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Dal mondo (continua)

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

 

Codice penale, art. 12

 

Sodomia


Articolo 12.
1 - Una persona che commette sodomia è colpevole di un reato e sarà recluso
(A), per la vita, se commessa da un adulto su un minore;
(B), per quindici anni, se commessa da un adulto su un altro adulto;
(C), per un periodo di cinque anni, se commessa da un minore.


(2) In questa sezione per "sodomia" si intende il rapporto sessuale anale commesso da una persona di sesso maschile, con un maschio o da una persona di sesso maschile con una persona di sesso femminile.


Grave indecenza


Articolo 15.

1 -  Una persona che commette un atto di grave indecenza o verso un altro è colpevole di un reato e sarà recluso
(A), per dieci anni, se commessa su o verso un minore in sedici anni di età;
(B), per un periodo di cinque anni, se commessa su o verso una persona sedici anni di età o più,
2 -  Sottosessione (1): non si applica se l'atto di grave indecenza avviene in privato tra
(A), un marito e la moglie, o
(B) una persona di sesso maschile e una femminile, di cui ogni persona è sedici anni di età o più;
3 - Un atto di "grave indecenza" è un atto, diverso rapporto sessuale (sia fisica che innaturale), da parte di una persona che prevede l'uso di organi genitali allo scopo di suscitare o gratificare il desiderio sessuale.
(Questo articolo è applicata ultimo anche per gli atti lesbici.)


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