PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
CONCIA, POLLASTRINI, BERNARDINI, CUPERLO, CORSINI,
CODURELLI, CAPANO, FERRANTI, SAMPERI
Norme contro le discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere
Presentata il 19 giugno 2008
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - In presenza di un
sistema giuridico in cui diversi individui o gruppi
sociali a rischio di discriminazione sono soggetti a
forme di protezione differenziata e,
sostanzialmente, più debole per alcuni, la presente
proposta di legge, che riprende una parte della più
organica proposta di legge presentata nella scorsa
legislatura dai deputati Grillini ed altri (atto
Camera n. 654), si prefigge altresì di assicurare
che l’ordinamento protegga in modo effettivo il
principio di parità di trattamento garantendo un
medesimo livello di protezione a tutti i cittadini e
gruppi sociali, indipendentemente dai motivi di
discriminazione.
Per questa ragione la presente proposta di legge
rivolge la propria attenzione in particolare alle
discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale
e dall’identità di genere, che per decenni sono
state ignorate dal nostro sistema giuridico, di
fatto negando a milioni di cittadini la garanzia del
riconoscimento di quel principio di uguaglianza in
senso formale e sostanziale che la Costituzione
solennemente enuncia all’articolo 3.
Per decenni l’ordinamento italiano ha omesso di
garantire qualsiasi forma di protezione contro atti
o comportamenti dettati dall’omofobia e dalla
transfobia, nonché di prevedere un divieto di
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e
sull’identità di genere nonostante i numerosi
richiami in tal senso delle istituzioni europee.
L’Italia ha per anni sistematicamente ignorato le
molteplici risoluzioni del Parlamento europeo
espressamente rivolte contro le discriminazioni
fondate sull’orientamento sessuale.
Soltanto in seguito all’introduzione della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, il
legislatore italiano si è visto costretto a
introdurre un divieto di discriminazione che
includesse altresì l’orientamento sessuale. Così,
per la prima volta nella storia del nostro
ordinamento giuridico, il divieto di discriminazione
fondato per l’appunto sull’orientamento sessuale è
divenuto legge dello Stato.
Pertanto, nell’ambito della definizione di una
disciplina antidiscriminatoria relativa
all’orientamento sessuale e all’identità di genere
adeguata agli standard stabiliti dalle
istituzioni europee e introdotti ormai nella
maggioranza dei Paesi dell’Unione europea (così come
in numerosi altri Paesi, tra cui Canada, molti Stati
degli Stati Uniti d’America, Australia, Repubblica
Sudafricana, Nuova Zelanda, Messico), la presente
proposta di legge intende anche ridefinire le norme
sulla tutela giurisdizionale previste dal disposto
dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, e introdurre nel medesimo decreto
legislativo una disposizione finale volta a
garantire l’effettiva parità di trattamento anche
nei contratti di lavoro, nei regolamenti aziendali,
nei codici di comportamento e nei codici
deontologici, nonché estendere l’efficacia
dell’articolo 1418 del codice civile alle clausole
contrattuali contrarie allo stesso decreto
legislativo.
Come si è detto, la proposta di legge mira a
introdurre specifiche misure antidiscriminatorie
relativamente ai fattori dell’orientamento sessuale
e dell’identità di genere. In particolare,
l’articolo 1 punisce i delitti motivati dall’odio
omofobico e transfobico, così come l’incitazione
all’odio omofobico e transfobico, estendendo la
protezione già prevista dalla legge italiana in
relazione all’istigazione e ai delitti motivati
dall’odio etnico, religioso e razziale, con riguardo
alle norme del 1975 di ratifica della Convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione razziale, aperta alla firma a New
York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva dalla legge n.
654 del 1975, e della più recente «legge Mancino»
contro il razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205). Nei delitti motivati dall’odio
contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, e
alle conseguenze dell’atto delittuoso, si aggiunge
un chiaro intento, che va sanzionato, volto a
terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale
un’intera categoria di individui. Il fatto stesso
che la legge abbia escluso l’odio omofobico o
transfobico dalla protezione garantita ad altri
gruppi sociali può essere pericolosamente avvertito
come una forma di gerarchizzazione dei gruppi a
rischio di discriminazione e di manifestazioni
d’odio e un chiaro segnale di disinteresse da parte
dell’ordinamento a proteggere un gruppo sociale che
può, proprio per questo, determinare un incremento
di episodi di odio nei confronti del gruppo escluso.
Inoltre, la particolare violenza e incitazione
all’odio omofobico da parte di forze di estrema
destra in Italia, così come in altri Paesi europei,
ha indotto il Parlamento europeo ad approvare il 18
gennaio 2006, a grande maggioranza, con voto
favorevole di gran parte dei membri del Partito
popolare, una risoluzione [(2006)0018] sull’omofobia
in Europa che paragona l’omofobia e la transfobia al
razzismo, al sessismo e all’antisemitismo e che ha
invitato gli Stati membri a prendere misure di
carattere penale proprio per contrastare tali
fenomeni e misure antidiscriminatorie alla stregua
di quelle già previste per altre forme di
discriminazione, che non si limitassero pertanto
alla sola parità di trattamento relativa
all’occupazione e alle condizioni di lavoro.
L’articolo 2 si rivolge in particolare alla
protezione degli studenti rispetto a prassi o
comportamenti discriminatori, di intolleranza o di
semplice dileggio nell’ambito delle attività
didattiche o dei corsi di informazione o di
educazione sessuale, considerato il particolare
impatto traumatico che tali atti possono avere nella
fase evolutiva di giovani e di adolescenti.
L’omofobia e la transfobia, in un ambiente che non
favorisce il dialogo sulle diverse identità sessuali
e di genere, rappresentano infatti problemi sociali
che possono essere causa di suicidio in soggetti in
fase evolutiva, come risulta da studi sociologici e
psicologici effettuati, tra cui si può citare quello
di Luca Pietrantoni su «Il tentato suicidio negli
adolescenti omosessuali» (Minerva Psichiatrica,
1999).
L’articolo 3 stabilisce l’illiceità di ogni
riferimento e di ogni indagine relativi
all’orientamento sessuale dell’assicurato o
dell’assicurando nei contratti di assicurazione
sanitaria e nel loro procedimento di formazione, e
la nullità dei patti tendenti a rendere più oneroso
per l’assicurato il contenuto di tali contratti in
dipendenza del suo orientamento sessuale. In tale
caso, il contratto è tuttavia valido (la
precisazione potrebbe essere necessaria, dato che la
nullità della clausola discriminatoria, colpendo la
determinazione dell’entità del premio o dell’entità
della controprestazione, rischierebbe di fare
considerare indeterminato il contenuto) e la sua
durata è anzi automaticamente prorogata a tempo
indeterminato nell’interesse dell’assicurato; è
anche prevista la sospensione della prescrizione
dell’azione tendente a ottenere la restituzione di
quanto pagato in eccesso per tutta la durata del
rapporto fino alla sua cessazione (in modo che la
ripetizione possa sempre essere richiesta per
intero, anche da eventuali eredi, qualora
condizionamenti sociali impediscano all’assicurato
di far valere i propri diritti in vita), o fino a
che non sia richiesto l’accertamento giudiziale
della nullità delle clausole discriminatorie.
L’articolo 4 intende garantire il diritto di asilo
al cittadino straniero perseguitato nel Paese
d’origine a motivo del proprio orientamento sessuale
o dell’identità di genere. Tale prassi è in vigore
in diversi Paesi europei, e vi sono a riguardo
decisioni favorevoli da parte della giurisprudenza
italiana. Si tratta pertanto di garantire tale
diritto per legge, così come il divieto di
espulsione, considerato che in otto Paesi del mondo
gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso
sono puniti con la pena di morte, e le attività
sessuali appena citate costituiscono ancora
fattispecie di reato in oltre ottanta Paesi del
mondo, dove le organizzazioni internazionali per la
protezione dei diritti dell’uomo, così come gli
special rapporteurs delle Nazioni Unite,
denunciano torture, pene e trattamenti inumani,
degradanti e umilianti, esecuzioni extragiudiziali e
sommarie, detenzioni illegali e arbitrarie nei
confronti di gay, lesbiche e transgender.
L’articolo 5 si propone invece di estendere la
protezione prevista dal citato decreto legislativo
n. 216 del 2003, come da ultimo modificato dalla
presente proposta di legge, alla discriminazione
fondata sull’identità di genere, per garantire alle
persone transessuali e transgender lo stesso
livello di protezione estesa che, in seguito alle
modifiche introdotte dal presente provvedimento, è
assicurata per gli altri fattori di discriminazione.
Allo stesso modo ci si propone di aggiungere
l’identità di genere al divieto di discriminazione
previsto dall’articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, il cosiddetto «Statuto dei
lavoratori».
L’articolo 6 apporta alcune modifiche all’articolo 4
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, in
materia di tutela giurisdizionale dei diritti.
L’articolo 7 rende esplicito che tutte le norme
contrattuali contrarie al principio della parità di
trattamento sono considerate nulle.
Occorre notare che la finalità della presente
proposta di legge di garantire che la disciplina
sulla parità di trattamento sia uniforme e
indipendente dal motivo della discriminazione è
l’orientamento che progressivamente stanno assumendo
tutti i Paesi dell’Unione europea e che in un futuro
non lontano diverrà con tutta probabilità un obbligo
a cui comunque il legislatore italiano si dovrà
uniformare con l’evolvere del diritto comunitario.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delitti motivati dall’odio).
1. All’articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, le parole: «o religiosi» sono
sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati
sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere».
2. All’articolo 3, comma 1, lettera b), della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, le parole: «o religiosi» sono
sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati
sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere».
3. All’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole:
«o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «,
religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o
sull’identità di genere».
4. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita
dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o
fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità
di genere».
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o
religioso» sono sostituite dalle seguenti: «,
religioso o motivato dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere».
6. Nel titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono
sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata
sull’orientamento sessuale e sull’identità di
genere».
Art. 2.
(Rispetto per le minoranze nella scuola).
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado,
nell’ambito dei corsi di informazione o di
educazione sessuale che si svolgono, anche a titolo
sperimentale, e nel corso dello svolgimento della
normale attività didattica, è vietata ogni
manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo,
discriminazione o colpevolizzazione fondata
sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere, in quanto traumatica o dannosa per lo
sviluppo della personalità degli scolari o degli
studenti, nonché idonea a favorire il perpetuarsi di
pratiche e di atteggiamenti discriminatori o
intolleranti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la vittima
dei fatti previsti al comma 1 può agire in giudizio
per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali
eventualmente subiti. La tutela giurisdizionale si
svolge nelle forme previste dall’articolo 4 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e
successive modificazioni.
3. Del danno risponde direttamente l’istituzione
scolastica nella quale i fatti si sono verificati,
in solido con l’autore dell’atto, comportamento o
prassi discriminatori.
Art. 3.
(Assicurazioni sanitarie).
1. Nell’offerta di contratti di assicurazione
sanitaria, nell’invito a proporne la stipulazione e
nella loro negoziazione e conclusione sono vietati
tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni
indagine relativi all’orientamento sessuale o
all’identità di genere dell’assicurando o
dell’assicurato, qualora ne consegua un aumento
dell’entità dei premi o una limitazione delle
prestazioni assicurative rispetto a quanto
generalmente praticato.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 50.000 euro.
3. Ai sensi del comma 2
dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, introdotto dall’articolo 7
della presente legge, sono nulle le clausole dei
contratti di assicurazione sanitaria che fanno
dipendere, anche indirettamente, dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere dell’assicurato
un aumento dell’entità dei premi o una limitazione
delle prestazioni assicurative rispetto a quanto
generalmente praticato. La nullità di tali clausole
non comporta l’invalidità dei contratti che le
contengono, la cui durata è prorogata di diritto a
tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da
parte dell’assicurato. La prescrizione dell’azione
per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso
dall’assicurato per l’intera durata del rapporto
rimane sospesa fino al momento della cessazione del
rapporto o fino alla presentazione della domanda di
accertamento giudiziale della nullità delle clausole
discriminatorie.
Art. 4.
(Diritto di asilo e divieto di espulsione).
1. Allo straniero che può essere perseguitato nel
proprio Paese a motivo del proprio orientamento
sessuale o dell’identità di genere lo Stato italiano
riconosce il diritto di asilo nei termini e alle
condizioni previsti dalla legislazione vigente in
materia.
2. All’articolo 19, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo le parole: «di religione,» sono
inserite le seguenti: «di orientamento sessuale,
di identità di genere,».
Art. 5.
(Discriminazione fondata sull’identità di
genere).
1. Le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da
ultimo modificato dalla presente legge, si applicano
altresì alla discriminazione fondata sull’identità
di genere.
2. All’articolo 15, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
dopo le parole: «orientamento sessuale» sono
inserite le seguenti: «, sull’identità di genere».
Art. 6.
(Tutela giurisdizionale dei diritti).
1. Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal
seguente:
«6. Il giudice tiene conto, ai fini della
liquidazione del danno di cui al comma 5, che l’atto
o comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione o ingiusta reazione previste ai sensi del
comma 4 dell’articolo 2».
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è aggiunto il
seguente:
«8-bis. L’inottemperanza ai provvedimenti
giudiziali di cessazione del comportamento
discriminatorio e di rimozione degli effetti della
discriminazione comporta il pagamento di una somma
di 51 euro per ogni giorno di ritardo».
Art. 7.
(Disposizioni finali).
1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni finali). - 1.
Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al
principio della parità di trattamento di cui al
presente decreto contenute nei contratti collettivi
di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di
comportamento e nei codici deontologici.
2. Sono altresì nulle, ai sensi dell’articolo
1418 del codice civile, le clausole contrattuali
contrarie alle disposizioni del presente decreto».