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SINGAPORE

 

 

Codice penale, art. 377

 

Reati contro-natura

377. Chi ha volontariamente un rapporto carnale contro l'ordine della natura con un uomo, donna o animale, è punito con la reclusione a la vita, o con la reclusione per un periodo che può estendersi a 10 anni, ed è anche essere passibile di ammenda.
Stato Homophobia - aprile 2007
Spiegazione.
La penetrazione è sufficiente per costituire il rapporto carnale necessario per il reato descritto in questo articolo.
 

Violenze sulla decenza.
377A. Chi, maschio, si impegna, o favorisce, o procura, o tenti di procurare un rapporto da parte di un altro, di un qualsiasi atto di grave indecenza con un altra persona, è punito con la reclusione, per un periodo che può estendere a due anni.

 


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