RISOLUZIONE A3 0028/94
RISOLUZIONE SULLE PARITÀ DI DIRITTI PER GLI OMOSESSUALI NELLA COMUNITÀ APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO L'8.2.1994
Relatrice: Claudia Roth
Il Parlamento Europeo, viste le proposte di risoluzione presentate dagli onorevoli:
a) Blak e Jensen su una discriminazione
in relazione alla libera circolazione (B3 00884/92),
b) Bettini e altri sul riconoscimento
delle unioni civili per le coppie formate da individui dello stesso sesso
(B3 1079/92),
c) Lomas sui diritti civili
per omosessuali e lesbiche (B3 1186/93),
vista la sua risoluzione del 13 marzo 1984 sulla discriminazione sessuale nel luogo di lavoro,
vista la sua risoluzione del 15 marzo 1991 su un programma d'azione nel quadro del programma 1991-1992 "Europa contro l'AIDS",
viste le sue raccomandazioni riguardo alle molestie sessuali sul luogo di lavoro e le relative disposizioni per la protezione degli omosessuali,
vista la relazione "Homosexuality, a Community Issue" (Omosessualità, un problema comunitario), presentata dalla Commissione sulle conseguenze per gli omosessuali della realizzazione del mercato interno europeo,
vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti dei bambini,
viste le discriminazioni legali ancora esistenti in taluni stati membri nei confronti degli omosessuali,
visto il progetto di direttiva per la lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nel mondo del lavoro e n altri ambiti giuridici, elaborata dall'associazione tedesca dei gay SVD,
viste la legge sulla "unione registrata" in Danimarca ed altre leggi contro la discriminazione degli omosessuali,
visto l'articolo 18 del "Local Government Bill" nel Regno Unito,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3 0028/94),
A.
considerando il suo impegno
per la parità di trattamento di tutte le cittadine e tutti i cittadini
indipendentemente dal loro orientamento sessuale,
B.
considerando la maggiore
"visibilità" pubblica delle lesbiche e dei gay e la crescente molteplicità
degli stili di vita,
C.
considerando che, nonostante
tali mutamenti, in molti settori della società, sono tuttora esposti,
spesso fin dalla prima giovinezza, a derisione, intimidazioni, discriminazioni
e perfino a violenze,
D.
considerando che in molti
stati membri i mutamenti sociali richiedono un corrispondente adeguamento
delle vigenti norme civili, penali e amministrative, affinché possano
essere eliminate le discriminazioni dovute all'orientamento sessuale, e
che in taluni stati membri tali adeguamenti sono stati già realizzati,
E.
considerando che l'applicazione
da parte degli Stati membri di norme discriminanti in alcuni settori nei
quali vige il diritto comunitario comporta una violazione dei principi
fondamentali dei trattati comunitari e dell'Atto unico, in particolare
per quanto riguarda la libera circolazione ai sensi dell'art. 3 del trattato
CEE,
F.
considerando la responsabilità
della Comunità europea, nell'ambito della sua attività e
delle sue competenze, per la parità di trattamento di tutte le cittadine
e di tutti i cittadini indipendentemente dal loro orientamento sessuale,
Considerazioni generali
1.
ribadisce la convinzione
che tutti i cittadini debbano ricevere lo stesso trattamento indipendentemente
dal loro orientamento sessuale;
2.
ritiene che la Comunità
europea abbia il dovere, in tutte le norme giuridiche già adottate
e che verranno adottate in futuro, di dare realizzazione al principio della
parità di trattamento delle persone indipendentemente dal loro orientamento
sessuale;
3.
è convinto altresì
che la tutela dei diritti dell'uomo debba trovare più efficace espressione
nei trattati comunitari ed invita pertanto le istituzioni della Comunità
a predisporre, nel quadro della riforma istituzionale prevista per il 1996,
la creazione di un organismo europeo che possa garantire l'attuazione della
parità dl trattamento senza distinzione di nazionalità, convinzioni
ideologiche, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale o altre caratteristiche;
4.
invita la Commissione e
il Consiglio, quale primo passo verso una maggiore tutela dei diritti dell'uomo,
a procedere all'adesione della Comunità alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come previsto dal programma
di lavoro della Commissione per il 1990;
Agli stati membri
5.
invita gli Stati membri
ad eliminare tutte le disposizioni di legge che criminalizzano e discriminano
i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso;
6.
chiede che i limiti di età
stabiliti a fini di salvaguardia siano uguali per i rapporti omosessuali
e per quelli eterosessuali;
7.
chiede che si ponga termine
alla disparità di trattamento delle persone con orientamento omosessuale
nelle norme giuridiche e amministrative concernenti la previdenza sociale,
nelle prestazioni sociali, nel diritto di adozione, nel diritto successorio
e in quello delle abitazioni nonché nel diritto penale e in tutte
le relative disposizioni di legge;
8.
rivolge un appello al Regno
Unito affinché abolisca le disposizioni discriminatorie volte ad
impedire una presunta propagazione dell'omosessualità, ripristinando
quindi la libertà di opinione, di stampa, di informazione e di espressione
scientifica e artistica per le cittadine e i cittadini omosessuali e per
tutto ciò che riguarda il tema "omosessualità"; invita tutti
gli Stati membri a rispettare in futuro tali diritti alla libertà
di opinione;
9.
invita gli Stati membri
a vietare in tutti i settori ogni discriminazione basata sull'orientamento
sessuale ed ad aprire alle coppie omosessuali tutti gli istituti giuridici
a disposizione di quelle eterosessuali ovvero a creare per le prime istituti
sostitutivi equivalenti;
10.
chiede agli Stati membri
di adottare misure e di intraprendere campagne, in cooperazione con le
organizzazioni nazionali delle lesbiche e dei gay contro gli atti di violenza
di cui sono vittime in misura crescente gli omosessuali, e di assicurare
che gli autori di tali atti di violenza vengano sottoposti a procedimento
giudiziario;
11.
invita gli Stati membri
ad adottare misure e intraprendere campagne, in cooperazione con le organizzazioni
nazionali delle lesbiche e dei gay, contro tutte le forme di discriminazione
sociale nei confronti degli omosessuali;
12.
raccomanda agli Stati membri
di prendere misure per assicurare che le organizzazioni sociali e culturali
di donne e uomini omosessuali accedano ai fondi nazionali sulla stessa
base di altre organizzazioni sociali e culturali, che le loro domande siano
valutate secondo gli stessi criteri applicati alle domande di altre organizzazioni
e che non risultino penalizzate dal fatto di essere organizzazioni di donne
o uomini omosessuali;
Alla Commissione
13.
chiede alla Commissione
di presentare una proposta di direttiva del Consiglio per la lotta contro
la discriminazione basata
sull'orientamento sessuale;
14.
la predetta direttiva dovrebbe
quanto meno disporre che
- sia garantita la parità
di trattamento degli omosessuali e degli eterosessuali nella Comunità,
- per "orientamento sessuale"
si intenda, ai sensi della direttiva, l'orientamento sessuale verso il
proprio o l'altro sesso,
- per " discriminazione
legata all'orientamento sessuale" si intenda qualsiasi disparità
di trattamento, sul piano giuridico, dei singoli individui, comunità
o associazioni di omosessuali quali persone giuridiche nei confronti di
altri singoli individui, comunità o persone giuridiche, segnatamente:
a. i diversi limiti di età
a seconda che l'atto sia compiuto da un omosessuale o da un eterosessuale,
b. lo stile di vita di omosessuali
perseguibile quale oltraggio al pubblico pudore o reato contro il buon
costume,
c. qualsiasi discriminazione
in sede del diritto del lavoro e di diritto disciplinare pubblico,
d. il licenziamento di omosessuali
occupati nelle comunità ecclesiastiche e religiose,
e. qualsiasi discriminazione
in sede di diritto penale, civile, contrattuale ed economico,
f. la mancata promozione
per omosessualità, di un soldato o ufficiale di ambo i sessi,
g. la considerazione dell'"omosessualità"
quale fattore di rischio,
h. la registrazione in base
di dati dell'orientamento sessuale di un individuo, a sua insaputa e senza
il suo accordo, ovvero il non autorizzato inoltro o utilizzo per altri
scopi di dette informazioni,
i. un divieto di matrimonio
fra individui dello stesso sesso in mancanza di un equivalente istituto
giuridico dell'unione registrata per coppie di pari sesso,
j. la mancata ammissione
di coppie omosessuali a esistenti istituti giuridici alternativi al matrimonio
ovvero l'esclusione delle coppie omosessuali dai regimi giuridici positivi
per comunità eterosessuali non coniugali,
k. il mancato riconoscimento
nel diritto privato internazionale degli stati membri di matrimoni di stranieri
omosessuali ovvero di unioni registrate,
l. il rifiuto del diritto
di adozione e di affidamento,
m. il ricovero in istituti
psichiatrici ovvero il trattamento terapeutico di giovani omosessuali finalizzato
a modificarne l'orientamento sessuale,
n. le restrizioni alla pubblicizzazione
delle espressioni culturali e dei modi di vita degli omosessuali di ambo
i sessi,
o. il divieto o le riduzioni
delle sovvenzioni a istituti sociali e culturali di lesbiche e gay,
- va vietata la repressione
delle pratiche omosessuali nei penitenziari oltre che la discriminazione
dei detenuti omosessuali in sede di assegnazione di celle comuni, ovvero
di sospensione condizionale della pena,
- gli omosessuali di ambo
i sessi provenienti da stati terzi, incriminati per omosessualità
nei loro paesi di origine, hanno un diritto all'asilo nella Comunità,
- la Commissione presenta
al Parlamento, a scadenza quinquennale, una relazione sulle condizioni
degli omosessuali di ambo i sessi nella Comunità,
- gli Stati membri sono
tenuti ad emanare, entro e non oltre quattro anno dall'entrata in vigore
della direttiva, le modifiche alle disposizioni regolamentari ed amministrative
necessarie per adeguarsi alla stessa e che ne debbono informare, senza
indugio, la Commissione,
15.
invita la Commissione a
insediare una task force composta da membri interni ed esterni, con i seguenti
compiti,
- predisporre una dichiarazione
in cui la Comunità si impegna a lottare, nell'ambito della sua sfera
di competenze, contro qualsiasi discriminazione legata all'orientamento
sessuale,
- riesaminare il vigente
regolamento del personale in ordine a qualsiasi forma di discriminazione
sul lavoro legata ll'orientamento sessuale, avendo cura di sopprimerla,
onde fungere in veste di datore di lavoro, da esempio a tutte le altre
istituzioni comunitarie, autorità nazionali ed imprese,
- riesaminare le vigenti
e previste disposizioni concernenti il mercato interno e la Carta sociale
in ordine ai loro riflessi discriminatori a carico degli omosessuali di
ambo i sessi, essendo inteso anche in particolare le direttive sulle parità
ovrebbero estendersi anche alla prevenzione della discriminazione legata
all'orientamento sessuale,
- riesaminare le possibilità
di cui dispone la Commissione per affiancare le autorità nazionali
e le organizzazioni non overnative nella lotta alle discriminazioni
legate all'orientamento sessuale;
16.
invita il suo Presidente
a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai
Governi e ai Parlamenti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione.
Note:
1) GU C 104 del 16.4.1984,
pag. 46.
2) GU C 158 del 17.6.1991,
pag. 54.
3) GU C 241 del 21.9.1992,
pag. 67.
4) Processo verbale della
seduta, parte seconda, punto 4a