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Dal mondo (continua)

 

ISOLA DI COOK

 

 

154. Indecenza tra maschi
(1) Verrà punito con la reclusione, per un periodo non superiore a cinque anni, colui che
(A) ha approcci indecenti con altro maschio;
(B) commette un qualsiasi atto indecente con o su un altro maschio;
(C) Induce o permette un altro maschio  di commettere qualsiasi atto indecente con o su di lui.
(2) Nessun bambino di età inferiore ai quindici anni può essere accusato del reato previsto in questo articolo,

(B) o del paragrafo (c) del paragrafo (1) di questa sezione, a meno che l'altro non fosse di sesso maschile e di età inferiore a ventuno anni.
(3) Il fatto che l'altra parte sia stata consenziente, non è una giustificazione da assumersi a difesa; 
 

155. Sodomia
(1) Chi commette sodomia verrà condannato
(A) alla reclusione per un periodo non superiore a 14 anni nel caso in cui l'atto di sodomia veda coinvolta femmina;
(B) alla reclusione per un periodo non superiore a 14 anni nel caso in cui l'atto di sodomia veda coinvolto un maschio di età inferiore ai quindici anni e l'autore ne abbia fino a ventuno;
(C) In ogni altro caso è prevista, la reclusione per un periodo non superiore a sette anni.
(2) Tale reato comprende la penetrazione.
(3) Se la sodomia è commessa su una persona di età inferiore ai quindici anni, questi non può essere accusato di essere una parte di tale reato, ma potrebbe essere accusato in base all'art. 154 della presente legge;
(4) Il fatto che l'altra parte sia stata consenziente, non è una giustificazione da assumersi a difesa; 


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