Disegno di legge 18 maggio 1998, n. 192
Proposto dal gruppo "Solidarietà", cons. prov. Roberto Pinter
Riconoscimento dei diritti sociali per i nuclei familiari non tradizionali nell'applicazione di leggi provinciali di settore e contro la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale.
1. La Provincia (Autonoma di Trento, n.d.r.), anche al fine di evitare la discriminazione dovuta all'orientamento sessuale ed alle scelte di aggregazione sociale, riconosce a tutti i cittadini italiani residenti sul proprio territorio, nonchè agli stranieri residenti o dimoranti in provincia in base alla vigente disciplina di settore, nel quadro delle norme provinciali in vigore, pari trattamento nelle modalità di accesso e nelle prestazioni relative ad interventi relativi in materia di assistenza, sanità, edilizia abitativa, istruzione, lavoro, formazione e cultura nonchè ad ogni altro intervento di competenza provinciale finalizzato al benessere della persona e dalla lotta all'esclusione sociale.
2. Gli interventi della Provincia di cui agli interventi di cui al comma 1 sono ispirati a tutela dei diritti umani e sociali degli individui anche quando, per legge o per regolamento di attuazione, assumano la famiglia o l'unione civile di cui al sucessivo art. 2 come beneficiari.
3. Nell'interesse del benessere individuale e nella società nel suo complesso la provincia riconosce particolare importanza alle attività nella sfera della riprod8zione sociale svolte in ambito familiare all'interno dell'unione civile o comunque legate da vincoli affettivi e di solidarietà, segnatamente all'assistenza materiale ed alla cura della persona, alla paternità ed alla maternità responsabile ed alle attività connesse al pieno sviluppo della personalità dei minori.
1. Ai fini dell'applicazione nelle norme provinciali nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 1 per Unione Civile si intende l'unione fra due persone di maggiore età, anche dello stesso sesso, tra loro legate anche da vincoli affettivi di solidarietà e di reciproca assistenza, morale e materiale. Tali persone sono dette parti di un'unione civile.
2. La sussistenza di un'unione civile, quando non già risultante dalla certificazione anagrafica allo stato di famiglia, è attestata dalla dichiarazione scritta delle due parti dell'unione e da certificazioneda parte del comune di residenza della sussistenza della convivenza.
1. L'orientamento sessuale o lo stato di parte di un'unione civile non può essere, per la persona interessata, motivo o fonte di discriminazione da parte dell'amministrazione provinciale eo dei suoi enti funzionali, ne' da parte delle amministrazioni comunali.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme provinciali vigenti nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 1:
a) le parti delle unioni civili sono a tutti gli effetti equiparate ai coniugi;
b) due persone che dichiarino in forma scritta la volontà di costituire un'Unine Civile, come definita all'art. 2, sono equiparate a tutti gli effetti a due persone che intendano contrarre matrimonio.
c) sono a tutti gli effetti equiparate ai membri della famiglia:
-2) i parenti e gli affini conviventi con le parti dell'unione civile.
-3) i minori conviventi con le parti dell'unione civile anche se non legati ad alcuna delle parti dell'unione civile da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, quando una delle due parti dell'unione civine ne provveda al mantenimento.
2) Le situazioni di convivenza di cui al comma 1, lettera c) sono accertate con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2.
1. All'art. 4 della l.p. 13 nov. 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificato dall' art. 34 della l.p. 123 settembre 1994, n. 6, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9 bis. Sono beneficiari della presente legge anche i soggetti che intendano costituire un nuovo nucleo familiare, diverso da quello dove sono inseriti. A tutti gli effetti della presente legge sono irrilevanti le modalità con la quale il nuovo nucleo viene costituito e la distinzione tra nuclei monopersonali e nuclei composti tra più persone, salvo per il mero computo del nucleo dei componenti".
1. In rispetto delle libertà personali e del pluralismo sociale la Provincia promuove, attraverso ele attività culturali da essa sviluppate o sostenute nonchè all'interno della scuola, il rispetto dei diversi orientamenti sessuali nonchè il riconoscimento sociale della pluralità di modelli familiari, di relazioni affettive e di convivenze praticati nella nostra società.
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adegua le proprie delibere di attuazione di leggi provinciali delle materie di cui al comma 1 dell'art. 1 alle disposizioni della presente legge.