§ 3. Le prime leggi seriamente repressive del comportamento omosessuale nell’Impero del IV secolo d.C.
La prima legislazione repressiva
fu comminata contro ciò che erano, almeno de facto, i matrimoni
gay celebratisi nella fastosa e ricca Roma imperiale.
Noti a tutti, e citati nell’opera
petroniana, con uno statuto del 342 d.C. furono messi fuori legge, od almeno
così fu largamente interpretata la costituzione promulgata dagli
imperatori Costanzo III e Costante II a Milano ed inserita successivamente
nel Codice Teodosiano.
In questo Codice, dove peraltro
possiamo trovare un’altra costituzione intrisa di intensa acredine nei
confronti degli omosessuali che presto analizzerò, troviamo espressioni
sociali e concetti giuridici per definire quegli uomini che, praticando
turpi azioni a livello sessuale, degradano la loro virilità.
Il testo così recita:
«Quando un uomo si
sposa a mò di femmina, la donna che sta per abbandonare gli uomini
cosa può desiderare, quando il sesso perde il suo posto, quando
si commette quel delitto che è meglio non conoscere, quando l’Amore
assume un altro aspetto, quando l’amore viene cercato e non visto, comandiamo
che insorgano le leggi, che il diritto si armi della spada vendicatrice
cosicché siano assoggettati a pene raffinate quegli infami, che
ne siano o ne saranno colpevoli.»
L’avversione dei nuovi imperatori
non sortì gli effetti sperati, in altre parole non comportò
un cambiamento delle tendenze sessuali degli omosessuali romani dell’epoca
del Basso Impero.
Essi continuarono, fino
all’avvento di Giustiniano, ignari dei rischi e dei pregiudizi che contro
di loro si stavano alimentando.
I destinatari tornano ad
essere gli omosessuali passivi, poiché il verbo posto all’inizio
dello Statuto è pubere, che si riferiva, al contrario di ducere,
proprio alle donne nell’atto di sposarsi.
La pena di morte, comminata
contro quegli uomini che, sfacciatamente, provocano l’opinione pubblica
«sposandosi», era l’unica soluzione per eliminare coloro che
mutano, in maniera arbitraria, il sesso naturale.
Il commentatore di tale
Codice, Gotofredo, ci riferisce che la severità della pena non consiste,
come sostiene il testo, nella diretta espressione armari iura gladio ultore,
del doversi armare della spada per sostenere il diritto, bensì nella
poena igni, la vivicombustione.
Il testo della Collatio,
che cercherò di ridurre nelle sue espressioni essenziali, così
asserisce:
«1. Non sopportiamo,
o Orienzio, che ci sei oltremodo caro e accetto, che la città di
Roma madre di ogni virtù, sia più a lungo sporcata dalla
macchia di un comportamento effeminato nel maschio…
2. Pertanto la lodevole
esperienza tua purgherà davanti al popolo con la vendetta della
fiamma tutti coloro che praticano la scelleratezza di assoggettare il corpo
virile, assetato come quello di una femmina, alla passività propria
dell’altro sesso, e di non esser diversi in nulla dalle donne…»
Il fenomeno specifico della
prostituzione maschile ha talmente attirato l’attenzione del legislatore,
che l’attività normativa, di chiara connotazione repressiva, non
cesserà la sua produzione tanto sul piano «laico», quanto
ispirandosi ai precetti della nuova religione: il cristianesimo.
La pena del rogo, che risulta
essere innovativa tanto alla legislazione penalistica romana quanto a quella
dei popoli del bacino del Mediterraneo, si adatta per preservare schiavi
o persone d’infima condizione dal mestiere svolto nei lupanari.
La sua applicazione si verificherà
impossibile per coloro che, pur sviluppando tendenze omosessuali passive,
appartengono a classi sociali elevate ed opulente.
Nel loro caso, come fu chiaramente
espresso nella parte seconda del libro quinto della Collatio, si prevede
la multa di metà dei beni.
La stessa punizione del
rogo fu inserita in una nuova costituzione che Teodosio I elaborò
nel 390, insieme a Valentiniano ed Arcadio, destinandola ad Orienzio, vicario
della città di Roma, il cui testo è conservato nella Collatio
legum Mosaicarum et Romanarum.
I
tre imperatori ordinarono di infliggere pesanti supplizi sia a tutti quegli
uomini che sceglievano la strada della prostituzione (virorum lupanaria),
sia a coloro che destinavano i ragazzi alla stessa.
Utilizzata anche dai compilatori
della Lex Romana Wisigotorum, che sarà poi integrata nel Codice
giustinianeo, la nuova costituzione sostiene quanto segue:
«Tutti coloro che
praticano la scelleratezza di assoggettare il corpo virile, curato come
quello di una femmina, alla passività propria dell’altro sesso,
infatti non appaiono aver niente di diverso dalle donne, pagheranno un
siffatto crimine con la vendetta della fiamma davanti al popolo.»
Le espressioni usate riguardo
alla farsa ironica del matrimonio fra omosessuali ed alle punizioni inflitte
a tutti quegli uomini che sceglievano la via della prostituzione, fanno
ben intendere l’asprezza con la quale le nuove legislazioni condannavano
sia i costumi sessuali pagani, sia ogni forma liberatoria della propria
sessualità.
E sarà proprio il
già citato Gotofredo a chiarire come le nuove disposizioni legislative
trattassero con parole eleganti e ben studiate (pubere riferito agli uomini,
al contrario dell’eterosessuale lucere, ubi sexus perdidit locum, ubi Venus
mutatur in alteram formam) un comportamento empio e turpe.
Egli stesso usa la seguente
frase: «verbis elegans, re seu materia turpe»
Rimanendo costanti nella
condanna esplicita verso l’omosessualità passiva giacché
ritenuta una scelta di una propria condotta sessuale, le successive costituzioni,
tutte di epoca giustinianea, realizzarono un’unione fortissima fra la condanna
umana e quella divina.
È forse questo il
momento più preciso nel quale, all’interno della storia antica della
cristianità, il diritto e la morale procedono insieme in una sorta
di matrimonio mistico e trascendentale, sancito non dalla volontà
umana, bensì da quella divina.
L’omosessualità sarà
interpretata come peccatum Dei, come un atto di violenza contro la natura
e contro la volontà di Dio, e contro tutte le manifestazioni della
voluntas Dei sulla terra, sia quando la rivelò ai profeti e questo
la trascrissero nella Bibbia, sia quando il Verbo si fece carne.
Richiamandosi alle norme
classiche della Lex Iulia, Giustiniano decise di affrontare con fermezza
il tema della persecuzione criminale dell’omosessualità.
La nuova fase giuridica,
quella post-classica, era motivata dalla convinzione che qualunque atto
di trasgressione alla legge divina, che proprio sotto Giustiniano fu difesa
dalle nuove dispute teologiche, potesse essere punito anche con la pena
capitale.
D’altronde Jahvé
non aveva esitato nel suggerire a Mosè la comminazione della pena
di morte per reati-peccati peculiari, come l’adulterio, la prostituzione
femminile e maschile, e la trasgressione delle regole iniziatiche per entrare
nel Tempio consacrato?
Il nuovo linguaggio evidenziato,
non avente più i caratteri di genericità e di astrattezza
tipici delle legislazioni dell’epoca romana, e soprattutto del diritto
di età augustea, risultò pervaso da un più incisivo
giudizio morale.
E mentre nel diritto d’età
augustea si utilizzavano i termini come patientia e stuprum, riferendosi
rispettivamente a tutti gli omosessuali o che avevano un ruolo passivo
od agli schiavi sottomessi dal dominus, con il nuovo corso il monito sanzionatorio
sarà destinato a coloro che praticano un’infanda libido cum masculis,
mettendo in primo piano l’aggressività sessuale e lo stesso soggetto
attivo del rapporto.
La punizione stabilita,
la poena gladii, irrogata mediante la spada, per l’appunto, sortì
gli effetti sperati solo per un breve periodo.
Non a caso, i cronisti d’età
bizantina riportarono nei loro scritti gli esiti dei tanti processi intentati
contro i cosiddetti rapitori di uomini agli inizi del regno di Giustiniano,
verso il 528-529 d.C.
§ 4. L’opera di Giustiniano I Imperatore d’Oriente, ovvero come il diritto e la religione si sono uniti per il medesimo scopo: la condanna senza appello dell’omosessualità maschile
La monumentale opera giustinianea,
avente l’intento di sistemare e rielaborare la giurisprudenza romana, fu
realizzata da una commissione di giureconsulti diretta da Triboniano.
Il Corpus Iuris Civilis
consta di quattro parti: le Institutiones, contenenti i princìpi
generali del diritto; il Digestum o Pandectae, che raccoglie gli scritti
dei giuristi classici; il Codex, con le leggi emanate dagli imperatori
precedenti a Giustiniano a partire dalle costituzioni di Adriano (136 d.C.);
ed infine le Novellae Constitutiones, cioè gli editti promulgati
dallo stesso Giustiniano dopo il 535 d.C.
L’ammirazione che tutto
l’Evo antico e di Mezzo ebbe per Giustiniano e l’idea che lo stesso imperatore
avesse compiuto l’opera di codificazione del diritto romano perché
ispirato dallo Spirito Santo, e quindi da una forza superiore e, soprattutto,
di impostazione teologica cristiana, è ben evidente nelle parole
che il bizantino imperatore pronuncia a Dante nel Paradiso, nel Cielo di
Mercurio, quello degli spiriti attivi per desiderio di gloria: «Cesare
fui e son Iustinïano, / che, per voler del primo amor ch’i’ sento,
/ d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano. / E prima ch’io a l’ovra
fossi attento, / una natura in Cristo esser, non piùe, / credea,
e di tal fede era contento»
Grazie all’attuazione di
tale amplissima raccolta normativa e giurisprudenziale, Giustiniano compì
la costruzione di una monarchia teocratica, in cui la compenetrazione tra
l’autorità religiosa ed il potere politico raggiunse il suo massimo
grado.
Ed in virtù delle
larghe donazioni che l’imperatore dispose a favore della Chiesa, quest’ultima
vide aumentare il suo potere politico-economico ed anche quello territoriale.
I due autori cronologicamente
più vicini a tale epoca, Procopio di Cesarea e Giovanni Malala,
possono istruirci sui vari profili giuridici e sociali con i quali i sodomiti
furono processati.
Grazie a loro, si è
potuto analizzare e ricostruire la crudele, seppur scarsa, capacità
di repressione sociale e di attuazione di punizioni corporali e di condanna
a morte attraverso i processi esemplari ed altamente simbolici contro i
vescovi Isaia di Rodi ed Alessandro di Diospoli, cittadina della Tracia
Minore.
Nella testimonianza del
Malala, descritta abilmente nel libro intitolato Cronografia, è
chiaramente definito il precetto imperiale di perseguitare i sodomiti,
il cui unico serio risultato era quello di instaurare un nuovo clima di
terrore.
E nonostante la colpa fosse
indicata in parte in termini ambigui (coloro che si comportano malamente),
mentre in altre parti del testo era ben precisata (pederastia), la punizione
fu inflitta, stavolta definitivamente e chiaramente espressa, ad entrambi
i partners del rapporto.
Il Malala, in un interessante
ma cavilloso testo scritto in greco, così infatti riporta l’avvenimento
della punizione dei due vescovi.
«In quel tempo poi
alcuni vescovi di diverse province erano accusati di comportarsi malamente
nelle cose corporali e di essere pederasti. Tra quelli c’era Isaia di Rodi,
già facente parte dei vigili a Costantinopoli, e parimenti il vescovo
di Diospoli di Tracia, di nome Alessandro. Costoro per divino editto furono
esaminati e trovati colpevoli da Vittore, prefetto dell’Urbe, che li punì.
Quanto ad Isaia, dopo averlo atrocemente torturato, lo mandò in
esilio; Alessandro, invece, dopo che gli fu tagliato il membro, fu condotto
in giro in lettiga. E subito lo stesso imperatore ordinò che a chi
fosse trovato reo di pederastia venisse tagliato il membro. E a quell’epoca
furono presi molti pederasti, ed, evirati, morirono. E da allora derivò
paura i malati di bramosia per i maschi.»
La pena dell’evirazione,
della mutilazione corporale, è parte integrante della logica vendicatrice,
repressiva e del contrappasso: coloro che hanno peccato d’incontinenza
sessuale ed hanno agito con un uso contro natura della sessualità,
saranno puniti con la perdita dell’organo che li fece godere e che consentì
l’appagamento dei loro nefandi vizi.
La stessa punizione era
peraltro comminata a chi mutilava gli uomini per renderli eunuchi.
Nel mondo giuridico bizantino
era di uso comune prescrivere la mutilazione in luogo della pena capitale.
Il tutto può essere
maggiormente compreso dalla lettura e dalla testimonianza del secondo cronista,
più influente nella corte di Giustiniano e già prefetto di
Costantinopoli, Procopio di Cesarea.
In questo caso, la repressione
della pederastia e gli atti d’evirazione sono collegati ad una nuova disposizione
normativa di Giustiniano, sulla quale si volle soffermare il cronista bizantino.
Nella nuova disposizione
la regolamentazione della pederastia era interpretata come mezzo politico
per stroncare i dissidenti politici, i nostalgici dei fasti imperiali romani,
i seguaci del paganesimo e della dissolutezza dei costumi sessuali greci
e romani precristiani.
Procopio ha redatto una
dissertazione giuridica assai discorsiva, soffermandosi anche sui lati
più crudi, che così è stata tradotta dal greco ed
a noi pervenuta.
«Successivamente vietò
Giustiniano con una legge anche la pederastia, ricercando non solo le cose
accadute dopo la legge, ma anche coloro che un tempo erano stati presi
da quella malattia. Il procedimento nei loro riguardi si teneva senza alcuna
logica, poiché la pena nei loro confronti veniva irrogata anche
senza un accusatore, e la parola di un solo uomo o di un fanciullo, ed
eventualmente di uno schiavo, e costretto controvoglia a testimoniare contro
il padrone, sembrava essere esauriente. Quelli che così erano trovati
colpevoli, li portavano in giro, privati dei genitali, per le strade. Tuttavia
dapprima la punizione non veniva inflitta a tutti, ma a coloro che si riteneva
appartenessero ai Verdi o possedessero grandi ricchezze o per qualch’altra
ragione si fossero trovati in disaccordo coi tiranni.»
Accusare un uomo di pederastia
diventò un abile strumento per screditarlo e colpirlo sul piano
politico.
Si trasformò rapidamente
in un comune processo di stigmatizzazione sociale: lì dove quel
particolare fenomeno sociale sia stato interpretato dalla società
ed interiorizzato da ogni singolo individuo come atto deviante, contro
natura, fonte e causa di eventi dannosi, l’episodio della condanna diventa
esemplare ed assume i caratteri della purificazione sociale.
La condanna dei vescovi
maschera peraltro le volontà politiche e religiose dell’assolutismo
imperiale bizantino, secondo gli schemi proposti da Giustiniano e conosciuti
con il termine di Renovatio Imperii.
La convinzione della
giustizia umana conseguita facilmente con la logica perversa del contrappasso
sarà pienamente giustificata dal passo di uno storico di nome Zonata,
il quale riporta brevemente il dialogo avvenuto fra Giustiniano e lo stesso
Procopio.
Nel 14° libro dell’Epitome
troviamo scritto: « 2. Questo re si rivolse con molto ardore anche
contro gli omosessuali e molti ne punì per quel motivo, tagliando
loro i genitali. 3. E a Procopio che gli chiedeva: ‘Perché punisci
così i corruttori di maschi?’ rispose: ‘Forse che, se avessero commesso
sacrilegio, non avrei tagliato loro la mano?’ »
Quando Giustiniano decise,
con due Novelle, enumerate rispettivamente con la sigla 77 e 141, di dedicare
una più ampia ed esaustiva dissertazione sulla pederastia, cercò
di associare quest’ultima alla bestemmia ed a tutti i comportamenti e detti
e parole blasfeme ed ingiuriose contro Dio.
Le
ragioni ideologiche che convinsero il legislatore ebbero come fine quello
di redimere il reo dal peccato, inculcargli il timore del castigo divino
ancor prima di quello umano, o quanto meno a quest’ultimo legato in maniera
indissolubile.
Condurre il reo alla conversione
ed alla penitenza diventava lo scopo di ogni attività legislativa
e di intervento sociale, tanto laica quanto ecclesiastica.
Tutti gli accenni all’immorale
condotta dei sodomiti, all’amore greco, saranno realizzati perseguendo
la logica della condanna delle minoranze usando il forte simbolismo sociale
ed istintivo del capro espiatorio.
I sodomiti saranno accusati
di provocare le carestie, i terremoti e le pestilenze, la peste, e la volontà
del legislatore sarà quella di cancellare il peccato, anche con
l’uccisione di coloro che lo commettono, pur di evitare quella stessa manifestazione
dell’ira divina che già subì la biblica Sodoma (modello al
quale si ispireranno tutti i più acerrimi detrattori dell’omosessualità,
dall’Alto Medio Evo fino ad oggi).
Le nuove Novelle disposte
da Giustiniano, rispettivamente la numero 77 del 535 e la numero 141 del
559, trattano il tema con una diversa concordanza.
Mentre la prima imposta
l’invettiva contro la pederastia all’interno della condanna del crimine
della bestemmia, la seconda affronta per intero l’argomento.
La Novella 77 ci può
risultare importante per la notevole impostazione ideologica con la quale
il legislatore di Bisanzio ha rivolto le sue invettive.
Pur mancando una sicura
datazione del testo (in conseguenza della carenza della subscriptio), essa
fu posta verso la fine del quarto decennio del VI secolo d.C.
La parte iniziale, il proemio,
scritto in greco, ci consegna un’immagine dell’individuo assuefatto alla
volontà divina, profondamente spersonalizzato nel suo ruolo di autonomo
e libero attore sociale.
Il testo così esordisce:
« Riteniamo che sia manifesto a tutti gli uomini ben pensanti che
in noi è tutto l’impegno e il desiderio che coloro che Domineddio
ci ha affidato vivano bene e conseguano la sua benevolenza, giacché
anche la bontà di Dio verso gli uomini non vuole la perdizione ma
la conversione e la salvezza, e Dio accoglie coloro che peccarono ma si
correggono. Per cui esortiamo tutti a mettersi in mente il timor di Dio
e implorare la sua benevolenza, e sappiamo che tutti coloro che amano Dio
e aspettano la sua misericordia fanno questo. »
Pur di far rispettare la
legge dettata da Dio attraverso le Scritture, il legislatore bizantino
dichiara la sua disponibilità a fondere i suoi poteri, il braccio
secolare del diritto e dell’economia, con quelli della Chiesa cristiana,
dei vescovi che s’ispirano alla tradizione letteraria del Nuovo Testamento,
e che cercano di interpretare i Vangeli, consegnandone una connotazione
ed un’interpretazione per un’attuazione repressiva e letterale, non analogica
e costruttiva, degli stessi.
Nel Capo I della medesima
novella troviamo scritto: « Ma poiché taluni, tenuti dalla
forza del demonio, si diedero alle più gravi scostumatezze e fanno
cose contrarie alla stessa natura, anche a questi ingiungiamo di ospitare
in mente il timor di Dio e il giudizio che verrà e di astenersi
da queste diaboliche e sconvenienti scostumatezze affinché a causa
di tali empie azioni non siano colto dalla giusta ira di Dio e le città
con i loro abitanti non siano fatte perire. Ci insegnano infatti le scritture
che per tali empie azioni andarono in rovina con gli uomini anche le città.
»
Nella prima parte del Capo
primo riscontriamo un accenno ancora più incisivo:
« Se infatti gli oltraggi
pronunciati contro gli uomini restano impuniti, molto più è
degno di essere sottoposto a pena colui che bestemmia contro Dio stesso.
Perciò dunque esortiamo tutti siffatti individui ad astenersi dai
suddetti delitti e ad ospitare nell’animo il timor di Dio e seguire coloro
che vivono secondo giustizia. Per tali delitti infatti si hanno le carestie,
i terremoti e le pestilenze, e per questo ammoniamo costoro ad astenersi
dai suddetti delitti, per non perdere la loro anima. Se infatti anche dopo
questo nostro avvertimento si trovino alcuni perseveranti negli stessi
delitti, ebbene per prima cosa essi si rendono indegni della clemenza di
Dio, e in seguito subiranno anche i castighi secondo le leggi.»
I supplizi che gli omosessuali
subiranno non corrisponderanno solo alla punizione corporale «ad
opera della spada», bensì saranno inseriti in tutti i successivi
editti riferendosi anche alla comminazione delle punizioni corporali esemplari.
Solo sfruttando il caso
della punizione dei Vescovi di cui sopra la nuova legislazione avrebbe
avuto l’efficacia sperata dai relatori.
Nel chiaro intento di educare
le masse all’odio ed alla fobia verso i pederasti, i cosiddetti rapitori
di uomini, il legislatore utilizzò i pregiudizi della tradizione
ebraico-cristiana, dei quali parlerò appositamente nel secondo e
nel terzo capitolo, per screditare le minoranze sessuali, succubi ed ormai
assuefatte, che avevano interiorizzato le critiche rivolte contro di loro,
e non riuscivano a difendersi né sul piano giuridico né su
quello delle azioni di ribellione sociale.
Ritenendo importante intervenire
ulteriormente nella diatriba sulla difesa o sulla condanna della pederastia,
il legislatore bizantino si pronunciò altre due volte, con notevole
durezza, per incentivare l’azione repressiva dello Stato.
Due eventi turbarono Costantinopoli
fra il dicembre del 557 e la primavera dell’anno successivo, il terremoto,
avvenuto precisamente tra il 15 ed il 23 di Dicembre del 557, e la peste
nella tarda primavera del 558.
Nonostante le preghiere
e le continue suppliche della popolazione, l’unica spiegazione ideata dalle
genti del luogo riteneva che tutte le sciagure fossero conseguenza dell’ira
divina.
Queste antiche e mai sopite
credenze, ormai «codificate» nel Vecchio Testamento, e negativamente
interpretate nella coscienza popolare, serviranno per una nuova e più
ampia opera di legislazione in materia, carica di invettive e di derisione.
Il nuovo approccio giuridico
all’omosessualità consolida l’unione fra condanna divina e punizione
umana.
La pederastia non è
solo un crimen contra legem, bensì anche un peccato ed un atto ostile
alla Provvidenza divina.
L’unica salvezza all’ira
divina è il pentimento dei peccatori, pena la loro uccisione.
E tale impostazione fu normativizzata
nel 559 nella Novella 141, il cui proemio, peraltro assai breve, così
argomenta.
« Sempre invero tutti
avemmo bisogno dell’amore di Dio verso gli uomini e della sua bontà,
ma soprattutto ora che per il gran numero dei nostri peccati lo irritammo.
Ed egli minacciò e mostrò di quali cose, per i nostri errori,
fossimo degni, tuttavia mostrò bontà e differì l’ira
attendendo il nostro pentimento, non volendo la morte di noi peccatori,
ma la conversione e la vita. Ma tutti ci asteniamo da abitudini ed azioni
malvagie, soprattutto coloro che imputridirono con una nefanda azione,
impura e giustamente in odio a Dio. Stiamo parlando dello stupro coi maschi,
che empiamente alcuni maschi commettono perpetrando sui maschi la turpitudine.
»
I nuovi peccatori, vittime
della strategia del capro espiatorio, sono quegli uomini che, commettendo
stupro con altri maschi, provocano l’ira divina e trasgrediscono tanto
alle norme laiche quanto a quelle religiose ( lì dove religione
e laicità, in realtà, appaiono fusi, in quanto realizzano
un connubio affine al motto romano religio instrumentum regni est ).
Reprimere e convertire sono
gli scopi del legislatore, e dove la confessione e la conversione non sortiscono
gli effetti sperati, interviene tanto la tortura e la mutilazione, quanto,
nei casi più estremi come quelli di recidività, la pena di
morte.
Il tutto può essere
dedotto da quest’altro passo della medesima Novella.
« Sappiamo infatti,
avendolo appreso dalle Sacre Scritture, quale giusta punizione Iddio abbia
inviato a coloro che un tempo abitavano Sodoma, per questo loro ardore
di congiungersi, così che fino ad ora quella terra brucia di perpetuo
fuoco.
Tutti, badando al timor
di Dio, devono astenersi da quest’azione scellerata ed empia. Chi però
non abbia conosciuto per sé niente di ciò, si metta in guardia
per il futuro; chi invece sia già imputridito con quel morbo non
solo cessi per il futuro, ma faccia rettamente penitenza.
Notifichiamo altresì
successivamente a tutti coloro che siano consci di aver peccato riguardo
a qualcosa di ciò, che se non desisteranno e, annunziatisi al beatissimo
patriarca, non penseranno alla propria salvezza, per tali empie azioni
placando Dio entro la Santa Festa di Pasqua si attireranno le più
atroci pene, come per nulla in seguito degni di indulgenza. »
Lo Stato potrà sopravvivere
giustificando, alla stessa stregua della logica che inerisce i diritti
premiali, la conversione dei sodomiti.
Sarà premiato colui
che rinnega la sua identità, che sceglierà la strada della
misericordia divina, divenendo in tal modo esente dalle pene inflitte dalla
legge.
La Novella si conclude con
la minaccia di irrogare pene particolarmente crudeli, anche se non elencate
né accennate nel loro contenuto formale, e continuerà ad
essere per i futuri legislatori un’ideale fonte giuridica per legiferare
in materia di reati « contro natura » e del corretto uso della
sessualità.
La sodomia, punibile in
quanto peccato, e successivamente ritenuto crimen, diviene ora parte integrante
e globale del diritto penale antico, e non solo una semplice fattispecie
giuridica nel panorama generale dei crimini da punire.
La competenza nelle indagini
per scoprire coloro che si macchiavano del peccato-crimine indicato e nella
comminazione delle pene spettava ai Vescovi delle relative diocesi dell’Impero
romano d’Oriente ed ai Praefecti Urbium, in quanto esecutori delle disposizioni
normative emanate dall’Imperatore.
Al riguardo, l’ultima legislazione
giustinianea in materia di pederastia non risultò avere un impatto
sociale di grande risonanza tanto quanto l’ebbero le due Novelle, pur tuttavia
servì nel suo scopo di interlocuzione fra le esigenze repressive
espresse dal diritto dell’epoca e la volontà di purificazione sociale
richiesta tanto dall’apparato ecclesiastico bizantino quanto dalle classi
sociali più elevate nella rigida gerarchia imperiale.
Sorse così, fra il
739 ed il 741 d.C., una serie di raccolte normative volute dall’imperatore
bizantino Leone III Isaurico prima e dal suo successore Costantino V Copronimo,
i quali, ispirandosi alla legislazione ecclesiastica, non solo misero sullo
stesso piano sodomia e zoorastia, bensì condannarono i due protagonisti
del rapporto omosessuale, concedendo una deroga solo ai minori di 12 anni.
Trattandosi di una compilazione
normativa, il testo prese il nome di Ecloga, ed agli scopi della ricerca
è utile leggere solo due passi, il 38° ed il 39°, facenti
parte della 17ª raccolta.
Essa, scritta in greco,
e alquanto laconica nell’esposizione, così recita.
« 38. Gli impudichi,
tanto l’attivo che il passivo, siano puniti con la spada. Se il sottomesso
risulti aver meno di dodici anni, sia perdonato, dimostrando l’età
che lui non sapeva a cosa sottostava.
39. A coloro che persero
la ragione, vale a dire i colpevoli di bestialità, sia tagliato
il membro. »
Nonostante i duecento anni
di distanza da tale Ecloga dall’epoca giustinianea, rimasero immutate le
punizioni e le convinzioni: la pena della spada o l’asportazione del membro,
per chi è colpevole di bestialità sessuale.
In termini linguistici,
nel diritto dell’epoca, la pratica dell’evirazione era denominata kaulotomi,a
(caulotomia).
Tutta questa rilevante esperienza
e produzione normativa dell’Europa cristiana e bizantina sarà pienamente
condivisa nel contesto giuridico di un’Europa occidentale invasa dai barbari,
divisa fra un diritto “laico” di sopravvivenza romana ed il sorgere di
una Chiesa cristiana e cattolica sempre più serva del potere politico,
od a questo alternativo e nei suoi confronti altrettanto potente, e sempre
meno religiosa.
Gli unici barbari che seppero
adottare le disposizioni bizantine furono i Visigoti i quali, dotandosi
di un corpus giuridico denominato Lex Romana Wisigothorum, ripresero i
dettami contenuti nel Codice di Teodosio, e precisamente il passo 9.7.6.
La legge dei Visigoti, un
unicum tra le leggi barbariche, condannava l’omosessualità tanto
con l’evirazione quanto con il rogo, utilizzando il termine inferens per
l’omosessuale che svolge il ruolo maschile, e quello di patiens per il
gay passivo.
Ad influenzare i futuri
testi normativi del c.d. diritto laico fu soprattutto il diritto canonico
medievale, che operò attraverso vie diverse: con la fissazione di
pene canoniche, la rivendicazione del foro ecclesiastico, i delitti contro
la fede e la religione, e con l’utilizzo strumentale dei concili ecumenici.
Ma di questo mi occuperò
nella seconda parte del mio elaborato.
“Quando Davide ebbe finito
di parlare con Saul,
l’anima di Gionata s’era
già talmente legata
all’anima di Davide, che
Gionata lo amò come se stesso…
Gionata strinse con Davide
un patto, perché lo amava come se stesso ”
1 Samuele, 18:1-3
L’omosessualità nel Vecchio e nel Nuovo Testamento: un rapporto intriso di contraddizioni, vendette divine e richieste di pentimento
§ 1. Premessa sulla connotazione linguistica delle parole «sodomita» e «conoscere» nella Bibbia
La Bibbia non rappresentava,
durante i primi secoli del cristianesimo, l’unica fonte d’interpretazione
della sessualità umana, e di conseguenza non comportò, essa,
da sola, il sorgere dell’intolleranza anti-omosessuale nel mondo antico.
Per quanto proprio la Bibbia
aiutò a fornire il termine con il quale saranno definiti gli omosessuali
dal IV al XIX secolo d.C.: sodomiti, in virtù della narrazione vetero
testamentaria della città di Sodoma.
Nella lingua latina dell’epoca
di Costantino, in qualsiasi sua derivazione linguistica europea, nelle
lingue romanze ed in quelle sassoni, il termine più vicino ad omosessuale
era esclusivamente quello di sodomita.
Le invettive contro il sesso
fra uomini, sostenute nella maggior parte dei casi in alcuni libri simbolici
del Vecchio Testamento, nella c.d. Vecchia Legge, ed in cinque libri del
Nuovo Testamento, la c.d. Nuova Legge, furono codificati nell’epoca del
Basso Impero e definitivamente accettate ed inasprite sul piano penale
nel Corpus giustinianeo.
Il rapporto fra Bibbia ed
omosessualità, evidenziabile in sede d’interpretazione esegetica,
ed in senso più largo fra cristianesimo delle origini, ebraismo
ed omosessualità, può essere argomentato sviluppando alcuni
punti essenziali: la tradizione scritturale, ovvero sia gli scritti che
ci sono stati tramandati e quelli compilati direttamente dai teologi cristiani;
i fattori sociali, intellettuali e politici che influenzarono i cristiani
sull’argomento qui dedotto; le principali obiezioni teologiche all’omosessualità
tra i Padri della Chiesa.
Il testo sacro più
importante della cultura ebraica e cristiana non fu l’unico ad aver indotto
i primi cristiani a formulare congetture od a divenire detrattori dei rapporti
pederastici, o, nella loro fase più evoluta, delle relazioni sentimentali
e sessuali fra uomini.
Solo a partire dal 1545,
anno del concilio di Trento, la Chiesa Cattolica stabilì in maniera
concorde ed ufficiale il canone della Bibbia.
Si considerò la Bibbia
come canone e fonte di diritto per Santa Romana Chiesa. Sebbene sin dall’inizio
dell’VIII secolo ci fu un consenso unanime riguardo ai contenuti del Nuovo
Testamento, i primi cristiani veneravano, commentavano e leggevano molti
di quei libri che sono ora definiti apocrifi, come l’epistola di Barnaba.
Persino l’Apocalisse di
Giovanni, ultimo ed escatologico libro biblico, non era ancora riconosciuta
come autentica.
Così come risulta
dai testi e dalla tradizione aramaica ed ebraica, neanche i primi cristiani,
che peraltro vivevano in territorio appartenente all’Impero romano ed al
diritto di questo erano o dovevano essere ottemperanti, conoscevano il
termine contemporaneo “omosessuale”.
Nelle lingue nazionali e
nei dialetti locali esistono svariati modi per eludere la consistenza filologica
di un termine, soprattutto lì dove nomina sunt consequentia rerum,
ovvero sia dove dal pronunciare di una parola deriva il sorgere del tabù
e della disapprovazione sociale.
Mutuando la tradizione linguistica
greco-latina, i primi cristiani usavano dire: “arsenokoitai” (rapitore,
stupratore dei ragazzi); “pederasti”; “mollis” (molle), “malakos”, (effeminato);
“pathicus” (passivo); “agens” (attivo).
Ispirandosi alle narrazioni
bibliche, il libro che più di tutti ha coartato ed influenzato le
coscienze popolari riguardo alla condanna divina dell’omosessualità
(o per lo meno così fu abilmente interpretato) è quello della
Genesi, e precisamente il capitolo 19.
Sodoma è la città
del vizio, della perversione sessuale, dei rapporti contra naturam, dove
gli uomini hanno persino cercato di intrattenere rapporti sessuali con
quegli angeli che il Signore mandò nella città per indagare
sui comportamenti e sulle abitudini sessuali degli abitanti di quella città.
Rapporti sessuali non finalizzati
alla procreazione, perpetuati ed avuti a guisa ed in posizione animalesche
che, moralmente, destavano solo riprovazione.
La letteratura dei primi
secoli del cristianesimo e dell’Alto Medio Evo fu la prima a congetturare,
in chiave anti-omosessuale, l’evento della distruzione di Sodoma.
Un’altra ipotesi, di natura
classicheggiante, sostiene invece che la città fu arsa dal fuoco
divino per il trattamento privo d’ospitalità che tutti i suoi cittadini,
tranne Lot e la sua famiglia, diedero ai viandanti (gli angeli di Dio).
Lot non era cittadino di
Sodoma, ed era stato accettato solo come “ospite di passaggio”, dopo aver
ottenuto il permesso degli anziani.
In virtù di una norma
non scritta, egli doveva far in modo che i veri cittadini di Sodoma potessero
“conoscere” i nuovi arrivati.
Pertanto, l’immoralità
non consiste nel tentativo di conoscere, in senso biblico, e quindi sessuale
e carnale, gli ospiti di Lot, bensì nell’inospitalità mostrata
verso gli stessi dai sodomiti.
Il verbo “conoscere”, fu
oggetto di discussione sia nella cultura ebraica che in quella cristiana,
pur tuttavia in una prima fase degli studi esegetici biblici il passo di
Sodoma era il luogo ideale della disapprovazione dell’inospitalità
verso gli stranieri, e solo dopo il consolidarsi dell’impero romano in
territorio orientale e la promulgazione del Codex giustinianeo, tanto sul
piano giuridico penale quanto su quello sociale e religioso, Sodoma si
ritenne la città del peccato contra naturam per antonomasia, l’omoerotismo.
Nella Vecchia Legge, e soprattutto
nel Pentateuco, sono presenti altri cinque capitoli che imitano le condizioni
iniziali e finali, i presupposti e le conseguenze di Sodoma.
Nel libro dell’Ecclesiastico
si narra che Dio odiasse gli abitanti di Sodoma per via del loro orgoglio:
“Non risparmiò i concittadini di Lot, che egli aveva in orrore per
la loro superbia.”
In quello della Sapienza
si argomentò la stessa ipotesi: “Sui peccatori invece caddero i
castighi, non senza segni premonitori di fulmini fragorosi; essi soffrirono
giustamente per la loro malvagità, avendo nutrito un odio tanto
profondo verso lo straniero. Altri non accolsero ospiti sconosciuti; ma
costoro ridussero schiavi ospiti benemeriti.”
In Ezechiele sono espressamente
indicati ed elencati i peccati di Sodoma che contrastano e sono inferiori
a quelli commessi da Gerusalemme.
“Per la mia vita – dice
il Signore Dio – tua sorella Sodoma e le sue figlie non fecero quanto hai
fatto tu e le tue figlie! Ecco, questa fu l’iniquità di tua sorella
Sodoma: essa e le sue figlie avevano superbia, ingordigia, ozio indolente,
ma non stesero la mano al povero e all’indigente: insuperbirono e commisero
ciò che è abominevole dinanzi a me: io le vidi e le eliminai.”
In altri due libri Sodoma
non è citata, pur tuttavia le premesse e le conseguenti condanne
sono identiche.
Si tratta di quanto contenuto
nel libro dei Giudici, narrante la storia del levita di Efraim e della
sua concubina che chiedono ospitalità, ricevendola solo da un vecchio
forestiero residente a Gàbaa (come Lot).
Gli abitanti di Gàbaa
pretesero: “Fa uscire quell’uomo che è entrato in casa tua, perché
vogliamo abusare di lui.”
Anche in questo caso il
vecchio offrì ospitalità agli stranieri e sua figlia ai suoi
concittadini, ma la città fu distrutta.
Infine, in Giosuè
vi è un’eloquente testimonianza dell’importanza dell’ospitalità
rispetto ai reati sessuali: la città di Gerico fu incendiata ad
opera di Dio perché nessuno, tranne una prostituta, offrì
ospitalità a Giosuè.
Eppure, la prostituzione
era proibita e punita con la morte.
La riprovazione morale nei
confronti dell’inospitalità trova il suo riscontro storico oggettivo
non solo nella cultura ebraica, bensì anche in quella greca.
Nel mondo antico, che mancava
di un’ampia opera d’urbanizzazione, le locande fuori della città
erano rare, il commercio dei principali beni consumabili, delle derrate
alimentari e dell’acqua era scarso, ed i viaggiatori dipendevano dalla
benevolenza altrui sia per ristorarsi, che, talvolta, per sopravvivere.
Il mondo greco, in modo
particolare, aveva sacralizzato e proiettato i principi dell’ospitalità
nel culto di Zeus Xénios, colui che ospita lo straniero.
E la divinità stessa
sottopone i mortali a dure prove per comprendere quanto sia sviluppato
ed interiorizzato il senso dell’ospitalità, a tal punto da distruggere
quelle città che non adempiono a tale obbligo.
Poco sopravvisse la credenza
che Sodoma, Gerico, Gomorra e Gàbaa fossero state arse per inadempimento
degli obblighi d’ospitalità.
Gli interpreti della Torah,
gli studiosi giudei che effettuarono la tradizione dei Settanta in greco
nel III e nel II secolo a.C., i moralisti cristiani dell’Alto Medio Evo
sostennero, al contrario, un altro tipo di valutazione.
Convinti sostenitori della
purezza sessuale, della continenza, dei fini impliciti e naturali dell’atto
sessuale solamente procreativo, Sodoma e le altre città bibliche
furono associate all’impudicizia ed ai vizi contra naturam.
Nell’Epistola di Giuda,
infatti, si trova scritto: “Così Sodoma e Gomorra e le città
vicine, che si sono abbandonate all’impudicizia allo stesso modo e sono
andate dietro ai vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene
di un fuoco eterno.”
§ 2. L’approccio vetero-testamentario nei confronti dell’edonismo pagano
Nel mondo giustinianeo, in
quello ebraico ed in quello dei primi cristiani, l’edonismo, la liberalità
dei costumi, la pederastia, le sfrenatezze sessuali e tutti gli elementi
sociali non sessuali (cibo, abbigliamento, ruoli sociali e lavorativi dell’uomo
e della donna) furono rivisitati in chiave anti-ellenistica ed anti-romana.
Insieme all’omosessualità,
anche i problemi matrimoniali dell’impotenza dell’uomo e della maternità
della donna, l’adulterio, l’onanismo, la contraccezione, trovano, in virtù
delle fonti bibliche, le critiche e le punizioni più decisive.
Trattandosi di un testo
tradotto in ben quattro lingue, tanto semitiche quanto indoeuropee, i termini
usati nella Bibbia per condannare gli atti omosessuali sono rari ed imprecisi,
e solo in due passi sono espressamente indicati e nominati.
L’edizione Vulgata di San
Girolamo ha usato le parole “effeminatus” e “scortator” , intendendo esprimere
rispettivamente colui che svolge il ruolo femminile e quello maschile.
Essi sono però un’erronea
traduzione del termine ebraico “kadesh”, che indica di preciso le sacre
prostitute dei templi pagani, e non si fa alcun accenno ad un’eventuale
prostituzione fra persone dello stesso sesso.
La stessa parola ebraica
è stata tradotta, nell’edizione dei LXX (quella in greco), con sei
termini differenti, creando incertezza nella sua interpretazione.
Ma per comprendere l’evolversi
dell’ostilità di ebrei e cristiani verso l’omosessualità,
valgono due citazioni del Levitico, anche queste significative sul piano
della sanzione morale e corporale.
Il primo passo è
molto laconico e semplicemente moralistico: “Non avrai con maschio relazioni
come si hanno con donna: abominio.”
Il secondo, al contrario,
non solo condanna, bensì istituisce la più grave forma di
punizione: “Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e
due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro
sangue ricadrà su di loro.”
Questo dell’omoerotismo,
come altri atti sessuali e non, era definito abominio, che in ebraico si
rende con la parola “toevah”, la quale in realtà indica non un male
in sé, bensì ciò che è impuro, contrario sia
ai rituali d’iniziazione, come la circoncisione, o l’inadempimento dei
precetti alimentari, come mangiare la carne di maiale, sia a quelli matrimoniali,
allorché s’intrattengano rapporti sessuali pre-matrimoniali o durante
il periodo mestruale.
Si profila e si delinea
un principio, che è forse la base del tabù verso l’omosessualità
di cui ancora soffre la società contemporanea, secondo il quale
il rapporto fra persone dello stesso sesso non è solo un male in
sé, bensì anche e soprattutto un’impurità.
Un atto impuro che, se commesso,
comporta l’infrazione dei riti, dell’osservanza della Legge che Dio dettò
a Mosè per regolare la vita e l’organizzazione del popolo eletto
e del culto monoteistico.
Infatti il termine ebraico
“toevah” fu tradotto nella versione greca in due distinte categorie linguistiche:
violazione della legge o della giustizia (anomìa) ed infrazione
della purezza rituale (bdèlugma).
Il problema della contaminazione
dell’anima attraverso la pratica omosessuale risulterà ancora più
rilevante quando i precetti della legge mosaica, sia sul piano sessuale,
quanto su quello alimentare e del vestiario, si dovettero scontrare con
i costumi dell’età imperiale e con il sorgere del nuovo culto: il
cristianesimo.
L’intolleranza che i romani
manifestarono nei confronti delle usanze ebraiche è stata più
volte documentata dagli storici romani, ma il rapporto che più ci
preme sottolineare riguarda quello esistente fra cristiani ed ebrei.
Per la cultura levitica
era fondamentale la non violazione materiale dei precetti inseriti nel
Pentateuco. Per quella cristiana, l’infedeltà intima dell’anima.
Il cristianesimo dovette
decidere se adottare per intero o solo parzialmente tali insegnamenti,
o da essi discostarsi.
Ma risultava ancora più
incisivo l’impatto dei non ebrei e degli ebrei convertitisi al cristianesimo,
ai quali la legge mosaica risultava, a tratti, alquanto esigente e gravosa.
La diatriba fu risolta nell’Assemblea
o Concilio di Gerusalemme, tenutosi fra il 49 o 50 d.C., che trova la sua
essenziale e concisa documentazione degli Atti degli Apostoli.
Si tratta del primo documento
conciliare della comunità dei primi cristiani e dell’ecclesia cristiana
in senso lato, e sosteneva.
"Abbiamo deciso, lo Spirito
Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste
cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue,
dagli animali soffocati e dall’impudicizia. Farete quindi cosa buona a
guardarvi da queste cose.”
Non si presenta cenno alcuno
alla circoncisione ed a tutti i rituali alimentari ebraici, ma la parola
impudicizia, che nella cultura greca e romana aveva un significato specifico,
fra cristiani ed ebrei indicava l’assoluto divieto della fornicazione non
finalizzata alla procreazione.
§ 3. Il nuovo linguaggio biblico e neo-testamentario del proselitismo e della propaganda antiomosessuali nell’Apostolato di San Paolo
Tale convinta ostilità
ebraica verso l’omosessualità, che i cristiani accettarono con varie
fasi sempre più crude e violente, è ben rintracciabile nel
Pentateuco, ma nello stesso si trovano anche storie di evidente e passionale
amore omosessuale che furono peraltro celebrate nella letteratura ecclesiastica,
corale e popolare, per tutto il Medio Evo: Saul e Davide, Davide e Gionata,
Ruth e Naomi.
Esempi di devozione amorosa
con forti accentuazioni erotiche inequivocabili.
Nonostante tale presenza,
le invettive continuarono, e si fecero più aspre nel Nuovo Testamento,
nella Nuova Legge, ma con un’importante novità di base.
Fiduciosi dell’esistenza
di mondi ultraterreni, fortemente devoti alla Resurrezione del Cristo,
timorosi delle Rivelazioni escatologiche dell’Apostolo Giovanni, coloro
che si fecero interpreti della Legge di Dio contenuta nel Nuovo Testamento,
del messaggio di Cristo in esso inserito e della coscienza popolare, ritennero
più importante salvare la vita e le anime dei rei, al di là
dell’evidente sanzione sociale e morale che sarebbero derivate dal compimento
di tali atti.
L’espiazione dei propri
peccati, il pentimento, il non essere recidivi, permetteva di non incorrere
nella condanna di Dio nel giorno del Giudizio.
Nella continuità
delle tradizioni scritturali e popolari, le fonti della Vecchia Legge serviranno
da ispirazione a colui che per primo, fra gli Apostoli, lancerà
le sue invettive contro gli effeminati e gli impudichi: San Paolo.
Nel suo lungo pellegrinaggio,
egli raccolse le testimonianze di ebrei, greci, egizi, aramaici e siriani
sull’argomento, ma deducendo quelle affermazioni che, contenute nei passi
biblici che vedremo, cagioneranno una trasformazione radicale e sempre
più negativa dei pregiudizi già esistenti verso i gay.
Paragonando l’omosessualità
all’idolatria, all’empietà ed all’ateismo, San Paolo, in quattro
passi, la considera come conseguenza dell’eclissi di Dio e del sacro nelle
coscienze del popolo nuovo.
Chi compie atti omosessuali
non solo si pone contro la natura (parà fùsin, nel testo
greco, perché egli in questa lingua scrisse), bensì anche
contro la dignità della persona, contro la volontà di Dio,
e per costoro è prevista una sanzione divina: l’esclusione dal Regno
dei Cieli.
Fin dalla genesi del mondo
e della natura Dio ha predisposto la reciprocità e la complementarità
dei sessi: uomo con donna.
Parà fùsin,
al di là della natura impartita ed insegnata e rivelata agli uomini
da Dio nulla è ammesso.
Un principio cardine che,
nonostante correzioni ed ulteriori congetture, traduzioni ed interpretazioni,
la Chiesa di oggi ancora condivide e diffonde.
Cambiano alcune forme di
potere, le strutture economiche e politiche mutano, ma i fini sono e permangono
uguali: la costruzione di una società fortemente concentrata, dove
la similitudine e la perseveranza dei costumi è legata alla conservazione
della struttura familiare, familista ed eterosessuale della società.
Con linguaggi crudi, a tratti
esasperati ed escatologici, San Paolo credeva nella ferma condanna non
solo degli atti sessuali contro natura, bensì di tutti quei comportamenti
sessuali che non avevano come scopo il mantenimento e la prosecuzione della
stirpe umana.
L’omosessualità,
condannata nella Vecchia Legge con la pena di morte, è ora sottoposta
alla condizione del perdono del peccatore conseguente alla confessione
e remissione dello stesso.
Con quattro epistole, spedite
una ai romani, due ai corinzi o corinti, ed una a Timoteo, Paolo in tal
modo argomentava.
“Per questo Dio li ha abbandonati
a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in
rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto
naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri,
commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in
se stessi la punizione che s’addiceva al loro traviamento….E, pur conoscendo
il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la
morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa.”
Asserendo come valida la
pena di morte, l’apostolo più importante della dottrina cristiana
ispirerà con questo ed i seguenti passi tutta la Patristica medioevale.
Alla generalità ed
astrattezza dei condannati nel passo di cui sopra, segue la prima lettera
ai corinzi, molto più esplicita e diretta.
“O non sapete che gli ingiusti
non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né
idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti,
né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti,
né rapaci erediteranno il regno di Dio.”
Nel tentativo di evangelizzare
la Galazia, nel corso della seconda e terza spedizione apostolica, ammonisce
la neonata comunità di cristiana impartendo loro i seguenti rimproveri.
“Ma se vi lasciate guidare
dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto le opere
della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio,
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni,
fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose
vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà
il regno di Dio.”
Altre due epistole di Paolo,
che la tradizione cristiana ritenne autentiche fin dal II secolo d.C.,
entrambe spedite a Timoteo, sono tradizionalmente denominate «pastorali»,
in quanto destinate a capi di comunità cristiane e trattano dei
doveri del loro ministero senza impostazione sistematica e con paterno
calore.
E’ importante, ai fini della
ricostruzione biblico-esegetica, la prima delle due, contenente i moniti
della legge da impartire tanto ai cittadini di condizione libera tanto
a coloro che conducono vita matrimoniale e se ne assumono tutti i doveri
che ne conseguono, la quale contiene quanto segue.
“Sono convinto che la legge
non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli
empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e
i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i pervertiti, i trafficanti
di uomini, i falsi, gli spergiuri e per ogni altra cosa che è contraria
alla sana dottrina, secondo il vangelo della gloria del beato Dio che mi
è stato affidato.”
In tutti questi casi non
si devono leggere i documenti paolini come un’iniziale concettualizzazione
delle idee della filosofia e del diritto naturale.
E’ anacronistico sostenere
che Paolo creda nei principi della legge universale o di verità
universali, poiché ha ereditato e mutuato dai greci il concetto
di natura (fùsis).
Natura come carattere intrinseco
ed essenziale d’alcune persone, di un gruppo sociale, di singoli soggetti.
Natura non in senso astratto, bensì in senso personalistico.
Gli ebrei, i gentili, i
pagani, sono tali per loro natura, perché Dio ha dettato, nel Pentateuco,
le norme di comportamento e di condotta alimentari, economiche, familiari
e sessuali.
Solo sulla base di esse
si deve vivere, e l’omosessualità è condannata, perché
al di là ( parà ) di quanto disposto e rivelato da Dio agli
uomini, siano essi Mosè, Davide, Giosuè, Gesù, nulla
è ammesso e ritenuto lecito.
Gli effetti di tale iniziativa
contro l’omoerotismo si produrranno solo con la codificazione giustinianea,
l’inasprimento delle pene e la consolidazione ed accettazione delle stesse
da parte della comunità di fedeli.
In un contesto in cui lo
Stato e la Chiesa convivono, con un nesso di reciprocità, in un
connubio sancito e protetto da Dio, ciò che la Bibbia ordinava costituiva
fonte di attività normativa socialmente convalidata e condivisa.
La stessa conclusione della
Bibbia ci fornisce un ulteriore elemento di riflessione e di analisi linguistica
e teologica del rapporto fra questa e le devianze.
§ 4. La simbologia escatologica dell’Apocalisse giovannea: come i cristiani, credenti in Cristo venturo, possano salvarsi
Il Nuovo Testamento si conclude
con le rivelazioni escatologiche dell’Apostolo Giovanni, il quale, con
un linguaggio ermetico, pieno di figure allegoriche positive e negative,
angeliche e sataniche, con l’utilizzo di numeri, nomi d’astri, simboli
e visioni celestiali e terrestri, rende noto agli uomini ciò che
avverrà nell’ultimo giorno, quello del Giudizio.
Il cristianesimo non lo
considerò più un testo apocrifo a partire dal II secolo a.C.,
ed ha ritenuto l’Apocalisse come la chiave cristiana per comprendere il
mistero della Chiesa e di Gesù nella Storia.
Trattandosi di un libro
profetico, peraltro l’unico del Nuovo Testamento, esso vuole proporsi come
guida e fonte di speranza per tutti i nuovi fedeli, adepti, sacerdoti,
pastori.
Speranza di salvezza che
può essere ottenuta solo con la remissione dei peccati, pena la
condanna dell’anima all’eterna sofferenza.
Riprendendo l’insegnamento
dell’apostolo Paolo, Giovanni, ispirato dal Signore, rivela:
“Fuori i cani, i fattucchieri,
gli immorali, gli assassini, gli idolatri e chiunque ama e fa menzogna.”
Il termine immorale, nella
versione greca, è reso con la parola “pornoi”, che significa anche
prostituti maschi omosessuali.
Ma prima di tale passo,
un altro, molto più significativo, c’informa che:
“E davvero non entrerà
in essa alcuna cosa profana né chiunque faccia abominio e menzogna,
se non coloro che sono scritti nel rotolo della vita dell’agnello.”
L’espressione “in essa”
si riferisce alla città di Gerusalemme, e “coloro che sono scritti
nel rotolo della vita dell’agnello” sono quei cristiani che, dopo aver
ricevuto il più importante sacramento, quello del battesimo, hanno
seguito solo ciò che Cristo ha ordinato.
L’abominio, lo “bdèlugma”
greco, rientra fra gli atti impuri, e la categoria degli stessi è
stata già sviluppata da Paolo ed ancor prima di lui nel Deuteronomio.
La Nuova Legge, al contrario,
non si preoccupa di elencarli, perché non vuole porsi in contrasto
con quanto Dio ha rivelato a Mosè, bensì preferisce corrispondere
a coloro che li compiono un’apposita sanzione, non più corporale
o capitale.
Con la pratica del pentimento,
della confessione e della dichiarazione di autocolpevolezza consapevole
e conosciuta di fronte a Dio ed a se stessi e nell’ecclesia, il cristiano
può sempre liberare la sua anima dal peccato, e farla ricongiungere
allo spiritus Dei.
L’abominevole vizio contra
natura per definizione non può essere accettato dalla comunità
del nuovo popolo, né umanamente compreso, bensì solo moralmente
e socialmente disistimato e marchiato d’infamia.
L’iniziale ostilità
dei cristiani verso l’omoerotismo sarà sempre più marcata
quando, con la caduta dell’Impero romano d’Occidente e l’avvento in esso
delle popolazioni barbariche, i cristiani dovettero scontrarsi con i nuovi
popoli, le loro lingue, culture e tradizioni, che erano sconosciute ed
inaccettate.
Dall’ideale di comunità,
dalle iniziali persecuzioni che trasformarono tale comunità in setta
chiusa ed intollerante verso l’esterno, si passò al consolidarsi,
in epoca giustinianea, dei primi importanti precetti biblici riguardo alla
sessualità, la vita matrimoniale, la sua interruzione, l’educazione,
il mantenimento e l’istruzione religiosa e «scolastica» della
prole.
Il popolo ebraico, quello
cristiano e tutti i popoli che perseguono lo scopo dell’espansione e dell’invasione,
non possono né potranno mai permettere e rendere leciti comportamenti
non procreativi.
La visione maschile, eterosessuale
della comunità e dello Stato fa sì che i ruoli della donna,
la dimensione psicologica di chi uomo non è, ma sente di esserlo,
e quella di chi avverte di sentire dentro di sé un corpo ed un’anima,
che, pur vivendo e pulsando, contrastano con quanto appare all’esterno,
siano inibiti, affinché solo i maschi eterosessuali possano comandare,
dettare legge ed impartire precetti, fornire consigli, dirigere e gestire
la società.
E non è un caso,
peraltro, che nelle strutture gerarchico-ecclesiastiche ebraiche e cristiane,
tanto antiche quanto contemporanee, gli interpreti, i commentatori e coloro
che diffondono il Verbo siano solo maschi (sacerdoti, pastori, rabbini,
ecc.).
Ciò che potrebbero
essere definiti rapidamente come tabù trovano un’ampia catalogazione
ed elencazione più nell’Antico che nel Nuovo Testamento.
La gioia della vita e della
sessualità può essere rinvenuta solo nell’unione fra uomo
e donna, poiché “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine
di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.” sostiene
la Bibbia fin dal suo inizio, e la natura intima degli esseri umani è
inizialmente connessa e si profilava inscindibile con la natura di Dio.
L’incontro dei sessi maschio-femmina
si presentava idilliaco nell’Eden biblico, sviluppava alla fecondità,
alla scoperta, senza pudore, delle proprie ed altrui caratteristiche fisiche
e sessuali, all’alterità.
Un incontro la cui stabilità
e bellezza fu inficiata e persa con il compimento del peccato, causando
la separazione da Dio e la cacciata dal paradiso terrestre, unico luogo
in cui Dio e l’uomo vivevano in simbiosi.
Ma non bastava solo averli
creati uomo e donna.
Un dovere, forse il più
importante per la sopravvivenza della stirpe umana e per l’esistenza futura
di una nazione, e, per esteso, di una popolazione e della sua cultura,
doveva essere assolto, ed è chiarito dal passo successivo.
“Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli
del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra.”
Con il peccato, tutto diventa
ambiguo, incerto, l’uomo si riempie di disillusione e rende instabile il
suo futuro, e su questa nuova condizione egli dovrà gestire la sua
vita, per il tradimento e l’inosservanza dei precetti divini compiuti dai
suoi progenitori biblici.
La relazione sessuale è
ora ammantata dal velo del peccato, e l’esperienza del sesso deve volgere
verso l’altro e verso Dio, non verso il mero appagamento egoistico del
proprio desiderio, nell’unione non carnale, bensì mistica dei corpi,
come
suggerisce la Vecchia Legge: “Trova dunque la gioia nella donna della tua
giovinezza.”
La situazione creatasi dopo
la creazione e la cacciata dal paradiso è mantenuta e valorizzata
con la comunione spirituale degli sposi, nel non rifiutarsi, per riprendere
la vita, come ammoniva Paolo: “Non astenetevi tra voi se non di comune
accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate
a stare insieme…”
L’Antico Testamento pone
in essere l’antinomia e l’alterità uomo-donna, poiché gli
ebrei non accettavano i riti iniziatici sessuali dei popoli mesopotamici,
egizi e greci.
La presenza di prostitute
sacre e la pratica della pederastia nei culti, nei miti e nei templi pagani
risultava essere uno dei tanti atti impuri che la Vecchia Legge sanzionava.
Le religioni straniere furono,
da un punto di vista teologico, sconvolte con l’avvento del jahvismo, od,
in un suo senso più esteso, da un rigido ed assoluto monoteismo,
anti-idolatra.
La sessualità non
è più esperita nell’unione misterica (sia essa dionisiaca,
od ispirata al culto d’Iside ed Osiride), e chi la compie deve ritenersi
partecipe delle stesse pretese ed aspirazioni di Dio, nel simbolico patto
d’alleanza che Jahvè ha realizzato con gli uomini, rivelando ad
Abramo il principio di tale alleanza: la circoncisione d’ogni maschio di
generazione in generazione, tanto di quello nato in casa quanto di chi
è comprato, otto giorni dopo la sua nascita.
Chi non compie tale rito,
chi non è circonciso, viola l’alleanza, ed è eliminato dal
popolo eletto.
Alla divinizzazione della
sessualità praticata presso i pagani, gli israeliti si discostano
promovendo il simbolismo della sacralizzazione della stessa, che trova
la sua esplicazione nei riti del puro e dell’impuro.
Ricerca del sacro, acquisto
della dignità interiore e conferma del raggiungimento della purità
cultuale.
Tutto ciò, o quasi
tutto, scomparve con la fede cristiana, giacché i culti per accedere
alla sinagoga furono considerati vani ed inutili rispetto al nuovo concetto,
che è quello di santità.
Il nuovo popolo, quello
cristiano, è in attesa che lo Spirito Santo possa scendere su di
esso, per glorificarlo ed annunciargli la venuta del Messia, la sua nascita,
la sua morte e la sua resurrezione.
Attraverso la via della
catechesi, e non dei culti iniziatici, l’anima, scevra dall’idea del peccato
e dal desiderio della fornicazione, si ricongiunge a colui che è
uno e trino; il corpo sarà santificato, e non solo per aver concepito
e per essersi moltiplicato, bensì per essersi avvicinato al Signore.
Chi dissimula ed elude i
precetti vetero testamentari, colui che disperde il suo seme, e dimentica
la Legge, rovina la sua anima e la destina alla perdizione.
A livello simbolico ed allegorico,
ma forse anche sottilmente sanzionatorio, il tutto si risolve con quanto
profetizzato da Giovanni.
La Prostituta, l’immonda,
l’impura (la cui immagine allegorica è ricollegata alla già
citata città di Babilonia), cavalcherà la Bestia, Satana,
nel giorno del Giudizio, nutrendosi del sangue dei seguaci e dei martiri
di Cristo.
Al contrario, il celibe
e la nubile, l’anima virginea che non ha conosciuto i piaceri della carne,
il coniugato che ha conosciuto la moglie solo per procreare, gli autentici
credenti seguiranno l’agnello ed entreranno nel Regno dei Cieli.
Con la nuova morale, la
venuta di Cristo e l’insegnamento dell’apostolo Paolo, la sessualità
umana è sottratta alla sfera ed alle vicende del sacro.
Essa si muove, idealmente,
per la trasformazione dalla corporeità alla santità, per
essere presente, con Dio, in ogni luogo ed in ogni tempo.
Il corpo è membro
di Cristo, alleato con lo Spirito Santo, e Paolo non si stancò mai
di ripetere: “Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo
a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in
contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e
non seguite la carne nei suoi desideri.”
Aborrendo l’unione del proprio
corpo con quello di una prostituta, e glorificando, al contrario, lo Spirito,
fu il primo a citare il caso della santità più che della
sacralità: “Non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma
con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma
chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito.[…] Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo!”
§ 5. La comprensione storica delle sorti del giudaismo antico e la formulazione di nuovi precetti per la sua autoconservazione dopo la diaspora
I problemi dell’impatto del
giudaismo verso l’omoerotismo e le altre forme di appagamento del desiderio
sessuale dovrebbero essere risolti osservando la storia complessiva del
popolo ebraico, sia prima, sia dopo l’avvento del cristianesimo.
La storia millenaria di
questo popolo ha subito profonde trasformazioni, ma può essere collocato
un primo periodo della stessa nell’età c.d. biblica, nel II millennio
a.C., che termina con la caduta e la distruzione del Primo Tempio ad opera
dei Babilonesi nel 587-586 a.C.
Questo è il periodo
in cui furono scritti i primi cinque libri, del ritorno nella Terra Promessa
e del conseguente esilio babilonese.
Dopo tale diaspora e la
caduta degli stati indipendenti di Israele e di Giuda, il periodo che va
dal 587 a.C. al 70 d.C. vide il sorgere del Secondo Tempio, ma anche le
dominazioni persiane, ellenistiche e romane, e la nascita di un nuovo centro
e luogo di culto: la Sinagoga.
E proprio in questa fase
si parla di giudaismo rabbinico, che aggiunse un valore peculiarmente normativo
al testo biblico, mentre per la prima fase, anteriore all’esilio babilonese,
si utilizza il termine d’ebraismo.
Nel 70 d.C., con la distruzione
del Secondo Tempio a causa dell’imperatore romano Tito e della sempre più
crescente ostilità verso i cristiani da parte dell’Impero, si affermerà
una nuova corrente di studi rabbinici e biblici con la compilazione del
Talmud.
La seconda diaspora, conseguente
all’invasione arabo-islamica, causerà lo spostamento verso la Spagna,
l’Africa del Nord-Ovest e la Mitteleuropa.
E’ più importante
in ogni modo indicare quelle che sono le fonti del giudaismo, potendo giovare,
nonostante la breve descrizione, alla comprensione del mutamento storico-filosofico
subito ma anche voluto dal popolo ebraico.
Certamente la Bibbia rappresenta
la fonte primaria, il testo sacro per antonomasia.
Il termine è la traslitterazione
di un neutro plurale greco, ta biblía, che ha come etimo byblos,
«papiro», il materiale usato nell’antichità per la scrittura.
Per estensione, il termine
designò lo scritto nel suo insieme, il libro sia in forma di rotolo,
sia in forma di codice.
Nella tradizione giudaica
e poi cristiana vige il riferimento a dei libri «per eccellenza»,
rivelati o divinamente ispirati, e quindi sacri e venerati.
Nel Nuovo Testamento invece
il termine preferito per indicare i libri canonici dell’Antico è
«graphai», cioè Scritture.
Ma a partire dal IV secolo,
con l’opera di Giovanni Crisostomo, si è attestata la dizione greca
ta bibliá, i libri, poi tradotto in latino col termine biblia, e
giunto fino a noi con il termine che conosciamo.
Si parla di canonicità
della Bibbia, sia essa ebraica o cristiana, per indicare il catalogo ufficiale
degli scritti biblici che si considerano fondanti sul piano normativo,
dottrinale ed etico, distinguendosi così da tutti quegli scritti
definiti «apocrifi », cioè non rivelati, non originali,
non dottrinali, e per questo esclusi dalla lettura nelle sinagoghe e non
inseriti nella Bibbia.
Nella sua redazione ebraica
è composta da 39 libri e divisa in tre parti:
1) La Legge, definita Torah
in ambiente ebraico, cioè insegnamento od istruzione, riferita ai
primi cinque libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.
Gli ultimi quattro assurgono
ad un livello gerarchico superiore, perché si ritiene che siano
stati scritti da Mosé su ispirazione e per rivelazione di Jahvè.
2) I libri dei Profeti,
fra cui si annoverano Giosuè, Isaia, Zaccaria e Malachia, ritenuti
più rilevanti sul piano dottrinale.
3) Ed infine gli Scritti,
come i Salmi, i Proverbi ed il Cantico dei Cantici.
Alla Torah è affiancato
il Talmud Torah, lo studio della Legge, in altre parole una vasta raccolta
di materiale giuridico e rituale, suddivisa in due parti:
1) la Mishnah, che significa
ripetizione, comprendente la legislazione trasmessa per via orale nelle
scuole rabbiniche, ed è divisa in sei “ordini”, riguardanti le leggi
matrimoniali, il diritto civile e penale, le norme su purità ed
impurità di persone e di cose.
2) la Ghemara, parola aramaica
dal significato di completamento, contenente le spiegazioni e le aggiunte
alla Mishnah elaborate dai maestri delle accademie talmudiche in Palestina
fino al V secolo d.C. ed in Babilonia.
Sia per la sua ampiezza,
che per la vastità, la chiarezza e l’esposizione, essa s’impose
come la seconda fonte del diritto ebraico dopo la Torah.
A causa delle successive
diaspore, della mancanza di concentrazione geografica e politica del popolo
ebraico, la vastissima legislazione prodotta troverà una sua prima
ed importante codificazione nel 1565, grazie all’opera di Yosef Caro di
Safed, in Palestina.
Raccogliendo i materiali
giuridici prodotti e provenienti dalle varie zone europee dove i giudei
si erano stanziati, realizzò il c.d. Shulan aruk, traducibile in
Tavola apparecchiata, inserendo, dopo averli divisi in quattro sezioni,
gli elementi più importanti del vecchio e nuovo codice comportamentale,
penale, civile e procedurale rabbinico, e cioè: leggi sulla sinagoga,
preghiere, Shabbat, feste; leggi alimentari e sul rispetto dei genitori;
leggi matrimoniali; procedura legale, civile, e penale.
Infine, per coloro che vollero
aderire alla corrente mistica, denominata qabbalah, il testo fondamentale
fu il Sefer ha-zohar, o Libro dello splendore, un ampio commento al Pentateuco
scritto in aramaico a Guadalajara, in Spagna, verso il 1280-1286 da Mosè
de León, avente l’intenzione di spiegare i significati nascosti,
occulti e più complessi dei comandamenti divini.
I principali argomenti trattati
sono la natura della divinità, il modo di manifestarsi di Dio all’universo,
i misteri dei nomi divini, l’anima dell’uomo, la natura del bene e del
male, il messia e la redenzione.
L’insegnamento fondamentale
del giudaismo, nel suo significato religioso-dottrinario, trova la sua
identificazione simbolica nel rigido monoteismo etico, nel quale Dio è
concepito come onnipotente, creatore dell’universo ed in grado di intervenire
nella storia, e la sua azione è finalizzata ad un disegno salvifico:
fare di quello ebreo il popolo eletto, perché sia di esempio a l’umanità
tutta.
Il regno di Dio sulla terra
culminerà con l’epoca messianica, ma prima del suo avvento la condotta
ideale, dal punto di vista etico-religioso, è quella di chi rispetta
le prescrizioni della Legge.
Il giudaismo contemporaneo,
sia nella forma rabbinica tradizionale che nella sua accezione settaria,
è rimasto fedele a questi fondamenti.
Proponendosi come una società
i cui codici e canoni comportamentali e testuali sono disciplinati rigidamente
da un testo sacro, da una religione rivelata e trasmessa di generazione
in generazione, quella ebraica si è presentata in forma antitetica
rispetto alle società ad essa coeve.
Nella Vecchia Legge si ammoniscono
i membri della comunità che dovessero imitare le usanze sessuali,
alimentari e d’abbigliamento degli egizi, dei babilonesi, dei caldei e,
più tardi, dei greci, dei romani e degli arabi.
Nel giudaismo, religione
e popolo costituiscono un binomio indissolubile, ed inquadrandolo come
sistema religioso esso è l’elemento vitale che ha permesso al popolo
ebraico di conservarsi e di rinnovarsi continuamente, adattandosi al mutare
delle situazioni politiche ed economiche.
Alla concentrazione sulle
proprie tradizioni (con un conseguente rischio d’isolamento) si è
tentato di associare la conoscenza delle esperienze intellettuali degli
altri popoli, pur conservando l’antica tensione della ricerca e del consolidamento
della «terra d’Israele», l’Eretz Israel.
Il giudaismo non esige una
fede in un sistema di dogmi. È una legislazione rivelata che impegna
il pio ebreo all’osservanza della Legge codificata nella Bibbia e nell’insegnamento
degli antichi maestri e profeti, configurandosi come un insieme di precetti
e di norme, più o meno rigide, che regolano tutta la vita, sia privata
che pubblica, dell’ebreo.
Nonostante le notevoli divergenze
che si sono presentate e discusse nel corso della storia del giudaismo
rabbinico e non, il contenuto fondamentale di questi principi è
ancora oggi accettato da ogni ebreo in quanto punto di partenza per altri
e più concreti approfondimenti.
L’osservanza delle regole
ha esercitato una funzione d’identificazione: in quanto ebrei, sono costretti
a distinguere tra cibo e cibo, e devono sempre aver presente l’obbligo
di distinguersi dagli altri popoli.
cessarranno tutte difficultadi.”