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Iniziative extraparlamentari e territoriali (continua)

 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

Disegno di legge provinciale n. 71/O5:
 
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE AI DIVERSI ORIENTAMEN­TI SESSUALI
 
TITOLO I
 
PRINCIPI GENERALI
 
Art. 1 Principi ispiratori
 
1. La Provincia di Bolzano emana la presente legge per dare attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al divieto di discriminazione in base alle condizioni personali statuito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
 
Art. 2 Finalità
 
     1. La Provincia riconosce e garantisce il diritto di ogni persona alla libera espressione e dichiarazione del proprio orientamento e/o identità sessuale, valorizza le manifestazioni affettive che ne rappresentano la compiuta realizzazione nei rapporti tra gli individui, attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio collegate a tale profilo di diversità e reprime i comportamenti volti a discriminare pre­giudizialmente la personalità di un altro consociato/a.
 
Art. 3 Soggetti beneficiari
 
1. Beneficiari di ogni disposizione della pre­sente legge sono i cittadini italiani e dei Paesi dell'Unione europea, qualsiasi persona che soggiorni occasionalmente nella Provincia in conformità alla legislazione vigente, gli immigrati extracomunitari che abbiano dimora regolare nel territorio della provincia di Bolzano per motivi di studio o di lavoro, nonché tutti coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati in quanto nel Paese d'origine il loro orientamento e/o identità sessuale siano penalmente sanzionati, o comunque diano luogo all'impossibilità di esercitare i diritti civili riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto provinciale.
2. A tutti i soggetti di cui al precedente comma, e in particolare a quelli da ultimo citati, la Provincia garantisce l'accesso a parità di condizioni ai servizi scolastici e alla formazione professionale, a quelli sociali e sanitari erogati dalle ASL o dagli Enti locali, la piena tutela dei diritti del lavoratore.
 
TITOLO II
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
 
Art. 4 Formazione del personale
 
1. La Provincia individua quale obiettivo permanente delle attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dei suoi uffici ed enti l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e del rispetto per ogni orientamento e identità sessuale, e in generale per tutti gli stili di vita tipicamente assunti da minoranze etniche o religiose:
 
2. A tal fine, attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione di tutti gli interventi di cui al precedente comma.
 
Art. 5 Codice etico


1. I dipendenti degli uffici ed enti provinciali e comunali sono tenuti a osservare i surriferiti canoni linguistici e comportamentali tanto nei rapporti esterni all'amministrazione quanto tra loro stessi, secondo le specificazioni previste nel codice etico che sarà deliberato dal Consiglio provinciale.


TITOLO III
 
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
 
Art. 6 Funzioni di garanzia
 
1. Nell'ambito delle funzioni di garanzia, con­sulenza e supporto esercitate nei confronti della Provincia, spetta al Comitato provinciale per le comunicazioni il monitoraggio sull'informazione locale in ordine al carattere potenzialmente di­scriminatorio di determinati contenuti e/o forme veicolati dai media a fronte della pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti e identità sessuali.
2. Gli elementi di conoscenza in merito, debitamente elaborati e organizzati dallo stesso Comitato, saranno segnalati agli organi politici e messi a disposizione di gruppi e movimenti di tutela delle minoranze.
 
Art. 7 Accesso
 
     1. Il Comitato regola l’accesso radiofonico e televisivo provinciale di cui la legge 6 agosto 1990, n. 223 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, garantendo adeguati spazi all’espressione dei vari  orientamenti ed identità sessuali compresi nel contesto sociale, ai loro modelli e riferimenti culturali e alle problematiche psicologiche e relazionali generate dalla diversità.
 
 
 
Art. 8 Funzioni propositive
 
1. Il Comitato formula altresì proposte in merito alle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della provincia che apportino contributi originali a una visione pluralistica dell'etica e della società.
 
TITOLO IV
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA


Art. 9 Consenso informato
 
1. Ciascuno ha diritto di designare preventi­vamente la persona a cui medici e sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico qualora il diretto interessato/la diretta interessata versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute e/o integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.
 
Art. 10 Modalità operative
 
1. Per la finalità di cui al precedente articolo, la Provincia istituisce un apposito tesserino personale per esternare la corrispondente manifestazione di volontà; la distribuzione di tale tesserino a chiunque ne faccia richiesta è posta a carico di tutti i distretti territoriali delle ASL, che cureranno altresì l'informazione degli utenti in ordine alle corrette modalità d'uso dello stesso.
 
Art. 11 Obblighi degli operatori
 
1. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private, è fatto obbligo agli operatori che prendono in carico l'accettazione dell'utente di verificare l'esistenza del tesserino di cui al precedente articolo, di curare l'esecuzione del suo contenuto, di segnalare all'avente diritto la possibilità di rendere in qualsiasi momento una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti da registrare nella cartella clinica.
 
Art. 12 Diritto di assistenza della persona legata da rapporti affettivi
 
1. Compatibilmente alle esigenze organizzative delle strutture ospedaliere, l'indicazione con­tenuta nel tesserino garantisce alla persona designata la possibilità di accedere con flessibilità di orario alla stanza del malato/della malata, di permanervi oltre i tempi istituzionali di visita per prestare assistenza e sostegno psicologico, di seguirne ogni fase della degenza.
 
Art. 13 Libertà di scelta dell'orientamento e dell'identità sessuale
 
1. La Provincia garantisce il diritto all'autode­terminazione responsabile di ogni individuo in ordine al proprio orientamento e/o dell'identità sessuale.
2. A tal fine, le ASL assicurano, tramite i consultori, adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per superare le barriere psicologiche e sociali che si frappongano alla libertà di scelta della persona.
3. Le strutture di cui al precedente comma promuovono altresì il confronto culturale e istituzionale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità etniche, religiose e di orientamento sessuale compresenti nel contesto sociale, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli.
 
Art. 14 Divieto di trattamenti sanitari per gli infrasedicenni
 
1. I trattamenti sanitari che abbiano a oggetto la modificazione dell'orientamento e/o dell'identità sessuale non possono essere praticati ai minori degli anni 16, salve le terapie a carattere esclusivamente psicologico e senza uso di farmaci rivolte al sostegno della personalità dell'adolescente, attivabili anche personalmente dall'infra­sedicenne presso un consultorio o altra struttura socio-sanitaria autorizzata che dovrà preventiva­mente verificare l'assenso di chi esercita la pote­stà.
 
Art. 15 Diritto all'autodeterminazione al trattamento sanitario
 
1. La richiesta a uno qualsiasi dei trattamenti di cui ai precedenti articoli per persona maggiore degli anni 16 deve provenire personalmente dall'interessato/a e l'eventuale assenso/dissenso di chi esercita la potestà non costituisce requisito per la sua validità o condizione ostativa alla produzione dei suoi effetti.
2. L'operatore sanitario investito dell'intervento deve preventivamente esaminare, unitamente all'interessato/a e nel rispetto assoluto del la sua dignità e riservatezza, le possibili alternative al progetto terapeutico, ivi inclusa la attivazione dei consultori per costruire percorsi di inserimento sociale e rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro.

3. I medici di base provvedono comunque a informare e indirizzare i loro assistiti alla fruizio­ne degli interventi proposti dai consultori e/o a orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.


Art. 16 Finanziamento dei consultori e convenzionamento con associazioni private
 
1. La Provincia promuove l'attivazione dei servizi di cui ai precedenti articoli destinando ap­positi fondi del Piano sanitario provinciale al potenziamento qualitativo e quantitativo dei consultori nonché alla formazione e all'aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali istituiti con la presente legge.
2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione, o per estendere diffusamente circuiti di in formazione e reti di solidarietà tra gli utenti, nonché per garantire il controllo sugli standard delle prestazioni e la correttezza etica degli operatori, le ASL stipulano convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti e identità sessuali che possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza e non abbiano scopo di lucro.
 
Art. 17 Patologie invalidanti
 
1. La Provincia garantisce i diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.
2. A tal fine inserisce tra gli obiettivi della pianificazione sanitaria: la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a fasce di utenza sovraesposte all'insorgenza delle suddette patologie; l'attuazione di strategie educative per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua, unitamente all'eventuale recupero degli esiti invalidanti; la realizza­zione di un sistema di servizi di assistenza domi­ciliare integrata e di spedalizzazione domiciliare che consenta la permanenza del malato/della malata nel contesto affettivo e sociale di riferimento e la valorizzazione di tutte le sue potenzialità e capacità.
 
Art. 18 Convenzioni con il volontariato
 
1. Le associazioni di volontariato concorrono a costituire l'intera rete di solidarietà di cui al precedente articolo mediante la stipula di apposi te convenzioni con le ASL, che verificheranno la sussistenza delle necessarie professionalità e risorse organizzative: tra progetti egualmente dota­ti di standard ritenuti adeguati all'erogazione dei servizi in oggetto alle convenzioni, saranno preferiti quelli orientati a una maggiore flessibilità di intervento e/o improntati sul modello delle "banche del tempo", onde garantire un'assistenza di tipo personalizzato, oltre che funzionale alla promozione sociale dell'utente.
 
Art. 19 Diritto alla scelta del programma di assistenza
 
1. Ciascun utente dei programmi di solidarietà di cui ai precedenti articoli ha diritto di libera scelta in ordine ai servizi di cui fruire, purché siano previsti nelle tipologie assistenziali indivi­duate dalle ASL con l'apporto del volontariato.
2. Tale diritto si esercita con il pieno coinvolgimento dell'utente stesso nell'elaborazione del progetto personale di assistenza, di cui si fanno carico apposite unità di valutazione istituite presso ogni distretto e composte da un medico, un assistente sociale e una figura infermieristica.
 
Art. 20 Integrazione della rete di solidarietà

 

1. Le famiglie, le unioni civili e ogni altra forma di convivenza organizzata che non si basi su rapporti economici vanno considerate quali risorse qualificanti della rete sociale per la cura della persona.
2. Nel rispetto del diritto di libera scelta di cui al precedente articolo, tali soggetti hanno titolo a partecipare all'attuazione del progetto di assistenza e a proporre, in relazione al supporto da loro stessi direttamente prestato, interventi alternativi alle tipologie previste.
 
TITOLO V
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA SCOLASTICA
 
Art. 21 Educazione alla differenza
 
1.Nei programmi scolastici viene inserito l'obiettivo generale dell'educazione al rispetto della differenza di genere, razza, lingua, religione, cultura e orientamento sessuale.
 
TITOLO VI
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E AVVIAMENTO AL LAVORO
 
Art. 22 Diritto alla formazione
 
1.Gli interventi di formazione e orientamento professionale, le politiche e i servizi per l'impiego operano di concerto per garantire l'effettività del diritto al lavoro e alla sua libera scelta a tutte le persone il cui orientamento o identità sessuale rappresentino una condizione di debolezza occupazionale e/o abbiano determinato un potenziale di attitudini e capacità non pienamente valorizzate nell'accesso al mercato del lavoro.
 
Art. 23 Orientamento professionale
 
1. I servizi di orientamento professionale sup­portano gli utenti nell'individuazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che soddisfino le preferenze e qualità individuali collegate alla differenza di orientamento e identità sessuale.
2. A tal fine stimolano il sistema della formazione professionale all'attivazione di iniziative innovative, anche in riferimento alla costruzione di progetti di nuova imprenditoria.
 
Art. 24 Interventi specifici in relazione al mutamento di identità sessuale
 
1. Nell'ambito della formazione professionale, la Provincia realizza interventi specificamente rivolti alle persone che hanno mutato identità sessuale e favorisce la loro partecipazione alle ini­ziative destinate alla generalità degli utenti, indi­viduando i corrispondenti obiettivi nei programmi specifici.
2. Le amministrazioni responsabili degli interventi approntano altresì le opportune misure di accompagnamento per assicurare condizioni di contesto favorevoli all'inclusione sociale e stipulano convenzioni individuali per la riqualificazione professionale dei soggetti che godevano di una posizione lavorativa antecedentemente al mutamento di identità sessuale.
 
Art. 25 Obiettivi della programmazione in materia di formazione professionale
 
1. Con riferimento alle rispettive competenze in materia, la Provincia assicura che i progetti di formazione inseriti nella programmazione annua le delle attività osservino il divieto di discriminazione in ragione dell'orientamento e identità sessuale.
2. Determina altresì gli indicatori per attribui­re priorità di attuazione a iniziative di interesse per implementare la cultura professionale correlata alla acquisizione positiva delle differenze di cui al precedente comma.
 
Art. 26 Politiche del lavoro e servizi per l'impiego


1. L'ufficio del lavoro rileva i dati in ordine ai settori di attività produttiva e/o realtà locali ove il mercato del lavoro presenti situazioni di svantaggio determinate dall'orientamento e identità sessuale, producendo gli adeguati materiali informativi per le commissioni provinciali di concertazione.
2. Per il superamento delle discriminazioni di cui al precedente comma, le commissioni provvedono a individuare gli strumenti e le azioni positive da inserire nella programmazione provinciale delle politiche del lavoro, ivi inclusa l'eventuale esclusione di imprese e altri datori di lavoro dalle contribuzioni provinciali per la nuova occupazione, o dai servizi di marketing e commercializzazione offerti dagli Enti locali.
 
TITOLO VII
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ RICREATIVE
 
Art. 27 Programmazione dell'offerta turistica
 
1. La Provincia esercita le funzioni amministrative inerenti la promozione e lo sviluppo nel settore del turismo avendo speciale riguardo per le iniziative suscettibili di incrementare la domanda interna ed estera di utenti che necessitano o gradiscono un'offerta di servizi, eventi culturali e occasioni di intrattenimento maggiormente attenta al loro stile di vita, così come caratterizzato dalle condizioni personali, opinioni religiose o tradizioni e modelli di pensiero.
2. A tal fine, vengono individuati obiettivi specifici e tipologie di azioni da ammettere a co-finanziamento pubblico anche in base ai criteri di cui all'articolo seguente.
 
Art. 28 Servizi di informazione e assistenza turistica
 
1.I servizi di informazione e assistenza turistica svolti dalla Provincia e dagli Enti locali provvedono, tra l'altro, alla segnalazione dei li velli di accessibilità delle strutture a uso turistico e di intrattenimento, percorsi pedonali e luoghi di interesse storico-artistico, all'indicazione dei locali pubblici caratterizzatisi come "gay friendly" e di quelli che osservano particolari prescrizioni etico-religiose nello svolgimento di attività di ristorazione.
 
Art. 29 Controlli e sanzioni
 
1. Gli esercenti di imprese turistiche e i pro­fessionisti del settore non possono rifiutare le loro prestazioni né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle comunemente praticate agli utenti, per ragioni di orientamento o identità ses­suale, disabilità fisica o psichica, età, razza, casta, religione o appartenenza politica e sindacale.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del divieto di discriminazione di cui al precedente comma spettano ai comuni, che hanno potere di accertamento sulla base di elementi di fatto, anche desunti da dati statistici, idonei a fondare la presunzione della sussistenza della violazione segnalata dagli utenti.
3. Qualora il titolare o gestore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o professione turi­stica non riesca a dare prova della mancata integrazione della fattispecie denunciata, il comune irroga la sanzione amministrativa di E 1.500 e la sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo di tre mesi.
 
TITOLO VIII
 
EDILIZIA SOCIALE
 
Art. 30 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
 
l. All'articolo 44, comma 1, le parole "la persona convivente con il richiedente in una relazio­ne more uxorio" sono sostituite dalle parole "il partner che compone col richiedente una famiglia di fatto".
2. All'articolo 45, comma 1, lettera b), le parole "il convivente more uxorio" sono sostituite dalle parole "il partner che compone col richie­dente una famiglia di fatto".
3. All'articolo 47, comma 1, lettera a), le parole "dei conviventi ‘more uxorio’ sono sostituite dalle parole "del partner che compone col richiedente una famiglia di fatto".
4. All'articolo 97, comma 7, le parole "della persona convivente `more uxorio' con il richiedente" sono sostituite dalle parole "del partner che compone col richiedente una famiglia di fatto".
5. All'articolo 107, comma 4, le parole "parificata al coniuge superstite la persona convivente ‘more uxorio' con il locatario" sono sostituite dalle parole "parificato al coniuge superstite il partner che componeva col locatario una famiglia di fatto".
6. All'articolo 110, comma 1, lettera f), le pa­role "convivente ‘more uxorio’ sono sostituite dalle parole "partner che compone col locatario una famiglia di fatto"; alla lettera g) dello stesso comma, le parole "la persona convivente con il locatario ‘more uxorio’ sono sostituite dalle parole "il partner che compone col locatario una famiglia di fatto".
 
TITOLO IX
 
DISPOSIZIONI FINALI
 
I regolamenti di attuazione delle leggi provinciali che siano in tutto o in parte in contraddizione con quanto previsto da questa legge vengono adeguati d'ufficio ai principi da questa fissati.
 
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
 
I presentatori
dott. Riccardo Dello Sbarba
dott. Hans Heiss
dott.ssa Cristina Kury


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