Dal mondo (continua)
ECUADOR

Il 28 set 08 i cittadini ecuadoriani, chiamati a
votare un referendum pro o contro la nuova Costituzione, hanno votato a favore
di essa.
La nuova costituzione è stata elaborata a partire dal novembre 2007 dai 130
componenti dell’Assemblea costituente ed è stata approvata in via definitiva il
23 luglio 2008. Si caratterizza per essere un testo particolarmente lungo,
composto di 444 articoli, divisi in 33 titoli. Si tratta della ventesima
Costituzione della storia costituzionale dell’Ecuador.
Con riferimento alle disposizioni che possono riguardare più direttamente le
persone omosessuali, la nuova Costituzione riconosce il diritto di uguaglianza e
il divieto di discriminazione.
Art. 11, comma 2
«Tutte le persone sono uguali e godranno degli stessi diritti, doveri e
opportunità.
Nessuno potrà essere discriminato a causa della propria etnia, del luogo di
nascita, dell’età, del sesso, dell’identità di genere, dell’identità culturale,
dello stato civile, della lingua, della religione, dell’ideologia,
dell’appartenenza politica, del passato giudiziario, della condizione
socio-economica, della condizione di migrante, dell’orientamento sessuale, dello
stato di salute, dell’infezione da HIV, dell’handicap, delle differenze fisiche;
né a causa di nessun altra distinzione, personale o collettiva, temporanea o
permanente, che abbia come oggetto o risultato quello di ridurre o annullare il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti. La legge sanzionerà
tutte le forme di discriminazione.
Lo Stato adotterà azioni positive che promuovano l’uguaglianza reale in favore
dei titolari di diritti che si troveranno in situazione di disuguaglianza.»
La Costituzione definisce il matrimonio come unione
di un uomo ed una donna, ma riconosce gli stessi diritti e doveri delle coppie
sposate alle coppie di fatto stabili, senza distinzione tra coppie dello stesso
o differente sesso. L’adozione è permessa anche alle coppie di fatto, ma solo se
di sesso diverso.
Art. 67
«Si riconosce la famiglia nei suoi diversi tipi. Lo Stato la proteggerà come
nucleo fondamentale della società e garantirà condizioni che favoriscano
integralmente il perseguimento dei suoi fini. Le famiglie si costituiranno per
vincolo giuridico o di fatto e si baseranno sulla uguaglianza di diritti e
opportunità dei suoi membri.
Il matrimonio è la unione tra un uomo e una donna e si fonderà sul libero
consenso delle persone contraenti e in eguaglianza di diritti, obbligazioni e
capacità legali».
Art. 68
«L’unione stabile e monogama tra due persone libere dal vincolo matrimoniale che
formino una famiglia di fatto (nota: la parola qui utilizzata non è famiglia, ma
hogar che significa propriamente ‘focolare domestico’. Una coppia sposata
rappresenta una famiglia, ma quando si vuole indicare il matrimonio o una
relazione con riferimento all’affetto e alla comunione di vita si utilizza la
parola hogar), nei limiti e alle condizioni e circostanze previste dalla
legge, genererà gli stessi diritti e obbligazioni che hanno le famiglie
costituite mediante matrimonio.
L’adozione è permessa solo a coppie di sesso diverso».
Avv. Antonio Rotelli