L'OMOSESSUALITA' DEL MARITO E' CAUSA DI NULLITA' DEL MATRIMONIO
anche per l'ordinamento italiano e permette pertanto di non corrispondere piu' alcun assegno alla ex-moglie
NULLITA'
DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER
INCAPACITA'
PSICHICA DERIVANTE DA OMOSESSUALITA'
La
sentenza del Tribunale ecclesiastico non contrasta con
i
principi fondamentali del nostro ordinamento
(Cassazione
Sezione Prima Civile PL 4387 del 7 aprile 2000, Pres. Rocchi, Rel. Morelli)
segue il commento di Domenico Dente Gattola
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
composta
dagli III.mi Sigg.ri Magistrati
Dott.
Alfredo ROCCHI Presidente
Dott.
Vincenzo PROTO Consigliere
Dott.
Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott.
Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere
Dott.
Salvatore SALVAGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
M.C.,
elettivarnente domiciliata in ROMA (omissis), presso l'avvocato (omissis)
che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
B. C., elettivamente domiciliato in ROMA, (omissis), presso l'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis), giusta delega in calce al controricorso
Controricorrente -
CONTRO
PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
intimato
avverso
la sentenza n. 875/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/99
dal
Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito
per il resistente l'avvocato R., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo
MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato il 24.04.1996, C. B. conveniva in giudizio
davanti alla Corte di Appello di Firenze C. M., chiedendo che fosse dichiarata
efficace in Italia la sentenza ecclesiastica in data l. 12.1995, pronunciata
dal Tribunale Apostolico della Rota Romana e resa esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata
la nullità del matrimonio concordatario tra di essi contratto il
30.10.1965.
Costituitasi,
la convenuta deduceva:
a)
di essersi, a causa del comportamento depravato del B., dapprima separata
da quest'ultimo, ottenendo quindi, nel 1990, la cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
b)
che la pronuncia ecclesiastica era stata motivata sulla base dell'accertata
incapacità del B. di assumere gli obblighi coniugali essenziali
a causa di un complesso patologico che aveva avuto quale effetto la pratica
dell'omosessualità;
c)
che la delibazione della pronuncia ecclesiastica che aveva pronunciato
la nullità del matrimonio per l'esclusione da parte di uno dei coniugi
dei bona matrimonii era contraria all'ordine pubblico italiano, non essendo
stata ella a conoscenza dei costumi sessuali del marito sia prima che dopo
le nozze, che non avrebbe contratto se ne avesse avuto consapevolezza.
Il
giudice adito, con sentenza in data 10.3/2.6.1997, dichiarava l'efficacia
in Italia della decisione ecclesiastica, condannando il B. a corrispondere
alla M., a titolo di alimenti e provvisoriamente, la somma di lire 1.600.000
mensili, annualmente rivalutatili.
Contro
questa sentenza la M. ricorre ora per cessazione. Resiste il B. con controricorso.
La
ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)
Secondo la M. - che svolge tali considerazioni nell'unico motivo della
sua impugnazione, con cui denuncia "errata applicazione di norme di diritto"
- la decisione rotale non poteva essere dichiarata efficace nel nostro
ordinamento, per non essere in questo rilevante l'omosessualità
del coniuge, che è alla base invece di quella decisione ove è
assunta come condizione ostativa all'assunzione del sacramento del matrimonio.
Per
di più - sempre secondo la ricorrente - l'omosessualità del
B. sarebbe sempre rimasta all'interno della sua sfera psichica, non venendo
mai da lui manifestata o fatta comunque percepire alla moglie, così
risolvendosi in una mera "riserva mentale" cui - come tale - è negata
efficacia invalidante nell'ordinamento nazionale.
2.
La censura così prospettata è però priva di giuridica
consistenza.
Sulla
base delle risultanze degli accertamenti peritali disposti nel processo
ecclesiastico - la cui valutazione è in facoltà del giudice
della delibazione e non è sindacatile in sede di legittimità
in ragione (come nella specie si pretenderebbe) di un diverso loro apprezzamento
da parte del ricorrente (cfr. n. 6551/98).
La
Corte di Firenze ha ritenuto infatti, che la Personalità ("psicopatica"
con tratti di "ipersessualità pervertita") del B. al momento delle
nozze assunse rilievo "non come atteggiamento mentale inerente alla formazione
della volontà di contrarre il matrimonio o certe condizioni" (e
cioè come riserva mentale su alcuno dei bona matrimonii), bensì
come "anomalia psichica che lo rese incapace di stabilire il rapporto interumano
che è alla base del matrimonio".
E
tale "incapacità psichica" del marito correttamente la stessa Corte
ha poi ricondotto alla prospettiva dell'altro coniuge, ad un errore viziante
il consenso al matrimonio.
Ciò
conforta appunto la conclusione - che resiste quindi a critica - che la
delibazione della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio
tra il B. e la M. non trovasse ostacolo in alcun inderogabile diverso principio
di ordine pubblico, del nostro ordinamento.
E
non rileva in contrario la diversità di disciplina di siffatta invalidità
nel codice civile (in punto di legittimazione attiva e di rilevanza ostativa
della coabitazione alla proponibilità dell'azione), poiché
dette differenze non investono un principio essenziale dell'ordinamento
italiano qualificabile come di ordine pubblico (cfr. per riferimento tra
le altre, Cass. nn. 4710/88; 1709/91; 12144/93; 3508/94; 3002/97).
Il
ricorso va pertanto rigettato.
Possono
compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
in Roma, il 15 novembre 1999
F.to
Il Presidente
Alfredo
Rocchi
F.to
il Consigliere
Mario
Rosario Morelli
Depositato
in Cancelleria in data 7 aprile 2000
di Domenico Dente Gattola
Svolgimento dei fatti
Carla
M. sposata dal 1965 con B.C., dopo aver scoperto casualmente l' omosessualità
di costui ottiene dapprima la separazione, quindi il divorzio Il marito
condannato a versare periodicamente un assegno di mantenimento alla moglie,
si rivolge al tribunale della Sacra Rota , al fine di riuscire ad ottenere
una dichiarazione di nullità del matrimonio , che recepita dall
' ordinamento italiano , gli avrebbe consentito di non mantenere più
l ' ex moglie . Nullità che viene,puntualmente pronunciata dai giudici
della Sacra Rota e che la Corte d ' APPELLO di Firenze dichiara efficace
anche nel nostro ordinamento . La donna è quindi ricorsa in Cassazione
, al fine di vedere sovvertito il verdetto dei giudici toscani, circostanza
,questa che avrebbe comportato la possibilità di poter ancora usufruire
dell ' assegno di mantenimento . Invece i giudici, hanno confermato quanto
sancito dalla Sacra Rota, affermando che la delibazione della sentenza
ecclesiastica non trova ostacolo nei principi del nostro ordinamento ,
come invece ritenuto dalla ricorrente.
Con
questa sentenza, la Corte di Cassazione ha sostenuto la tesi secondo cui
il matrimonio tra una donna e un marito rivelatosi poi omosessuale sia
da ritenersi nullo a causa dell'incapacità psichica del coniuge
maschio ad adempiere ai propri doveri coniugali. La questione ha ampio
peso per quanto concerne la determinazione o meno a versare gli alimenti
tra le coppie separate o divorziate .In particolare , nel caso in cui la
sentenza sia stata pronunciata a causa della scoperta delle preferenze
sessuali del marito , con l ' impossibilità per la moglie di poter
ottenere alcun assegno di mantenimento . La nullità del matrimonio
elimina alla radice il presupposto su cui si basa l' obbligo di versare
il suddetto assegno al coniuge che versi in condizioni di difficoltà,
in quanto il vincolo è come non fosse mai esistito. Punto di partenza
è quindi , la decisione della Sacra Rota, i cui effetti attraverso
la sentenza di delibazione si sono riversati nell' ordinamento italiano
L' Intervento,prima dei giudici della CORTE d'Appello , poi della Corte di Cassazione,
non
è stato teso ad effettuare alcun giudizio o valutazione, quanto
semplicemente a verificare che la sentenza dei giudici ecclesiastici non
contrastasse con alcun inderogabile principio di ordine pubblico, consentendone
in tal modo la piena efficacia nel nostro ordinamento . La vicenda che
ha avuto come protagonisti il B. C..e sua moglie M. C. , dimostra da un
lato l' autonomia di cui gode la giustizia ecclesiastica per quanto concerne
i propri procedimenti giurisdizionali e nel contempo i limiti a cui è
sottoposta dalla giurisdizione italiana la quale ha efficacia esclusiva
sul territorio nazionale. Il ricorso al giudice italiano è quindi
necessario , poichè in caso contrario tale matrimonio avrebbe avuto
ancora rilevanza per l' ordinamento italiano , costringendo i due coniugi
ad essere agli occhi della legge ancora marito e moglie
Il
suddetto intervento è , in definitiva diretto a regolare aspetti
attinenti alla vita quotidiana estranei al mondo ecclesiastico che non
prevede alcuna disciplina in tal senso , come l' obbligo di versare gli
alimenti ,-da ciò l' interesse del B C. A chiedere alla giustizia
italiana la delibazione della sentenza dei giudici della Sacra Rota.
Nel caso specifico ,viene quindi ad essere regolata dal giudice italiano una questione non prevista dall' ordinamento ecclesiastico che ha rilevanza solo per la legge del nostro stato.
La richiesta di alimenti da parte di Carla C. è da intendersi infatti, come una conseguenza della perdita di qualsiasi efficacia per l' ordinamento italiano del vincolo matrimoniale
La pronuncia dei giudici d' Appello che ha sancito la nullità si basa sul presupposto:
secondo
cui la personalità del B al. momento delle nozze assunse efficacia
rilievo -non come atteggiamento mentale teso ad aggirare i principi che
sono alla base del matrimonio, bensì come anomalia psichica che
lo rese incapace di comprenderne il rapporto interumano su cui si fonda
. Quindi, anche i giudici toscani, competenti per territorio , cui spettava
compiere un giudizio di regolarità sulla sentenza del tribunale
ecclesiastico,- hanno ritenuto elemento fondante la nullità del
matrimonio non tanto il comportamento mentale che ha portato il B.C. a
contrarre matrimonio , quanto piuttosto la mancanza di conoscenza dei requisiti
morali alla base di tale istituto .In altre parole ,il ricorrente non voleva
nascondere la sua condizione alla consorte quindi non ha simulato alcun
che , semplicemente non era in condizione di attendere ai doveri derivanti
dal matrimonio , difficoltà che inevitabilmente si ripercuotono
sull' efficacia stessa del vincolo matrimoniale
Da
ciò secondo i giudici scaturisce l' incapacità psichica ,
che esclude l' applicabiltà dell' articolo 123 del codice civile
inerente la simulazione tra i coniugi . Difatti la norma in questione ,
prevede l' impugnabilità del matrimonio ,qualora i coniugi abbiano
convenuto di non adempierne gli obblighi . Circostanza , questa da escludere
come sottolineato in precedenza nel caso specifico per la suddetta incapacità
.
Inoltre
, la moglie non era affatto a conoscenza di questa situazione ,quindi ,
nel caso specifico non si può parlare di simulazione. Piuttosto
la pronuncia della Cassazione appare suffragata , dall' articolo 120 del
codice civile ,secondo cui , il matrimonio può essere impugnato
dal coniuge che anche se non interdetto provi di essere stato incapace
di intendere e di volere al momento delle nozze .
Evidente
, che tale domanda possa essere proposta solo dal marito che ritiene la
propria omosessualità , come prova dell' incapacità di intendere
e di volere quindi, di assumersi la responsabilità degli atti che
vengono posti in essere Per di più,ed è forse questo l' aspetto
più interessante- a seguito di tale incapacità non possono
essere attribuiti al B. C gli effetti giuridici che derivano dalla celebrazione
del matrimonio , quindi l' impossibilità di comprendere e di rispettare
i diritti e i doveri che ne conseguono. Nel caso specifico , manca la volontà
di aderire ai vincoli di comunione affettiva e spirituale che risaltano
dalla lettura dell' articolo 143 del codice civile Il B.C. , non ha quindi
mai tenuto fede nel corso degli anni agli obblighi di fedeltà ,
di assistenza morale e materiale ,ne' tanto meno poteva dirsi in grado
di fissare insieme con la moglie Carla M. , l' indirizzo della vita familiare
.
Si
può comprendere, come l'annullamento del vincolo nunziale si fondi
indirettamente anche sul mancato rispetto di questi principi , sicuro indice
della mancanza di una piena capacità di intendere e volere .
Inoltre
, tale stato mentale non è da rapportarsi esclusivamente al momento
della celebrazione delle nozze ma è da considerarsi sussistente
per l'intera durata del rapporto matrimoniale .
Viene ad essere così , esclusa
l'applicabilità
del secondo comma dell' articolo 120 c.c, attraverso cui, la decisione
dei giudici della Cassazione sarebbe stata di opposto tenore. Secondo tale
norma infatti l'. azione di annullamento , non può essere proposta
trascorso un anno dal recupero della pienezza delle facoltà da parte
del coniuge incapace, con tutte le conseguenze in tema di alimenti che
ne deriverebbero. Bisogna inoltre , tenere presente ,che la coabitazione
è ritenuta dal legislatore, come elemento sanante alcune cause di
invalidità del matrimonio ,poiché comporta il venire meno
, delle circostanze di contrasto tra i coniugi . Il persistere di questo
stato di incapacità al contrario rende del tutto ininfluente l'
esistenza di un periodo di convivenza poiché , il soggetto incapace
si dimostra del tutto impossibilitato ad adempiere i doveri che derivano
dal vincolo nunziale
Non
è dato ravvisare , di conseguenza alcuna esigenza di tutela del
rapporto matrimoniale per i motivi evidenziati sino a questo momento. ,anche
con riferimento ai principi di ordine pubblico. Principi ,che al contrario
costituivano ,il presupposto su cui si basavano i motivi della moglie che
si opponeva all' annullamento del matrimonio
La
signora Carla M. riteneva infatti: che la sentenza della Sacra Rota non
potesse essere delibata per contrarietà ai principi dell' ordinamento
italiano , sostenendo in definitiva che la differente disciplina tra ordinamento
canonico e ordinamento italiano non incidesse sui principi del diritto
statuale.
Si
può alla luce di quanto affermato sino a questo momento , affermare
che la suddetta nullità che scaturisce dalla sentenza ecclesiastica
non si discosta dalle ipotesi di nullità evidenziate come visto
dall' articolo 120 del codice civile . Ampia rilevanza in materia ha avuto
l' introduzione del divorzio in Italia , che ha comportato il venire meno
dell' indissolubilità del vincolo del matrimonio ritenuto in passato
principio di ordine pubblico .
A
supporto di questa decisione della Corte di Cassazione , giova ricordare
come in passato le S.U hanno affermato che l' ordine pubblico non sarebbe
violato da pronunce canoniche di nullità fondate su motivi riconosciuti
esclusivamente dal diritto canonico .
I
giudici romani hanno quindi compiuto un opera di valutazione concreta,
rapportando il caso specifico alle norme italiane ,non quindi in via astratta,effettuando
una valutazione di compatibilità.
In conclusione
la
Corte ha ritenuto l'omosessualità come un errore viziante il consenso
del matrimonio .
Si
può ritenere quindi,che nullità del matrimonio per incapacità
psichica affermata dal Tribunale ecclesiastico non si discosti sostanzialmente
dalle corrispondenti ipotesi di invalidità contemplate dal nostro
codice .