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PROGETTO DI LEGGE "DE LUCA"

 


(1031) 4-MAG-99 9:30:12 

Vita di coppia

Convivenze: Anna Maria De Luca, deputata di Forza Italia,
presenta un progetto di legge che apre al diritto
successorio anche per le coppie dello stesso sesso
conviventi.

“Il panorama della famiglia italiano è radicalmente cambiato su quasi 15
milioni di coppie, più di 300mila non sono coniugate. E’ un dato che la dice
lunga sulle unioni di fatto, una realtà sempre più evidente nel nostro
Paese, che però non trova riscontro né riconoscimento nell’attuale
normativa”

La presentazione della proposta in materia successoria da parte di Forza Italia nella persona dell?on. De Luca, responsabile della Commissione Pari Opportunità del partito, proposta che riconosce i diritti all?eredità anche per le coppie conviventi dello stesso sesso, non può non rappresentare un positivo segnale di evoluzione nella politica del diritto da parte di una importante forza politica italiana.  Che il problema delle famiglie di fatto, comprese quelle dello stesso sesso, sia una questione rilevante lo dimostra non solo l?attenzione crescente da parte del legislatore, ma soprattutto la diffusione sempre più massiccia di queste nuove famiglie che non vogliono o non possono sposarsi secondo il matrimonio tradizionale.  Riconoscere i diritti delle centinaia di migliaia di persone che vivono in regime di convivenza rappresenta da parte dello Stato un doveroso atto di giustizia e di umanità. Che anche i parlamentari del maggior partito di opposizione lo riconosca non può che farci piacere. Il nostro augurio è che la materia sia affrontata complessivamente e che presto approdi in Parlamento una discussione efficace sulla legislazione volta al riconoscimento complessivo dei diritti di chi vive in convivenza, comprese le persone dello stesso sesso. 
Riportiamo il lancio ANSA e il testo della proposta di legge 
FI: DE LUCA, DIRITTI SUCCESSIONE COPPIE DI FATTO ANCHE UNISEX 
(ANSA) - ROMA, 4 MAG - I conviventi, anche nei casi di coppie formate da persone dello stesso sesso, devono essere economicamente tutelati in caso di morte di uno dei due. E’ quanto si prefigge la più innovativa delle tre proposte di legge di Forza Italia illustrate in una conferenza stampa a Montecitorio della responsabile pari opportunità Anna Maria De Luca, che ne e’ la prima firmataria.  Le altre due proposte riguardano la tutela della maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste (attraverso una riduzione dei reddito tassabile), nonche’ la violenza sessuale. Quest’ultima si riallaccia alla vicenda sorta intorno alla sentenza della Cassazione che aveva escluso le aggravanti in caso di stupro nei confronti di una donna incinta: la proposta introduce quelle aggravanti anche nei casi di violenza nei confronti di chi si trova in “condizioni di inferiorità psichica o fisica”.  La prima proposta non esclude dai benefici la coppie dello stesso sesso perche’ identifica come “convivenza giuridicamente rilevante” semplicemente quella “perdurante da almeno quattro anni, tra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale”, escludendo solo chi ha vincoli matrimoniali i minori, le persone con rapporto di parentela e i casi di delitto. La proposta dell’on. De Luca prevede diversi diritti successori per i partecipanti alle famiglie ?more uxorio”, una volta provata la convivenza. 
Il primo riguarda, in presenza di successione testamentaria, una “indennità? mensile gravante sul patrimonio ereditario per il convivente superstite in “stato di bisogno e di impossibilita, morale o materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza”.  Al superstite e, poi concessa in uso per cinque anni l’abitazione adibita a residenza familiare, nonche’ il diritto di proprieta’ esclusiva sui mobili, esclusi quelli di rilevante valore economico sottoposti alla successione ordinaria. Tali diritti spettano, inoltre, fino al raggiungimento della maggiore eta’, ai figli minori anche se non legalmente riconosciuti. 
Nel caso di mancanza di testamento, il convivente in condizioni di difficoltà economica ha diritto ad un sesto della quote di eredita’ che la legge riconosce ora al coniuge erede legittimo. 
Infine gli si riconosce, sempre in caso di stato di necessità economica, il diritto dì reversibilita’ della pensione e/o dei Tfr dei convivente defunto. Tale diritto viene limitato ad un sesto in presenza di altro coniuge o di figli minori nati da matrimonio. 
PROPOSTA DI LEGGE PRIMA FIRMATARIA Annamaria De Luca 
DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA GIURIDICAMENTE RILEVANTE 
L’on. De Luca è Dirigente nazionale dei Dipartimento Pari 
Opportunità di Forza Italia e Membro dell’Intergruppo Donne 
Parlamentari. E’ eletta nel Collegio 26 
LO SPIRITO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
Il panorama della famiglia italiano è radicalmente cambiato su quasi 15 milioni di coppie, più di 300mila non sono coniugate. E’ un dato che la dice lunga sulle unioni di fatto, una realtà sempre più evidente nel nostro Paese, che però non trova riscontro né riconoscimento nell’attuale normativa. Si tratta, ancore una volta, di un paradosso tutto italiano: se da un lato la famiglia basato sulla convivenza non esiste per la nostra legislazione, dall’altro quest’ultima protegge il convivente in caso di “maltrattamenti in famiglia” (art,572 del Codice penale).  E ancora se da una parte l’art, 29 della Costituzione considera lo famiglia una “società naturale”, dall’altra riconosce una dignità superiore alle unioni fondate sul matrimonio, perché caratterizzate da stabilità e certezza. Eppure l’art.2 della Costituzione vede nella famiglia di fatto “una formazione sociale ove l’individuo manifesta la propria personalità” e la Corte Costituzionale afferma che ?un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti implicazioni solidaristiche‘, Nella direzione dei riconoscimento delle coppie di fatto vanno anche lo riforma del diritto di famiglia dei 1975, che equipara i figli naturali a quelli legittimi, così come la dichiarazione della presidente dell’Azione cattolica, Paola Bignardi, che ammette: “la coppia dì fatto non può restare nell’anonimato “. 
L’OBIETTIVO DELLA PROPOSTA Di LEGGE 
La presente proposta di legge è finalizzato e tutelare giuridicamente la famiglia more uxorio in ambito successorio garantendo al superstite, che si trovi in stato di necessità, e ai figli minori, che possono dimostrare il legame parentale con il deceduto, una indennità mensile a ?una tantum” e il diritto di abitazione per un periodo di cinque anni sulla casa adibita a residenza familiare (anche in concorso con altri chiamati) e di proprietà dei mobili di uso comune che la corredano. 
Di contro, il beneficiario dovrà fornire, attraverso documenti e testimonianze, la prova della convivenza - e della comunione di interessi morali, formali e. materiali - protrattosi per almeno quattro anni: saranno esclusi da tele diritto le persone già sposate - salvo sentenza di separazione passato in giudicato - i minori ,salvo autorizzazione dei Tribunale - e i parenti. Stessa interdizione vale in caso di ipotesi di delitto, Inoltre in mancanza di o testamento, il convivente impossibilitato e procurarsi i mezzi di sussistenza ha diritto ad un sesto delle quote di eredità che la legge riconosce e favore del coniuge erede legittimo. 
Infine, anche se di non minore importanza, al convivente more uxorio spetta il diritto alla reversibilità della pensione e/o al TFR riconosciuto al defunto. 
Art. 1 Nozione di convivenza giuridicamente rilevante 
La convivenza, perdurante da almeno quattro anni, tra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale è disciplinata dalle disposizioni della presente legge. 
Art.2 Prova della convivenza 
La convivenza giuridicamente rilevante e la dato di inizio della stessa deve essere
provata con documenti e testimoni idonei a dimostrare con certezza l’esistenza, oltre
al rapporto di codbitazione stabile, la sussistenza di unasituazione di comunanza di
interessi, sul piano morale, formale e materiale, fra i conviventi, 
Art.3 Cause impeditive della convivenza giuridicamente rilevante 
1, Sono cause impeditive. della convivenza giuridicamente rilevante ai sensi della presente legge: 
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in otto, esclusa l’ipotesi in cui i coniugi
siano separati con sentenza passata in giudicato; 
b) la minore età di uno dei conviventi salvo autorizzazione dei Tribunale ex art. 84
c.c.: 
 e) lo sussistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione di cui
 all’Art, 87 c.c.: 
 d) l’ipotesi di delitto prevista dall’art, 88 c.c. 

Art. 4 Diritti successori dei convivente in caso dì successione testamentario 
1. E’ riservato, in caso di successione testamentaria, o favore del convivente superstite avente i requisiti di cui agli Artt, 1 e 2 della presente legge, che si trovi in uno stato di bisogno e di impossibilità morale o materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza, una indennità da liquidarsi mensilmente o in un unica soluzione, gravante sul patrimonio ereditario, secondo le determinazioni che saranno adottate doll’autorità giudiziario in misura pari ad un sesto delle quote riservate dello legge ci coniuge. legittimario (Artt, 536 e ss,cc.). 
2. E’ riservato inoltre, e favore dei medesimo convivente, analogamente a quanto previsto a favore del coniuge ex Art. 540 c.c,, il diritto di abitazione sulla cosa adibito a residenza familiare, per un periodo di cinque anni, anche. in caso di concorso con altri chiamati. 
Il diritto di proprietà sui mobili di uso comune che la corredano spetta esclusivamente
al convivente, 
3. I diritti di cui al comma precedente spettano fino al raggiungimento della maggiore età anche. ci figli minori nati che, pur non essendo stati legalmente riconosciuti, possano dimostrare di essere figli del convivente deceduto, 4, Sono esclusi dal diritto di proprietà ì mobili di rilevante valore economico, che rimangono sottoposti alle ordinarie regole della successione. 

Art.5 Diritti successori del convivente in caso di successione legittima 
In caso di successione ab intestato, al convivente more uxorio che si trovi in uno stato
di bisogno e di impossibilità morale o materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza,
compete un sesto delle quote di eredità che la legge riconosce al coniuge erede
legittimo, 
Art.6 Diritto alla reversibilità e al TFR 
A favore dei convivente, avente i requisiti di cui allo presente legge, che si trovi in una stato di bisogno e di impossibilitò morale o materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza, $petto il diritto alla reversibilità della pensione c/o dei TFR spettante al convivente defunto. In caso di concorso con l’altro coniuge, c/o con i figli minori nati da matrimonio, tele diritto è pari ad un sesto della quota spettante ci primi. 
 


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