500PC0303
Proposta di Direttiva del
Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati
e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
Testo:
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE INTRODUTTIVA
1. UNO STRUMENTO AL SERVIZIO
DI UN SISTEMA COMUNE DI ASILO EUROPEO E DELL'INTEGRITÀ DELLA CONVENZIONE
DI GINEVRA: UNA PROTEZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MASSICCIO AFFLUSSO DI
SFOLLATI, FONDATA SULLA SOLIDARIETÀ TRA STATI MEMBRI
1.1. Come previsto nelle
conclusioni della presidenza al Consiglio europeo di Tampere, nell'ottobre
1999, un sistema comune di asilo europeo deve fondarsi sull'applicazione
integrale e globale della convenzione di Ginevra e sul mantenimento del
principio secondo cui i rifugiati non possono essere ricacciati. Esso deve
comprendere, a breve termine, un metodo chiaro e operativo di determinazione
dello Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo, norme comuni
per una procedura d'asilo equa ed efficace, condizioni minime comuni di
accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle norme sul riconoscimento
e sugli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Esso va altresì
completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano
uno status adeguato a qualsiasi persona che necessiti di una protezione
del genere. A termine, le norme comunitarie dovrebbero sfociare in una
procedura comune di asilo e in uno status uniforme valido sull'intero territorio
dell'Unione, per le persone cui viene concesso asilo. Questo aspetto formerà
oggetto di una comunicazione della Commissione entro la fine del 2000.
Infine, occorre trovare rapidamente un accordo sulla protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati, fondata sulla solidarietà
tra Stati membri.
1.2. Nella primavera 2000
la Commissione propone un progetto di direttiva del Consiglio su una protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio, fondata sulla solidarietà
tra Stati membri, come previsto dalla tabella di marcia per valutare i
progressi realizzati nella creazione di uno spazio di "libertà,
sicurezza e giustizia" nell'Unione europea, approvata dal Consiglio il
27 marzo 2000.
La Commissione è
consapevole delle difficoltà insite nella problematica della protezione
temporanea, come da tre anni mostra il ricorrente fallimento dei negoziati
in Consiglio. Forte tuttavia del mandato ricevuto dal Consiglio europeo
di Tampere e fondandosi sul trattato, essa continua a nutrire ambizioni
elevate. Essa spera che il Consiglio, che a Tampere ha preso un impegno
e approvato la tabella di marcia, sarà in grado i assumersi le proprie
responsabilità e di cogliere l'offerta che costituisce il nuovo
dispositivo legislativo proposto dalla Commissione. Questa nuova proposta
non è una mera "amsterdamizzazione" formale delle sue precedenti
proposte di azioni comuni. Essa tiene conto delle conseguenze dell'entrata
in vigore del trattato di Amsterdam, delle discussioni all'interno del
Consiglio, in particolare sotto la presidenza tedesca e quella finlandese,
nonché del modo in cui tutti gli Stati membri hanno reagito di fronte
alla crisi dei rifugiati del Kossovo.
1.3. La proposta si inquadra
in una serie di iniziative recenti e future della Commissione in materia
di politica d'asilo, nel quadro del nuovo trattato che istituisce la Comunità
europea; Nel marzo 1999, la Commissione ha avviato i lavori sulle procedure
d'asilo mediante il suo documento di lavoro "Verso la definizione di norme
comuni in materia di procedure d'asilo". Nel maggio 1999 ha proposto un
progetto di regolamento del Consiglio riguardante la creazione del sistema
"Eurodac" per comparare le impronte digitali dei richiedenti asilo e di
alcuni altri stranieri, nell'intento di migliorare l'efficacia della convenzione
di Dublino. Nel dicembre 1999, essa ha presentato una proposta di decisione
del Consiglio che crea un fondo europeo per i rifugiati. Essa propone un'impostazione
finanziaria globale e solidale per favorire gli sforzi degli Stati membri
in materia d'asilo. Sempre nel dicembre 1999, la Commissione ha presentato
una proposta di direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento familiare
che prevede anche il problema dei rifugiati e delle persone oggetto di
protezione sussidiaria. Nel marzo 2000, è stato presentato un documento
inteso ad agevolare una discussione strategica in merito alla sostituzione
della convenzione di Dublino tramite una legislazione comunitaria. Nei
prossimi mesi verrà trasmessa anche una proposta legislativa riguardante
le procedure d'asilo.
1.4. Le conseguenze di un
afflusso massiccio di sfollati nell'Unione europea espongono il regime
d'asilo a una tale pressione da rendere indispensabili provvedimenti specifici
per concedere immediatamente una protezione alle persone interessate ed
evitare l'intasamento del sistema d'asilo a scapito, non solo dell'interesse
degli Stati, ma anche delle altre persone che sollecitano, al di fuori
dell'afflusso massiccio, una protezione. La protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio, secondo le modalità proposte dalla Commissione,
non costituisce una "terza" forma di protezione, accanto allo status di
rifugiato basato sulla convenzione di Ginevra e alla protezione sussidiaria,
che rischierebbe di mettere in pericolo gli obblighi internazionali conclusi
dagli Stati membri o di pregiudicare gli sforzi di armonizzazione e di
consolidamento delle forme di protezione sussidiaria in Europa. Tutt'altro,
le norme minime per la concessione di una protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio, accompagnate da misure di riequilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri su basi solidali costituiscono uno dei meccanismi
del sistema, e più esattamente uno strumento che permette al sistema
di funzionare correttamente e di non entrare in crisi qualora si verifichi
un afflusso massiccio. Ecco perché si tratta di uno strumento al
servizio di un sistema comune di asilo europeo, nonché dell'integrità
della convenzione di Ginevra.
1.5. La definizione di norme
minime relative alla concessione di una protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati non esaurisce il campo d'applicazione dell'articolo
3, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE, e la Comunità prenderà
successivamente le iniziative del caso per adottare norme minime relative
alla concessione di altre forme di protezione coperte da quel paragrafo.
2. LA PROTEZIONE TEMPORANEA
E LA SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE NON MENO CHE INTERNAZIONALE
2.1. Nel quadro dei vasti
flussi di popolazione che fuggivano dal conflitto nell'ex-Iugoslavia e
dai pericoli che l'avevano innescato, l'Europa è stata direttamente
coinvolta - per la prima volta dalla seconda guerra mondiale - in movimenti
coatti di popolazione che non hanno termini di confronto con le precedenti
ondate di profughi, né sul piano quantitativo né sotto il
profilo qualitativo.
2.2. La protezione temporanea
è stata sviluppata da numerosi Stati membri per rispondere alle
difficoltà che il sistema d'asilo registra di fronte a un afflusso
massiccio. Sono stati presi provvedimenti speciali, su base autonoma, per
prendere decisioni più rapide in merito all'ammissione in via temporanea,
eludendo o rinviando l'applicazione delle lunghe procedure previste per
le richieste di asilo. Queste disposizioni permettono di riconoscere immediatamente
una protezione e diritti precisi. Esse si prefiggono altresì di
evitare che le amministrazioni o giurisdizioni competenti in materia d'asilo
finiscano con l'essere destabilizzate, col risultato di penalizzare persone
che sollecitano uno status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra
o una forma di protezione sussidiaria, considerando che all'infuori di
una situazione di emergenza il sistema non sarebbe in grado di far fronte
a un tale afflusso. Per definizione, la protezione temporanea si limita
a un periodo definito e limitato, durante il quale la situazione nel paese
d'origine non permette alle persone colpite di rientrare in condizioni
di sufficiente sicurezza e dignità.
Quantunque la convenzione
di Ginevra non escluda automaticamente il riconoscimento dello status di
rifugiato a gruppi interi di persone (prima facie), la maggior parte degli
Stati membri è reticente ad avvalersi di questa possibilità.
Analogamente, anche l'articolo 1C della convenzione, che contiene un riferimento
esplicito alla possibilità di ritirare a una persona lo status di
rifugiato, viene applicato raramente dagli Stati membri.
2.3. La protezione temporanea
viene a volte criticata da taluni che ritengono che in determinati Stati
membri essa venga attuata come uno strumento per aggirare o addirittura
ostacolare l'applicazione degli obblighi imposti dalla convenzione di Ginevra.
Effettivamente, non è possibile ignorare distorsioni. L'Unione europea
ha però una responsabilità cruciale e deve dimostrare, tramite
il dispositivo legislativo che adotterà, che i suoi obiettivi sono
di tutt'altra natura.
2.4. Il quadro concettuale
e giuridico sotteso alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio
ha formato oggetto di sviluppi recenti e varia a seconda degli Stati membri
dell'Unione europea. La maggior parte di essi ha previsto nella propria
legislazione la possibilità di porre in essere sistemi di protezione
temporanea direttamente per legge o mediante un regolamento, un decreto,
un'ordinanza, una circolare o una decisione apposita. In alcuni paesi il
concetto di "protezione temporanea" non è in uso, ma i titoli di
soggiorno concessi e il nesso con le procedure d'asilo, di fatto configurano
una situazione identica. I sistemi variano anche per quel che riguarda
la durata massima della protezione temporanea (che può andare da
6 mesi a 1, 2, 3, 4 o 5 anni). Alcuni Stati membri prevedono la possibilità
di sospendere l'esame delle richieste d'asilo per l'intera durata della
protezione temporanea; in altri paesi ciò non avviene. Le differenze
principali riguardano i diritti e benefici sociali concessi agli interessati.
Vi sono Stati membri che autorizzano l'accesso a un'occupazione o al ricongiungimento
familiare, altri che non offrono queste possibilità. Alcuni Stati
membri prevedono che i benefici connessi con la protezione temporanea non
possano coprire allo stesso tempo un richiedente asilo: gli interessati
devono scegliere tra le due possibilità. In altri Stati membri non
vi è un'incompatibilità del genere.
2.5. Questo stato di cose
si è potuto osservare di recente nella primavera 1999, durante la
crisi Kossovo. Esistono differenze ma anche numerosi punti in comune tra
le misure nazionali a favore dei kosovari che hanno beneficiato delle evacuazioni
umanitarie, quelle relative ai kosovari già presenti sul territorio
prima dell'inizio delle evacuazioni e il regime per i richiedenti asilo.
In quell'occasione si è potuto altresì constatare che le
legislazioni nazionali in fatto di protezione temporanea erano ancora imperfette
e incomplete, e talvolta dovevano essere appositamente istituite nella
precipitazione.
2.6. Sul piano internazionale,
il comitato esecutivo del programma dell'ACNUR ha adottato un certo numero
di testi che servono da riferimento per la comunità internazionale.
Si tratta degli EXCOM n. 19 (XXXI) del 1980 sul rifugio temporaneo, n.
22 (XXXII) del 1981 sulla protezione dei richiedenti asilo nelle situazioni
di afflusso massiccio, n. 71 (XLIV) del 1993, n. 74 (XLV) del 1994 e n.
85 (XLIX) del 1998 sulla protezione internazionale. Nel 1994, l'Alto commissariato
sottoponeva al comitato esecutivo una nota sulla protezione internazionale,
che è tuttora un testo di riferimento. Da parte sua, il Consiglio
d'Europa ha avviato all'inizio del 1999 i lavori sul testo di una raccomandazione
relativa alla protezione temporanea, adottata dal Comitato dei ministri
il 3 maggio 2000.
3. L'ACQUIS DELL'UNIONE
EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE TEMPORANEA
3.1. Nel contesto del trattato
di Maastricht, gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato due
strumenti: da un lato una risoluzione del Consiglio, in data 25 settembre
1995, sulla ripartizione degli oneri inerenti all'accoglienza e al soggiorno
in via temporanea degli sfollati, basata sull'articolo K.1 TUE, dall'altro
una decisione del Consiglio, del 4 marzo 1996, relativa a una procedura
di allarme e di urgenza per la ripartizione degli oneri inerenti all'accoglienza
e al soggiorno, in via temporanea, delle persone sfollate, basata sull'articolo
K.3-2a. Questi strumenti erano motivati dall'afflusso di sfollati provenienti
dall'ex-Iugoslavia, nella prima metà degli anni 1990, in particolare
dalla Bosnia-Erzegovina. Essi non hanno mai trovato attuazione, neppure
nel quadro della crisi del Kossovo nella primavera 1999. Precedentemente,
il 2 giugno 1993, nel vertice di Copenaghen il Consiglio aveva rapidamente
evocato il problema degli sfollati provenienti dalla Iugoslavia (6712/93,
Presse 90).
3.2. In seguito agli eventi
del 1999 in Kossovo, negli Stati membri si è assistito a un moltiplicarsi
di misura nazionali, che però è risultato difficile coordinare.
Nell'aprile 1999, di fronte
all'afflusso dei kosovari e alla necessità - constatata a Ginevra
il 6 aprile dall'ACNUR - di procedere a evacuazioni umanitarie al di fuori
delle zone oltre frontiera su cui confluivano gli sfollati, gli Stati membri
dell'UE, in occasione di un Consiglio straordinario "giustizia e affari
interni", svoltosi a Lussemburgo il 7 aprile 1999, hanno stentato a trovare
un terreno d'intesa in merito al coordinamento dell'accoglienza sul proprio
territorio delle popolazioni colpite. Le conclusioni della presidenza riconoscevano
tuttavia che, per motivi umanitari e onde evitare una destabilizzazione
dei singoli paesi ospitanti nella regione d'origine, poteva risultare necessario
concedere una protezione e un'assistenza su base temporanea agli sfollati
al di fuori della regione d'origine. Le evacuazioni umanitarie dovevano
avere come presupposto l'accettazione volontaria degli sfollati. Andava
inoltre applicato il principio di non smembramento della famiglia.
Il 27 maggio 1999, il Consiglio
adottava conclusioni relative agli sfollati dal Kossovo, in cui i problemi
di protezione venivano affrontati in modo più circostanziato. Il
Consiglio riconosceva la necessità persistente, e persino maggiore,
di concedere a queste persone una protezione temporanea e accoglieva positivamente
le offerte degli Stati membri. Esso definiva in termini generali il livello
di protezione e di diritti sociali, oltre a prevedere la possibilità
di convocare un'eventuale riunione per studiare le risposte e le modalità
di accoglienza rese necessarie dalla crisi, alla luce della valutazione
compiuta dall'ACNUR. Successivamente, la fine della protezione temporanea
negli Stati membri dell'UE è avvenuta senza coordinamento.
3.3. Dal canto suo, all'inizio
dell'aprile 1999 la Commissione ha rapidamente modificato una proposta
d'azione comune relativa all'accoglienza e al rimpatrio volontario di rifugiati,
sfollati e richiedenti asilo, presentata nel febbraio 1998. In tal modo
il Consiglio veniva messo in grado di adottare, il 26 aprile 1999 e in
base all'articolo K.3 del TUE, un'azione comune "che stabilisce misure
volte a fornire un sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario
dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compreso un aiuto
d'urgenza alle persone fuggite in seguito ai recenti eventi verificatisi
nel Kossovo". Su questa base, l'UE ha finanziato a concorrenza di circa
17 milioni di euro progetti connessi con l'accoglienza e il rimpatrio volontario
dei kosovari.
4. I LAVORI NEL QUADRO DELL'UNIONE
EUROPEA
4.1. Il 5 marzo 1997 la
Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di azione comune, fondata
sull'articolo K.3.2b TUE, per la protezione temporanea degli sfollati.
Questa proposta conteneva gli elementi seguenti: definizioni, disposizioni
generali, istituzione di regimi di protezione temporanea, revisione o graduale
soppressione dei regimi di protezione temporanea, assistenza a Stati membri
particolarmente colpiti, disposizioni in ordine all'autorizzazione di residenza,
al ricongiungimento familiare, all'occupazione e alla previdenza sociale,
all'alloggio, alle indennità sociali e all'istruzione, al diritto
d'asilo, alle clausole di esclusione, alle modalità d'applicazione,
alle misure di protezione a lunga scadenza. Il testo ha ottenuto parere
favorevole dal Parlamento europeo, in data 23 ottobre 1997, con alcune
richieste di emendamento.
4.2. Per tener conto delle
discussioni in Consiglio, segnatamente in merito al problema della solidarietà
e ad alcuni emendamenti del Parlamento europeo, il 24 giugno 1998 la Commissione
ha presentato una proposta modificata di azione comune, con una seconda
proposta di azione comune, distinta ma parallela alla prima, relativa alla
solidarietà in materia di accoglienza e soggiorno dei titolari della
protezione temporanea concessa agli sfollati. Queste due azioni comuni
erano destinate a entrare in vigore contestualmente. La proposta integrava
vari commenti degli Stati membri e alcuni emendamenti del Parlamento europeo,
nell'intento di migliorare il testo e di accelerare le condizioni affinché
fosse possibile raggiungere un consenso sull'adozione delle azioni comuni
in fatto di protezione temporanea. Essa fissava in particolare una durata
massima per la protezione temporanea. Il 25 novembre 1998 il Parlamento
europeo dava un nuovo parere favorevole alle proposte della Commissione,
accompagnato da richieste di emendamenti.
4.3. Da parte dell'ACNUR,
la proposta del 1997 veniva definita equilibrata e costruttiva. L'Alto
commissariato ricordava la sua preferenza per una durata massima della
protezione temporanea di 3-5 anni e per una definizione più chiara
dei nessi con la convenzione di Ginevra, oltre a esprimere un giudizio
favorevole sul livello dei diritti concessi ai titolari della protezione
temporanea. La proposta riveduta del 1998 è stata accolta favorevolmente
dall'ACNUR, che registrava numerosi miglioramenti rispetto al testo del
1997.
4.4. All'inizio del 1999,
la Commissione e il Consiglio constatavano che le discussioni erano approdate
a un vicolo cieco, soprattutto in ordine al problema della solidarietà.
La presidenza tedesca sottoponeva al Consiglio informale GAI di Berlino
un documento sulla compensazione solidale in materia di ammissione e di
soggiorno degli sfollati, nonché sul principio di una duplice accettazione
volontaria, da parte degli Stati ospitanti e delle persone accolte. Quest'ultimo
principio veniva accolto favorevolmente, e gli Stati membri e la Commissione
decidevano di approfondire la questione. Il 1° maggio 1999 la proposta
della Commissione giuridicamente decadeva per l'entrata in vigore del nuovo
trattato. Al fine di attuare i punti 10-12 delle conclusioni del Consiglio
relative agli sfollati kosovari,
del 27 maggio 1999, gli Stati membri e
la Commissione proseguivano le discussioni sotto la presidenza finlandese
in merito a tutti gli aspetti relativi alla protezione temporanea e alla
solidarietà, alla luce dell'esperienza acquisita dagli Stati membri
nelle iniziative prese per fronteggiare la crisi del Kossovo.
5. L'OBIETTIVO DELLA PROPOSTA
DELLA COMMISSIONE
5.1. Con la presente proposta
di direttiva la Commissione persegue gli obiettivi seguenti:
(1) dare attuazione al trattato,
al piano d'azione di Vienna, alle conclusioni della presidenza del Consiglio
europeo straordinario di Tampere e alla tabella di marcia presentata nel
marzo 2000 al Consiglio e al Parlamento;
(2) evitare il rischio di
totale intasamento dei sistemi nazionali di asilo in caso di afflusso massiccio,
che per i suoi effetti negativi lederebbe gli interessi degli Stati, delle
persone interessate e di coloro che sollecitano una protezione al di fuori
di questo flusso massiccio, mentre al contrario la proposta mira a favorire
un migliore funzionamento del sistema comune di asilo europeo;
(3) far beneficiare gli
interessati di una protezione immediata e di un livello equo di diritti;
(4) chiarire il nesso tra
la fase di protezione temporanea e la convenzione di Ginevra, salvaguardando
l'integrità di quest'ultima;
(5) contribuire a un equilibrio
tra gli sforzi degli Stati membri per accogliere le persone interessate,
rendendo possibile un coordinamento in caso di afflusso massiccio nell'Unione,
per porre in essere efficacemente la protezione temporanea:
(6) rendere fattiva la solidarietà
per accogliere le persone interessate, garantendo sia un sostegno finanziario
sia l'applicazione del principio di doppia accettazione volontaria per
l'accoglienza delle persone.
5.2. Allo scopo di conseguire
questi obiettivi, la Commissione presenta un "pacchetto" in una direttiva
unica, fondata sull'articolo 63-2a e b, che comporta definizioni corrispondenti
agli obiettivi del trattato e norme minime per la concessione di una protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio, le quali devono permettere altresì
di raggiungere un equilibrio tra gli sforzi dispiegati dagli Stati membri
per accogliere le persone bisognose di protezione e far fronte materialmente
alle conseguenze dell'accoglienza. L'attuazione della direttiva da parte
degli Stati membri necessita l'adozione, o eventualmente il mantenimento,
di disposizioni nazionali legislative o regolamentari che consentano di
applicare la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
in conformità della direttiva, a decorrere dal momento in cui il
fenomeno viene constatato. Scattano a quel punto meccanismi automatici
di solidarietà (per una presentazione più circostanziata
si veda il punto 6).
5.3. La direttiva prevede
espressamente che la protezione temporanea non osti al riconoscimento dello
status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, e fin dall'inizio
del dispositivo legislativo viene precisato che non si tratta di derogare
agli obblighi internazionali contratti dagli Stati membri, ovvero di aggirarli.
Il testo precisa altresì che, per la natura stessa delle norme minime
adottate, gli Stati membri possono prevedere o mantenere condizioni più
favorevoli per le persone che beneficiano della protezione temporanea.
Infine, come è stato dimostrato dalla crisi del Kossovo, il collegamento
con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati costituisce
un elemento indispensabile per valutare la situazione e i vari aspetti
della protezione. Inoltre, le persone che beneficeranno della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio possono rientrare tra le condizioni
previste dal mandato dell'Alto commissariato. La direttiva riconosce pertanto
questa circostanza, prevedendo consultazioni regolari per istituire, porre
in essere e cessare la protezione temporanea.
5.4. La durata massima di
una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio rappresenta un
elemento cruciale del sistema, soprattutto se viene temporaneamente rinviata
la possibilità di accedere alla procedura d'asilo. Nel 1998 la Commissione
aveva proposto un periodo massimo di 3 anni, che in caso eccezionale potesse
essere prorogato fino a 5 anni. Sembra però che questo periodo in
molti Stati membri desti ancora perplessità o riserve. Ecco perché
la Commissione formula una nuova proposta che prevede un periodo massimo
di 2 anni, che corrisponde a un periodo ragionevole e in grado i produrre
effetti concreti. Essa cerca inoltre di rassicurare un certo numero di
Stati membri giacché, ove non fosse possibile raggiungere la maggioranza
qualificata per porre termine alla protezione temporanea secondo le modalità
esposte al punto 5.6, la protezione dovrebbe comunque cessare dopo 2 anni.
A ogni buon conto, in qualsiasi momento è possibile porre fine alla
protezione temporanea.
5.5. L'elemento centrale
della direttiva è il metodo che innesca e pone termine alla protezione
temporanea. In primo luogo, dato che non possono esservi criteri quantitativi
fissati a priori per decretare una situazione di afflusso massiccio, quest'ultimo
può formare oggetto solo di una constatazione decisa di comune accordo.
Una decisione del genere deve però fondarsi sull'esame di aspetti
definiti, compresi quelli inerenti alla solidarietà. Decidere che
esista una competenza di esecuzione può spettare solo al Consiglio,
per la natura specifica della protezione temporanea e per l'impossibilità
di quantificare a priori i criteri di afflusso massiccio. Considerata la
sua rilevanza e data la necessità di ottenere l'accordo di un numero
sufficiente di Stati membri, la decisione di dare avvio alla protezione
temporanea va presa a maggioranza qualificata. Lo stesso vale per la cessazione,
la quale presuppone a sua volta l'esame di precisi aspetti. La direttiva
definisce il contenuto della decisione di avviare la protezione temporanea
e i relativi effetti. Dal momento in cui prendono la decisione di comune
accordo, tutti gli Stati membri devono porre in essere la protezione temporanea
in conformità delle disposizione della direttiva.
Rispetto alle proprie proposte
del 1998, la Commissione ha poi cercato di snellire il processo decisionale
e di rendere più chiaro il meccanismo. All'interno del periodo massimo
di protezione temporanea, la proroga avviene automaticamente.
5.6. Il livello degli obblighi
degli Stati membri nei confronti dei beneficiari deve tener conto di vari
imperativi. Essi devono essere innanzitutto equi, dato che, da un lato
devono corrispondere alle tradizioni umanitarie europee, dall'altro è
possibile che tra le persone interessate figurino numerosi rifugiati ai
sensi della convenzione di Ginevra. In secondo luogo, le condizioni devono
essere abbastanza allettanti per evitare un numero eccessivo di richieste
d'asilo. Il livello proposto dalla Commissione nel presente progetto di
direttiva è altrettanto ambizioso che le sue prime proposte del
1997 e 1998, pur tenendo conto delle discussioni intervenute presso il
Consiglio e il Parlamento. Il progetto tiene altresì conto delle
misure disposte dagli Stati membri nei confronti dei kosovari che hanno
beneficiato di una protezione temporanea, che la Commissione ha attentamente
esaminato.
Il primo obbligo degli Stati
membri verso i titolari della protezione temporanea deve essere il rilascio
di un titolo di soggiorno in piena regola, per l'intera durata della protezione
temporanea. Tenendo conto delle discussioni degli ultimi tre anni, nonché
dell'esperienza acquisita con la crisi del Kossovo, la direttiva non cerca
di fissare una durata precisa per i titoli di soggiorno concessi. Il trattamento
offerto alle persone che beneficiano della protezione temporanea deve però
essere quello previsto dalle norme minime, a prescindere dalla durata del
o dei titoli di soggiorno. Qualora le persone provenissero da paesi soggetti
a obbligo di visto, la direttiva prevede la semplificazione delle formalità
e la gratuità dei visti.
La Commissione ha ripreso
un emendamento del Parlamento europeo riguardante l'informazione dei beneficiari:
è infatti importante che queste persone conoscano i vari diritti
concessi, le disposizioni relative alle domande di asilo e quelle che disciplinano
la fine della protezione temporanea.
La Commissione ribadisce
di tenere a che i titolari della protezione temporanea possano avere accesso
a un lavoro alle stesse condizioni dei rifugiati riconosciuti. Si tratta
di un obbligo che permette di limitare la dipendenza delle persone dai
dispositivi di assistenza e consente di agevolare i programmi di rimpatrio
volontario. L'accesso all'occupazione può inoltre essere un elemento
importante per rendere allettante la protezione temporanea rispetto alla
procedura d'asilo.
La direttiva prevede altresì
obblighi relativi all'alloggio, all'aiuto sociale o di sussistenza, all'assistenza
medica o di altro tipo, all'istruzione e alla formazione.
Nella sua proposta di direttiva
sul ricongiungimento familiare, la Commissione ha indicato che le modalità
per mantenere l'unità familiare nell'ambito della protezione temporanea
andavano affrontate in una proposta specifica, non già nella proposta
generale. Tenuto conto della durata limitata e definita della protezione
temporanea, la Commissione è del parere che sia necessario concentrarsi
sulla famiglia già costituita nel paese d'origine e separata per
le circostanze in cui è avvenuto l'afflusso massiccio. È
possibile concepire la famiglia in senso lato. Ciò corrisponde del
resto a quanto è stato praticato dagli Stati membri nei confronti
dei kosovari. Il diritto previsto in questa sede, tuttavia, è più
limitato di quello contemplato nella direttiva sul ricongiungimento familiare.
La Commissione si rende conto del fatto che non sembrano riunite le condizioni
politiche per prospettare il ricongiungimento familiare delle persone che
beneficiano di protezione temporanea in una forma più ampia di quella
che essa ha proposto nel presente progetto di direttiva; essa desidera
coniugare il riconoscimento di una situazione specifica e l'attuazione
del diritto di vivere in famiglia sancito dalla convenzione europea dei
diritti dell'uomo, che si applica anche alle persone che beneficiano di
protezione temporanea, conformemente alla raccomandazione del Consiglio
d'Europa, adottata il 15 dicembre 1999 dal Comitato dei ministri, sul ricongiungimento
familiare per i rifugiati e per le altre persone che necessitano di protezione
internazionale (Rec(99)23).
La presente direttiva dedica
speciale attenzione alla situazione dei bambini, dei minorenni non accompagnati
o delle persone con esigenze specifiche, per esempio in seguito a gravi
traumi. La direttiva prevede altresì l'applicazione non discriminatoria
degli obblighi nei confronti dei titolari della protezione temporanea.
La direttiva non copre l'aspetto
della libertà di circolazione delle persone che beneficiano della
protezione temporanea, e di conseguenza non disciplina espressamente la
riaccettazione di una persona che beneficia della protezione temporanea
in un primo Stato membro e soggiorna irregolarmente in un secondo Stato
membro. Da un lato, vanno applicate semplicemente le norme attuali in materia
di riaccettazione delle persone che soggiornano irregolarmente in uno Stato
membro e dispongono di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.
Dall'altro, la Commissione presenterà per tempo le proprie proposte
in ordine a misure riguardanti la libera circolazione dei cittadini di
paesi terzi su territorio degli Stati membri e alle condizioni di applicazione.
5.7. Le disposizioni relative
all'accesso alla procedura d'asilo devono offrire l'occasione per chiarire
una volta per tutte il nesso tra la protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio e la convenzione di Ginevra. La Commissione è del parere
che queste disposizioni debbano essere concise, pur istituendo principi
forti. L'accesso alla procedura, per esempio, deve essere esplicitamente
garantito. Va però rispettato il modo in cui gli Stati membri scelgono
di fronteggiare l'afflusso massiccio nella loro gestione del sistema. La
direttiva non deve prescrivere agli Stati membri se essi debbano o no istituire
meccanismi di sospensione dell'esame delle domande, vietare il cumulo dello
status di richiedente asilo con quello di protezione temporanea, ecc. La
sospensione può risultare indispensabile negli Stati membri maggiormente
colpiti dall'afflusso. Il divieto di cumulare lo status di richiedente
asilo e la protezione temporanea può contribuire a rendere allettante
la protezione temporanea e ridurre il carico delle richieste d'asilo. La
direttiva deve invece prevedere condizioni che offrano una garanzia assoluta
di accesso alla procedura per le persone che lo desiderano. Le disposizioni
nazionali di attuazione della direttiva saranno quindi probabilmente differenziate
ma sottese da un forte principio comune.
5.8. Come per l'accesso
alla procedura d'asilo, il problema dei rientri e delle misure dopo la
protezione temporanea va disciplinata con principi e norme minime semplici,
che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 63 del trattato. Finita
la protezione temporanea, deve applicarsi il diritto comune in materia
di protezione e di ingresso e soggiorno degli stranieri. Possono quindi
profilarsi varie situazioni:
- gli Stati membri devono
esaminare le domande delle persone che hanno voluto chiedere asilo;
- qualora le richieste siano
state respinte, è possibile concedere una protezione sussidiaria
o impartire un ordine di abbandonare il territorio, a seconda della situazione
personale del richiedente o della situazione in cui versa il paese d'origine;
- in caso di assenza di
domanda d'asilo, è d'applicazione il diritto in materia di soggiorno
degli stranieri;
- in caso di nuovi ingressi
sul territorio degli Stati membri, è d'applicazione il diritto comune
in materia di asilo nonché di ingresso e soggiorno degli stranieri;
- gli Stati membri possono
adottare programmi di reinsediamento.
La direttiva prevede norme
che consentono di applicare questo principio di base, di tener conto di
situazioni specifiche e di varare programmi di rientro volontario.
5.9. L'attuazione della
protezione temporanea nell'Unione europea richiede l'uso di strumenti in
grado di agevolare il coordinamento fra Stati membri. Ecco perché
la direttiva prevede una cooperazione amministrativa fra Stati membri,
in collegamento con la Commissione. Quest'ultima intende riunire regolarmente,
ogniqualvolta verrà deciso l'avvio della protezione temporanea,
un gruppo di coordinamento nel quale ciascuno Stato membro designa un rappresentante.
Questo gruppo, se necessario, verrà convocato fino a un anno dopo
il termine della protezione temporanea. Esso esaminerà qualsiasi
problema riguardante l'applicazione della protezione temporanea sollevato
dal presidente del gruppo o dai rappresentanti degli Stati membri. Ogniqualvolta
lo riterrà necessario, il gruppo potrà consultare qualsiasi
organizzazione interessata.
5.10. La direttiva prevede
altresì cause di esclusione dal beneficio della protezione temporanea,
con le relative condizioni d'applicazione, per persone che non ne siano
degne.
5.11. Prima di precisare
in modo più circostanziato il meccanismo della solidarietà,
la Commissione rammenta che le cause di un afflusso massiccio di sfollati
sono dovute ad avvenimenti che interessano le relazioni esterne dell'Unione
europea, la sua politica estera e di sicurezza comune, nonché la
sua identità sotto il profilo della sicurezza e della difesa. In
questi casi scatta poi l'aiuto umanitario della Comunità. A monte
delle crisi e dei conflitti, l'Unione europea si dota di dispositivi d'allarme
e partecipa alla prevenzione, nonché alla gestione civile delle
tensioni. Anche nel settore della giustizia e degli affari interni occorre
rafforzare maggiormente l'azione esterna dell'Unione, integrando questi
aspetti nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni.
La protezione temporanea in caso di afflusso massiccio si inquadra quindi
in un complesso coerente e sempre più efficace di capacità
d'intervento dell'Unione, in grado di prevenire nei limiti del possibile
le cause di afflusso massiccio e di intervenire nel corso delle crisi,
mediante azioni in loco, ovvero nel contesto che viene a crearsi dopo una
crisi, in particolare per quel che riguarda i rientri. Ciò non esonera
gli Stati membri dagli obblighi di protezione richiamate al punto 4 delle
conclusioni di Tampere. Gli Stati membri possono però contare su
un'ampia gamma di strumenti, nell'attuazione dei quali la Commissione è
disposta a svolgere appieno il proprio ruolo, nell'ambito delle sue competenze.
La sua proposta di creare uno strumento di reazione rapida va in questo
senso.
6. LA SOLIDARIETÀ
6.1. Come nella sua proposta
riveduta di azioni comuni del 1998, la Commissione riconosce il nesso tra
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e solidarietà.
Quest'ultima deve potersi esplicare mediante un meccanismo finanziario
chiaro trasparente e prevedibile. La Commissione è altresì
del parere che, tenuto conto delle vicissitudini di questa proposta, le
modalità di ripartizione fisica vadano sancite nella legislazione
comunitaria. Tale esigenza viene rivendicata soprattutto dagli Stati membri
che negli ultimi anni sono stati maggiormente colpiti da afflussi massicci.
Tuttavia, nell'Unione europea si potrà raggiungere un consenso soltanto
su una ripartizione fisica fondata sul principio di una duplice accettazione
volontaria, da parte dei paesi membri ospitanti non meno che degli sfollati.
6.2. Solidarietà
finanziaria
Il progetto di direttiva
prevede espressamente un meccanismo di solidarietà finanziaria alquanto
semplice, tramite un riferimento incrociato a una decisione del Consiglio
che istituisce un fondo europeo per i rifugiati. Infatti, in applicazione
dell'articolo 63, paragrafo 2 del trattato CE, il 14 dicembre 1999 la Commissione
ha adottato questa proposta di decisione del Consiglio. Oltre alle misure
strutturali a favore dell'accoglienza, dell'integrazione e del rientro
volontario, questo fondo è destinato a finanziare misure d'urgenza
in caso d'afflusso massiccio di sfollati sul territorio dell'Unione europea.
La proposta è stata favorevolmente accolta e i negoziati in Consiglio
sono sul punto d'approdare all'adozione di un testo. La proposta è
stata approvata dal Parlamento europeo l'11 aprile 2000. Questo riferimento
incrociato al fondo europeo per i rifugiati è sufficiente, in quanto
permette di stabilire un nesso diretto, evitando nel contempo inutili ripetizioni
e senza modificare le regole di funzionamento del fondo. Queste ultime
permettono di finanziare le misure ammissibili, di tipo sia strutturale
che urgente, previste nella direttiva. Il fondo dovrebbe avere una dotazione
di 216 milioni di euro su cinque anni (36 milioni per il 2000 e 45 per
ogni anno successivo, di cui 10 per le misure d'urgenza).
6.3. Solidarietà
nell'accoglienza materiale
L'accoglienza materiale,
a prescindere beninteso dagli obblighi internazionali in base ai quali
gli Stati membri non possono ricacciare i rifugiati, deve tradurre la volontà
degli Stati, mentre d'altra parte deve essere garantito l'assenso dei beneficiari
che ancora non si trovano sul territorio di uno Stato membro a essere da
questo accolti. Gli Stati dichiarano le proprie disponibilità in
materia di accoglienza, ma la volontarietà non può comportare
l'obbligo di dettagliare l'ampiezza delle proprie offerte. La disponibilità
può manifestarsi in due tempi: all'atto della constatazione dell'afflusso
massiccio, nonché successivamente, nell'arco della durata dalla
protezione temporanea, se uno Stato membro si trovasse a dover fare appello
alla solidarietà di altri Stati membri. In quest'ultimo caso, il
dispositivo prevede una base per la cooperazione tra gli Stati membri e
alcuni principi operativi per favorirne l'attuazione.
Il principio comunitario
di massima è l'accoglienza in uno spirito di solidarietà
comunitaria. Per questo, la discussione e le offerte devono essere integrate
alla preparazione della decisione del Consiglio che dà avvio alla
protezione temporanea; le offerte vanno poi allegate alla decisione medesima
nelle dichiarazioni degli Stati membri. Se però l'elasticità
dei principi dovesse risultare ancora insufficiente, occorre prevedere
la possibilità eccezionale di non applicare la ripartizione fisica.
Questa possibilità deve essere motivata.
Il dispositivo rispetta
scrupolosamente l'accettazione volontaria da parte degli Stati e i loro
obblighi internazionali, oltre a permettere un'elasticità di reazione
rispetto ai vari tipi di afflusso massiccio che potrebbero verificarsi
(l'afflusso, per esempio, non avviene necessariamente tramite evacuazioni
umanitarie), pur inquadrandolo mediante un meccanismo comunitario di regolazione.
7. LA SCELTA DELLA BASE
GIURIDICA
7.1. La scelta della base
giuridica è coerente rispetto alle modifiche introdotte nel trattato
che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam, entrato
in vigore il 1° maggio 1999. L'articolo 63, paragrafo 2 prevede che
il Consiglio fissi le misure relative ai rifugiati e agli sfollati segnatamente
nei settori seguenti: (a) norme minime per assicurare una protezione temporanea
agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine
e (b) misure volte a garantire un equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e devono far fronte alle
relative conseguenze. L'articolo 63 è quindi la base giuridica idonea
per una proposta che istituisca norme minime in materia di protezione temporanea
fondata sulla solidarietà tra Stati membri, e quindi accompagnate
da misure per equilibrare gli sforzi tra gli Stati membri.
7.2. La proposta di direttiva
deve essere adottata con la procedura di cui all'articolo 67 del trattato,
in base alla quale, nel corso di un periodo transitorio di cinque anni,
il Consiglio delibera su proposta della Commissione o su iniziativa di
uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. Il titolo
IV del trattato CE non si applica al Regno Unito e all'Irlanda, a meno
che questi due paesi non decidano altrimenti, secondo le modalità
indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
allegato ai trattati. Il titolo IV del trattato CE non è d'applicazione
neppure nei confronti della Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato ai trattati.
8. LA SUSSIDIARIETÀ
E LA PROPORZIONALITÀ: GIUSTIFICAZIONE E VALORE AGGIUNTO
8.1. L'inserimento, nel
trattato che istituisce la Comunità europea, del nuovo titolo IV
su visti, diritto d'asilo, immigrazione e altre politiche connesse con
la libera circolazione delle persone, dimostra la volontà, da parte
delle Alte parti contraenti, di attribuire alla Comunità europea
delle competenze in questi settori. La Comunità europea non dispone
però di competenze esclusive in questo campo, motivo per cui, nonostante
la volontà politica di attuare una strategia comune in materia di
asilo e di immigrazione, essa deve intervenire in conformità dell'articolo
5 TCE, vale a dire se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista
non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano
dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione,
essere realizzati meglio a livello comunitario. La proposta di direttiva
risponde a questi requisiti.
8.2. Sussidiarietà
L'istituzione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia comporta l'adozione di misure
relative al diritto d'asilo, nonché ai rifugiati e agli sfollati.
L'obiettivo specifico di questa iniziativa è istituire norme minime
in materia di concessione di una protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati, nonché contribuire a un equilibrio tra gli
sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere queste persone e per
far fronte alle relative conseguenze. Queste norme e misure devono potersi
applicare secondo meccanismi e principi minimi in tutti gli Stati membri.
La situazione in materia di concessione della protezione temporanea varia
infatti da uno Stato membro all'altro. La fissazione di norme minime a
livello comunitario va realizzata mediante un'azione del tipo di quella
proposta. Fissare norme minime permetterà altresì di limitare
la possibilità che il paese di destinazione sia scelto dai cittadini
di paesi terzi unicamente in base alle condizioni più favorevoli
di cui potrebbero beneficiarvi. Non va poi dimenticato che a livello europeo
è possibile organizzare una fattiva solidarietà. Se infine
dovesse continuare a mancare una normativa europea che disciplini questa
protezione temporanea, ciò sortirebbe effetti negativi sull'efficacia
degli altri strumenti previsti in materia di asilo.
8.3. Proporzionalità
La forma dell'azione comunitaria
deve essere quella più semplice in grado di conseguire l'obiettivo
della proposta e garantirne un'attuazione efficace. In questo spirito,
lo strumento giuridico scelto è una direttiva, che consente di fissare
norme minime lasciando nel contempo agli Stati membri destinatari la scelta
della forma e dei mezzi più
idonei per attuare queste norme nel
loro ordinamento giuridico e in funzione del contesto nazionale. Inoltre,
la proposta di direttiva non ha la pretesa di introdurre norme relative,
per esempio, all'interpretazione della convenzione di Ginevra, alla protezione
sussidiaria o ad altri aspetti del diritto di soggiorno per gli stranieri,
tutte questioni che formano oggetto di altre proposte. Essa si concentra
su un corpus di norme minime e strettamente necessarie per assicurare la
coerenza dell'azione.
COMMENTO DEGLI ARTICOLI
Capo I: Disposizioni generali
Articolo 1
Tale articolo definisce
lo scopo della direttiva, consistente nell'istituire norme minime per la
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese
d'origine e nel promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli
stessi. L'applicazione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati è sottoposta a norme minime, di natura sostanziale
e procedurale, nonché a provvedimenti volti a garantire l'equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono
le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, quali sono previsti dalla
presente proposta di direttiva.
Articolo 2
Tale articolo contiene la
definizione dei vari termini contenuti nelle disposizioni della proposta
di direttiva.
(a) la nozione di "protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio" viene definita al fine di delimitare
chiaramente la sfera d'applicazione della direttiva. Essa indica un dispositivo
eccezionale da attuarsi nell'ipotesi di afflussi di particolari dimensioni
ed avente lo scopo di apprestare una tutela adeguata e di durata limitata,
proteggendo il sistema d'asilo contro le disfunzioni pregiudizievoli. Nel
prosieguo del testo viene impiegata per motivi di leggibilità l'espressione
"protezione temporanea".
(b) i termini "convenzioni
di Ginevra" indicano la Convenzione relativa
allo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di Nuova York 31 gennaio
1967.
(c) i termini "sfollati
provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine"
indicano i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che hanno abbandonato
il loro paese d'origine ed il cui rimpatrio in condizioni sicure ed umane
risulta impossibile a causa della situazione vigente in questo paese. Tale
categoria ricomprende anche i rifugiati e le persone rientranti nel campo
d'applicazione di forme complementari di protezione.
(d) i termini "afflusso
massiccio" indicano il concorso di tre fenomeni. Innanzitutto l'afflusso
deve provenire da un unico paese o da un'unica zona geografica. Di conseguenza
l'afflusso contingente e cumulato di richiedenti asilo da più paesi
non costituisce un afflusso massiccio determinante l'attivazione della
protezione temporanea oggetto della presente direttiva. In secondo luogo
l'arrivo graduale di richiedenti asilo, di rifugiati o di sfollati da un
determinato paese o da una determinata zona non giustifica di per sé
l'applicazione della protezione temporanea. Può tuttavia verificarsi
che l'afflusso, graduale agli inizi, si intensifichi in modo tale da diventare
massiccio e che il sistema d'asilo non sia quindi più in grado di
assorberlo. Infine, premesso che deve trattarsi di un numero notevole di
persone, appare impossibile quantificare a priori l'afflusso da considerarsi
massiccio. Spetterà quindi al Consiglio accertare con apposita decisione
l'esistenza dell'afflusso massiccio.
(e) Il termine "rifugiati"
indica i cittadini di paesi terzi e gli apolidi rientranti nella definizione
data dalla convezione di Ginevra relativa allo statuto di rifugiato.
(f) Il concetto di "minori
non accompagnati" è definito in base alla definizione contenuta
nella risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati,
cittadini di paesi terzi.
(g) Il concetto di "titolo
di soggiorno" è definito in modo ampio e ricomprende tutti i titoli
di soggiorno rilasciati dagli Stati membri, indipendentemente dai motivi
per cui sono emessi e dalla forma da essi assunta. Deve tuttavia trattarsi
di autorizzazioni a risiedere nello Stato di e non di documenti comprovanti
unicamente che la presenza nello Stato è tollerata.
Articolo 3
Tale articolo specifica
gli obblighi generali indispensabili per l'applicazione della protezione
temporanea a causa degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri.
1. Questo paragrafo indica
chiaramente che la protezione temporanea non costituisce una deroga alla
convenzione di Ginevra. Si tratta infatti di un dispositivo eccezionale.
2. Questo paragrafo precisa
che la convenzione europea dei diritti umani funge da riferimento per l'applicazione
della protezione temporanea.
3. Questo paragrafo prevede
consultazioni regolari con l'ACNUR e con altre organizzazioni competenti
ai fini dell'applicazione delle distinti fasi della protezione temporanea,
e ciò per vari motivi. Innanzitutto l'ACNUR è titolare di
un mandato per i rifugiati nonché per altre categorie di persone
che necessitano della protezione internazionale. Inoltre esso svolge un
ruolo centrale come alleato della comunità internazionale nelle
crisi che coinvolgono rifugiati e sfollati. È quindi importante
conoscere la valutazione della situazione effettuata da tale Agenzia. Infine
la dichiarazione n. 17 relativa all'articolo 73 K del trattato sull'Unione
europea, allegata al trattato di Amsterdam, prevede lo svolgimento di consultazioni
con l'ACNUR e le altre organizzazioni internazionali competenti in merito
alle questioni attinenti alla politica di asilo.
4. Questa disposizione esclude
dal campo di applicazione della direttiva le persone che siano state accolte
in base a regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
5. Poiché la presente
normativa stabilisce norme minime, gli Stati membri sono competenti ad
adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per le
persone ammesse alla protezione temporanea.
Capo II: Durata ed applicazione
della protezione temporanea
Articolo 4
Tale articolo definisce
la durata normale e la durata massima della protezione temporanea. La durata
normale è pari ad un anno. Essa può essere prorogata di sei
mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. La durata massima totale
non può eccedere i due anni. L'articolo definisce anche il metodo
di proroga: quest'ultima è automatica al fine di semplificare il
processo decisionale.
Articolo 5
Tale articolo definisce
le condizioni e gli effetti dell'attivazione della protezione temporanea,
le modalità di adozione della relativa decisione nonché il
contenuto ed il fondamento di quest'ultima.
1. Questo paragrafo prevede
che la protezione temporanea si applichi a decorrere dal momento in cui
il Consiglio adotti una decisione di attivazione accertando l'esistenza
dell'afflusso massiccio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata
su proposta presentata dalla Commissione; quest'ultima esamina altresì
qualsiasi richiesta sottopostale da uno Stato membro affinché presenti
al Consiglio una proposta in tal senso. Il paragrafo indica gli elementi
minimi che devono essere contenuti nel testo della decisione di attivazione,
ossia la definizione delle categorie di persone interessate, la data di
attivazione, le dichiarazioni contenenti offerte volontarie per l'accoglienza
fisica rese dagli Stati ai sensi dell'articolo 25 nonché, se del
caso, la o le dichiarazioni relative all'incapacità di uno o più
Stati membri d'attuare l'offerta volontaria.
2. Questo paragrafo definisce
i tre elementi su cui si fonda la decisione del Consiglio. L'attivazione
della protezione temporanea può essere decisa qualora essa sia giustificata
dalla situazione, dalle dimensioni dei movimenti demografici, da considerazioni
di opportunità - che tengano conto della possibilità di attuare
aiuti urgenti o interventi sul posto o dell'insufficienza di questi provvedimenti
-, nonché dalle informazioni provenienti dagli Stati membri, dalla
Commissione, dall'ACNUR o da altre organizzazioni competenti.
3. Questo paragrafo consente,
all'occorrenza, l'applicazione delle procedure d'urgenza stabilite nel
regolamento interno del Consiglio.
4. Questo paragrafo stabilisce
l'obbligo di comunicare al Parlamento la decisione del Consiglio.
Articolo 6
Tale articolo definisce
le modalità della cessazione della protezione temporanea, il procedimento
di adozione della decisione che pone termine alla protezione stessa, il
fondamento di tale decisione ed il suo contenuto.
1. Questo paragrafo prevede
che la protezione temporanea possa aver termine in due modi. In primo luogo,
essa cessa con il raggiungimento del periodo massimo di due anni previsto
dall'articolo 4. In secondo luogo, il Consiglio può adottare in
qualsiasi momento, prima della scadenza di detto periodo, una decisione
che ponga termine alla protezione. Questa decisione viene adottata a maggioranza
qualificata, su proposta della Commissione, la quale esaminerà altresì
qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro affinché essa sottoponga
al Consiglio un proposta in tale senso. In ogni caso, se il Consiglio non
è in grado di decidere, la protezione temporanea cesserà
alla fine del periodo massimo di due anni.
2. Questo paragrafo definisce
gli elementi su cui deve fondarsi la decisione del Consiglio. Deve infatti
essere accertato che il rimpatrio dei titolari della protezione temporanea
possa svolgersi in modo sicuro e dignitoso, in un contesto stabilizzato
ed in condizioni nelle quali la vita o la libertà delle persone
non sia più messa a repentaglio per motivi di razza, religione,
cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni
politiche e che tali persone non verranno sottoposte a torture né
a pene o trattamenti disumani o degradanti. Il concetto di sicurezza e
dignità del rimpatrio implica l'eliminazione delle cause che hanno
determinato l'afflusso massiccio ed eventualmente un processo di pacificazione
e ricostruzione, nonché condizioni che garantiscano il rispetto
dei diritti delle persone e del principio dello Stato di diritto. Questo
paragrafo detta altresì l'obbligo di comunicare tale decisione al
Parlamento europeo.
Articolo 7
Può avvenire che,
pur avendo il Consiglio definito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,
le categorie di persone cui si applica la protezione temporanea, uno Stato
membro desideri ammettere una categoria supplementare di persone che non
sia inclusa nella sfera d'applicazione della decisione del Consiglio. Tale
articolo riconosce agli Stati tale facoltà, stabilendo tuttavia
l'obbligo dell'immediata informazione del Consiglio e della Commissione.
Al riguardo deve trattarsi di persone sfollate per le stesse ragioni e
dallo stesso paese d'origine che le categorie definite dalla decisione
del Consiglio. Può trattarsi ad esempio di persone giunte nello
Stato membro alcuni giorni prima della data di riferimento fissata dalla
decisione oppure arrivate in modo spontaneo (qualora la decisione non contempli
tale situazione).
Capo III: Obblighi incombenti
agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea
Articolo 8
1. Questo paragrafo stabilisce
il primo obbligo incombente agli Stati membri nei confronti del beneficiario
della protezione temporanea: la concessione dell'autorizzazione al soggiorno
per l'intera durata della protezione temporanea. Tale obbligo deve concretarsi
nel rilascio di appositi documenti.
2. Questo paragrafo consente
agli Stati membri di determinare la durata del o dei titoli di soggiorno
ma tale determinazione non deve comportare per gli interessati un trattamento
meno favorevole di quello previsto dalla direttiva.
3. Questo paragrafo riguarda
la situazione delle persone che in circostanze normali sarebbero soggette
all'obbligo del visto. In tali casi, tenuto conto dell'urgenza della situazione,
è necessario che le formalità vengano semplificate ed i visti
rilasciati gratuitamente.
Articolo 9
Questa disposizione prevede
l'obbligo di informare i titolari della protezione temporanea sulle disposizioni
che disciplinano la protezione stessa. L'introduzione di tale norma è
stata chiesta dal Parlamento europeo nella risoluzione del novembre 1998
sulla protezione temporanea.
Articolo 10
Gli Stati membri attribuiscono
il diritto di accesso al lavoro (dipendente o autonomo) in base al principio
della parità di trattamento con i rifugiati. Pertanto la parità
di trattamento con i rifugiati vige anche per le retribuzioni, la sicurezza
sociale connessa al lavoro nonché per le altre condizioni i lavoro.
La possibilità dell'accesso al lavoro agevola il conseguimento dell'autonomia
economica e consente alle persone interessate di provvedere alle proprie
necessità con mezzi propri, in modo che non debbano più far
ricorso a sistemi d'assistenza. Ciò può inoltre essere utile
anche ai fini del reinserimento dei titolari della protezione temporanea
al momento del ritorno nel paese d'origine.
Articolo 11
1. Questo paragrafo sancisce
il diritto all'alloggio. Le norme minime contenute in questo paragrafo
consentono agli Stati membri di inserire il diritto all'alloggio nei loro
sistemi nazionali di accoglienza. Tali sistemi potranno prevedere in taluni
casi centri provvisori di alloggio per i rifugiati ovvero strutture collettive
o suddivise in appartamenti.
2. Così come avviene
per le persone ammesse a fruire di altre forme di protezione, gli Stati
membri conferiscono ai titolari della protezione temporanea, che siano
sprovvisti di risorse sufficienti, gli aiuti sociali ed i contributi al
sostentamento necessari affinché possano condurre una vita normale
e dignitosa per l'intero periodo della protezione stessa. Gli Stati membri
conservano la facoltà di determinare la forma di tali aiuti e mezzi
di sostentamento in modo che siano compatibili con il loro sistema di solidarietà
sociale. La stessa norma vale per gli aiuti relativi all'assistenza medica.
Questa deve tuttavia comprendere quanto meno le prestazioni di pronto soccorso
ed il trattamento delle malattie.
3. Per i titolari della
protezione temporanea esercitanti un lavoro dipendente o autonomo gli Stati
membri possono modulare l'importo degli aiuti sociali, degli aiuti per
il sostentamento e degli aiuti relativi alle cure mediche in base alla
capacità dei medesimi di provvedere alle proprie necessità.
4. Determinati soggetti
ammessi alla protezioni temporanea, quali i minori non accompagnati, i
disabili, taluni adulti completamente isolati e le persone che abbiano
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza fisica o sessuale
possono presentare necessità particolari: ad esempio la necessità
di cure mediche, pediatriche, psichiatriche, assistenza o trattamento psicologico,
assistenza per lo sviluppo psicomotorio. Gli Stati membri devono prendere
le misure necessarie per soddisfare al meglio tali esigenze.
Articolo 12
1. Conformemente alla convenzione
dei diritti del bambino, ai minori è riconosciuto il diritto d'accedere
al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante.
Gli Stati membri possono prevedere che tale accesso sia limitato al sistema
educativo pubblico. Si è inoltre provveduto a definire il concetto
di «minore età».
2. I beneficiari adulti
della protezione temporanea possono essere stati costretti ad abbandonare
il proprio paesi interrompendo gli studi o la propria formazione professionale.
Appare pertanto necessario consentire loro di accedere al sistema educativo
generale nonché alla formazione, al perfezionamento o alla riconversione
professionale durante l'intero periodo della protezione temporanea. L'istruzione
acquisita in tale ambito potrà inoltre essere utile ai fini del
loro reinserimento al ritorno nel paese d'origine.
Articolo 13
Tale articolo definisce
le norme sulla conservazione dell'unità familiare durante il periodo
della protezione temporanea ma non prevede un diritto al ricongiungimento
familiare identico a quello definito dalla proposta di direttiva sul ricongiungimento
familiare del 1° dicembre 1999 (COM(1999) 638 def.) in quanto si è
ritenuto che la situazione temporanea non consenta l'esercizio di tale
diritto secondo lo stesso modello legislativo. Esso si basa infatti su
considerazioni umanitarie attinenti alle cause della fuga. Il nucleo familiare
è qui più ampio di quello delineato nella proposta di direttiva
sul ricongiungimento familiare; nella sfera d'applicazione di questo articolo
rientra tuttavia solo l'ipotesi della famiglia già costituita nel
paese d'origine mentre è esclusa la costituzione ex novo della famiglia.
Né tale articolo prevede il ricongiungimento di un familiare residente
legalmente in una paese terzo (che non sia il paese d'origine) con i membri
della famiglia soggetti a protezione temporanea in uno degli Stati membri.
Le persone ricongiunte hanno diritto al titolo di soggiorno ai sensi della
protezione temporanea. L'articolo attua, nel contesto della protezione
temporanea, il diritto al rispetto della vita familiare sancito dal diritto
internazionale ed in particolare dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tenendo conto
delle peculiarità della protezione temporanea.
1. Questo paragrafo determina
i familiari ammissibili al ricongiungimento familiare nell'ambito della
protezione temporanea.
(a) Questa lettera concerne
i coniugi ed i conviventi, ivi comprese quelli di identico sesso. La disposizioni
relativa ai conviventi si applica solo negli Stati membri il cui ordinamento
giuridico equipari la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie
sposate. Tale disposizione non determina alcuna armonizzazione delle norme
nazionali relative al riconoscimento delle coppie di fatto, consentendo
unicamente di applicare il principio della parità di trattamento.
Per prevenire eventuali abusi, si è stabilito che i conviventi debbano
essere vincolati da un rapporto durevole; l'esistenza di questo rapporto
potrà essere dimostrata mediante la prova della coabitazione o mediante
testimonianze affidabili.
(b) Questa lettera riguarda
i figli delle copie sposate e delle coppie di fatto, che siano a carico
dei genitori e non siano sposati, a prescindere dal fatto che siano minorenni
o maggiorenni. Nessuna discriminazione potrà essere operata nei
confronti dei figli naturali, dei figli nati da matrimoni precedenti o
dei figli adottivi. I figli maggiorenni non sposati sono quindi ricompresi
nella sfera d'applicazione della norma qualora siano a carico dei genitori
a causa dell'oggettiva impossibilità di provvedere alle proprie
necessità o a causa di problemi di salute.
(c) Questa lettera riguarda
gli altri familiari a carico di membri della famiglia. Si tratta pertanto
delle persone che non possono obiettivamente provvedere alle proprie necessità,
che soffrono di gravi problemi di salute o hanno subito particolari traumi.
Può trattarsi di nipoti, nonni, bisnonni o di altri adulti a carico
di determinati membri della famiglia.
2. Questo paragrafo definisce
il periodo nel quale può avvenire il ricongiungimento dei familiari
e lo status riconosciuto a tali persone. Il ricongiungimento temporaneo
nell'ambito della protezione temporanea può aver luogo sino all'inizio
degli ultimi due mesi del periodo massimo di due anni. Alle persone ricongiunte
vengono attribuiti i titoli di soggiorno previsti ai fini della protezione
temporanea. Il ricongiungimento del beneficiario della protezione temporanea
con un familiare già residente legalmente e da molto tempo in uno
degli Stati membri - per quanto possa apparire auspicabile - rimarrà
una situazione di fatto non contemplata né da questo paragrafo né
dalla proposta di direttiva sul ricongiungimento familiare, poiché
non rientra fra gli obiettivi prefissi.
3. Questo paragrafo definisce
i soggetti legittimati a presentare la domanda di ricongiungimento familiare
nell'ambito della protezione temporanea. Per impedire che il ricongiungimento
avvenga in modo forzato e contrario alla volontà dei singoli familiari
da ricongiungere, lo Stato deve verificare il consenso di quest'ultimi.
Esso conserva la facoltà di determinare i mezzi di verifica più
opportuni.
4. Questo paragrafo definisce
la prova dei vincoli familiari.
5. Questo paragrafo disciplina
il ricongiungimento di familiari separati a causa delle circostanze delle
fuga ed ammessi alla protezione temporanea in Stati membri diversi. Esso
consente il ricongiungimento in base alle libera scelta operata dalla famiglia
e prevede la cessazione della validità del titolo di soggiorno e
degli obblighi connessi alla protezione temporanea nello Stato membro abbandonato.
6. Questo paragrafo stabilisce
l'obbligo di operare con sollecitudine nell'esame delle domande di ricongiungimento,
di motivare l'eventuale rigetto della richiesta, di consentire l'accesso
alle vie giurisdizionali e di tener conto dell'interesse superiore dei
figli minorenni.
7. L'adempimento di tali
obblighi può richiedere la cooperazione tra le autorità degli
Stati membri e le organizzazioni internazionali competenti. Questo paragrafo
consente tale cooperazione.
Articolo 14
Tale articolo prevede ,
nel contesto della protezione temporanea, obblighi particolari verso minori
non accompagnati.
1. Deve essere garantita
la rappresentanza dei minori non accompagnati che siano ammessi alla protezione
temporanea. Questo paragrafo recepisce le disposizioni contenute al riguardo
nella risoluzione del giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini
di paesi terzi.
2. I minori non accompagnati
ammessi alla protezione temporanea devono essere accolti in modo confacente
all'infanzia ed all'adolescenza. Questo paragrafo recepisce le disposizioni
contenute al riguardo nella summenzionata risoluzione.
3. Nell'interesse del minore
di cui non sia stato possibile ritrovare i familiari può risultare
utile , nel contesto della protezione temporanea, il ricongiungimento con
il membro di un'altra famiglia il quale abbia avuto cura del minore durante
la fuga. Quest'altra famiglia potrebbe essere quella dei vicini di casa
del minore nel paese d'origine. Il paragrafo consente tale ricongiungimento
e prevede la previa verifica del consenso delle due parti. Esso non impedisce
agli Stati membri d'applicare le disposizioni intese alla repressione del
traffico di essere umani.
Articolo 15
All'interno della categoria
di persone definita nella decisione che attiva la protezione temporanea
possono trovarsi soggetti di diverse razze, origini etniche, cittadinanze,
religioni e credenze. Questo paragrafo sottolinea che la protezione temporanea
non deve implicare discriminazioni fondate su tali elementi, né
sul sesso, sull'età, sull'orientamento sessuale o sulle eventuali
disabilità, e che gli Stati membri devono provvedere all'osservanza
di questo principio.
Capo IV: Accesso al procedimento
d'asilo nel contesto della protezione temporanea
Articolo 16
Tale articolo specifica
la disciplina della protezione temporanea, nel indicare gli obblighi imposti
agli Stati membri in materia di accesso al procedimento di asilo nel contesto
della protezione stessa, non deroga agli impegni internazionali assunti
dagli Stati membri medesimi.
1. Questo paragrafo definisce
l'obbligo generale ed assoluto di consentire ai titolari della protezione
temporanea, qualora lo desiderino, d'accedere al procedimento d'asilo.
2. Questo paragrafo indica
che l'accesso deve avvenire entro la fine della protezione temporanea e
definisce gli obblighi incombenti agli Stati qualora il procedimento d'asilo
sia già stato avviato prima o durante il periodo di protezione temporanea
e l'esame della domanda d'asilo sia stato sospeso. Esso consente ugualmente
a ciascuno Stato membro di scegliere durante tale periodo il sistema che
esso ritenga più opportuno. In ogni caso l'accesso deve avvenire
entro la scadenza del periodo di due anni corrispondente alla durata massima
della protezione temporanea. Se la decisione del Consiglio di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettera b) interviene dopo nove mesi, l'accesso deve aver
luogo quanto meno alla scadenza di tale periodo di nove mesi. Per i casi
in cui l'esame della domanda venga sospeso, gli Stati membri possono stabilire
procedure di conferma passive o attive ma devono prevedere al riguardo
termini ragionevoli ed un'adeguata informazione dei richiedenti.
Articolo 17
Tale articolo specifica
che l'applicazione della protezione temporanea non determina alcuna deroga
ai criteri ed alle procedure vigenti per la determinazione dello Stato
membro competente ai fini dell'esame della domanda d'asilo. Per il momento
tali criteri e procedure sono contenuti nella convenzione di Dublino. Essi
verranno prossimamente rivisti nell'ambito di un atto normativo comunitario.
Articolo 18
1. Questo paragrafo consente
agli Stati membri di scegliere fra la cumulabilità e la non cumulabilità
dello status di richiedente asilo e la condizione di titolare della protezione
temporanea.
2. Questo paragrafo prevede
l'obbligo di concedere in ogni caso la protezione temporanea, per l'intera
durata del rimanente periodo di protezione, agli sfollati rientranti nella
categoria delle persone ammissibili ai quali, in esito ad un procedimento
d'asilo, sia stata negata la condizione giuridica di rifugiato. Tale obbligo
non osta all'applicazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo
29.
Capo V: Rimpatrio e provvedimenti
successivi alla protezione temporanea
Articolo 19
Tale articolo enuncia il
principio generale disciplinante la situazione successiva alla cessazione
della protezione temporanea. Gli Stati membri possono applicare in tale
momento il diritto comune in materia di asilo ed in materia di ingresso
e soggiorno degli stranieri.
Articolo 20
Tale articolo garantisce
che successivamente alla protezione temporanea, nell'adottare le decisioni
riguardanti il rimpatrio o l'allontanamento dei richiedenti asilo la cui
domanda sia stata respinta o delle persone che abbiano beneficiato della
protezione temporanea, lo Stato membri esamini se determinate ragioni umanitarie
impellenti non giustifichino una protezione supplementare o la tolleranza
della presenza nel proprio territorio in attesa dell'allontanamento, ovvero
una soluzione durevole come il reinsediamento o il rilascio del permesso
di soggiorno illimitato o di lunga durata. Tali ragioni possono essere
costituite dalla persistenza di un conflitto armato o di violazioni gravi
dei diritti umani, dall'impraticabilità del rimpatrio dovuta all'appartenenza
etnica o ad altre forme di appartenenza della persona o del gruppo di persone
di cui trattasi, o dall'impossibilità del rimpatrio di persone esposte
al rischio di torture o di trattamenti crudeli ed disumani.
Articolo 21
1. Il rimpatrio volontario
delle persone che beneficiano o hanno beneficiato della protezione temporanea
costituisce una soluzione prioritaria e preferenziale e gli Stati membri
devono pertanto agevolare tale forma di rimpatrio. Le persone intenzionate
a ritornare volontariamente nel proprio paese d'origine devono quindi ricevere
un'informazione completa sulle condizioni di rimpatrio. Gli Stati membri
potranno utilizzare, a beneficio degli aspiranti al rimpatrio volontario,
lo strumento delle visite esplorative. Gli aspiranti al rimpatrio volontario
potranno così recarsi nel paese d'origine per un breve periodo al
fine di verificare sul posto, prima del rimpatrio definitivo, l'esistenza
delle condizioni indispensabili per la sicurezza ed il reinserimento.
2. È possibile che
taluni titolari della protezione temporanea decidano di rimpatriare volontariamente
molto tempo prima della fine del periodo della protezione ma che successivamente
si vedano costretti a lasciare nuovamente il proprio paese di origine a
causa di circostanze particolari. La direttiva prevede che gli Stati membri,
esaminate le circostanze esistenti nel paese d'origine, possano consentire
il ritorno di tali soggetti finché non sia terminato il periodo
di vigenza della protezione.
3. L'attuazione del rimpatrio
volontario sulla base di un programma definito con lo Stato membro ospitante
e/o con una organizzazione internazionale può richiedere un certo
tempo. La direttiva consente agli Stati membri di prorogare a titolo personale
i diritti previsti dalla protezione temporanea sino alla data del rimpatrio
effettivo.
Articolo 22
1. Può darsi che
dopo la fine della protezione temporanea taluni beneficiari di tale protezione
abbiano la necessità di proseguire trattamenti medici o psicologici.
Gli Stati membri devono prevedere condizioni di soggiorno che consentano
la prosecuzione di questi trattamenti, qualora gli interessati lo desiderino,
tenendo conto dell'interesse personale di tali soggetti. Gli Stati membri
conservano la facoltà di scegliere le forme di soggiorno più
opportune. Questa disposizione non esclude che i trattamenti possano essere
proseguiti nel paesi d'origine sempre che ciò non contravvenga all'interesse
personale degli interessati.
2. Condizioni analoghe devono
essere previste a favore delle famiglie, affinché i figli non debbano
bruscamente interrompere il periodo scolastico in corso. Gli Stati membri
conservano la facoltà di definire il periodo scolastico di cui trattasi
(trimestre, semestre, anno scolastico).
Articolo 23
Il reinsediamento attuato
in cooperazione con l'ACNUR costituisce una forma di soluzione duratura
che può rivelarsi necessaria in determinate circostanze. Esso rientra
nell'ambito dei programmi dell'ACNUR e degli accordi bilaterali conclusi
tra l'ACNUR e gli Stati. Questo articolo prevede che gli Stati membri agevolino
mediante adeguati provvedimenti la realizzazione di tali programmi, nelle
forme da essi ritenute più opportune.
Capo VI: Solidarietà
La direttiva riconosce il
nesso esistente tra la protezione temporanea e la solidarietà. Essa
contiene disposizioni volte a disciplinare l'esercizio della solidarietà.
Articolo 24
La solidarietà finanziaria
assume un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della direttiva.
Tale articolo disciplina tale forma di solidarietà prevedendo il
finanziamento ad opera del Fondo europeo per i rifugiati.
Articolo 25
Tale articolo riguarda la
solidarietà relativa all'accoglienza fisica, disciplinandola in
base al principio del duplice consenso.
1. Questo paragrafo disciplina
il primo versante del consenso ossia quello dello Stato membro ospitante.
Esso sancisce il principio della solidarietà comunitaria e prescrive
agli Stati membri di indicare le loro capacità d'accoglienza. Tali
indicazioni non devono necessariamente assumere la forma di dati numerici.
È altresì previsto il collegamento con la decisione di attivazione:
le indicazioni devono essere contenute nelle dichiarazioni allegate a tale
decisione. Successivamente potranno essere indicate le capacità
supplementari mediante comunicazione al Consiglio ed alla Commissione.
Inoltre qualsiasi Stato membro può dichiarare, indicandone i motivi,
la propria incapacità di accogliere gli sfollati. Anche tali indicazioni
sono allegate alla decisione di attivazione. Viene inoltre stabilito l'obbligo
di informare rapidamente l'ACNUR in considerazione del mandato conferito
a quest'ultimo e dal ruolo che esso può svolgere nei paesi d'origine.
2. Questo paragrafo definisce
il secondo versante del consenso: i beneficiari non ancora presenti nel
territorio degli Stati membri devono essere consenzienti all'accoglienza.
Il paragrafo impedisce quindi lo sfollamento sforzato.
Articolo 26
Tale articolo prevede, sempre
nel contesto della natura volontaria dell'accoglienza fisica, una forma
di solidarietà supplementare ed ulteriore rispetto alla decisione
di attivazione. È infatti possibile che un determinato Stato membro
desideri far ricorso alla solidarietà di altri Stati membri qualora
l'afflusso massiccio nel suo territorio sia destinato a persistere. Determinate
persone già ammesse alla protezione temporanea nel suo territorio
potrebbero così esser trasferite in un altro Stato membro ospitante.
Tale articolo disciplina le modalità del trasferimento.
1. Questo paragrafo prevede
la cooperazione tra gli Stati membri ai fini del trasferimento degli interessati
in un altro Stato membro. Per impedire qualsiasi sfollamento forzato e
contrario ai diritti umani deve essere necessariamente verificato il consenso
degli interessati.
2. Questo paragrafo prevede
le modalità relative alle domande di trasferimento. Esso stabilisce
altresì principio del consenso degli Stati ospitanti.
3. Questo paragrafo definisce
le conseguenze del trasferimento riguardo ai titoli di soggiorno ed al
beneficio della protezione temporanea.
4. Questo paragrafo mira
ad agevolare l'organizzazione del trasferimento della residenza mediante
l'uso del modello di lasciapassare contenuto nell'allegato della direttiva.
Articolo 27
Tale articolo rammenta che
la natura volontaria dell'accoglienza fisica non può determinare
alcuna deroga al principio di non-refoulement sancito dalla convenzione
di Ginevra e dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'applicazione
di tale principio non dipende da alcun accordo di ripartizione.
Capo VII: Cooperazione amministrativa
Articolo 28
L'applicazione della protezione
temporanea presuppone, durante l'intero periodo della sua vigenza, un adeguato
coordinamento nonché l'informazione reciproca e la cooperazione
reciproca tra gli Stati membri.
1. La designazione di un
punto di contatto in ciascuno Stato membro rappresenta una condizione indispensabile
per il corretto funzionamento della cooperazione amministrativa. L'indirizzo
del punto di contatto deve essere immediatamente comunicato agli altri
Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri devono altresì
adottare, di concerto con la Commissione, i provvedimenti eventualmente
necessari per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni.
2. Gli Stati membri dovranno
comunicare un certo numero di dati ed informazioni, di cui sono stati definiti
il contenuto e le modalità della trasmissione.
Capo VIII: Disposizioni
specifiche
Articolo 29
Tale articolo consente agli
Stati membri di applicare provvedimenti di esclusione dal beneficio della
protezione temporanea.
1. Questo paragrafo prevede
i motivi d'esclusione ammissibili.
2. Questo paragrafo delimita
l'ambito di tali motivi. La sussistenza degli stessi deve essere accertata
esclusivamente in riferimento al comportamento personale degli interessati.
I provvedimenti di cui trattasi devono essere proporzionati e devono essere
impugnabili in via giurisdizionale.
Capo IX: Disposizioni finali
Articolo 30
Tale articolo contiene una
disposizione di diritto comunitario ormai consolidata, secondo cui le sanzioni
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esso lascia agli Stati
membri il potere discrezionale di determinare le sanzioni da applicarsi
contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione
della direttiva. Gli Stati membri dovranno ad esempio prevedere i provvedimenti
da applicarsi in caso di espulsione illegittima dai centri di accoglienza
dei titolari della protezione temporanea o nel caso in cui un centro medico
richiesto neghi l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso.
Articolo 31
La Commissione è
invitata ad elaborare una relazione sull'attuazione della direttiva da
parte degli Stati membri, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza
del trattato. Essa viene altresì incaricata di proporre eventuali
modifiche della direttiva. La prima relazione dovrà essere presentata
entro i due anni successivi al recepimento della direttiva da parte degli
Stati membri. Dopo questa prima relazione, la Commissione dovrà
elaborare almeno ogni cinque anni ulteriori relazioni sull'applicazione
della direttiva.
Articolo 32
Gli Stati membri sono tenuti
a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi dovranno informare
la Commissione in merito alle modifiche delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative ed inserire un riferimento esplicito alla
presente direttiva al momento dell'adozione di tali disposizioni.
Articolo 33
Tale articolo stabilisce
la data di entrata in vigore della direttiva.
Articolo 34
Gli Stati membri sono gli
unici destinatari della direttiva.
Allegato
L'allegato contiene un modello
di lasciapassare per il trasferimento sotto protezione temporanea ai fini
dell'articolo articolo 26 della direttiva.
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere
a) e b),
vista la proposta della
Commissione [1],
[1] GU C ...
visto il parere del Parlamento
europeo [2],
[2] GU C ...
visto il parere del Comitato
economico e sociale [3],
[3] GU C ...
visto il parere del Comitato
delle regioni [4],
[4] GU C ...
considerando quanto segue:
(1) L'elaborazione di una
politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo
di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito
dall'Unione europea, della graduale realizzazione di un spazio di libertà,
sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono
legittimamente protezione nell'Unione europea.
(2) I casi di afflusso massiccio
di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine sono aumentati
in misura notevole negli ultimi anni in Europa. È spesso necessaria
l'istituzione di un dispositivo eccezionale di protezione temporanea, che
garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone in modo da
prevenire il rischio che il sistema d'asilo subisca disfunzioni pregiudizievoli.
(3) Gli Stati membri e le
istituzioni della Comunità europea hanno espresso preoccupazione
per la situazione degli sfollati nell'ambito delle "conclusioni relative
agli sfollati a causa del confitto nell'ex Jugoslavia", adottate dai Ministri
competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra nei giorni
30 novembre ed il 1° dicembre 1992 ed a Copenaghen nei giorni 1 e 2
giugno 1993.
(4) Il Consiglio ha adottato
il 25 settembre 1995 una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri
per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli
sfollati [5] ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/JAI su una procedura
di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per quanto
riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati
[6].
[5] GU C 262 del 7.10.1995,
pag. 1.
[6] GU L 63 del 13.3.1996,
pag. 10.
(5) Il piano d'azione del
Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 [7] prevede l'adozione
quanto più rapida possibile, in forza delle disposizioni del trattato
di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea
agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine
e di misure volte a promuovere equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle
stesse.
[7] GU C 19 del 23.1.1999,
pag. 1.
(6) Nelle conclusioni adottate
in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kossovo il Consiglio invita la
Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da
essi data alla crisi del Kossovo al fine di emanare opportuni provvedimenti
a norma del trattato.
(7) Nella riunione straordinaria
del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto
la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli
Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli
sfollati.
(8) Appare pertanto necessario
istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire
l'equilibrio tra gli sforzi degli Stati membri che ricevono tali persone
e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.
(9) Tali norme e misure
sono correlate e interdipendenti sotto il profilo dell'efficacia, della
coerenza e della solidarietà ed in riferimento all'esigenza di prevenire
i movimenti secondari e sostenere il sistema d'asilo comune europeo. Appare
pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.
(10) È necessario
che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi internazionali
assunti dagli Stati membri in materia di diritto dei rifugiati e che, in
particolare, essa non pregiudichi lo status di rifugiato previsto dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati,
modificata dal protocollo di Nuova York del 31 gennaio 1967, che tutti
gli Stati membri hanno ratificato.
(11) È opportuno
che venga rispettato il mandato conferito all'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati ed le altre persone bisognose di protezione
internazionale e che sia data attuazione, nel contesto della protezione
temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati, alla dichiarazione
n. 17 relativa all'articolo 73 K (ora articolo 63) del trattato che istituisce
la Comunità europea, allegata al trattato di Amsterdam.
(12) È opportuno
disporre che la presente direttiva non si applichi alle persone che sono
state accolte nell'ambito di regimi di protezione temporanea prima della
sua entrata in vigore.
(13) Discende dalla natura
stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di
stabilire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per le
persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati.
(14) Data la specificità
della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati
e l'impossibilità di fissare a priori i criteri quantitativi per
l'accertamento dell'afflusso massiccio, appare necessario fissare la durata
massima della protezione e subordinare l'applicazione di quest'ultima ad
una decisione del Consiglio. Tale decisione è obbligatoria in tutti
gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si riferisce. È
altresì opportuno definire i casi e modi in cui cessano gli effetti
della decisione stessa.
(15) È opportuno
consentire agli Stati membri, qualora lo desiderino, di ammettere alla
protezione temporanea prevista per i casi di afflusso massiccio di sfollati
determinate categorie di persone non contemplate dalla decisione del Consiglio
ma sfollate per le stesse ragioni e dallo stesso paese d'origine, e stabilire
le modalità secondo cui potrà essere esercitata tale facoltà.
(16) È opportuno
definire gli obblighi incombenti agli Stati membri in ordine alle condizioni
di accoglienza e di soggiorno dei titolari della protezione temporanea
concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali obblighi devono
essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti interessati.
(17) Va inoltre evitata
qualsiasi discriminazione che possa compromettere il raggiungimento dell'obiettivo
consistente nello sviluppare l'Unione europea come spazio di sicurezza,
giustizia e libertà anche sotto il profilo della politica d'asilo
e della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di
sfollati.
(18) È opportuno
adottare , in conformità con gli obblighi internazionali degli Stati
membri e delle disposizioni del trattato, congrue norme sull'accesso al
procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea.
(19) È opportuno
definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel paese d'origine
e la situazione degli sfollati negli Stati membri al termine della protezione
temporanea.
(20) È necessario
prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere l'equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono
le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Tale sistema deve essere
costituito da due parti. La prima riguarda gli aspetti finanziari. La seconda
consiste nell'accoglienza fisica delle persone negli Stati membri, da realizzarsi
in base al duplice consenso degli Stati membri stessi e delle persone sfollate.
Deve essere prevista la facoltà di non applicare tale seconda parte
del dispositivo nonché le modalità del suo esercizio.
(21) L'applicazione della
protezione temporanea deve essere accompagnata da un'adeguata cooperazione
amministrativa.
(22) È d'uopo definire
i casi di esclusione dal beneficio della protezione temporanea concesso
in caso di afflusso massiccio di sfollati.
(23) Gli Stati membri devono
prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni
della presente direttiva.
(24) L'attuazione della
presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
(25) In base ai principi
di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo
5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione
di norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati
e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, non possono essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a
causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati
meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto
è necessario per conseguire tali scopi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
La presente direttiva ha
lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi
terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono
le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva
s'intende per:
a) "protezione temporanea
concessa in caso di afflusso massiccio": il dispositivo eccezionale che
garantisce, nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi
terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata
e temporanea alle persone sfollate qualora vi si il rischio che il sistema
d'asilo non possa far fronte a tali flussi migratori senza effetti pregiudizievoli
per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui
trattasi e per gli interessi degli altri richiedenti protezione; tale dispositivo
è denominato nel prosieguo "protezione temporanea";
b) "Convenzione di Ginevra":
la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati,
modificata dal protocollo di Nuova York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati provenienti
da paesi terzi che non possono ritornare nel loro paese d'origine": i cittadini
di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese d'origine
ed il cui rimpatrio in condizioni sicure ed umane risulta impossibile a
causa della situazione vigente nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito
d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre
normative di protezione nazionali o internazionali, ed in particolare:
- le persone fuggite da
zone di conflitto armato o di violenza endemica;
- le persone che siano soggette
a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti
umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio":
l'arrivo nella Comunità europea di un numero considerevole di sfollati
da paesi terzi che non possano ritornare nel loro paese d'origine, provenienti
da un paese determinato o da una zona geografica determinata;
e) "rifugiati": i cittadini
di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di
Ginevra;
f) "minori non accompagnati":
i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che
entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da
una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi,
finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per
essi responsabile;
(g) "titoli di soggiorno":
qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di
un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale,
che consentano al cittadino di un paese terzo di risiedere nel territorio
dello Stato medesimo;
(h) "richiedente il ricongiungimento":
il cittadino di paesi terzi, titolare della protezione temporanea in un
determinato Stato membro, il quale chieda di farsi raggiungere da uno o
più familiari.
Articolo 3
1. La protezione temporanea
non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della
convenzione di Ginevra.
2. Gli Stato membri applicano
la protezione temporanea nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
3. L'istituzione, l'applicazione
e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari
consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(nel prosieguo ACNUR) e con altre organizzazione competenti.
4. La presente direttiva
non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea
prima della sua entrata in vigore.
5. La presente direttiva
lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire
o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per i titolari della
protezione temporanea.
Capo II
Durata ed applicazione della
protezione temporanea
Articolo 4
La durata della protezione
temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo
6, paragrafo 1, lettera b), la protezione è prorogata automaticamente
di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.
La durata complessiva della
protezione temporanea non può eccedere i due anni.
Articolo 5
1. L'afflusso massiccio
di sfollati è accertato con decisione del Consiglio adottata a maggioranza
qualificata su proposta presentata dalla Commissione, la quale esamina
parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché
sottoponga al Consiglio una proposta in tale senso. Tale decisione determina,
per gli sfollati chi si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri
della protezione temporanea a norma della presente direttiva. Essa reca
almeno:
a) la descrizione dei gruppi
specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
b) la data di decorrenza
della protezione temporanea;
c) le dichiarazioni degli
Stati membri di cui all'articolo 25.
2. La decisione del Consiglio
si fonda:
a) sull'esame della situazione
e delle dimensioni dei movimenti demografici;
b) sulla valutazione dell'opportunità
di istituire la protezione temporanea , tenuto conto della possibilità
di attuare aiuti urgenti o interventi sul posto o dell'insufficienza di
questi provvedimenti;
c) sulle informazioni comunicate
dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'ACNUR e dalle altre organizzazioni
competenti.
3. Si applicano, all'occorrenza
, le disposizioni stabilite dal regolamento interno del Consiglio per i
casi urgenti.
4. La decisione del Consiglio
viene comunicata al Parlamento europeo.
Articolo 6
1. La protezione temporanea
cessa:
a) al raggiungimento della
durata massima o
b) in qualsiasi momento,
per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata
su proposta presentata dalla Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi
richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio
una proposta in tal senso.
2. La decisione del Consiglio
si fonda sull'accertamento che la situazione vigente nel paese d'origine
consente durevolmente un rimpatrio sicuro e dignitoso, nel rispetto dell'articolo
33 della convenzione di Ginevra e della convenzione europea dei diritti
dell'uomo. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.
Articolo 7
Gli Stati membri possono
ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di persone, sfollate
per le stesse ragioni e dal medesimo paese d'origine ma non contemplate
dalla decisione di Consiglio di cui all'articolo 5. Essi ne informano immediatamente
il Consiglio e la Commissione.
Capo III
Obblighi incombenti agli
Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea
Articolo 8
1. Gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché i beneficiari dispongano di adeguati
titoli di soggiorno durante l'intero periodo della protezione temporanea.
Essi provvedono al rilascio di tali documenti.
2. Qualunque sia la durata
di validità del titolo di soggiorno, il trattamento riconosciuto
dagli Stati membri ai titolari della protezione temporanea non può
essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 15.
3. All'occorrenza gli Stati
membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio in
forza della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per l'ottenimento
dei visti prescritti ed in particolare per i visti di transito. Tal visti
sono gratuiti. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione
della situazione d'urgenza.
Articolo 9
Gli Stati membri rilasciano
ai titolari della protezione temporanea un documento redatto nella lingua
o nelle lingue ufficiali del paese d'origine, in cui siano chiaramente
enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea.
Articolo 10
Gli Stati membri consentono
ai titolari della protezione temporanea di esercitare qualsiasi attività
di lavoro subordinato o autonomo al pari dei rifugiati . Il principio della
parità di trattamento tra i titolari della protezione temporanea
ed i rifugiati si applica per la retribuzione, per la sicurezza sociale
connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo nonché
per ogni altra condizione di lavoro.
Articolo 11
1. Gli Stati membri provvedono
affinché i titolari della protezione temporanea vengano adeguatamente
alloggiati o ricevano i mezzi necessari per ottenere un'abitazione.
2. Gli Stati membri prescrivono
che i titolari della protezione temporanea i quali non dispongano di risorse
sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale,
di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo
4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni
di pronto soccorso ed il trattamento delle malattie.
3. Qualora i beneficiari
esercitino un attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene
conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità
di provvedere alle proprie necessità.
4. Gli Stati membri prevedono
un'adeguata assistenza, in particolare medica, per i titolari della protezione
temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati
e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale.
Articolo 12
1. Gli Stati membri consentono
ai minorenni titolari della protezione temporanea di accedere al sistema
educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati
membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo
pubblico. Si considerano minorenni i soggetti aventi un'età inferiore
alla maggiore età vigente nello Stato membro di cui trattasi.
2. Gli Stati membri consentono
ai titolari adulti della protezione temporanea di accedere al sistema educativo
generale nonché alla formazione, al perfezionamento ed alla riconversione
professionale.
Articolo 13
1. Ove le circostanze dell'afflusso
massiccio abbiano determinato la separazione di famiglie già costituite
nel paese d'origine, gli Stati membri autorizzano l'ingresso ed il soggiorno
delle seguenti persone:
(a) il coniuge o il convivente
che abbia una relazione duratura con l'interessato , se la legislazione
dello Stato membro interessato assimila la situazione delle coppie di fatto
a quella delle coppie sposate;
(b) i figli della coppia
di cui alla lettera a) o del richiedente il ricongiungimento, purché
siano non sposati e siano a carico dei genitori, senza discriminazioni
fondate sulla natura legittima, naturale o adottiva della filiazione l;
(c) altri familiari, che
siano a carico del richiedente il ricongiungimento o abbiano subito traumi
particolarmente gravi o necessitino di particolari cure mediche.
2. Il ricongiungimento può
avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di protezione temporanea,
sino ai due mesi precedenti la scadenza del periodo massimo di due anni.
I titoli di soggiorno delle persone ricongiunte vengono rilasciati ai sensi
della protezione temporanea.
3. La domanda di ricongiungimento
è presentata dal richiedente nello Stato membro in cui risiede.
Gli Stati membri verificano che i singoli familiari siano consenzienti
a tale soluzione.
4. L'assenza di prove documentali
sui vincoli familiari non deve di per sé essere considerata come
un ostacolo per l'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati
membri tengono conto di tutti i dati fattuali e di tutte le circostanze
specifiche nel valutare la validità delle prove fornite e l'affidabilità
delle dichiarazioni degli interessati.
5. Se i componenti una stessa
famiglia ai sensi del paragrafo 1 sono titolari della protezione temporanea
in Stati membri diversi, questi Stati consentono, alle medesime condizioni
stabilite nel paragrafo 2, che l'unità familiare venga mantenuta
in essere nello Stato membro ospitante prescelto dai componenti stessi.
Il trasferimento dei componenti la famiglia in tale Stato membro ai fini
del ricongiungimento familiare implica il ritiro del titolo di soggiorno
nello Stati membro abbandonato nonché la cessazione degli obblighi
sussistenti verso il o i titolari in base alla protezione ivi concessa.
La domanda di ricongiungimento
viene presentata nello Stato membro ospitante in cui i componenti la famiglia
desiderano essere ricongiunti. Gli Stati membri verificano che i singoli
componenti la famiglia siano consenzienti al ricongiungimento.
6. Lo Stato membro interessato
esamina la domanda di ricongiungimento nei termini più brevi possibili.
Qualsiasi rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato ed è
soggetto a ricorso giurisdizionale nello Stato membro interessato. Nell'esaminare
la domanda, gli Stati membri tengono debitamente conto del superiore interesse
dei minorenni.
7. L'attuazione pratica
del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni
internazionali competenti.
Articolo 14
1. Gli Stati membri provvedono
quanto prima affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione
temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o rappresentanza
assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del l benessere
dei minori ovvero mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.
2. Gli Stati membri procurano
che durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati
siano alloggiati:
(a) presso componenti adulti
della loro famiglia;
(b) presso una famiglia
ospitante;
(c) in centri d'accoglienza
per minori o in altri luoghi di alloggio confacenti ai minori.
3. Gli Stati membri provvedono
affinché il minore non accompagnato, di cui non sia possibile ritrovare
i familiari, possa eventualmente essere ricongiunto con la o le persone
che hanno avuto cura di lui durante la fuga. Gli Stati membri verificano
che il minore non accompagnato e le persone di cui trattasi siano consenzienti
al ricongiungimento.
Articolo 15
Gli Stati membri adempiono
agli obblighi stabiliti negli articoli da 8 a 14 senza operare discriminazioni
fondate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla cittadinanza,
sulla religione, sulle convinzioni personali, sulle disabilità o
sull'orientamento sessuale.
Capo IV
Accesso al procedimento
d'asilo nel contesto della protezione temporanea
Articolo 16
1. Ai titolari della protezione
temporanea deve essere garantito, qualora lo desiderino, l'accesso al procedimento
di determinazione della qualità di rifugiato.
2. Tale accesso deve avvenire
al più tardi alla la fine del periodo di protezione temporanea.
L'eventuale sospensione dell'esame della domanda d'asilo presentata prima
o durante il periodo di protezione temporanea non può protrarsi
oltre la fine della protezione temporanea stessa. Gli Stati membri possono
stabilire procedure di conferma della domanda d'asilo, prevedendo termini
ragionevoli ed un adeguata informazione dei richiedenti.
Articolo 17
Si applicano i criteri e
le procedure vigenti per la determinazione dello Stato membro competente
per l'esame della domanda d'asilo.
Articolo 18
1. Gli Stati membri possono
disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile
con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.
2. Fatto salvo l'articolo
29, gli Stati prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione
temporanea, cui sia stato negato lo status di rifugiato in esito all'esame
della domanda d'asilo, continui a fruire della protezione temporanea per
il rimanente periodo di protezione.
Capo V
Rimpatrio e provvedimenti
successivi alla protezione temporanea
Articolo 19
Terminata la protezione
temporanea, si applica il diritto comune vigente in materia di protezione,
di ingresso e di soggiorno degli stranieri negli Stati membri.
Articolo 20
Gli Stati membri esaminano
le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o difficilmente
praticabile il rimpatrio nei casi concreti.
Articolo 21
1. Gli Stati membri adottano
i provvedimenti necessari per agevolare il rimpatrio volontario, in condizioni
di sicurezza e dignità, delle persone per le quali la protezione
temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono
affinché tali persone prendano la decisione di rimpatrio con cognizione
di causa. Essi possono prevedere la possibilità di visite esplorative.
2. Fino a quanto la protezione
temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione
favorevole, in base alle circostanze vigenti nel paese d'origine, le domande
di ritorno nello Stato membro ospitante dei titolari della protezione temporanea
che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.
3. Al termine della protezione
temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo personale,
degli obblighi previsti dal capo III della presente direttiva riguardo
ai titolari della protezione temporanea ammessi a fruire di un programma
di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.
Articolo 22
1. Gli Stati membri adottano
i provvedimenti necessari in materia di condizioni di soggiorno affinché
i titolari della protezione temporanea che presentino necessità
particolari, in particolare la necessità di cure mediche e psicologiche,
non debbano interrompere i trattamenti a causa del concludersi del periodo
di protezione temporanea in danno ai propri interessi sanitari.
2. Gli Stati membri procurano
che le famiglie con minori che frequentano una scuola in uno degli Stati
i membri possano beneficiare, qualora lo desiderino, di condizioni di soggiorno
che consentano ai minori stessi di completare il periodo scolastico in
corso.
Articolo 23
Gli Stati membri agevolano
mediante congrui provvedimenti, di concerto con gli interessati ed in cooperazione
con le organizzazioni internazionali competenti, i programmi di reinsediamento
che possano rivelarsi necessari.
Capo VI
Solidarietà
Articolo 24
Le misure previste dalla
presente direttiva sono ammesse al finanziamento del Fondo europeo per
i rifugiati istituito con decisione.../... [8], secondo le modalità
determinate da quest'ultima.
[8] GU ...
Articolo 25
1. Gli Stati membri accolgono
con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla
protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza
in termini numerici o generali ovvero le ragioni della loro incapacità
di accogliere tali persone. Queste indicazioni sono inserite nella dichiarazione
degli Stati membri allegata alla decisione di cui all'articolo 5. Dopo
l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali
capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta
al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente
comunicate all'ACNUR.
2. Gli Stati membri accertano,
in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le
persone di cui all'articolo 5 ,che non si trovino ancora nel loro territorio,
siano consenzienti ad esse accolte in quest'ultimo.
Articolo 26
1. Finché dura la
protezione temporanea gli Stati membri cooperano all'occorrenza tra loro
per il trasferimento da uno Stato membro all'altro della residenza dei
titolari della protezione temporanea. Essi accertano che i beneficiari
siano consenzienti al trasferimento.
2. Lo Stato membro interessato
comunica le proprie domande di trasferimento agli altri Stati membri e
ne informa la Commissione e l'ACNUR. Gli Stati membri comunicano allo Stato
membro richiedente le loro capacità di accoglienza.
3. Il trasferimento da uno
Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del
titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli
obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea
in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione
temporanea alle persone trasferite.
4. Gli Stati membri usano
il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato per i trasferimenti
tra Stati membri dei titolari della protezione temporanea.
Articolo 27
L'applicazione degli articoli
25 e 26 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in materia
di non-refoulement.
Capo VII
Cooperazione amministrativa
Articolo 28
1. Ai fini della cooperazione
amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea,
ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica
l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri
adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la
cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità
competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono
periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi
al numero delle persone ammesse alla protezione temporanea nonché
qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari
ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.
Capo VIII
Disposizioni specifiche
Articolo 29
1. Gli Stati membri possono
escludere dal beneficio della protezione temporanea qualsiasi persona considerata
pericolosa per la sicurezza nazionale, qualsiasi persona presunta colpevole,
in base a serie ragioni, di crimini di guerra o contro l'umanità
e qualsiasi persona rispetto alla quale sia stata accertata, nel corso
dell'esame della domanda d'asilo, l'applicabilità delle clausole
d'esclusione previste dall'articolo 1F della convenzione di Ginevra.
2. Tali motivi d'esclusione
devono attenere esclusivamente al comportamento personale dell'interessato.
Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio
della proporzionalità. Gli interessati devono avere accesso alle
vie giurisdizionali nello Stato membro interessato.
Capo IX
Disposizioni finali
Articolo 30
Gli Stati membri determinano
le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali
di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti
necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione
tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 32 [...] e provvedono
a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.
Articolo 31
1. Entro due anni dalla
data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo
ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva
proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.
2. Successivamente alla
relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento
europeo ed al Consiglio ogni cinque anni sull'applicazione della presente
direttiva negli Stati membri.
Articolo 32
Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 33
La presente direttiva entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 34
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Consiglio
Il Presidente
ALLEGATO
Modello di lasciapassare
per il trasferimento di persone sotto protezione temporanea
LASCIAPASSARE
Numero di riferimento (*):
Rilasciato a norma dell'articolo
26 della direttiva CE n.../.. del../../.. sulle norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e
sulla promozione della equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che
ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza
degli stessi.
Valido unicamente per il
trasferimento da ...........