Dal mondo (continua)
SRI LANKA

Codice penale, art. 365
Chi ha volontariamente un rapporto carnale con uomo, donna o animale contro
l'ordine della natura - reclusione, per un periodo che può estendersi dieci
anni.
Articolo 365A (come introdotto dal "Codice penale
Act, n. 22 del 1995)
Chi, in pubblico o in privato, si adopera, o è parte del rapporto, o procura o
tenti di procurarsi un rapporto di grave indecenza da un'altra persona, è
colpevole di reato e deve essere punito con la reclusione da uno fino a 2 anni o
con una multa, o con entrambe e dove il reato è commesso da una persona
oltre diciotto (18) anni di età nei confronti di qualsiasi persona al di sotto
sedici (16) anni di età, vi deve essere la punizione rigorosa con la reclusione
per un periodo non inferiore a 10 anni e non superiore a 20 anni e con la
condanna a pagare una multa, la cui compensazione è determinata dal tribunale a
favore della persona che ha subito l'abuso, per i danni.