Dal mondo (continua)
BOTSWANA

Codice penale, art. 164
Cap.8:1 n.164 C.P.: “Ogni persona che
a) ha una conoscenza carnale con altra persona contro l’ordine della natura;
b) ha una conoscenza carnale con un animale;
c) permette ad un uomo di avere congiungimento carnale con esso o essa contro l’ordine della natura,
č colpevole di un delitto ed č punibile con la prigione per un termine non eccedente i 7 anni”;