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LE
MIE RICERCHE STORICHE (continua)
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Il prefetto del collegio allungava troppo le mani
Trascrizione
integrale della sentenza
n.
130:2b9
r.
9302
In
nome di S. M. Umberto I
Per
grazia di Dio e per volontà della
Nazione
Re
d’Italia
La
corte di Cassazione sedente in Torino
Sezione
Penale
Composta
dai Signori
Rossi__________________ff
di Presidente
Parini_________________
Consigliere
Verga_________________
“
Schacchetti____________
“
Colabianchi____________
“
Pomodoro_____________
“
Verdobbio_____________
“
Ha
pronunciato la seguente
sentenza
Sul
ricorso
di
Conti
Edoardo di Carlo d'anni 20, ex Prefetto del Collegio Gallio di Como[1],
domiciliato a Chiasso, contro la Sentenza tre Ottobre 1884 della Corte
d’Appello di Milano, accolto l’appello principale del Pubblico Ministero, in
riforma della Sentenza 19 Luglio precedente del Tribunale Correzionale di quella
Città, lo ha condannato alla pena del carcere per anni tre, compreso il
sofferto ed alle spese di giudizio, non già di oltraggio al pudore ai sensi
dell’articolo 420 del Codice Penale, ma di eccitamento alla corruzione ne’
sensi degli articoli 421 e 422 dello stesso Codice, per avere nel Novembre del
1883 al 26 Aprile 1884nel Collegio Gallio di Como, ove stava come Prefetto per
sorvegliare la condotta degli alunni, eccitato la corruzione di Bozzoni Ugo,
Venini Rinaldo, Pozzi Luigi, Porro Paolo, Pozzi Antonio, Bruni Ugo, Reggiani
Dario e Giovannini Oreste, Alunni del detto Collegio e minori degli anni
quindici, commettendo loro malgrado sulla loro persona atti e toccamenti lascivi
e tali da turbare i sensi e da eccitarli al mal costume.
A
sostegno del ricorso si sono dedotti i due seguenti mezzi:
1.
Erronea
applicazione ed ingiusta interpretazione dell’articolo 421 del Codice Penale.
Tutti
gli atti addebitati al Conti come si rileva dal verbale di primo dibattimento,
ebbero il carattere dell’istantaneità e della sfuggevolezza; per modo che non
si ebbe indizio che alcuno avvertisse lo scopo libidinoso e ne fosse turbato e
scandalizzato.
Esulano
dunque gli estremi del reato e specialmente l’artificio della seduzione, il
soffocamento del sentimento dell’onestà nei ragazzi e l’abbandono
morale di se stessi.
2.Conseguentemente
la denunziata Sentenza omise l’applicazione e incorse nella violazione del
secondo alineo dell’articolo 420 _ che era reclamato dal minor titolo
d’oltraggio al pudore, senza eccitamento di pubblico scandalo. E senza querela
della parte offesa.
La
Corte
Intesa
in pubblica udienza la relazione fatta dal Signor Consigliere applicato
Verdobbio del ricorso, della sentenza denunziata, degli altri documenti
relativi.
Inteso
il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Gambara che
concluse pel rigetto del ricorso.
Attesochè
coll’impugnata sentenza la Corte Milanese ha ritenuto che l’Edoardo Conti,
traendo partito della sua posizione di Prefetto dei ragazzi, si facesse lecito
di trascorrere ad atti osceni e lubrici toccamenti, perfino a parti nude, con
molti di essi _ che ha del pari ritenuto che il Conti non si peritò di
trascorrere a pari oscenità nel periodo di vari mesi, anche alla contemporanea
presenza dei ragazzi nella camerata, e col manifesto scopo di farseli di volta
in volta sempre più arrendevoli al soddisfacimento delle libidinose sue voglie.
Attesochè
in questi termini di fatto ben poté affermare la Corte che l’opera assai
turpe del Conti era più che idonea a scuotere in essi disonesti istinti a
conturbare il senso morale, a spingerli al mal costume tanto più che il
tristissimo esempio veniva dal loro superiore, da colui che per debito
dell’ufficio suo doveva invigilarne la condotta, e coltivarne l’educazione.
Attesochè
quindi si ha nella specie non già la figura del semplice oltraggio al pudore
che consiste veramente in qualche atto isolato e quasi sfuggevole di laidezza,
ma la figura dell’eccitamento alla corruzione, colla duplice circostanza che
trattatasi di giovinetti minori degli anni quindici, e nello stesso tempo d’un
Prefetto o di persona incaricatadi sorvegliare laloro condotta.
Attesochè
di conseguenza cade il primo mezzo; ed egualmente cade di necessità il secondo,
imperocché essendo il reato di cui si macchiò il Conti, colpito dal disposto
degli articoli 421 e 422 del Codice Penale; non poteva essere violato il
presente articolo 420 che non tornava applicabile.
Per
questi motivi
Rigetta
il ricorso sopra menzionato, e condanna l’Edoardo Conti alla multa di Lire
centocinquanta in favore dell’Erario dello Stato, e nelle spese.
Così
pronunciato in pubblica udienza, in Torino, addì diciannove di Febbraio mille
ottocento ottantacinque..
(seguono
le firme dei membri della corte).
Annotazione
Con sentenza in data d’oggi questa Corte Suprema a rettificazione del materiale errore incorso, Mandò sostituire al Tribunale di Milano il Tribunale di Como, come quello che ebbe a giudicare in prima sede.
Torino,
21 Marzo 1889
Piovano
[1] Il Pontificio Collegio Gallio di Como è tutt’oggi esistente: sito internet http://www.collegiogallio.it/.