Dal mondo (continua)
SANTA LUCIA

Codice penale, art. 133
Sub-Parte C - reati sessuali
Indecenza grave
132
(1) Chi commette un atto di grave indecenza con una
persona commette reato ed č passibile, una volta appurato, di reclusione per
dieci anni o di una condanna sintetica di cinque anni.
(2) La sottosessione (1) non si applica in caso di un grave fatto di indecenza
che veda impegnati in privato una persona adulta di sesso maschile e una adulta
di sesso femminile che siano consenzienti.
(3) Ai fini della sottosezione (2)
(A) si considera un atto che non si č svolto in privato, ma in un pubblico
luogo, e nel caso di
(B) una persona checonsenziente a tale atto, o
(I), il cui consenso č stato estorto con la forza, minacce o paura di danno
corporale o č ottenuto da false e fraudolente promesse, o
(II) che per l'atto la vittima venga drogata o
intossicata; o
(III) che la vittima sia persona che soffre di menomazione mentale e che
l'aggressore ne sia a conoscenza;
(4) L'articolo sulla "grave indecenza" riguarda un atto di diverso rapporto
sessuale (sia fisico che contro-natura) commesso da una persona che prevede
l'uso degli organi genitali allo scopo di suscitare o desiderio sessuale.
Sodomia
133 .- (1) Una persona che commette sodomia fa un reato ed č responsabile della
reclusione
(A), a vita, se commesso con la forza e senza il consenso della persona;
(B), dieci anni, in tutti gli altri casi.
(2) Ogni persona che tenta di commettere sodomia, o intenta un approccio con
l'intenzione di commettere sodomia, fa un reato e rischia la reclusione per un
periodo di cinque anni.
(3) In questo articolo per "sodomia" si intende il coito anale di un maschio con
un altro maschio.