Dal mondo (continua)
SUDAN

Codice penale, art. 148 e segg.
148 Sodomia
(1) Ogni uomo che inserisce il suo pene o un suo equivalente nell'ano di una
donna o di un uomo o consente a un altro uomo di inserire il suo pene o un suo
equivalente nel suo ano è accusato di aver commesso sodomia.
(2) (a) Chi commette sodomia verrà punito con la fustigazione di cento frustate
e sarà inoltre passibile di cinque anni di reclusione.
(B) Se l'autore del reato è condannato per la seconda volta egli sarà punito con
la fustigazione di cento frustate e con la reclusione, per un periodo che
non può superare i cinque anni
(C) Se l'autore del reato è condannato per la terza
volta egli deve essere punito con la morte o con la reclusione a vita.