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Dal mondo (continua)

 

SANTA LUCIA

 

 

Codice penale, art. 133


Sub-Parte C - reati sessuali

 

Indecenza grave


132

(1) Chi commette un atto di grave indecenza con una persona commette reato ed č passibile, una volta appurato, di reclusione per dieci anni o di una condanna sintetica di cinque anni.
(2) La sottosessione (1) non si applica in caso di un grave fatto di indecenza che veda impegnati in privato una persona adulta di sesso maschile e una adulta di sesso femminile che siano consenzienti.
(3) Ai fini della sottosezione (2)
(A) si considera un atto che non si č svolto in privato, ma in un pubblico luogo, e nel caso di
(B) una persona checonsenziente a tale atto, o
(I), il cui consenso č stato estorto con la forza, minacce o paura di danno corporale o č ottenuto da false e fraudolente promesse, o

(II) che per l'atto la vittima venga drogata o intossicata;  o
(III) che la vittima sia persona che soffre di menomazione mentale e che l'aggressore ne sia a conoscenza;
(4) L'articolo sulla "grave indecenza" riguarda un atto di diverso rapporto sessuale (sia fisico che contro-natura) commesso da una persona che prevede l'uso degli organi genitali allo scopo di suscitare o desiderio sessuale.
 

Sodomia
133 .- (1) Una persona che commette sodomia fa un reato ed č responsabile della reclusione
(A), a vita, se commesso con la forza e senza il consenso della persona;
(B), dieci anni, in tutti gli altri casi.
(2) Ogni persona che tenta di commettere sodomia, o intenta un approccio con l'intenzione di commettere sodomia, fa un reato e rischia la reclusione per un periodo di cinque anni.
(3) In questo articolo per "sodomia" si intende il coito anale di un maschio con un altro maschio.


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