DISEGNO DI LEGGE MATRIMONIO GAY
Matrimonio gay. Modifiche al codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio
A firma dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca
Onorevoli Senatori! - “Limitare la definizione di matrimonio a un’unione tra
un uomo e una donna è anticostituzionale e questo passaggio deve essere
eliminato dal testo legislativo”. Potrebbe essere la sentenza della Corte
Costituzionale dato che il matrimonio civile e’ un istituto giuridico non
sostituibile, ne’ vicariabile da altri, e che solo con l’accesso anche delle
coppie dello stesso sesso a tale istituto verrebbe rispettato e pienamente
applicato il principio fondamentale di eguaglianza e pari dignita’ sociale
di tutti i cittadini sancito dalla nostra Costituzione.
Invece e’ quanto ha scritto il presidente del collegio, Ron George, nella
storica sentenza della Corte Suprema californiana il 15 maggio 2008 in
merito alla legge statale che proibiva il matrimonio tra persone dello
stesso sesso. Una sentenza in cui si afferma che le unioni civili non sono
un sostituto accettabile per il matrimonio. In Italia, dove non esiste
neppure una legge sulle unioni civili, appare urgente porre termine a questa
evidente discriminazione esistente per i cittadini omosessuali di contrarre
matrimonio sostituendo “coniugi” a “marito e moglie” presenti nel nostro
codice civile.
L’art. II 81 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vieta
ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull’orientamento
sessuale. E quale peggiore discriminazione di quella che vieta l’accesso ad
un istituto pubblico e all’esercizio del diritto al matrimonio per le
proprie preferenze sessuali?
Al legislatore e’ richiesto di agire di conseguenza e di evitare una rottura
completa tra il diritto e i nuovi valori della societa’, che sono conformi
ai princìpi della Costituzione. In questo senso, non c’è dubbio che la
realtà sociale italiana del nostro tempo è molto più ricca, plurale e
dinamica della società nella quale è nato il codice civile del 1942. La
relazione di coppia tra persone dello stesso sesso è stata oggetto di
riconoscimento e di accettazione sociale crescente e ha superato pregiudizi
e stigmatizzazioni radicate.
Fra i Paesi dell’Unione europea, ai quali ci accomuna una millenaria
tradizione giuridica e valoriale, il matrimonio è già accessibile alle
coppie dello stesso sesso in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, mentre nel Regno
Unito si è dato un nome differente alle unioni tra le persone dello stesso
sesso che sottoscrivono un contratto con il quale assumono gli stessi
diritti e doveri del matrimonio. In questi stessi Paesi, come pure nella
quasi totalità degli altri Paesi europei, i legislatori hanno fornito alle
coppie, inoltre, molteplici forme di regolamentazione dei loro rapporti
quando decidono di non accedere al matrimonio, riconoscendo minori diritti e
doveri di quelli acquisibili con il matrimonio, indipendentemente dal sesso
dei partner.
La storia evidenzia una lunga traiettoria di discriminazione basata
sull’orientamento sessuale, discriminazione che il legislatore ha deciso di
rimuovere. L’individuazione di un ambito di realizzazione personale che
permetta a chi liberamente fa una scelta affettiva e sessuale per una
persona del suo stesso sesso di poter sviluppare la propria personalità
vedendosi riconosciuti i diritti in condizioni di uguaglianza con gli altri
cittadini, si è trasformata in un’esigenza dei cittadini del nostro tempo,
un’esigenza alla quale il presente disegno di legge cerca di dare risposta.
Certamente la Costituzione, nell’affidare al legislatore la configurazione
normativa del matrimonio, non esclude in nessun modo una regolazione che
ricomprenda le relazioni di coppia che hanno forma differente da quella che
è esistita fino a questo momento, una regolazione che faccia posto alle
nuove forme affettive, come le famiglie formate da due persone dello stesso
sesso. Per di più, la scelta rispecchiata nel presente disegno di legge ha
importanti fondamenti costituzionali per il legislatore. Così, la promozione
dell’uguaglianza effettiva dei cittadini nel libero sviluppo della propria
personalità (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), la salvaguardia
della libertà nella scelta delle forme di convivenza (articolo 2 della
Costituzione) e l’instaurazione di una cornice di eguaglianza reale nel
godimento dei diritti senza discriminazione alcuna a causa di sesso,
opinione o qualsiasi altra condizione personale o sociale (articolo 3, primo
comma, della Costituzione) sono valori consacrati costituzionalmente, la cui
modellazione deve rispecchiarsi nelle norme che delimitano lo status del
cittadino, in una società libera, pluralista e aperta.
Cosi’ il primo ministro spagnolo Josè Luis Zapatero in occasione
dell’approvazione del matrimonio gay in Spagna nel giugno del 2005. “Come
cittadino mi sento orgoglioso del fatto che il nostro Paese sia un
riferimento per l’uguaglianza e il rispetto. Come uomo aspiro a che il
nostro Paese sia un esempio di convivenza con uguaglianza piena di diritti
per tutti. Come premier del mio Paese debbo assumere la sfida di fare della
Spagna un simbolo di pace e di tolleranza. La legge che consente il
matrimonio agli omosessuali ci fa migliori come Paese perché dà dignità a
persone che per molti anni hanno subito ingiustizie. Questa legge non toglie
diritti a nessuno, ma finalmente riconosce dignità agli omosessuali. [...]
La rivendicazione del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso
emana dallo spirito stesso della Costituzione. È una proposta di riforma che
non solo non va contro nessuno, ma della quale beneficerà tutta la società,
perché aggiunge senza togliere. La nuova legge implicherà un allargamento
del diritto che ha ogni essere umano di scegliere liberamente il cammino
della sua vita e la ricerca della propria felicità. C’è in gioco molto di
più della possibilità di sposarsi. È il riconoscimento della pienezza come
esseri umani, della dignità, della uguaglianza incondizionata. Rimane sempre
molto da fare, benché a partire da adesso esisterà un prima ed un dopo. È
una data che passerà alla storia come il giorno in cui lesbiche e gay furono
riconosciuti e raggiunsero la uguaglianza formale. Un giorno in cui si
riconoscerà anche la memoria di quanti sono stati vittime della omofobia,
del maschilismo, della incomprensione e della intolleranza”.
Ci piacerebbe che anche il Presidente del Consiglio italiano possa un giorno
fare un simile intervento, magari dopo l’approvazione del nostro disegno di
legge!
L’articolo 1 del presente disegno di legge introduce l’articolo 90-bis del
codice civile in cui si specifica come il matrimonio è soggetto alle stesse
condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli
sposi siano di diverso o del medesimo sesso.
L’articolo 2 dispone una serie di modifiche del Codice Civile, in
particolare sostituendo all’espressione “marito e moglie” quella de “i
coniugi”.
L’articolo 3 interviene sulla legge 40/2004 in materia di procreazione
medicalmente assistita per far accedere alle tecniche anche coppie dello
stesso sesso.
L’articolo 4 sostituisce due articoli del codice civile, il 143-bis e il
156-bis, che riguardano l’acquisizione e la possibilità di utilizzare il
cognome dell’altro coniuge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Sesso degli sposi)
1. Dopo l’articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 90-bis. (Sesso degli sposi). - Il matrimonio è soggetto alle stesse
condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli
sposi siano di diverso o dello stesso sesso».
Art. 2. (Celebrazione e atto del matrimonio)
1. All’articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite
dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio».
2. All’articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in
moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di
contrarre matrimonio».
3. All’articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e
la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».
4. All’articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e
moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi»,
5. All’articolo 64, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole: «la
dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in
moglie» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione degli sposi di
voler contrarre matrimonio».
Art. 3. (Procreazione medicalmente assistita)
All’articolo 5, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «di
sesso diverso» sono soppresse.
Art. 4. (Cognomi dei coniugi)
L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. - (Cognomi dei coniugi). - I coniugi mantengono ciascuno il
proprio cognome, salvo che, all’atto di contrarre il matrimonio, uno o
entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello
dell’altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il
coniuge superstite passi a nuove nozze».
Art. 5. (Cognome del coniuge in caso di separazione giudiziale).
L’articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art.
156-bis. - (Cognome del coniuge). - Il giudice può vietare al coniuge l’uso
del cognome dell’altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente
pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il
cognome stesso, qualora dall’uso possa derivargli grave pregiudizio».