Dal mondo (continua)
MALESIA

Codice penale, art. 377
Offese contro-natura
Rapporto carnale contro l'ordine della natura.
Qualsiasi persona che abbia un rapporto sessuale con un'altra persona mediante
l'introduzione di pene nell'ano o nella bocca di un'altra persona commette un
rapporto carnale contro l'ordine della natura.
Spiegazione.
La penetrazione è sufficiente perché si attui il reato descritto in questa
sezione.
377B
Punizione per chi commette il rapporto carnale
contro l'ordine della natura.
Chi commette volontariamente il rapporto carnale contro l'ordine della natura
sarà punito con la reclusione, per un periodo che può estendersi a venti anni,
ed è anche passibile di fustigazione.
377C
Commettere il rapporto carnale contro l'ordine della
natura, senza consenso, ecc.
Chi commette volontariamente il rapporto carnale contro l'ordine della natura su
un'altra persona senza il suo consenso o contro la sua volontà, o su un'altra
persona tramite minacce di morte o di ferite, è punito con la reclusione per un
periodo di non meno di cinque anni e non più di venti anni, ed è passibile di
fustigazione.
377D
Violazione della decenza.
Chi, in pubblico o privato, si impegna, o favorisce, o procura, o tenti di
procurare un rapporto da parte di un altro, di un qualsiasi atto di grave
indecenza con un altra persona, è punito con la reclusione, per un periodo che
può estendere a due anni.
In alcuni stati della della Malaysia è in vigore la Sharia islamica, che si
applica a maschio e femmina, con pene di reclusione, pecuniarie e corporali.