominati.
L’edizione Vulgata di San Girolamo ha usato le parole “effeminatus” e “scortator” , intendendo esprimere rispettivamente colui che svolge il ruolo femminile e quello maschile.
Essi sono però un’erronea traduzione del termine ebraico “kadesh”, che indica di preciso le sacre prostitute dei templi pagani, e non si fa alcun accenno ad un’eventuale prostituzione fra persone dello stesso sesso.
La stessa parola ebraica è stata tradotta, nell’edizione dei LXX (quella in greco), con sei termini differenti, creando incertezza nella sua interpretazione.
Ma per comprendere l’evolversi dell’ostilità di ebrei e cristiani verso l’omosessualità, valgono due citazioni del Levitico, anche queste significative sul piano della sanzione morale e corporale.
Il primo passo è molto laconico e semplicemente moralistico: “Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: abominio.”
Il secondo, al contrario, non solo condanna, bensì istituisce la più grave forma di punizione: “Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro.”
Questo dell’omoerotismo, come altri atti sessuali e non, era definito abominio, che in ebraico si rende con la parola “toevah”, la quale in realtà indica non un male in sé, bensì ciò che è impuro, contrario sia ai rituali d’iniziazione, come la circoncisione, o l’inadempimento dei precetti alimentari, come mangiare la carne di maiale, sia a quelli matrimoniali, allorché s’intrattengano rapporti sessuali pre-matrimoniali o durante il periodo mestruale.
Si profila e si delinea un principio, che è forse la base del tabù verso l’omosessualità di cui ancora soffre la società contemporanea, secondo il quale il rapporto fra persone dello stesso sesso non è solo un male in sé, bensì anche e soprattutto un’impurità.
Un atto impuro che, se commesso, comporta l’infrazione dei riti, dell’osservanza della Legge che Dio dettò a Mosè per regolare la vita e l’organizzazione del popolo eletto e del culto monoteistico.
Infatti il termine ebraico “toevah” fu tradotto nella versione greca in due distinte categorie linguistiche: violazione della legge o della giustizia (anomìa) ed infrazione della purezza rituale (bdèlugma).
Il problema della contaminazione dell’anima attraverso la pratica omosessuale risulterà ancora più rilevante quando i precetti della legge mosaica, sia sul piano sessuale, quanto su quello alimentare e del vestiario, si dovettero scontrare con i costumi dell’età imperiale e con il sorgere del nuovo culto: il cristianesimo.
L’intolleranza che i romani manifestarono nei confronti delle usanze ebraiche è stata più volte documentata dagli storici romani, ma il rapporto che più ci preme sottolineare riguarda quello esistente fra cristiani ed ebrei.
Per la cultura levitica era fondamentale la non violazione materiale dei precetti inseriti nel Pentateuco. Per quella cristiana, l’infedeltà intima dell’anima.
Il cristianesimo dovette decidere se adottare per intero o solo parzialmente tali insegnamenti, o da essi discostarsi.
Ma risultava ancora più incisivo l’impatto dei non ebrei e degli ebrei convertitisi al cristianesimo, ai quali la legge mosaica risultava, a tratti, alquanto esigente e gravosa.
La diatriba fu risolta nell’Assemblea o Concilio di Gerusalemme, tenutosi fra il 49 o 50 d.C., che trova la sua essenziale e concisa documentazione degli Atti degli Apostoli.
Si tratta del primo documento conciliare della comunità dei primi cristiani e dell’ecclesia cristiana in senso lato, e sosteneva.
"Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dall’impudicizia. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose.”
Non si presenta cenno alcuno alla circoncisione ed a tutti i rituali alimentari ebraici, ma la parola impudicizia, che nella cultura greca e romana aveva un significato specifico, fra cristiani ed ebrei indicava l’assoluto divieto della fornicazione non finalizzata alla procreazione.

§ 3. Il nuovo linguaggio biblico e neo-testamentario del proselitismo e della propaganda antiomosessuali nell’Apostolato di San Paolo

Tale convinta ostilità ebraica verso l’omosessualità, che i cristiani accettarono con varie fasi sempre più crude e violente, è ben rintracciabile nel Pentateuco, ma nello stesso si trovano anche storie di evidente e passionale amore omosessuale che furono peraltro celebrate nella letteratura ecclesiastica, corale e popolare, per tutto il Medio Evo: Saul e Davide, Davide e Gionata, Ruth e Naomi.
Esempi di devozione amorosa con forti accentuazioni erotiche inequivocabili.
Nonostante tale presenza, le invettive continuarono, e si fecero più aspre nel Nuovo Testamento, nella Nuova Legge, ma con un’importante novità di base.
Fiduciosi dell’esistenza di mondi ultraterreni, fortemente devoti alla Resurrezione del Cristo, timorosi delle Rivelazioni escatologiche dell’Apostolo Giovanni, coloro che si fecero interpreti della Legge di Dio contenuta nel Nuovo Testamento, del messaggio di Cristo in esso inserito e della coscienza popolare, ritennero più importante salvare la vita e le anime dei rei, al di là dell’evidente sanzione sociale e morale che sarebbero derivate dal compimento di tali atti.
L’espiazione dei propri peccati, il pentimento, il non essere recidivi, permetteva di non incorrere nella condanna di Dio nel giorno del Giudizio.
Nella continuità delle tradizioni scritturali e popolari, le fonti della Vecchia Legge serviranno da ispirazione a colui che per primo, fra gli Apostoli, lancerà le sue invettive contro gli effeminati e gli impudichi: San Paolo.
Nel suo lungo pellegrinaggio, egli raccolse le testimonianze di ebrei, greci, egizi, aramaici e siriani sull’argomento, ma deducendo quelle affermazioni che, contenute nei passi biblici che vedremo, cagioneranno una trasformazione radicale e sempre più negativa dei pregiudizi già esistenti verso i gay.
Paragonando l’omosessualità all’idolatria, all’empietà ed all’ateismo, San Paolo, in quattro passi, la considera come conseguenza dell’eclissi di Dio e del sacro nelle coscienze del popolo nuovo.
Chi compie atti omosessuali non solo si pone contro la natura (parà fùsin, nel testo greco, perché egli in questa lingua scrisse), bensì anche contro la dignità della persona, contro la volontà di Dio, e per costoro è prevista una sanzione divina: l’esclusione dal Regno dei Cieli.
Fin dalla genesi del mondo e della natura Dio ha predisposto la reciprocità e la complementarità dei sessi: uomo con donna.
Parà fùsin, al di là della natura impartita ed insegnata e rivelata agli uomini da Dio nulla è ammesso.
Un principio cardine che, nonostante correzioni ed ulteriori congetture, traduzioni ed interpretazioni, la Chiesa di oggi ancora condivide e diffonde.
Cambiano alcune forme di potere, le strutture economiche e politiche mutano, ma i fini sono e permangono uguali: la costruzione di una società fortemente concentrata, dove la similitudine e la perseveranza dei costumi è legata alla conservazione della struttura familiare, familista ed eterosessuale della società.
Con linguaggi crudi, a tratti esasperati ed escatologici, San Paolo credeva nella ferma condanna non solo degli atti sessuali contro natura, bensì di tutti quei comportamenti sessuali che non avevano come scopo il mantenimento e la prosecuzione della stirpe umana.
L’omosessualità, condannata nella Vecchia Legge con la pena di morte, è ora sottoposta alla condizione del perdono del peccatore conseguente alla confessione e remissione dello stesso.
Con quattro epistole, spedite una ai romani, due ai corinzi o corinti, ed una a Timoteo, Paolo in tal modo argomentava.
“Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s’addiceva al loro traviamento….E, pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa.”
Asserendo come valida la pena di morte, l’apostolo più importante della dottrina cristiana ispirerà con questo ed i seguenti passi tutta la Patristica medioevale.
Alla generalità ed astrattezza dei condannati nel passo di cui sopra, segue la prima lettera ai corinzi, molto più esplicita e diretta.
“O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio.”
Nel tentativo di evangelizzare la Galazia, nel corso della seconda e terza spedizione apostolica, ammonisce la neonata comunità di cristiana impartendo loro i seguenti rimproveri.
“Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio.”
Altre due epistole di Paolo, che la tradizione cristiana ritenne autentiche fin dal II secolo d.C., entrambe spedite a Timoteo, sono tradizionalmente denominate «pastorali», in quanto destinate a capi di comunità cristiane e trattano dei doveri del loro ministero senza impostazione sistematica e con paterno calore.
E’ importante, ai fini della ricostruzione biblico-esegetica, la prima delle due, contenente i moniti della legge da impartire tanto ai cittadini di condizione libera tanto a coloro che conducono vita matrimoniale e se ne assumono tutti i doveri che ne conseguono, la quale contiene quanto segue.
“Sono convinto che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i pervertiti, i trafficanti di uomini, i falsi, gli spergiuri e per ogni altra cosa che è contraria alla sana dottrina, secondo il vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato.”
In tutti questi casi non si devono leggere i documenti paolini come un’iniziale concettualizzazione delle idee della filosofia e del diritto naturale.
E’ anacronistico sostenere che Paolo creda nei principi della legge universale o di verità universali, poiché ha ereditato e mutuato dai greci il concetto di natura (fùsis).
Natura come carattere intrinseco ed essenziale d’alcune persone, di un gruppo sociale, di singoli soggetti. Natura non in senso astratto, bensì in senso personalistico.
Gli ebrei, i gentili, i pagani, sono tali per loro natura, perché Dio ha dettato, nel Pentateuco, le norme di comportamento e di condotta alimentari, economiche, familiari e sessuali.
Solo sulla base di esse si deve vivere, e l’omosessualità è condannata, perché al di là ( parà ) di quanto disposto e rivelato da Dio agli uomini, siano essi Mosè, Davide, Giosuè, Gesù, nulla è ammesso e ritenuto lecito.
Gli effetti di tale iniziativa contro l’omoerotismo si produrranno solo con la codificazione giustinianea, l’inasprimento delle pene e la consolidazione ed accettazione delle stesse da parte della comunità di fedeli.
In un contesto in cui lo Stato e la Chiesa convivono, con un nesso di reciprocità, in un connubio sancito e protetto da Dio, ciò che la Bibbia ordinava costituiva fonte di attività normativa socialmente convalidata e condivisa.
La stessa conclusione della Bibbia ci fornisce un ulteriore elemento di riflessione e di analisi linguistica e teologica del rapporto fra questa e le devianze.

§ 4. La simbologia escatologica dell’Apocalisse giovannea: come i cristiani, credenti in Cristo venturo, possano salvarsi

Il Nuovo Testamento si conclude con le rivelazioni escatologiche dell’Apostolo Giovanni, il quale, con un linguaggio ermetico, pieno di figure allegoriche positive e negative, angeliche e sataniche, con l’utilizzo di numeri, nomi d’astri, simboli e visioni celestiali e terrestri, rende noto agli uomini ciò che avverrà nell’ultimo giorno, quello del Giudizio.
Il cristianesimo non lo considerò più un testo apocrifo a partire dal II secolo a.C., ed ha ritenuto l’Apocalisse come la chiave cristiana per comprendere il mistero della Chiesa e di Gesù nella Storia.
Trattandosi di un libro profetico, peraltro l’unico del Nuovo Testamento, esso vuole proporsi come guida e fonte di speranza per tutti i nuovi fedeli, adepti, sacerdoti, pastori.
Speranza di salvezza che può essere ottenuta solo con la remissione dei peccati, pena la condanna dell’anima all’eterna sofferenza.
Riprendendo l’insegnamento dell’apostolo Paolo, Giovanni, ispirato dal Signore, rivela:
“Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli assassini, gli idolatri e chiunque ama e fa menzogna.”
Il termine immorale, nella versione greca, è reso con la parola “pornoi”, che significa anche prostituti maschi omosessuali.
Ma prima di tale passo, un altro, molto più significativo, c’informa che:
“E davvero non entrerà in essa alcuna cosa profana né chiunque faccia abominio e menzogna, se non coloro che sono scritti nel rotolo della vita dell’agnello.”
L’espressione “in essa” si riferisce alla città di Gerusalemme, e “coloro che sono scritti nel rotolo della vita dell’agnello” sono quei cristiani che, dopo aver ricevuto il più importante sacramento, quello del battesimo, hanno seguito solo ciò che Cristo ha ordinato.
L’abominio, lo “bdèlugma” greco, rientra fra gli atti impuri, e la categoria degli stessi è stata già sviluppata da Paolo ed ancor prima di lui nel Deuteronomio.
La Nuova Legge, al contrario, non si preoccupa di elencarli, perché non vuole porsi in contrasto con quanto Dio ha rivelato a Mosè, bensì preferisce corrispondere a coloro che li compiono un’apposita sanzione, non più corporale o capitale.
Con la pratica del pentimento, della confessione e della dichiarazione di autocolpevolezza consapevole e conosciuta di fronte a Dio ed a se stessi e nell’ecclesia, il cristiano può sempre liberare la sua anima dal peccato, e farla ricongiungere allo spiritus Dei.
L’abominevole vizio contra natura per definizione non può essere accettato dalla comunità del nuovo popolo, né umanamente compreso, bensì solo moralmente e socialmente disistimato e marchiato d’infamia.
L’iniziale ostilità dei cristiani verso l’omoerotismo sarà sempre più marcata quando, con la caduta dell’Impero romano d’Occidente e l’avvento in esso delle popolazioni barbariche, i cristiani dovettero scontrarsi con i nuovi popoli, le loro lingue, culture e tradizioni, che erano sconosciute ed inaccettate.
Dall’ideale di comunità, dalle iniziali persecuzioni che trasformarono tale comunità in setta chiusa ed intollerante verso l’esterno, si passò al consolidarsi, in epoca giustinianea, dei primi importanti precetti biblici riguardo alla sessualità, la vita matrimoniale, la sua interruzione, l’educazione, il mantenimento e l’istruzione religiosa e «scolastica» della prole.
Il popolo ebraico, quello cristiano e tutti i popoli che perseguono lo scopo dell’espansione e dell’invasione, non possono né potranno mai permettere e rendere leciti comportamenti non procreativi.
La visione maschile, eterosessuale della comunità e dello Stato fa sì che i ruoli della donna, la dimensione psicologica di chi uomo non è, ma sente di esserlo, e quella di chi avverte di sentire dentro di sé un corpo ed un’anima, che, pur vivendo e pulsando, contrastano con quanto appare all’esterno, siano inibiti, affinché solo i maschi eterosessuali possano comandare, dettare legge ed impartire precetti, fornire consigli, dirigere e gestire la società.
E non è un caso, peraltro, che nelle strutture gerarchico-ecclesiastiche ebraiche e cristiane, tanto antiche quanto contemporanee, gli interpreti, i commentatori e coloro che diffondono il Verbo siano solo maschi (sacerdoti, pastori, rabbini, ecc.).
Ciò che potrebbero essere definiti rapidamente come tabù trovano un’ampia catalogazione ed elencazione più nell’Antico che nel Nuovo Testamento.
La gioia della vita e della sessualità può essere rinvenuta solo nell’unione fra uomo e donna, poiché “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.”   sostiene la Bibbia fin dal suo inizio, e la natura intima degli esseri umani è inizialmente connessa e si profilava inscindibile con la natura di Dio.
L’incontro dei sessi maschio-femmina si presentava idilliaco nell’Eden biblico, sviluppava alla fecondità, alla scoperta, senza pudore, delle proprie ed altrui caratteristiche fisiche e sessuali, all’alterità.
Un incontro la cui stabilità e bellezza fu inficiata e persa con il compimento del peccato, causando la separazione da Dio e la cacciata dal paradiso terrestre, unico luogo in cui Dio e l’uomo vivevano in simbiosi.
Ma non bastava solo averli creati uomo e donna.
Un dovere, forse il più importante per la sopravvivenza della stirpe umana e per l’esistenza futura di una nazione, e, per esteso, di una popolazione e della sua cultura, doveva essere assolto, ed è chiarito dal passo successivo.
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra.”
Con il peccato, tutto diventa ambiguo, incerto, l’uomo si riempie di disillusione e rende instabile il suo futuro, e su questa nuova condizione egli dovrà gestire la sua vita, per il tradimento e l’inosservanza dei precetti divini compiuti dai suoi progenitori biblici.
La relazione sessuale è ora ammantata dal velo del peccato, e l’esperienza del sesso deve volgere verso l’altro e verso Dio, non verso il mero appagamento egoistico del proprio desiderio, nell’unione non carnale, bensì mistica dei corpi, come suggerisce la Vecchia Legge: “Trova dunque la gioia nella donna della tua giovinezza.”
La situazione creatasi dopo la creazione e la cacciata dal paradiso è mantenuta e valorizzata con la comunione spirituale degli sposi, nel non rifiutarsi, per riprendere la vita, come ammoniva Paolo: “Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme…”
L’Antico Testamento pone in essere l’antinomia e l’alterità uomo-donna, poiché gli ebrei non accettavano i riti iniziatici sessuali dei popoli mesopotamici, egizi e greci.
La presenza di prostitute sacre e la pratica della pederastia nei culti, nei miti e nei templi pagani risultava essere uno dei tanti atti impuri che la Vecchia Legge sanzionava.
Le religioni straniere furono, da un punto di vista teologico, sconvolte con l’avvento del jahvismo, od, in un suo senso più esteso, da un rigido ed assoluto monoteismo, anti-idolatra.
La sessualità non è più esperita nell’unione misterica (sia essa dionisiaca, od ispirata al culto d’Iside ed Osiride), e chi la compie deve ritenersi partecipe delle stesse pretese ed aspirazioni di Dio, nel simbolico patto d’alleanza che Jahvè ha realizzato con gli uomini, rivelando ad Abramo il principio di tale alleanza: la circoncisione d’ogni maschio di generazione in generazione, tanto di quello nato in casa quanto di chi è comprato, otto giorni dopo la sua nascita.
Chi non compie tale rito, chi non è circonciso, viola l’alleanza, ed è eliminato dal popolo eletto.
Alla divinizzazione della sessualità praticata presso i pagani, gli israeliti si discostano promovendo il simbolismo della sacralizzazione della stessa, che trova la sua esplicazione nei riti del puro e dell’impuro.
Ricerca del sacro, acquisto della dignità interiore e conferma del raggiungimento della purità cultuale.
Tutto ciò, o quasi tutto, scomparve con la fede cristiana, giacché i culti per accedere alla sinagoga furono considerati vani ed inutili rispetto al nuovo concetto, che è quello di santità.
Il nuovo popolo, quello cristiano, è in attesa che lo Spirito Santo possa scendere su di esso, per glorificarlo ed annunciargli la venuta del Messia, la sua nascita, la sua morte e la sua resurrezione.
Attraverso la via della catechesi, e non dei culti iniziatici, l’anima, scevra dall’idea del peccato e dal desiderio della fornicazione, si ricongiunge a colui che è uno e trino; il corpo sarà santificato, e non solo per aver concepito e per essersi moltiplicato, bensì per essersi avvicinato al Signore.
Chi dissimula ed elude i precetti vetero testamentari, colui che disperde il suo seme, e dimentica la Legge, rovina la sua anima e la destina alla perdizione.
A livello simbolico ed allegorico, ma forse anche sottilmente sanzionatorio, il tutto si risolve con quanto profetizzato da Giovanni.
La Prostituta, l’immonda, l’impura (la cui immagine allegorica è ricollegata alla già citata città di Babilonia), cavalcherà la Bestia, Satana, nel giorno del Giudizio, nutrendosi del sangue dei seguaci e dei martiri di Cristo.
Al contrario, il celibe e la nubile, l’anima virginea che non ha conosciuto i piaceri della carne, il coniugato che ha conosciuto la moglie solo per procreare, gli autentici credenti seguiranno l’agnello ed entreranno nel Regno dei Cieli.
Con la nuova morale, la venuta di Cristo e l’insegnamento dell’apostolo Paolo, la sessualità umana è sottratta alla sfera ed alle vicende del sacro.
Essa si muove, idealmente, per la trasformazione dalla corporeità alla santità, per essere presente, con Dio, in ogni luogo ed in ogni tempo.
Il corpo è membro di Cristo, alleato con lo Spirito Santo, e Paolo non si stancò mai di ripetere: “Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri.”
Aborrendo l’unione del proprio corpo con quello di una prostituta, e glorificando, al contrario, lo Spirito, fu il primo a citare il caso della santità più che della sacralità: “Non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito.[…] Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!”

§ 5. La comprensione storica delle sorti del giudaismo antico e la formulazione di nuovi precetti per la sua autoconservazione dopo la diaspora

I problemi dell’impatto del giudaismo verso l’omoerotismo e le altre forme di appagamento del desiderio sessuale dovrebbero essere risolti osservando la storia complessiva del popolo ebraico, sia prima, sia dopo l’avvento del cristianesimo.
La storia millenaria di questo popolo ha subito profonde trasformazioni, ma può essere collocato un primo periodo della stessa nell’età c.d. biblica, nel II millennio a.C., che termina con la caduta e la distruzione del Primo Tempio ad opera dei Babilonesi nel 587-586 a.C.
Questo è il periodo in cui furono scritti i primi cinque libri, del ritorno nella Terra Promessa e del conseguente esilio babilonese.
Dopo tale diaspora e la caduta degli stati indipendenti di Israele e di Giuda, il periodo che va dal 587 a.C. al 70 d.C. vide il sorgere del Secondo Tempio, ma anche le dominazioni persiane, ellenistiche e romane, e la nascita di un nuovo centro e luogo di culto: la Sinagoga.
E proprio in questa fase si parla di giudaismo rabbinico, che aggiunse un valore peculiarmente normativo al testo biblico, mentre per la prima fase, anteriore all’esilio babilonese, si utilizza il termine d’ebraismo.
Nel 70 d.C., con la distruzione del Secondo Tempio a causa dell’imperatore romano Tito e della sempre più crescente ostilità verso i cristiani da parte dell’Impero, si affermerà una nuova corrente di studi rabbinici e biblici con la compilazione del Talmud.
La seconda diaspora, conseguente all’invasione arabo-islamica, causerà lo spostamento verso la Spagna, l’Africa del Nord-Ovest e la Mitteleuropa.
E’ più importante in ogni modo indicare quelle che sono le fonti del giudaismo, potendo giovare, nonostante la breve descrizione, alla comprensione del mutamento storico-filosofico subito ma anche voluto dal popolo ebraico.
Certamente la Bibbia rappresenta la fonte primaria, il testo sacro per antonomasia.
Il termine è la traslitterazione di un neutro plurale greco, ta biblía, che ha come etimo byblos, «papiro», il materiale usato nell’antichità per la scrittura.
Per estensione, il termine designò lo scritto nel suo insieme, il libro sia in forma di rotolo, sia in forma di codice.
Nella tradizione giudaica e poi cristiana vige il riferimento a dei libri «per eccellenza», rivelati o divinamente ispirati, e quindi sacri e venerati.
Nel Nuovo Testamento invece il termine preferito per indicare i libri canonici dell’Antico è «graphai», cioè Scritture.
Ma a partire dal IV secolo, con l’opera di Giovanni Crisostomo, si è attestata la dizione greca ta bibliá, i libri, poi tradotto in latino col termine biblia, e giunto fino a noi con il termine che conosciamo.
Si parla di canonicità della Bibbia, sia essa ebraica o cristiana, per indicare il catalogo ufficiale degli scritti biblici che si considerano fondanti sul piano normativo, dottrinale ed etico, distinguendosi così da tutti quegli scritti definiti «apocrifi », cioè non rivelati, non originali, non dottrinali, e per questo esclusi dalla lettura nelle sinagoghe e non inseriti nella Bibbia.
Nella sua redazione ebraica è composta da 39 libri e divisa in tre parti:
1) La Legge, definita Torah in ambiente ebraico, cioè insegnamento od istruzione, riferita ai primi cinque libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.
Gli ultimi quattro assurgono ad un livello gerarchico superiore, perché si ritiene che siano stati scritti da Mosé su ispirazione e per rivelazione di Jahvè.
2) I libri dei Profeti, fra cui si annoverano Giosuè, Isaia, Zaccaria e Malachia, ritenuti più rilevanti sul piano dottrinale.
3) Ed infine gli Scritti, come i Salmi, i Proverbi ed il Cantico dei Cantici.
Alla Torah è affiancato il Talmud Torah, lo studio della Legge, in altre parole una vasta raccolta di materiale giuridico e rituale, suddivisa in due parti:
1) la Mishnah, che significa ripetizione, comprendente la legislazione trasmessa per via orale nelle scuole rabbiniche, ed è divisa in sei “ordini”, riguardanti le leggi matrimoniali, il diritto civile e penale, le norme su purità ed impurità di persone e di cose.
2) la Ghemara, parola aramaica dal significato di completamento, contenente le spiegazioni e le aggiunte alla Mishnah elaborate dai maestri delle accademie talmudiche in Palestina fino al V secolo d.C. ed in Babilonia.
Sia per la sua ampiezza, che per la vastità, la chiarezza e l’esposizione, essa s’impose come la seconda fonte del diritto ebraico dopo la Torah.
A causa delle successive diaspore, della mancanza di concentrazione geografica e politica del popolo ebraico, la vastissima legislazione prodotta troverà una sua prima ed importante codificazione nel 1565, grazie all’opera di Yosef Caro di Safed, in Palestina.
Raccogliendo i materiali giuridici prodotti e provenienti dalle varie zone europee dove i giudei si erano stanziati, realizzò il c.d. Shulan aruk, traducibile in Tavola apparecchiata, inserendo, dopo averli divisi in quattro sezioni, gli elementi più importanti del vecchio e nuovo codice comportamentale, penale, civile e procedurale rabbinico, e cioè: leggi sulla sinagoga, preghiere, Shabbat, feste; leggi alimentari e sul rispetto dei genitori; leggi matrimoniali; procedura legale, civile, e penale.
Infine, per coloro che vollero aderire alla corrente mistica, denominata qabbalah, il testo fondamentale fu il Sefer ha-zohar, o Libro dello splendore, un ampio commento al Pentateuco scritto in aramaico a Guadalajara, in Spagna, verso il 1280-1286 da Mosè de León, avente l’intenzione di spiegare i significati nascosti, occulti e più complessi dei comandamenti divini.
I principali argomenti trattati sono la natura della divinità, il modo di manifestarsi di Dio all’universo, i misteri dei nomi divini, l’anima dell’uomo, la natura del bene e del male, il messia e la redenzione.
L’insegnamento fondamentale del giudaismo, nel suo significato religioso-dottrinario, trova la sua identificazione simbolica nel rigido monoteismo etico, nel quale Dio è concepito come onnipotente, creatore dell’universo ed in grado di intervenire nella storia, e la sua azione è finalizzata ad un disegno salvifico: fare di quello ebreo il popolo eletto, perché sia di esempio a l’umanità tutta.
Il regno di Dio sulla terra culminerà con l’epoca messianica, ma prima del suo avvento la condotta ideale, dal punto di vista etico-religioso, è quella di chi rispetta le prescrizioni della Legge.
Il giudaismo contemporaneo, sia nella forma rabbinica tradizionale che nella sua accezione settaria, è rimasto fedele a questi fondamenti.
Proponendosi come una società i cui codici e canoni comportamentali e testuali sono disciplinati rigidamente da un testo sacro, da una religione rivelata e trasmessa di generazione in generazione, quella ebraica si è presentata in forma antitetica rispetto alle società ad essa coeve.
Nella Vecchia Legge si ammoniscono i membri della comunità che dovessero imitare le usanze sessuali, alimentari e d’abbigliamento degli egizi, dei babilonesi, dei caldei e, più tardi, dei greci, dei romani e degli arabi.
Nel giudaismo, religione e popolo costituiscono un binomio indissolubile, ed inquadrandolo come sistema religioso esso è l’elemento vitale che ha permesso al popolo ebraico di conservarsi e di rinnovarsi continuamente, adattandosi al mutare delle situazioni politiche ed economiche.
Alla concentrazione sulle proprie tradizioni (con un conseguente rischio d’isolamento) si è tentato di associare la conoscenza delle esperienze intellettuali degli altri popoli, pur conservando l’antica tensione della ricerca e del consolidamento della «terra d’Israele», l’Eretz Israel.
Il giudaismo non esige una fede in un sistema di dogmi. È una legislazione rivelata che impegna il pio ebreo all’osservanza della Legge codificata nella Bibbia e nell’insegnamento degli antichi maestri e profeti, configurandosi come un insieme di precetti e di norme, più o meno rigide, che regolano tutta la vita, sia privata che pubblica, dell’ebreo.
Nonostante le notevoli divergenze che si sono presentate e discusse nel corso della storia del giudaismo rabbinico e non, il contenuto fondamentale di questi principi è ancora oggi accettato da ogni ebreo in quanto punto di partenza per altri e più concreti approfondimenti.
L’osservanza delle regole ha esercitato una funzione d’identificazione: in quanto ebrei, sono costretti a distinguere tra cibo e cibo, e devono sempre aver presente l’obbligo di distinguersi dagli altri popoli.
cessarranno tutte difficultadi.”


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