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PROPOSTA DI LEGGE "REGISTRO UNIONI CIVILI" - Grillini
 





CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2982




PROPOSTA DI LEGGE


D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRILLINI, ANNUNZIATA, CALDAROLA, CENTO, CESARO, CHIAROMONTE, CRAXI, FALANGA, GIACHETTI, LAINATI, LANDI di CHIAVENNA, MACERATINI, PISAPIA, TAORMINA, TRUPIA, ZANELLA




Istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio


Presentata l'8 luglio 2002




ONOREVOLI COLLEGHI! - Con l'istituzione del Registro delle unioni civili, si intende inserire nel nostro ordinamento giuridico una terza forma di unione tra le persone, accanto a quelle del matrimonio civile e del matrimonio concordatario, che possa consentire a persone dello stesso sesso o di sesso diverso di disciplinare liberamente i vari aspetti del loro rapporto. Tale libera disciplina può giungere a stabilire delle condizioni equivalenti a quelle previste dalla legge per i rapporti tra coniugi.
Con l'approvazione della proposta di legge risulterebbero recepite quelle istanze sociali - provenienti in particolare dalle cosiddette «coppie di fatto» - che da tempo si sostanziano in richieste di forme flessibili di regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali dei rapporti tra le persone e che sono rimaste prive di risposte positive.
È poi prevista la possibilità di accedere all'istituto matrimoniale per coppie composte da persone dello stesso sesso. Anche in merito a tale ipotesi, ben lungi dal prevedere istituti giuridici di «serie A» per i cittadini eterosessuali, e di «serie B» per i cittadini omosessuali, si propone un'importante innovazione per il diritto di famiglia del nostro Paese, prevedendo l'estensione dell'istituto del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. In questo modo il principio di uguaglianza tra i cittadini si può ritenere davvero rispettato prevedendo che tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, possano godere degli stessi diritti. La disciplina del matrimonio, per il resto, rimane infatti immutata, salvo poche correzioni, soprattutto di ordine lessicale, necessarie a rendere la normativa applicabile ad ogni coppia, a prescindere dal sesso dei suoi componenti.
Le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale sono proibite alla stessa stregua di quelle legate, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
Si impegna infine il Governo a prendere a livello internazionale tutte le iniziative necessarie per la legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e per l'eliminazione di ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale.
La proposta di legge fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dai «Radicali italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel merito - dopo ventotto giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei «Radicali italiani».




PROPOSTA DI LEGGE


ART. 1.
(Istituzione del Registro delle unioni civili).

1. È istituito presso ogni comune il Registro delle unioni civili, al quale persone dello stesso sesso o di sesso diverso possono iscriversi e depositare un contratto con il quale definiscono le modalità della loro vita in comune.


ART. 2.
(Matrimonio fra persone dello stesso sesso).

1. Le persone dello stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio con gli stessi diritti e doveri delle persone di sesso diverso.


ART. 3.
(Disciplina del rapporto di unione civile e del matrimonio fra persone dello stesso sesso).

1. Al rapporto di unione civile e al matrimonio fra persone dello stesso sesso sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, secondo criteri di parità di trattamento. In particolare si applicano le norme civili, penali, amministrative, processuali e fiscali, vigenti per le coppie che hanno contratto matrimonio, ivi compresi l'accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento e le norme in materia successoria e previdenziale.

2. Al rapporto di unione civile e al matrimonio fra persone dello stesso sesso si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di celebrazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatta eccezione per le norme relative alla domanda congiunta dei coniugi per lo scioglimento e la cessazione citati, che può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale. Conseguentemente, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«ART. 3-bis. - 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale»;
b) all'articolo 4 è premesso il seguente comma:
«01. La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2, lettera b), in seguito alla richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell'articolo 3-bis, determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente».


ART. 4.
(Modifiche al codice civile).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, primo comma, le parole: «la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione che esse si vogliono unire in matrimonio»;
b) all'articolo 108, primo comma, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di unirsi in matrimonio»;
c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».


ART. 5.
(Cognome).

1. Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione del matrimonio, stabiliscano che una delle due parti, o entrambe, aggiungano al cognome dell'una quello dell'altra. In tale caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e all'articolo 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.


ART. 6.
(Discriminazioni legate all'orientamento sessuale).

1. Alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale sono estesi i divieti vigenti per le discriminazioni legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.


ART. 7.
(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi da essa stabiliti, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere all'adeguamento ed al coordinamento delle norme vigenti in materia con le disposizioni della presente legge, con particolare riferimento:
a) alle norme sullo stato civile;
b) alle norme sul matrimonio tra coniugi di cui uno o entrambi siano di nazionalità non italiana;
c) al riconoscimento degli effetti giuridici delle norme di Paesi stranieri che hanno legalizzato o regolamentato il matrimonio o le unioni tra persone dello stesso sesso;
d) alle norme sull'adozione e sull'affidamento;
e) alle norme sulle successioni al fine di garantire i diritti di eventuali figli naturali, legittimi, riconosciuti e adottati in matrimoni precedenti o successivi da ciascuno dei coniugi del matrimonio tra persone dello stesso sesso;
f) alle norme sulla prevenzione e sulla repressione delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale, al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali


ART. 8.
(Iniziative internazionali).

1. Al fine di garantire la tutela dei rapporti di unione civile anche in ambito internazionale, il Governo provvede ad adottare:
a) tutte le iniziative necessarie presso gli organi dell'Unione europea affinché la normativa comunitaria dell'Unione preveda la legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e il riconoscimento dei diritti e dei doveri connessi, ed in particolare il mutuo riconoscimento di tali unioni al fine di garantire l'attuazione piena della libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione;
b) tutte le iniziative necessarie presso le organizzazioni e i consessi internazionali, nonché nell'ambito delle relazioni bilaterali o multilaterali, affinché cessino le eventuali discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ivi compreso il non riconoscimento delle unioni delle persone dello stesso sesso.


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