CONTRATTO DI CONVIVENZA - Rivolta 2
Art. 1
(Del contratto di convivenza)
1. Il contratto di convivenza, è un contratto concluso tra persone maggiorenni per l’organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
2. A pena di nullità, il contratto non può aversi:
a) tra i minori di età;
b) tra due persone di cui una sia interdetta per infermità di mente;
c) tra due persone di cui una sia vincolata da precedente matrimonio;
d) tra due persone di cui una sia già vincolata da precedente contratto di convivenza;
e) tra due persone di cui una sia sottoposta a tutela.
3. Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l’effettiva e continuativa convivenza.
4. Alle clausole del contratto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti.
5. Risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli artt. 1418 e ss.
Art. 2
(Pubblicazione)
1. Due persone che concludono un contratto di convivenza ne fanno dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove saranno entrambi residenti.
2. Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l’ufficio di stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambi. L’atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.
On Dario Rivolta
Art. 3
(Registro dei contratti di convivenza)
1. Presso l’Ufficio di stato civile di ogni comune è istituito un Registro dei contratti di convivenza.
2. Il Sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei contratti di convivenza inseriti nel Registro di cui al comma 1.
Art. 4
(Contratto di convivenza del cittadino all’estero)
1. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute in questo titolo anche qualora sottoscriva un contratto di convivenza in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
Art. 5
(Contratto di convivenza dello straniero nello Stato)
1. Lo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia che vuole sottoscrivere un contratto di convivenza deve attenersi a quanto stabilito dall’art.116 commi 1 e 3. La sottoscrizione del contratto di convivenza non è titolo sufficiente per cittadino extracomunitario la fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del contratto di convivenza.
3. Verificata in via anagrafica la sottoscrivibilità del contratto è’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di convivenza entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell’istanza.
4. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione
del contratto di convivenza sono esenti da tributo.
On Dario Rivolta
Art. 6
(Diritti e doveri dei firmatari)
1. I soggetti firmatari del contratto di convivenza si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
2. Essi sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all’alloggio.
3. I soggetti firmatari possono prevedere all’interno del contratto di convivenza entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno.
Art. 7
(Regime patrimoniale)
1. All’interno del contratto di convivenza i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione dei beni per quelli che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.
Art. 8
(Cessazione degli effetti del contratto di convivenza)
1. Il contratto di convivenza si considera concluso nei seguenti casi:
a) per comune accordo;
b) per decisione unilaterale;
c) per matrimonio di uno dei due;
d) per morte di uno dei due.
2. Qualora ricorra il caso sub a) i firmatari del contratto ne fanno dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale; nel caso sub b) colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al contratto di convivenza manifesta la propria volontà all’altro contraente per mezzo di una dichiarazione
On Dario Rivolta
scritta che dovrà essere inviata in copia all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale; nel caso sub c) deve essere inviato all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel caso sub d) il superstite invia all’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale copia dell’atto di decesso.
3. L’ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui al comma precedente fa portare menzione della fine del contratto a margine dell’atto iniziale.
4. All’estero, la ricezione, l’iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al comma 2 sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari italiani.
Art.9
(Malattia e decisioni successive alla morte)
1. In mancanza di una diversa volonta` manifestata per iscritto ovvero di una
procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacita` di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un contratto di convivenza in assenza di ascendenti o discendenti diretti del soggetto interessato.
2. In mancanza di una diversa volonta` manifestata per iscritto, tutte le scelte di
natura religiosa o morale, sono adottate dall’altro contraente di un contratto di convivenza in assenza di ascendenti o discendenti diretti del soggetto interessato.
Art.10
(Effetti della risoluzione del contratto di convivenza)
1. Gli effetti della risoluzione del contratto si hanno, a seconda dei casi:
a) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
On Dario Rivolta
b) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell’ufficio di stato civile che ha ricevuto l’atto iniziale;
c) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei firmatari.
2. I soggetti firmatari posso stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto di convivenza per cause diverse dalla morte.
6. I firmatari del contratto di convivenza procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza d’accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della fine del patto, senza pregiudizio alcuno per l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 11
(Diritto di successione nel contratto di locazione)
1. Qualora uno dei due firmatari del contratto di convivenza sia titolare del contratto di locazione per l’alloggio comune, in caso di morte di quest’ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purchè il contratto di convivenza sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.
Art.12
(Disciplina previdenziale)
1. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di 1° grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.
Art. 13
(Diritto alla reversibilità)
1. In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e assicurazione di cui all’art.9, n.2, lett. a) e b) del R.D.L. del 14 aprile 1939, n.636, e qualora manchino l’ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a 65 anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all’altro firmatario del contratto di convivenza, purché esso sussista da un tempo non inferiore agli otto anni.
On. Dario Rivolta
On. Enrico Costa
On. Stefania Craxi
On. Vanni Lenna
On. Gaetano Pecorella
On. Pizzolante Sergio
On. Paolo Romani
On. Renzo Tondo