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TOKELAU (protettorato NZ)

 

 

Codice penale, art. 170.

 

170. Sodomia
(1) Ogni persona che commette sodomia subirā la di reclusione per 10 anni, o con uomo o con qualsiasi altra creatura vivente.
(2) Tale reato č completo se con penetrazione.


171. Tentativo di sodomia e atti indecenti fra maschi
(1) Verrā condannato a 5 anni di carcere chi
(A) tenti di praticare la sodomia; o
(B), abbia approcci con un altro con l'intenzione di commettere sodomia; o
(C) essendo un maschio, abbia indecentemente approcci con un'altra persona di sesso maschile.
(2) Non č ammessa la difesa di un addebito di aggressione indecente su una persona di sesso maschile di qualsiasi etā, la quale abbia acconsentito al rapporto.


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