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LEGGI E SENTENZE (continua)

L'OMOSESSUALITA' DEL MARITO E' CAUSA DI NULLITA' DEL MATRIMONIO

anche per l'ordinamento italiano  e permette pertanto di non corrispondere piu' alcun assegno alla ex-moglie

NULLITA' DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER
INCAPACITA' PSICHICA DERIVANTE DA OMOSESSUALITA'
La sentenza del Tribunale ecclesiastico non contrasta con
i principi fondamentali del nostro ordinamento
(Cassazione Sezione Prima Civile PL 4387 del 7 aprile 2000, Pres. Rocchi, Rel. Morelli)

segue il commento di Domenico Dente Gattola

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
M.C., elettivarnente domiciliata in ROMA (omissis), presso l'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

CONTRO

B. C., elettivamente domiciliato in ROMA, (omissis), presso l'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis), giusta delega in calce al controricorso

Controricorrente -

CONTRO

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
intimato
avverso la sentenza n. 875/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/99 dal
Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente l'avvocato R., che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.04.1996, C. B. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze C. M., chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia la sentenza ecclesiastica in data l. 12.1995, pronunciata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario tra di essi contratto il 30.10.1965.
Costituitasi, la convenuta deduceva:
a) di essersi, a causa del comportamento depravato del B., dapprima separata da quest'ultimo, ottenendo quindi, nel 1990, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) che la pronuncia ecclesiastica era stata motivata sulla base dell'accertata incapacità del B. di assumere gli obblighi coniugali essenziali a causa di un complesso patologico che aveva avuto quale effetto la pratica dell'omosessualità;
c) che la delibazione della pronuncia ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio per l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii era contraria all'ordine pubblico italiano, non essendo stata ella a conoscenza dei costumi sessuali del marito sia prima che dopo le nozze, che non avrebbe contratto se ne avesse avuto consapevolezza.
Il giudice adito, con sentenza in data 10.3/2.6.1997, dichiarava l'efficacia in Italia della decisione ecclesiastica, condannando il B. a corrispondere alla M., a titolo di alimenti e provvisoriamente, la somma di lire 1.600.000 mensili, annualmente rivalutatili.
Contro questa sentenza la M. ricorre ora per cessazione. Resiste il B. con controricorso.
La ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Secondo la M. - che svolge tali considerazioni nell'unico motivo della sua impugnazione, con cui denuncia "errata applicazione di norme di diritto" - la decisione rotale non poteva essere dichiarata efficace nel nostro ordinamento, per non essere in questo rilevante l'omosessualità del coniuge, che è alla base invece di quella decisione ove è assunta come condizione ostativa all'assunzione del sacramento del matrimonio.
Per di più - sempre secondo la ricorrente - l'omosessualità del B. sarebbe sempre rimasta all'interno della sua sfera psichica, non venendo mai da lui manifestata o fatta comunque percepire alla moglie, così risolvendosi in una mera "riserva mentale" cui - come tale - è negata efficacia invalidante nell'ordinamento nazionale.
2. La censura così prospettata è però priva di giuridica consistenza.
Sulla base delle risultanze degli accertamenti peritali disposti nel processo ecclesiastico - la cui valutazione è in facoltà del giudice della delibazione e non è sindacatile in sede di legittimità in ragione (come nella specie si pretenderebbe) di un diverso loro apprezzamento da parte del ricorrente (cfr. n. 6551/98).
La Corte di Firenze ha ritenuto infatti, che la Personalità ("psicopatica" con tratti di "ipersessualità pervertita") del B. al momento delle nozze assunse rilievo "non come atteggiamento mentale inerente alla formazione della volontà di contrarre il matrimonio o certe condizioni" (e cioè come riserva mentale su alcuno dei bona matrimonii), bensì come "anomalia psichica che lo rese incapace di stabilire il rapporto interumano che è alla base del matrimonio".
E tale "incapacità psichica" del marito correttamente la stessa Corte ha poi ricondotto alla prospettiva dell'altro coniuge, ad un errore viziante il consenso al matrimonio.
Ciò conforta appunto la conclusione - che resiste quindi a critica - che la delibazione della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio tra il B. e la M. non trovasse ostacolo in alcun inderogabile diverso principio di ordine pubblico, del nostro ordinamento.
E non rileva in contrario la diversità di disciplina di siffatta invalidità nel codice civile (in punto di legittimazione attiva e di rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione), poiché dette differenze non investono un principio essenziale dell'ordinamento italiano qualificabile come di ordine pubblico (cfr. per riferimento tra le altre, Cass. nn. 4710/88; 1709/91; 12144/93; 3508/94; 3002/97).
 

Il ricorso va pertanto rigettato.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità
 

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese

in Roma, il 15 novembre 1999

F.to Il Presidente
Alfredo Rocchi
F.to il Consigliere
Mario Rosario Morelli

Depositato in Cancelleria in data 7 aprile 2000


Commento

di Domenico Dente Gattola

Svolgimento dei fatti

Carla M. sposata dal 1965 con B.C., dopo aver scoperto casualmente l' omosessualità di costui ottiene dapprima la separazione, quindi il divorzio Il marito condannato a versare periodicamente un assegno di mantenimento alla moglie, si rivolge al tribunale della Sacra Rota , al fine di riuscire ad ottenere una dichiarazione di nullità del matrimonio , che recepita dall ' ordinamento italiano , gli avrebbe consentito di non mantenere più l ' ex moglie . Nullità che viene,puntualmente pronunciata dai giudici della Sacra Rota e che la Corte d ' APPELLO di Firenze dichiara efficace anche nel nostro ordinamento . La donna è quindi ricorsa in Cassazione , al fine di vedere sovvertito il verdetto dei giudici toscani, circostanza ,questa che avrebbe comportato la possibilità di poter ancora usufruire dell ' assegno di mantenimento . Invece i giudici, hanno confermato quanto sancito dalla Sacra Rota, affermando che la delibazione della sentenza ecclesiastica non trova ostacolo nei principi del nostro ordinamento , come invece ritenuto dalla ricorrente.
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha sostenuto la tesi secondo cui il matrimonio tra una donna e un marito rivelatosi poi omosessuale sia da ritenersi nullo a causa dell'incapacità psichica del coniuge maschio ad adempiere ai propri doveri coniugali. La questione ha ampio peso per quanto concerne la determinazione o meno a versare gli alimenti tra le coppie separate o divorziate .In particolare , nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata a causa della scoperta delle preferenze sessuali del marito , con l ' impossibilità per la moglie di poter ottenere alcun assegno di mantenimento . La nullità del matrimonio elimina alla radice il presupposto su cui si basa l' obbligo di versare il suddetto assegno al coniuge che versi in condizioni di difficoltà, in quanto il vincolo è come non fosse mai esistito. Punto di partenza è quindi , la decisione della Sacra Rota, i cui effetti attraverso la sentenza di delibazione si sono riversati nell' ordinamento italiano

L' Intervento,prima dei giudici della CORTE d'Appello , poi della Corte di Cassazione,

non è stato teso ad effettuare alcun giudizio o valutazione, quanto semplicemente a verificare che la sentenza dei giudici ecclesiastici non contrastasse con alcun inderogabile principio di ordine pubblico, consentendone in tal modo la piena efficacia nel nostro ordinamento . La vicenda che ha avuto come protagonisti il B. C..e sua moglie M. C. , dimostra da un lato l' autonomia di cui gode la giustizia ecclesiastica per quanto concerne i propri procedimenti giurisdizionali e nel contempo i limiti a cui è sottoposta dalla giurisdizione italiana la quale ha efficacia esclusiva sul territorio nazionale. Il ricorso al giudice italiano è quindi necessario , poichè in caso contrario tale matrimonio avrebbe avuto ancora rilevanza per l' ordinamento italiano , costringendo i due coniugi ad essere agli occhi della legge ancora marito e moglie
Il suddetto intervento è , in definitiva diretto a regolare aspetti attinenti alla vita quotidiana estranei al mondo ecclesiastico che non prevede alcuna disciplina in tal senso , come l' obbligo di versare gli alimenti ,-da ciò l' interesse del B C. A chiedere alla giustizia italiana la delibazione della sentenza dei giudici della Sacra Rota.

Nel caso specifico ,viene quindi ad essere regolata dal giudice italiano una questione non prevista dall' ordinamento ecclesiastico che ha rilevanza solo per la legge del nostro stato.

La richiesta di alimenti da parte di Carla C. è da intendersi infatti, come una conseguenza della perdita di qualsiasi efficacia per l' ordinamento italiano del vincolo matrimoniale

La pronuncia dei giudici d' Appello che ha sancito la nullità si basa sul presupposto:

secondo cui la personalità del B al. momento delle nozze assunse efficacia rilievo -non come atteggiamento mentale teso ad aggirare i principi che sono alla base del matrimonio, bensì come anomalia psichica che lo rese incapace di comprenderne il rapporto interumano su cui si fonda . Quindi, anche i giudici toscani, competenti per territorio , cui spettava compiere un giudizio di regolarità sulla sentenza del tribunale ecclesiastico,- hanno ritenuto elemento fondante la nullità del matrimonio non tanto il comportamento mentale che ha portato il B.C. a contrarre matrimonio , quanto piuttosto la mancanza di conoscenza dei requisiti morali alla base di tale istituto .In altre parole ,il ricorrente non voleva nascondere la sua condizione alla consorte quindi non ha simulato alcun che , semplicemente non era in condizione di attendere ai doveri derivanti dal matrimonio , difficoltà che inevitabilmente si ripercuotono sull' efficacia stessa del vincolo matrimoniale
Da ciò secondo i giudici scaturisce l' incapacità psichica , che esclude l' applicabiltà dell' articolo 123 del codice civile inerente la simulazione tra i coniugi . Difatti la norma in questione , prevede l' impugnabilità del matrimonio ,qualora i coniugi abbiano convenuto di non adempierne gli obblighi . Circostanza , questa da escludere come sottolineato in precedenza nel caso specifico per la suddetta incapacità .
Inoltre , la moglie non era affatto a conoscenza di questa situazione ,quindi , nel caso specifico non si può parlare di simulazione. Piuttosto la pronuncia della Cassazione appare suffragata , dall' articolo 120 del codice civile ,secondo cui , il matrimonio può essere impugnato dal coniuge che anche se non interdetto provi di essere stato incapace di intendere e di volere al momento delle nozze .
Evidente , che tale domanda possa essere proposta solo dal marito che ritiene la propria omosessualità , come prova dell' incapacità di intendere e di volere quindi, di assumersi la responsabilità degli atti che vengono posti in essere Per di più,ed è forse questo l' aspetto più interessante- a seguito di tale incapacità non possono essere attribuiti al B. C gli effetti giuridici che derivano dalla celebrazione del matrimonio , quindi l' impossibilità di comprendere e di rispettare i diritti e i doveri che ne conseguono. Nel caso specifico , manca la volontà di aderire ai vincoli di comunione affettiva e spirituale che risaltano dalla lettura dell' articolo 143 del codice civile Il B.C. , non ha quindi mai tenuto fede nel corso degli anni agli obblighi di fedeltà , di assistenza morale e materiale ,ne' tanto meno poteva dirsi in grado di fissare insieme con la moglie Carla M. , l' indirizzo della vita familiare .
Si può comprendere, come l'annullamento del vincolo nunziale si fondi indirettamente anche sul mancato rispetto di questi principi , sicuro indice della mancanza di una piena capacità di intendere e volere .
Inoltre , tale stato mentale non è da rapportarsi esclusivamente al momento della celebrazione delle nozze ma è da considerarsi sussistente per l'intera durata del rapporto matrimoniale .

Viene ad essere così , esclusa

l'applicabilità del secondo comma dell' articolo 120 c.c, attraverso cui, la decisione dei giudici della Cassazione sarebbe stata di opposto tenore. Secondo tale norma infatti l'. azione di annullamento , non può essere proposta trascorso un anno dal recupero della pienezza delle facoltà da parte del coniuge incapace, con tutte le conseguenze in tema di alimenti che ne deriverebbero. Bisogna inoltre , tenere presente ,che la coabitazione è ritenuta dal legislatore, come elemento sanante alcune cause di invalidità del matrimonio ,poiché comporta il venire meno , delle circostanze di contrasto tra i coniugi . Il persistere di questo stato di incapacità al contrario rende del tutto ininfluente l' esistenza di un periodo di convivenza poiché , il soggetto incapace si dimostra del tutto impossibilitato ad adempiere i doveri che derivano dal vincolo nunziale
Non è dato ravvisare , di conseguenza alcuna esigenza di tutela del rapporto matrimoniale per i motivi evidenziati sino a questo momento. ,anche con riferimento ai principi di ordine pubblico. Principi ,che al contrario costituivano ,il presupposto su cui si basavano i motivi della moglie che si opponeva all' annullamento del matrimonio
La signora Carla M. riteneva infatti: che la sentenza della Sacra Rota non potesse essere delibata per contrarietà ai principi dell' ordinamento italiano , sostenendo in definitiva che la differente disciplina tra ordinamento canonico e ordinamento italiano non incidesse sui principi del diritto statuale.
Si può alla luce di quanto affermato sino a questo momento , affermare che la suddetta nullità che scaturisce dalla sentenza ecclesiastica non si discosta dalle ipotesi di nullità evidenziate come visto dall' articolo 120 del codice civile . Ampia rilevanza in materia ha avuto l' introduzione del divorzio in Italia , che ha comportato il venire meno dell' indissolubilità del vincolo del matrimonio ritenuto in passato principio di ordine pubblico .
A supporto di questa decisione della Corte di Cassazione , giova ricordare come in passato le S.U hanno affermato che l' ordine pubblico non sarebbe violato da pronunce canoniche di nullità fondate su motivi riconosciuti esclusivamente dal diritto canonico .
I giudici romani hanno quindi compiuto un opera di valutazione concreta, rapportando il caso specifico alle norme italiane ,non quindi in via astratta,effettuando una valutazione di compatibilità.

In conclusione

la Corte ha ritenuto l'omosessualità come un errore viziante il consenso del matrimonio .
Si può ritenere quindi,che nullità del matrimonio per incapacità psichica affermata dal Tribunale ecclesiastico non si discosti sostanzialmente dalle corrispondenti ipotesi di invalidità contemplate dal nostro codice .

Tratto da "Jus Lex"


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