SENATO
DELLA REPUBBLICA
13
LEGISLATURA
N.
935
DISEGNO
DI LEGGE
d'iniziativa
dei senatori MANCONI, CIONI, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA e RIPAMONTI
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996
Normativa
sulle unioni civili
Normativa
sulle unioni civili
Testi
disponibili:
Disegno
di legge Senato 935 (testo presentato)
Informazioni
sul progetto di legge
Presentato
da:
Sen.
MANCONI LUIGI (Verdi)
Situazione
del progetto di legge:
Senato:
Alla data del 2 Settembre 1996 assegnato alla Commissione Giustizia in
sede referente non ancora iniziato l'esame
Numeri
assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera):
.
Classificazione
per materia (sistema TeSeO)
CONVIVENTI
- STATO CIVILE
Senato
-
Disegno di legge 935 (testo presentato)
ONOREVOLI
SENATORI. - Le forme concrete di organizzazione dei nuclei familiari hanno
subíto profonde metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura
nel corso dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti: e ció
é avvenuto con modalità che vanno dall'organizzazione comunitaria
delle collettività primitive alle strutture matrilineari presenti
in molte popolazioni di aree diverse in epoche diverse, fino alle differenti
modalità di articolazione della struttura familiare patriarcale.
Nella seconda metà del nostro secolo, i comportamenti sessuali e
interpersonali hanno subíto una significativa mutazione, ad opera
tra l'altro delle profonde variazioni delle condizioni economiche e di
organizzazione sociale dei Paesi dell'area occidentale. Anche nel nostro
Paese si é verificata una rilevante trasformazione, fin dagli anni
'60 dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali
e le forme di convivenza fra gli individui. In conseguenza di questo, in
Italia, l'idea di famiglia risulta caratterizzata, oggi, da modalità
assai differenti rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.
La
legislazione in materia di ordinamento civile ha registrato tali mutazioni
(nei comportamenti, nelle abitudini interpersonali, nei modi di pensare
i rapporti familiari e di coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati
e rallentati rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Da
qui l'opportunità di contribuire a un riconoscimento, anche istituzionale,
di tali evoluzioni nei modi di sentire e di agire degli individui e nell'ambito
dei rapporti di organizzazione familiare e di convivenza.
E
infatti, nell'ultimo ventennio, anche in Italia, si é fortemente
diffusa una convivenza non formalizzata tra persone di sesso diverso, o
del medesimo sesso, e tali forme di convivenza di fatto, non istituzionalizzate,
risultano tutt'ora fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile
dello Stato italiano.
D'altra
parte, nella richiesta di riconoscimento per quelle nuove modalità
di convivenza che il presente disegno di legge definisce "unioni civili",
emerge - oltre alla rivendicazione di diritti - una domanda di riconoscimento
sociale e di identità morale. Dunque, dichiarazione di dignità,
aspirazione alla parità e, insieme, affermazione di valori. Di valori
propri e autonomi.
Questo
rimanda a quella crisi della concezione "metafisica" della famiglia, di
cui molto si é detto e si é scritto negli ultimi due decenni.
Tale concezione risultava strettamente dipendente dalla vitalità
e dall'egemonia di una morale di maggioranza che, nel nostro paese, si
identificava con il senso comune - prima ancora che con la dottrina - del
cattolicesimo (inteso, qui, come precettistica e come sistema di obblighi
e di divieti). Una volta entrata in crisi quella morale di maggioranza,
si sono venute formando - faticosamente e, talvolta, drammaticamente -
molte morali parziali. Ognuna di esse ha il suo fondamento proprio nel
rinunciare a ogni pretesa di totalità e di unicità, nel sapersi
imperfetta e, tuttavia, nel volersi identificabile. Parallelamente, le
grandi trasformazioni sociali e culturali conosciute dall'Italia in questi
decenni hanno prodotto altrettanti mutamenti nell'idea e nella pratica
di relazione familiare. E se la concezione "metafisica" della famiglia
non é piú incontrastata e, forse, neppure piú maggioritaria,
essa non puó risultare piú la sola fondata moralmente. Chi
propone un'altra idea e un'altra pratica di famiglia (una pluralità
di famiglie) non si limita, dunque, a contestare l'unicità del modello
e la sua presunta superiorità: intende affermare la moralità
di altri modelli. Non rivendica, dunque, il diritto alla trasgressione:
bensí il diritto alla fondazione morale di altre morali, di altre
idee della sessualità e della coniugalità. Consiste in questo
l'importanza, anche etica, di quella rivendicazione, che resta, in primo
luogo, civile: nello scenario che evoca.
Si
puó dire, dunque, che l'unione civile tra due persone di sesso diverso
o dello stesso sesso allarga e arricchisce il concetto di "famiglia come
società naturale" di cui all'articolo 29 della Costituzione, per
consentire ai cittadini una piú libera scelta della organizzazione
della propria vita e delle proprie relazioni familiari.
Il
presente disegno di legge é volto a tutelare nei suoi aspetti piú
generali le nuove modalità di convivenza sopra descritte, inserendole
negli ordinamenti civili, affinché venga regolarizzata la loro situazione
normativa.
Il
presente disegno di legge é stato elaborato dal Centro per i Diritti
dell'Arcigay-Arcilesbica di Napoli.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1
(Rapporti
giurici tra persone
unite
civilmente)
1.
I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito
denominate "parti di un'unione civile", legate da comunione di vita materiale
e spirituale perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione anagrafica
o da atto pubblico, anche ove detta comunione abbia avuto luogo mentre
una o ambedue le parti erano nell'ultimo anno della minore età,
sono regolati dalle disposizioni della presente legge.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge potrà
essere certificata, attraverso una dichiarazione di atto notorio rilasciata
dalle parti, la sussistenza di una convivenza che si protrae da uno o piú
anni, precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
2.
(Riconoscimento
delle unioni civili
e
divieto di discriminazione)
1.
Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.
2.
Lo stato di parte di un'unione civile non puó essere motivo o fonte
di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
3.
La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere di libera
scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
4.
Le certificazioni anagrafiche devono garantire il rispetto della dignità
degli appartenenti all'unione e non possono costituire elemento di discriminazione
a carico degli stessi.
Art.
3.
(Istituzione
del registro delle unioni civili)
1.
Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune é istituito il
registro delle unioni civili.
2.
Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni
ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi
della presente legge.
Art.
4.
(Equiparazione
allo stato
di
membro di una famiglia)
1.
Lo stato di parte di una unione civile é titolo equiparato a quello
di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
Art.
5.
(Certificazione
dello stato di unione civile)
1.
L'unione civile é certificata dal documento di "Stato di unione
civile". Detto documento deve contenere i dati anagrafici dei partecipanti
alla unione civile e l'indicazione del regime patrimoniale legale della
stessa, di cui all'articolo 14, deve indicare il domicilio dove attualmente
si svolge l'unione; deve contenere altresí i dati anagrafici dei
figli minori, appartenenti all'unione civile.
Art.
6.
(Condizioni
e procedure per la certificazione dello stato di unione civile)
1.
L'unione civile é certificata dall'ufficiale di stato civile, il
quale é tenuto a tale adempimento previo mero controllo formale
della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 1, dell'assenza di
cause impeditive di cui all'articolo 7 e del rispetto delle norme riguardanti
i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 13.
2.
L'ufficiale di stato civile deve, altresí, provvedere contestualmente
agli adempimenti di cui al comma 3, a registrare l'unione civile nell'apposito
registro di cui all'articolo 3.
3.
L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni
conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci
giorni dalla loro ricezione.
4.
A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto
delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.
Art.
7.
(Cause
impeditive della certificazione dello stato di unione civile)
1.
Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile
di cui ai precedenti articoli:
a)
la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi
in cui i coniugi siano separati;
b)
la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione civile, in corso
o i cui effetti siano cessati da meno di un anno.
Art.
8.
(Imposte
di certificazione)
1.
Tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi
ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Art.
9.
(Cessazione
della unione civile per volontà consensuale o unilaterale)
1.
Lo stato di unione civile puó cessare tutti i suoi effetti attraverso
una dichiara zione consensuale di separazione che i partecipanti rendono
all'ufficiale di stato civile.
2.
L'unione civile puó, altresí, cessare nel caso di richiesta
di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale di stato
civile. In tale ultima ipotesi tutti gli effetti della unione civile sono
protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione.
Nel corso del detto anno la richiesta unilaterale di separazione puó
essere ritirata e la situazione di unione civile ripristinata automaticamente.
3.
Nell'ipotesi prevista dal comma 2 l'ufficiale dello stato civile, cui viene
presentata la richiesta di separazione da una sola delle parti, ne dà
immediatamente notizia all'altra parte presso la residenza di costei tramite
messo notificatore.
Art.
10.
(Norme
a tutela della parte economicamente piú debole)
1.
Al momento della cessazione e entro sei mesi dalla stessa le parti possono
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione
di un importo a titolo di mantenimento a favore della parte economicamente
piú debole. La adita autorità giudiziaria, nel determinare,
se crede, l'importo predetto dovrà tenere conto della durata dell'unione
civile, del tenore di vita della coppia, della situazione economica, patrimoniale
ed abitativa di ciascuna delle parti.
2.
Le parti potranno ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di
richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al comma 2 ove risultassero
modificate le condizioni.
3.
Il diritto all'importo di cui al comma 1 cesserà in ogni caso se
la parte beneficiaria costituirà una nuova unione civile, contrarrà
matrimonio, tornerà a convivere col coniuge dal quale aveva divorziato
o ritirerà la richiesta unilaterale di separazione, ripristinando
l'unione civile ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.
4.
In relazione ai profili economici della cessazione dell'unione civile,
di cui ai com mi da 1 a 3, si applicano, in quanto possibile, gli articoli
706 e seguenti del codice di procedura civile. É ammesso il ricorso
congiunto ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile.
Art.
11.
(Cessazione
dell'unione civile per causa di morte)
1.
L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.
Art.
12.
(Certificazione
della cessata unione civile)
1.
Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 9
e 11 é dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione,
che individua anche il periodo per il quale si é protratta tale
unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni
civili di cui agli articoli 3 e 6.
Art.
13.
(Norme
relative ai cittadini stranieri)
1.
Possono essere parte di un'unione civile con cittadini italiani o con cittadini
stranieri residenti da almeno due anni in Italia, i cittadini stranieri
residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno.
2.
Il cittadino straniero non residente e parte di una unione civile, contestualmente
alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza
in Italia.
Art.
14.
(Regime
patrimoniale della unione civile)
1.
Con convenzione stipulata per atto pubblico o con dichiarazione resa all'ufficiale
dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti
dell'unione civile nel registro esse devono scegliere all'atto di costituzione
della stessa il regime patrimoniale. Tale regime puó essere modificato
in qualunque momento nel corso della unione civile con atto della medesima
forma.
2.
Nell'eventualità che per qualsivoglia ragione si ometta di stipulare
l'atto pubblico di cui sopra si presume scelto il regime di comunione legale.
Art.
15.
(Criteri
di estensione dei diritti del nucleo familiare alla unione civile)
1.
All'unione civile vengono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare,
tale estensione é modellata secondo criteri di parità di
trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le
condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli. Nei seguenti articoli
vengono specificamente previsti alcuni casi di estensione dei diritti spettanti
al nucleo familiare.
Art.
16.
(Diritti
dei figli)
1.
I figli delle parti di un'unione civile, nati in costanza dell'unione civile,
o da presumersi concepiti in costanza di essa secondo i criteri dettati
dall'articolo 232 del codice civile, hanno tutti i diritti che hanno i
figli nati in costanza di matrimonio.
Art.
17.
(Assistenza
sanitaria e penitenziaria)
1.
Alle parti di un'unione civile vengono estesi tutti i diritti e doveri
del coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art.
18.
(Forma
della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione)
1.
All'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e della parte di un'unione civile".
2.
Ciascuna delle parti di un'unione civile puó, ove sussistano i presupposti
normativi, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata
inabilitata o incapace ai sensi delle norme vigenti.
Art.
19.
(Incapacità
o decesso della parte di un'unione civile)
1.
In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto di una
parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere
e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia
di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato
di salute, o riguardanti eventuale donazione di organi, scelte di natura
religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, vengono
prese dall'altra parte dell'unione civile.
Art.
20.
(Partecipazione
lavorativa all'impresa del partner dell'unione civile)
1.
All'articolo 230- bis del codice civile é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Ciascuna
delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa
continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte puó
rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione
agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzierà ai sensi dei
commi primo, secondo e terzo del presente articolo".
Art.
21.
(Conseguenze
fiscali della unione civile)
1.
Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato
nucleo familiare vengono estese agli appartenenti all'unione civile, sia
nelle agevolazioni, sia negli oneri.
Art.
22.
(Eredità
fra le parti dell'unione civile)
1.
La condizione di parte dell'unione civile é in tutto equiparata
a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari
e quelli derivanti dalla successione legittima.
2.
In tutti gli articoli del libro secondo del codice civile, ogni qual volta
sono richiamati "il coniuge" o "i coniugi", sono inserite rispettivamente
le parole: "o la parte dell'unione civile" e "o le parti dell'unione civile".
Art.
23.
(Risarcimento
del danno causato dal fatto illecito cui é derivata la morte del
partner di un'unione civile)
1.
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto
illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite
si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno
al coniuge superstite.
Art.
24.
(Esoneri,
dispense e agevolazioni connesse al servizio militare)
1.
Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al servizio militare
connesse con l'appartenenza ad un nucleo familiare vengono estese senza
limite alcuno alle parti dell'unione civile.
Art.
25.
(Modifiche
della legge 27 luglio 1978, n. 392, in ordine alla successione nel contratto
di locazione)
1.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge n. 392, 27 luglio 1978 é
sostituito dal seguente:
"In
caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, la
parte dell'unione civile, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente
conviventi".
Art.
26.
(Inserimento
nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi
di
edilizia popolare)
1.
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare é fonte di
titolo a privilegio nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio
di edilizia popolare di tale causa di preferenza o titolo potrà
godere la parte appartenente all'unione civile.
Art.
27.
(Inserimento
in graduatorie occupazionali o categorie privilegiate di disoccupati)
1.
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare é titolo o
causa di preferenza nell'inserimento in graduatorie occupazionali o nell'inserimento
in categorie privilegiate di disoccupati tali diritti sono estesi anche
alle parti di un'unione civile.
Art.
28.
(Diritti
derivanti dal rapporto di lavoro)
1.
Sono estesi alle persone unite civilmente tutti i diritti, le facoltà,
i benefici previdenziali e assistenziali derivanti o comunque connessi
a rapporti di lavoro subordinato, autonomo, privato e pubblico, previsti
a favore dei coniugi e del lavoratore coniugato da norme di legge, da regolamenti,
dalla contrattazione collettiva e da qualsivoglia normativa che abbia a
regolare i predetti rapporti.
2.
La parte di un'unione civile va considerata tra i carichi di famiglia ed
é a tal fine del tutto equiparata al coniuge.
Art.
29.
(Norme
penali)
1.
Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale é sostituito
dal seguente:
"Non
é punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto
o della parte di un'unione civile".
2.
Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale é sostituito
dal seguente:
"Nei
casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373,
374 e 378, non é punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto
o la parte di un'unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella
libertà.
Art.
30.
(Norme
di procedura penale)
1.
Il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura penale é
sostituito dal seguente:
"I
prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno
dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre".
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