Dal mondo (continua)
ETIOPIA

Articolo 629
Articolo 629 .- Atti omosessuali ed altri atti
indecenti
Chi commette un atto omosessuale, o di qualsiasi altra indeceza è punito con la
reclusione semplice
Articolo 630 .- Aggravanti
(1) La pena deve essere la semplice reclusione per non meno di un anno, o, in
casi gravi, la rigorosa reclusione non superiore a dieci anni, dove il
criminale:
A) prende indebitamente vantaggio materiale o mentale di un altro o esercita
autorità su di un altro, in virtù della sua posizione, d'ufficio o custode,
tutore, protettore, insegnante, comandante o datore di lavoro, o in virtù di
qualsiasi altro tipo rapporto, di provocare un altra persona ad effettuare o
subire tale atto; o
B), fa di questo tipo di attività una professione, ai sensi della legge (art.
92).
(2) La pena prevista è la rigorosa reclusione da tre a quindici anni, dove:
A), il criminale usa la violenza, intimidazione o la coercizione, l'inganno o la
frode, o prende sleale vantaggio sulla vittima incapace di offrire resistenza o
di difendere se stesso, o impossibilitata ad averne coscienza; o
B) assoggetti la vittima ad atti di crudeltà o sadismo, o trasmette malattie
veneree sapendo di essere infettato o
C) spinga la vittima al suicidio per l'angoscia, la vergogna o la disperazione.