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WEB DI ENRICO OLIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TITTI DE SIMONE
presentata nell'ottobre 2003
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante l'attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni del lavoro.
Onorevoli Colleghi e Colleghe, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo
di modificare il decreto legislativo 216/2003 recante l'attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
Il decreto stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni
fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro,
al fine di rendere effettivo negli stati membri il principio della parità di
trattamento.
Ma l'impostazione generale del decreto appare ambigua e del tutto
insoddisfacente. Il testo approvato definitivamente, infatti, sfrutta in chiave
estremamente restrittiva le zone d'ombra della direttiva, cosicché
l'introduzione di eccezioni generali e non circostanziate all'applicazione del
principio di parità di trattamento comporta il rischio che i principi contenuti
nella direttiva restino lettera morta rendendo in sostanza inefficaci strumenti
che avrebbero dovuto rappresentare ed esercitare tutela ed adeguata protezione.
Il testo approvato evidenzia il tentativo del governo di limitare la protezione
dei lavoratori e delle lavoratrici, che al contrario costituiva la finalità
della direttiva. Le eccezioni generali previste potrebbero essere applicate in
maniera tanto estensiva da contenere in modo significativo, se non vanificare,
la portata della disciplina antidiscriminatoria.
L'attuazione della direttiva in senso meno minimalista avrebbe reso possibile
per la prima volta nel nostro ordinamento l'introduzione di principi e misure
antidiscriminatorie fondate sulla base dell'orientamento sessuale.
Il decreto approvato rappresenta una occasione mancata.
Altro punto importante quello relativo all'onere della prova che
nell'attuale formulazione rimane a carico della vittima: la mancata inversione
dell'onere della prova rappresenta una violazione agli articoli 9 e 10 della
direttiva.
Il decreto manca poi di norme di attuazione delle disposizioni della direttiva
relative alla diffusione delle informazioni, al dialogo sociale e con le
organizzazioni non governative; omette la previsione di misure finalizzate al
monitoraggio delle prassi dei luoghi di lavoro,
La presente proposta di legge non mira a riscrivere il decreto ma si propone di
sanare quelle che sono le maggiori storture del decreto legislativo e di
intervenire sugli aspetti della nuova disciplina che ci sembrano più
inadeguati.
Proposta di legge
Articolo 1
(Oggetto)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizione di lavoro, le parole "disponendo le misure necessarie affinché
tali fattori non siano causa di discriminazione" sono sostituite con "disponendo
le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata su suddetti
fattori".
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizione di lavoro, dopo la parola "assunzione"
sono aggiunte le seguenti "indipendentemente dal ramo di attività e a
tutti i livelli della gerarchia professionale".
2. Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizione di lavoro è sostituito con il seguente: "Nell'ambito
del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa, non
costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
di trattamento basate su caratteristiche connesse alla religione, alle
convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una
persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività
medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato".
3. Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizione di lavoro è sostituito con il seguente:"Sono comunque fatte
salve le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati
in relazione all'età, riguardanti gli adolescenti, i giovani, i lavoratori
anziani, ed ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura
del rapporto di lavoro e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di
mercato del lavoro e di formazione professionale".
4. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizione di lavoro, dopo la parola "attività" sono aggiunte le
seguenti: "le differenze di trattamento di cui al presente comma non
possono comunque giustificare una discriminazione basata su altri motivi".
5. Il sesto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizione di lavoro è sostituito con il seguente: "6.
Non costituiscono comunque atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2
quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente
discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime
perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari".
Articolo 3
(Tutela giurisdizionale dei diritti)
1. Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizione di lavoro è sostituito con il seguente: " 4. Quando il
ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la
presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione
delle caratteristiche di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere della
prova sulla insussistenza della discriminazione".
Articolo 4
(Legittimazione ad agire)
1. L'articolo 5 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di
lavoro è sostituito con il seguente: "1. Le rappresentanze locali
delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e le organizzazioni ed associazioni che abbiano un interesse specifico ad
intervenire in giudizio in ragione degli interessi che rappresentano sono
legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, in forza di delega rilasciata per iscritto, a
pena di nullità, o a suo sostegno, contro la persona fisica o giuridica cui è
riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. Le rappresentanze sociali, le organizzazioni e le associazioni di cui al
comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione
collettiva, anche nei casi in cui non siano individuabili in modo immediato e
diretto le persone lese dalla discriminazione".
Articolo 5
(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizione di lavoro , è inserito il seguente: "Articolo 5-bis. - (Dialogo
sociale e con le organizzazioni non governative). - 1. Allo scopo di sostenere
il principio di parità di trattamento, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali promuove la consultazione delle parti sociali e delle
organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 5.
2. Il Ministero, sentite le parti sociali e le organizzazioni ed associazioni di
cui al primo comma, e di concerto con esse, promuove inoltre il monitoraggio
delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro, codici di
comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche e adotta le
misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi
previsti dal presente decreto".
Articolo 6
(Diffusione delle informazioni)
1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizione di lavoro introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è
inserito il seguente: "Articolo 5-ter. - (Diffusione delle informazioni). -
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali e
le organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 5, e di concerto con esse,
adotta le iniziative necessarie volte alla diffusione delle informazioni sui
luoghi di lavoro, anche mediante campagne informative sul territorio nazionale,
allo scopo di assicurare che le disposizioni di cui al presente decreto siano
portate all'attenzione dei soggetti interessati".
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizione di lavoro, è inserito il seguente: "Articolo 7-bis. -
(Disposizioni finali). - 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al
principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei
contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di
comportamento, nei codici deontologici".
2. Sono altresì nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile le clausole
contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto".