L'avvocato Di Pisa: la coppia di fatto oggi in Italia
a cura di Enrico Oliari
La coppia di fatto, sia etero che omosessuale, non ha a disposizione gli stessi diritti delle coppie sposate. Eppure la giurisprudenza dà ai conviventi opportunità e diritti che, in attesa del riconoscimento della stessa, è bene conoscere.
Angela di Pisa è un avvocato di 37 anni, a Milano è titolare dello studio MSDA e si occupa specificamente di diritto della coppia convivente more uxorio, compresa quella gay.
Avvocato, sempre più coppie
scelgono la via della convivenza e non quella del matrimonio, pur sapendo di
incontrare vuoti legislativi che possono ripercuotersi sulla stabilità della
coppia stessa.
La convivenza come quella del matrimonio deve essere una scelta libera.
E’ importante considerare che ambedue le scelte
trovino nel diritto italiano delle risposte diverse, perché diverso è ciò che si
vuole tutelare: nel matrimonio il legislatore ha espressamente scelto di dare
alle coppie sposate una certa tutela attraverso un’ articolata disciplina di
legge, dettando precisi diritti e doveri conseguenti al matrimonio (art. 29
Costituzione, artt. 79 ss. e 143 ss. codice civile.); per le coppie conviventi
invece vi sono molto meno norme, dando valore e lasciando spazio alla libera
determinazione e autonomia dei conviventi rispetto ai diritti e doveri
reciproci.
Ciò non vuol dire che la convivenza non comporti il sorgere di doveri morali e
sociali ma si tratta di doveri, appunto, che per molti aspetti non operano sul
piano giuridico ovvero che possono essere giuridicamente vincolanti solo per
effetto di pattuizioni tra i conviventi; ne consegue la primaria importanza di
tutela che dette pattuizioni assumono.
L’Italia a differenza degli altri paesi europei viene additata come il più
arretrato tra i paesi dell’Occidente, per le scarse aperture dedicate al tema
delle “famiglie fondate sulle convivenze” sia dalla giurisprudenza dei gradi
superiori che, ancor meno, dal Legislatore.
In effetti,l’importante ed imponente riforma del diritto di famiglia varata nel
1975 non prese in considerazione, se non indirettamente, la convivenza more
uxorio: solo l’art. 317-bis del codice civile menziona i conviventi, in un
quadro però di filiazione (la norma attribuisce “congiuntamente” la potestà sul
figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori “qualora siano conviventi”).
E’ possibile oggi “contare” nella società in quanto coppia di fatto?
Attualmente, una coppia di fatto che vive in Italia non può fare affidamento
nella società e nelle norme del nostro ordinamento giuridico, in quanto le
uniche norme esistenti che trattano la convivenza more uxorio riguardano la sola
filiazione, mentre tutti gli altri aspetti divengono vincolanti a seguito degli
accordi scritti.
Le coppie di fatto non hanno un impianto normativo così strutturato entro il
quale adattare le proprie esigenze e quindi in un certo senso si muovono in un
«vuoto normativo» che può portare ad una tutela minore di alcuni interessi in
gioco. Prima di passare alla disciplina dettagliata di alcuni aspetti può essere
utile ragionare in termini generali sull’effetto di questo «vuoto normativo».
Non avere regolamentati per legge in modo vincolante aspetti fondamentali come i
diritti e i doveri personali e patrimoniali tra partner (come invece succede in
caso di matrimonio), può portare le persone stesse ad una più attenta e adeguata
valutazione degli interessi particolari in gioco, alla ricerca di un proprio
particolare equilibrio. La scelta di non sposarsi richiede maggiore
consapevolezza di ciò che si vuole tutelare ed affermare all’interno del
rapporto, non potendo «delegare» le scelte alle norme esistenti. È chiaro che
ciò presuppone un’attenta valutazione dei propri bisogni, desideri e ideali e un
altrettanto alto potere di contrattazione con l’altra parte per poter
«modellare» su un piano di parità il rapporto «su misura».
Il partner della coppia di fatto può pretendere garanzie dall’altro partner,
ad esempio, al momento di acquisto di una casa?
Sì, il partner di una coppia di fatto può pretendere garanzie dall’altro
partner.
Vediamo in che modo.
Premesso che, il rapporto di una coppia di fatto è un tipo di rapporto poco
tutelato dal nostro ordinamento, la linea di confine tra un assetto di interessi
in gioco ben equilibrato e tutelato e il pericolo di una minore tutela di una
parte della coppia, sta proprio nella capacità di entrambe le parti di
rappresentare con ugual forza i propri interessi e concordare delle regole per
la convivenza che siano vincolanti per entrambi e che garantiscano pari tutela
(p.e. con i c.d. patti di convivenza).
L’éscamotage quindi per avere garanzie reciproche dalle parti è quello della
redazione di una scrittura privata contenente l’accordo o patto di convivenza.
Purtroppo, chi decide di non sposarsi raramente viene messo a confronto con la
possibilità concreta di «autoregolamentarsi», lasciando solitamente la
situazione di fatto senza alcun patto scritto.
Ciò fa sì che il «vuoto normativo» rischi di diventare un reale «vuoto di
tutela» nei casi in cui non vi sia accordo tra le parti e queste non si siano
premunite con accordi scritti quali i c.d. patti di convivenza o altri strumenti
giuridici che per questi motivi possono avere un importante effetto di tutela di
diritti.
In linea di principio va affermata la validità ed efficacia dei patti di
convivenza(con i limiti di seguito indicati), seppur l’assenza di una normativa
italiana specifica lasci, per certi risvolti della loro concreta utilizzazione,
ancora spazio ad incertezze.
Pertanto è consigliabile che la coppia di fatto (e anche la coppia omosessuale),
che intenda ricorrere ad accordi scritti per stabilire insieme quali
responsabilità, obblighi,doveri ciascuno di loro vuole assumersi e quali diritti
e benefici vengono riconosciuti al partner, si faccia consigliare da esperti di
diritto affinché i contenuti e le forme dei patti siano validi.
L’ordinamento italiano, infatti, pur riconoscendo valore ad una scelta di
libertà dalle regole del matrimonio, non permette che tutti gli aspetti della
convivenza more uxorio possano essere lasciati alla libera determinazione delle
parti!
Vi sono molti diritti inderogabili per la legge ovvero per i quali la volontà
privata non può stabilire in modo diverso dalla legge, a pena di illiceità e
conseguente nullità degli accordi/patti: p.e. per quanto riguarda i figli ogni
decisione incontra il limite insuperabile del superiore interesse dei minori,
così come non può essere oggetto di contratto tra le parti tutto ciò che
coinvolge la sfera dei diritti personali ove vige il principio
costituzionalmente garantito della libertà di autodeterminarsi(p.e. non si
possono stabilire impegni in ordine alla durata del rapporto, ovvero penali in
caso di infedeltà, obblighi di natura sessuale, di avere o non avere figli etc.)
Proprio nella sfera personale, quella che dà valore al legame affettivo
esistente tra due persone, è più difficile trovare tutela con il semplice
strumento dell’accordo/patto di convivenza; vi sono, infatti, molte situazioni
ove il legame, l’affetto per il partner non può portare a quei «benefici» che
dovrebbero scaturire naturalmente da una relazione affettiva stabile, se non vi
sia un riconoscimento pubblico della convivenza. In tali casi non è sufficiente
l’accordo tra i partner, ma deve esserci un espresso intervento legislativo o
amministrativo che riconosca espressamente certi diritti o vantaggi.
Per quanto riguarda, il caso specifico e cioè l’ acquisto di un bene immobile
effettuato durante la convivenza, non esiste tra i conviventi la possibilità
(neanche per patto) del regime patrimoniale della comunione dei beni (come nel
matrimonio) e pertanto ogni acquisto(di bene immobile e/o mobile) effettuato
durante la convivenza spetta di diritto a chi formalmente ne risulta
proprietario.
Pertanto se due partner desiderano una proprietà al 50% (o in altre proporzioni)
devono formalizzare ciò all’atto dell’acquisto. Nel caso in cui uno dei due
partner abbia contribuito con sostanze economiche proprie all’acquisto specifico
di un bene, che rimane a beneficio dell’altro, deve essere in grado di provare
ciò (meglio se con documenti) per poter ottenere la restituzione della somma
sborsata.
Pertanto, i partner sono liberi di regolarsi come credono, dovendo considerare
che per legge non potranno – né durante la convivenza né in caso di cessazione
della stessa – pretendere di diritto alcunché dall’altro a titolo di contributo
per sé o a titolo di restituzione di quanto si reputa avere dato in più o di
troppo a titolo di mantenimento del partner o della famiglia.
Si applicano, infatti, le leggi vigenti generalmente in materia di
obbligazioni/contratti con la conseguenza che ogni prestazione economica
effettuata da uno/a dei conviventi è ritenuta un’obbligazione naturale, ovvero
una prestazione realizzata in adempimento di un dovere morale e sociale e
pertanto non è ripetibile, non se ne può richiedere la restituzione o il
risarcimento, salvo dimostrare che è stata assolutamente spropositata nella
misura, tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche di ambedue i
conviventi.
Lo stesso vale per regali/elargizioni corrisposti durante la convivenza. Ciò
spesso comporta grossi squilibri economici tra i partner della coppia, ove può
succedere che la famiglia/coppia di fatto si mantenga integralmente con i mezzi
economici di un partner (p.e. stipendio), mentre i mezzi economici dell’altro
vengano utilizzati per spese, investimenti etc. che in caso di separazione
rimangono a vantaggio di uno solo. Vi sono innumerevoli esempi:
• ristrutturazione o acquisto di beni immobili o acquisto di beni mobili (p.e
autovetture etc.) a nome di un/a partner;
• investimenti finanziari/bancari/risparmi a nome di uno/a partner.
In questi casi prevale la forma ovvero rimane proprietario ( e ne trae
vantaggio)colui che risulta intestatario, non potendo l’altro pretendere
alcunché per riequilibrare le energie economiche proprie investite per il
mantenimento comune che spesso sono difficilmente quantificabili, in quanto
«consumate» mese per mese al contrario dei beni materiali che rimangono.
Per un’equa distribuzione della ricchezza che viene a crearsi durante la
convivenza e per un pari (proporzionato) contributo al mantenimento reciproco e
della famiglia di fatto sarebbe necessario concordare (per iscritto e nei fatti)
una gestione dell’economia familiare tale per cui il mantenimento ed ogni spesa
attivata per la coppia/famiglia di fatto sia alimentata da entrambi in
proporzione delle reali potenzialità economiche (p.e .alimentando un conto
comune «per la famiglia»); ovvero, se si ritiene che sia giusto che ciò sia
affrontato da uno solo dei conviventi, questi deve sapere che nulla potrà in
futuro recriminare a tale titolo, salvo patto scritto contrario.
Nel classicissimo caso del ricovero in ospedale, il partner ha diritto e
forse anche il dovere di assistere il proprio convivente?
Il partner ha il diritto, ma non il dovere, di assistere e visitare il
convivente nelle strutture sanitarie. Ha il diritto di essere interpellato dai
medici in caso di gravi e necessarie decisioni solo se in tali strutture vi sia
un riconoscimento esplicito di questo diritto.
In questi casi delicati potrebbe sorgere un conflitto tra diverse figure
parentali e un previo accordo scritto dall’interessato, che indichi la persona
che in caso di urgenti gravi decisioni relative alla propria salute debba essere
interpellata, può essere di aiuto per risolvere l’eventuale problema.
Se si considera che il convivente per diritto non è parente, il problema è
risolto se i regolamenti interni delle strutture sanitarie (e simili)
prevedessero espressamente la figura del convivente tra i familiari.
Lo stesso vale per le visite in carcere, ove infatti solo grazie ad un’espressa
previsione dell’ordinamento penitenziario (art. 30 L. n. 354/1975) il convivente
è contemplato, così come anche nella normativa antimafia (art.14 L. n. 646/1982)
tra coloro che al pari di altri parenti hanno certi diritti.
Quali altri diritti ci offre la giurisprudenza?
a) la parificazione di disciplina tra figli legittimi e figli naturali;
b) successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a
favore del convivente (sent. Corte Costituzionale n. 404/1988);
c) diritti successori: Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il
convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un
lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà
comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come
ad esempio ai figli);
d)In caso di separazione: 1) Coppie senza figli: la disciplina normativa è
simile a quella per le coppie sposate senza figli: quello dei due conviventi che
ha un diritto qualificato sull’immobile come la proprietà (o la locazione,
l’abitazione, il comodato) ha il diritto di continuare ad esercitarlo e può
chiedere che l’altro sia obbligato a lasciare l’immobile attraverso un’azione
giudiziale (non si può mai agire con un’azione violenta di spossessamento p.e.
cambiando la serratura o impedendo l’ingresso). Se invece l’immobile è di
proprietà di entrambi e non si trova accordo, l’immobile deve essere venduto e
il ricavato viene diviso a metà; se il contratto di locazione è intestato ad
entrambi e si trova accordo, chi decide di restare ha il diritto di
eventualmente subentrare nel contratto di locazione (il locatore non può
opporsi!); se non vi è alcun accordo, non cè alcuna norma che possa risolvere la
situazione. Anche nel caso di morte del titolare del contratto di locazione il
partner convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione (che
ne mantiene tutte le caratteristiche) . 2)Coppie con figli:al genitore
convivente non coniugato, cui in caso di separazione di fatto sono affidati i
figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autonomi, verrà
assegnato l’alloggio familiare (se necessario attraverso un processo ordinario
davanti al Tribunale civile) indipendentemente se sia proprietario/a o titolare
di altro diritto sull’alloggio, in quanto è una forma di tutela prevista per
i/le figli/e naturali come legittimi.
La giurisprudenza ci offre la possibilità di stabilire le condizioni della loro
convivenza, purchè non contrarie all’ordine pubblico, attraverso l’accordo di
convivenza che è un contratto atipico con il quale i conviventi "more uxorio"
possono disciplinare molteplici aspetti patrimoniali del proprio menàge. La
materia degli accordi di convivenza, con i problemi legati all'individuazione
della natura giuridica, della validità ed efficacia di tali accordi privati, è
assai complessa.
Occorre precisare che gli unici aspetti che possono essere regolati sono quelli
economici e patrimoniali, come:
- il mantenimento di uno dei partner;
- la responsabilità per le obbligazioni assunte nell'interesse comune;
- il regime degli acquisti effettuati durante la convivenza;
- il diritto di abitazione sulla casa familiare.
Tali aspetti possono essere regolati (entro certi limiti) non solo per il
periodo della convivenza, ma anche per l'eventualità di una separazione.
Per la validità dell'accordo, inoltre, i componenti della coppia devono avere
entrambi lo stato libero: devono essere celibe/ nubile o divorziato. Una
convivenza more uxorio con un terzo, posta in essere da un coniuge in costanza
di matrimonio, costituisce violazione del dovere di fedeltà coniugale ed è
dunque un comportamento illecito, la cui illiceità incide sulla validità
dell'accordo di convivenza.
e)ricorso al Tribunale, in funzione del Giudice Tutelare, della richiesta di
nomina quale Amministratore di sostegno al fine della tutela dell’altro partner.
La L. n. 6/2004 ha istituito un nuovo istituto – l’amministrazione di sostegno –
che ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della
capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo permanente; è una possibilità che si pone nei casi, ove p.e.
a seguito di incidente, malattia o per cause congenite dalla nascita, la persona
è menomata nella sua ordinaria capacità di «gestirsi», ma non in modo talmente
grave da dover richiedere l’interdizione, che è la misura più forte che toglie
al soggetto ogni capacità giuridica. Pertanto nei casi di necessità
dell’amministrazione di sostegno, vi sarà una persona che, nell’interesse del
soggetto da sostenere, può fare istanza al giudice tutelare e/o che viene
nominata come amministratore di sostegno. La legge, che riforma alcuni articoli
del codice civile, al riformato art. 408 c.c. e all’art. 417 c.c. prevede al
pari dei coniugi anche «la persona stabilmente convivente» tra i soggetti che
possono promuovere l’azione e che possono essere nominati come amministratori di
sostegno.
f) In campo penale, sono previsti i seguenti diritti, e precisamente:
1. art. 199, 3° co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): è prevista la
facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more uxorio;
2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): vi è equiparazione alla
disciplina applicata alla famiglia legittima;
3. artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): la condotta anche del
convivente more uxorio che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare,
comporta l'allontanamento del soggetto e l'obbligo al versamento di un assegno,
se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento;
4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): permette al convivente more uxorio di
proporre domanda di grazia.
In casi di eredità e di parenti del de cuius che non vogliono saperne di
partner, il compagno ha qualche possibilità di far valere la propria parte di
frutti di una vita costruita insieme?
In caso di morte del de cuius, il convivente non è previsto dalla legge tra
gli eredi legittimi o necessari, ovvero la legge non riserva al convivente
alcuna quota di eredità se non c’è un testamento che espressamente prevede
diritti successori a suo favore.
Pertanto, il testamento diventa l’unico strumento fondamentale per garantire
diritti successori a favore del convivente, anche a tutela delle pretese di
eventuali altri parenti (figli/e legittimi e naturali, coniuge separato non
ancora divorziato, genitori, eventualmente fratelli/sorelle) tutelati dalle
leggi sulle successioni.
Per la sua validità il testamento deve essere scritto tutto a mano, datato con
indicazione del luogo e sottoscritto (e conservato in un luogo «di fiducia»
ovvero con la tranquillità che in caso di morte sia utilizzato).
In caso di più testamenti vale l’ultimo in termini temporali (il più recente).
Chiunque può scrivere o modificare un testamento già scritto sino al momento
della sua morte.
E’ importante sottolineare che il testamento può garantire tanti tipi di
diritti, non solo quelli di proprietà; p.e. si può rispetto ad un immobile
garantire il diritto di usufrutto (anche a vita) o di abitazione o di uso per
garantire la possibilità di continuare ad abitare l’immobile anche se la nuda
proprietà (o una parte/quota di essa) dovesse per legge o volontà del defunto
passare ad altri.
Anche in caso di testamento valgono comunque le leggi generali sulle successioni
che in ogni caso tutelano alcuni parenti (sopra indicati); pertanto nel caso di
testamento che lasci l’intero patrimonio al convivente (o nel caso di donazioni
effettuate in vita) può accadere che una parte dei beni avuti debba essere
soggetta ad una riduzione, con conseguente obbligo di restituzione o reintegra,
nel caso tali disposizioni (o donazioni) abbiano violato la quota di eredità
riservata in ogni caso ai c.d. eredi legittimari (figli/e legittimi e naturali,
coniuge separato non ancora divorziato, genitori se non vi sono figli/e).
Quali sono i vuoti legislativi in materia di coppia di fatto più evidenti?
I vuoti legislativi più evidenti si trovano nell’assenza di norme che regolano i
diritti e doveri della coppia di fatto; nell’assenza di norme che regolano la
separazione e rottura dell’unione dei conviventi.
Infatti, al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi
relativamente all’ Assegno di mantenimento. Non esiste alcun obbligo di
versamento relativamente all'assegno di mantenimento poichè manca il presupposto
di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio; all’ Abitazione familiare
e sua assegnazione. Oggi è riconosciuto un "diritto di possesso" in capo al
convivente che fosse stato allontanato dall'abitazione familiare e da far valere
mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell'ex partner volta a
dimostrare il diritto di proprietà.
Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di
figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di
proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario. Ciò non costituisce
un riconoscimento della famiglia di fatto, poiché la decisione della Corte è
stata presa al solo fine di tutelare gli interessi primari della prole; ai
Diritti successori. Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il
convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un
lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà
comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come
ad esempio ai figli).
E che dire sulle coppie di disabili conviventi? Ci
sono persone disabili che vivono in regime di convivenza. Non possono contare
sulle stesse agevolazioni fruibili dalle coppie regolari.
Nessuna agevolazione fiscale: non si possono detrarre, per il disabile a carico,
le spese sanitarie (farmaci, ausili, veicoli), né dedurre le spese per
l’assistenza.
Non si può godere di detrazioni per carichi di famiglia,né di tutti gli altri
benefici pensati dal Legislatore per aiutare le situazioni di disagio.
La coppia di fatto con disabilità è quindi doppiamente discriminata rispetto a
qualsiasi altra coppia regolare o di fatto.
Nessuna agevolazione lavorativa: i permessi lavorativi possono essere richiesti
per parenti ed affini (fino al 3° grado), anche per i figli affidati ma non per
il convivente.
Non può essere scelta la sede di lavoro più vicina.
Non si può accedere ad alcuna forma di flessibilità. Il bisogno riconosciuto dal
Parlamento con proprie norme, si dissolve se la coppia di fatto.
Anche in questo caso la discriminazione è doppia.
Infine, nel caso di grave disabilità intellettiva sopravvenuta il convivente non
può promuovere alcuna pratica di interdizione né il disabile potrà vantare
diritti sull’eredità del convivente.
A queste discriminazioni che moltiplicano un disagio, il Legislatore deve porre
rimedio.
In caso di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, in
un Paese dell’unione europea (ad es. in Spagna), che possibilità ci sono di
godere degli stessi diritti in Italia?
Attualmente non ci sono in Italia gli stessi diritti delle coppie di fatto
residenti in Spagna. In Spagna è entrata in vigore, il 30.06.2005 la legge che
legalizza l’unione civile tra omosessuali, autorizza infatti il matrimonio tra
persone omosessuali, lo mette sullo stesso piano del matrimonio eterosessuale,e
consente l’adozione. Le coppie eterosessuali possono regolamentare il loro
rapporto o con un atto notarile, o automaticamente dopo una convivenza di più di
due anni, o automaticamente per le coppie che convivono e hanno un figlio.
E’ nel caso di un’unione tramite altre forme giuridiche, come i Pacs in
Francia?
Il Pacs in Francia prevede la possibilità di lasciare eredità al partner, il
vincolo a interpellare il partner da parte dei medici in caso di malattia
dell'altro, la pensione di reversibilità, la possibilità di subentro
nell'affitto dell'abitazione.
La normativa francese sul Pacs può essere applicata anche in Italia, al fine di
regolare il contenuto delle convenzioni matrimoniali, sempre che almeno uno
degli sposi sia cittadino francese o abbia la residenza in Francia. Questa
convenzione matrimoniale potrà essere opposta ai terzi nell'ipotesi in cui essi
conoscano o ignorino per colpa l'applicabilità della legge francese sul Pacs o
la disciplina concreta prevista da questa normativa. In conclusione, da quanto
detto sopra deriva che la legge n. 944/99 istitutiva del Patto civile di
solidarietà può essere applicata, con le limitazioni indicate, sia agli accordi
di convivenza tra omosessuali, secondo quanto previsto dall'art. 3 della
Convenzione di Roma, sia alle convenzioni matrimoniali stipulate dalle coppie
eterosessuali, in base a quanto disposto dall'art. 30 della legge n. 218/1995, e
ciò garantisce senza dubbio un'ampia autonomia alle coppie, omosessuali o
eterosessuali, che intendano regolare gli aspetti della propria vita in comune.
Le coppie gay sono le uniche a non potersi sposare, mentre per quelle
eterosessuali la via della convivenza è dovuta ad una scelta. Pensa non sia il
caso di invocare una legge per il riconoscimento dei diritti e dei doveri della
sola coppia omoaffettiva?
Sono dell’opinione che ciascuno di noi a prescindere delle scelte di vita che si
compiono ha il sacrosanto diritto ad essere tutelato dal proprio Stato in cui
vive, in cui lavora, paga le tasse, accede alle strutture ed ai servizi dello
Stato. Si dovrebbe arrivare a modificare il nostro codice civile, inserendo il
capitolo sulla famiglia di fatto, nonché ad inserire un capitolo nel codice di
procedura civile dedicato alla separazione dei conviventi. Si dovrebbe arrivare
anche a creare nei Tribunali una sezione dedicata alla famiglia di fatto, perché
attualmente non essendoci una sezione, per alcune questioni riguardanti i figli
ci si rivolge al Tribunale Per i Minorenni; per le questioni riguardanti la
coppia al Tribunale ordinario, ed è difficile per gli operatori difendere i
propri assistiti.
Pacs, Dico, Cus, Unioni civili….in Parlamento giacciono sotto forma di
diverse proposte di legge. Quale pensa sia la proposta che più si adatterebbe al
tessuto sociale italiano?
Atteso che tutte le proposte di legge sino ad oggi pensate riguardano la tutela
delle coppie di fatto, omosessuali, quella che potrebbe avvicinarsi per
tutelarle è quella dei CUS, nella quale se viene ripresentata nella nuova
legislatura forse verrà formalizzata questa unione, come in Spagna, con la
stipula del contratto davanti ad un notaio o ad un giudice di pace che
regolamenterà in materia di convivenza, di eredità, malattia e tutela dei
minori. Si può decidere di vivere in regime di separazione o comunione dei beni.
Nella sostanza, il motivo rilevante per cui il CUS si differenzia dal
matrimonio, è che il Cus si scioglie unilateralmente con una semplice
dichiarazione scritta (art. 455 terdecies).
Ciò che prevede ancora il CUS è questo: Se l'unione solidale è stata registrata
da almeno nove anni, le coppie di fatto potranno ereditare i beni alla morte del
convivente. I contratti di unione solidale prevedono anche il diritto di
successione nel contratto di locazione. Le coppie di fatto potranno avere
l'assistenza sanitaria e penitenziaria, usufruiranno di facilitazioni nei
trasferimenti della sede di lavoro. I Cus potranno essere sciolti sia con un
accordo comune tra la coppia, sia per la scelta di uno dei due contraenti. Il
contratto viene meno anche per il matrimonio di uno dei due o per la sua morte.
Con il Cus si introduce un istituto tutto incentrato sulla libera volontà di
ciascuna delle parti che va addirittura oltre l’intenzione di regolare le
convivenze dello stesso sesso, essendo attrattivo anche per le coppie
eterosessuali. Con questa una nuova forma matrimoniale “fai da te”, è probabile
infatti che anche molte giovani coppie eterosessuali finiscano per preferirlo al
più impegnativo matrimonio.
Che ne pensa dei vari registri comunali delle coppie di fatto?
Al di là dell’innegabile valore simbolico che il registro comunale detiene ai
fini di un riconoscimento «pubblico» di una scelta di vita, allo stato attuale
non è dato vedere alcuna conseguenza (vantaggiosa o svantaggiosa) giuridicamente
rilevante che scaturisca da detta iscrizione. Solo se ne seguiranno effetti
concreti (quali p.e. accesso a servizi pubblici e simili) detto registro potrà
inserirsi validamente in un sistema di effettivo riconoscimento di diritti.
Allo stato attuale un’unione omosessuale, che risponde alle caratteristiche
richieste,può essere iscritta nel registro delle Unioni civili presso i Comuni e
questo comporta una prova della convivenza, ma allo stesso tempo e per diversi
effetti giuridici non è riconosciuta come coppia di fatto («more uxorio»), in
quanto l’ordinamento italiano ancora non ammette il riconoscimento giuridico di
coppie omosessuali; ciò di fatto comporta una tutela giuridica generale minore o
completamente assente per dette coppie.
Le è mai capitato di assistere coppie di fatto con partner dello stesso
sesso? Si è potuto ottenere qualcosa in relazione al loro problema?
Mi è capitato di seguire alcune coppie omosessuali nella fase antecedente il
contenzioso, dove il mio intervento aveva come scopo quello di redigere
l’accordo personalizzato di convivenza ed in altri casi di redigere il Trust per
la famiglia con fini e difficoltà diverse rispetto a quelle riscontrate
nell’accordo di convivenza.
Altro caso interessante che ho potuto seguire senza procedere giudizialmente è
questo: coppia di lesbiche separate con figlio, ove una convivente pretendeva
dalla madre biologica il riconoscimento del diritto di visita del figlio. Dopo
varie ed estenuanti sedute presso il mio studio, entrambe hanno raggiunto
l’accordo consensuale sulla modalità di visita e di mantenimento di entrambi. Se
ci fossimo rivolti al Tribunale, avremmo avute moltissime difficoltà proprio per
il fatto che chi pretendeva questo diritto non era la madre biologica.
Giurisprudenza attualmente riconosce la legittimazione ad agire della sola madre
biologica.