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LE
MIE RICERCHE STORICHE (continua)
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Milano, sentenza Corte d'Assise contro Pagliaghi Carlo - 7 aprile 1863
In
Nome di Sua maestà
VITTORIO EMANUELE II
Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D’ITALIA
La Corte d’Assise del Circolo di Milano
HA PROFERITO LA SEGUENTE SENTENZA
NELLA CAUSA
Del Pubblico Ministero
CONTRO
Carlo Pagliaghi di Giuseppe, d’anni venti sette celibe, lavandaio, nato nei Corpi Santi di Porta Ticinese[1] e domiciliato alla Cascina Burgorona[2] nei Corpi Santi di Porta Magenta, detenuto dal venti cinque agosto 1862.
Accusato
Del reato di libidine contro natura commesso sulla persona del fanciullo Giuseppe Campagnoli in altri dei giorni dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 1862 mediante pederastia con susseguente morte del medesimo verificatasi il 25 Agosto suddetto.
Udita la lettura della sentenza di rinvio e dell’atto d’accusa, intesi gli esami ed il dibattimento che ebbero luogo all’udienza tenuta a parte ultima.
Sentito il Ministero Pubblico, la difesa e l’accusato tanto nel merito dell’accusa che nell’applicazione della pena, nonché il difenso. Avv. Pecchio e lo stesso accusato avuti per gli ultimi la parola.
Ritenuto il suddetto oggi pronunciato dai Giuraticon cui viene dichiarato colpevole il suddetto Carlo Pagliaghi del reato di libidine contro natura in danno del sunnominato fanciullo decenne Giuseppe Campagnoli, con grave pregiudizio alla di lui salute.
Avuto in quanto al titolo crimine, che l’articolo 425 del Codice Penale parla in genere di libidine contro natura senza nessuna distinzione di sesso, e che gli altri articoli ivi citati 489 e 490 cui si richiama non riguardano che i modi e le circostanze concernenti il reato, sicché non reggeva l’eccezione della difesa in proposito accampata.
Osservato che la pena da applicarsi sarebbe quella prevista dall’articolo 424 Codice Penale, cioè della reclusione d’anni sette estensibile ai lavori forzati a tempo.
Osservato che attesa la gravità di fatto e relative conseguenze presentatasi giusta l’applicazione della pena dei lavori forzati, anziché della reclusione.
Osservato che per essersi dal verdetto ammesso a favore del Pagliaghi circostanze attenuanti dovevasi la pena diminuire di un grado ai termini dell’Art. 648 del sud.o Codice Penale.
Visti anche gli articoli 21 e 53 Codice Penale e l’Articolo 553 del Codice di Procedura Penale di cui viene data lettura unitamente a quelli sopra citati.
Condanna
Pagliaghi Carlo per reato di libidine contro natura alla pena di anni dieci di lavori forzati, all’interdizione dai pubblici Uffici e al pagamento delle spese processuali da liquidarsi.
Milano il sette Aprile 1863.
(Seguono le firme della Corte)
S.M. con D.o del 5. Agosto 1869 concesse a Pagliaghi Carlo la diminuzione di sei mesi sul resto della pena inflitta allo stesso alla su estesa Sentenza.
Milano 3. Settembre 1869
[1] Con “Corpi Santi di Porta Ticinese” veniva indicata una località suburbana compresa fra le odierne via Savona e via S. Cristoforo. Trae la sua origine dal luogo dove venivano seppelliti i martiri cristiani d’epoca romana. Tale luogo venne inglobato nel Comune di Milano nel 1873.
[2] Nome incerto.
Copia della sentenza in possesso di Enrico Oliari