Proposta per un disegno di legge per il riconoscimento delle Unioni Omoaffettive
marzo 2007
Studio a cura di Enrico Oliari
Con l’istituto del Registro delle Unioni Omoaffettive vengono riconosciuti i doveri ed diritti dei cittadini che partecipano ad un legame stabile formato da persone dello stesso sesso; essi hanno tra loro un rapporto di affettività e di solidarietà reciproca, caratterizzato dalla continuità e dalla volontà di registrarlo in forma pubblica.
La Registrazione dell’Unione Omoaffettiva garantisce ad entrambi i conviventi l’assistenza reciproca nei bisogni sociali, salutari ed economici, ma non sostituisce il Matrimonio Civile nella forma e nella totalità dei diritti e dei doveri spettanti alla coppia che esso implica. Esclude inoltre la possibilità per le due persone conviventi di procedere all’adozione di minori, anche perché nel caso dell’adozione va preso in considerazione il diritto del minore di essere adottato e non quello della coppia di adottare, e quindi di crescere in una famiglia che ne garantisca una quanto più possibile corretta crescita, specie in relazione alle fasi identificative dello sviluppo.
Possono registrarsi in Unione Omoaffettiva solo due persone fisiche maggiorenni appartenenti allo stesso sesso, fra le quali non vi sia grado di parentela, ovvero ne’ tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra parenti in linea retta e tra collaterali sino al terzo grado incluso. Sono escluse dalla possibilità di essere registrate in’Unione Affettiva persone unite in vincolo matrimoniale, persone separate in attesa di divorzio, oppure registrate in un’atra forma di Unione attuata in Paesi esteri.
Altresì sono escluse dalla possibilità di registrarsi in Unione Omoaffettiva persone interdette per infermità di mente o poste sotto tutela.
La Registrazione dell’Unione
Omoaffettiva avviene in modo congiunto all'ufficio di stato civile nel comune
dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi residenti.
Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del
contratto già registrato presso l'ufficio di stato civile, occorre che ciò sia
espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno
sottoscritto. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto
originario.
Il Registro delle Unoni Omoaffettive si trova presso l'ufficio di stato civile
di ogni comune.
Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e
alle variazioni delle Unioni Affettive.
I soggetti registrati in Unione Omoaffettiva si portano aiuto reciproco secondo
le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi,
alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o
casalingo.
Essi sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno
solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative
all'alloggio.
All'interno dell’Unione Omoaffettiva i soggetti contraenti devono indicare se
intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a
titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza
di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.
Si ha cessazione degli effetti dell’Unione Omoaffettiva nei seguenti casi:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei due firmatari;
4) per morte di uno dei due firmatari.
Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari
dell’Unione Omoaffettiva ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato
civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il
quale ha deciso unilateralmente di porre fine all’Unione Omoaffettiva manifesta
la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta
che deve essere inviata in copia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto
l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio di
stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale
è riportata menzione del matrimonio; nel caso di cui al numero 4), il superstite
invia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia
dell'atto di decesso.
L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui al secondo comma fa
menzione della cessazione Unione Affettiva Registrata a margine dell'atto
iniziale.
Gli effetti della cessazione Unione Omoaffettiva si producono, a seconda dei
casi:
1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione
congiunta;
2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della
dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha
ricevuto l'atto iniziale;
3) alla del decesso di uno dei firmatari.
I soggetti firmatari dell’Unione Omoaffettiva posso stabilire contrattualmente
le conseguenze patrimoniali della cessazione dell’ Unione Omoaffettiva per cause
diverse dalla morte.
I soggetti registrati in Unione Omoaffettiva procedono autonomamente alla
liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In
mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della
cessazione dell’ Unione Omoaffettiva, senza pregiudizio alcuno per l'azione di
risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Qualora uno dei due conviventi registrati in Unione Omoaffettiva sia titolare di
contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo,
il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione,
purché l’Unione sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.
In caso di morte di uno dei due firmatari componente l’Unione Omoaffettiva
pensionato o assicurato, il partner rimanente può vedersi riconosciuta la
reversibilità della pensione.
Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente registrato al defunto in Unione Omoaffettiva.