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Dal mondo (continua)

 

MALESIA

 

 

Codice penale, art. 377

 

 

Offese contro-natura

 

Rapporto carnale contro l'ordine della natura.
Qualsiasi persona che abbia un rapporto sessuale con un'altra persona mediante l'introduzione di pene nell'ano o nella bocca di un'altra persona commette un rapporto carnale contro l'ordine della natura.
Spiegazione.
La penetrazione è sufficiente perché si attui il reato descritto in questa sezione.
 

377B

 

Punizione per chi commette il rapporto carnale contro l'ordine della natura.
Chi commette volontariamente il rapporto carnale contro l'ordine della natura sarà punito con la reclusione, per un periodo che può estendersi a venti anni, ed è anche passibile di fustigazione.

 
377C

Commettere il rapporto carnale contro l'ordine della natura, senza consenso, ecc.
Chi commette volontariamente il rapporto carnale contro l'ordine della natura su un'altra persona senza il suo consenso o contro la sua volontà, o su un'altra persona tramite minacce di morte o di ferite, è punito con la reclusione per un periodo di non meno di cinque anni e non più di venti anni, ed è passibile di fustigazione.
 

377D

 

Violazione della decenza.
Chi, in pubblico o privato, si impegna, o favorisce, o procura, o tenti di procurare un rapporto da parte di un altro, di un qualsiasi atto di grave indecenza con un altra persona, è punito con la reclusione, per un periodo che può estendere a due anni.

 
In alcuni stati della della Malaysia è in vigore la Sharia islamica, che si applica a maschio e femmina, con pene di reclusione, pecuniarie e corporali.


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