PDL CONTRO L'OMOSESSUALITA'
CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N. 1920
d'iniziativa
dei deputati (Clemente) MANCO (Msi), GONELLA GIUSEPPE (Msi), (Ferruccio)
DE MICHIELI VITTURI (Msi), DE VITO ANTONIO, (Riccardo) GEFTER WONDRICH
(Msi), (Arturo) MICHELINI (Msi), (Gianni) ROBERTI (Msi), (Pino) ROMUALDI
(Msi), (Domenico) LECCISI (Msi)
Presentata
il 22 gennaio 1960
Modificazione
e integrazione del titolo IX, capo II, del Codice Penale
Onorevoli
colleghi! - La proposta di legge che abbiamo l'onore ed il dovere di sottoporvi,
perché venga approvata, rappresenta l'ultimo stadio di un lungo
processo di maturazione e convincimento che trae origine da fatti, elementi
e ragioni di indiscutibile portata. Con la presente proposta di legge ci
proponiamo, in buona sostanza, di impedire il possibile dilagare di un
fenomeno che, soprattutto in questi ultimi anni di vita della società
nazionale, ha preoccupato tutti coloro i quali hanno a cuore la sanità
morale del paese ed in particolare della sua gioventù. La perversione
relativa alla consumazione di rapporti sessuali tra persone dello stesso
sesso trae origine da fattori molteplici e diversi che vanno da una causale
patologica, ove esistente, ad un fenomeno di pura e semplice degenerazione
e di vizio. Ma non v'ha dubbio che la situazione morale dei nuclei familiari
deve proteggersi e che tale finalità non può raggiungersi
se non con una legge dello Stato. Esiste oggi in Italia una vera e propria
letteratura del vizio; teorici di questa moderna degenerazione hanno avuto
financo la temerarietà e l'audacia di elevare il vizio ad arte,
sollecitando una vera e propria organizzazione con adesioni concettuali
e filosofiche e per ciò stesso determinando il pericolo che siffatte
perversioni non rappresentino soltanto una sia pur degenerata ansia di
sensi ma una direzione psicologica e spirituale verso traguardi di chiara
involuzione morale. Giovanissimi vengono adescati a queste pseudo scuole
di rivoluzionamento sessuale col miraggio di emozioni nuove, di affetti
più genuini perché lontani dall'interesse della naturale
attrazione degli opposti sessi, di conquista in un campo tanto più
eccitante perché nuovo ed incognito. La società deve difendersi
contro il pericoloso dilagare di questo vizio - che tende a scardinare
non solo la unità della famiglia e del Paese, ma soprattutto la
naturalezza dell'istinto. Motivi di carattere religioso consigliano l'approvazione
della presente proposta di legge giacché è pur vero che la
concezione unificatrice di persone di diverso sesso, sia sotto il profilo
fisico che sotto quello spirituale, nell'ambito delle leggi dello Stato
e dei postulati sacramentali, è sancito dalla morale cattolica.
"Speriamo
che la Senatrice" (Lina Merlin, autrice della legge
che proibì i bordelli) "non faccia chiudere anche le nostre
case e non ci butti sul marciapiede", commentano due ragazzi effeminati.
La vignetta, consegnatami ritagliata con la sola indicazione "marzo 1960",
implica che lo Stato discriminasse i poveri eterosessuali, chiudendo i
luoghi del loro legittimo sfogo ma tollerando le "case chiuse" degli invertiti.
Le premesse dello scandalo dei "balletti verdi" sono già in questa
vignetta.
Non
è raro, oggi, nei grandi centri soprattutto, vedere giovani e giovanissimi
assumere atteggiamenti femminili, in dispregio della sana e naturale femminilità
e della sana e naturale virilità. Né vale l'opposizione di
coloro i quali, sotto l'orpello della difesa assoluta del principio di
libertà finiscono col celare gli scopi deteriori del vizio che giunge
fino alla bassezza del delitto. Non vale, si ripete, l'opposizione di costoro
perché è fuori di dubbio che esiste un diritto della società
e della Nazione a difendersi da queste vere e proprie aggressioni, tanto
più efficaci quanto più usufruiscono dei mezzi della insinuazione
e della suggestione; perché il diritto della Società postula
e comporta il diritto di difesa dell'individuo il quale, molte volte, anche
contro la sua stessa volontà può finire col diventare vittima
delle frodi e delle altrui perversioni. Disporre, come da autorevole parte
può asserirsi, del proprio corpo ad esclusivo piacimento, significa
porsi, per l'esercizio di tale assoluto diritto, sul piano della contaminazione
dell'interesse morale del prossimo e del superiore interesse della società.
Se abbiamo (e riteniamo giustamente) contestato agli apologeti di questo
genere di libertà il diritto di difendere, in omaggio a tal principio,
l'uso di questo vizio e per ciò stesso la consumazione di questo
delitto, parimenti contestiamo a quanti giustificano il vizio ed il delitto
con la causale patologica, la saggezza e la logica di una convincente spiegazione.
Ogni fatto illecito può o meno configurarsi delitto, sol che abbia
i requisiti che la tradizionale legge penale riesce a reperire nel fatto
delittuoso. Lo stabilire aprioristicamente e per le ragioni precisate che
la omosessualità costituisca delitto, non esclude il valore obbiettivo
della casistica e l'affidamento dell'indagine e della decisione al libero
convincimento del magistrato. Sarà infatti il magistrato, nella
sua sovrana funzione, a stabilire se il fatto delittuoso debba beneficiare
o non di quelle esimenti totali e parziali che costituiscono il riconoscimento
della provata e diagnosticata anomalia psichica e cerebrale. Non possono
forse imputati di furto, di rapina, di omicidio beneficiare della discriminante
o della attenuante del vizio mentale? E perché bisognerebbe riconoscersi
solo ai dediti a questo vizio e delitto l'aprioristica anomalia psico-fisica
che molte volte può costituire comoda finzione per meglio manovrare
e perfezionare il dolo nell'azione contaminante la società? Legislazioni
straniere prevedono il fatto della omosessualità come reato e trattasi
di legislazioni appartenenti a nazioni ricche di civiltà e di pensiero.
Basti ricordare, per esempio, che il Codice penale russo all'art. 154 prevede
l' omosessualità come reato per convincersi come in altri paesi
problema così delicato ed importante sia stato già molto
tempo addietro posto e risolto. Abbiamo previsto come reato il semplice
fatto della persona (maschio o femmina) che abbia rapporti sessuali con
altra persona dello stesso sesso. Non ci nascondiamo la difficoltà
dell'articolazione della legge perché possa facilmente giungersi
da parte del magistrato all'accertamento del reato ed alla sua conseguente
punizione. Convinti però che il fatto vada punita siccome tale,
indipendentemente da requisiti di notorietà e pubblico scandalo,
abbiamo ritenuto che gli estremi della legge debbano riferirsi direttamente
alla consumazione reiterata e singola di atti che configurino i rapporti
sessuali. È evidente che, per rapporti sessuali abbiamo inteso ed
intendiamo definire non solo il congiungimento carnale ma altresì
tutti quegli atti di libidine previsti già dalla legge ordinaria
penale come tali e che manifestino concreta attività erotica tra
persone dello stesso sesso. Sarà perciò sufficiente l'accertamento
di un fatto relativo a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso,
perché vi sia la perseguibilità d'ufficio del delitto di
cui ci occupiamo. Abbiamo invece ritenuto che il requisito dello scandalo
debba costituire aggravante per il reato ed è indubbio che si tratti
di circostanza aggravante di natura obiettiva. Per la nozione di scandalo
è sufficiente il diretto riferimento all'articolo 564 del Codice
penale sull'incesto. Abbiamo infine ritenuto colpire maggiormente il maggiorenne
che abbia e mantenga rapporti sessuali con persona dello stesso sesso di
età minore degli anni 18. Onorevoli colleghi, in una Nazione come
la nostra ricca di dottrina e di civiltà, ma soprattutto depositaria
della più alta morale che è quella cattolica, non può
disattendersi il grido di allarme che si leva ormai da innumerevoli parti
della pubblica opinione nell'interesse soprattutto delle giovani generazioni.
Noi abbiamo fiducia che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la presente
proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo
Unico
Al
titolo IX, capo II, del Codice penale, è aggiunto il seguente articolo
527-bis: "Art. 527-bis. (Omosessualità) - Chiunque ha rapporti sessuali
con persona dello stesso sesso è punito con la pena della reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Se
dal fatto deriva pubblico scandalo la pena è aumentata. Se tra le
persone che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso vi siano
uno o più minori di anni 18, la pena sarà aumentata nei confronti
del maggiorenne o dei maggiorenni"