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CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TITTI DE SIMONE, VENDOLA,
PISAPIA, MASCIA, DEIANA
presentata il 12 giugno 2001
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge si propone di estendere ai cittadini omosessuali
o transessuali la medesima protezione, contro possibili discriminazioni
o contro delitti motivati dall'odio nei confronti di determinati gruppi
sociali, che la legge già assicura ad altre categorie di cittadini
oggetto di simili discriminazioni, violenze o persecuzioni, introducendo
così nell'ordinamento italiano un principio di non discriminazione
sulla base dell'orientamento sessuale suscettibile anche di eventuali applicazioni
analogiche (o meglio: rendendone esplicita così la vigenza), stabilendo,
inoltre, un generale principio di tutela del diritto alla riservatezza
sessuale e dettando norme antidiscriminatorie a tutela degli omosessuali
nella scuola e in materia di assicurazioni sanitarie.
La proposta di legge si propone di dare piena attuazione alle indicazioni
contenute nella risoluzione approvata l'8 febbraio 1994 dal Parlamento
europeo "Sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità",
nonché nelle precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria
dello stesso Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella più
dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni fondate
sull'orientamento sessuale, proposta dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi
e approvata il 13 marzo 1984, a tutte quelle che più sinteticamente
ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie
in vari campi negli Stati membri, che tenessero conto, fra le altre e allo
stesso titolo, anche della discriminazione anti-omosessuale (D'Ancona 1^
giugno 1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio
1990): rimaste tutte senza seguito in Italia, così come è
parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione n. 924 approvata dal
Consiglio d'Europa il 10 ottobre 1981, "Sulla discriminazione contro gli
omosessuali". Queste risoluzioni hanno preceduto l'inclusione nel Trattato
di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, di una disposizione
sulla produzione di norme antidiscriminazione comunitarie (articolo 13),
alla luce della volontà di estendere le normative antidiscriminazione
già fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni,
handicap fisici o età, anche all'orientamento sessuale. Tali princìpi
sono stati affermati anche nella risoluzione "Sulla parità di diritti
per gli omosessuali nell'Unione europea" approvata dal Parlamento europeo
il 17 settembre 1998 e nelle risoluzioni generali in materia di diritti
umani approvate il 17 settembre 1996 e l'8 aprile 1997.
Queste risoluzioni, insieme alla citata raccomandazione n. 924 approvata
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 1^ ottobre 1981 sono
rimaste senza seguito in Italia.
La stessa Assemblea ha approvato infine, il 26 settembre 2000, la raccomandazione
n. 1474 rivolta a tutti gli Stati membri al fine di introdurre una completa
legislazione antidiscriminatoria, di riconoscere la parità di diritti
per le coppie omosessuali e di introdurre il divieto di discriminazione
basata sull'orientamento sessuale nella Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Analoga
raccomandazione era già stata approvata dalla stessa Assemblea il
6 giugno 2000, invitando gli Stati membri a riconoscere la persecuzione
degli omosessuali come causa del riconoscimento del diritto d'asilo nel
proprio territorio e a riconoscere il diritto di immigrazione per le coppie
dello stesso sesso binazionali.
La presente proposta di legge si propone di recepire le risoluzioni e le
direttive del Parlamento europeo, seguendo il passo delle legislazioni
già vigenti in numerosi Paesi membri. Gli articoli 1 e 2 intendono
parificare la situazione dei cittadini omosessuali a quella dei cittadini
o appartenenti ad altri gruppi sociali oggetto di reiterati tentativi di
discriminazione o persecuzione o di campagne di odio. Si tratta di estendere
agli omosessuali, in base al principio dell'uguaglianza di trattamento
di situazioni giuridiche sostanzialmente fra loro identiche, la stessa
protezione già assicurata ad altri gruppi parimenti a rischio, in
casi sostanzialmente identici di discriminazioni, persecuzioni o delitti
causati dall'odio verso tali gruppi. Le norme in questione intendono mettere
l'Italia al passo con le più comprensive legislazioni anti-discriminatorie
già vigenti da anni in altri Paesi europei ed extraeuropei (Danimarca,
Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Finlandia, Islanda, numerosi
Lander tedeschi, nuova Costituzione del Sudafrica).
L'articolo 1 estende al caso della discriminazione causata dall'orientamento
sessuale del lavoratore la protezione garantita dall'articolo 15, secondo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetto "Statuto dei lavoratori",
contro le discriminazioni causate da motivi politici, religiosi, razziali,
di lingua o di sesso. Estende inoltre a quelle fondate sull'orientamento
sessuale il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, in materia di
assunzioni, di attribuzioni di qualifiche e mansioni e di progressioni
di carriera, stabilito dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Va rilevato come
le norme in questione si applichino sia al rapporto di lavoro privato sia
al pubblico impiego. La modifica proposta al comma 1 dell'articolo 4 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro" che ha integrato e specificato
il contenuto della citata legge n. 903 del 1977, oltre a ribadire tale
indirizzo, mira a rendere applicabile il meccanismo sanzionatorio previsto
dal comma 9 dello stesso articolo 4.
L'articolo 2 estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti degli
omosessuali la protezione garantita alle minoranze razziali, etniche, nazionali
o religiose dalla legge recentemente approvata contro le attività
aggressive di gruppi estremisti. A tale proposito va sottolineato come
la mancata previsione degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati
dalla legge vigente potrebbe tradursi in una non voluta istigazione, rivolta
a tali gruppi estremisti, a riversare la propria aggressività nei
confronti dell'unico fra i gruppi sociali da questi avversati che risulta
non garantito da una specifica tutela penale: l'aggressione nei confronti
di cittadini e organizzazioni omosessuali viene infatti a configurarsi
come l'unico delitto relativamente meno costoso, in termini di repressione
penale, rispetto agli altri tipizzati dalla legge.
L'articolo 3 stabilisce un principio generale di tutela del diritto alla
riservatezza sessuale. Si propone in tale senso di esplicitare in riferimento
a qualsiasi autorità pubblica priva dei poteri dell'autorità
giudiziaria i vincoli posti dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, in ordine al trattamento dei dati sensibili. A complemento di tale
normativa di carattere generale si prevede la distruzione, entro il termine
di un mese dalla data di entrata in vigore della legge, degli articoli,
fascicoli o elenchi eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore
della legge, fatta eccezione per le associazioni e i gruppi fondati per
il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone sulla base del
loro orientamento sessuale.
Con l'articolo 4 ci si propone di parificare ad ogni effetto giuridico
la condizione del convivente more uxorio omosessuale a quella del convivente
more uxorio eterosessuale. Si tratta di una norma di natura transitoria,
volta a rendere applicabile, fra l'altro, l'elaborazione giurisprudenziale
fin qui accumulatasi in materia di convivenza, in attesa che il Parlamento
legiferi sull'intera questione relativa alle famiglie di fatto e al riconoscimento
delle unioni civili.
Con l'articolo 5 ci si propone di evitare che nell'ambito della scuola
si perpetuino e si tramandino pratiche razziste, "bulliste" o discriminatorie,
e soprattutto di tutelare i giovani omosessuali da ogni intervento "rieducativo"
colpevolizzante o traumatizzante, sia nello svolgimento della normale attività
didattica, sia nell'ambito di corsi di informazione o di educazione sessuale
che dovessero essere istituiti da eventuali riforme legislative o che già
ora si svolgano a titolo sperimentale. Con la formulazione proposta si
intende indicare che la presenza, in una determinata classe, di scolari
o di studenti omosessuali, è sempre reale ed anzi statisticamente
probabile, indipendentemente da ogni precoce esercizio di coming out, e
che compito della scuola è quello di educare principalmente al rispetto
delle diversità e del pluralismo.
L'articolo 6 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e di ogni
indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato o dell'assicurando
nei contratti di assicurazione sanitaria e nel loro procedimento di formazione,
e la nullità dei patti tendenti a rendere più oneroso per
l'assicurato il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento
sessuale. E' evidente il rilievo che questa norma potrebbe assumere in
futuro, in considerazione del più ampio ruolo che sembra destinato
ad essere attribuito anche in Italia alle assicurazioni private in campo
sanitario: e ciò sia in rapporto ad una generale esigenza di tutela
della privacy, sia in relazione alla diffusione dell'AIDS, ancor oggi,
sia pure a torto, ritenuta statisticamente correlata all'orientamento sessuale
anziché all'adozione di comportamenti a rischio che non ne sono
la conseguenza. Tale norma si preoccupa di introdurre nella regolamentazione
del settore delle assicurazioni sanitarie private un precedente molto importante
in relazione agli sviluppi tecnologici che renderanno ben presto attuale
il problema delle conseguenze sociali e giuridiche della individualizzazione
dei rischi sanitari resa possibile dalla mappatura del patrimonio genetico
individuale.
La presente proposta di legge è per buona parte frutto di numerosi
contributi, studi e critiche, elaborati nel corso degli ultimi dieci anni
da giuristi/e, e associazioni gay e lesbiche a cui va il nostro ringraziamento
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Discriminazioni sul lavoro).
1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle
seguenti: ", di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo
le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento
sessuale" e al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le
seguenti: ", per quel che riguarda le lavoratrici,".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo
le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o qualsiasi discriminazione
fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le
parole: "del sesso" sono aggiunte le seguenti: "o del loro orientamento
sessuale".
Art. 2.
(Delitti motivati dall'odio).
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle
seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle
seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale";
c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti:
", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è
sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso"
sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento
sessuale".
Art. 3.
(Diritto alla riservatezza).
1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. Al di
fuori dei casi e delle condizioni previsti dall'articolo 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, è fatto divieto
a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza ordine dell'autorità
giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini.
2. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni relativi ai dati
di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere distrutti entro il termine di un mese
dalla medesima data, ad esclusione degli archivi delle associazioni o dei
gruppi volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un particolare
orientamento sessuale, funzionali all'attività associativa, culturale,
ricreativa o economica degli stessi iscritti, previo loro consenso.
3. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come
sostituito all'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le
parole: "o sindacali" sono inserite le seguenti: "e all'orientamento sessuale".
Art. 4.
(Convivenze more uxorio).
1. La condizione del convivente more uxorio omosessuale è parificata
ad ogni effetto a quella del convivente more uxorio eterosessuale.
Art. 5.
(Educazione al rispetto delle
diversità).
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione
o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello
svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni
manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione
o disapprovazione che possa risultare traumatica, o sia in grado di turbare
lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali,
o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti
discriminatori o intolleranti.
Art. 6.
(Assicurazioni sanitarie).
1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a
proporre la loro stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono
vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi
all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che
facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato
un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni
assicurative rispetto al trattamento generalmente praticato. La nullità
di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le
contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato,
salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione
per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per
l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione
del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale
della nullità delle clausole discriminatorie.
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