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PROPOSTA DI LEGGE "PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA'" - Rivolta

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 4334




PROPOSTA DI LEGGE


D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVOLTA, GALVAGNO, BIONDI, BALDI, COSTA, AMATO, ARACU, BORRIELLO, BRUSCO, CARLUCCI, CESARO, COLLAVINI, COLUCCI, DI TEODORO, DANIELE GALLI, GRIMALDI, LENNA, LOSURDO, MAZZONI, MILANATO, MILANESE, NAN, NUVOLI, ONNIS, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PINTO, RAMPONI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, SARO, SAVO, SELVA, TARANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZANETTA




Disciplina del patto civile di solidarietà


Presentata il 2 ottobre 2003



ONOREVOLI COLLEGHI! - La proposta di legge recante l'introduzione del titolo VI-bis del codice civile che istituisce e disciplina il «patto civile di solidarietà» nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente modo assunto dalla convivenza nella società odierna.
Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore regolamentare una casistica attualmente molto vasta e vittima di un vuoto legislativo.
Il patto civile di solidarietà si propone, pertanto, di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li inducono a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali che di organizzazione in senso lato della vita in comune.
Tale patto è ovviamente inibito ai minorenni, agli interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a tutela, alle persone coniugate ed è sottoposto alla disciplina dei contratti prevista dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia (articolo 230-ter del codice civile).
Esso viene sottoscritto dalle parti dinanzi ad un ufficiale di stato civile presso il comune prescelto (articolo 230-quater, primo comma) ed è modificabile con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (articolo 230-quater, secondo comma).
Particolarmente importante è l'articolo 230-octies che impegna i firmatari a portarsi «(...) aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo» evidenziando l'importanza di una organizzazione economica e di una responsabilità solidale (secondo comma) verso terzi per debiti contratti per la vita in comune.
Se espressamente indicato nel patto i contraenti possono scegliere il regime di comunione dei beni (articolo 230-nonies).
L'articolo 230-decies prevede i casi in cui il patto è da considerare cessato e l'articolo 230-undecies contempla gli effetti della risoluzione del suddetto patto.
L'articolo 230-terdecies prevede, inoltre, il diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due firmatari in assenza dell'ex coniuge, dei figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a sessantacinque anni e non titolari di una pensione.
Come è noto, il Parlamento europeo ha recentemente invitato i parlamentari degli Stati membri a legiferare in favore del riconoscimento ufficiale delle coppie di fatto ritenendole in qualche modo una forma particolare di entità familiare. Questa impostazione è contraria alla nostra linea di pensiero: l'unica forma di famiglia che possa essere, a nostro giudizio, concepita dalla legislazione è quella che la stessa già regolamenta come tale. Il patto civile di solidarietà non attribuisce, nemmeno indirettamente, ai contraenti uno status familiare, o pseudo tale, poiché l'istituzione che certificherà la sottoscrizione del patto civile non sindacherà, né tanto meno attesterà, l'esistenza di alcun legame di tipo affettivo. Essa si limiterà a notificare una volontà contrattuale. Come conseguenza, da questo patto non potranno derivare in alcun modo quelle caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell'istituto della famiglia, quali ad esempio l'adozione o l'affidamento di minori.
L'approvazione di una proposta di legge così concepita assume, dunque, una importanza rilevante in termine di soluzione di un vuoto legislativo non più trascurabile senza con ciò far nascere nuovi problemi di sensibilità sociale o morale.




PROPOSTA DI LEGGE


ART. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS.
DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

ART. 230-ter. - (Del patto civile di solidarietà). - Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato "patto civile", è un contratto concluso tra persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
A pena di nullità, il patto civile non può essere concluso:
1) tra i minori di età;
2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità di mente;
3) tra due persone di cui una è vincolata da precedente matrimonio;
4) tra due persone di cui una è vincolata da precedente patto civile;
5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.
Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza.
Alle clausole del patto civile si applicano le norme del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti.
Risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.

ART. 230-quater. - (Pubblicazione). - Due persone che concludono un patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi residenti.
Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l'ufficio di stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno sottoscritto. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

ART. 230-quinquies. - (Registro dei patti civili). - Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti civili.
Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei patti civili inseriti nel registro di cui al primo comma.

ART. 230-sexies. - (Patto civile del cittadino italiano all'estero). - Il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un patto civile in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

ART. 230-septies. - (Patto civile dello straniero). - Allo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia che vuole sottoscrivere un patto civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.
La sottoscrizione del patto civile non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.

ART. 230-octies. - (Diritti e doveri dei firmatari). - I soggetti firmatari del patto civile si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
I soggetti firmatari del patto civile sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
I soggetti firmatari posso prevedere all'interno del patto civile entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno ai fini di cui al presente articolo.

ART. 230-nonies. - (Regime patrimoniale). - All'interno del patto civile i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.

ART. 230-decies. - (Cessazione degli effetti del patto civile). - Si ha cessazione degli effetti del patto civile nei seguenti casi:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei due firmatari;
4) per morte di uno dei due firmatari.
Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari del patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al patto civile manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel caso di cui al numero 4), il superstite invia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto di decesso.
L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui al secondo comma fa menzione della cessazione del patto civile a margine dell'atto iniziale.
All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al secondo comma sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari italiani.

ART. 230-undecies. - (Effetti della cessazione del patto civile). - Gli effetti della cessazione del patto civile si producono, a seconda dei casi:
1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;
3) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei firmatari.
I soggetti firmatari del patto civile posso stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile per cause diverse dalla morte.
I soggetti firmatari del patto civile procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 230-duodecies. - (Diritto di successione nel contratto di locazione). - Qualora uno dei due firmatari del patto civile sia titolare di contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il patto civile sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.

ART. 230-terdecies. - (Diritto alla reversibilità). - In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2, lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro firmatario del patto civile, purché il patto stesso sussista da un tempo non inferiore a dieci anni».

Link:

Sito web dell'on. Dario Rivolta


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