PAGINA
WEB DI ENRICO OLIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TARADASH, SODA, MELANDRI, IOTTI, FOLENA, COLLETTI
presentata il 12 marzo 1998
CAPO I
Disciplina dell’Unione
Affettiva
Art. 1
(delle Unioni Affettive)
1. L’unione fra due persone,
di maggiore età, dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi,
di solidarietà e di reciproca assistenza è riconosciuta dalla
legge ai fini della costituzione e della pubblica registrazione, dello
scioglimento e della disciplina dei rapporti fra le parti, anche in materia
di successione.
Art. 2
(Registri delle Unioni)
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i Comuni istituiscono i registri
delle unioni affettive, nei quali sono iscritti la costituzione e lo scioglimento
dell’Unione.
Art. 3
(Disciplina applicabile)
1. Il rapporto fra i contraenti
delle unioni affettive è assimilato alla relazione di coniugio.
2. Salvo le disposizoni di maggior favore previste espressamente per la
famiglia naturale fondata sul matrimonio, alle Unioni Affettive si applicano
le norme civili e penali relative al matrimonio. 3. La costituzione dell’Unione
Affettiva non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti. 4. Le disposizioni
relative al matrimonio che hanno fondamento nella fisiologia riproduttiva
della donna non si applicano alle Unioni Affettive. 5. Le disposizioni
sulla disciplina delle adozioni dei minori relative alle famiglie ed ai
coniugi non si applicano alle Unioni Affettive. 6. Le disposizioni dei
trattati internazionali relativi al matrimonio non si applicano all’Unione
Affettiva senza il consenso dell’altro Stato e nei limiti stabiliti dal
presente articolo.
Art. 4
(Reciproca assistenza e
contratti di lavoro)
1. Le disposizioni dei contratti
collettivi di lavoro dirette a garantire l’assolvimento dell’obbligo di
reciproca assistenza, relative al matrimonio ed al coniuge del lavoratore,
si applicano anche all’Unione Affettiva.
CAPO II
Prevenzione e repressione
della discriminazione motivata dall’orientamento sessuale.
Art. 5
(Atti discriminatori)
1. All’art. 15, sec. comma,
della legge 20/5/1970, n. 300, le parole “o di sesso” sono sostituite dalle
seguenti: di sesso o motivata dall'orientamento sessuale. 2. All’art. I,
primo comma, della legge 9/12/77, n. 903, dopo le parole “sul sesso” sono
inserite le seguenti: “o sull’orientamento sessuale”. Al comma 4, dopo
la parola “soltanto”, sono inserite le seguenti: “per quel che riguarda
le lavoratrici”. 3. All’art. 3, primo comma, della legge 9/12/77, n. 903,
dopo le parole “uomini e donne”, sono inserite le seguenti: “o fondata
sull’orientamento sessuale”. 4. All'art. 4, comma 1, dellla legge 10/4/1991,
n. 125, dopo le parole “del sesso”, sono aggiunte le seguenti: “o dell'orientamento
sessuale”.
Art. 6
(Sanzioni penali)
1. All’art. 1, comma 1, capoverso
1, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con
modificazione della legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole “o religiosi”
sono sostituite dalle seguenti: “, religiosi o relativi all’orientamento
sessuale”. 2. All’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al comma
1, lettera a), come sostituito dall’art. 1, comma1, del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, le parole: “o religiosi” sono sostituite dalle seguenti:
“, religiosi o relativi all’orientamento sessuale”. 3. All’art. 3 della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, al comma 1, lettera b), come sostituito
dall’art. 1, comma1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: “o religiosi”
sono sostituite dalle seguenti: “, religiosi o relativi all’orientamento
sessuale”. 4. All’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,
le parole: “o religiosi” sono sostituite dalle seguenti: “, religioso o
motivato dall’orientamento sessuale”.
CAPO III
Disposizioni integratrici.
Art. 7
(Diritto alla riservatezza
sessuale)
1. La Repubblica garantisce
il diritto alla riservatezza sessuale. E’ fatto divieto a qualsiasi autorità
pubblica, di indagare, senza provvedimento dell’autorità giudiziaria,
sulla vita sessuale e sull’orientamento sessuale dei cittadini, nonchè
di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli
o elenchi, o di tener conto dell’orientamento sessuale degli interessati
nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative. I
trasgressori sono puniti ai sensi dell’art. 323 del codice penale. 2. Chiunque
riveli o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate
o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma 1, è punito
ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 3. Tutti gli articoli, i fascicoli,
gli elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti dalla data di entrata
in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine
perentorio di trenta giorni.
Art. 8
(Educazione sessuale)
1. Nelle scuole di ogni ordine
e grado, nell’ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che
si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale
attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza,
dileggio, discriminazione, disprezzo o colpevolizzazione che possa risultare
traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità
di scolari o studenti omosessuali o che favorisca comunque il perpetuarsi
di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
Art. 9
(Assicurazione sanitaria)
1. Sono nulle le clausole
dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche
indirettamente, dall’orientamento sessuale dell’assicurato un aumento di
premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto
generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta
l’invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è
prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da
parte dell’assicurato. 2. La prescrizione della ripetizione di quanto corrisposto
in eccesso dall’assicurato per l’intera durata del rapporto rimane sospesa
fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione
della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole
discriminatorie.
Art. 10
(Sanzioni pecuniarie)
1. Nell’offerta, nelle proposte
e nella stipulazione dei contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati
i riferimenti, anche indiretti, e le indagini, aventi in oggetto l’orientamento
sessuale. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni.
Onorevoli colleghi ! ( Nel
pianeta, nella società e negli stati, ispirati ai principi di libertà
e di tutela dei diritti inviolabili della persona, sorretti dal consapevole
rispetto anche delle differenze dell’orientamento sessuale, la questione
omosessuale ha assunto dimensione, di presenza e di dramma, che non può
più essere ignorata o sottovalutata. La soggettività politica,
sociale e culturale di milioni di omosessuali si esprime nella progressiva
e matura volontà di rifiutare la simulazione, la vergogna, la discriminazione
che tuttora accompagnano la loro vita di sofferenza e di infelicità,
cagionata da consolidati pregiudizi e inaccettabili stereotipi. Nei paesi,
e sono tanti, - Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Etiopia, Ghana, India,
Iran, Giordania, Kuwait, Libia, Libano, Marocco, Pakistan, Siria, Tunisia
- ove ancora prevalgono violenza e sopraffazione, fondamentalismi e disprezzo
per la diversità, la condizione degli omosessuali è respinta
nella illegalità e perseguita con la repressione. Negli stati democratici
di più recente costituzione, fra questi ultimi ricordiamo la Repubblica
del Sud Africa, la sexual orientation è assunta fra le cause che,
insieme alla razza, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni,
alla lingua, alla nascita, alla origine etnica o sociale, non possono mai
costituire ragione di discriminazione. Nei paesi più avanzati sul
terreno delle libertà politiche e civili - dalla Danimarca alla
Norvegia, alla Svezia, la convivenza fra persone dello stesso sesso è
riconosciuta e la sua registrazione produce gli stessi effetti di un matrimonio.
Nell’Unione Europea, il Parlamento, con la Risoluzione sul rispetto dei
diritti dell’uomo (A4 - 011/97), ha ribadito che “nessuno può essere
discriminato per la sua religione, per la sua origine, il suo sesso, il
suo orientamento sessuale o la sua opinione”. Il Parlamento europeo ha
altresì ritenuto che “il mancato riconoscimento giuridico delle
coppie dello stesso sesso nell’intera Unione rappresenti una discriminazione,
in particolare per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione
e il diritto al ricongiungimento familiare”. In Italia sono circa tre milioni
i cittadini omosessuali. Essi costituiscono la minoranza più numerosa
del nostro paese. Fra di loro, uomini e donne dello stesso sesso, si stabiliscono
relazioni affettive, sentimenti di solidarietà, vincoli di reciproca
assistenza. Attuano stabili convivenze nella umana ricerca della felicità
possibile. Essi però non sono liberi, come tutti gli altri cittadini,
di programmare e scegliere l’assetto, giuridicamente riconosciuto, da conferire
ai loro reciproci rapporti morali e patrimoniali. Nella legislazione italiana
dunque manca la disciplina positiva per rimuovere la discriminazione costituita
come ha sottolineato dal Parlamento dell’Unione Europea, dal mancato riconoscimento
delle convivenze fra persone adulte dello stesso sesso. A questa lacuna
si accompagna la ulteriore assenza della assunzione, negli istituti di
diritto civile e penale, in materia di libertà e dignità
dei lavoratori, di parità di trattamento, di repressione delle condotte
lesive della libertà, di tutela della riservatezza, di educazione
sessuale, di assicurazioni, dell’orientamento sessuale quale causa di discriminazioni.
La limitazione della legislazione al sesso in sé quale fattore di
non discriminazione, senza alcun riferimento specifico all’orientamento
sessuale, determina, nell’ordinamento, l’esistenza o, quanto meno, l’affievolimento
della garanzia di uguaglianza delle persone omosessuali. La presente proposta
di legge, di riconoscimento giuridico delle unioni affettive e di assunzione
dell’orientamento sessuale fra le cause di discriminazione, è diretta
a colmare l’indicato duplice vuoto normativo. Il titolo I (art. 1 - 4)
detta le disposizioni per il riconoscimento giuridico, ai fini della costituzione,
della pubblica registrazione, dello scioglimento, della disciplina dei
rapporti fra le parti, anche in materia successoria, della “unione affettiva”
intesa come “unione fra due persone, di maggiore età, dello stesso
sesso, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di reciproca
assistenza” (art.1). Nel proporre questo riconoscimento, non ignoriamo
i delicati e complessi problemi nascenti dal “favor familiae”, contenuto
nella nostra Costituzione. Una compiuta analisi delle linee direttrici
della nostra Carta Costituzionale e della evoluzione del quadro giuridico
sulla famiglia nel nostro paese, conferma però non solo che siffatto
riconoscimento non entra in contraddizione con i principi fondativi della
forma di stato e dei rapporti etico-sociali, delineati dal nostro costituente,
ma ne rappresenta, al contrario, compiuta attuazione. Come è noto,
la nostra Costituzione, riguardata sul punto come fra le più avanzate
del mondo, ispira al principio personalista la struttura fondativa della
Repubblica. Sancisce infatti l’art. 2 che “la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
La persone umana con i suoi inviolabili diritti è dunque precedente,
preesistente ad ogni forma di organizzazione sociale - dalla più
semplice alla più complessa, ivi compreso lo Stato e gli enti sovranazionali
-. E’ una anteriorità giuridica nel senso che i diritti fondamentali
della persona preesistono alla organizzazione sociale e non possono che
essere da questa, e quindi anche dallo Stato, “riconosciuti” e non “attribuiti”.
E’ corollario e sviluppo del “principio personalista” il principio, pur
espressamente affermato in Costituzione, del “pluralismo sociale” che comporta
il parallelo riconoscimento delle formazioni sociali, ovvero delle comunità,
delle società, delle organizzazioni intermedie fra individuo e Stato,
che promuovono e realizzano, nell’ambito delle aspirazioni e dei doveri
di solidarietà, lo sviluppo della personalità umana. Questa
disposizione, come affermò autorevolmente G. La Pira in assemblea
costituente respinge e supera le due opposte tendenze affermatesi nel pensiero
filosofico politico a partire dalla rivoluzione francese, l’una “atomistica”
che contrappone uti singuli gli individui allo Stato, l’altra “totalitaria”
che fonda nello Stato il creatore unico di diritti e di funzioni. I principi
affermati nell’art. 2 trovano infine correlazione e naturale svolgimento
nei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, sanciti nel
successivo art. 3, che fa obbligo alla Repubblica, e dunque in primo luogo
allo Stato, quale espressione della collettività organizzata “di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”. Alla luce di questi principi vanno perciò
lette e interpretate tutte le successive disposizioni che, in particolare,
disciplinano determinate “formazioni sociali”, fra le quali assume rilevanza,
sul tema delle molteplici società affettive, la famiglia. La famiglia
è definita nell’art. 29 della nostra Costituzione, secondo la formulazione
proposta da P. Togliatti nell’Assemblea costituente, come “società
naturale fondata sul matrimonio”, non già in virtù di una
tarda e suggestiva rievocazione del giusnaturalismo, bensì nella
consapevolezza della sua natura di formazione sociale anteriore e preesistente
(art. 2) allo stato e alla sua potestà legislativa. La convergenza
sul tema fra orientamenti ideologici, politici e culturali diversi fu significativamente
univoca e assoluta. Interrogandosi sul significato della famiglia come
società naturale, A. Moro rispondeva che con questa espressione
si intendeva “qualcosa di più dei diritti della famiglia”. “Non
si tratta”, precisava, “di riconoscere i diritti naturali della famiglia,
ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia
le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo stato, nella sua attività
legislativa, si deve inchinare. E. C. Mortati, a sua volta, in termini
giuridici, ricordava che la formula riveste carattere normativo poiché,
“con essa si vuole assegnare all’istituto familiare una sua autonomia originaria,
destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla
sua regolamentazione”. A fronte di questa concezione della famiglia e della
sua rilevanza costituzionale, occorre dunque chiedersi se la nostra Costituzione
escluda la nascita, il riconoscimento e la tutela di altre e diverse formazioni
sociali. La risposta non può che essere negativa sia per il riferimento
testuale nell’art. 2 alle “formazioni sociali” (principio del pluralismo)
sia per la rilevanza ad esse attribuite ai fini della realizzazione e dello
sviluppo della personalità umana (principi di libertà e di
uguaglianza e compiti della Repubblica). Il limite espresso al riconoscimento
e alla tutela di altre formazioni oltre la famiglia è rappresentata
dal loro valore sociale, dalla loro meritevolezza in quanto organizzazioni
nelle quali vive, si esprime e si attua la solidarietà. In sostanza,
le garanzie dettate per la famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio non significano esclusione di riconoscimento e di tutela
di altre formazioni sociali, non comportano affatto che qualsiasi forma
di convivenza, per ricevere protezione normativa, debba essere necessariamente
organizzata nella forma della famiglia. Vi è nella Costituzione
un favor familiae che non esclude la tutela di altre forme di convivenza,
nelle quali si realizza la personalità umana. Fra queste indubbiamente,
oltre alle cosiddette famiglie di fatto, può annoverarsi la unione
affettiva fra persone dello stesso sesso, che assumono la solidarietà
quale fattore costitutivo. A questi principi si ispira la presente proposta
di legge che non influisce dunque sulla disciplina del matrimonio, non
modifica lo status giuridico dei figli, non intacca i caratteri propri
della famiglia, secondo cultura, tradizione e diritto, né interferisce,
con la eventuale, pur possibile, disciplina delle cosiddette famiglie di
fatto. La proposta mira a rimuovere una discriminazione; a realizzare un
diritto di libertà; a promuovere il riconoscimento delle diversità,
a garantire la parità dei diritti per le persone omosessuali. Attuato
il riconoscimento delle “unioni affettive”, con la istituzione dei pubblici
registri, ove è iscritta la costituzione dell’unione e il suo scioglimento
(art. 2), la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni
dell’articolo 3. Ai fini generali della regolamentazione etica - diritti
e obblighi reciproci - e patrimoniale dell’unione la relazione fra i contraenti
è assimilata a quella di coniugio. Di conseguenza, fatte salve le
disposizioni di maggior favore previste espressamente per la famiglia naturale,
fondata sul matrimonio, alle unioni affettive si applicheranno le norme
previste nelle leggi civili (ivi comprese indubbiamente le disposizioni
di carattere amministrativo) e penali relative all’unione matrimoniale
(articolo 3, comma II). La natura di questa unione comporta la sua irrilevanza
sullo stato dei figli dei contraenti, precedenti o successivi all’unione
stessa (articolo 3, comma 3). Espressamente inoltre è previsto che
le disposizioni relative al matrimonio, le quali abbiano fondamento nella
naturale fisiologia riproduttiva della donna, non si applicano alle unioni
affettive (art. 3, comma 4). È esclusa, considerate le finalità
dell’adozione, diretta a garantire, nella disciplina positiva internazionale
e statuale, ai minori in stato di abbandono, ove possibile, una famiglia
del tutto simile, nella sua composizione, struttura e relazione, alla famiglia
naturale, l’applicabilità alle unioni affettive della disciplina
delle adozioni dei minori, relative alle famiglie e ai coniugi (art. 3,
comma 5). Infine non si estende alle unioni affettive la disciplina dettata
dai trattati internazionali, relativa al rapporto matrimoniale, ove l’estensione
non sia prevista espressamente attraverso il consenso anche dello stato
estero contraente. Ovviamente ove il consenso sia prestato, la disciplina
pattizia sul matrimonio troverà applicazione estensiva alla unione
affettiva, in quanto compatibile e nei limiti previsti dallo stesso art.
3 (art. 3, comma 6). L’estensione al rapporto di unione della legislazione
di tutela del lavoro, in connessione all’assolvimento dell’obbligo di solidarietà
di reciproca assistenza, come previsto nel secondo comma dell’art. 3, richiede,
per la sua effettiva, compiuta realizzazione, che anche le disposizioni
- di garanzia e di agevolazione - contenute nella contrattazione collettiva
trovino applicazione in favore titolo secondo detta le norme di prevenzione
e repressione della discriminazione motivata dall’orientamento sessuale,
attraverso la rivisitazione integratrice delle specifiche leggi in tema
di tutela della libertà e dignità dei lavoratori (legge 20
maggio 1970, n. 300), di parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903), di azioni positive
per la realizzazione della parità nel lavoro (legge 10 aprile 1991,
n. 125), di discriminazione razziale, etnica, religiosa (Legge 13 ottobre
1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta
alla firma a New York il 7 marzo 1966; D.L. 26 aprile 1993, n. 123, convertito
in legge con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). In tal
senso provvedono gli artt. 5 sugli atti discriminatori e 6 sulle sanzioni
penali. Il Titolo III prevede, come disposizioni integrative, la tutela
della riservatezza anche con specifico riferimento all’orientamento sessuale
(art. 7), la prescrizione che nell’ambito dei corsi di informazione o educazione
sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale è vietata ogni
manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o
colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare
lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali,
o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori
o intolleranti (art. 8). Infine è prescritta la esclusione nei contratti
assicurativi di qualsiasi incidenza, ai fini della determinazione dei premi
da corrispondere e delle prestazioni da ricevere, dell’orientamento sessuale
(art. 9). L’articolo 10 detta le sanzioni pecuniarie per le violazioni
ai divieti previsti.