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LA COPPIA GAY ALLA RICERCA DEI PROPRI DIRITTI

L'avvocato Di Pisa: la coppia di fatto oggi in Italia

a cura di Enrico Oliari

 

La coppia di fatto, sia etero che omosessuale, non ha a disposizione gli stessi diritti delle coppie sposate. Eppure la giurisprudenza dà ai conviventi opportunità e diritti che, in attesa del riconoscimento della stessa, è bene conoscere.

Angela di Pisa è un avvocato di 37 anni, a Milano è titolare dello studio MSDA e si occupa specificamente di diritto della coppia convivente more uxorio, compresa quella gay.

 

Avvocato, sempre più coppie scelgono la via della convivenza e non quella del matrimonio, pur sapendo di incontrare vuoti legislativi che possono ripercuotersi sulla stabilità della coppia stessa.

La convivenza come quella del matrimonio deve essere una scelta libera.

E’ importante considerare che ambedue le scelte trovino nel diritto italiano delle risposte diverse, perché diverso è ciò che si vuole tutelare: nel matrimonio il legislatore ha espressamente scelto di dare alle coppie sposate una certa tutela attraverso un’ articolata disciplina di legge, dettando precisi diritti e doveri conseguenti al matrimonio (art. 29 Costituzione, artt. 79 ss. e 143 ss. codice civile.); per le coppie conviventi invece vi sono molto meno norme, dando valore e lasciando spazio alla libera determinazione e autonomia dei conviventi rispetto ai diritti e doveri reciproci.
Ciò non vuol dire che la convivenza non comporti il sorgere di doveri morali e sociali ma si tratta di doveri, appunto, che per molti aspetti non operano sul piano giuridico ovvero che possono essere giuridicamente vincolanti solo per effetto di pattuizioni tra i conviventi; ne consegue la primaria importanza di tutela che dette pattuizioni assumono.
L’Italia a differenza degli altri paesi europei viene additata come il più arretrato tra i paesi dell’Occidente, per le scarse aperture dedicate al tema delle “famiglie fondate sulle convivenze” sia dalla giurisprudenza dei gradi superiori che, ancor meno, dal Legislatore.
In effetti,l’importante ed imponente riforma del diritto di famiglia varata nel 1975 non prese in considerazione, se non indirettamente, la convivenza more uxorio: solo l’art. 317-bis del codice civile menziona i conviventi, in un quadro però di filiazione (la norma attribuisce “congiuntamente” la potestà sul figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori “qualora siano conviventi”).

E’ possibile oggi “contare” nella società in quanto coppia di fatto?
Attualmente, una coppia di fatto che vive in Italia non può fare affidamento nella società e nelle norme del nostro ordinamento giuridico, in quanto le uniche norme esistenti che trattano la convivenza more uxorio riguardano la sola filiazione, mentre tutti gli altri aspetti divengono vincolanti a seguito degli accordi scritti.
Le coppie di fatto non hanno un impianto normativo così strutturato entro il quale adattare le proprie esigenze e quindi in un certo senso si muovono in un «vuoto normativo» che può portare ad una tutela minore di alcuni interessi in gioco. Prima di passare alla disciplina dettagliata di alcuni aspetti può essere utile ragionare in termini generali sull’effetto di questo «vuoto normativo».
Non avere regolamentati per legge in modo vincolante aspetti fondamentali come i diritti e i doveri personali e patrimoniali tra partner (come invece succede in caso di matrimonio), può portare le persone stesse ad una più attenta e adeguata valutazione degli interessi particolari in gioco, alla ricerca di un proprio particolare equilibrio. La scelta di non sposarsi richiede maggiore consapevolezza di ciò che si vuole tutelare ed affermare all’interno del rapporto, non potendo «delegare» le scelte alle norme esistenti. È chiaro che ciò presuppone un’attenta valutazione dei propri bisogni, desideri e ideali e un altrettanto alto potere di contrattazione con l’altra parte per poter «modellare» su un piano di parità il rapporto «su misura».

Il partner della coppia di fatto può pretendere garanzie dall’altro partner, ad esempio, al momento di acquisto di una casa?
Sì, il partner di una coppia di fatto può pretendere garanzie dall’altro partner.
Vediamo in che modo.
Premesso che, il rapporto di una coppia di fatto è un tipo di rapporto poco tutelato dal nostro ordinamento, la linea di confine tra un assetto di interessi in gioco ben equilibrato e tutelato e il pericolo di una minore tutela di una parte della coppia, sta proprio nella capacità di entrambe le parti di rappresentare con ugual forza i propri interessi e concordare delle regole per la convivenza che siano vincolanti per entrambi e che garantiscano pari tutela (p.e. con i c.d. patti di convivenza).
L’éscamotage quindi per avere garanzie reciproche dalle parti è quello della redazione di una scrittura privata contenente l’accordo o patto di convivenza.
Purtroppo, chi decide di non sposarsi raramente viene messo a confronto con la possibilità concreta di «autoregolamentarsi», lasciando solitamente la situazione di fatto senza alcun patto scritto.
Ciò fa sì che il «vuoto normativo» rischi di diventare un reale «vuoto di tutela» nei casi in cui non vi sia accordo tra le parti e queste non si siano premunite con accordi scritti quali i c.d. patti di convivenza o altri strumenti giuridici che per questi motivi possono avere un importante effetto di tutela di diritti.
In linea di principio va affermata la validità ed efficacia dei patti di convivenza(con i limiti di seguito indicati), seppur l’assenza di una normativa italiana specifica lasci, per certi risvolti della loro concreta utilizzazione, ancora spazio ad incertezze.
Pertanto è consigliabile che la coppia di fatto (e anche la coppia omosessuale), che intenda ricorrere ad accordi scritti per stabilire insieme quali responsabilità, obblighi,doveri ciascuno di loro vuole assumersi e quali diritti e benefici vengono riconosciuti al partner, si faccia consigliare da esperti di diritto affinché i contenuti e le forme dei patti siano validi.
L’ordinamento italiano, infatti, pur riconoscendo valore ad una scelta di libertà dalle regole del matrimonio, non permette che tutti gli aspetti della convivenza more uxorio possano essere lasciati alla libera determinazione delle parti!
Vi sono molti diritti inderogabili per la legge ovvero per i quali la volontà privata non può stabilire in modo diverso dalla legge, a pena di illiceità e conseguente nullità degli accordi/patti: p.e. per quanto riguarda i figli ogni decisione incontra il limite insuperabile del superiore interesse dei minori, così come non può essere oggetto di contratto tra le parti tutto ciò che coinvolge la sfera dei diritti personali ove vige il principio costituzionalmente garantito della libertà di autodeterminarsi(p.e. non si possono stabilire impegni in ordine alla durata del rapporto, ovvero penali in caso di infedeltà, obblighi di natura sessuale, di avere o non avere figli etc.)
Proprio nella sfera personale, quella che dà valore al legame affettivo esistente tra due persone, è più difficile trovare tutela con il semplice strumento dell’accordo/patto di convivenza; vi sono, infatti, molte situazioni ove il legame, l’affetto per il partner non può portare a quei «benefici» che dovrebbero scaturire naturalmente da una relazione affettiva stabile, se non vi sia un riconoscimento pubblico della convivenza. In tali casi non è sufficiente l’accordo tra i partner, ma deve esserci un espresso intervento legislativo o amministrativo che riconosca espressamente certi diritti o vantaggi.
Per quanto riguarda, il caso specifico e cioè l’ acquisto di un bene immobile effettuato durante la convivenza, non esiste tra i conviventi la possibilità (neanche per patto) del regime patrimoniale della comunione dei beni (come nel matrimonio) e pertanto ogni acquisto(di bene immobile e/o mobile) effettuato durante la convivenza spetta di diritto a chi formalmente ne risulta proprietario.
Pertanto se due partner desiderano una proprietà al 50% (o in altre proporzioni) devono formalizzare ciò all’atto dell’acquisto. Nel caso in cui uno dei due partner abbia contribuito con sostanze economiche proprie all’acquisto specifico di un bene, che rimane a beneficio dell’altro, deve essere in grado di provare ciò (meglio se con documenti) per poter ottenere la restituzione della somma sborsata.
Pertanto, i partner sono liberi di regolarsi come credono, dovendo considerare che per legge non potranno – né durante la convivenza né in caso di cessazione della stessa – pretendere di diritto alcunché dall’altro a titolo di contributo per sé o a titolo di restituzione di quanto si reputa avere dato in più o di troppo a titolo di mantenimento del partner o della famiglia.
Si applicano, infatti, le leggi vigenti generalmente in materia di obbligazioni/contratti con la conseguenza che ogni prestazione economica effettuata da uno/a dei conviventi è ritenuta un’obbligazione naturale, ovvero una prestazione realizzata in adempimento di un dovere morale e sociale e pertanto non è ripetibile, non se ne può richiedere la restituzione o il risarcimento, salvo dimostrare che è stata assolutamente spropositata nella misura, tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche di ambedue i conviventi.
Lo stesso vale per regali/elargizioni corrisposti durante la convivenza. Ciò spesso comporta grossi squilibri economici tra i partner della coppia, ove può succedere che la famiglia/coppia di fatto si mantenga integralmente con i mezzi economici di un partner (p.e. stipendio), mentre i mezzi economici dell’altro vengano utilizzati per spese, investimenti etc. che in caso di separazione rimangono a vantaggio di uno solo. Vi sono innumerevoli esempi:
• ristrutturazione o acquisto di beni immobili o acquisto di beni mobili (p.e autovetture etc.) a nome di un/a partner;
• investimenti finanziari/bancari/risparmi a nome di uno/a partner.
In questi casi prevale la forma ovvero rimane proprietario ( e ne trae vantaggio)colui che risulta intestatario, non potendo l’altro pretendere alcunché per riequilibrare le energie economiche proprie investite per il mantenimento comune che spesso sono difficilmente quantificabili, in quanto «consumate» mese per mese al contrario dei beni materiali che rimangono.
Per un’equa distribuzione della ricchezza che viene a crearsi durante la convivenza e per un pari (proporzionato) contributo al mantenimento reciproco e della famiglia di fatto sarebbe necessario concordare (per iscritto e nei fatti) una gestione dell’economia familiare tale per cui il mantenimento ed ogni spesa attivata per la coppia/famiglia di fatto sia alimentata da entrambi in proporzione delle reali potenzialità economiche (p.e .alimentando un conto comune «per la famiglia»); ovvero, se si ritiene che sia giusto che ciò sia affrontato da uno solo dei conviventi, questi deve sapere che nulla potrà in futuro recriminare a tale titolo, salvo patto scritto contrario.


Nel classicissimo caso del ricovero in ospedale, il partner ha diritto e forse anche il dovere di assistere il proprio convivente?
Il partner ha il diritto, ma non il dovere, di assistere e visitare il convivente nelle strutture sanitarie. Ha il diritto di essere interpellato dai medici in caso di gravi e necessarie decisioni solo se in tali strutture vi sia un riconoscimento esplicito di questo diritto.
In questi casi delicati potrebbe sorgere un conflitto tra diverse figure parentali e un previo accordo scritto dall’interessato, che indichi la persona che in caso di urgenti gravi decisioni relative alla propria salute debba essere interpellata, può essere di aiuto per risolvere l’eventuale problema.
Se si considera che il convivente per diritto non è parente, il problema è risolto se i regolamenti interni delle strutture sanitarie (e simili) prevedessero espressamente la figura del convivente tra i familiari.
Lo stesso vale per le visite in carcere, ove infatti solo grazie ad un’espressa previsione dell’ordinamento penitenziario (art. 30 L. n. 354/1975) il convivente è contemplato, così come anche nella normativa antimafia (art.14 L. n. 646/1982) tra coloro che al pari di altri parenti hanno certi diritti.

Quali altri diritti ci offre la giurisprudenza?
a) la parificazione di disciplina tra figli legittimi e figli naturali;
b) successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a favore del convivente (sent. Corte Costituzionale n. 404/1988);
c) diritti successori: Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli);
d)In caso di separazione: 1) Coppie senza figli: la disciplina normativa è simile a quella per le coppie sposate senza figli: quello dei due conviventi che ha un diritto qualificato sull’immobile come la proprietà (o la locazione, l’abitazione, il comodato) ha il diritto di continuare ad esercitarlo e può chiedere che l’altro sia obbligato a lasciare l’immobile attraverso un’azione giudiziale (non si può mai agire con un’azione violenta di spossessamento p.e. cambiando la serratura o impedendo l’ingresso). Se invece l’immobile è di proprietà di entrambi e non si trova accordo, l’immobile deve essere venduto e il ricavato viene diviso a metà; se il contratto di locazione è intestato ad entrambi e si trova accordo, chi decide di restare ha il diritto di eventualmente subentrare nel contratto di locazione (il locatore non può opporsi!); se non vi è alcun accordo, non cè alcuna norma che possa risolvere la situazione. Anche nel caso di morte del titolare del contratto di locazione il partner convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione (che ne mantiene tutte le caratteristiche) . 2)Coppie con figli:al genitore convivente non coniugato, cui in caso di separazione di fatto sono affidati i figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autonomi, verrà assegnato l’alloggio familiare (se necessario attraverso un processo ordinario davanti al Tribunale civile) indipendentemente se sia proprietario/a o titolare di altro diritto sull’alloggio, in quanto è una forma di tutela prevista per i/le figli/e naturali come legittimi.
La giurisprudenza ci offre la possibilità di stabilire le condizioni della loro convivenza, purchè non contrarie all’ordine pubblico, attraverso l’accordo di convivenza che è un contratto atipico con il quale i conviventi "more uxorio" possono disciplinare molteplici aspetti patrimoniali del proprio menàge. La materia degli accordi di convivenza, con i problemi legati all'individuazione della natura giuridica, della validità ed efficacia di tali accordi privati, è assai complessa.
Occorre precisare che gli unici aspetti che possono essere regolati sono quelli economici e patrimoniali, come:
- il mantenimento di uno dei partner;
- la responsabilità per le obbligazioni assunte nell'interesse comune;
- il regime degli acquisti effettuati durante la convivenza;
- il diritto di abitazione sulla casa familiare.
Tali aspetti possono essere regolati (entro certi limiti) non solo per il periodo della convivenza, ma anche per l'eventualità di una separazione.
Per la validità dell'accordo, inoltre, i componenti della coppia devono avere entrambi lo stato libero: devono essere celibe/ nubile o divorziato. Una convivenza more uxorio con un terzo, posta in essere da un coniuge in costanza di matrimonio, costituisce violazione del dovere di fedeltà coniugale ed è dunque un comportamento illecito, la cui illiceità incide sulla validità dell'accordo di convivenza.
e)ricorso al Tribunale, in funzione del Giudice Tutelare, della richiesta di nomina quale Amministratore di sostegno al fine della tutela dell’altro partner.
La L. n. 6/2004 ha istituito un nuovo istituto – l’amministrazione di sostegno – che ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo permanente; è una possibilità che si pone nei casi, ove p.e. a seguito di incidente, malattia o per cause congenite dalla nascita, la persona è menomata nella sua ordinaria capacità di «gestirsi», ma non in modo talmente grave da dover richiedere l’interdizione, che è la misura più forte che toglie al soggetto ogni capacità giuridica. Pertanto nei casi di necessità dell’amministrazione di sostegno, vi sarà una persona che, nell’interesse del soggetto da sostenere, può fare istanza al giudice tutelare e/o che viene nominata come amministratore di sostegno. La legge, che riforma alcuni articoli del codice civile, al riformato art. 408 c.c. e all’art. 417 c.c. prevede al pari dei coniugi anche «la persona stabilmente convivente» tra i soggetti che possono promuovere l’azione e che possono essere nominati come amministratori di sostegno.
f) In campo penale, sono previsti i seguenti diritti, e precisamente:
1. art. 199, 3° co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more uxorio;
2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): vi è equiparazione alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
3. artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): la condotta anche del convivente more uxorio che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare, comporta l'allontanamento del soggetto e l'obbligo al versamento di un assegno, se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento;
4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): permette al convivente more uxorio di proporre domanda di grazia.

In casi di eredità e di parenti del de cuius che non vogliono saperne di partner, il compagno ha qualche possibilità di far valere la propria parte di frutti di una vita costruita insieme?
In caso di morte del de cuius, il convivente non è previsto dalla legge tra gli eredi legittimi o necessari, ovvero la legge non riserva al convivente alcuna quota di eredità se non c’è un testamento che espressamente prevede diritti successori a suo favore.
Pertanto, il testamento diventa l’unico strumento fondamentale per garantire diritti successori a favore del convivente, anche a tutela delle pretese di eventuali altri parenti (figli/e legittimi e naturali, coniuge separato non ancora divorziato, genitori, eventualmente fratelli/sorelle) tutelati dalle leggi sulle successioni.
Per la sua validità il testamento deve essere scritto tutto a mano, datato con indicazione del luogo e sottoscritto (e conservato in un luogo «di fiducia» ovvero con la tranquillità che in caso di morte sia utilizzato).
In caso di più testamenti vale l’ultimo in termini temporali (il più recente). Chiunque può scrivere o modificare un testamento già scritto sino al momento della sua morte.
E’ importante sottolineare che il testamento può garantire tanti tipi di diritti, non solo quelli di proprietà; p.e. si può rispetto ad un immobile garantire il diritto di usufrutto (anche a vita) o di abitazione o di uso per garantire la possibilità di continuare ad abitare l’immobile anche se la nuda proprietà (o una parte/quota di essa) dovesse per legge o volontà del defunto passare ad altri.
Anche in caso di testamento valgono comunque le leggi generali sulle successioni che in ogni caso tutelano alcuni parenti (sopra indicati); pertanto nel caso di testamento che lasci l’intero patrimonio al convivente (o nel caso di donazioni effettuate in vita) può accadere che una parte dei beni avuti debba essere soggetta ad una riduzione, con conseguente obbligo di restituzione o reintegra, nel caso tali disposizioni (o donazioni) abbiano violato la quota di eredità riservata in ogni caso ai c.d. eredi legittimari (figli/e legittimi e naturali, coniuge separato non ancora divorziato, genitori se non vi sono figli/e).

Quali sono i vuoti legislativi in materia di coppia di fatto più evidenti?
I vuoti legislativi più evidenti si trovano nell’assenza di norme che regolano i diritti e doveri della coppia di fatto; nell’assenza di norme che regolano la separazione e rottura dell’unione dei conviventi.
Infatti, al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi relativamente all’ Assegno di mantenimento. Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all'assegno di mantenimento poichè manca il presupposto di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio; all’ Abitazione familiare e sua assegnazione. Oggi è riconosciuto un "diritto di possesso" in capo al convivente che fosse stato allontanato dall'abitazione familiare e da far valere mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell'ex partner volta a dimostrare il diritto di proprietà.
Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario. Ciò non costituisce un riconoscimento della famiglia di fatto, poiché la decisione della Corte è stata presa al solo fine di tutelare gli interessi primari della prole; ai Diritti successori. Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).

E che dire sulle coppie di disabili conviventi? Ci sono persone disabili che vivono in regime di convivenza. Non possono contare sulle stesse agevolazioni fruibili dalle coppie regolari.
Nessuna agevolazione fiscale: non si possono detrarre, per il disabile a carico, le spese sanitarie (farmaci, ausili, veicoli), né dedurre le spese per l’assistenza.
Non si può godere di detrazioni per carichi di famiglia,né di tutti gli altri benefici pensati dal Legislatore per aiutare le situazioni di disagio.
La coppia di fatto con disabilità è quindi doppiamente discriminata rispetto a qualsiasi altra coppia regolare o di fatto.
Nessuna agevolazione lavorativa: i permessi lavorativi possono essere richiesti per parenti ed affini (fino al 3° grado), anche per i figli affidati ma non per il convivente.
Non può essere scelta la sede di lavoro più vicina.
Non si può accedere ad alcuna forma di flessibilità. Il bisogno riconosciuto dal Parlamento con proprie norme, si dissolve se la coppia di fatto.
Anche in questo caso la discriminazione è doppia.
Infine, nel caso di grave disabilità intellettiva sopravvenuta il convivente non può promuovere alcuna pratica di interdizione né il disabile potrà vantare diritti sull’eredità del convivente.
A queste discriminazioni che moltiplicano un disagio, il Legislatore deve porre rimedio.

In caso di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, in un Paese dell’unione europea (ad es. in Spagna), che possibilità ci sono di godere degli stessi diritti in Italia?
Attualmente non ci sono in Italia gli stessi diritti delle coppie di fatto residenti in Spagna. In Spagna è entrata in vigore, il 30.06.2005 la legge che legalizza l’unione civile tra omosessuali, autorizza infatti il matrimonio tra persone omosessuali, lo mette sullo stesso piano del matrimonio eterosessuale,e consente l’adozione. Le coppie eterosessuali possono regolamentare il loro rapporto o con un atto notarile, o automaticamente dopo una convivenza di più di due anni, o automaticamente per le coppie che convivono e hanno un figlio.

E’ nel caso di un’unione tramite altre forme giuridiche, come i Pacs in Francia?
Il Pacs in Francia prevede la possibilità di lasciare eredità al partner, il vincolo a interpellare il partner da parte dei medici in caso di malattia dell'altro, la pensione di reversibilità, la possibilità di subentro nell'affitto dell'abitazione.
La normativa francese sul Pacs può essere applicata anche in Italia, al fine di regolare il contenuto delle convenzioni matrimoniali, sempre che almeno uno degli sposi sia cittadino francese o abbia la residenza in Francia. Questa convenzione matrimoniale potrà essere opposta ai terzi nell'ipotesi in cui essi conoscano o ignorino per colpa l'applicabilità della legge francese sul Pacs o la disciplina concreta prevista da questa normativa. In conclusione, da quanto detto sopra deriva che la legge n. 944/99 istitutiva del Patto civile di solidarietà può essere applicata, con le limitazioni indicate, sia agli accordi di convivenza tra omosessuali, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione di Roma, sia alle convenzioni matrimoniali stipulate dalle coppie eterosessuali, in base a quanto disposto dall'art. 30 della legge n. 218/1995, e ciò garantisce senza dubbio un'ampia autonomia alle coppie, omosessuali o eterosessuali, che intendano regolare gli aspetti della propria vita in comune.

Le coppie gay sono le uniche a non potersi sposare, mentre per quelle eterosessuali la via della convivenza è dovuta ad una scelta. Pensa non sia il caso di invocare una legge per il riconoscimento dei diritti e dei doveri della sola coppia omoaffettiva?
Sono dell’opinione che ciascuno di noi a prescindere delle scelte di vita che si compiono ha il sacrosanto diritto ad essere tutelato dal proprio Stato in cui vive, in cui lavora, paga le tasse, accede alle strutture ed ai servizi dello Stato. Si dovrebbe arrivare a modificare il nostro codice civile, inserendo il capitolo sulla famiglia di fatto, nonché ad inserire un capitolo nel codice di procedura civile dedicato alla separazione dei conviventi. Si dovrebbe arrivare anche a creare nei Tribunali una sezione dedicata alla famiglia di fatto, perché attualmente non essendoci una sezione, per alcune questioni riguardanti i figli ci si rivolge al Tribunale Per i Minorenni; per le questioni riguardanti la coppia al Tribunale ordinario, ed è difficile per gli operatori difendere i propri assistiti.

Pacs, Dico, Cus, Unioni civili….in Parlamento giacciono sotto forma di diverse proposte di legge. Quale pensa sia la proposta che più si adatterebbe al tessuto sociale italiano?
Atteso che tutte le proposte di legge sino ad oggi pensate riguardano la tutela delle coppie di fatto, omosessuali, quella che potrebbe avvicinarsi per tutelarle è quella dei CUS, nella quale se viene ripresentata nella nuova legislatura forse verrà formalizzata questa unione, come in Spagna, con la stipula del contratto davanti ad un notaio o ad un giudice di pace che regolamenterà in materia di convivenza, di eredità, malattia e tutela dei minori. Si può decidere di vivere in regime di separazione o comunione dei beni.
Nella sostanza, il motivo rilevante per cui il CUS si differenzia dal matrimonio, è che il Cus si scioglie unilateralmente con una semplice dichiarazione scritta (art. 455 terdecies).
Ciò che prevede ancora il CUS è questo: Se l'unione solidale è stata registrata da almeno nove anni, le coppie di fatto potranno ereditare i beni alla morte del convivente. I contratti di unione solidale prevedono anche il diritto di successione nel contratto di locazione. Le coppie di fatto potranno avere l'assistenza sanitaria e penitenziaria, usufruiranno di facilitazioni nei trasferimenti della sede di lavoro. I Cus potranno essere sciolti sia con un accordo comune tra la coppia, sia per la scelta di uno dei due contraenti. Il contratto viene meno anche per il matrimonio di uno dei due o per la sua morte.
Con il Cus si introduce un istituto tutto incentrato sulla libera volontà di ciascuna delle parti che va addirittura oltre l’intenzione di regolare le convivenze dello stesso sesso, essendo attrattivo anche per le coppie eterosessuali. Con questa una nuova forma matrimoniale “fai da te”, è probabile infatti che anche molte giovani coppie eterosessuali finiscano per preferirlo al più impegnativo matrimonio.

Che ne pensa dei vari registri comunali delle coppie di fatto?
Al di là dell’innegabile valore simbolico che il registro comunale detiene ai fini di un riconoscimento «pubblico» di una scelta di vita, allo stato attuale non è dato vedere alcuna conseguenza (vantaggiosa o svantaggiosa) giuridicamente rilevante che scaturisca da detta iscrizione. Solo se ne seguiranno effetti concreti (quali p.e. accesso a servizi pubblici e simili) detto registro potrà inserirsi validamente in un sistema di effettivo riconoscimento di diritti.
Allo stato attuale un’unione omosessuale, che risponde alle caratteristiche richieste,può essere iscritta nel registro delle Unioni civili presso i Comuni e questo comporta una prova della convivenza, ma allo stesso tempo e per diversi effetti giuridici non è riconosciuta come coppia di fatto («more uxorio»), in quanto l’ordinamento italiano ancora non ammette il riconoscimento giuridico di coppie omosessuali; ciò di fatto comporta una tutela giuridica generale minore o completamente assente per dette coppie.

Le è mai capitato di assistere coppie di fatto con partner dello stesso sesso? Si è potuto ottenere qualcosa in relazione al loro problema?
Mi è capitato di seguire alcune coppie omosessuali nella fase antecedente il contenzioso, dove il mio intervento aveva come scopo quello di redigere l’accordo personalizzato di convivenza ed in altri casi di redigere il Trust per la famiglia con fini e difficoltà diverse rispetto a quelle riscontrate nell’accordo di convivenza.
Altro caso interessante che ho potuto seguire senza procedere giudizialmente è questo: coppia di lesbiche separate con figlio, ove una convivente pretendeva dalla madre biologica il riconoscimento del diritto di visita del figlio. Dopo varie ed estenuanti sedute presso il mio studio, entrambe hanno raggiunto l’accordo consensuale sulla modalità di visita e di mantenimento di entrambi. Se ci fossimo rivolti al Tribunale, avremmo avute moltissime difficoltà proprio per il fatto che chi pretendeva questo diritto non era la madre biologica. Giurisprudenza attualmente riconosce la legittimazione ad agire della sola madre biologica.
 


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