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In questa pagina:

- Respinto il ricorso del marocchino contro l'espulsione per omosessualità - 6 lug 07

- Immigrati, Cassazione: per coppie gay no al ricongiungimento - 18 mar 09


AdnKronos, 6 lug 07

 

TORINO: RESPINTO RICORSO CONTRO ESPULSIONE PRESENTATO DA MAROCCHINO GAY


Non è stato perseguitato

Torino, 6 lug. - "Il ricorrente e' entrato in Italia quando aveva almeno 39 anni senza dimostrare che per la sua asserita condizione abbia dovuto emigrare ben prima dal suo paese nel quale si deve perciò presumere che abbia vissuto normalmente per almeno un paio di decenni senza particolari persecuzioni".
Questo uno dei motivi (in sostanza perchè dovrebbe essere perseguitato ora se non lo è mai stato?) con il quale un giudice di pace di Torino ha respinto il ricorso contro il provvedimento di espulsione presentato da un marocchino clandestino di 41 anni che aveva chiesto l'annullamento del decreto per la sua omosessualità, condizione che nel suo paese viene perseguita penalmente.
Il giudice, di fronte al quale si sono presentati numerosi testimoni compreso il compagno della straniero, ha inoltre osservato che in base alla legislazione vigente affinché sussistano i presupposti per la revoca dell'espulsione verso un paese che punisce l'omosessualità', l'interessato deve dimostrare, come si legge ancora nel dispositivo del giudice "di versare nel fondato timore di essere perseguitato" nel caso dovesse tornare nella sua terra d'origine.
Il marocchino, che era arrivato in Italia nel 2005, è stato raggiunto dal provvedimento, dopo essere stato fermato in un controllo, il 17 maggio scorso.

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Adnkronos, 18 mar 09

 

IMMIGRATI: CASSAZIONE, PER COPPIE GAY NO AL RICONGIUNGIMENTO

Roma, 18 mar. () - No al ricongiungimento familiare per le coppie gay. Lo sottolinea la Cassazione che ha bocciato il ricorso di un neozelandese che aveva gia' ottenuto il visto d'ingresso da parte delle autorita' neozelandesi e chiedeva al nostro Paese di avere il permesso di soggiorno per ricongiungersi con il compagno livornese. Secondo la Suprema Corte, legittimamente il giudice di merito ha negato il ricongiungimento familiare a D.W. in quanto il neozelandese "non e' cittadino di uno stato dell'Unione Europea" e perche' comunque "l'equiparazione dell'unione registrata al matrimonio, al fine del riconoscimento della qualita' di 'familiare' e quindi del diritto di ingresso e di soggiorno, deve essere prevista dalla legislazione nazionale dello stato ospitante".

Inutilmente la coppia di fatto, dopo che la Corte d'appello di Firenze, nel luglio 2000, aveva respinto la richiesta di ricongiungimento, ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che non si chiedeva il riconoscimento di uno 'status' gia' acquisito dallo straniero nell'ordinamento neozelandese, ma soltanto il rilascio del permesso di soggiorno "per motivi familiari". La Prima sezione civile (sentenza 6441) ha bocciato il ricorso di D. W. e di R.T. e ha evidenziato che il permesso di soggiorno per 'motivi familiari' si puo' applicare soltanto nei casi del "coniuge" dei "figli minori", di "figli maggiorenni non autosufficienti per ragioni di salute", e di "genitori a carico che non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza". Detto questo, la Cassazione rileva che "la mancata equiparazione al coniuge del partner di unione registrata o attestata, ai fini della disciplina dell'immigrazione, non appare in contrasto con alcun principio costituzionale".
 


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