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Dal mondo (continua)

 

SUDAN

 

 

Codice penale, art. 148 e segg.


148 Sodomia
(1) Ogni uomo che inserisce il suo pene o un suo equivalente nell'ano di una donna o di un uomo o consente a un altro uomo di inserire il suo pene o un suo equivalente nel suo ano è accusato di aver commesso sodomia.
(2) (a) Chi commette sodomia verrà punito con la fustigazione di cento frustate e sarà inoltre passibile di cinque anni di reclusione.
(B) Se l'autore del reato è condannato per la seconda volta egli sarà punito con la fustigazione di cento frustate e con la  reclusione, per un periodo che non può superare i cinque anni

(C) Se l'autore del reato è condannato per la terza volta egli deve essere punito con la morte o con la reclusione a vita.
 


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