Dal mondo (continua)
PAKISTAN

Codice penale, art. 377
Reati contro-natura
Chi ha volontariamente un rapporto carnale contro l'ordine della natura con un
uomo, donna o animale, è punito con la reclusione a vita, o con la reclusione
per un'altra pena per un periodo che non può essere inferiore a due anni, né a
più di dieci anni, ed è passibilw di un'ammenda.