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Dal mondo (continua)

 

ISOLE DI SOLOMONE

 

 

Codice penale, art. 160 e segg.


Chi
(A) ha rapporti sodomitici  con un'altra persona o con un animale; o
(B), consente che una persona di sesso maschile di commetta sodomia con lui o lei, č colpevole di un crimine, ed é passibile di reclusione per un periodo di quattordici anni.
 

Tentativo di commettere reati contro-natura.
161. Chi tenta di commettere uno qualsiasi dei reati contemplati nell'articolo precedente, o che si sia reso colpevole di qualsiasi approccio con l'intenzione di commettere lo stesso, o di qualsiasi approccio indecente  su una persona di sesso maschile, si rende colpevole di un crimine, e sarā passibile di reclusione reclusione per sette anni.


Pratiche indecenti fra persone dello stesso sesso 
162. Chi, in pubblico o privato
(A), si adopera in un atto di grave indecenza con un altra persona dello stesso sesso;
(B), fa in modo che un altro dello stesso sesso commetta qualsiasi atto di grave indecenza; o
(C), tentati di procurarsi un rapporto di grave indecenza da persone dello stesso sesso, č colpevole di un crimine ed č passibile di detenzione per un periodo di cinque anni.


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