Dal mondo (continua)
SINGAPORE

Codice penale, art. 377
Reati contro-natura
377. Chi ha volontariamente un rapporto carnale
contro l'ordine della natura con un uomo, donna o animale, è punito con la
reclusione a la vita, o con la reclusione per un periodo che può estendersi a 10
anni, ed è anche essere passibile di ammenda.
Stato Homophobia - aprile 2007
Spiegazione.
La penetrazione è sufficiente per costituire il rapporto carnale necessario per
il reato descritto in questo articolo.
Violenze sulla decenza.
377A. Chi, maschio, si impegna, o favorisce, o procura, o tenti di procurare un
rapporto da parte di un altro, di un qualsiasi atto di grave indecenza con un
altra persona, è punito con la reclusione, per un periodo che può estendere a
due anni.