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Proposta per un disegno di legge per il riconoscimento delle Unioni Omoaffettive

 

marzo 2007

 

Studio a cura di Enrico Oliari

 

 

Con l’istituto del Registro delle Unioni Omoaffettive vengono riconosciuti i doveri ed diritti dei cittadini che partecipano ad un legame stabile formato da persone dello stesso sesso; essi hanno tra loro un rapporto di affettività e di solidarietà reciproca, caratterizzato dalla continuità e dalla volontà di registrarlo in forma pubblica.

La Registrazione dell’Unione Omoaffettiva garantisce ad entrambi i conviventi l’assistenza reciproca nei bisogni sociali, salutari ed economici, ma non sostituisce il Matrimonio Civile nella forma e nella totalità dei diritti e dei doveri spettanti alla coppia che esso implica. Esclude inoltre la possibilità per le due persone conviventi di procedere all’adozione di minori, anche perché nel caso dell’adozione va preso in considerazione il diritto del minore di essere adottato e non quello della coppia di adottare, e quindi di crescere in una famiglia che ne garantisca una quanto più possibile corretta crescita, specie in relazione alle fasi identificative dello sviluppo.

 

Possono registrarsi in Unione Omoaffettiva solo due persone fisiche maggiorenni appartenenti allo stesso sesso, fra le quali non vi sia grado di parentela, ovvero ne’ tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra parenti in linea retta e tra collaterali sino al terzo grado incluso. Sono escluse dalla possibilità di essere registrate in’Unione Affettiva persone unite in vincolo matrimoniale, persone separate in attesa di divorzio, oppure registrate in un’atra forma di Unione attuata in Paesi esteri.

Altresì sono escluse dalla possibilità di registrarsi in Unione Omoaffettiva persone interdette per infermità di mente o poste sotto tutela.

 

La Registrazione dell’Unione Omoaffettiva avviene in modo congiunto all'ufficio di stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi residenti.
Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l'ufficio di stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno sottoscritto. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.
Il Registro delle Unoni Omoaffettive si trova presso l'ufficio di stato civile di ogni comune.
Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle Unioni Affettive.


I soggetti registrati in Unione Omoaffettiva si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
Essi sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
All'interno dell’Unione Omoaffettiva i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.

Si ha cessazione degli effetti dell’Unione Omoaffettiva nei seguenti casi:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei due firmatari;
4) per morte di uno dei due firmatari.
Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari dell’Unione Omoaffettiva ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine all’Unione Omoaffettiva manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel caso di cui al numero 4), il superstite invia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto di decesso.
L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui al secondo comma fa menzione della cessazione Unione Affettiva Registrata a margine dell'atto iniziale.

Gli effetti della cessazione Unione Omoaffettiva si producono, a seconda dei casi:
1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;
3) alla  del decesso di uno dei firmatari.
I soggetti firmatari dell’Unione Omoaffettiva posso stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione dell’ Unione Omoaffettiva per cause diverse dalla morte.
I soggetti registrati in Unione Omoaffettiva procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione dell’ Unione Omoaffettiva, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Qualora uno dei due conviventi registrati in Unione Omoaffettiva sia titolare di contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché l’Unione sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.

In caso di morte di uno dei due firmatari componente l’Unione Omoaffettiva pensionato o assicurato, il partner rimanente può vedersi riconosciuta la reversibilità della pensione.

 

Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente registrato al defunto in Unione Omoaffettiva.