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PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO GRILLINI NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE Colleghe e colleghi deputati! la presente proposta di legge intende tutelare i diritti umani dei cittadini omosessuali, bisessuali o transessuali, estendendo loro la medesima protezione, contro possibili discriminazioni o contro delitti motivati dall'odio nei loro confronti, che la legge italiana già da anni assicura ad altre categorie di cittadini oggetto di simili discriminazioni, violenze o persecuzioni, e di introdurre così nell'ordinamento italiano un principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale (o meglio: rendendone esplicita la vigenza, in teoria già desumibile dall’art. 3 della Costituzione e dagli impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di diritti umani); stabilisce inoltre un generale principio di tutela del diritto alla riservatezza sessuale, detta norme antidiscriminatorie a tutela degli studenti omosessuali nella scuola e in materia di assicurazioni sanitarie, equipara, ai fini della concessione dell’asilo, la posizione dei perseguitati a motivo dell’orientamento sessuale a quella dei perseguitati per motivi razziali e stabilisce di esaminare ogni due anni lo stato della discriminazione e persecuzione degli omosessuali, attraverso una relazione che il Governo debba presentare alle Camere. La presente proposta intende così anche dare attuazione alle indicazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994, nonché nelle precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dello stesso Parlamento, approvate fra il 1984 e il 1990: da quella più dettagliata ed espressamente rivolta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, proposta dall'eurodeputata italiana Vera Squarcialupi e approvata il 13 marzo 1984, a tutte quelle che più sinteticamente ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in vari campi dagli Stati membri, che tenessero conto fra le altre, e allo stesso titolo, anche della discriminazione antiomosessuale (D'Ancona 11 giugno 1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio 1990). Tali risoluzioni sono state il prologo all’inclusione nel Trattato di Amsterdam (art. 13) di una disposizione sulla produzione di normative comunitarie antidiscriminatorie, che pone sullo stesso piano le discriminazioni basate sulle “tendenze sessuali” (eccentrica versione italiana della locuzione scientifica “orientamento sessuale”, che compare nei testi inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e danese del Trattato) e quelle fondate su “sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni, handicap fisici o età”; e i loro principi sono stati poi ribaditi nella risoluzione “Sulla parità di diritti per gli omosessuali nell’Ue” approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1998 e nelle risoluzioni più generali in materia di diritti umani approvate il 17 settembre 1996 e l’8 aprile 1997. Tali indicazioni e risoluzioni europee sono fin qui rimaste tutte senza seguito in Italia, così come è parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione n. 924 approvata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 1° ottobre 1981, "Sulla discriminazione contro gli omosessuali". Lo scorso 26 settembre 2000 la stessa Assemblea ha approvato, con la maggioranza del 77%, una nuova raccomandazione (n. 1474) a tutti gli Stati membri a introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e a includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali). Tale voto seguiva quello del 6 giugno, quando la stessa Assemblea parlamentare aveva approvato un’analoga raccomandazione, con cui si invitavano gli Stati membri a includere la persecuzione degli omosessuali fra le cause di riconoscimento del diritto d’asilo nel proprio territorio e a garantire il diritto di immigrazione per i partner di coppie dello stesso sesso binazionali. Infine, un esplicito divieto di discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale è stato inserito nell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (anche qui la locuzione “orientamento sessuale”, che compare nelle altre lingue, è resa in italiano con l’eccentrica traduzione “tendenze sessuali”). Le norme qui proposte, oltre a colmare una lacuna che solo a fatica e parzialmente comincia ad essere affrontata dalla giurisprudenza (del tutto disarmata, peraltro, in materia penale), intendono mettere l'Italia al passo con le legislazioni antidiscriminatorie già vigenti da anni, in misura più o meno ampia, in molti paesi democratici (Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Slovenia, Canada, Israele, Sudafrica, numerosi Länder tedeschi e Stati degli Usa e dell’Australia). È ben vero che le discriminazioni in oggetto dovrebbero già ritenersi vietate da disposizioni di rango costituzionale, e, in particolare, dall’articolo 3 comma 1 della Costituzione, laddove esso espressamente vieta discriminazioni fondate su “condizioni personali”. La necessità di una normativa ordinaria di attuazione di tale principio deriva da un lato dall’inefficacia fin qui dimostrata da tale difesa, dovuta tra l’altro al carattere semi-politico delle scelte che l’attuale mancanza di una legge ordinaria finisce per scaricare sui giudici; d’altro lato la sua necessità è attestata dall’ampia legislazione ordinaria antidiscriminatoria già vigente a tutela degli individui appartenenti ad altri gruppi minoritari parimenti vittime di pregiudizi diffusi, di cui quasi nessuno osa mettere in discussione la necessità e proporre l’abrogazione. Anzi, la mancata inclusione delle minoranze caratterizzate da un particolare orientamento sessuale fra i gruppi di cittadini tutelati dalla legge ordinaria perché oggetto di pregiudizi e discriminazioni frequenti costituisce di per sé un’inaccettabile e illegittima discriminazione, oltre a porre a rischio l’esistenza, le opportunità di vita, l’uguaglianza formale e sostanziale di fronte alla legge, di milioni di cittadini. Va
sottolineato a questo proposito che gli articoli 1 e 2 della presente proposta
si limitano a parificare la situazione degli individui caratterizzati da
un particolare orientamento sessuale a quella degli individui appartenenti
ad altri gruppi sociali oggetto di consimili reiterati tentativi di discriminazione
o persecuzione o di campagne di odio. Sarebbe quindi elusivo porre in questa
sede in questione l'intrinseca opportunità (o magari la legittimità)
delle disposizioni legislative di cui si chiede l'integrazione, o la congruità
di tali strumenti legislativi rispetto allo scopo di impedire i fenomeni
sociali che ne hanno consigliato l'adozione. Si tratta infatti, in entrambi
casi, solo di estendere agli individui caratterizzati da un particolare
orientamento sessuale, in base al principio dell'uguaglianza di trattamento
di situazioni giuridiche sostanzialmente fra loro identiche, la stessa
protezione già assicurata ad altri gruppi parimenti a rischio, in
casi sostanzialmente identici di discriminazioni, persecuzioni o delitti
causati dall'odio verso tali gruppi.
L'art. 1 della presente proposta estende al caso della discriminazione causata dall'orientamento sessuale del lavoratore la protezione garantita dall'art. 15 comma 2 dello Statuto dei lavoratori contro le discriminazioni causate da motivi politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso. Estende inoltre alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, in materia di assunzioni, di attribuzioni di qualifiche e mansioni e di progressioni di carriera, stabilito dalla Legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Va rilevato come le norme in questione si applichino sia al rapporto di lavoro privato sia al pubblico impiego. La modifica proposta al primo comma dell'art. 4 della Legge 125 del 1991 (legge che dispone in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e che ha integrato e specificato il contenuto della Legge 903), oltre a ribadire tale indirizzo, mira a rendere applicabile il meccanismo sanzionatorio previsto dal comma 9 dello stesso art. 4. L'art. 2 estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti degli omosessuali la protezione garantita alle altre minoranze razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge che reprime le attività persecutorie e aggressive di gruppi estremisti (c.d. legge Mancino). Nei delitti motivati dall’odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, all’offesa comunque praticata nei confronti degli individui o delle organizzazioni prese individualmente di mira nei casi specifici, si aggiunge un altro intento criminoso, che va anch’esso sanzionato, e che è rivolto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un’intera categoria di individui. A questo proposito va sottolineato come la mancata previsione degli omosessuali fra i gruppi sociali menzionati dalla legge vigente rischi di tradursi in una sorta di istigazione rivolta a tali gruppi estremisti a riversare la propria aggressività nei confronti dell'unico fra i gruppi sociali da questi avversati che risulta finora non garantito da una specifica tutela penale: l'aggressione nei confronti di cittadini e organizzazioni omosessuali viene infatti a configurarsi come l'unico delitto relativamente meno costoso, in termini di rischio di sanzioni penali, rispetto agli altri tipizzati dalla legge in questione. Pur rispondendo alla medesima logica, alla medesima ideologia, al medesimo atteggiamento psicologico del reo, la commissione di "hate crimes" contro gli omosessuali e le loro organizzazioni risulta in qualche modo pagante, almeno rispetto alle più gravi sanzioni previste dalla legge attualmente vigente a difesa degli altri gruppi sociali dalla stessa tutelati. In sede di approvazione finale della legge da parte del Senato, tale carenza venne in effetti rilevata, ma non emendata per non ritardare la conversione in legge del decreto, e l'ordine del giorno in tale occasione approvato non può evidentemente supplire ad una palese lacuna e incongruenza. È da rilevare che, per evitare inutili controversie o possibili interpretazioni equivoche, si è scelto di non proporre di estendere l’integrazione della normativa repressiva anche al campo dei reati meramente associativi (art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dalla “legge Mancino”), la cui previsione, a parere del proponente, è comunque sempre opinabile da un punto di vista liberale. L'art. 3 della presente proposta stabilisce un principio generale di tutela del diritto alla riservatezza sessuale. Si propone di vietare ogni forma di schedatura, a carattere amministrativo o effettuata da soggetti privati, sulla base del mero orientamento sessuale dei cittadini. Già l’art. 22 della legge sulla privacy assoggetta il trattamento dei “dati sensibili”, fra cui quelli “idonei a rivelare la vita sessuale”, a particolari cautele. Con il divieto di schedature previsto dalla presente proposta si propone di bandire ogni forma di schedatura espressamente mirata a conoscere e tenere traccia dell’orientamento sessuale dei cittadini, attività di per sé arbitraria e pretestuosa, non meritevole di alcuna tutela, e tale da costituire la premessa per attività discriminatorie, ricattatorie o estorsive. I trasgressori vengono assoggettati alle pene previste per il trattamento arbitrario dei dati sensibili dalla legge sulla privacy. Ovviamente si propone di esentare da questo assoluto divieto il trattamento dei dati necessari al funzionamento delle associazioni gay o che si battono per i diritti civili degli omosessuali o dei transessuali, nonché quelli necessari alle attività economiche rivolte alla comunità gay, e alle attività degli istituti di ricerca scientifica (che, per esempio, intendano svolgere ricerche di carattere sociologico sulla popolazione omosessuale). Tali attività, in generale e specialmente quando comportino il trattamento di “dati sensibili”, restano comunque regolate dalle disposizioni della legge sulla privacy, e presuppongono il consenso degli interessati. Poiché, nonostante le puntuali rassicurazioni fornite in materia, risulta da una serie inequivoca di prove e indizi ricorrenti che la capricciosa pratica amministrativa della schedatura dei cittadini sulla base del loro orientamento sessuale non è in realtà mai cessata, si propone di stabilire un termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, entro cui ogni schedatura del genere deve essere distrutta. La trasgressione di tale obbligo verrebbe così a configurarsi espressamente come omissione di un atto d’ufficio dovuto. Con l’ultimo comma dello stesso articolo si propone di estendere anche al caso dell’orientamento sessuale il divieto di discriminazioni e schedature già stabilito dall’art. 17 della legge sui principi della disciplina militare. Va rilevato che tale divieto non riguarda le condizioni per l’ammissione dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati, che sono regolate dal capoverso successivo della citata legge, non interessato dalle modifiche qui proposte. A questo proposito si rileva comunque per inciso che altri paesi alleati hanno stabilito da tempo come l’orientamento sessuale in sé non possa essere ritenuto di pregiudizio a tali effetti, se non nel caso in cui esso sia tenuto nascosto dall’interessato, rendendolo così ricattabile: mentre nessun pregiudizio può comportare per la sicurezza dello Stato la conoscenza di informazioni segrete o riservate da parte di funzionari omosessuali che abbiano pubblicamente effettuato il loro “coming out”. Con l'art. 4 ci si propone di evitare che nell'ambito della scuola si perpetuino e si tramandino pratiche intolleranti o discriminatorie, e di tutelare i giovani omosessuali da ogni intervento "rieducativo" traumatizzante, sia nello svolgimento della normale attività didattica, sia nell'ambito di corsi di informazione o di educazione sessuale che dovessero essere istituiti da eventuali riforme legislative o che già ora si svolgano a titolo sperimentale. Risulta alle associazioni gay, pressoché sempre impossibilitate a rendere noti singoli casi specifici, per non violare la riservatezza delle famiglie, oltre che per la frequente indisponibilità di amici e conoscenti a rendere pubblica testimonianza, che un numero preponderante dei cosiddetti “suicidi inspiegabili” di adolescenti apparentemente privi di problemi esistenziali è costituito da giovani che scoprono in solitudine, spesso senza trovare nessun adulto con cui confidarsi, la propria identità omosessuale, e trovano davanti a sé un ambiente sociale, famigliare e scolastico che non solo ritengono incapace di accettarli, ma che propone anche un’immagine grossolanamente distorta e ferocemente diffamatoria dell’identità e del vissuto omosessuale. Tali risultanze empiriche sono confermate da vari studi internazionali, fra cui quello, relativo al nostro paese, dell’italiano Luca Pietrantoni del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Firenze, su “Il tentato suicidio negli adolescenti omosessuali”. Quasi sempre le stesse famiglie non sospettano neppure lontanamente quale sia stata la causa della tragedia che le ha colpite, e non sono in grado di ipotizzare, neppure a posteriori, un possibile orientamento omosessuale del proprio figlio, in quanto, vittime anch’esse di stereotipi e di pregiudizi diffusi, ritengono che, se vi fosse stato, avrebbero potuto riconoscerlo dai caratteri esteriori e dagli atteggiamenti che una tradizione denigratoria attribuisce a tutti gli omosessuali. La norma proposta mira non solo ad assicurare, per quanto possibile, il rispetto per il libero sviluppo della personalità individuale degli studenti omosessuali, ma anche a promuovere una pratica di rispetto e di accettazione delle diversità. In caso di violazione del divieto di discriminazione, è previsto il risarcimento del danno anche morale (precisazione necessaria ex art. 2059 Cod. civ.) direttamente a carico degli istituti scolastici. L'art. 5 stabilisce l'illiceità di ogni riferimento e di ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato o dell'assicurando nei contratti di assicurazione sanitaria e nel loro procedimento di formazione, e la nullità dei patti tendenti a rendere più oneroso per l'assicurato il contenuto di tali contratti in dipendenza del suo orientamento sessuale. In tal caso, il contratto è tuttavia valido (la precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la nullità della clausola discriminatoria, colpendo la determinazione dell'entità del premio e/o dell'entità della controprestazione, rischierebbe di far considerare indeterminato il contenuto) e la sua durata è anzi automaticamente prorogata a tempo indeterminato nell'interesse dell'assicurato; è anche prevista la sospensione della prescrizione dell'azione tendente ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso per tutta la durata del rapporto fino alla sua cessazione (in modo che la ripetizione possa sempre essere richiesta per intero, anche da eventuali eredi, qualora condizionamenti sociali impedissero all'assicurato di far valere i propri diritti in vita), o fino a che non sia richiesto l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie. Lo scopo di questo meccanismo di natura sanzionatoria è da un lato quello di impedire che l'assicurato si ritrovi privo di copertura una volta che il suo orientamento sessuale sia stato reso noto (presumibilmente in un momento in cui una rinegoziazione ex novo di un contratto di assicurazione potrebbe risultare più onerosa), e dall'altro quello di rendere il tentativo discriminatorio economicamente non conveniente per l'assicuratore. È evidente il rilievo che questa norma potrebbe assumere in futuro, in considerazione del più ampio ruolo che sembra destinato ad essere attribuito anche in Italia alle assicurazioni private in campo sanitario: e ciò sia in rapporto ad una generale esigenza di tutela della privacy, sia in relazione alla diffusione dell'Aids, ancor oggi, sia pure a torto, ritenuta statisticamente correlata all'orientamento sessuale anziché all'adozione di comportamenti a rischio che non ne sono la conseguenza. E non va sottovalutato il carattere in qualche modo pionieristico di una norma che si preoccupa di introdurre nella regolamentazione del settore delle assicurazioni sanitarie private un precedente molto importante in relazione agli sviluppi tecnologici che renderanno ben presto attuale il problema delle conseguenze sociali e giuridiche della individualizzazione dei rischi sanitari resa possibile dalla mappatura del patrimonio genetico individuale: sviluppi che, se non tempestivamente affrontati con efficaci strumenti legislativi, non potranno che avere conseguenze pesantemente discriminatorie sulla politica sanitaria, per i numerosi soggetti che scopriranno inopinatamente di far parte di nuovi e imprevisti "gruppi a rischio". Con l’articolo 6 si propone di equiparare la posizione dello straniero perseguitato a motivo del proprio orientamento sessuale a quella dello straniero perseguitato per motivi razziali. Attualmente il diritto di asilo agli omosessuali perseguitati è riconosciuto da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Va rilevato a questo proposito che esistono ancora otto paesi nei quali è prevista la pena di morte per chi abbia rapporti omosessuali (Afghanistan, Arabia Saudita, Cecenia, Iran, Mauritania, Pakistan, Sudan, Yemen), dieci nei quali è attestata una sistematica prassi di assassinii di omosessuali da parte della polizia almeno in determinate loro aree geografiche (Algeria, Kazakistan, Brasile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Messico, Venezuela), uno in cui l’omosessualità è ufficialmente classificata come malattia (Bielorussia) e decine di altri nei quali i rapporti omosessuali sono puniti con lunghe pene detentive, torture e abusi di ogni genere. Infine, con l’articolo 7 si propone che ogni due anni il Governo relazioni davanti alle Camere sullo stato della lotta contro le discriminazioni e l’omofobia. Art. 1 (Discriminazioni sul lavoro) 1. All'art. 15, comma 2, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole "o di sesso" sono sostituite con le parole ", di sesso o motivata dall'orientamento sessuale". 2. All'art. 1, comma 1, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole "sul sesso", sono inserite le parole "o sull'orientamento sessuale". Al comma 4, dopo la parola "soltanto", sono inserite le parole ", per quel che riguarda le lavoratrici,". 3. All'art. 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole "uomini e donne", sono inserite le parole ", o fondata sull'orientamento sessuale,". 4. All'art. 4, comma 1, della Legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole "del sesso", sono aggiunte le parole "o dell'orientamento sessuale". Art. 2 (Delitti motivati dall’odio) 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale". 2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale". 3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all’orientamento sessuale". 4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale". Art. 3 (Diritto alla riservatezza sessuale) 1. La legge garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. È fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica, a società o soggetti privati di indagare sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale degli individui, di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli, elenchi o documentazioni di qualsiasi tipo, nonché di farvi riferimento in certificati o tenerne conto nella compilazione di note valutative. 2. Solo l'Autorità giudiziaria, e solo ove ciò si renda strettamente indispensabile, può compiere indagini sulla vita e sull'orientamento sessuale di persone sottoposte ad indagini, previa adozione di provvedimento scritto adeguatamente motivato. 3. I trasgressori del divieto stabilito dal comma 1 sono puniti ai sensi dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 4. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni. 5. Il divieto di compilare, conservare o detenere archivi elettronici, fascicoli, elenchi o documentazioni, di cui al comma 1, non si applica agli archivi funzionali all’attività associativa di gruppi caratterizzati dall’orientamento sessuale dei propri componenti, o volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, né all’attività economica, culturale o ricreativa volta a soddisfare, con il loro consenso, le esigenze di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, né alle attività di carattere scientifico effettuate da istituti di ricerca con il consenso degli interessati. In tali casi il trattamento dei dati rimane soggetto alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni. 6. All'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito dall’articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: "o sindacali", sono inserite le parole: "e all'orientamento sessuale". Art. 4. (Rispetto per le minoranze nella scuola) 1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione in ragione dell’orientamento sessuale, che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti. 2. Le vittime dei fatti previsti al comma 1 hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Del danno risponde direttamente l’istituto scolastico dove i fatti si sono verificati. Art. 5 (Assicurazioni sanitarie) 1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporne la stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine, relativi all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato, qualora ne consegua un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. 2. La violazione del divieto di cui al comma precedente è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a 100 milioni. 3. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie. Art.6 (Diritto di asilo) 1. Allo straniero perseguitato nel proprio paese a motivo del proprio orientamento sessuale è garantito il diritto di asilo nel territorio della Repubblica alla stessa stregua e negli stessi limiti entro i quali tale diritto è garantito ai perseguitati per motivi razziali. Art.7 (Relazione annuale alle Camere) 1.
Il Governo presenta ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge e sull'andamento dei fenomeni di discriminazione
o esclusione sociale motivati dall'orientamento sessuale.
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