Iniziative extraparlamentari e territoriali (continua)
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bolzano, Mauro Minniti (PDL, vice-presidente del
Consiglio provinciale): mozione su coppie di fatto omoaffettive
Al Signor Presidente del Consiglio Provinciale Bolzano
Interrogazione
Su coppie di fatto omoaffettive
Nel nostro Paese il numero delle coppie che scelgono di convivere senza il
vincolo del matrimonio è in forte aumento, tanto che, secondo l’ISTAT, già nel
2006, secondo l’Istat, si era superata la soglia di 500.000 coppie che per i più
disparati motivi avevano scelto di non sposarsi: la percentuale delle cosiddette
“coppie di fatto” residenti nel Nord Est era indicata nel 6,2 per cento della
totalità delle coppie, con un trend in decisa crescita.
In diverse Nazioni dell’Unione Europea le coppie di fatto possono contare su
legislazioni moderne e sensibili ai mutamenti di costume, le quali garantiscono
determinati diritti e doveri a prescindere dal sesso dei componenti, mentre in
Italia la questione, per quanto di piena attualità, sembra avere un interesse
minore.
A fornire un parziale aiuto alle coppie conviventi, omo o etero affettive che
siano, vi sono la giurisprudenza con diverse sentenze dei vari gradi di
tribunale e le legislazioni locali; queste ultime in modo, non sempre omogeneo,
danno la possibilità a chi convive senza aver contratto matrimonio di usufruire
di servizi ed istituti previsti per le coppie sposate.
Ad esempio la Provincia Autonoma di Trento regola l’edilizia abitativa agevolata
con la Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, la quale all’articolo 2, comma
1, per definire il concetto di nucleo famigliare, riprende quello disciplinato
dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, il quale recita testualmente all’articolo 4, comma 1:
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Per farla breve, possiamo tranquillamente affermare che in Trentino le coppie
conviventi sono riconosciute quali nuclei famigliari a tutti gli effetti, a
prescindere dal fatto che esse siano formate da un uomo e da una donna, da due
uomini o da due donne.
Anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 40727/2009 del 22 ottobre 2009, si
è recentemente espressa in tal senso:
Alla famiglia deve intendersi riferito ogni consorzio di persone fra le
quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di
assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.
Si potrebbero citare gli esempi e le scelte amministrative di diverse altre
realtà regionali italiane e poste al di là del confine, ma in questo tema l’Alto
Adige presenta un’anomalia. Con il decreto del 15 luglio 1999, n.42 infatti il
Presidente della Giunta Provinciale emetteva il Primo Regolamento di esecuzione
della Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e all’articolo 7 specificava che
per persone conviventi more uxorio andavano considerati nuclei di individui di
sesso diverso, coabitanti da almeno due anni.
Tale provvedimento va apparentemente in controtendenza rispetto alle Risoluzioni
del Parlamento europeo, come, ad esempio, la A30028/94, la quale invita i Paesi
membri a rimuovere le legislazioni che non garantiscono la parità di trattamento
dei cittadini a prescindere dall’orientamento sessuale (artt. 1, 2) ed in
particolare:
Art. 7 - Chiede che si ponga termine alla disparità di trattamento delle
persone con orientamento omosessuale nelle norme giuridiche e amministrative
concernenti la previdenza sociale, nelle prestazioni sociali, nel diritto
successorio e in quello delle abitazioni nonché nel diritto penale e in tutte le
relative disposizioni di legge;
Art. 9 - Invita gli Stati membri a vietare in tutti i settori ogni
discriminazione basata sull'orientamento sessuale ed ad aprire alle coppie
omosessuali tutti gli istituti giuridici a disposizione di quelle eterosessuali
ovvero a creare per le prime istituti sostitutivi equivalenti;
Se la Risoluzione sopra citata rimane comunque una raccomandazione alla quale
comunque tutti i Paesi dell’Europa occidentale si sono attenuti, ad esclusione
di Italia e Grecia (superati anche dalla Croazia, dall’Ecuador e dal Sudafrica),
viene ad essere vincolante l’osservazione della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea approvata con la recente adesione della Repubblica Ceca,
dove all’art. 21, comma 1, vieta ogni forma di discriminazione, conseguentemente
anche nei confronti delle coppie omoaffettive conviventi:
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
Il decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 15 luglio 1999, n.42 va
quindi in senso contrario rispetto al cammino dei popoli dell’Unione europea e
certamente non tiene conto di quella che ormai è una realtà integrante della
nostra società, tanto che lo stesso vescovo della Diocesi di Bolzano –
Bressanone, mons. Karl Golser, peraltro anche autorevole teologo, in
un'intervista al mensile paolino Jesus ha spiegato che, pur rimanendo fermo il
principio di matrimonio fra uomo e donna (concetto che peraltro si condivide)
alle persone omoaffettive conviventi vadano riconosciute tutele giuridiche,
ovvero, per usare le sue parole, “un tipo di tutela individuale riguardo
l'eredità, la visita ai malati, la casa”.
Insomma, anche la Chiesa cristiana sembra voglia indicare atteggiamenti diversi
nei confronti di una realtà che non può ignorarsi, ribadendo nel contempo i
propri principi, ponendosi tra modernità e tradizione per aprirsi timidamente al
nostro Millennio dimostrando di avere una importante e coraggiosa visione al
futuro, pur riuscendo a mantenere inalterate le salde radici cristiane secondo
le quali il fulcro della nostra società rimane comunque il concetto di famiglia,
che deve riconoscere pari diritti e doveri fra componenti e soprattutto univoca
tutela giuridica. Ecco perché ritengo sia necessario porsi il problema se
proprio quest’ultima debba essere estesa anche alle coppie omoaffettive, che
rappresentano anche esse una cellula familiare pur non legata dal vincolo
matrimoniale, ma di pari intensità affettiva in confronto alle realtà etero.
Oggi credo che ad una cosiddetta “discriminazione attiva” nei confronti delle
coppie omoaffettive si associ anche una “discriminazione passiva”, ovvero la
palese carenza di leggi che tutelino le persone con diverso orientamento
affettivo laddove si parla di assistenza reciproca, accesso a mutui provinciali
per la costruzione della prima casa o il subentro, in caso di decesso di uno dei
due componenti, al contratto di locazione o alla reversibilità della pensione.
Di fronte a ciò è bene che la politica si interroghi per verificare se sussista
la necessità di predisporre, anche solo nei limiti indicati dallo stesso
presule, delle norme che prevengano le discriminazioni nei confronti delle
persone omoaffettive, per quanto ciò non possa e non debba significare la
completa equiparazione proprio della coppia omoaffettiva a quella etero
affettiva, che trova la propria centralità nella nostra Costituzione all’art.29.
Ciò premesso si interroga il Presidente della Giunta provinciale e l'Assessore
competente
per sapere:
· se si intenda abrogare il punto b) del comma 1 dell’art. 7 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale del 15 luglio 1999, n.42 in materia di
Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
(Edilizia abitativa agevolata) e, in caso di risposta negativa, da cosa la
medesima sarebbe giustificata;
· se si intenda procedere con l’approvazione di normative che tutelino le
persone con diverso orientamento affettivo laddove si parla di assistenza
reciproca, accesso a mutui provinciali per la costruzione della prima casa o il
subentro, in caso di decesso di uno dei due componenti, al contratto di
locazione o alla reversibilità della pensione e, in caso di risposta negativa,
da cosa la medesima sarebbe giustificata.
Mauro Minniti