LE MINORANZE SESSUALI DAL TARDO IMPERO ROMANO AL XVII SECOLO: UN APPROCCIO SOCIOLOGICO-GIURIDICO
di Giuseppe Patacchiola
Università degli Studi
di Messina
Facoltà di Scienze
Politiche
Relatore - Chiar.mo Prof.
Domenico Carzo
Correlatore - Chiar.mo Prof.
Saverio Siciliano
Anno Accademico 2000-2001
- Indice
Capitolo Primo
Lo sviluppo della giurisprudenza
dal tardo Impero romano all’opera giustinianea in rapporto alle minoranze
sessuali
§ 1. Il mondo pagano romano e l’omosessualità: fra liceità dei costumi ed inizio della repressione
§ 2. Le premesse sociali e giuridiche per reprimere l’attività omosessuale finalizzata alla prostituzione
§ 3. Le prime leggi seriamente repressive del comportamento omosessuale nell’Impero del IV secolo d.C.
§ 4. L’opera di Giustiniano I Imperatore d’Oriente, ovvero come il diritto e la religione si sono uniti per il medesimo scopo: la condanna senza appello dell’omosessualità maschile
Capitolo Secondo
L’omosessualità nel
Vecchio e nel Nuovo Testamento: un rapporto intriso di contraddizioni,
vendette divine e richieste di pentimento
§ 1. Premessa sulla connotazione linguistica delle parole «sodomita» e «conoscere» nella Bibbia
§ 2. L’approccio vetero-testamentario nei confronti dell’edonismo pagano
§ 3. Il nuovo linguaggio biblico e neo-testamentario del proselitismo e della propaganda antiomosessuali nell’Apostolato di San Paolo
§ 4. La simbologia escatologica dell’Apocalisse giovannea: come i cristiani, credenti in Cristo venturo, possano salvarsi
§ 5. La comprensione
storica delle sorti del giudaismo antico e la formulazione di nuovi precetti
per la sua autoconservazione
dopo la diaspora
§ 6. I principi cristiani di santità e sacralità ed il loro approccio con quelli di purezza e di impurità tipici del giudaismo
Capitolo Terzo
Lo sviluppo storico sociale
dell’Ecclesia cristiana con i testi della letteratura apologetica e dopo
l’Editto di Costantino I il Grande
§ 1. La letteratura cristiana successiva all’epoca dell’Apostolato di Paolo e le sue invettive ai rapporti sessuali sodomitici
§ 2. Breve storia politico-religiosa del cristianesimo fino all’Editto di Milano del 313 d.C.
Capitolo Quarto
Le dispute teologiche del
cattolicesimo sulla sessualità «contro natura»: da Sant’Agostino
al sorgere dell’XI secolo
§ 1. Premessa
§ 2. Sant’Agostino, ovvero come il pensiero teologico delle origini si dimostrò chiaramente detrattore dell’omosessualità
§ 3. I primi documenti conciliari ed ecumenici dedicati all’omoerotismo
§ 4. Il risveglio culturale europeo nel passaggio dal X all’XI secolo
Capitolo Quinto
Le disposizioni ecclesiastiche
sull’omosessualità nei primi pensatori della Scolastica ed in San
Tommaso d’Aquino
§ 1. L’idea di naturale ed innaturale nella filosofia Scolastica
§ 2. I primi Statuti ecclesiastici emanati per la disciplina della sodomia
§ 3. San Tommaso d’Aquino: la Summa Theologiae, la tripartizione della legge e la repressione delle devianze sociali
Capitolo Sesto
Firenze e le norme repressive
della sodomia emanate dal XIV alla seconda metà del XVI secolo
§ 1. Gli istituti giuridici e politici fiorentini dal Comune alla Signoria medicea
§ 2. Le influenze dei predicatori domenicani e francescani sui legislatori fiorentini
§ 3. I nuovi Statuti del Podestà e l’inasprimento delle pene
§ 4. Gli Ufficiali di Notte: un organo di polizia costituito per debellare l’omosessualità a Firenze
Capitolo Settimo
La Repubblica Serenissima,
l’Inquisizione romana e la criminalizzazione della sodomia nel Veneto dal
XIV al XVI secolo
§ 1. Venezia nel Trecento e nel Quattrocento: fra libertinaggio sociale e moralizzazione della vita politica in Laguna
§ 2. La costituzione del Consiglio dei Dieci: l’organo veneziano per il controllo del dissenso politico, religioso e….sessuale
§ 3. Le narrazioni dei cronisti e viaggiatori veneziani, sui costumi dei popoli asiatici e della sodomia da loro predicata, nell’opera di Ramusio
§ 4. L’inasprimento delle pene prima dell’istituzione del Tribunale dell’Inquisizione
§ 5. L’Inquisizione
romana a Venezia: ruolo egemone e controverso di un Tribunale ecclesiastico
in continuo contrasto con
i costumi della Serenissima ed il magistero di Papa Pio V
§ 6. La reazione delle istituzioni veneziane e la ricezione del nuovo magistero Papale
§ 7. La Chiesa Cattolica «riformata» nell’opinione di Paolo Sarpi 195
Conclusione
Bibliografia
L’opera di introduzione svolta
da un qualsiasi narratore o scrittore può prefiggersi degli scopi
che, nell’atto del narrare o dello scrivere, possono essere realizzati
e pienamente condivisi dal lettore e dal commentatore, od al contrario
biasimati, non aiutando quindi a comprendere ciò che si voglia compiere.
Introdurre è vocabolo
dall’etimo squisitamente latino, ed indica il passaggio da una fase embrionale
e marginale ad una pienamente visibile, rappresentabile e quindi analizzabile.
È un atto d’ammissione
delle circostanze presenti e future, ma serve anche alla presentazione
degli eventi e degli scritti che sono successivi al documento prodotto
od all’evento accaduto.
Può inoltre l’introduzione
assurgere al ruolo d’avvicinamento, in senso preparatorio e propedeutico,
a fasi sempre più complesse ed articolate del linguaggio e della
narrazione.
Ma l’introduzione è,
soprattutto, intra-ducere, quindi condurre, con abilità, destrezza
ed esaustività, all’interno di, e non limitarsi a ciò che
appare.
Introdurre pertanto un’intera
tesi, suddivisa simbolicamente in sette capitoli, che affrontano tutti
lo stesso tema, ma con entità e differenze quantitative e qualitative
notevoli, con un crescendo storico linguistico, è lo scopo che vorrei
realizzare.
Se il tema è poi
quello dell’omosessualità, intesa non come mero fenomeno sociale
o come atto sessuale esperito da adulti consenzienti o praticato da un
adulto su un minorenne consenziente o meno, l’argomento diventa più
intrigante, soprattutto quando e se crea ansie e reminiscenze e forse anche
diletto in coloro che ascoltano ed in coloro che leggono, e non solo in
coloro che lo affrontano con interesse di ricerca e di approfondimento.
L’omosessualità maschile
nel suo aspetto intimo, nella significatività dei rapporti interpersonali
sempre più rari e complessi nel loro svolgersi, diviene l’elemento
unico di tutta la mia discussione.
E proprio mentre il soggetto,
superata la fase della pubertà adolescenziale ed entrato in quella
della maturità sessuale e comportamentale, tenta di sperimentare
la propria crescita individuale e di proiettarla all’esterno per compararsi
con i suoi simili, concependo il significato del proprio ruolo nella società
ed i propri limiti nell’agire, razionalizzando la propria interiorità
emotiva, si scontra con quella parte della popolazione che si dimostra
contro di lui oppressiva, repressiva e punitiva.
Il mondo dei sensi e l’universo
della Ragione non riescono a completare quel processo d’unione e di rafforzamento
in unico corpo, in un’unica entità umana agente e riflessiva che
si propone di presentare all’esterno quanto di positivo e di energico si
trovi nell’uomo già adulto.
Una minoranza fittizia e
coraggiosa si assume l’onere di rappresentare quel soggetto debole e poco
capace, per difendere quei diritti elementari ed essenziali alla civile
convenienza ed al reciproco rispetto che accomunano quella minoranza di
“diversi” alla maggioranza apparentemente silenziosa e rispettosa, ma sostanzialmente
elusiva ed indifferente.
Essa limita l’agire degli
individui dei membri della minoranza, sia di coloro che vogliono esistere,
sia di coloro che si celano, con due strumenti, entrambi umani, che, pur
essendo antichi, vetusti, ripetitivi ed onnipresenti, cercano sempre di
raggiungere la loro massima efficacia di risultati: il Diritto e la Stigmatizzazione.
Il linguaggio dei simboli
e delle allegorie, delle figure retoriche e dei segni iniziatici ed apocalittici
è parte integrante di tutta la tesi, e soprattutto dei primi cinque
capitoli.
Il Diritto e la Stigmatizzazione
sociale non agiscono da soli e separatamente, motu proprio, bensì
sono sostenuti e coadiuvati, nel loro continuo operare, da un elemento,
non secondario nella storia dell’umanità ed alle volte, al contrario,
primario e con funzioni assolute: la Religione.
Ma non la Religione intesa
come sistema coordinato e misterioso composto da credenze, miti, narrazioni
esemplari, parabole evangeliche, dottrine talmudiche o fatwa islamiche.
E neanche a quella ricca
cultura animista, né a quell’altra millenaria tradizione politeista
ed universalizzante della fase pre-cristiana voglio rivolgermi, bensì
alla religio com’era concepita nel tardo Impero romano: instrumentum regni.
Il principio può
aiutarci a capire quali siano i miei propositi con questo elaborato.
Intendo esporre il modo
con cui Imperatori, Principi laici ed umanisti, Papi dissoluti e Consigli
del Popolo abbiano disciplinato il fenomeno sociale dell’omosessualità
iniziando col trattare del mondo pagano romano prima e dopo l’avvento di
Cristo ed il suo impatto con i liberi costumi sessuali greci, che l’Impero
adottò ma non considerandoli alla stessa stregua degli elleni.
Mentre quest’ultimi concepirono
e contribuirono a rendere l’omosessualità un’esperienza iniziatica
sessuale con sfumature pedagogiche ed educative, i legislatori romani preferirono
accordarle un ruolo meno influente sul piano morale, relegandola alla condizione
di un rapporto sessuale appagante e da non reprimere con la propaganda
religiosa né con l’opera politico-legislativa.
Ma
il culto ebraico prima e quello cristiano nella sua fase più evoluta,
e cioè dopo il IV secolo, si sono dimostrati repressivi non solo
verso l’omosessualità, bensì verso tutte le forme di sessualità
non procreative, ritenendole fonti e cause di impurità rituale,
assenza del senso del sacro e blasfemia nell’azione e nelle parole del
peccatore che le praticava.
Costoro sono etichettati
come peccatori carnali lussuriosi contro natura, gente che persegue un
vizio nefando condannato da Dio attraverso la Torah o la Bibbia, sodomiti
da perseguitare e contro i quali prescrivere pene severissime, comprese
quelle capitali.
La Religione, con le sue
superstizioni, i suoi tabù ed i suoi timori escatologici, non era
sufficiente a regolare i rapporti sociali fra privati.
Si riteneva quindi fondamentale
l’intervento del Diritto, e soprattutto di quel Diritto che era espressione
piena ed inequivocabile di un’autorità che superiorem non recognoscens,
la quale contempla come fonti per l’emanazione legislativa non la semplice
consuetudo od il costume popolare od i riti religiosi, bensì il
Verbo divino biblico, sia vetero sia neotestamentario.
L’ultima parte del primo
capitolo e l’inizio del secondo argomenteranno come e quando sia sorta
l’intolleranza contro gli omosessuali alla luce delle recenti ricerche
svolte in ambito romanistico riguardo ai contenuti e le intenzioni del
diritto giustinianeo.
Ma per comprendere ancor
meglio quali siano state le fonti a cui s’ispirarono Imperatori e clero
militante, il secondo capitolo e parte del terzo affronteranno per esteso
il dissidio testamentario e la rivelazione biblica non solo dell’esistenza
dell’omosessualità, bensì soprattutto della sua condanna
e della sua punizione.
I concetti di divinità
e di natura ideale tipici della filosofia classica greca furono elaborati
in sede teologica da coloro che si proposero lo scopo di difendere la religione
cristiana dagli attacchi esterni provenienti dagli imperatori romani prima
dell’Editto di Milano e dalle popolazione barbariche non ancora cristianizzate
e convertite al credo evangelico.
Ma alla prima fase, quella
della teologia dell’Apologia, seguì un periodo più complesso
sul piano storico-politico: la Chiesa non fu più l’antica e nobile
ecclesia, l’assemblea del popolo che crede in Cristo venuto e nel Redentore
venturo, bensì l’Istituzione che sovranamente possedeva territori,
ricchezze, beni materiali e che può servirsi dei concili ecumenici
ed episcopali per regolamentare la vita pubblica e privata dei credenti,
il loro comportamento economico e le loro relazioni matrimoniali, assoggettando
le loro volontà alle disposizioni dogmatiche, assolute ed universalizzanti
del clero cattolico.
La seconda parte del terzo
capitolo e tutto il quarto analizzeranno il dibattito teologico cattolico
sull’omosessualità e sui rapporti sessuali non procreativi nell’ambito
della teologia apologetica fino e comprendendo interamente Sant’Agostino,
elencando le normative e le disposizioni statuite dai concili ecumenici
sulla repressione, la condanna e la punizione da irrogare ai sodomiti.
Non voglio strumentalizzare,
con un discorso istintivamente anticlericale e fine a se stesso, le posizioni
dottrinarie ufficiali della Chiesa Cattolica, per rendere giustizia a quanti,
fra omosessuali, lesbiche, ma anche ebrei, musulmani e minoranze religiose
non cristiane cercano da sempre di comprendere la loro storia individuale
e collettiva.
Vorrei solo provare, attraverso
la lettura non solo dei documenti conciliari, bensì anche dei testi
teologici agostiniani e quelli della filosofia scolastico-tomistica, a
conoscere, contestualizzandoli, quei passaggi letterari e normativi che
hanno influenzato i legislatori laici e che, proposti con esemplarità
e divulgati alla grande quantità del popolo incolto ed analfabeta
del Medio Evo, contribuirono a trasformare un tabù in una sentenza
inappellabile di disistima sociale, di disprezzo e di autocolpevolezza.
Sentenza che dovrebbe avere
un’efficacia sociale e giuridica di stampo repressivo e punitivo, ma che
ha in sé un difetto sostanziale: la difficoltà di trovare
i colpevoli.
L’inefficacia di tutte le
legislazioni, sia quelle inerenti ed appartenenti alla sfera del diritto
canonico, sia quelle emanate da autorità laiche, trova il suo riscontro
oggettivo nella difficoltà di arrestare coloro i quali praticavano
tutti quei rapporti sessuali inseriti nel catalogo degli illeciti penali.
Il problema consiste nella
ricerca di colpevoli la cui attività è sostanzialmente dotata
di trasversalità sociale.
Solo nei fenomeni d’apparente
e manifesta omosessualità, e di preciso mi riferisco ai casi di
soggetti eccessivamente effeminati o transessuali o dediti al travestitismo,
era possibile intervenire, perché in quell’occasione il sospetto
diventava verità con la confessione, sotto tortura, dell’arrestato.
In tutti gli altri casi,
si presentarono nel Medio Evo le circostanze che possono essere rinvenute
tanto nel mondo pagano pre-cristiano quanto in quello a noi contemporaneo:
una minoranza che non può essere colta in flagranza di reato, dato
il costante senso di vergogna, di timori e d’auto-protezione che circoscrive
l’agire di un omosessuale in una società a lui ostile non solo sul
piano della diffusione di specifiche credenze religiose, bensì anche
attraverso lo strumento delle leggi penali dello Stato.
In quanto fenomeno sociale
dotato di trasversalità, l’omosessualità è diffusa
nei ceti alti come in quelli poveri (dai capitalisti, procedendo verso
il basso, fino al sottoproletariato): laici, ecclesiastici, gli uomini
di destra come quelli di sinistra, cattolici, ebrei, musulmani, buddisti
e via di seguito.
Le testimonianze letterarie
presenti nel sesto e nel settimo ed ultimo capitolo forniranno delle fonti
utili per comprendere il principio della trasversalità di cui sopra.
L’analisi sugli istituti
laici ed ecclesiastici sorti fra il XIV ed il XVI secolo, preposti alla
ricerca dei rei, alla loro carcerazione ed alla prescrizione dell’ammenda
pecuniaria o della pena corporale o capitale, svolta negli ultimi due capitoli,
s’interessa di evidenziare come in due grandi città, centri d’irradiazione
l’una della cultura umanistica e rinascimentale, Firenze, e l’altra dello
spirito cosmopolita delle grandi città marinare italiane, Venezia,
la criminalizzazione del dissenso religioso e la colpevolizzazione e la
condanna dell’omosessualità progredissero congiuntamente.
Tutta la tesi si svolge
su un’unica direttrice essenziale: la storia dell’omosessualità
dal tardo Impero romano al sorgere del XVII secolo attraverso i suoi detrattori,
che hanno agito con le armi del Diritto, della Religione e della Stigmatizzazione,
cercando di dimostrare, con l’ausilio anche di espedienti letterari, tanto
prosaici quanto poetici, quanto fosse diffusa, nell’immaginario collettivo,
non solamente la presenza e l’esistenza degli omosessuali, bensì
la figura di un rapporto sessuale e di soggetti sociali ritenuti senza
virtù morali.
Viziosi e peccaminosi, dediti
ad appagare il desiderio di concupiscenza, per dirla come Sant’Agostino,
o quello della bestialità sessuale, come si espresse al riguardo
San Tommaso d’Aquino, protagonista della seconda parte del quinto capitolo.
Od ancora considerati come
uomini atti a soddisfare il piacere intemperante ed innaturale della sodomia,
secondo le definizioni e le etichette inserite nei processi intentati dai
giudici fiorentini del XIV e XV secolo, ed inoltre rimembrati nella coscienza
dei cittadini di Venezia e dei membri dell’Inquisizione come bestie che
praticano un vizio nefando offendendo Dio e la Natura, rischiando di provocare
irrimediabilmente l’ira divina.
Pur non mancando in me un
forte spirito d’interiorizzazione, rischiando di limitare il senso di oggettività
e di scientificità del mio elaborato, cercherò di dimostrare
quanto sopra descritto nelle pagine successive.
“ Ultimo cinaedus supervenit
myrtea subornatus gausapa cinguloque succintus…modo extortis nos clunibus
cecidit, modo basilis olidissimis inquinavit [...] ”
“ Per ultimo arrivò
un cinedo vestito con un abito color mirto che teneva alzato fino alla
cintura. Un pezzo ci sfinì con i suoi assalti violenti, e un pezzo
c’infettò con i suoi baci puzzolenti [...] ”
Petronio, Satyricon, XXI,
5-7
Lo sviluppo della giurisprudenza dal tardo Impero romano all’opera giustinianea in rapporto alle minoranze sessuali
§ 1. Il mondo pagano romano e l’omosessualità: fra liceità dei costumi ed inizio della repressione
Tentare di ricostruire le
principali ambientazioni, gli stili di vita, i simbolismi, le offese, gli
spergiuri, le lodi creatisi nella realtà romana nei confronti dell’omosessualità,
potrà servire, a mio parere, nell’opera di comparazione fra l’immaginario
omoerotico sviluppatosi nell’antichità pagana e la visione dello
stesso nel mondo cristiano.
Essi si trovano in piena
successione storica, e l’antica cristianità trovò nella critica
ai costumi ed alle leggi dell’Impero la sua base di consolidamento e le
proprie fonti per una nuova evangelizzazione del mondo, operata attraverso
gli ideali dell’amore e della pace universali, e la critica ai costumi
sessuali sfrenati e non finalizzati alla procreazione.
E proprio fra questi, il
rapporto omosessuale è di per sé il principe dei rapporti
non procreativi.
Proprio l’avvento del cristianesimo
sarà la causa della delegittimazione dei costumi disinibiti e libertari
tipici del paganesimo, e la morale sessuale cattolica trovò in alcuni
importanti richiami biblici le fonti per una nuova ideale costruzione della
società.
Il mondo pagano romano,
con le istituzioni senatorie e censorie, sia d’epoca repubblicana sia imperiale,
ha cercato di collocare in un’innovativa struttura politica e giuridica
l’attitudine dei greci al rapporto omosessuale, definito con il termine
pederastia, di evidente radice greca.
Il mos Graecorum, il costume
dei greci, la pederastia per eccellenza, non trova nella Roma degli inizi
approcci pregiudiziali, inibitori o repressivi, tranne nei casi che saranno
presto citati.
Mancava però il rapporto
fra pederastia e pedagogia, fondamento della filosofia platonica del Simposio
e di tutto il vissuto omosessuale ellenico, dall’età arcaica, cioè
dal IX secolo a.C., fino alle ultime testimonianze della letteratura ellenistica,
nel pieno dell’epoca bizantina.
In ambiente greco ed ellenistico
il rapporto pederastico è fonte della purezza e della buona conservazione,
in chiave etica, della società.
La nobiltà della
pederastia, la sublimazione dei desideri erotici e la ricerca del bello
insita in essa perdono valore se rapportati alla percezione ed alla valutazione
della stessa nella Roma di Quintiliano e di Plinio il Giovane.
La paura di un’eventuale
corruzione dei giovani ad opera della manifesta e “pubblica” pederastia
fece sì che i primi legislatori romani imponessero l’educazione
al pudore e l’allontanamento del giovane “ingenuo” da ogni esperienza omosessuale.
Il rapporto omosessuale
a Roma si configura come una delle avventure sessuali facenti parte della
categoria dello stuprum. Stuprare una persona significava intrattenere
rapporti sessuali illeciti, cioè fuori dal matrimonio.
Il giurista Modestino, difatti,
nel Digestum, scrisse: «Commette stupro chi ha rapporti sessuali
con una donna libera, con una vedova, con una vergine e con un ragazzo.»
Ed è proprio la figura
del ragazzo, il puer, la parte più delicata da trattare, perché
ad esso sono attributi tre diversi significati sul piano linguistico, e
quindi anche su quello sociale.
Il giurista Paolo, che avremo
modo di ritrovare più avanti, assegna tre traduzioni allo stesso
termine: il primo è quello di schiavo; il secondo indica un membro
della società di sesso maschile, contrapposto a puella; il terzo
si riferisce a persone ancora in età puerile.
Lo schiavo è puer,
indifferentemente dalla sua età, poiché, al contrario del
puer liber, è escluso dalla cittadinanza, la civitas, per tutta
la vita, o finché non venga appositamente liberato dal padrone.
Il puer non ancora maturo
poteva essere riconosciuto per strada in quanto indossava, come i sacerdoti
ed i magistrati, la toga praetexta, vale a dire un indumento bianco, bordato
di porpora, diverso da quella a tinta unita indossato dai cittadini. Egli
era il puer liber di cui sopra, la cui incapacità è solo
temporanea.
I maschi raggiungevano la
maturità a 14 anni, e solo a quell’età poteva acquistare
di diritto la capacità politica.
Sacerdoti, magistrati e
ragazzi di ottima estrazione sociale indossavano lo stesso abito poiché
non avevano acquisito la capacità politica, ma godevano di notevole
stima sociale.
Il maggior rigore morale
e comportamentale, sul piano sessuale, era riservato proprio nei confronti
di tale categoria di ragazzi, ed a loro l’uomo maturo non poteva rivolgersi
con parole suasive.
Egli avrebbe attentato all’onore
ed alla pudicizia del ragazzo, agendo contra bonos mores.
Contro coloro che corteggiano
senza pudore i ragazzi per strada si schierano due importanti figure della
letteratura latina, Quintiliano e Plinio il Giovane.
In Quintiliano troviamo
scritto: «Non credo sia nemmeno il caso di insegnare che gli scolari
devono essere lontani dai vizi peggiori.»
Plinio il Giovane fu, invece,
ancora più incisivo, sostenendo che: «Bisogna scovare un insegnante
di retorica latina nella cui scuola risulti esserci severità, riservatezza
e soprattutto castità.»
Nonostante le critiche provenienti
dalla parte più conservatrice dell’establishment romano, nella sfera
del privato ogni esperienza sessuale fu generalmente accettata.
Lo stesso Cicerone, difatti,
ammise: «Questa abitudine di amare i ragazzi mi sembra nata nei ginnasi
greci, nei quali questi amori sono liberi e tollerati.»
L’attività omosessuale
a Roma si è tuttavia sviluppata all’interno di ambienti sociali
ben diversi da quelli greci.
L’intero omoerotismo romano
ha trovato come sua migliore manifestazione il rapporto fra padrone e servo,
tra dominus e servus.
La libertà sessuale
è concepita come illimitata all’interno di tale relazione, e, svolta
solo nel privato, cerca di sfuggire ad ogni valutazione moralistica che
possa intenderla come illecita.
Gli amori omosessuali leciti
erano essenzialmente due: sottomettere uno schiavo e pagare un prostituto.
Al contrario l’illecito
sorgeva nei casi in cui un romano sottometteva un altro romano, un altro
cittadino libero.
Questa diversa costruzione
sociale dell’omosessualità trova i suoi riscontri soprattutto nei
diversi ruoli sessuali esperiti dalle due figure sociali, espressione autentica
di due interessi fra di loro alternativi ed anche contrapposti.
Il dominus, colui che comanda,
proprietario assoluto dei beni della casa, della moglie e dei figli, s’identifica
con il maschio del rapporto.
Astenersi dal ruolo attivo
significherebbe, sia per il liber che per il vir, essere scherniti d’effeminatezza
e di mollezza, ed incorrere nel biasimo.
Il servus, al contrario,
in quanto tale, deve sottomettersi alle pretese del padrone, svolgendo
il ruolo subordinato e femminile.
Ma tale “passività”
sessuale implica anche scarsa virilità, debolezza, travestimento.
Ciò consentì di coniare i termini con i quali vennero definiti:
cinaedus, pathicus, exoletus.
Lo stesso aspetto linguistico
della sessualità trova corrispondenza nella struttura sociale, per
cui il servo, obbedendo alle volontà del padrone, rinnega la sua
virilità, ma deve anche evitare di assumere comportamenti muliebri,
che possano richiamare il mondo degli evirati.
Il termine con il quale
s’indica l’atto della sodomizzazione, pedico, è difatti messo in
relazione con puer, quindi appartiene alla categoria degli schiavi.
Ed il puer è non
solo lo schiavo, il servus, bensì anche il pathicus, colui che sopporta,
colui che è penetrato; da qui il corrispettivo vocabolo italiano
passivo, che trova il suo opposto nell’altro idealtipo sessuale, l’attivo.
La patientia omosessuale
è quindi definita come atto del servire, dell’essere ossequiosi,
e l’erotismo diventerà così oggetto dell’attività
politica.
Attività erotica
e ruolo politico costituiranno un’endiadi socio-politica di assoluta rilevanza.
Il termine cinaedus deriva
dal greco kinaidos, mentre per exoletus s’intende l’omosessuale adulto
che continua a svolgere il ruolo passivo, ma anche il prostituto (dal verbo
exolescere, crescere, divenire adulti).
Il libero, il dominus, il
politico che abbandonerà la funzione di maschio nel rapporto sessuale,
è ritenuto poco idoneo alla direzione ed all’amministrazione dell’Impero.
Un pregiudizio già
radicato e consolidato nella costruzione sociale dell’omosessualità
da parte dei greci.
Fu esplicitamente condannata
anche l’eccessiva cura del proprio corpo, il depilarsi, radersi le sopracciglia,
cospargersi di balsami.
Cicerone si farà
interprete di tale curiosa impostazione, sostenendo: «L’avvenenza,
in quanto genere di bellezza, dobbiamo considerarla della donna, la dignità
dell’uomo. Così sia tolto dall’aspetto ogni ornamento non degno
dell’uomo, e ci si guardi da ogni vizio analogo nel gestire e nel muoversi.»
Tanto l’uomo, il vir, che
abbia rifiutato il proprio ruolo ed assume comportamenti effeminati, quanto
il servo che non soggiace alle disposizioni del padrone, possono incorrere
nella disistima sul piano sociale, e nella perdita di prestigio della carica
sul piano politico per il primo.
Era altresì accettato
il rapporto fra il vir e l’effeminatus, suggerito con passione e naturalezza,
e ritenuto una normale componente della società romana.
Si univa a tale relazione
anche la pratica dell’evirazione, operata sui servi, che grazie a ciò
riuscivano ad ottenere un nuovo ruolo sociale, quello di eunuchi, uomini
capaci di sconvolgere la libido dei padroni.
Essi incarnano l’aspetto
di una sessualità tradita, non ben definita, che raccoglie gli elementi
(voce, atteggiamenti) della donna e quelli tipici della condizione servile.
Ed in età imperiale,
dove la lussuria e la mollezza dei costumi trovano la loro piena espressione,
i cinedi, gli evirati e gli effeminati diventano parte fondante delle feste
e dei banchetti sorti in ambiente mecenatesco.
Il più abile e dissoluto
personaggio di tale epoca, Gaio Petronio Arbitro, così ci riferisce:
«Venite ora qua, molli cinedi, allungate il piede, affrettate la
corsa, mettete le ali ai piedi, voi dalle gambe pronte, svelti di culo
e lascivi di mano, molli, esperti, castrati da una mano di Delo.»
Ma il richiamo alla naturalezza
dei gesti e del comportamento omosessuale, in chiave censoria ed inibitoria,
trova la sua piena espressione in Cicerone che, proprio nel De Officiis
e nel De Finibus, esprime il principio generale della giustezza dell’amore
eterosessuale, in quanto destinato alla procreazione, fine nobile dell’attività
sessuale umana.
L’eros omosessuale non è
biasimato o privo di stima, ma svolge una funzione minore, e se associato
ad attitudini comportamentali fin troppo femminee, diviene contro natura.
Nel De Finibus troviamo
scritto: «Certi modi di star seduti ed i movimenti molli e languidi,
tipici degli uomini sfrontati ed effeminati, vanno contro natura (contra
naturam sunt).»
La considerazione dell’omosessualità
e delle sue capacità di manifestazione, posta in tali termini, non
cambierà fino alla fine del V secolo d.C, quando il medico Celio
Aureliano, nel testo De morbis acutis et chronicis, cominciò la
più ampia trattazione del tema nei libri di medicina, con la conseguente
elencazione sub specie patologica della stessa.
Il titolo IX del libro IV
(§§ 131-137), affronta con dovizia moralistica gli aspetti del
pudore, della lussuria e dell’assoggettamento sessuale impliciti nella
condotta omoerotica, criticando la pratica della sodomia e dei rapporti
orali, e giustificando tale tesi richiamandosi alla filosofia parmenidea.
La deviazione risale all’atto
del concepimento, quando le due virtù, quella del seme maschile
e quella del seme femminile, non si unirono con complementarità.
Una simile deviazione, ritenuta
negativa, è destinata a peggiorare con l’età, poiché,
sostiene Aureliano: «L’invecchiamento del corpo spinge a turpe libidine,
non senza ragione...in coloro invero in cui, indeboliti per vecchiaia,
sia venuta a mancare la funzione erotica virile, tutto il desiderio che
è nell’animo è condotto all’opposta brama.»
Ma l’omoerotismo del padrone
trova sua espressione grazie alla funzione sociale spettante al servo,
ed alla necessitas che obbliga lo stesso nei confronti del potere illimitato
dei domini.
Ideologia della schiavitù
ed ideologia dell’eros omosessuale si identificano in ciò che Petronio
fa dire a Trimalcione, prima schiavo e dopo liberto arricchito.
«Per quattordici anni
io fui addetto ai piaceri del padrone. Non è turpe, ciò che
il padrone comanda.»
Nei testi giuridici si cita
la questione della c.d. aestimatio voluptatis vel affectionis
del padrone, la considerazione della voluttà o dell’affetto del
servo.
Il padrone deve stimare
le opere del servo, la sua dedizione ed il comportamento ossequioso, e
lo schiavo, memore del rapporto di soggezione e dello ius vitae ac necis
che lo lega al primo, deve cedere alla libido, espletando il ruolo femminile.
Il vincolo posto al padrone
è di natura morale, basato sull’austerità del costume e sulla
maggiore tutela della sua personalità e dei suoi possedimenti da
un lato, e sulla protezione della vita e della moralità del servo
dall’altro.
Soprattutto tra l’ultimo
secolo della repubblica ed il primo dell’era cristiana, quando l’omosessualità
trovò la sua più ampia diffusione, il ruolo del padrone subì
una notevole limitazione.
Fin dall’epoca di Vespasiano
vigeva una norma che rendeva libera e cittadina la persona schiava, di
ambo i sessi, venduta col patto, non rispettato, di non essere prostituita.
I termini esatti erano “ancilla”
o “prostituta” per le donne, e “servus” o “mancipium” per gli uomini.
La norma sarà poi
codificata definitivamente nel Digestum, il quale stabilirà: «Se
avrai comprato un servo con la clausola di non prostituirlo, e che, se
prostituito, divenisse libero, parimenti dovrà dirsi che ad egli
spetta la libertà.»
Il processo di attenuazione
della dominica potestas fu espresso chiaramente nel rescritto dell’Imperatore
Antonino Pio a Elio Marciano, codificato dalla Collatio, dalle Istituzioni
giustinianee e dal Digesto.
Gli ultimi due risultano
i più importanti, poiché appaiono innovativi nella loro elaborazione
rispetto alla Collatio, e definiscono in maniera più precisa il
ruolo del padrone.
Nelle Istituzioni si trova
statuita la seguente opinione:
«Il potere dei padroni
sui loro servi deve essere senza macchia, e nessun uomo va privato dei
suoi diritti.[…] Se appurerai che sono stati trattati più duramente
di quanto sia equo oppure offesi in modo infame, ordina che siano venduti,
così che non ritornino sotto il potere del padrone.»
Nel Digesto, al contrario,
è stata ordinato un diverso trattamento per il servo vilipeso o
maltrattato sul piano sessuale. Ulpiano così scrisse: «Se
il padrone abbia usato crudeltà ai servi o li spinga all’impudicizia
o a una turpe offesa […] apparirà quale sia l’officio del preside
e la relativa pena da commutare.»
L’espressione usata nel
Codex per indicare non proprio l’omoerotismo, bensì la violenza
del padrone sul servo, corrisponde al termine impudicitia, definita peraltro
turpe, quindi ad indicarne la negativa connotazione.
Il servo continuerà
ad essere rispettato qualora non incorra nell’eccessiva effeminatezza dei
gesti, del linguaggio, del vestiario.
Pena sarà una valutazione
sociale in senso peggiorativo, anche se l’origine della passività
sessuale nell’uomo è stata spiegata fin da Aristotele come parte
costituente la natura di determinati essere umani, o come causa di violenze
subite.
Il Filosofo ateniese così
sostenne nell’Etica Nicomachea: «Alcuni comportamenti sono morbosi
o per natura o per costume […] oltre a questi quello di chi fa l’amore
con maschi; ad alcuni ciò succede per natura, ad altri per abitudine,
come per coloro che sono stati stuprati sin da ragazzi.»
L’originario “stuprum” che
il padrone ha esercitato su di essi fin dalla loro adolescenza si è
trasformato in perenne realtà di soggezione muliebre, definita muliebra
pati.
Essa è suscettibile
di giudizio e di rispettabilità morale se il servo, memore delle
sue esperienze d’omosessuale passivo, modifica, una volta libero, il suo
stato, divenendo prostituto.
Sorgerà l’ignominia,
l’infamia contro chi mercifica il proprio corpo, ed il legislatore romano,
intervenendo nel 45 a.C. con la Lex Iulia municipalis, contenuta nella
Tabula Heraclensis, stabilì sia l’esclusione dei prostituti omosessuali
passivi dall’adire alle principali cariche politiche, come quella senatoriale,
o del duumvirato, sia l’impossibilità di mantenere i propri diritti.
La disistima quindi non
è rivolta all’omosessualità in sé, bensì alla
prostituzione volontaria del civis romanus, che, in quanto tale, è
legittimato a vivere l’omosessualità solo nel pieno ruolo attivo.
Il cittadino romano, colui
che gode pienamente dei diritti civili, è libero, ma oltremodo anche
obbligato nel postulare richiesta di condanna in tribunale, di fronte al
pretore, nei confronti del prostituto.
Da tale punizione è
esente chi, al contrario, è stato indotto all’attività mercenaria
del proprio corpo.
Il Digesto statuì
infatti in tal senso: «Se taluno subì stupro per la violenza
dei predoni o dei nemici, non deve essere notato d’infamia.»
La perdita del consenso
sociale risulterà ancora più grave se ad assolvere il ruolo
muliebre sarà un cittadino romano che presta servizio militare.
La disciplina militare romana,
assai libertina sul piano dei costumi sessuali, accettava l’omoerotismo
cameratesco solo se svolto fra un miles ed uno schiavo, con la consueta
pratica dello stuprum.
La comune credenza stabiliva
che, di norma, in colui che svolgeva il ruolo passivo nel rapporto omosessuale,
sarebbero state presenti delle chiare tendenze al suicidio, dovute allo
sconforto, alla mollezza dei gesti, all’interiorizzazione del disprezzo
sociale.
Le regole militari punivano
con la pena di morte il tentato suicidio, crimen considerato al pari della
diserzione, e pertanto fu vietato a qualsiasi miles avere il ruolo femminile.
Era però consuetudine
lo stupro anche ai danni di un maschio all’interno delle legioni, come
peraltro narra Cicerone, ricordando l’episodio, databile intorno al 101
a.C., della tentata violenza sessuale di un militare da parte del tribunus
militum Caio Mario, poi ucciso dal giovane soldato.
Pur disponendo contro la
disciplina militare, che richiedeva l’assoluta obbedienza alle disposizioni
impartite da un superiore, il legislatore si pronunciò per la legittima
dell’uccisione da parte di un subordinato, in quanto la difesa del pudore
merita di essere premiata, piuttosto che la conseguente umiliazione dovuta
allo stupro.
Il principio consisteva
nella difesa della propria virilità, e la reazione di un miles,
nella coesistenza fra soldati, permise all’Imperator di derogare al supremo
interesse della disciplina.
Cicerone infatti ci riferisce
nell’orazione Per Milone quanto sopra argomentato: «Un tribuno militare
dell’esercito di Caio Mario, e parente del comandante, mentre cercava di
disonorare un soldato, fu ucciso da quello che egli tentava di violentare.
Infatti quel virtuoso giovane preferì comportarsi in modo pericoloso
piuttosto che soggiacere turpemente. E quel grand’uomo assoltolo dal delitto
lo liberò dal pericolo.»
Sorgono
anche in questo caso alcuni elementi rilevanti, sia sul piano linguistico,
che istituzionale.
Il militare, ma anche chiunque
civis romanus, non deve recare oltraggio alla propria condizione maschile,
al pudor che caratterizza e protegge e diversifica la sua condizione.
Pena sarà l’impudicitia,
l’incompatibilità con l’ambiente militare e quello politico.
L’atto dello stuprum era
quindi riservato al cittadino libero, ed in un rescritto dell’imperatore
Adriano, divenuto anch’esso norma del Digesto, troviamo scritto:
«Il divino Adriano
rescrisse che colui che uccise l’individuo che voleva con la violenza stuprare
lui o i suoi era da lasciar andare.»
La stessa legittimazione
si può riscontrare nelle sentenze del giurista Paolo, che in tal
modo sostenne la causa del giovane libero violentato: «Chi uccise
il bandito che voleva ucciderlo, o altrimenti chiunque a cagione di stupro,
non si ritenne di doverlo punire: infatti col pubblico delitto l’uno difese
la vita, l’altro il pudore.»
Nonostante queste utili
legislazioni, che tentarono di reprimere proprio quei comportamenti sessuali,
come lo stupro su minori o su liberi, chiaramente antisociali, la maggiore
libertà dei costumi e l’accentuarsi dell’edonismo si verificò
durante il I secolo d.C., e si concluse con Giovenale, citato non a caso.
§ 2. Le premesse sociali e giuridiche per reprimere l’attività omosessuale finalizzata alla prostituzione
In accordo con le premesse
riguardanti la liceità dei rapporti omosessuali nell’antica Roma,
nell’Impero del I secolo d.C. si celebrarono, nell’ambiente dell’alta aristocrazia
romana, dei c.d. “matrimoni omosessuali”, i cui protagonisti furono gli
imperatori ed i loro schiavi, e fra i primi eccelse Nerone, secondo quanto
ci riferiscono da un lato Svetonio e Tacito, per caratterizzare la condotta
di tiranni dissoluti o di aristocratici libertini, e dall’altro Giovenale,
al fine di castigare, ridendo, i costumi della Roma opulenta che non segue
più i consigli dei padri coscritti.
Il richiamo alle farse imperiali
può esserci utile, a mio parere, non per rendere più colorito
l’elaborato, ma per arrivare ad un punto delicato nel quale si è
voluto esprimere il diritto romano dell’epoca imperiale, e che sarà
poi ripreso dal diritto tardo imperiale per condannare i rapporti omoerotici.
Il matrimonio fra Nerone
e Pitagora, il quale pare fosse un liberto, testimonia come si potesse
realizzare, con notevole liberalità, una tipica ambientazione orgiastica
omosessuale, sulla falsa riga del Satyricon di Petronio, al di là
di ogni illiceità.
Di norma si seguivano le
stesse tradizioni dei matrimoni fra uomo e donna, che Tacito così
ci narra: «All’imperatore fu messo il velo, furono mandati gli aruspici;
la dote, il talamo, le fiaccole nuziali, tutto insomma, anche quello che
riguardo alla donna la notte cela, fu rispettato.»
Le descrizioni di tale cerimonia
sono rese più aspre nella II Satira di Giovenale, che riprenderemo
più avanti col riguardo ad un’importante documentazione giuridica
del periodo antecedente a quello di Nerone.
Lo stesso Giovenale ammette
che: «Se un molle evirato prende moglie […] è difficile non
scrivere una satira.»
Schiavi o liberti, costretti
a stare al gioco, peraltro condotto in privato, delle passioni egoistiche
dei loro padroni, per necessità o per dovere, devono compiacere
con le loro grazie gli imperatori.
Ma entrambi saranno poi
i protagonisti di una Roma licenziosa, che vorrebbe imitare la nobiltà
d’animo dei simposi omosessuali greci.
Il soddisfacimento di ogni
impulso sessuale, l’esteriore stravaganza e la progressiva ellenizzazione
del mondo romano, contribuirono ad una radicale trasformazione del ceto
medio e degli antichi mores.
L’amore per i ragazzi divenne
motivo letterario alla moda, e dal II secolo a.C. fino al I secolo d.C.
le relazioni omosessuali, pur nei limiti consentiti dal costume militaresco
ed aristocratico, venivano incoraggiate tanto che l’unica vera norma repressiva
contro lo stuprum non ebbe alcun’efficacia, come vedremo fra poco.
La liceità giuridica
dell’omosessualità ed il suo legame con la pratica dello stupro
in ambiente romano trovarono una loro prima considerazione normativa, in
chiave repressiva, in una legislazione d’epoca repubblicana, la cui datazione
è assai incerta, giunta fino a noi con il titolo di Lex Scantinia,
emanata forse verso il 149 a.C.
Fino ad allora l’esercizio
dei diritti da parte del pater familias e del dominus era relegato al fenomeno
dello ius vitae ac necis, il diritto di disporre sulla vita della moglie,
degli schiavi e dei figli, e tutti gli atti contrari alla pudicitia compiuti
su di un giovane erano affrontati dal pater con grande rapidità:
l’uccisione di colui che offese il pudore dell’adolescente, definito con
il termine di ingenuus.
Anche in questo caso la
società non ha voluto reprimere l’omosessualità in sé,
bensì il rapporto sessuale fra uomini compiuto con violenza, e difendere
la gioventù aristocratica, in virtù della rigorosa ed austera
morale della Roma Repubblicana del III secolo a.C., le cui istituzioni,
pur considerando positivamente l’inclinazione alla pederastia, cercavano
di reprimere gli atti sessuali violenti esercitati anche sulle donne di
famiglia e sui liberti.
È opinione comune
considerare che la Lex Scantinia fosse destinata a regolare il comportamento
sessuale dei romani, e forse proprio quello omosessuale.
L’incertezza consiste innanzitutto
nella scarsità testuale della legge in possesso degli storici, anche
se della sua esistenza ci hanno informato accuratamente Cicerone, Svetonio,
Giovenale, Ausonio, Tertulliano e Prudenzio.
La legge si occupava solo
di alcuni casi di omosessualità, e precisamente di tutti quei rapporti
intercorrenti fra soldati e uomini liberi, e rendeva inoltre illecito il
rapporto sessuale e le relazioni fra uomini liberi, non conforme alla pratica
dello stuprum, di cui sopra.
Prima della Lex Scantinia,
la pederastia era punita a Roma solo per via amministrativa, attraverso
l’operato del magistrato inferiore e del tribuno della plebe.
Diversamente, grazie alla
nuova legge, il colpevole di stupro era punito con la multa rogata, proposta
al popolo da un magistrato, che di volta in volta ne decideva l’ammontare
ed il relativo proponimento.
Il c.d. “stuprum cum puero”
divenne da illecito amministrativo ad atto contro la legge, punito comminando
una pena pecuniaria.
Oltre alla data, risultano
incerti il contenuto ed il modo di funzionamento, ma le fonti sul provvedimento,
pur non essendo assenti, consistono in una serie di elementi isolati che
qui di seguito saranno presentati.
La prima menzione della
legge è di Cicerone, che nelle Epistole ai Familiari, databili intorno
al 50 a.C., così sostiene: «Celio saluta Cicerone: Accorri
in nome degli dei e degli uomini, e vieni quanto prima a ridere di questo,
che alla presenza di Druso si giudica in base alla legge Scantinia.»
Giovenale, nella II Satira,
rivolta contro i sodomiti, presenta la sua invettiva contro coloro che
non ottemperano all’antica legge, che pronuncia Laronia contro un tale
dal volto accigliato: «Che se si pone mano alle leggi e al diritto,
prima di tutto si deve far menzione della Scantinia! Volgiti in primo luogo
a guardare e scruta i maschi: loro fanno cose peggiori, ma a loro difesa
stanno il numero grande e falangi addensate per gli scudi accostati: grande…concordia
c’è fra gli invertiti!»
Ma nonostante le due autorevoli
testimonianze, rimane il problema della ricostruzione del testo.
Il documento di nostro interesse
si trova alle linee 115-116 della V colonna del nuovo Livio di Ossirinco
, le cui parole sono state ricostruite intorno al 1910 dallo studioso Rossbach
, dove alla parola “Scantius”, seguita da una lacuna di nove lettere, segue
l’espressione “am tulit in stupro deprehensis.”
L’anno in cui fa riferimento
l’epitome è il 149 a.C., identico all’anno in cui il senatore Scantius,
corretto poi in Scatinius, propose il provvedimento legislativo omonimo.
L’intera epitome fu tuttavia
integrata con una nuova parola e trovò una sua prima ed affidabile
elencazione nella seguente versione: “ Scatinius plebiscitum tulit de in
stupro deprehensis ”, tradotto in “ Scantinio propose un plebiscito a proposito
di coloro che erano sorpresi a commettere stupro ”.
Un’altra utile versione
è stata così resa e tradotta: “ Scatinius gravem poenam tulit
in stupro deprehensus ”, quindi: “ Fu condannato a una grave pena, poiché
sorpreso mentre commetteva stupro ”.
Ritenendo, pertanto, che
essa punisse in maniera esplicita lo stuprum cum puero, essa mirava anche
a difendere il liberto dall’accusa di impudicitia, che in un uomo significava
passività sessuale.
Priva di stima sociale,
quest’ultima fu sanzionata giuridicamente con una semplice pena pecuniaria
che, stando alle dichiarazioni contenute nelle Istituzioni di Quintiliano,
ammontava alla somma di diecimila sesterzi.
Quintiliano, infatti, dopo
aver assistito ad un processo intentato contro lo stupratore di un ingenuo
(adolescente minore di 17 anni) così ci riferisce.
«Stuprò un
ingenuo e l’offeso s’impiccò; tuttavia non per questo l’offensore
sarà punito quale causa della morte, ma dovrà pagare 10.000
sesterzi, pena fissata per lo stupratore.»
Tale legislazione, nata
in funzione di una lotta politica asservita al perbenismo ed al moralismo
dell’Età Repubblicana, non ebbe gli effetti sperati, cioè
quelli
di reprimere le tendenze dei romani a praticare rapporti omosessuali con
i liberti, i servi e gli ingenui.
Ne sono testimonianza le
critiche che Giovenale rivolge ai molles, ovvero sia gli effeminati, che,
nell’immaginario satirico, erano visti come soggetti che, cospargendosi
il corpo di profumi e balsami, rischiavano di eludere l’educazione romana
alla virilità.
La pena comminata non risultò
repressiva e non cambiò i costumi sessuali dei romani, i quali continuarono
a rivolgersi ai giovani al di sotto dei 17 anni cum blanda oratione, con
parole suasive, rifiutandosi di rispettare il decoro ed il pudore dei pueri.
La legislazione più
importante di età augustea, avente come fine la correctio morum
dei romani, denominata Lex Iulia de adulteriis coercendis, è databile
intorno al 180 a.C.
Con l’azione di repressione
verso l’adulterio e lo stuprum, inteso come rapporto sessuale extramatrimoniale,
essa mirava al rafforzamento del matrimonio e dei vincoli da esso derivanti.
Ma la relazione d’unità
fra la repressione, a livello normativo, dell’omosessualità, e la
legge Giulia, diverrà ancora più incisiva nella codificazione
operata della stessa da parte di Giustiniano.
Insistendo con le sue invettive
nei confronti di ogni tipo di sessualità non procreativa, nelle
Istituzioni l’Imperatore Giustiniano I ha sostenuto quanto segue.
«Similmente (è
giudizio pubblico) quello di cui alla legge Giulia per la repressione degli
adultèri, che colpisce di morte con la spada non solo i profanatori
delle altrui nozze, ma anche coloro che osano praticare un innominabile
commercio con maschi. Dalla stessa legge Giulia è punita la vergogna
dello stupro, allorché uno, senza ricorrere alla violenza, abbia
violato una vergine o una vedova di onesta vita. Come pena la legge irroga
ai colpevoli, se di buona condizione, la confisca di metà dei beni,
se di bassa condizione, una punizione corporale e il confino.»
L’infanda libidine, l’innominabile
commercio con i maschi, è ben diversa dallo stuprum eterosessuale,
poiché, mentre quest’ultimo trova differenze, a livello sanzionatorio,
da caso a caso, ratione personae, il rapporto fra maschi è direttamente
comminato con la pena capitale, cum gladio punit.
Con la motivazione implicita
di tutelare il maschio in giovane età, la Lex Iulia, richiamata
da Giovenale nel secondo libro delle Satire, risulterà importante
per l’intera storia del diritto romano, e più precisamente nel contesto
storico dell’epoca del principato, e nei rapporti tra etica e diritto.
La Lex Iulia, integrando
sotto l’aspetto del lenocinio la Lex Scantinia, servì per un’ulteriore
riprovazione giuridica e per il conseguimento della disistima sociale verso
coloro che abusassero dei pueri praetextati, e per chi, inter ingenuos,
si assoggettasse ad una condizione sessuale umiliante, perpetuando nel
proprio ruolo femminile.
Nello sviluppo di tale normativa
sono state segnalate le ipotesi di assimilazione della legge al diritto
giustinianeo, alle sentenze dell’apostolo Paolo, le Pauli receptae Sententiae,
ed ad una particolare raccolta di leggi che in maniera esplicita hanno
condannato il rapporto sessuale fra maschi, definita Collatio legum Mosaicarum
et Romanarum, la cui trattazione è inserita nel quinto libro, intitolato
De Stupratoribus.
Il testo così recita:
« 1. Chi avrà stuprato un maschio libero non consenziente,
sarà punito con pena capitale. 2. Chi di sua volontà sopporta
l’infame vergogna dello stupro, viene multato di metà dei suoi beni
né per una parte maggiore gli è lecito fare testamento »
La nuova legislazione s’inserisce
in maniera ancora più incisiva della Lex Scantinia riguardo alle
finalità della correctio morum, limitandosi in una prima fase alla
sanzione della relegatio in insulam, del confino in un’isola, accompagnata
da una sanzione patrimoniale.
Trattandosi però
di raccolte di leggi sorte in ambito di dispute teologiche, con il chiaro
richiamo ad una legge universalmente valida e fortemente repressiva nei
confronti del dissenso, ovvero sia la legge di tradizione ebraica, le pene
saranno inasprite, e due passi della Collatio risulteranno di notevole
importanza.
In un altro paragrafo si
stabilisce che: «Chi avrà stuprato un maschio libero non consenziente
sarà punito con pena capitale.»
L’atto omosessuale compiuto
su una persona adulta e consenziente non comporta, per entrambi i partners,
alcuna conseguenza penale, se non una forma di disistima sociale per chi
vuole sempre svolgere il ruolo femminile.
La logica di tale legislazione
è chiara: reprimere i comportamenti contrari alla virilità,
giungendo anche a comminare la pena capitale, i cui richiami sono evidenti
nei seguenti passi del Digesto.
«È inoltre
punito con la pena di questa legge chi abbia con la violenza stuprato un
fanciullo, una femmina, o qualcuno.»
«Ma non vi è
dubbio che chi abbia stuprato con violenza un maschio o una femmina possa
essere accusato senza la suddetta limitazione di tempo (il quinquennio),
non essendovi dubbio che si sia reso responsabile di violenza pubblica.»
Per i romani le questioni
sessuali, opposte a quelle romantiche, si basavano sull’applicazione del
diritto di proprietà; sostenevano che i loro diritti, espressi sulle
spose e sui figli, fossero inviolabili, e con il matrimonio della prole
sarebbe aumentato il prestigio e la ricchezza dell’intera proprietà
familiare.
La loro sessualità,
virtualmente libera, trovava quindi come unici limiti i rapporti con i
minorenni e l’adulterio.
La stessa concezione di
fedeltà si adattava solo alle donne maritate o in età da
marito, proprio perché nel loro caso la successione legittima, e
l’interesse della e per la proprietà, era implicita.
Considerate quindi sia l’omosessualità
sia l’eterosessualità come uguali alternative ai propri rapporti
sessuali ed alle diverse scelte compiute durante la propria vita erotica,
i romani si impegnarono nel proteggere i bambini, nati liberi, dagli abusi
sessuali.
E ciò veniva applicato
sia alla prole maschile, sia a quella femminile.
Gli atti omosessuali a Roma
subirono una prima azione repressiva verso il III secolo d.C., periodo
in cui furono emanate le c.d. leges de vi, le leggi che riconoscevano e
condannavano la violenza sui minori.
Tali atti rimasero in ogni
modo nell’ambito della legalità fino al VI secolo d.C., quando le
relazioni omosessuali furono categoricamente proibite per la prima volta
proprio in virtù di successive interpretazioni del diritto romano
del basso Impero.
Il tutto sarà ben
discusso in avanti, ma è opportuno preannunciare che ad agevolare
tali nuove legislazioni fu da un lato il ritorno delle critiche che i moralisti
dell’età repubblicana rivolsero ai vari comportamenti sociali, dalla
pederastia, alla prostituzione maschile e femminile, al lenocinio, all’effeminatezza,
e dall’altro il sorgere di un nuovo linguaggio etico e mistico, quello
della religione cristiana.
L’edonismo ed il sapore
di vita anarchico ispirato dalla cultura pagana greco-romana dell’età
imperiale, che Petronio seppe ben cristallizzare nel Satyricon, non si
manifestarono più nei palazzi patrizi e per le strade della Roma
dal IV secolo d.C. in poi.
I primi segni di un cambiamento
politico-istituzionale si ebbero solo in conseguenza del crescente assolutismo
del governo.
L’istituzione della diarchia,
della collaborazione, in altri termini, fra Imperatore e Senato, e l’intromissione
in alcuni aspetti privati della vita dei romani, furono l’incipit della
repressione.
I nuovi imperatori, come
Marco Aurelio, Adriano Severo e Filippo, decisero di intervenire per limitare
la diffusione dei rapporti omosessuali sia nella classe agiata, che nel
contesto rurale.
E mentre il primo Imperatore,
di famiglia spagnola, sostiene quanto sia utile, per lui stesso, reprimere
ogni passione per i ragazzi , Filippo mise fuori legge, in Occidente,
nella metà del III secolo d.C., gli exoleti, gli omosessuali adulti
che svolgevano il ruolo maschile.
L’ultimo Imperatore, sotto
il cui regno hanno grande stima sociale gli omosessuali passivi, è
Eliogabalo, riguardo al quale la raccolta di Storia Augusta rammenta le
avventure omosessuali di ogni tipo e quantità varia, ed anche il
simbolico matrimonio con Zotico.
Solo a partire dal suo successore,
Alessandro Severo, dopo isolate prese di posizione contro i cinaedi, si
decise di intervenire con le prime iniziative repressive nei confronti
della prostituzione maschile.
Lo stesso Lampridio, nel
capitolo dedicato all’imperatore di cui sopra, così ci riferisce:
«Ebbe in animo di
abolire la prostituzione maschile, il che fece in seguito Filippo, ma temette
che il divieto non mutasse il pubblico disonore in brame private, giacché
gli uomini, presi da bramosia, desiderano ancor più le cose illecite
se proibite.»
Ogni tentativo di inibire
l’attività omosessuale fu vano.
Si sarebbe potuto intervenire
solo proibendo la relativa prostituzione, ma bisognerà attendere
il VI secolo, per quanto concerne l’Occidente cristianizzato.