Dal mondo (continua)
NIUE

Codice penale, art. 170 e segg.
170. Sodomia
(1) Ogni persona che commette sodomia subirā la di reclusione per 10 anni, o con
uomo o con qualsiasi altra creatura vivente.
(2) Tale reato č completo se con penetrazione.
171. Tentativo di sodomia e atti indecenti fra maschi
(1) Verrā condannato a 5 anni di carcere chi
(A) tenti di praticare la sodomia; o
(B), abbia approcci con un altro con l'intenzione di commettere sodomia; o
(C) essendo un maschio, abbia indecentemente approcci con un'altra persona di
sesso maschile.
(2) Non č ammessa la difesa di un addebito di aggressione indecente su una
persona di sesso maschile di qualsiasi etā, la quale abbia acconsentito al
rapporto.