PAGINA WEB DI ENRICO OLIARI

Status rifugiato (continua)

 

In questa pagina:

- Sul caso del senegalese che chiedeva asilo, la Cassazione: "L'omosessualità espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità" - 27 lug 07

- Ripristinato il decreto di espulsione per un senegalese omosessuale - 27 mar 08 - Il tribunale: La legge senegalese colpisce un comportamento e non la "mera" condizione di soggetto omosessuale


AdnKronos, 27 lug 07

 

LA CASSAZIONE APRE AI GAY: "OGNUNO DEVE VIVERE SENZA CONDIZIONAMENTI"

Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - La Cassazione apre ai gay, riconoscendo che "l'omosessualità va riconosciuta in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità".

Insomma, sottolinea piazza Cavour, ognuno ha il diritto di vivere "senza condizionamenti".

Un unico passaggio di una sentenza (la 16417 della prima sezione civile) nella quale la suprema Corte si è occupata del caso di un senegalese che sosteneva di essere gay che chiedeva di non essere espulso nel Senegal poiché nel suo paese d'origine l'omosessualità era punita con la reclusione.
L'extracomunitario, come prova della sua omosessualità, adduceva il fatto di essersi iscritto a due associazioni omosessuali, una delle quali l'Arcigay, subito dopo il suo ingresso in Italia.
Per la verità la suprema Corte, pur non decidendo sul caso specifico in quanto sottolinea che la semplice iscrizione ad una associazione gay non è di per se indice dell'omosessualità della persona, in un passaggio della sentenza concorda in pieno con il giudice di pace di Torino che nel dicembre del 2004, dando ragione al senegalese Cheick F., aveva sostenuto che l'omosessualità va riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali".
Assunto ritenuto pienamente "condivisibile" da piazza Cavour che sottolinea come "la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni delle proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria responsabilità tutelato dall'art. 2 della Costituzione".
La difesa dell'omosessualità, dunque, come principio generale perché nel caso specifico la suprema Corte deve invece mettere in guardia sul fatto che la dichiarazione di omosessualità per evitare un'espulsione "potrebbe dare adito a strumentalizzazioni e ad agevoli elusioni della disciplina generale".
Nel caso in questione, infatti, la prova della omosessualità del senegalese era stata dedotta dal giudice di pace torinese sulla base del fatto che l'uomo, "in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia" si era iscritto all'Arcigay e ad un altro club riservato agli omosessuali.
A tale riguardo la suprema Corte ricorda che "la semplice iscrizione ad un club di omosessuali non" rappresenta "una prova sufficiente a dare dimostrazione di una omosessualità dichiarata dell'iscritto".
Detto questo, il relatore Carlo Piccininni al giudice di pace di Torino al quale ha rinviato il caso accogliendo il ricorso della Prefettura torinese, ricorda che "ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre stabilire se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in se dell'omosessualità (ipotesi che certamente varrebbe in se ad integrarne gli estremi), ovvero soltanto l'ostentazione delle pratiche omosessuali non conforme al sentimento pubblico di quel paese atteso che, in tale ultimo caso, il divieto non si sottrarrebbe al principio di ragionevolezza".
In conclusione, gli 'ermellini' ricordano che solo nella prima ipotesi "sarebbe ravvisabile un fatto persecutorio, alla stregua dei principi generali di libertà e dignità della persona" che vogliono che anche l'omosessualità vada riconosciuta "in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità" tutelato dalla Costituzione stessa.


Liberazione, 37 amr 08

Ripristinato il decreto di espulsione per un senegalese omosessuale

Mohamed è gay? Deve essere rimpatriato anche se rischia la galera

Paolo Hutter: gravissimo. Il giudice di pace di Torino ha riabilitato dopo quasi tre anni e mezzo il decreto di espulsione di un immigrato senegalese. Anche se ha accertato l'omosessualità del giovane e ha riconosciuto i pericoli a cui andrebbe incontro se rimpatriato, ha ritenuto di non poter annullare l'espulsione dopo i rilievi fatti dalla Cassazione alla prima sentenza, che invece era stata positiva e in quanto tale era stata salutata - forse qualcuno se ne ricorderà - nei primi mesi del 2005 da noi attivisti dei diritti gay. Adesso dopo tre anni di limbo Mohamed (nome fittizio per proteggere la sua privacy) rientra in pieno nella irregolarità e nel rischio di rimpatrio forzato. E con lui facciamo un passo indietro tutti, dopo che alcune sentenze positive ci avevano dato l'impressione di essere almeno, sotto questo profilo, un paese meno omofobo. La protezione umanitaria degli stranieri omosessuali che rischiano la persecuzione nel loro paese d'origine dovrebbe essere un principio acquisito. Soprattutto dopo che un emendamento del senatore verde Giampaolo Silvestri alla legge comunitaria sul diritto d'asilo aveva chiaramente affermato che va difeso il cittadino straniero «il quale, pur provenendo da un Paese sicuro, possa essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in base a disposizioni o atti concreti, oggettivamente individuabili) a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in quanto non costituisce reato)». E il successivo decreto (novembre 2007) chiariva che si considera meritevole di status di rifugiato o di protezione sussidiaria anche chi lo richiede «per gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine». La sentenza di Torino però non tiene conto di questa legge - uno dei risultati positivi della legislatura - ma di una contorta e ambigua sentenza della Cassazione, che si era espressa il 25 luglio dell'anno scorso, proprio sul caso del senegalese Mohamed. Ricapitoliamo. Innanzitutto c'era stata una sentenza semplice, limpida e lineare di un giudice di pace, sempre di Torino. Prendeva atto che il giovane si dichiarava omosessuale e che nel suo paese gli atti omosessuali sono puniti - oltre che dall'ostracismo di fatto, familiare e sociale - anche da una norma di legge che prevede pene da uno a cinque anni di reclusione per atti omosessuali. Di conseguenza ne annullava l'espulsione che aveva ricevuto perché irregolare, o clandestino che dir si voglia. Dopo questa sentenza, che avevamo pubblicizzato, la Questura si era però di fatto rifiutata di dare il permesso di soggiorno, e la Prefettura aveva fatto ricorso. Ufficialmente solo la Lega aveva protestato (paventando false dichiarazioni e l'invasione di "finocchi" extracomunitari) ma dietro le quinte la resistenza di dirigenti della polizia e del ministero degli Interni si è fatta sentire. La Cassazione ha accolto in parte il ricorso della Prefettura, e non solo nella parte più comprensibile, quella che chiedeva di accertare con più testimonianze l'orientamento sessuale del migrante che si opponeva all'espulsione, ma ha ordinato di rifare il processo presso il giudice di pace anche per appurare meglio il problema della persecuzione dell'omosessualità in Senegal. «Il fatto persecutorio è configurabile soltanto laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell'agente e non necessariamente in relazione alle pratiche che dalla stessa eventualmente conseguono» dice la sentenza e aggiunge «bisogna stabilire se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità ovvero soltanto la ostentazione delle pratiche omosessuali». Mentre si dibatteva il nuovo processo presso un altro giudice di pace di Torino, arrivava notizia di decine di arresti in Senegal tra i partecipanti a una festa assolutamente privata che celebrava un'unione gay, e del linciaggio di un uomo europeo e un ragazzo locale in una cittadina di provincia. Ma la speciosa distinzione della Cassazione - che ricorda quella tra orientamento e comportamento teorizzata qualche anno fa dall'allora cardinale Ratzinger - ha condizionato il giudice di pace. E la sentenza di pochi giorni fa che respinge il ricorso contro l'espulsione cita la legge senegalese «da uno a cinque anni di carcere per chiunque avrà commesso un atto impudico o contro natura con un individuo dello stesso sesso» e ne trae la conclusione che essa colpisce un comportamento e non la "mera" condizione di soggetto omosessuale. Quindi non sarebbe abbastanza persecutorio per rientrare nelle eccezioni alla espulsione previste dalla legge sull'immigrazione (e salvaguardate persino nella Bossi Fini). In tutto questo periodo Mohamed non ha rivelato la sua condizione ai connazionali immigrati che frequenta, perché sa che lo respingerebbero. Ma anche questo argomento viene rovesciato nella sentenza che testualmente conclude con un consiglio «la particolare circospezione a non manifestarsi con i suoi conterranei potrebbe essere posta in essere anche in Senegal e ciò gli consentirebbe di andare esente da quella condanna morale proveniente dal modo di sentire della società». Ovviamente l'avvocato, Maurizio Cossa, farà ricorso contro questa sentenza ma è ora che a livello politico si chiariscano le posizioni per poi chiarire anche le leggi. Abbiamo conquistato una legge che protegge gli stranieri che nel loro paese sono perseguibili in base alla caratteristica dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana. E' ovvio che la persecuzione avviene contro i comportamenti: neanche l'Iran o l'Arabia Saudita perseguono i pensieri omosessuali nascosti nel cervello! E'ora che si diano disposizioni chiare alle prefetture e alle questure e contestare e rovesciare la sottile capziosa omofobia della sentenza della Cassazione prima che continui a fare danni.


status rifugiato

pagina web di enrico oliari
pagina web di gaylib