Dal mondo (continua)
ISOLE DI SOLOMONE

Codice penale, art. 160 e segg.
Chi
(A) ha rapporti sodomitici con un'altra persona o con un animale; o
(B), consente che una persona di sesso maschile di commetta sodomia con lui o
lei, č colpevole di un crimine, ed é passibile di reclusione per un periodo di
quattordici anni.
Tentativo di commettere reati contro-natura.
161. Chi tenta di commettere uno qualsiasi dei reati contemplati nell'articolo
precedente, o che si sia reso colpevole di qualsiasi approccio con l'intenzione
di commettere lo stesso, o di qualsiasi approccio indecente su una persona
di sesso maschile, si rende colpevole di un crimine, e sarā passibile di
reclusione reclusione per sette anni.
Pratiche indecenti fra persone dello stesso sesso
162. Chi, in pubblico o privato
(A), si adopera in un atto di grave indecenza con un altra persona dello stesso
sesso;
(B), fa in modo che un altro dello stesso sesso commetta qualsiasi atto di grave
indecenza; o
(C), tentati di procurarsi un rapporto di grave indecenza da persone dello
stesso sesso, č colpevole di un crimine ed č passibile di detenzione per un
periodo di cinque anni.