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LE
MIE RICERCHE STORICHE (continua)
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28 aprile 1886, Cassazione di Torino: "aveva introdotto il membro virile nelle parti deretane di un altro"
Trascrizione integrale della sentenza
N. 394
R. 1054
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Composta dai Signori
Enrico__________________ff di Presidente
Rossi_________________ Consigliere
Floris_________________ “
Schacchetti____________ “
Biella_________________ “
Pomodoro_____________ “
Verdobbio_____________ “
Ha pronunciato la seguente
sentenza
Sul ricorso
di
Maldifassi Cireneo, esposto dell'ospedale di Como, d'anni 18 detenuto, contro la Sentenza della Corte d'Assise di Como 17 Novembre 1885 colla quale in applicazione degli articoli 425 ultima parte, 91-684 Codice Penale fu condannato al carcere per anni 2 nella indennità che di ragione e delle spese siccome colpevole:
D'aver a sfoga di libidine nella notte dal 22 al 23 agosto 1885 nelle carceri di Como introdotto senza violenza il suo membro virile nelle parti deretane di Natale Boncoroni, causando però scandalo alle persone o persona che si trovavano con quelli rinchiusi nella cella n. 19 ove il fatto avvenne.
La Corte
Vista in pubblica udienza la relazione della causa fatta dal Signor Consigliere Rossi, e
Sentito sentito il Signor Procuratore Generale Tessari nelle sue conclusioni orali contrarie alla domanda;
Attesochè a mezzo di Cassazione si adduce la violazione degli articoli 494 - 495 Codice Procedura Penale per complessità del quesito principale in quanto che si comularono in esso, in un col fatto principale anche l'aggravante della violenza.
Attesochè il mezzo non regge poiché il reato di cui all'articolo 425 Codice Penale non può verificarsi che in due casi - cioè nel caso in cui il fatto in esso contemplato si compia mediante violenza - od in quello in cui, in difetti di violenza, donde la necessaria conseguenza che nei premessi casi tanto la violenza quanto lo scandalo o la querela, sono circostanze costitutive del reato e non semplicemente delle aggravanti e che come tali devono essere comprese nel quesito principale.
Il mezzo dunque non merita riguardo e manca d'altronde il Ricorrente d'ogni interesse a proposito di fronte alla negativa risposta data dai giurati alla 1.a principale nel mezzo censurata.
Per
questi motivi
Rigetta il ricorso di Maldifassi Cireneo per l'annullamento della Sentenza della Corte d'Assise di Como diciassette Novembre milleottocento ottantacinque, della quale si tratta, e lo condanna alla multa di lire centocinquanta /L. 150/ e nelle spese.
Così pronunciato in pubblica udienza , in Torino, addi Ventotto del mese di Aprile milleottocento ottantasei.
(seguono le firme dei membri della corte).