Dal mondo (continua)
KENIA

Codice penale, art. 162
Una persona che
(A), ha conoscenza carnale di altri contro l'ordine della natura, o
(B), ha conoscenza carnale di un animale; o si rende colpevole di un reato
(contro natura), č passibile di reclusione per quattordici anni;
nel caso del paragrafo (a), l'autore del reato č passibile di reclusione per
venti anni, se
(I) il reato č stato commesso senza il consenso della persona conosciuta
carnalmente; o
(II) il reato č stato commesso con il consenso della persona in questione, ma il
consenso č stato ottenuto con la forza o per mezzo di minacce o intimidazioni di
qualunque tipo, o per paura di danni corporali, o per mezzo di false
dichiarazioni in merito alla natura dell'atto.
163. Chi tenta di commettere uno qualsiasi dei reati
specificati nella sezione 162 č colpevole di reato, ed č passibile di reclusione
per sette anni.
165. Chi, maschio, in pubblico o privato, si prodiga in un atto di indecenza con un'altra persona di sesso maschile, o fa in modo che un altro maschio commetta un qualsiasi atto di grave indecenza con lui, o tenti di procurarsi la compartecipazione per un qualsiasi atto da un altro maschio verso se stesso o verso un'altra persona di sesso maschile, sia in pubblico o privato, č colpevole di un crimine, ed č passibile di reclusione per un periodo di cinque anni.