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LE MIE RICERCHE STORICHE (continua)

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Codice Penale austriaco 27.5.1852

CAPO XIV

 

Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1852

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CAPO XIV

 

Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine.

 

§ 125

Commette il crimine di stupro chi con pericolosa minaccia, con violenza effettivamente usata, o con assopimento dei sensi astutamente procu­rato, mette una donna nell'impotenza di resi­stergli ed abusa di lei, ridotta in questo stato, con illegittimo carnale commercio.

 

§ 126

La pena dello stupro é il duro carcere tra cinque e dieci anni, e tra dieci e venti se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio alla salute o perfino alla vita della donna offesa. Se il crimine ha cagionato la morte dell'offesa, la pena è il duro carcere in vita.

 

§ 127

È parimenti da considerarsi come stupro e da punirsi giusta il § 126 l’illegittimo carnale commercio intrapreso con persona di sesso femminile, la quale senza cooperazione dell'autore si trova impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, o che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno di età sua.

 

Dello stupro, ecc.

 

§ 128

Chi per soddisfare alle libidinose sue voglie abusa sessualmente, in modo diverso da quello indicato nel § 127, di un fanciullo o di una fanciulla in età minore di quattordici anni, ov­vero di una persona impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, commette il crimine di oltraggio al pudore, allorché quest’azione non costituisca il crimine accennato al § 129 lett. b), e viene punito col duro carcere da uno a cin­que anni; fino a dieci anni, concorrendo circostanze assai aggravanti; e fino a venti anni qualora ne fosse derivata una delle conseguenze addotte nel § 126.

 

§ 129

Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine:

I.  La, libidine contro natura, cioè

a)   con bestie ;

b) con persone del medesimo sesso.

 

§ 130

La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lett. b) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nel § 125, la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanze addotte nel § 126, si applicherà anche la pena ivi determinata.

 

Capo XIV, Dello stupro ecc.

 

§ 131

Il. L'incesto commesso tra consanguinei in linea ascendente e discendente, sia che la loro parentela provenga da nascita legittima, o da illegittima. La pena è il carcere da sei mesi ad un anno.

§ 132

III. La seduzione, colla quale taluno induce una persona affidata alla sua cura, educazione od istruzione, a commettere o subire un atto libidinoso.

IV. II ruffianesimo, in quanto con esso venga sedotta una persona innocente, ovvero nel caso che se ne rendano colpevoli genitori, tutori, educatori o maestri verso i loro figli, pupilli o le persone loro affidate per l'educazione od istruzione.

 

§ 133

La pena è il carcere duro da uno a cinque anni.


Copia del testo in possesso di Enrico Oliari

 


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