Lebenspartnerschaft (unione
civile) - Le norme più importanti della legge austriaca
di Armin Kapeller (Altalex.com)
Sommario: Premessa - 1. Costituzione della partnership, diritti e doveri dei
partner - 2. Scioglimento della partnership - 3. Divieto di scioglimento della
Lebenspartnerschaft - 4. Nullità della Lebenspartnerschaft - 5. Mantenimento.
Il 10.12.2009 il Nationalrat austriaco ha approvato la legge sulla
Lebenspartnerschaft, d’ora in avanti indicata con l’abbreviazione LPS. L’entrata
in vigore è prevista per il per il 1° gennaio 2010.
L’Austria è il 21.mo Stato europeo che ha approvato una legge di questo genere.
È stata la Danimarca – nel 1989 – ad emanare, non solo in Europa, ma nel mondo,
la prima legge in materia di LPS, seguita, poi, dall’ Islanda e dalla Norvegia.
Finora 21 Stati europei hanno seguito l’esempio della Danimarca.
Per quanto riguarda gli Stati extraeuropei, la prima legge sulla LPS è delle
Isole Hawai ( nel 1997); seguono poi alcuni Stati dell’Australia.
Sono in fase di approvazione leggi sulla LPS in Estonia, Irlanda, Liechtenstein
e Cuba. La legge danese prevede per la LPS una disciplina molto simile a quella
del matrimonio, sia pure con qualche eccezione.
La legge svizzera sulla PLS, approvata nel 2005 ed entrata in vigore il 1°
gennaio 2007, esclude per i partner della LPS la possibilità di avere un cognome
comune e di poter procedere ad adozione.
Negli Stati Uniti d’America, sono 14 gli Stati federali ad aver approvato una
legge sulla LPS, denominata, in alcuni Stati, civil union, in altri, domestic
partnership. In Svezia ed in Inghilterra gli effetti della LPS sono interamente
equiparati a quelli del matrimonio.
La legge austriaca ricalca, in larga parte, la disciplina dettata per il
matrimonio, ma con adattamenti che tengono conto delle particolarità inerenti
alla LPS; nella prima parte si rinvengono anche disposizioni simili a quelle
contenute nella legge della Germania federale sulle Lebenspartnerschaften.
Piuttosto sorprendente è che la legge austriaca sulla LPS prevede la colpa nei
casi di scioglimento della partnership e contiene parecchie disposizioni
relative alle conseguenze dell’attribuzione della colpa in caso di fallimento
dell’unione, in quanto la tendenza dei legislatori europei è nel senso di
prescindere dall’attribuzione della colpa in caso di disgregazione della
partnership (si veda, p. es., la legge germanica sul matrimonio e quella, del
2001, sulla eingetragene Lebenspartnerschaft nonche’ quella svizzera). La colpa,
non soltanto esclusiva, ma anche prevalente, comporta, nella legge austriaca,
notevoli conseguenze con riferimento all’obbligo di mantenimento. L’emanazione
della legge sulla PLS ha comportato anche parecchie modifiche al codice civile
austriaco (ABGB), circa una cinquantina, precipuamente in materia ereditaria;
altre modifiche riguardano disposizioni in materia di locazione, diritto
internazionale privato, competenza degli organi giurisdizionali. Notevoli sono
pure le modifiche della legge sul matrimonio e quelle che riguardono il codice
penale austriaco.
1. Costituzione della partnership – diritti e doveri dei partner
La LPS viene definita dalla legge austriaca come unione di vita, di durata
indeterminata, tra due persone dello stesso sesso, con reciproci diritti e
doveri. Può unirsi in una LPS soltanto chi è maggiorenne e ha la piena capacità
giuridica. Il maggiorenne soltanto parzialmente capace, abbisogna del consenso
del curatore. Qualora questi rifiuti, senza giustificato motivo, il suo assenso,
l’autorità giudiziaria, su istanza dello interessato, può sostituirsi al
curatore e concedere l’approvazione necessaria per la costituzione della LPS.
La LPS non può essere costituita:
1) tra persone di sesso diverso
2) tra parenti in linea retta e tra fratelli e sorelle
3) se uno dei partner della LPS è già unito in matrimonio con un’altra persona,
oppure ha già costituito una PLS con un’altra persona.
È vietata ogni discriminazione di coloro che vivono in una LPS.
La LPS può essere costituita soltanto dinanzi ad un ufficiale civile che la
iscrive negli appositi registri. Per la costituzione di una LPS è richiesta la
comparizione contemporanea e personale di entrambi i partner e la loro
dichiarazione di voler costituire un’unione duratura. Non è consentita
l’apposizione di un termine o di una condizione.
Ciascuno dei partner mantiene il suo originario cognome, ma entrambi possono
chiedere di poter usare un cognome comune, quello di uno dei due partner. Tale
richiesta deve essere contenuta in un atto pubblico oppure in un atto, con firma
autenticata, redatto prima della costituzione della LPS oppure in occasione
della costituzione della partnership. Il cognome comune può essere anteposto
all’originario cognome, oppure posposto al medesimo.
I diritti e i doveri reciproci dei partner consistono essenzialmente
nell’obbligo di convivenza, di fedeltà e di assistenza reciproca. I partner
hanno anche l’obbligo, tenuto conto delle loro condizioni personali ed in
particolare della loro attività professionale, a contribuire entrambi allo
svolgimento dei lavori casalinghi. Se uno dei partner non esercita attività
professionale, è obbligato al compimento, con prevalenza,dei lavori casalinghi,
mentre l’altro partner può limitarsi ad un contributo marginale agli stessi.
Entrambi i partner, tenuto conto delle loro condizioni, hanno l’obbligo di
contribuire al sostentamento economico della vita in comune.
2. Scioglimento della partnership
La Lebenspartnerschaft si scioglie:
1) per effetto della morte di uno dei partner
2) in seguito alla dichiarazione di morte presunta di uno dei partner
3) per effetto di una decisione di scioglimento dell’autorità giudiziaria (Aufloesungsentscheidung)
Inoltre uno dei partner può – con ricorso all’autorità giudiziaria – chiedere lo
scioglimento della partnership:
1) se al momento della costituzione della stessa difettava il consenso del
curatore
2) in caso di errore sulla persona del partner
3) se la costituzione della partnership è avvenuta in conseguenza di una
minaccia
4) se la costituzione dell’unione è avvenuta per effetto di induzione in errore
da parte dell’altro partner in ordine a circostanze – fatta eccezione per le
condizioni economiche – che, se conosciute, avrebbero fatto desistere l’altra
parte dalla costituzione della partnership.
Lo scioglimento della LPS è escluso se il partner, indotto in errore od oggetto
di minaccia, ha manifestato, per facta concudentia, di voler, ciò nonostante,
continuare la LPS. Il partner non avente piena capacità giuridica, deve avere il
consenso del curatore per poter chiedere lo scioglimento della LPS.
La richiesta di scioglimento, fatta da uno dei Lebenspartner – basata su vizi
della volontà al momento della costituzione della LPS – può essere proposta
soltanto entro un anno a decorrere dal momento in cui è stato scoperto l’errore
o è cessato lo stato di costrizione. Il predetto termine annuale è sospeso, per
la durata massima di sei mesi, quando la persona legittimata a proporre il
ricorso per lo scioglimento della LPS, era impedita, per fatto alla stessa non
imputabile, a proporlo.
Lo scioglimento della LPS può essere richiesto con ricorso all’autorità
giudiziaria da uno dei partner, se all’altro partner sono imputabili gravi
violazioni degli obblighi di convivenza oppure comportamenti disonorevoli o
contra bonos mores e se per effetto degli stessi la LPS è stata gravemente
compromessa, in modo tale che non sussiste più alcuna prospettiva che possa
essere ricostituita. Compromettono gravemente la partnership, la violazione
dell’obbligo di fedeltà, la violenza fisica o quella psichica. Chi ha
compromesso, con il suo comportamento, la partnership, non è legittimato a
chiederne lo scioglimento.
Inoltre lo scioglimento della LPS può essere richiesto da uno dei partner se
l’altro partner è affetto da una malattia contagiosa e se non è prevedibile che
la guarigione intervenga entro un ragionevole lasso di tempo.
Qualora la convivenza sia cessata da almeno tre anni, ognuno dei partner può
proporre ricorso per lo scioglimento della PLS, se la stessa è compromessa
gravemente e non sussiste prospettiva per una sua ricostituzione. In tal caso
l’autorità giudiziaria è obbligata ad accogliere il ricorso diretto ad ottenere
lo scioglimento.
Il ricorso per lo scioglimento della LPS non può essere accolto, se tale
richiesta è contraria a principi etici e lo scioglimento potrebbe avere effetti
particolarmente gravi per la controparte. A tal fine va tenuto conto delle
circostanze, in particolare della durata della LPS e dell’età dei due partner.
I partner possono chiedere lo scioglimento della PLS con ricorso congiunto, se
la convivenza tra loro è cessata da almeno sei mesi e se entrambi concordano
sulla sussistenza di contrasti insanabili tra loro. Ulteriore condizione per lo
scioglimento è l’intervenuto accordo in ordine ai rapporti patrimoniali tra i
partner; tale accordo, redatto per iscritto, può essere stragiudiziale oppure
può essere concluso dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di richiesta
congiunta di scioglimento dell’unione.
3. Divieto di scioglimento della Lebenspartnerschaft
Non può chieder lo scioglimento della LPS per colpa imputabile allo altro, il
partner che, con il suo comportamento, ha dimostrato di aver perdonato l’altro o
di non aver ritenuto che il comportamento dell’altro abbia compromesso
irreversibilmente la partnership.
Il diritto di chiedere lo scioglimento della PLS per colpa dell’altro partner,
si estingue, se il ricorso non viene depositato entro sei mesi dalla data di
conoscenza del comportamento colpevole che legittima lo scioglimento. Il termine
semestrale è sospeso, se colui che ha il diritto di chiedere lo scioglimento, è
impedito, per causa a lui non imputabile, di presentare il ricorso diretto ad
ottenere lo scioglimento.
In caso scioglimento della LPS per colpa di uno dei partner, ne deve essere
fatta menzione in sentenza.
Se la parte resistente ha proposto domanda riconvenzionale e se la LPS viene
sciolta per colpa sia del ricorrente che del resistente, deve essere dichiarata
la colpa di entrambi. Nel caso in cui la colpa di una parte è notevolmente più
grave rispetto a quella imputabile all’altra, di ciò deve pure essere fatta
menzione in sentenza.
4. Nullità della
Lebenspartnerschaft
La nullità della LPS può essere dichiarata soltanto nei seguenti casi:
1) qualora non costituita con l’osservanza dei requisiti formali sopra indicati;
tuttavia la LPS deve essere considerata efficace ab initio, se entrambi i
partner – dopo la costituzione, sia pure formalmente invalida – della LPS, hanno
convissuto per cinque anni oppure se uno dei partner è defunto prima dello
scadere del quinquennio, ma ha convissuto con l’altro fino al decesso di questi,
per un periodo di almeno un triennio. Quest’ultima disposizione non trova
applicazione se il ricorso per lo scioglimento della LPS era già stato proposto
prima del decesso del partner
2) se uno dei partner, all’epoca della costituzione della LPS, non aveva la
piena capacità giuridica; la LPS va però ritenuta valida sin dal suo inizio, se
l’incapace acquista successivamente la piena capacità giuridica e ha manifestato
la sua intenzione di voler continuare la LPS
3) qualora uno dei partner, al momento della costituzione della LPS, era già
unito in un matrimonio valido o era già legato ad altra persona da una valida
LPS
4) se la LPS è stata costituita in violazione del divieto per ragioni di
parentela (vedi sopra).
La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei partner o dal PM; in caso di
sussistenza di un valido vincolo matrimoniale di uno dei Lebenspartner, la
nullità può essere fatta valere pure dal coniuge di questi con ricorso. Se
entrambi i Lebenspartner sono defunti, la nullità non più essere dichiarata.
Col ricorso del PM tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità della LPS,
devono essere convenuti in giudizio entrambi i Lebenspartner mentre in caso di
nullità fatta valere da un Lebenspartener, deve essere convenuto in giudizio
l’altro Lebenspartner.
La persona, la cui LPS è stata sciolta, può, con atto pubblico o con atto con
firma autenticata, dichiarare all’ufficiale dello stato civile, di voler
assumere nuovamente il cognome originario.
5. Mantenimento
Il Lebenspartner, al quale è stata attribuita la colpa esclusiva o prevalente
del fallimento dell’unione, è obbligato, nei confronti dell’altro partner –
tenuto conto dei redditi da lavoro di quest’ultimo e di quelli che gli derivano
dalle sue sostanze patrimoniali – a contribuire adeguatamente nel mantenimento
dell’altro qualora i redditi di quest’ultimo non siano sufficienti ad
assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la LPS, a meno
che l’obbligato non e´ tenuto alla corresponsione di una somma tale da
pregiudicare in modo rilevante le esigenze del proprio mantenimento; in
quest’ultimo caso, il mantenimento, al quale è tenuto l’obbligato, viene
determinato in base ad una valutazione equitativa, considerate le esigenze e la
capacità reddituale dell’obbligato e del beneficiario.
Se l’obbligato è tenuto anche la mantenimento di un figlio e/o di un coniuge o
di un altro Lebenspartner, occorre pure tenere conto delle esigenze e delle
condizioni economiche di queste persone. Se gli obblighi di un Lebenspartner
sono di entità tale da pregiudicare il proprio adeguato mantenimento, nulla è
dovuto a terzi, se essi sono in grado di provvedere al proprio mantenimento
facendo ricorso alle proprie sostanze patrimoniali.
Se il fallimento dell’unione è imputabile ad entrambi i Lebenspartner senza che
possa essere attribuita ad uno di essi la colpa prevalente, al Lebenspartner che
non è in grado di provvedere al mantenimento di se stesso, può essere
riconosciuto un contributo nel proprio mantenimento se e nei limiti in cui,
tenuto conto delle esigenze, delle condizioni reddituali e patrimoniali nonché
degli obblighi di mantenimento dell’altra parte, ciò risponde a criteri di
equità. Tale contributo nel mantenimento può essere soggetto a limitazione
temporale.
Se la sentenza non contiene statuizione sulla colpa, il Lebenspartner che ha
chiesto lo scioglimento della LPS, è tenuto alla corresponsione, in favore
dell’altro Lebenspartner, di un contributo nel mantenimento, se ed in quanto ciò
risponde ad una valutazione equitativa, considerate le condizioni patrimoniali e
reddituali di entrambe le parti e tenuto conto dell’obbligo alimentare posto a
carico dei parenti del beneficiario.
Il Lebenspartner che, per propria colpa, è venuto a trovarsi in condizioni di
indigenza, può chiedere soltanto quanto strettamente necessario per la propria
sopravvivenza.
L’obbligo di mantenimento deve essere assolto con la corresponsione di una
rendita mensile in denaro. Se vi è pericolo che l’obbligato possa sottrarsi
all’adempimento, può essergli imposta una misura cautelare, le cui modalità
vengono determinate secondo le circostanze. Al posto della rendita in denaro, il
beneficiario può chiedere, in suo favore, la corresponsione, da parte
dell´obbligato, di una somma capitale una tantum, se sussistono valide ragioni e
se ciò non implica, per l’obbligato, un aggravio, al quale non puo´ fare fronte
senza dilazione.
Per il passato, il beneficiario può chiedere l’adempimento (o il risarcimento
del danno per mancato adempimento), soltanto a decorrere dalla messa in mora
dell’obbligato o a decorrere dalla pendenza del procedimento dinanzi
all’autorità giudiziaria.
L’obbligo al mantenimento si estingue in seguito ad un nuovo matrimonio o in
seguito alla costituzione di una nuova LPS da parte del beneficiario.
Il beneficiario decade dal suo diritto al mantenimento se, dopo lo scioglimento
della LPS, si rende colpevole di fatti gravi commessi in danno dell’obbligato
oppure, contro la volontà dell’obbligato, conduce una vita disonorevole o contra
bonos mores.
L’obbligo al mantenimento si estingue con la morte del beneficiario. Tuttavia
gli importi a questi dovuti dall’obbligato a titolo di risarcimento danni per
inadempimento, verificatosi anteriormente alla morte del beneficiario e quelli,
per i quali l’obbligato è stato messo in mora e relativi, sempre, al periodo
prima della morte del beneficiario, sono dovuti anche dopo il decesso del
beneficiario. Il Lebenspartner obbligato al mantenimento, è tenuto altresì al
pagamento delle spese funerarie secondo criteri ispirati a criteri di equità e
qualora a queste spese non abbiano provveduto a fare fronte i parenti del
defunto.
Con la morte dell’obbligato, l’obbligo al mantenimento si trasferisce ai suoi
eredi. Il mantenimento del beneficiario può però essere ridotto in
considerazione delle condizioni economiche degli eredi e dell’entità dell’asse
ereditario.
È in facoltà dei Lebenspartner determinare contrattualmente l’entità del
mantenimento per il caso di scioglimento della LPS. È però nulla ogni
pattuizione contenente disposizioni contrarie ai bonos mores.
Seguono poi norme che disciplinano, nel caso di scioglimento della LPS, la
divisione dell’arredamento, dei risparmi, l’assunzione delle obbligazioni
contratte e la successione nei contratti stipulati durante il periodo di vita in
comune dei Lebenspartner; esse formeranno oggetto di un successivo articolo.