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ETIOPIA

 

 

Articolo 629

 

Articolo 629 .- Atti omosessuali ed altri atti indecenti
Chi commette un atto omosessuale, o di qualsiasi altra indeceza è punito con la reclusione semplice

Articolo 630 .- Aggravanti
(1) La pena deve essere la semplice reclusione per non meno di un anno, o, in casi gravi,  la rigorosa reclusione non superiore a dieci anni, dove il criminale:
A) prende indebitamente vantaggio materiale o mentale di un altro o esercita autorità su di un altro, in virtù della sua posizione, d'ufficio o custode, tutore, protettore, insegnante, comandante o datore di lavoro, o in virtù di qualsiasi altro tipo rapporto, di provocare un altra persona ad effettuare o subire tale atto; o
B), fa di questo tipo di attività una professione, ai sensi della legge (art. 92).
(2) La pena prevista è la rigorosa reclusione da tre a quindici anni, dove:
A), il criminale usa la violenza, intimidazione o la coercizione, l'inganno o la frode, o prende sleale vantaggio sulla vittima incapace di offrire resistenza o di difendere se stesso, o impossibilitata ad averne coscienza; o
B) assoggetti la vittima ad atti di crudeltà o sadismo, o trasmette malattie veneree sapendo di essere infettato o
C) spinga la vittima al suicidio per l'angoscia, la vergogna o la disperazione.

 


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