XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato
GRILLINI
Modifiche al codice civile per l'attuazione del principio costituzionale di eguaglianza in materia matrimoniale
maggio 2007
Onorevoli Colleghi! – La relazione e la convivenza di coppia, basata sull’affetto, è espressione genuina della natura umana e costituisce un «luogo» fondamentale per lo sviluppo della personalità, che la nostra Costituzione stabilisce come uno dei fondamenti dell’ordine politico, la pace e lo sviluppo sociale. D’accordo con ciò, un’importante manifestazione di questa relazione, qual è il matrimonio, è contenuta nella Costituzione all’articolo 29.
La garanzia costituzionale del matrimonio ha come conseguenza che il legislatore non possa disconoscere l’istituzione, né mancare di regolarla in conformità con i valori superiori dell’ordinamento giuridico, e secondo il suo carattere di diritto della persona fondato nella Costituzione. Sarà la legge a sviluppare questo diritto, all’interno del ventaglio di possibilità lasciato aperto dalla Costituzione, che, in ciascun momento storico e in rapporto ai suoi valori dominanti, determinerà la capacità richiesta per contrarre il matrimonio, così come il suo contenuto e regime giuridico.
La regolazione del matrimonio nel diritto civile contemporaneo ha riflesso i modelli e i valori dominanti nelle società europee e occidentali. La sua origine si radica nel Codice Civile francese del 1804. In questo contesto, il matrimonio si è configurato come una istituzione, ma anche come una relazione giuridica che solamente ha potuto stabilirsi tra persone di diverso sesso; di fatto, in tal differenza di sesso si è individuato tradizionalmente uno dei fondamenti del riconoscimento della istituzione da parte del diritto dello Stato e del diritto canonico. Per questo, i codici degli ultimi due secoli, rispecchiando la mentalità dominante, non proibivano né facevano riferimento al matrimonio tra persone dello stesso sesso, giacché la relazione tra persone dello stesso sesso in alcun modo si considerava che potesse dar luogo a una relazione giuridica matrimoniale.
Però il legislatore non può neppure ignorare l’evidenza: che la società si evolve in modo da dar forma e riconoscere i diversi modelli di convivenza, e che, per questo, il legislatore può e addirittura deve agire di conseguenza e evitare una rottura completa tra il Diritto e i valori della società, le cui relazioni deve regolare. In questo senso, non c’è dubbio che la realtà sociale italiana del nostro tempo è molto più ricca, plurale e dinamica della società nella quale è nato il codice civile del 1942. La convivenza come relazione tra persone dello stesso sesso basata sull’affetto è stata oggetto di riconoscimento e accettazione sociale crescente, e ha superato pregiudizi e stigmatizzazioni radicate. Oggi si ammette senza difficoltà che questa convivenza di coppia sia uno strumento attraverso il quale si sviluppa la personalità di un gran numero di persone, che convivendo si prestano reciprocamente appoggio emozionale ed economico, ma fino ad oggi non le si è attribuito maggiore rilevanza che a una relazione strettamente privata, data la mancanza di riconoscimento da parte del Diritto.
Tale percezione non è avvertita solo nella società italiana, ma anche in ambiti più estesi, come rispecchia la Risoluzione del Parlamento Europeo, del 8 febbraio 1994 e tutte le successive prese di posizione dello stesso Parlamento, nelle quali espressamente si chiede alla Commissione Europea che presenti una proposta di raccomandazione al fine di far cessare la proibizione a contrarre matrimonio alle coppie dello stesso sesso, e garantirgli tutti i diritti e benefici del matrimonio. All’interno dei paesi d’Europa, paesi ai quali ci accomuna una millenaria tradizione giuridica e valoriale, il matrimonio è già accessibile alle coppie dello stesso sesso anche in Belgio, Olanda e Spagna.
La storia evidenzia una lunga traiettoria di discriminazione basata sull’orientamento sessuale, discriminazione che il legislatore ha deciso di rimuovere.
L’individuazione di un ambito di realizzazione personale, che permetta a chi liberamente fa una scelta affettiva e sessuale per una persona del suo stesso sesso di poter sviluppare la propria personalità e i propri diritti in condizioni di uguaglianza, si è trasformata in una esigenza dei cittadini del nostro tempo, una esigenza alla quale questa legge cerca di dare risposta.
Certamente la Costituzione, nell’affidare al legislatore la configurazione normativa del matrimonio, non esclude in nessun modo una regolazione che ricomprenda le relazioni di coppia che hanno forma differente da quella che è esistita fino a questo momento, una regolazione che faccia posto alle nuove forme di relazione affettiva, come le famiglie formate da due persone dello stesso sesso. Per di più, la scelta rispecchiata in questa legge ha dei fondamenti costituzionali che devono essere tenuti in conto dal legislatore. Così, la promozione della uguaglianza effettiva dei cittadini nel libero sviluppo della propria personalità (articolo 3, comma 2 della Costituzione), la salvaguardia della libertà nella scelta delle forme di convivenza (articolo 2 della Costituzione) e la instaurazione di un cornice di uguaglianza reale nel godimento dei diritti senza discriminazione alcuna a causa del sesso, opinione o qualsiasi altra condizione personale o sociale (articolo 3, comma 1 della Costituzione) sono valori consacrati costituzionalmente, la cui modellazione deve rispecchiarsi nelle norme che delimitano lo status del cittadino, in una società libera, pluralista e aperta.
Da questa prospettiva ampia, la regolazione del matrimonio che ora si sancisce, cerca di soddisfare una realtà palpabile, le cui modificazioni la società italiana ha assorbito con il contributo delle associazioni gay che hanno difeso la piena equiparazione di diritti per tutti, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, realtà che richiede una cornice che stabilisca i diritti e le obbligazioni di tutti coloro che formalizzano la propria relazione di coppia.
Nel contesto indicato, la legge
permette che il matrimonio sia celebrato tra persone dello stesso o differente
sesso, con pienezza e uguaglianza di diritti e obbligazioni, qualunque sia la
sua composizione. Conseguentemente, gli effetti del matrimonio, che rimangono
nella loro interezza rispettando la configurazione obiettiva della istituzione,
saranno unici in tutti gli ambiti indipendentemente dal sesso dei contraenti;
tra gli altri, sia quelli relativi a diritti e prestazioni sociali, sia la
possibilità di essere parte nei procedimenti di adozione.
Allo stesso modo, si è proceduto
a un imprescindibile adattamento terminologico delle disposizioni di legge o
altre fonti normative e regolamentari che si riferiscono o si basano sul
matrimonio, così come di alcune norme dello stesso Codice civile che contengono
riferimenti espliciti al sesso o al genere dei contraenti.
In particolare:
- l'articolo 1 introduce l’articolo 91 del codice civile che stabilisce che il matrimonio può essere contratto indifferentemente da persone dello stesso o di diverso sesso ed ha sempre, nei due casi, tutti e i medesimi effetti;
- l’articolo 2 dispone che dovunque ricorra nella legge l’espressione « marito e moglie » è sostituta da « i coniugi »;
- l’articolo 3 modifica i due articoli del codice civile, 143 bis e 156 bis, che riguardano l’acquisizione e la possibilità di utilizzare il cognome dell’altro coniuge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È aggiunto il seguente articolo al codice civile:
« Art. 91 (uguaglianza di sesso). Il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti quando entrambi i contraenti siano dello stesso o differente sesso »
Art. 2.
1. Le leggi e tutte le altre fonti del diritto che contengano qualsiasi riferimento al matrimonio si intenderanno applicabili indipendentemente dal sesso dei suoi contraenti.
2. Dovunque ricorra, nelle leggi e nelle altre fonti, l’espressione « marito e moglie » è sostituta da « i coniugi ».
Art. 3
1. L’art. 143 bis del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 143 bis (cognome dei coniugi). Ciascuno dei coniugi aggiunge al proprio cognome quello dell’altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuova nozze ».
2. L’art. 156 bis del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 156 bis (cognome dei coniugi). Il giudice può vietare a un coniuge l’uso del cognome dell’altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell’altro, qualora dall’uso possa derivargli grave pregiudizio ».