Sentenza Tribunale del Lavoro di Milano, C. M. vs. Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo su accesso alla Cassa Mutua Nazionale per convivente dello stesso sesso more uxorio.
Difensore: Avv. Federica Menici
Il Tribunale di Milano – Sez. Lavoro
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 aprile 2009
da
C. M., elettivamente domiciliato in Milano, via G. Leopardi, n. 31, presso lo studio dell’Avv. Federica Menici che lo rappresenta e difende, per delega in margine al ricorso introduttivo;
contro
Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Paleocapa, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Andrea Uberti e dell’Avv. Prof. Paolo Tosi, che lo rappresentano e difendono, unitamente all’Avv. Franco Raimondo Boccia e all’Avv. Prof. Arturo Maresca, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;
convenuto
Ogegtto: accesso alla Cassa Mutua Nazionale
I Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
Concludevano
Per il ricorrente C. M.:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l’iscrizione del proprio compagno convivente sig. E. G. alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo secondo quanto spiegato in narrativa;
2) ordinare alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo l’iscrizione, dietro versamento da parte del ricorrente dell’importo dovuto, del signor E. G. in quanto convivente del signor C.;
2) condannare la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo al risarcimento dei danni tutti subiti dal signor C. a causa dell’illegittimo rifiuto del signor G., come da narrativa, alla misura che emergerà dall’istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia, ed anche in via equitativa.
3) in via istruttoria: in caso di avversa contestazione, s chiede ammettersi a provare per testi le circostanze dalla lett. a) alla lett. e) del paragrafo n. 1 della parte in diritto;
Per il convenuto Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo:
respingere le domande proposte con ricorso introduttivo, poiché infondate, con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2009, C. M. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni nei confronti di Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo.
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dal 1° luglio 1999 presso la Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio e di essere attualmente impiegato presso la filiale di Sesto San Giovanni.
Il contratto di assunzione prevedeva che il dipendente fruisse, dietro un contributo trattenuto sulla busta paga, dell’assistenza per esigenze sanitarie prevista dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale della Banca.
Lo statuto della Cassa prevedeva all’art. 4 che avessero diritto alle prestazioni i “Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico”.
Le Istruzioni Operative dell’anno 2007, all’art. 6, pag. 14, disciplinavano le modalità di iscrizione prevedendo che “il neo assunto può richiedere l’iscrizione del coniuge non fiscalmente a carico e di altri famigliari entro il primo grado, purchè conviventi non fiscalmente a carico e del convivente more uxorio con reddito lordo”.
Con raccomandata del 27 novembre 2007, il ricorrente aveva quindi chiesto l’iscrizione quale beneficiario delle prestazioni della Cassa del proprio convivente signor E. G., provvedendo in data 27 dicembre 2007, con valuta 1° gennaio 2008, ad effettuare il relativo bonifico di euro 252,00 (doc. 4).
Tuttavia, nonostante la tempestiva domanda e il corretto versamento del premio, la Cassa aveva rifiutato il pagamento (doc. 5).
La Cassa aveva argomentato il rifiuto spiegando che il mancato accoglimento della richiesta era ascrivibile al fatto per cui la norma faceva esplicito riferimento ad un istituto, il matrimonio, attualmente non ammesso dalla legislazione statale per le coppie dello stesso sesso.
Riteneva il ricorrente che la norma non facesse esplicito riferimento al matrimonio, differenziando esplicitamente le figure del coniuge da quello di convivente more uxorio, così distinguendo il vincolo del matrimonio da quello della semplice convivenza e prevedendo, quindi, i benefici anche a favore dei semplici conviventi.
Costituitasi, la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo chiedeva il rigetto della domanda, rimarcando l’insussistenza del vantato diritto.
All’udienza del 15 dicembre 2009, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettera del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il ricorso di C. M. va accolto poiché fondato.
Il ricorrente, assunto dal 1° luglio 1999 presso la Banca di Credito cooperativo di Cernusco sul naviglio, chiede di fruire dell’assistenza per esigenze sanitarie prevista dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale della Banca, in favore del suo convivente sig. E. G..
Lo Statuto della Cassa prevede (all’art. 4) che abbiano diritto alle prestazioni i “Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico” (doc. 1 fasc. ric.).
La Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo rifiuta la richiesta del ricorrente (doc. 7 fasc. ric.) ritenendo che la citata norma faccia espresso riferimento ad un istituto, il matrimoni, attualmente non ammesso dalla legislazione statale per le coppie dello stesso sesso.
E. G. figura nello stesso stato di famiglia di C. M. (doc. 11 fasc. ric.).
C. M. chiede al Tribunale che venga accolto il suo diritto ad ottenere l’iscrizione del proprio compagno convivente alla Cassa Mutua Nazionale.
2) Incontestato il requisito patrimoniale, in sostanza, l’intera questione riposa sul significato dell’espressione “Convivente more uxorio”, contenuta nell’art. 4 dello Statuto della Cassa Mutua Nazionale e nell’art. 6, comma 6, delle Istruzioni Operative dell’anno 2007 (doc. 2 fasc. ric.).
Il regolamento della Cassa, che viene in rilievo nel caso in specie, è espressione dell’autonomia negoziale delle partii e, dunque, la relativa interpretazione è devoluta al giudice di merito secondo i canoni classicidell’ermeneutica negoziale (art. 1362 e segg. C.c.).
Non è dubbio che il codice civile annoveri, fra le c.d. norme di interpretazione negoziale oggettiva, l’art. 1369, che ha a riferimento le “Espressioni con più sensi”. In detta norma si legge che “Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”.
Questa stessa causa dimostra che l’espressione “convivente more uxorio”possa essere intesa come matrimonio non formalizzato, o come unione non formalizzata, come si trae dalle diverse definizioni indicate dalla convenuta e contenute nei diversi Vocabolari della lingua italiana e ciò sicuramente fin dalla data della stesura dello statuto, il 1994.
Il riferimento “matrimonio” (argomento utilizzato dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo nella missiva del 7 gennaio 2008: doc. 7 fasc. ric.) pare quindi uno dei possibili significati semantici dell’espressione.
3) Nondimeno, va anche rilevato che l’atteggiamento degli studi giuridici nei confronti della convivenza omosessuale appaia assai cauto e si caratterizzi per una certa differenza.
Questo atteggiamento, tuttavia, non solo non si fonda su alcun principio etico condiviso, ma non c’è, alla base di questa cautela, alcun fondamento normativo. L’art. 3 Cost. protegge l’individuo da qualunque discriminazione legata all’orientamento sessuale; gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dell’Unione europea, nonché la risoluzione del parlamento europeo dell’8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità sanciscono principi che non possono essere trascurati né in sede di interpretazione della legge, né in sede di interpretazione del contratto.
Il parlamento europeo, attraverso una serie di risoluzioni, ha costantemente invitato gli Stati membri e gli stessi organi comunitari ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle coppie dello stesso sesso biologico (risoluzioni 8 febbraio 1994, 8 aprile 1997, 17 settembre 1998, 16 marzo 2000, 4 settembre 2003).
In un panorama di questo genere, precipua importanza assume la posizione della giurisprudenza, la quale, pur essendo stata impiegata raramente su questioni legate alla convivenza tra persone dello stesso sesso, ha in qualche occasione significativamente posto sullo stesso piano convivenza eterosessuale ed omosessuale.
Si è così affermato che la convivenza omosessuale non modifica il concetto di convivenza more uxorio, poiché tale locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza omosessuale che a quella eterosessuale.
L’espressione “convivenza” ha etimo latino senza che possa tracciarsi alcuna distinzione tra etero e omosessuali.
Successivamente una decisione , senza mai parlare di omosessualità, ha qualificato il rapporto tra due uomini come convivenza more uxorio applicando il principio per il quale le attribuzioni spontanee in favore del convivente non sono ripetibili, costituendo esecuzione di un’obbligazione naturale (Trib. di Firenze, 11 agosto 1986, in Dir. Eccl.., 1989, II, 367; v. anche Trib. Milano, 1 luglio 1993, in Gius, 1994, 103).
4) Quanto precede dimostra quindi l’esistenza di due significati della locuzione “convivenza more uxorio”.
Ciò significa, seguendo la massima dottrina italiana dell’interpretazione negoziale, che nell’oggetto della attività ermeneutica che cade sotto l’attenzione del Tribunale (lo Statuto della Cassa Mutua Nazionale), esiste in concreto una “volontà imperfettamente manifestata”, ossia un “dubbio sulla reale volontà .. dopo posto in essere il momento logico dell’interpretazione”.
Se ciò è vero, la citata norma di cui all’art. 1369 c.c. impone all’interprete di prediligere della norma interpretando (di cui all’art. 4 dello Statuto cit.) il significato “più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”, oltreché, evidentemente, non discriminatorio.
E non c’è dubbio che tale significato sia quello, espresso dallo stesso Statuto (art. 1) di garantire, senza scopo di lucro, una piena tutela consistente nell’ “assenza per esigenze sanitarie dei destinatari di cui all’art. 3” rispetto alla quale sarebbe del tutto arbitrario (olrtrechè, come detto, discriminatorio) escludere un convivente risultante dallo stato di famiglia solo per una questione di uguaglianza sessuale rispetto al richiedente.
Pertanto il ricorso va accolto.
I danni richiesti dal ricorrente non individuati ne’ qualificati, paiono non ricorrere con il che la relativa domanda va rigettata.
5) Alla soccombenza della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo seguono ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di C. M., in complessivi E. 3.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali ai sensi di legge.
P.Q,M.
Il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accetta e dichiara il diritto di C. M. ad ottenere l’iscrizione del proprio compagno convivente sig. E. G. alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo;
2) ordina alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo l’iscrizione, dietro versamento da parte del ricorrente dell’importo dovuto, del signor E. G. in quanto convivente del C. M.;
3) condanna la parte soccombente Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito cooperativo alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di C. M., liquidate in complessivi E 3.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge;
4) ai sensi dell’art. 53 d.l. 25 giugno 2007, n. 112, che ha modificato l’art. 429, primo comma, c.p.c., fissa in giorni cinque il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso il 15 dicembre 2009.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani