Dal mondo (continua)
ANTIGUA E BARBUDA

Codice penale, art. 12
Sodomia
Articolo 12.
1 - Una persona che commette sodomia è colpevole di un reato e sarà recluso
(A), per la vita, se commessa da un adulto su un minore;
(B), per quindici anni, se commessa da un adulto su un altro adulto;
(C), per un periodo di cinque anni, se commessa da un minore.
(2) In questa sezione per "sodomia" si intende il rapporto sessuale anale
commesso da una persona di sesso maschile, con un maschio o da una persona di
sesso maschile con una persona di sesso femminile.
Grave indecenza
Articolo 15.
1 - Una persona che commette un atto di grave
indecenza o verso un altro è colpevole di un reato e sarà recluso
(A), per dieci anni, se commessa su o verso un minore in sedici anni di età;
(B), per un periodo di cinque anni, se commessa su o verso una persona sedici
anni di età o più,
2 - Sottosessione (1): non si applica se l'atto di grave indecenza avviene
in privato tra
(A), un marito e la moglie, o
(B) una persona di sesso maschile e una femminile, di cui ogni persona è sedici
anni di età o più;
3 - Un atto di "grave indecenza" è un atto, diverso rapporto sessuale (sia
fisica che innaturale), da parte di una persona che prevede l'uso di organi
genitali allo scopo di suscitare o gratificare il desiderio sessuale.
(Questo articolo è applicata ultimo anche per gli atti lesbici.)