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PROGETTO
DI LEGGE " UNIONE REGISTRATA" - de Simone
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3308
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TITTI DE SIMONE, BERTINOTTI, VENDOLA, BANDOLI, BUFFO, BULGARELLI, MAURA
COSSUTTA, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, GRIGNAFFINI, MANTOVANI, MASCIA,
PANATTONI, PISA, PISAPIA, RUSSO SPENA, SABATTINI, SASSO, TRUPIA, VALPIANA,
ZANELLA, ZANOTTI
Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di
fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi
Presentata il 23 ottobre 2002
ONOREVOLI COLLEGHI! - La presente proposta di legge ha lo scopo di
definire una organica riforma della disciplina del diritto di famiglia che
tenga conto della nuova struttura della società, ma soprattutto che
conferisca a tutti i cittadini parità di diritti e di opportunità rispetto
alla regolamentazione giuridica delle diverse forme di unioni affettive e di
convivenza.
L'ordinamento italiano, che riconosce i diritti della famiglia fondata sul
matrimonio, non soltanto omette, in materia di diritto di famiglia, di
riconoscere diritti fondamentali, di offrire soluzioni giuridiche a situazioni
ed esigenze, pur meritevoli di tutela, che riguardano un numero sempre
maggiore di cittadini, ma si pone in evidente contrasto con quella che è la
tendenza dei Paesi europei, e più in generale dei Paesi occidentali. La
stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 9,
espressamente riconosce il diritto al matrimonio ed il diritto a formare una
famiglia come diritti distinti. Il nostro ordinamento si pone in palese
contrasto con tale principio, non riconoscendo alcun diritto in capo alla
famiglia non fondata sul matrimonio, fatti salvi alcuni specifici interventi
di natura giurisprudenziale.
La presente proposta di legge mira ambiziosamente ad offrire una gamma di
soluzioni giuridiche allo scopo di conformare il nostro ordinamento a princìpi
essenziali su cui si deve basare, in una società moderna, la disciplina
relativa al riconoscimento giuridico delle forme di convivenza e dei rapporti
affettivi.
In primo luogo la presente proposta di legge disciplina, al capo I, le unioni
tra persone dello stesso sesso, introducendo al libro I del codice civile
l'istituto dell'unione registrata. Già nel 1994 il Parlamento europeo, nella
risoluzione A3-0028/ 94 dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli
omosessuali, aveva posto l'attenzione sulla necessità che le persone
omosessuali dovessero avere accesso al matrimonio o ad un istituto
equivalente. Qualsiasi diversa forma di riconoscimento delle unioni tra
persone dello stesso sesso, effettivamente, contravverrebbe al principio di
uguaglianza in senso sostanziale, giacché costituirebbe una forma di
protezione debole o parziale. D'altra parte la discriminazione fondata
sull'orientamento sessuale non è soltanto quella che attiene ai diritti
dell'individuo in quanto tale, con riferimento alla sua identità ed alla
libertà di espressione, ma è soprattutto quella che attiene alle relazioni
affettive, ove si svolge la personalità dell'individuo. Come è noto, i Paesi
Bassi hanno esteso l'istituto del matrimonio alle coppie formate da persone
dello stesso sesso, e lo stesso potrebbe accadere presto in Belgio, dove è
all'esame una proposta di legge in tal senso, e in Canada, dove i giudici
della Superior Court dell'Ontario hanno ravvisato il carattere
discriminatorio dell'esclusione delle coppie formate da persone dello stesso
sesso all'istituto matrimoniale; al contrario, Danimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Islanda e Germania (e la regione spagnola della Catalogna), ma
anche lo Stato americano del Vermont e quello canadese del Quebec, hanno
scelto la soluzione dell'introduzione di un istituto equivalente, cui hanno
accesso soltanto le coppie formate da persone dello stesso sesso, che estende
a tali coppie, in modo parziale o totale, i diritti ed i doveri che derivano
dal matrimonio. L'istituto dell'unione registrata che la presente proposta di
legge definisce, si pone in questa seconda ottica, equiparando i contraenti
dell'unione registrata ai coniugi, ed estendendo ad essi tutti i diritti e gli
obblighi che derivano dal matrimonio, fatte salve le eccezioni espressamente
previste dall'articolo 3, nonché prevedendone stessi requisiti e modalità in
relazione alla costituzione, alla celebrazione e allo scioglimento. È da
porre in evidenza che qualsiasi soluzione di minore portata contravverrebbe
alla necessità di riconoscere piena e sostanziale parità tra le coppie
formate da persone dello stesso sesso e le coppie formate da persone di sesso
diverso, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito in primis
dall'articolo 3 della Costituzione.
Il secondo istituto che la presente proposta di legge delinea al capo II è
rappresentato dall'unione civile, accessibile a tutte le coppie formate da
persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso. La scelta di
offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da quelle
fondate sul matrimonio fa riferimento ad un altro principio ispiratore della
presente proposta di legge, ovvero il principio della pluralità dei rapporti
affettivi. L'importanza dell'istituto che si propone, il quale viene
introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di riconoscere diritti
e doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi,
prevedendo un legame di natura diversa, e sicuramente più «leggero»
rispetto al legame matrimoniale. Il principio della pluralità delle forme dei
rapporti affettivi, attuato mediante l'introduzione di istituti tra loro
diversi che riconoscono con maggiore o minore forza le coppie formate da
persone dello stesso sesso o di sesso diverso, è ormai ampiamente diffuso nei
Paesi europei: basti pensare al patto civile di solidarietà in Francia,
all'unione di fatto in Portogallo, ed ancora alla regolamentazione giuridica
della convivenza di fatto o dell'unione civile adottata nei Paesi scandinavi,
nei Paesi Bassi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna.
La presente proposta di legge mira quindi ad introdurre al libro IV del codice
civile, mediante le disposizioni previste al capo VI, una disciplina della
convivenza di fatto, che valorizzi e tuteli gli individui allorché scelgano
di convivere a qualsiasi titolo. La convivenza di fatto disciplinata dalla
presente proposta di legge, si rivolge a due o più persone maggiorenni,
indipendentemente dal sesso, che convivano stabilmente, ed ha come obiettivi
quelli di disciplinare per lo più gli aspetti di natura patrimoniale, anche
mediante accordi tra le parti conviventi, e di riconoscere in capo ai
conviventi taluni diritti già riconosciuti alla famiglia. La disciplina della
convivenza di fatto può sicuramente costituire una soluzione «molto leggera»
per le coppie di fatto che non intendano in alcun modo legarsi con altri
vincoli, ma si rivolge altresì a soggetti che convivano per altre ragioni: in
altri termini, attraverso tale disciplina, si intende non già e non solo
offrire una diversa forma di riconoscimento ai legami di tipo affettivo, ma
prevedere agevolazioni di diverso tipo in capo ai conviventi, nonché dare
rilievo a vincoli materiali o solidaristici di natura diversa. La disciplina
in esame si rivolgerebbe pertanto ad una vasta gamma di conviventi a diverso
titolo, dagli studenti che condividono un appartamento, ad un anziano o ad una
coppia di anziani che scelgano di condividere la propria abitazione per
ragioni economiche o di necessità di diversa natura, ad una convivenza tra
persone legate da vincoli di parentela o di semplice amicizia, o tra un
genitore ed il proprio figlio che non sia a suo carico. La disciplina della
convivenza di fatto ha pertanto svariati propositi ed obiettivi: incentivare
l'indipendenza dei giovani dalle famiglie d'origine, promuovere vincoli di
solidarietà nei confronti degli anziani, riconoscere una soglia minima di
diritti a convivenze stabili a qualsiasi titolo. Anche la convivenza di fatto
è oggetto di attenzione da parte di numerosi ordinamenti europei che la
disciplinano in modi differenti: è opportuno citare la coabitazione legale
istituita in Belgio (che tuttavia si rivolge alle convivenze more uxorio),
la convivenza di persone in «economia comune» introdotta in Portogallo, la
disciplina del concubinato in Francia, la disciplina della convivenza di fatto
in taluni Paesi scandinavi, tra cui la Svezia, nei Paesi Bassi, in alcune
regioni della Spagna.
L'introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento giuridico di unioni
affettive e di forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio
non intende ignorare, né porsi in contrasto con il principio costituzionale
sancito dall'articolo 29 della Costituzione: l'istituto del matrimonio non
viene in alcun modo intaccato o indebolito, ma al contrario è espressamente
sancita l'inapplicabilità delle norme che trovino fondamento nel principio
del favor matrimonii, e la posizione giuridica dei coniugi non viene
alterata neppure in relazione alla posizione giuridica delle parti dell'unione
civile. Al contrario, la presente proposta di legge risponde all'esigenza di
garantire, mediante il riconoscimento della pluralità delle unioni affettive
e delle forme di convivenza, il principio personalista ed il principio del
pluralismo sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, laddove è
stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell'individuo nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e di dare attuazione
sostanziale al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per il
fatto di affermare la pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini senza
distinzione di condizioni personali o sociali, sia nei termini in cui
riconosce un obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed
economici che impediscono il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.
Occorre poi sottolineare che la presente proposta di legge va oltre la
previsione di nuovi istituti per disciplinare le unioni tra persone dello
stesso sesso e le unioni civili, o la definizione di una nuova disciplina
della convivenza: piuttosto, le nuove istanze sociali e giuridiche che stanno
alla base delle previsioni normative delineate, ed a tale proposito occorre
citare le lotte per la parità di trattamento delle persone omosessuali e
quelle per il riconoscimento delle coppie di fatto, costituiscono lo spunto
per una riflessione più ampia e complessiva sul diritto di famiglia e, in
particolare, sull'esigenza di introdurre riforme atte a rafforzare
l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e ad estendere alle persone singole
l'accesso all'istituto dell'adozione.
A questo proposito, i capi III e IV della presente proposta di legge si
pongono in tale ottica, mirando ad attuare talune modificazioni di grande
significato; in primo luogo si propone l'abrogazione delle disposizioni che
impongono il divieto temporaneo della donna divorziata di contrarre il
matrimonio, norma che ha la sua ratio nella protezione del principio
della presunzione di paternità in relazione all'ex-marito, e che per questo
appare palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento
tra uomo e donna, oltre ad essere irragionevole ed anacronistica: la
protezione di un interesse dell'ex-marito in seguito allo scioglimento del
matrimonio, che interviene in seguito a tre anni di separazione legale, appare
del tutto insensata e non meritevole di tutela; nel caso in cui esista un
dubbio fondato in relazione al rapporto parentale, l'accertamento della
paternità può essere effettuato mediante l'esame del DNA.
In secondo luogo la presente proposta di legge attua una modificazione della
disciplina dell'uso dei cognomi per quanto riguarda coniugi e figli, allo
scopo di garantire effettive condizioni di parità tra i coniugi, come
peraltro sancito dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18
dicembre 1979 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132.
Infine la proposta di legge contempla l'abrogazione delle disposizioni
sull'addebito della responsabilità della separazione, che spesso costituisce
un elemento di ricatto tra i coniugi separati, non tenendo conto delle
complesse dinamiche che stanno alla base del rapporto tra i coniugi ed al suo
venire meno, rischiando di costituire tutt'al più un fattore punitivo nei
confronti di una parte; il criterio in base al quale stabilire un diritto al
mantenimento sarebbe invece costituito, ai sensi della presente proposta di
legge, dalla reale necessità del coniuge, garantendo perciò un'effettiva
tutela della parte debole del rapporto.
Il capo V della proposta di legge ha invece ad oggetto la modifica delle
disposizioni in materia di adozione ed affidamento dei minori, allo scopo di
estendere alle persone singole l'accesso a tali istituti. Già la disciplina
in materia di affidamento e di adozione dei minori è stata estesa dalle
disposizioni della proposta di legge all'unione registrata e all'unione
civile. Si è ritenuto tuttavia che fosse opportuno fissare un principio più
ampio, rappresentato dal riconoscimento in capo all'individuo del diritto di
avere accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, ritenendosi che
il diritto, peraltro prevalente in ogni caso, del minore ad un adeguato ed
armonioso sviluppo psico-fisico possa essere pienamente garantito nell'ambito
della famiglia monoparentale.
Al capo VII della presente proposta di legge sono invece fissate talune
disposizioni finali. L'articolo più importante è senza dubbio quello che
sancisce un generale divieto di discriminazione in relazione allo stato di
coniuge, contraente di un'unione registrata, parte di un'unione civile, o la
condizione di convivente di fatto, e che esplicita la ratio dell'intera
proposta, ovvero il riconoscimento della pari dignità e della libertà di
scelta in relazione alle diverse forme di famiglia e di convivenza. Oltre ad
un'ulteriore disposizione di esenzione tributaria, la presente proposta
disciplina in conclusione la questione del riconoscimento reciproco di
istituti equivalenti previsti dalle legislazioni nazionali degli altri Paesi e
dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato e delle
convenzioni internazionali.
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I.
UNIONE REGISTRATA
ART. 1.
(Modifica al libro I del codice civile in materia di unione registrata).
1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:
«TITOLO XIV-bis - Dell'unione registrata».
ART. 2.
(Unione registrata).
1. Dopo l'articolo 455 del codice civile, al titolo XIV-bis del
medesimo codice, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito
il seguente:
«ART. 455-bis. - (Unione registrata). - Due persone dello
stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza
morale e materiale reciproca, di seguito denominate "contraenti
dell'unione registrata", possono contrarre un'unione registrata».
ART. 3.
(Disciplina dell'unione registrata).
1. Dopo l'articolo 455-bis del codice civile, introdotto dall'articolo
2 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-ter. - (Disciplina dell'unione registrata). -
All'unione registrata ed ai rapporti tra i contraenti dell'unione registrata
si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, al capo II del titolo VII,
al titolo VIII, al titolo IX, al titolo XI, al titolo XII, al titolo XIII e al
titolo XIV del presente libro.
Il rapporto tra i contraenti dell'unione registrata è assimilato al rapporto
tra i coniugi.
Si applicano all'unione registrata le disposizioni civili, penali,
amministrative, processuali, fiscali, previdenziali e di lavoro, di ogni
ordine e grado, relative al matrimonio e agli effetti da esso derivanti
ancorché previste da leggi speciali, ai fini della costituzione, della
celebrazione, della registrazione, dello scioglimento, dell'acquisto della
cittadinanza, della disciplina dei diritti e degli obblighi, dei rapporti
patrimoniali ed extrapatrimoniali tra i contraenti, della successione per
causa di morte, degli effetti opponibili ai terzi.
Nelle disposizioni normative di ogni ordine e grado, fatte salve le eccezioni
previste dal presente articolo, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si
considera esteso anche al contraente dell'unione registrata o ai contraenti
dell'unione registrata.
Si applicano all'unione registrata le disposizioni relative alla disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori e alla disciplina della
procreazione medicalmente assistita.
Non si applicano all'unione registrata le disposizioni di maggior favore
espressamente previste per la famiglia intesa come società naturale fondata
sul matrimonio.
Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio
che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi.
Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio
di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 847, come modificata dalla legge 25 marzo
1985, n. 121».
ART. 4.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione
registrata).
1. Dopo l'articolo 455-ter del codice civile, introdotto dall'articolo
3 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-quater. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo
familiare all'unione registrata). - All'unione registrata sono estesi i
diritti spettanti al nucleo familiare, fatte salve le eccezioni di cui
all'articolo 455-ter, e tale estensione è applicata secondo criteri di
parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze
quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli».
ART. 5.
(Atto di unione registrata).
1. Le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si applicano anche
all'unione registrata.
2. Le registrazioni relative all'unione registrata sono contenute nell'atto di
unione registrata, il quale, ai sensi del titolo XIV-bis del libro I
del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è
assimilato all'atto di matrimonio, come disciplinato dall'articolo 64 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396.
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 86 del codice civile concernente la libertà di
stato).
1. All'articolo 86 del codice civile, le parole: «matrimonio precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «matrimonio, da una unione registrata o da
una unione civile precedenti».
2. All'articolo 86 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non costituisce causa impeditiva ai fini di cui al primo comma la
sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o tra i contraenti
dell'unione registrata, o l'esistenza di un matrimonio o di una unione
registrata i cui effetti civili siano stati dichiarati cessati».
ART. 7.
(Modifica agli articoli 107, 108, 143 e 294 del codice civile).
1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite
dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio».
2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie»
sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre
matrimonio».
3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e
la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».
4. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e
moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi».
ART. 8.
(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).
1. I contraenti dell'unione registrata godono di tutti i diritti, facoltà e
benefìci previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di
lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di
lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore,
dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione
collettiva, dai contratti individuali o atipici.
ART. 9.
(Modifica all'articolo 230-bis del codice civile, concernente
l'impresa familiare).
1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, dopo la
parola: «coniuge», ovunque ricorra sono inserite le seguenti: «o il
contraente dell'unione registrata».
ART. 10.
(Modifica all'articolo 433 del codice civile concernente gli alimenti).
1. All'articolo 433 del codice civile, dopo la parole: «coniuge» sono
inserite le seguenti: «o contraente dell'unione registrata».
CAPO II
UNIONE CIVILE
ART. 11.
(Modifica al libro I del codice civile in materia di unione civile).
1. Al libro I del codice civile, dopo il titolo XIV-bis, introdotto
dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente: «TITOLO XIV-ter
- Dell'unione civile».
ART. 12.
(Unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-quater del codice civile, introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, al titolo XIV-ter del medesimo
codice, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il
seguente:
«ART. 455-quinquies. - (Unione civile). - Due persone
maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti
dell'unione civile», che intendano legarsi o siano legate da comunione di
vita materiale e spirituale, possono contrarre un'unione civile per
organizzare la loro vita comune».
ART. 13.
(Istituzione del registro delle unioni civili).
1. Dopo l'articolo 455-quinquies del codice civile, introdotto
dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-sexies. - (Istituzione del registro delle unioni civili).
- Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro
delle unioni civili.
Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni
ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi
del presente titolo».
ART. 14.
(Procedura).
1. Dopo l'articolo 455-sexies del codice civile, introdotto
dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-septies. - (Procedura). - Due persone che intendano
contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta
presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione
civile fissano la propria residenza comune.
L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è
tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della
dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli
articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-quinquies
e 455-sexies, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i
cittadini stranieri.
L'ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere, contestualmente agli
adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l'unione nell'apposito
registro di cui all'articolo 455-sexies.
L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni
conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci
giorni dalla loro ricezione.
A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle
iscrizioni nel registro delle unioni civili».
ART. 15.
(Certificazione dello stato di unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-septies del codice civile, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-octies. - (Certificazione dello stato di unione civile).
- L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di
unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti
dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della
residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli
minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata
della stessa».
ART. 16.
(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia).
1. Dopo l'articolo 455-octies del codice civile, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-nonies. - (Equiparazione allo stato di membro di una
famiglia). - Lo stato di parte di una unione civile è titolo equiparato a
quello di membro di una famiglia ai sensi e per effetti della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni».
ART. 17.
(Cessazione dell'unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-nonies del codice civile, introdotto
dall'articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-decies. - (Cessazione dell'unione civile). - Lo stato
di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione
dell'unione civile in matrimonio o unione registrata ai sensi degli articoli
93 e seguenti.
Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante
una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono
all'ufficiale dello stato civile.
L'unione civile può infine cessare nel caso di richiesta di separazione
presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e
notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli
effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di
presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la
richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è
ripristinata automaticamente.
Nel caso di separazione, le parti procedono di comune accordo alla divisione
del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice,
indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto
della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro
professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle
conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi
dell'articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il
risarcimento del danno eventualmente subìto.
Nell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di
separazione e lo scioglimento dell'unione civile, le parti sono tenute agli
obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.
Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo
è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che
individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché
con apposita annotazione nel registro delle unioni civili».
ART. 18.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-decies del codice civile, introdotto
dall'articolo 17 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-undecies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo
familiare all'unione civile). - All'unione civile sono estesi i diritti
spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione
è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale
incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e
l'esistenza di figli».
ART. 19.
(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero).
1. Dopo l'articolo 455-undecies del codice civile, introdotto
dall'articolo 18 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-duodecies. - (Acquisto della residenza da parte del
cittadino straniero). - Il cittadino straniero non residente nel
territorio nazionale che sia parte di un'unione civile, contestualmente alla
certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia».
ART. 20.
(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento).
1. Dopo l'articolo 455-duodecies del codice civile, introdotto
dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-tredecies. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o
all'affidamento). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in
costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i
criteri dell'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in
costanza di matrimonio.
Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di
minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di
coniugi.
In caso di separazione delle parti dell'unione civile si applicano con
riguardo ai figli le disposizioni di cui all'articolo 155».
ART. 21.
(Regime patrimoniale dell'unione civile).
1. Dopo l'articolo 455-tredecies del codice civile, introdotto
dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 455-quaterdecies. - (Regime patrimoniale dell'unione civile).
- Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile
devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale.
Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione
civile con atto stipulato nella medesima forma.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di
cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».
ART. 22.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri
spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
ART. 23.
(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione).
1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile sono
aggiunte le seguenti parole: «e della parte di un'unione civile».
2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni
richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte
dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.
ART. 24.
(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile).
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di
un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere,
anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di
interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di
salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura
religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese
dall'altra parte dell'unione civile.
ART. 25.
(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte dell'unione civile).
1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività
lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può
rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli
utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e
terzo comma».
ART. 26.
(Diritti di successione fra le parti dell'unione civile).
1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella
di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli
derivanti dalla successione legittima.
2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni,
ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte
di un'unione civile o alle parti di un'unione civile.
3. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile succeda all'altra
per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua
posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.
ART. 27.
(Conseguenze fiscali dell'unione civile).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato
nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle
agevolazioni, sia negli oneri.
ART. 28.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile).
1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di
reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra
parte dell'unione civile, che derivano dall'appartenenza ad un determinato
nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle
agevolazioni, sia negli oneri.
2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno
intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e
lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto
all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine
previsto per lo scioglimento.
ART. 29.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la
morte di una delle parti dell'unione civile).
1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto
illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si
applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al
coniuge superstite.
ART. 30.
(Esoneri, dispense e agevolazioni connessi al servizio militare).
1. Nelle more della definitiva abolizione del servizio militare obbligatorio,
gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi allo stesso servizio,
connessi con l'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite
alcuno, alle parti dell'unione civile.
ART. 31.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la
successione nel contratto di locazione).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è
sostituito dai seguenti:
«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte
superstite convivente al momento del decesso.
Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio, un'unione
registrata o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto
in seguito all'instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne
comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento».
ART. 32.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di
preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo può
godere anche la parte dell'unione civile.
ART. 33.
(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di
disoccupati).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o
causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per
l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di
condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell'unione civile.
ART. 34.
(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).
1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefìci
previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro
subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di una attività di lavoro
autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle
disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione
collettiva, dai contratti individuali o atipici.
ART. 35.
(Norme penali).
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o
della parte dell'unione civile».
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis,
371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un
prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile
nocumento nella libertà o nell'onore».
ART. 36.
(Norme di procedura penale).
1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I
prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei
coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle
parti dell'unione civile».
CAPO III
UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI E NUOVE NORME IN MATERIA DI COGNOME
ART. 37.
(Abrogazione degli articoli 89 e 140 del codice civile concernenti il
divieto temporaneo di nuove nozze).
1. Gli articoli 89 e 140 del codice civile sono abrogati.
ART. 38.
(Uso dei cognomi).
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«ART. 143-bis. - (Uso dei cognomi). - I coniugi mantengono
ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio,
uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello
dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il
coniuge superstite passi a nuove nozze».
ART. 39.
(Cittadinanza del coniuge).
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito
dall'articolo 38 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 143-bis.1 - (Cittadinanza del coniuge). - Il coniuge
conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per
effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell'altro
coniuge assume una cittadinanza straniera».
ART. 40.
(Cognome del coniuge).
1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«ART. 156-bis. - (Cognome del coniuge). - Il giudice può
vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a
lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non
usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio».
ART. 41.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898).
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono
sostituiti dai seguenti:
«2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito
del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge
che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al
proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».
ART. 42.
(Cognome del figlio).
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«ART. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio legittimo assume, per
volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell'ordine da essi
indicato, o il cognome di uno dei genitori.
La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di nascita del primo
figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.
Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i
cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da
entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo,
secondo e terzo.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio
naturale può assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto
successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.
In mancanza di accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile
attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico».
ART. 43.
(Cognome dell'adottato).
1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 262».
2. Il quarto comma dell'articolo 299 del codice civile è abrogato.
CAPO IV
MODIFICA DELLE NORME SULL'ADDEBITO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SEPARAZIONE
ART. 44.
(Abrogazione dell'addebito della responsabilità).
1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.
2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge
che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro
coniuge quanto è necessario al suo mantenimento».
ART. 45.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, dopo le parole: «assenza di un coniuge» sono
inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile».
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, le parole: «Qualora esista un coniuge superstite»
sono sostituite dalle seguenti: «Qualora esista un coniuge o una parte
dell'unione civile superstite».
ART. 46.
(Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile).
1. L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:
«ART. 548. - (Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile).
- Se chi muore lascia il coniuge separato con sentenza passata in giudicato e
la parte dell'unione civile, a quest'ultima è riservato un quarto del
patrimonio, al coniuge separato la metà.
Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o naturale, fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 542, alla parte dell'unione civile è
riservato un quinto del patrimonio.
Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte
dell'unione civile».
ART. 47.
(Successione del coniuge separato).
1. L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:
«ART. 585. - (Successione del coniuge separato). - Il coniuge separato
ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato».
CAPO V
NORME IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO DEI MINORI
ART. 48.
(Divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale).
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149, dopo le parole: «di
religione» sono inserite le seguenti: «, di orientamento sessuale».
ART. 49.
(Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:
«ART. 6. - 1. L'adozione è consentita a persone singole o a coppie
unite da matrimonio, da unione registrata o da unione civile da almeno due
anni. Nell'ambito della coppia non deve sussistere e non deve avere avuto
luogo negli ultimi due anni separazione personale neppure di fatto.
2. L'adottante o gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di
quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere
disposta solo a seguito di richiesta congiunta da parte di entrambi i membri
della coppia.
5. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi
realizzato anche quando la coppia abbia convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di due anni, nel caso in cui
il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
6. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale
per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
7. Non è preclusa l'adozione quando, nell'ambito della coppia, il limite
massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non
superiore a dieci anni, ovvero quando l'adottante o gli adottanti siano
genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore,
ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già
dagli stessi adottato.
8. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere
già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate.
9. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico,
eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e
all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».
ART. 50.
(Modifica delle norme in materia di adozione).
1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 19 della legge 28 marzo 2001, al comma 1, la parola: «coniugi»
è sostituita della seguente: «adottanti»; al comma 5, le parole: «le
coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»; al comma 6, le parole: «coppia
prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «persona singola o alla coppia
prescelta».
2. All'articolo 31, comma 3, lettera h), della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, le parole: «i coniugi affidatari» sono
sostituite dalle seguenti: «gli affidatari».
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «dei
coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».
4. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «le
coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro».
5. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), della legge 4
maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l'adottante
o gli adottanti».
6. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificato dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «dei
coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'affidatario o
degli affidatari».
7. All'articolo 51, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole:
«del suo coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con la
quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile».
8. All'articolo 52, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole:
«il coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con la quale è
legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile».
9. All'articolo 8, comma 1, lettera g) del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, le parole:
«ai coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro».
ART. 51.
(Modifica dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituto
dall'articolo 21 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal
seguente:
«ART. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato
di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentito l'adottante o gli
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico
ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente
capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con
sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della persona singola
o della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da adottanti che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, devono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dell'affidatario o degli
affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se una delle parti della coppia muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell'altra parte nei confronti di entrambi, con
effetto, per la parte deceduta, dalla data della morte.
5. Se la persona singola affidataria muore durante l'affidamento
preadottivo, il tribunale per i minorenni, tenuto conto delle esigenze e della
situazione del minore, provvede in via d'urgenza a disporre un nuovo
affidamento preadottivo ai sensi degli articoli 22, 23 e 24.
6. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra
gli affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di
entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una o entrambe le parti
ne facciano richiesta.
7. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico
ministero, agli adottanti ed al tutore.
8. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
ART. 52.
(Modifica dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal
seguente:
«ART. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia
orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata
o un'unione civile con il genitore, nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge, dell'altro contraente dell'unione registrata o
dell'altra parte dell'unione civile;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati al comma 1, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli
intende adottare».
ART. 53.
(Modifica dell'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 27 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal
seguente:
«ART. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della
sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se una delle parti della coppia muore dopo la prestazione del
consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su
istanza dell'altra parte, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell'adottante.
4. In caso di morte della persona singola adottante dopo la prestazione
del consenso e prima della emanazione della sentenza, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 25».
ART. 54.
(Modifica dell'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
1. L'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal
seguente:
«ART. 48. - 1. Se il minore è adottato da una coppia, dal coniuge di
uno dei genitori, o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o
un'unione civile con il genitore, la potestà sull'adottato e il relativo
esercizio spettano ad entrambi.
2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo e di
educarlo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 147 del codice civile.
3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha
l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento,
istruzione e educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in
modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice
civile».
ART. 55.
(Adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione
registrata e delle parti dell'unione civile).
1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da
ultimo modificato dall'articolo 50 della presente legge, è inserito il
seguente:
«ART. 39-ter. 1. - 1. L'adozione di minori stranieri da parte
dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile è
possibile previo espresso consenso da parte dello Stato di provenienza del
minore».
CAPO VI
DELLA CONVIVENZA DI FATTO
ART. 56.
(Modifiche al libro IV del codice civile in materia della convivenza di
fatto).
1. Al libro IV del codice civile, dopo il titolo IX è aggiunto il seguente:
«TITOLO IX-bis - Della convivenza di fatto».
ART. 57.
(Convivenza di fatto).
Dopo l'articolo 2059 del codice civile, al titolo IX-bis del medesimo
codice, introdotto dall'articolo 56 della presente legge, è inserito il
seguente:
«ART. 2059-bis. - (Convivenza di fatto). - Due o più persone
maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vivano insieme da almeno un anno
possono dichiarare la propria convivenza all'ufficiale dello stato civile
presso il comune nel quale i conviventi hanno fissato la propria residenza.
La convivenza di cui al primo comma è annotata sugli atti anagrafici da parte
dell'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto all'accertamento, previo
mero controllo sulla sussistenza anagraficamente accertata, di una convivenza
protrattasi per almeno un anno».
ART. 58.
(Cessazione della convivenza di fatto).
1. Dopo l'articolo 2059-bis del codice civile, introdotto dall'articolo
57 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 2059-ter. - (Cessazione della convivenza di fatto). - La
convivenza di fatto cessa con la morte del convivente o si interrompe
automaticamente quando il convivente abbandoni la residenza comune, come
risultante dai certificati anagrafici.
La convivenza di fatto cessa altresì con effetto immediato in seguito a
recesso unilaterale o consensuale dei conviventi. Della cessazione della
convivenza di fatto ai sensi del secondo comma è dato atto dall'ufficiale
dello stato civile mediante apposita annotazione sugli atti anagrafici.
Nel caso in cui i conviventi siano più di due, la cessazione unilaterale per
una delle cause previste dal primo e dal secondo comma non produce effetti
sulla prosecuzione della convivenza in capo agli altri conviventi».
ART. 59.
(Accordi di convivenza).
1. Dopo l'articolo 2059-ter del codice civile, introdotto dall'articolo
58 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 2059-quater. - (Accordi di convivenza). - Con accordo
stipulato ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi
speciali in materia di contratti, i conviventi possono disciplinare gli
aspetti patrimoniali del rapporto di convivenza, l'entità, i tempi e i modi
della contribuzione alla vita comune, nonché le conseguenze patrimoniali in
seguito alla cessazione della convivenza di fatto di cui all'articolo 2059-bis».
ART. 60.
(Atti di disposizione del patrimonio).
1. Dopo l'articolo 2059-quater del codice civile, introdotto
dall'articolo 59 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 2059-quinquies. - (Atti di disposizione del patrimonio).
- In assenza dell'accordo di cui all'articolo 2059-quater, gli atti di
disposizione del patrimonio effettuati in proporzione ai propri redditi, alle
proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o
casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi
dell'articolo 2034.
Salvo prova contraria, gli atti di disposizione del patrimonio in eccesso
rispetto alle previsioni di cui al primo comma si presumono costituire
donazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 782 del
presente codice e dall'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Salvo che non sia diversamente pattuito, la proprietà dei beni mobili
destinati all'uso comune dei conviventi e acquistati in seguito alla
costituzione della convivenza si presume essere comune.
Alla cessazione della convivenza, in caso di mancato accordo sulla divisione
dei beni di proprietà comune, si applicano le disposizioni di cui al quarto
comma dell'articolo 455-decies».
ART. 61.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare alla convivenza di
fatto).
1. Dopo l'articolo 2059-quinquies del codice civile, introdotto
dall'articolo 60 della presente legge, è inserito il seguente:
«ART. 2059-sexies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo
familiare alla convivenza di fatto). - Alla convivenza di fatto sono
estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge,
e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento».
ART. 62.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria e situazione di incapacità o decesso
del convivente).
1. Quando pattuito ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 2059-quater
del codice civile, introdotto dall'articolo 59 della presente legge, e
soltanto nel caso in cui un convivente sia effettivamente e totalmente a
carico di un altro in modo continuativo per un periodo di tempo non inferiore
a sei mesi, ai conviventi di fatto sono estesi tutti i diritti e i doveri
spettanti ai coniugi o che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo
familiare relativi all'assistenza sanitaria o penitenziaria.
2. L'accordo può inoltre designare uno dei conviventi come persona di fiducia
per l'assunzione delle decisioni in materia di salute o riguardanti
l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale,
morale e le celebrazioni funerarie per conto del convivente divenuto incapace,
ancorché temporaneamente, o deceduto.
ART. 63.
(Conseguenze fiscali della convivenza di fatto).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato
nucleo familiare sono estese ai conviventi di fatto, sia nelle agevolazioni,
sia negli oneri.
ART. 64.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la
morte del convivente di fatto).
1. In caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto
illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si
applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al
coniuge superstite.
ART. 65.
(Forma scritta dell'accordo di convivenza).
1. All'articolo 1350 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il
seguente:
«12-bis) gli accordi tra i conviventi di fatto di cui all'articolo
2059-quater;».
ART. 66.
(Certificazione anagrafica della convivenza di fatto).
1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo
la parola: «convivenze,» sono inserite le seguenti: «incluse quelle di cui
agli articoli 2059-bis e seguenti del codice civile».
ART. 67.
(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).
1. Sono estesi ai conviventi i diritti e le facoltà in materia di ferie e di
permessi connessi al rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, o alla
sussistenza di una attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi
o del coniuge del lavoratore, o che derivano dall'appartenenza ad un
determinato nucleo familiare, dalle disposizioni normative di ogni ordine e
grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 68.
(Imposte di certificazione).
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti
derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di
bollo, di registro e da ogni altra tassa.
ART. 69.
(Divieto di discriminazione).
1. Lo stato di coniuge, di contraente di un'unione registrata, di parte di
un'unione civile, o la condizione di convivente di fatto non possono essere
per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque
settore della vita pubblica o privata.
2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di
ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi ove si svolge la
personalità dell'individuo e ne promuove il pubblico rispetto.
ART. 70.
(Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e
applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale
privato).
1. Ai sensi della presente legge si dà riconoscimento all'unione registrata,
all'unione civile o all'istituto equivalente, alla convivenza di fatto o
all'istituto equivalente contratti all'estero dal cittadino italiano o dal
cittadino straniero.
2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono
opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi,
persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti
stabiliti dalla presente legge.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e
successive modificazioni, in materia di diritto internazionale privato.
4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio,
adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di
famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso
dell'altro Stato contraente in relazione all'unione registrata e all'unione
civile.
5. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti
reali e di obbligazioni si applicano bilateralmente, ove possibile, previo
espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione alla convivenza di
fatto.
ART. 71.
(Attuazione della norma concernente l'adozione di minori stranieri da parte
di contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con le rappresentanze
diplomatiche straniere in Italia e con gli omologhi organi stranieri per
verificare se sussistano le condizioni per consentire l'adozione dei minori
stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti
dell'unione civile.
ART. 72.
(Attuazione della norma concernente il riconoscimento degli istituti
stranieri analoghi o equivalenti e l'applicazione delle norme e delle
convenzioni di diritto internazionale privato).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi
organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a
disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l'applicazione
bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio,
adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di
famiglia, nonché in materia di diritti reali e di obbligazioni.