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CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di Legge

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITTI DE SIMONE

presentata nell'ottobre 2003



Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni del lavoro.

Onorevoli Colleghi e Colleghe, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare il decreto legislativo 216/2003 recante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Il decreto stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli stati membri il principio della parità di trattamento.
Ma l'impostazione generale del decreto appare ambigua e del tutto insoddisfacente. Il testo approvato definitivamente, infatti, sfrutta in chiave estremamente restrittiva le zone d'ombra della direttiva, cosicché l'introduzione di eccezioni generali e non circostanziate all'applicazione del principio di parità di trattamento comporta il rischio che i principi contenuti nella direttiva restino lettera morta rendendo in sostanza inefficaci strumenti che avrebbero dovuto rappresentare ed esercitare tutela ed adeguata protezione.
Il testo approvato evidenzia il tentativo del governo di limitare la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, che al contrario costituiva la finalità della direttiva. Le eccezioni generali previste potrebbero essere applicate in maniera tanto estensiva da contenere in modo significativo, se non vanificare, la portata della disciplina antidiscriminatoria.
L'attuazione della direttiva in senso meno minimalista avrebbe reso possibile per la prima volta nel nostro ordinamento l'introduzione di principi e misure antidiscriminatorie fondate sulla base dell'orientamento sessuale.
Il decreto approvato rappresenta una occasione mancata.
Altro punto importante  quello relativo all'onere della prova che nell'attuale formulazione rimane a carico della vittima: la mancata inversione dell'onere della prova rappresenta una violazione agli articoli 9 e 10 della direttiva.
Il decreto manca poi di norme di attuazione delle disposizioni della direttiva relative alla diffusione delle informazioni, al dialogo sociale e con le organizzazioni non governative; omette la previsione di misure finalizzate al monitoraggio delle prassi dei luoghi di lavoro,
La presente proposta di legge non mira a riscrivere il decreto ma si propone di sanare quelle che sono le maggiori storture del decreto legislativo e di intervenire sugli aspetti della nuova disciplina che ci sembrano più inadeguati.

Proposta di legge

Articolo 1
(Oggetto)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, le parole "disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione" sono sostituite con "disponendo le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata su suddetti fattori".

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, dopo la parola "assunzione" sono aggiunte le seguenti "indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale".

2. Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro  è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento basate su caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato".

3. Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro è sostituito con il seguente:"Sono comunque fatte salve le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in relazione all'età, riguardanti gli adolescenti, i giovani, i lavoratori anziani, ed ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto di lavoro e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale".

4. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, dopo la parola "attività" sono aggiunte le seguenti: "le differenze di trattamento di cui al presente comma non possono comunque giustificare una discriminazione basata su altri motivi".

5. Il sesto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro è sostituito con il seguente: "6. Non costituiscono comunque atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari".


Articolo 3

(Tutela giurisdizionale dei diritti)

1. Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro è sostituito con il seguente: " 4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione delle caratteristiche di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione".

Articolo 4

(Legittimazione ad agire)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro  è sostituito con il seguente: "1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni ed associazioni che abbiano un interesse specifico ad intervenire in giudizio in ragione degli interessi che rappresentano sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, in forza di delega rilasciata per iscritto, a pena di nullità, o a suo sostegno, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze sociali, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva, anche nei casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione".

Articolo 5

(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro , è inserito il seguente: "Articolo 5-bis. - (Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative). - 1. Allo scopo di sostenere il principio di parità di trattamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la consultazione delle parti sociali e delle organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 5.

2. Il Ministero, sentite le parti sociali e le organizzazioni ed associazioni di cui al primo comma, e di concerto con esse, promuove inoltre il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche e adotta le misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto".

Articolo 6

(Diffusione delle informazioni)

1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 5-ter. - (Diffusione delle informazioni). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali e le organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 5, e di concerto con esse, adotta le iniziative necessarie volte alla diffusione delle informazioni sui luoghi di lavoro, anche mediante campagne informative sul territorio nazionale, allo scopo di assicurare che le disposizioni di cui al presente decreto siano portate all'attenzione dei soggetti interessati".

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, è inserito il seguente: "Articolo 7-bis. - (Disposizioni finali). - 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento, nei codici deontologici".

2. Sono altresì nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto".

 


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