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LE MIE RICERCHE STORICHE (continua)

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28 aprile 1886,  Cassazione di Torino: "aveva introdotto il membro virile nelle parti deretane di un altro"

 

Trascrizione integrale della sentenza

 

N. 394

R. 1054

In nome di S. M. Umberto I

 

Per grazia di Dio  e per volontà della Nazione

 

Re d’Italia

 

La corte di Cassazione sedente in Torino

 

Sezione Penale

 

Composta dai Signori

 

Enrico__________________ff di Presidente

Rossi_________________ Consigliere

Floris_________________  

Schacchetti____________  

Biella_________________  

Pomodoro_____________   

Verdobbio_____________   

 

Ha pronunciato la seguente

   

sentenza

 

Sul ricorso

di

Maldifassi Cireneo, esposto dell'ospedale  di Como, d'anni 18 detenuto, contro la Sentenza della Corte d'Assise di Como 17 Novembre 1885 colla quale in applicazione degli articoli 425 ultima parte, 91-684 Codice Penale fu condannato al carcere per anni 2 nella indennità che di ragione e delle spese siccome colpevole: 

D'aver a sfoga di libidine nella notte dal 22 al 23 agosto 1885 nelle carceri di Como introdotto senza violenza il suo membro virile nelle parti deretane di Natale Boncoroni, causando però scandalo alle persone o persona che si trovavano con quelli rinchiusi nella cella n. 19 ove il fatto avvenne.

La Corte

Vista in pubblica udienza la relazione della causa fatta dal Signor Consigliere Rossi, e

Sentito sentito il Signor Procuratore Generale Tessari nelle sue conclusioni orali contrarie alla domanda;

Attesochè a mezzo di Cassazione si adduce la violazione degli articoli 494 - 495 Codice Procedura Penale per complessità del quesito principale in quanto che si comularono in esso, in un col fatto principale anche l'aggravante  della violenza.

Attesochè  il mezzo non regge poiché il reato di cui  all'articolo 425 Codice Penale non può verificarsi che in due casi - cioè nel caso in cui il fatto in esso contemplato si compia mediante violenza - od in quello in cui, in difetti di violenza, donde la necessaria conseguenza che nei premessi casi tanto la violenza quanto lo scandalo o la querela,  sono circostanze costitutive del reato e non semplicemente delle aggravanti e che come tali devono essere comprese nel quesito principale.

Il mezzo dunque non merita riguardo e manca d'altronde il Ricorrente d'ogni interesse a proposito di fronte alla negativa risposta data dai giurati alla 1.a principale nel mezzo censurata.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso di Maldifassi Cireneo per l'annullamento della Sentenza della Corte d'Assise di Como diciassette Novembre milleottocento ottantacinque, della quale si tratta, e lo condanna alla multa di lire  centocinquanta /L. 150/ e nelle spese.

Così pronunciato in pubblica udienza , in Torino, addi Ventotto del mese di Aprile milleottocento ottantasei.

 

(seguono le firme dei membri della corte).


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