Iniziative extraparlamentari e territoriali (continua)
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Disegno di legge provinciale n. 71/O5:
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE
AI DIVERSI ORIENTAMENTI SESSUALI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi ispiratori
1. La Provincia di Bolzano emana la presente legge per dare attuazione,
nell'ambito delle proprie competenze, ai principi della dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, al divieto di discriminazione in base alle condizioni
personali statuito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea.
Art. 2 Finalità
1. La Provincia riconosce e garantisce il diritto di ogni persona alla
libera espressione e dichiarazione del proprio orientamento e/o identità
sessuale, valorizza le manifestazioni affettive che ne rappresentano la compiuta
realizzazione nei rapporti tra gli individui, attua azioni positive per il
superamento di eventuali condizioni di svantaggio collegate a tale profilo di
diversità e reprime i comportamenti volti a discriminare pregiudizialmente la
personalità di un altro consociato/a.
Art. 3 Soggetti beneficiari
1. Beneficiari di ogni disposizione della presente legge sono i cittadini
italiani e dei Paesi dell'Unione europea, qualsiasi persona che soggiorni
occasionalmente nella Provincia in conformità alla legislazione vigente, gli
immigrati extracomunitari che abbiano dimora regolare nel territorio della
provincia di Bolzano per motivi di studio o di lavoro, nonché tutti coloro che
di fatto si trovino nella condizione di rifugiati in quanto nel Paese d'origine
il loro orientamento e/o identità sessuale siano penalmente sanzionati, o
comunque diano luogo all'impossibilità di esercitare i diritti civili
riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto provinciale.
2. A tutti i soggetti di cui al precedente comma, e in particolare a quelli da
ultimo citati, la Provincia garantisce l'accesso a parità di condizioni ai
servizi scolastici e alla formazione professionale, a quelli sociali e sanitari
erogati dalle ASL o dagli Enti locali, la piena tutela dei diritti del
lavoratore.
TITOLO II
FORMAZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 4 Formazione del personale
1. La Provincia individua quale obiettivo permanente delle attività di
formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dei suoi uffici ed enti
l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla
considerazione e del rispetto per ogni orientamento e identità sessuale, e in
generale per tutti gli stili di vita tipicamente assunti da minoranze etniche o
religiose:
2. A tal fine, attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella
programmazione di tutti gli interventi di cui al precedente comma.
Art. 5 Codice etico
1. I dipendenti degli uffici ed enti provinciali e comunali sono tenuti a
osservare i surriferiti canoni linguistici e comportamentali tanto nei rapporti
esterni all'amministrazione quanto tra loro stessi, secondo le specificazioni
previste nel codice etico che sarà deliberato dal Consiglio provinciale.
TITOLO III
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 6 Funzioni di garanzia
1. Nell'ambito delle funzioni di garanzia, consulenza e supporto esercitate nei
confronti della Provincia, spetta al Comitato provinciale per le comunicazioni
il monitoraggio sull'informazione locale in ordine al carattere potenzialmente
discriminatorio di determinati contenuti e/o forme veicolati dai media a fronte
della pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti e identità sessuali.
2. Gli elementi di conoscenza in merito, debitamente elaborati e organizzati
dallo stesso Comitato, saranno segnalati agli organi politici e messi a
disposizione di gruppi e movimenti di tutela delle minoranze.
Art. 7 Accesso
1. Il Comitato regola l’accesso radiofonico e televisivo provinciale di cui
la legge 6 agosto 1990, n. 223 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, garantendo
adeguati spazi all’espressione dei vari orientamenti ed identità sessuali
compresi nel contesto sociale, ai loro modelli e riferimenti culturali e alle
problematiche psicologiche e relazionali generate dalla diversità.
Art. 8 Funzioni propositive
1. Il Comitato formula altresì proposte in merito alle forme di collaborazione
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà
culturali e informative della provincia che apportino contributi originali a una
visione pluralistica dell'etica e della società.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 9 Consenso informato
1. Ciascuno ha diritto di designare preventivamente la persona a cui medici e
sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento
terapeutico qualora il diretto interessato/la diretta interessata versi in
condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua
salute e/o integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della
decisione.
Art. 10 Modalità operative
1. Per la finalità di cui al precedente articolo, la Provincia istituisce un
apposito tesserino personale per esternare la corrispondente manifestazione di
volontà; la distribuzione di tale tesserino a chiunque ne faccia richiesta è
posta a carico di tutti i distretti territoriali delle ASL, che cureranno
altresì l'informazione degli utenti in ordine alle corrette modalità d'uso dello
stesso.
Art. 11 Obblighi degli operatori
1. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private, è fatto
obbligo agli operatori che prendono in carico l'accettazione dell'utente di
verificare l'esistenza del tesserino di cui al precedente articolo, di curare
l'esecuzione del suo contenuto, di segnalare all'avente diritto la possibilità
di rendere in qualsiasi momento una dichiarazione di volontà di contenuto ed
effetti equivalenti da registrare nella cartella clinica.
Art. 12 Diritto di assistenza della persona legata da rapporti affettivi
1. Compatibilmente alle esigenze organizzative delle strutture ospedaliere,
l'indicazione contenuta nel tesserino garantisce alla persona designata la
possibilità di accedere con flessibilità di orario alla stanza del malato/della
malata, di permanervi oltre i tempi istituzionali di visita per prestare
assistenza e sostegno psicologico, di seguirne ogni fase della degenza.
Art. 13 Libertà di scelta dell'orientamento e dell'identità sessuale
1. La Provincia garantisce il diritto all'autodeterminazione responsabile di
ogni individuo in ordine al proprio orientamento e/o dell'identità sessuale.
2. A tal fine, le ASL assicurano, tramite i consultori, adeguati interventi di
informazione, consulenza e sostegno per superare le barriere psicologiche e
sociali che si frappongano alla libertà di scelta della persona.
3. Le strutture di cui al precedente comma promuovono altresì il confronto
culturale e istituzionale sulle tematiche familiari per favorire, senza
pregiudizio delle diverse identità etniche, religiose e di orientamento sessuale
compresenti nel contesto sociale, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore
nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli.
Art. 14 Divieto di trattamenti sanitari per gli infrasedicenni
1. I trattamenti sanitari che abbiano a oggetto la modificazione
dell'orientamento e/o dell'identità sessuale non possono essere praticati ai
minori degli anni 16, salve le terapie a carattere esclusivamente psicologico e
senza uso di farmaci rivolte al sostegno della personalità dell'adolescente,
attivabili anche personalmente dall'infrasedicenne presso un consultorio o
altra struttura socio-sanitaria autorizzata che dovrà preventivamente
verificare l'assenso di chi esercita la potestà.
Art. 15 Diritto all'autodeterminazione al trattamento sanitario
1. La richiesta a uno qualsiasi dei trattamenti di cui ai precedenti articoli
per persona maggiore degli anni 16 deve provenire personalmente
dall'interessato/a e l'eventuale assenso/dissenso di chi esercita la potestà non
costituisce requisito per la sua validità o condizione ostativa alla produzione
dei suoi effetti.
2. L'operatore sanitario investito dell'intervento deve preventivamente
esaminare, unitamente all'interessato/a e nel rispetto assoluto del la sua
dignità e riservatezza, le possibili alternative al progetto terapeutico, ivi
inclusa la attivazione dei consultori per costruire percorsi di inserimento
sociale e rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul
lavoro.
3. I medici di base provvedono comunque a informare e indirizzare i loro assistiti alla fruizione degli interventi proposti dai consultori e/o a orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
Art. 16 Finanziamento dei consultori e convenzionamento con associazioni private
1. La Provincia promuove l'attivazione dei servizi di cui ai precedenti articoli
destinando appositi fondi del Piano sanitario provinciale al potenziamento
qualitativo e quantitativo dei consultori nonché alla formazione e
all'aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali
istituiti con la presente legge.
2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi
della discriminazione, o per estendere diffusamente circuiti di in formazione e
reti di solidarietà tra gli utenti, nonché per garantire il controllo sugli
standard delle prestazioni e la correttezza etica degli operatori, le ASL
stipulano convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi
orientamenti e identità sessuali che possiedano i necessari requisiti di
esperienza e competenza e non abbiano scopo di lucro.
Art. 17 Patologie invalidanti
1. La Provincia garantisce i diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa
a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea,
significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di
prestazioni ospedaliere.
2. A tal fine inserisce tra gli obiettivi della pianificazione sanitaria: la
promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a fasce di utenza
sovraesposte all'insorgenza delle suddette patologie; l'attuazione di strategie
educative per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua,
unitamente all'eventuale recupero degli esiti invalidanti; la realizzazione di
un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di spedalizzazione
domiciliare che consenta la permanenza del malato/della malata nel contesto
affettivo e sociale di riferimento e la valorizzazione di tutte le sue
potenzialità e capacità.
Art. 18 Convenzioni con il volontariato
1. Le associazioni di volontariato concorrono a costituire l'intera rete di
solidarietà di cui al precedente articolo mediante la stipula di apposi te
convenzioni con le ASL, che verificheranno la sussistenza delle necessarie
professionalità e risorse organizzative: tra progetti egualmente dotati di
standard ritenuti adeguati all'erogazione dei servizi in oggetto alle
convenzioni, saranno preferiti quelli orientati a una maggiore flessibilità di
intervento e/o improntati sul modello delle "banche del tempo", onde garantire
un'assistenza di tipo personalizzato, oltre che funzionale alla promozione
sociale dell'utente.
Art. 19 Diritto alla scelta del programma di assistenza
1. Ciascun utente dei programmi di solidarietà di cui ai precedenti articoli ha
diritto di libera scelta in ordine ai servizi di cui fruire, purché siano
previsti nelle tipologie assistenziali individuate dalle ASL con l'apporto del
volontariato.
2. Tale diritto si esercita con il pieno coinvolgimento dell'utente stesso
nell'elaborazione del progetto personale di assistenza, di cui si fanno carico
apposite unità di valutazione istituite presso ogni distretto e composte da un
medico, un assistente sociale e una figura infermieristica.
Art. 20 Integrazione della rete di solidarietà
1. Le famiglie, le unioni civili e ogni altra forma di convivenza organizzata
che non si basi su rapporti economici vanno considerate quali risorse
qualificanti della rete sociale per la cura della persona.
2. Nel rispetto del diritto di libera scelta di cui al precedente articolo, tali
soggetti hanno titolo a partecipare all'attuazione del progetto di assistenza e
a proporre, in relazione al supporto da loro stessi direttamente prestato,
interventi alternativi alle tipologie previste.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SCOLASTICA
Art. 21 Educazione alla differenza
1.Nei programmi scolastici viene inserito l'obiettivo generale dell'educazione
al rispetto della differenza di genere, razza, lingua, religione, cultura e
orientamento sessuale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 22 Diritto alla formazione
1.Gli interventi di formazione e orientamento professionale, le politiche e i
servizi per l'impiego operano di concerto per garantire l'effettività del
diritto al lavoro e alla sua libera scelta a tutte le persone il cui
orientamento o identità sessuale rappresentino una condizione di debolezza
occupazionale e/o abbiano determinato un potenziale di attitudini e capacità non
pienamente valorizzate nell'accesso al mercato del lavoro.
Art. 23 Orientamento professionale
1. I servizi di orientamento professionale supportano gli utenti
nell'individuazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che
soddisfino le preferenze e qualità individuali collegate alla differenza di
orientamento e identità sessuale.
2. A tal fine stimolano il sistema della formazione professionale
all'attivazione di iniziative innovative, anche in riferimento alla costruzione
di progetti di nuova imprenditoria.
Art. 24 Interventi specifici in relazione al mutamento di identità sessuale
1. Nell'ambito della formazione professionale, la Provincia realizza interventi
specificamente rivolti alle persone che hanno mutato identità sessuale e
favorisce la loro partecipazione alle iniziative destinate alla generalità
degli utenti, individuando i corrispondenti obiettivi nei programmi specifici.
2. Le amministrazioni responsabili degli interventi approntano altresì le
opportune misure di accompagnamento per assicurare condizioni di contesto
favorevoli all'inclusione sociale e stipulano convenzioni individuali per la
riqualificazione professionale dei soggetti che godevano di una posizione
lavorativa antecedentemente al mutamento di identità sessuale.
Art. 25 Obiettivi della programmazione in materia di formazione professionale
1. Con riferimento alle rispettive competenze in materia, la Provincia assicura
che i progetti di formazione inseriti nella programmazione annua le delle
attività osservino il divieto di discriminazione in ragione dell'orientamento e
identità sessuale.
2. Determina altresì gli indicatori per attribuire priorità di attuazione a
iniziative di interesse per implementare la cultura professionale correlata alla
acquisizione positiva delle differenze di cui al precedente comma.
Art. 26 Politiche del lavoro e servizi per l'impiego
1. L'ufficio del lavoro rileva i dati in ordine ai settori di attività
produttiva e/o realtà locali ove il mercato del lavoro presenti situazioni di
svantaggio determinate dall'orientamento e identità sessuale, producendo gli
adeguati materiali informativi per le commissioni provinciali di concertazione.
2. Per il superamento delle discriminazioni di cui al precedente comma, le
commissioni provvedono a individuare gli strumenti e le azioni positive da
inserire nella programmazione provinciale delle politiche del lavoro, ivi
inclusa l'eventuale esclusione di imprese e altri datori di lavoro dalle
contribuzioni provinciali per la nuova occupazione, o dai servizi di marketing e
commercializzazione offerti dagli Enti locali.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ RICREATIVE
Art. 27 Programmazione dell'offerta turistica
1. La Provincia esercita le funzioni amministrative inerenti la promozione e lo
sviluppo nel settore del turismo avendo speciale riguardo per le iniziative
suscettibili di incrementare la domanda interna ed estera di utenti che
necessitano o gradiscono un'offerta di servizi, eventi culturali e occasioni di
intrattenimento maggiormente attenta al loro stile di vita, così come
caratterizzato dalle condizioni personali, opinioni religiose o tradizioni e
modelli di pensiero.
2. A tal fine, vengono individuati obiettivi specifici e tipologie di azioni da
ammettere a co-finanziamento pubblico anche in base ai criteri di cui
all'articolo seguente.
Art. 28 Servizi di informazione e assistenza turistica
1.I servizi di informazione e assistenza turistica svolti dalla Provincia e
dagli Enti locali provvedono, tra l'altro, alla segnalazione dei li velli di
accessibilità delle strutture a uso turistico e di intrattenimento, percorsi
pedonali e luoghi di interesse storico-artistico, all'indicazione dei locali
pubblici caratterizzatisi come "gay friendly" e di quelli che osservano
particolari prescrizioni etico-religiose nello svolgimento di attività di
ristorazione.
Art. 29 Controlli e sanzioni
1. Gli esercenti di imprese turistiche e i professionisti del settore non
possono rifiutare le loro prestazioni né erogarle a condizioni deteriori
rispetto a quelle comunemente praticate agli utenti, per ragioni di orientamento
o identità sessuale, disabilità fisica o psichica, età, razza, casta, religione
o appartenenza politica e sindacale.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del divieto di
discriminazione di cui al precedente comma spettano ai comuni, che hanno potere
di accertamento sulla base di elementi di fatto, anche desunti da dati
statistici, idonei a fondare la presunzione della sussistenza della violazione
segnalata dagli utenti.
3. Qualora il titolare o gestore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
o professione turistica non riesca a dare prova della mancata integrazione
della fattispecie denunciata, il comune irroga la sanzione amministrativa di E
1.500 e la sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo di tre mesi.
TITOLO VIII
EDILIZIA SOCIALE
Art. 30 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
l. All'articolo 44, comma 1, le parole "la persona convivente con il richiedente
in una relazione more uxorio" sono sostituite dalle parole "il partner che
compone col richiedente una famiglia di fatto".
2. All'articolo 45, comma 1, lettera b), le parole "il convivente more uxorio"
sono sostituite dalle parole "il partner che compone col richiedente una
famiglia di fatto".
3. All'articolo 47, comma 1, lettera a), le parole "dei conviventi ‘more uxorio’
sono sostituite dalle parole "del partner che compone col richiedente una
famiglia di fatto".
4. All'articolo 97, comma 7, le parole "della persona convivente `more uxorio'
con il richiedente" sono sostituite dalle parole "del partner che compone col
richiedente una famiglia di fatto".
5. All'articolo 107, comma 4, le parole "parificata al coniuge superstite la
persona convivente ‘more uxorio' con il locatario" sono sostituite dalle parole
"parificato al coniuge superstite il partner che componeva col locatario una
famiglia di fatto".
6. All'articolo 110, comma 1, lettera f), le parole "convivente ‘more uxorio’
sono sostituite dalle parole "partner che compone col locatario una famiglia di
fatto"; alla lettera g) dello stesso comma, le parole "la persona convivente con
il locatario ‘more uxorio’ sono sostituite dalle parole "il partner che compone
col locatario una famiglia di fatto".
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
I regolamenti di attuazione delle leggi provinciali che siano in tutto o in
parte in contraddizione con quanto previsto da questa legge vengono adeguati
d'ufficio ai principi da questa fissati.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
I presentatori
dott. Riccardo Dello Sbarba
dott. Hans Heiss
dott.ssa Cristina Kury