Dal mondo (continua)
SAMOA OVEST

Codice penale, art. 58.
Atti indecenti tra maschi
(1) Ognuno è passibile di reclusione, per un periodo non superiore a 5 anni, se,
essendo un maschio
(A) ha approcci indecenti con altro maschio; o
(B) fa qualsiasi atto indecente con o su un altro maschio; o
(C) Induce o permette a un altro maschio di fare qualsiasi atto indecente con o
su di lui.
(2) Nessun radazzo di età inferiore ai 16 anni può essere accusato di commettere
o di essere parte di un reato contro il paragrafo (b), del paragrafo (c) o del
paragrafo (1) di questo articolo, a meno che l'altro sia di età inferiore ai 21
anni.
(3) Non è valida la difesa di un addebito di cui alla presente sezione, il fatto
che l'altra parte abbia acconsentito.
58E. Sodomia
(1) Ogni uomo che commette sodomia è passibile di pena
(A) nel caso in cui l'atto di sodomia veda impegnata in una femmina, la
reclusione è per un periodo non superiore a 7 anni;
(B) Nel caso in cui l'atto di sodomia veda coinvolto un maschio, e, al momento
dell'atto il ragazzo ha meno di 16 anni ed è l'autore del reato e l'altro è di
età superiore ai 21 anni, la reclusione prevista non è superiore a 7 anni;
(C) In ogni altro caso, la reclusione prevista è di un periodo non superiore a 5
anni.
(2) Tale reato è completo in presenza di penetrazione.
(3) Se l'atto di sodomia veda coinvolta una persona al di sotto di 16 anni, egli
non può essere ritenuto parte di tale reato, ma potrebbe essere accusato di
essere parte di un altro reato applicabile al di là del presente articolo.
(4) Non è la difesa di un addebito di cui alla presente sezione, che l'altra
parte ha acconsentito ".
58G. Tentativo di commettere bestialità o sodomia
Ognuno è passibile di reclusione, per un periodo non superiore a 5 anni, se
(A) tenti di impegnarsi in un rapporto di sodomia o di bestialità; o
(B), abbia approcci con una persona nel tentativo di commettere sodomia.