LE
MIE RICERCHE STORICHE (continua)
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Corzano, 1863: don Piccinotti "amava" i contadini
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Corzano era un tranquilla località situata a sud-ovest di Brescia, un paese di gente semplice che aveva conosciuto il trambusto delle guerre d’Indipendenza, ma che pian piano era tornato alla vita di sempre. Per chi al mattino doveva alzarsi presto per affrontare il duro lavoro nei campi di mais e nelle risaie, ben poca cosa significava il ritrovarsi sudditi del un nuovo re italiano Vittorio Emanuele.
Nel giugno del 1863 la tranquillità di quel centro agricolo venne turbata da un grave fatto: il quarantenne cappellano don Francesco Piccinotti, che era anche insegnante presso la scuola elementare del paese, venne arrestato e condotto nelle carceri di Brescia con l’accusa di aver commesso “atti di libidine contro natura”, reato punibile con la reclusione o i lavori forzati fino a dieci anni a seconda del caso, come previsto dall’articolo 425 del nuovo codice penale. I fatti che gli vennero contestati erano più d’uno, i quali, nella gravità della loro somma, davano alla popolazione l’immagine di un terribile mostro vestito in abito talare. Nel 1861 il sacerdote, mentre passeggiava in campagna, incontrò Giuseppe Battizzi, un giovane contadino di ventun’anni; improvvisamente don Francesco lo afferrò con violenza per la vita e, spintolo sulla riva di un campo, sfogò “su di lui la propria libidine contro natura”[1]. Il giovane contadino, che probabilmente vedeva nel sacerdote una temibile autorità e quindi paventando eventuali conseguenze, non presentò immediatamente denuncia, ma, pochi mesi dopo, si trovò ancora una volta a dover subire, in circostanze identiche, l’azione del religioso e quindi nuovamente “l’atto carnale contro natura”[2]. Nell’anno successivo fu la volta di un altro giovane agricoltore: Domenico Mantovani, di vent’anni, si era recato in casa di don Francesco per motivi di studio. Il sacerdote che, come accennato, era anche insegnante elementare, lo aveva invitato in canonica con la scusa di impartirgli lezioni private. Tuttavia Domenico, non appena ebbe superato la soglia della porta, venne afferrato per i fianchi e, denudato, fu costretto a partecipare all’atto sessuale. Don Piccinotti sembrava davvero aver perso ogni inibizione. Gli venne infatti contestato anche il reato previsto dall’articolo 420, ovvero l’ “offesa al pubblico pudore ed al buon costume”[3], per un fatto all’apparenza meno grave dei precedenti, ma che, nel contesto dell’epoca, assumeva una certa gravità: era successo che una sera, mentre Domenico Mantovani camminava lungo una strada del paese, venne chiamato da don Francesco, il quale, imprudentemente, si era abbandonato a discorsi poco confacenti la sua professione. Grave errore quello di lasciarsi andare in un luogo aperto a frasi di discutibile moralità. Quanto disse fu infatti udito anche da alcuni vicini, i quali avrebbero poi lo avrebbero riportato in occasione del processo, testimoniando ed arricchendo così le accuse contro di lui. Tuttavia il fatto più grave di cui fu accusato risaliva ad una decina d’anni addietro. Nel 1854, anno in cui Corzano era ancora parte dell’impero d’Austria, il Piccinotti aveva più volte abusato di Cesare Mombelli, un giovinetto non ancora dodicenne. Anche in quest’occasione il ragazzo era stato invitato in casa del sacerdote con la scusa di ricevere lezioni private, fatto che al momento del processo presentò un’aggravante piuttosto rilevante, dal momento che Francesco Piccinotti aveva “violati i doveri derivanti dalla sua qualità di maestro”[4]. All’epoca non si era saputo nulla di ciò che era accaduto e neppure si era al corrente per quanto tempo il cappellano ebbe rapporti sessuali col Mombelli. Tuttavia a don Francesco era contestata l’accusa di aver avuto ancora nel 1862 un rapporto omosessuale con giovane contadino, ormai diciottenne e quasi per coincidenza, sulla riva di un campo.
Per la
Corte fu colpevole per aver violato non pochi passi del codice penale:
l’articolo 425, per gli “atti di libidine contro natura”, gli articoli 489
ed il 490, per l’uso della violenza, l’articolo 420, per aver recato offesa
“all'altrui pudore od il buon
costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo”[6],
il paragrafo 129 del “cessato” codice penale austriaco per la “libidine contro
natura con persona del medesimo sesso”[7],
il paragrafo 130 per aver usato violenza, ed ancora i paragrafi 228,229 e 230. Totale:
otto anni di reclusione. Vien
da porsi, tuttavia, alcune domande: davvero don Piccinotti si era servito della
violenza per avere rapporti sessuali con i giovani contadini? Perché il
sacerdote aveva potuto continuare nei reati a sfondo sessuale senza essere
fermato prima? Ci fu forse una certa complicità da parte dei giovani coinvolti
in uno scandalo che, dopo tutto, avrebbe offuscato la loro immagine? Sarebbe
potuto scoppiare il “caso Piccinotti” se quel giorno i vicini non avessero
sentito il prete pronunciare in luogo aperto, rivolgendosi al Mantovani,
discorsi immorali? I
quesiti sono leciti oggi come lo furono allora, tanto che lo stesso Piccinotti
chiese ed ottenne l’annullamento del processo. Il
30 aprile del 1864 fu celebrato presso la Corte d’Assise di Milano un nuovo
rito, dove tali perplessità vennero accolte: per il giudice milanese don
Francesco Piccinotti aveva sì avuto rapporti sessuali con Battizzi, Mombelli e
Mantovani, ma senza l’uso della violenza. Fu pure prosciolto dall’accusa di
aver abusato dell’allora dodicenne Cesare Mombelli, in quanto il reato era
ormai entrato in prescrizione. Restavano
tuttavia le accuse di aver commesso “atti di libidine contro natura”
e di creato scandalo per via dei “delitti di oltraggio al pudore od al buon
costume”[8],
la cui pena, tra l’altro, venne
considerata assorbita in quella generale. Don
Piccinotti fu così condannato a sette anni di reclusione ed al pagamento delle
spese processuali.
[1] Cfr. Sentenza Corte d’Assise n. 117 del 30.4.1863, Archivio storico di Milano. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Cfr. Anonimo, Corte d’Assise di Brescia in La sentinella Bresciana, 12 dicembre 1863, pag. 2. [6] Cfr. Sito internet di Giovanni Dall’Orto, Codice penale per il Regno di Sardegna. [7] Cfr. Codice penale universale austriaco, Milano, imperiale regia stamperia, 27.5.1852 – Sito internet di Enrico Oliari.
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