Status rifugiato (continua)
In questa pagina:
- Sul caso del senegalese che chiedeva asilo, la Cassazione: "L'omosessualità espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità" - 27 lug 07
- Ripristinato il decreto di espulsione per un senegalese omosessuale - 27 mar 08 - Il tribunale: La legge senegalese colpisce un comportamento e non la "mera" condizione di soggetto omosessuale
AdnKronos, 27 lug 07
LA CASSAZIONE APRE AI GAY: "OGNUNO DEVE VIVERE SENZA
CONDIZIONAMENTI"
Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - La Cassazione apre ai gay, riconoscendo che
"l'omosessualità va riconosciuta in quanto espressione del diritto alla
realizzazione della propria personalità".
Insomma, sottolinea piazza Cavour, ognuno ha il diritto di vivere "senza
condizionamenti".
Un unico passaggio di una sentenza (la 16417 della prima sezione civile) nella
quale la suprema Corte si è occupata del caso di un senegalese che sosteneva di
essere gay che chiedeva di non essere espulso nel Senegal poiché nel suo paese
d'origine l'omosessualità era punita con la reclusione.
L'extracomunitario, come prova della sua omosessualità, adduceva il fatto di
essersi iscritto a due associazioni omosessuali, una delle quali l'Arcigay,
subito dopo il suo ingresso in Italia.
Per la verità la suprema Corte, pur non decidendo sul caso specifico in quanto
sottolinea che la semplice iscrizione ad una associazione gay non è di per se
indice dell'omosessualità della persona, in un passaggio della sentenza concorda
in pieno con il giudice di pace di Torino che nel dicembre del 2004, dando
ragione al senegalese Cheick F., aveva sostenuto che l'omosessualità va
riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai
precetti costituzionali".
Assunto ritenuto pienamente "condivisibile" da piazza Cavour che sottolinea come
"la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza
condizionamenti e restrizioni delle proprie preferenze sessuali, in quanto
espressione del diritto alla realizzazione della propria responsabilità tutelato
dall'art. 2 della Costituzione".
La difesa dell'omosessualità, dunque, come principio generale perché nel caso
specifico la suprema Corte deve invece mettere in guardia sul fatto che la
dichiarazione di omosessualità per evitare un'espulsione "potrebbe dare adito a
strumentalizzazioni e ad agevoli elusioni della disciplina generale".
Nel caso in questione, infatti, la prova della omosessualità del senegalese era
stata dedotta dal giudice di pace torinese sulla base del fatto che l'uomo, "in
tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia" si era iscritto
all'Arcigay e ad un altro club riservato agli omosessuali.
A tale riguardo la suprema Corte ricorda che "la semplice iscrizione ad un club
di omosessuali non" rappresenta "una prova sufficiente a dare dimostrazione di
una omosessualità dichiarata dell'iscritto".
Detto questo, il relatore Carlo Piccininni al giudice di pace di Torino al quale
ha rinviato il caso accogliendo il ricorso della Prefettura torinese, ricorda
che "ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto
persecutorio occorre stabilire se la legislazione senegalese preveda come reato
il fatto in se dell'omosessualità (ipotesi che certamente varrebbe in se ad
integrarne gli estremi), ovvero soltanto l'ostentazione delle pratiche
omosessuali non conforme al sentimento pubblico di quel paese atteso che, in
tale ultimo caso, il divieto non si sottrarrebbe al principio di
ragionevolezza".
In conclusione, gli 'ermellini' ricordano che solo nella prima ipotesi "sarebbe
ravvisabile un fatto persecutorio, alla stregua dei principi generali di libertà
e dignità della persona" che vogliono che anche l'omosessualità vada
riconosciuta "in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria
personalità" tutelato dalla Costituzione stessa.
Liberazione, 37 amr 08
Ripristinato il decreto di espulsione per un senegalese omosessuale
Mohamed è gay? Deve essere rimpatriato anche se rischia la galera
Paolo Hutter: gravissimo. Il giudice di pace di Torino ha riabilitato dopo quasi
tre anni e mezzo il decreto di espulsione di un immigrato senegalese. Anche se
ha accertato l'omosessualità del giovane e ha riconosciuto i pericoli a cui
andrebbe incontro se rimpatriato, ha ritenuto di non poter annullare
l'espulsione dopo i rilievi fatti dalla Cassazione alla prima sentenza, che
invece era stata positiva e in quanto tale era stata salutata - forse qualcuno
se ne ricorderà - nei primi mesi del 2005 da noi attivisti dei diritti gay.
Adesso dopo tre anni di limbo Mohamed (nome fittizio per proteggere la sua
privacy) rientra in pieno nella irregolarità e nel rischio di rimpatrio forzato.
E con lui facciamo un passo indietro tutti, dopo che alcune sentenze positive ci
avevano dato l'impressione di essere almeno, sotto questo profilo, un paese meno
omofobo. La protezione umanitaria degli stranieri omosessuali che rischiano la
persecuzione nel loro paese d'origine dovrebbe essere un principio acquisito.
Soprattutto dopo che un emendamento del senatore verde Giampaolo Silvestri alla
legge comunitaria sul diritto d'asilo aveva chiaramente affermato che va difeso
il cittadino straniero «il quale, pur provenendo da un Paese sicuro, possa
essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque
in base a disposizioni o atti concreti, oggettivamente individuabili) a causa di
un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in
quanto non costituisce reato)». E il successivo decreto (novembre 2007) chiariva
che si considera meritevole di status di rifugiato o di protezione sussidiaria
anche chi lo richiede «per gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti
non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che
risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine». La sentenza di
Torino però non tiene conto di questa legge - uno dei risultati positivi della
legislatura - ma di una contorta e ambigua sentenza della Cassazione, che si era
espressa il 25 luglio dell'anno scorso, proprio sul caso del senegalese Mohamed.
Ricapitoliamo. Innanzitutto c'era stata una sentenza semplice, limpida e lineare
di un giudice di pace, sempre di Torino. Prendeva atto che il giovane si
dichiarava omosessuale e che nel suo paese gli atti omosessuali sono puniti -
oltre che dall'ostracismo di fatto, familiare e sociale - anche da una norma di
legge che prevede pene da uno a cinque anni di reclusione per atti omosessuali.
Di conseguenza ne annullava l'espulsione che aveva ricevuto perché irregolare, o
clandestino che dir si voglia. Dopo questa sentenza, che avevamo pubblicizzato,
la Questura si era però di fatto rifiutata di dare il permesso di soggiorno, e
la Prefettura aveva fatto ricorso. Ufficialmente solo la Lega aveva protestato
(paventando false dichiarazioni e l'invasione di "finocchi" extracomunitari) ma
dietro le quinte la resistenza di dirigenti della polizia e del ministero degli
Interni si è fatta sentire. La Cassazione ha accolto in parte il ricorso della
Prefettura, e non solo nella parte più comprensibile, quella che chiedeva di
accertare con più testimonianze l'orientamento sessuale del migrante che si
opponeva all'espulsione, ma ha ordinato di rifare il processo presso il giudice
di pace anche per appurare meglio il problema della persecuzione
dell'omosessualità in Senegal. «Il fatto persecutorio è configurabile soltanto
laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell'agente
e non necessariamente in relazione alle pratiche che dalla stessa eventualmente
conseguono» dice la sentenza e aggiunge «bisogna stabilire se la legislazione
senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità ovvero soltanto
la ostentazione delle pratiche omosessuali». Mentre si dibatteva il nuovo
processo presso un altro giudice di pace di Torino, arrivava notizia di decine
di arresti in Senegal tra i partecipanti a una festa assolutamente privata che
celebrava un'unione gay, e del linciaggio di un uomo europeo e un ragazzo locale
in una cittadina di provincia. Ma la speciosa distinzione della Cassazione - che
ricorda quella tra orientamento e comportamento teorizzata qualche anno fa
dall'allora cardinale Ratzinger - ha condizionato il giudice di pace. E la
sentenza di pochi giorni fa che respinge il ricorso contro l'espulsione cita
la legge senegalese «da uno a cinque anni di carcere per chiunque avrà commesso
un atto impudico o contro natura con un individuo dello stesso sesso» e ne trae
la conclusione che essa colpisce un comportamento e non la "mera" condizione di
soggetto omosessuale. Quindi non sarebbe abbastanza persecutorio per
rientrare nelle eccezioni alla espulsione previste dalla legge sull'immigrazione
(e salvaguardate persino nella Bossi Fini). In tutto questo periodo Mohamed non
ha rivelato la sua condizione ai connazionali immigrati che frequenta, perché sa
che lo respingerebbero. Ma anche questo argomento viene rovesciato nella
sentenza che testualmente conclude con un consiglio «la particolare
circospezione a non manifestarsi con i suoi conterranei potrebbe essere posta in
essere anche in Senegal e ciò gli consentirebbe di andare esente da quella
condanna morale proveniente dal modo di sentire della società». Ovviamente
l'avvocato, Maurizio Cossa, farà ricorso contro questa sentenza ma è ora che a
livello politico si chiariscano le posizioni per poi chiarire anche le leggi.
Abbiamo conquistato una legge che protegge gli stranieri che nel loro paese sono
perseguibili in base alla caratteristica dell'orientamento sessuale, fermo
restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi
della legislazione italiana. E' ovvio che la persecuzione avviene contro i
comportamenti: neanche l'Iran o l'Arabia Saudita perseguono i pensieri
omosessuali nascosti nel cervello! E'ora che si diano disposizioni chiare alle
prefetture e alle questure e contestare e rovesciare la sottile capziosa
omofobia della sentenza della Cassazione prima che continui a fare danni.