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4-MAG-99 9:30:12
Vita
di coppia
Convivenze:
Anna Maria De Luca, deputata di Forza Italia,
presenta
un progetto di legge che apre al diritto
successorio
anche per le coppie dello stesso sesso
conviventi.
“Il
panorama della famiglia italiano è radicalmente cambiato su quasi
15
milioni
di coppie, più di 300mila non sono coniugate. E’ un dato che la
dice
lunga
sulle unioni di fatto, una realtà sempre più evidente nel
nostro
Paese,
che però non trova riscontro né riconoscimento nell’attuale
normativa”
La
presentazione della proposta in materia successoria da parte di Forza Italia
nella persona dell?on. De Luca, responsabile della Commissione Pari Opportunità
del partito, proposta che riconosce i diritti all?eredità anche
per le coppie conviventi dello stesso sesso, non può non rappresentare
un positivo segnale di evoluzione nella politica del diritto da parte di
una importante forza politica italiana. Che il problema delle famiglie
di fatto, comprese quelle dello stesso sesso, sia una questione rilevante
lo dimostra non solo l?attenzione crescente da parte del legislatore, ma
soprattutto la diffusione sempre più massiccia di queste nuove famiglie
che non vogliono o non possono sposarsi secondo il matrimonio tradizionale.
Riconoscere i diritti delle centinaia di migliaia di persone che vivono
in regime di convivenza rappresenta da parte dello Stato un doveroso atto
di giustizia e di umanità. Che anche i parlamentari del maggior
partito di opposizione lo riconosca non può che farci piacere. Il
nostro augurio è che la materia sia affrontata complessivamente
e che presto approdi in Parlamento una discussione efficace sulla legislazione
volta al riconoscimento complessivo dei diritti di chi vive in convivenza,
comprese le persone dello stesso sesso.
Riportiamo
il lancio ANSA e il testo della proposta di legge
FI:
DE LUCA, DIRITTI SUCCESSIONE COPPIE DI FATTO ANCHE UNISEX
(ANSA)
- ROMA, 4 MAG - I conviventi, anche nei casi di coppie formate da persone
dello stesso sesso, devono essere economicamente tutelati in caso di morte
di uno dei due. E’ quanto si prefigge la più innovativa delle tre
proposte di legge di Forza Italia illustrate in una conferenza stampa a
Montecitorio della responsabile pari opportunità Anna Maria De Luca,
che ne e’ la prima firmataria. Le altre due proposte riguardano la
tutela della maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste
(attraverso una riduzione dei reddito tassabile), nonche’ la violenza sessuale.
Quest’ultima si riallaccia alla vicenda sorta intorno alla sentenza della
Cassazione che aveva escluso le aggravanti in caso di stupro nei confronti
di una donna incinta: la proposta introduce quelle aggravanti anche nei
casi di violenza nei confronti di chi si trova in “condizioni di inferiorità
psichica o fisica”. La prima proposta non esclude dai benefici la
coppie dello stesso sesso perche’ identifica come “convivenza giuridicamente
rilevante” semplicemente quella “perdurante da almeno quattro anni, tra
due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale”, escludendo
solo chi ha vincoli matrimoniali i minori, le persone con rapporto di parentela
e i casi di delitto. La proposta dell’on. De Luca prevede diversi diritti
successori per i partecipanti alle famiglie ?more uxorio”, una volta provata
la convivenza.
Il
primo riguarda, in presenza di successione testamentaria, una “indennità?
mensile gravante sul patrimonio ereditario per il convivente superstite
in “stato di bisogno e di impossibilita, morale o materiale di procurarsi
i mezzi di sussistenza”. Al superstite e, poi concessa in uso per
cinque anni l’abitazione adibita a residenza familiare, nonche’ il diritto
di proprieta’ esclusiva sui mobili, esclusi quelli di rilevante valore
economico sottoposti alla successione ordinaria. Tali diritti spettano,
inoltre, fino al raggiungimento della maggiore eta’, ai figli minori anche
se non legalmente riconosciuti.
Nel
caso di mancanza di testamento, il convivente in condizioni di difficoltà
economica ha diritto ad un sesto della quote di eredita’ che la legge riconosce
ora al coniuge erede legittimo.
Infine
gli si riconosce, sempre in caso di stato di necessità economica,
il diritto dì reversibilita’ della pensione e/o dei Tfr dei convivente
defunto. Tale diritto viene limitato ad un sesto in presenza di altro coniuge
o di figli minori nati da matrimonio.
PROPOSTA
DI LEGGE PRIMA FIRMATARIA Annamaria De Luca
DISCIPLINA
DELLA CONVIVENZA GIURIDICAMENTE RILEVANTE
L’on.
De Luca è Dirigente nazionale dei Dipartimento Pari
Opportunità
di Forza Italia e Membro dell’Intergruppo Donne
Parlamentari.
E’ eletta nel Collegio 26
LO
SPIRITO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Il
panorama della famiglia italiano è radicalmente cambiato su quasi
15 milioni di coppie, più di 300mila non sono coniugate. E’ un dato
che la dice lunga sulle unioni di fatto, una realtà sempre più
evidente nel nostro Paese, che però non trova riscontro né
riconoscimento nell’attuale normativa. Si tratta, ancore una volta, di
un paradosso tutto italiano: se da un lato la famiglia basato sulla convivenza
non esiste per la nostra legislazione, dall’altro quest’ultima protegge
il convivente in caso di “maltrattamenti in famiglia” (art,572 del Codice
penale). E ancora se da una parte l’art, 29 della Costituzione considera
lo famiglia una “società naturale”, dall’altra riconosce una dignità
superiore alle unioni fondate sul matrimonio, perché caratterizzate
da stabilità e certezza. Eppure l’art.2 della Costituzione vede
nella famiglia di fatto “una formazione sociale ove l’individuo manifesta
la propria personalità” e la Corte Costituzionale afferma che ?un
consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente
irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento
delle formazioni sociali ed alle conseguenti implicazioni solidaristiche‘,
Nella direzione dei riconoscimento delle coppie di fatto vanno anche lo
riforma del diritto di famiglia dei 1975, che equipara i figli naturali
a quelli legittimi, così come la dichiarazione della presidente
dell’Azione cattolica, Paola Bignardi, che ammette: “la coppia dì
fatto non può restare nell’anonimato “.
L’OBIETTIVO
DELLA PROPOSTA Di LEGGE
La
presente proposta di legge è finalizzato e tutelare giuridicamente
la famiglia more uxorio in ambito successorio garantendo al superstite,
che si trovi in stato di necessità, e ai figli minori, che possono
dimostrare il legame parentale con il deceduto, una indennità mensile
a ?una tantum” e il diritto di abitazione per un periodo di cinque anni
sulla casa adibita a residenza familiare (anche in concorso con altri chiamati)
e di proprietà dei mobili di uso comune che la corredano.
Di
contro, il beneficiario dovrà fornire, attraverso documenti e testimonianze,
la prova della convivenza - e della comunione di interessi morali, formali
e. materiali - protrattosi per almeno quattro anni: saranno esclusi da
tele diritto le persone già sposate - salvo sentenza di separazione
passato in giudicato - i minori ,salvo autorizzazione dei Tribunale - e
i parenti. Stessa interdizione vale in caso di ipotesi di delitto, Inoltre
in mancanza di o testamento, il convivente impossibilitato e procurarsi
i mezzi di sussistenza ha diritto ad un sesto delle quote di eredità
che la legge riconosce e favore del coniuge erede legittimo.
Infine,
anche se di non minore importanza, al convivente more uxorio spetta il
diritto alla reversibilità della pensione e/o al TFR riconosciuto
al defunto.
Art.
1 Nozione di convivenza giuridicamente rilevante
La
convivenza, perdurante da almeno quattro anni, tra due persone legate da
comunione di vita materiale e spirituale è disciplinata dalle disposizioni
della presente legge.
Art.2
Prova della convivenza
La
convivenza giuridicamente rilevante e la dato di inizio della stessa deve
essere
provata
con documenti e testimoni idonei a dimostrare con certezza l’esistenza,
oltre
al
rapporto di codbitazione stabile, la sussistenza di unasituazione di comunanza
di
interessi,
sul piano morale, formale e materiale, fra i conviventi,
Art.3
Cause impeditive della convivenza giuridicamente rilevante
1,
Sono cause impeditive. della convivenza giuridicamente rilevante ai sensi
della presente legge:
a)
la sussistenza di un vincolo matrimoniale in otto, esclusa l’ipotesi in
cui i coniugi
siano
separati con sentenza passata in giudicato;
b)
la minore età di uno dei conviventi salvo autorizzazione dei Tribunale
ex art. 84
c.c.:
e)
lo sussistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione e
affiliazione di cui
all’Art,
87 c.c.:
d)
l’ipotesi di delitto prevista dall’art, 88 c.c.
Art.
4 Diritti successori dei convivente in caso dì successione testamentario
1.
E’ riservato, in caso di successione testamentaria, o favore del convivente
superstite avente i requisiti di cui agli Artt, 1 e 2 della presente legge,
che si trovi in uno stato di bisogno e di impossibilità morale o
materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza, una indennità da
liquidarsi mensilmente o in un unica soluzione, gravante sul patrimonio
ereditario, secondo le determinazioni che saranno adottate doll’autorità
giudiziario in misura pari ad un sesto delle quote riservate dello legge
ci coniuge. legittimario (Artt, 536 e ss,cc.).
2.
E’ riservato inoltre, e favore dei medesimo convivente, analogamente a
quanto previsto a favore del coniuge ex Art. 540 c.c,, il diritto di abitazione
sulla cosa adibito a residenza familiare, per un periodo di cinque anni,
anche. in caso di concorso con altri chiamati.
Il
diritto di proprietà sui mobili di uso comune che la corredano spetta
esclusivamente
al
convivente,
3.
I diritti di cui al comma precedente spettano fino al raggiungimento della
maggiore età anche. ci figli minori nati che, pur non essendo stati
legalmente riconosciuti, possano dimostrare di essere figli del convivente
deceduto, 4, Sono esclusi dal diritto di proprietà ì mobili
di rilevante valore economico, che rimangono sottoposti alle ordinarie
regole della successione.
Art.5
Diritti successori del convivente in caso di successione legittima
In
caso di successione ab intestato, al convivente more uxorio che si trovi
in uno stato
di
bisogno e di impossibilità morale o materiale di procurarsi i mezzi
di sussistenza,
compete
un sesto delle quote di eredità che la legge riconosce al coniuge
erede
legittimo,
Art.6
Diritto alla reversibilità e al TFR
A
favore dei convivente, avente i requisiti di cui allo presente legge, che
si trovi in una stato di bisogno e di impossibilitò morale o materiale
di procurarsi i mezzi di sussistenza, $petto il diritto alla reversibilità
della pensione c/o dei TFR spettante al convivente defunto. In caso di
concorso con l’altro coniuge, c/o con i figli minori nati da matrimonio,
tele diritto è pari ad un sesto della quota spettante ci primi.
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